La giustizia costituzionale nel 2004

 

Relazione del Presidente della Corte costituzionale Valerio Onida

20 gennaio 2005

Introduzione

1. Alcuni dati statistici

1.1. Il totale delle decisioni

Il totale delle decisioni (numerate) rese dalla Corte costituzionale nel 2004 è di 446, cui dovrebbero aggiungersi le ordinanze non numerate (quali, ad esempio, quelle che si pronunciano in merito all’ammissibilità di interventi di terzo).

Il valore si pone considerevolmente al di sopra delle 382 decisioni registrate nel 2003 (con un incremento del 16,75%), ma al di sotto di quelli dei cinque anni precedenti, in cui i dati sono oscillati tra i massimi degli anni 2000 e 2002, rispettivamente con 592 e 536 decisioni,ed i minimi del 1999 e del 2001, rispettivamente con 471 e 447 (la media complessiva del periodo si attesta a 485,60 decisioni annue). Sebbene il dato sia relativamente basso (escludendo il 2003, per trovare un numero di decisioni inferiore a quello del 2004, dobbiamo risalire alle 437 del 1996), ciò che pare da segnalare è come, dopo la netta flessione dell’anno precedente, si sia tornati su valori assimilabili a quelli medi degli ultimi anni (il dato di 485,60 decisioni annue per il periodo 1999-2003 viene sostanzialmente confermato da quello di 486,73 per il periodo 1993-2003).

Più del totale, a rivestire un particolare interesse ai fini dell’inquadramento dell’attività della Corte costituzionale è tuttavia la suddivisione delle pronunzie per tipi di giudizi. All’uopo, le 446 decisioni possono essere così suddivise: 286 nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale; 97 nel giudizio in via principale; 18 nel giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni e tra Regioni, che salgono a 19 includendo una ordinanza resa in sede di giudizio sulla sospensione dell’atto impugnato (i riferimenti statistici che seguono si basano su quest’ultimo dato); 41 in quello per conflitto tra poteri dello Stato, di cui 30 ordinanze emesse in sede di giudizio di ammissibilità; 1 in sede di ammissibilità di una richiesta di referendum abrogativo; le 2 restanti sono ordinanze di correzione di errori materiali.

Questi dati confermano la preponderanza numerica del giudizio in via incidentale, le cui decisioni coprono il 64,13% del totale; il giudizio in via principale occupa il 21,75%, mentre i due conflitti si assestano, rispettivamente, a quota 4,26% e 9,19%, dato, quest’ultimo, che scende al 2,47%, se si escludono le ordinanze in tema di ammissibilità del conflitto.

Già questo primo dato è indicativo di un trend che, avvertibile nel 2003, ha trovato nel 2004 piena conferma: il giudizio in via incidentale, che nel 2003 aveva toccato, in termini percentuali, il suo minimo storico (65,45%), subisce un’ulteriore, sia pur minima, flessione (pari all’1,32%). I dati dei venti anni precedenti sono assai lontani, in essi oscillando il giudizio in via incidentale tra il 75 ed il 90% del totale delle pronunce, attestandosi su una media dell’83,64% per il periodo 1983-2002 (quest’ultimo anno presenta un valore assai prossimo alla media: 84,29%), pari ad oltre il 130% rispetto al dato del 2004.

Discorso analogo ma inverso è da farsi per il giudizio in via principale, il quale, ancorato, per il periodo 1983-2002, ad una media del 7,29% (il 2002 si è posto leggermente al di sotto, con una percentuale di 5,61), con un picco negativo di 2,76% (nel 1998) ed uno positivo di 11,14% (nel 1988), ha conosciuto un notevole incremento nel 2003, giungendo al 14,92%, in relazione al quale il dato del 21,75% proprio del 2004 costituisce un incremento – invero ragguardevole – pari al 45,78%.

Meno significativi sono i valori relativi ai due giudizi per conflitto. In ordine al conflitto tra Stato e Regioni e tra Regioni, il 4,26% del 2004 segna una flessione rispetto al 2003, quando la percentuale sul totale delle decisioni aveva raggiunto il 6,02, in netta crescita rispetto al 2002 (2,24%), ma non troppo distante dalla media relativa al periodo 1983-2002, di 5,08% (con picchi del 2,19%, nel 2000, e dell’11,06%, nel 1988). Rispetto a questa media, il valore del 2004 si pone, dunque, leggermente al di sotto.

Per quanto attiene ai conflitti tra poteri dello Stato, escludendo le decisioni relative all’ammissibilità dei conflitti, il dato del 2,47% è superiore rispetto alla media degli undici anni precedenti (il ritardato sviluppo di questo tipo di contenzioso rende pleonastici i riferimenti a periodi anteriori al 1993), dell’1,87%, ma inferiore rispetto a quella dei cinque anni precedenti (nel periodo 1999-2003, la media è stata del 2,88%). Con precipuo riferimento all’anno precedente, il confronto vede prevalere il dato del 2004 rispetto al 2,09% del 2003.

Il dato aggregato derivante dalla somma delle decisioni sui conflitti interorganici e sull’ammissibilità (9,19%) denota, invece, per il 2004 una certa flessione rispetto al 2003, quando la percentuale era stata dell’11,51%.

L’estrema volatilità dei valori relativi al giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo sconsiglia valutazioni in termini di trend, mentre le 2 ordinanze di correzione di errori materiali (sul totale delle decisioni, lo 0,45%) possono essere validamente confrontate con le 3 ordinanze pronunciate ogni anno tra il 2001 ed il 2003.

1.2. Il rapporto tra decisioni ed atti di promuovimento

Per quanto il numero di decisioni non sia particolarmente elevato, l’anno 2004 sembra manifestare una inversione di tendenza nel saldo tra cause sopravvenute e cause definite. Dopo un 2003 reso difficile dal già ricordato sviluppo del contenzioso tra lo Stato e le Regioni, ma anche dall’alto numero di ordinanze di rimessione pervenute alla cancelleria della Corte, nel 2004 si è assistito all’inizio dello smaltimento di un arretrato che, pur senza assurgere a livelli di guardia, deve essere comunque tenuto sotto osservazione.

Le ordinanze di rimessione emesse dai giudici a quibus, che nel 2003 erano giunte a quota 1.196, sono rimaste molto elevate, ma si sono ridotte a 1.094 (con un saldo negativo pari all’8,53% rispetto all’anno precedente). Contemporaneamente, le cause sollevate in via incidentale decise sono passate dalle 435 del 2003 alle 1174 del 2004 (con un saldo positivo del 169,89% rispetto all’anno precedente), assicurando una differenza tra cause definite e cause sopravvenute di 80, ossia il 7,31% in rapporto alle cause sopravvenute (nel 2003, il saldo era di -761, e la percentuale era del -63,63%).

In ordine al giudizio di legittimità costituzionale in via principale, i risultati sono meno positivi, quanto meno qualora vengano letti in termini assoluti: a fronte delle 116 sopravvenienze, sono 115 i ricorsi decisi, di cui peraltro 8 decisi soltanto parzialmente (in conseguenza della prassi seguita di separare le cause: di essa si dirà conto nella sedes materiae). Il saldo tra i ricorsi promossi ed i 107 interamente definiti è dunque di -9 (il 7,76% rispetto alla sopravvenienza); il dato negativo viene ad essere meno marcato se confrontiamo i ricorsi promossi con quelli anche parzialmente definiti: -1 (ossia il 0,87% rispetto alla sopravvenienza). Se si confrontano questi dati con quelli del 2003, un certo ottimismo si impone, poiché allora ai 98 ricorsi promossi hanno corrisposto 88 ricorsi decisi anche parzialmente, con un saldo di -10 (corrispondente al 10,20% rispetto alla sopravvenienza).

Indiscutibilmente positivi sono, invece, i dati relativi ai conflitti intersoggettivi, che hanno visto 16 ricorsi promossi e 22 ricorsi decisi, con un saldo positivo di 6 ricorsi (vale a dire il 37,50% della sopravvenienza); nel 2003, ai 15 ricorsi promossi avevano fatto riscontro 36 ricorsi decisi, con un saldo di 21 (il 140% della sopravvenienza).

Un ambito nel quale la sopravvenienza ha superato nettamente il numero di decisioni è stato quello dei conflitti tra poteri dello Stato: gli 11 ricorsi decisi sono infatti rimasti ben al di sotto dei 17 ricorsi promossi, con un saldo di -6 (ossia il 35,29% della sopravvenienza). I dati del 2003 erano, peraltro, ben più negativi, se è vero che a fronte di 22 ricorsi promossi, erano stati solo 8 i ricorsi decisi, con un saldo di -14 (il 63,64% della sopravvenienza).

Finalmente, deve ricordarsi che la pendenza inerente ai ricorsi per conflitto tra poteri dello Stato ancora da delibare in sede di giudizio di ammissibilità ammonta a 12 ricorsi (alla fine del 2003 erano 22).

1.3. La forma delle decisioni

Delle 446 decisioni, le sentenze sono state 167 e le ordinanze 279, pari, rispettivamente, al 37,44% ed al 62,56%.

Il dato, leggermente più elevato rispetto al 2003 (in cui le 134 sentenze rappresentano il 35,08% sul totale delle decisioni), lascia intuire un mutamento del trend rispetto agli anni 1994-2002, allorché la percentuale di sentenze, dall’iniziale 58,01 (picco massimo degli ultimi due decenni), era costantemente scesa (riducendosi, in un solo anno, dal 51,38% del 1997 al 36,94% del 1998) sino al 25,19%. L’inversione di tendenza è ancora lontana dal riportare il saldo percentuale delle sentenze sui livelli propri di buona parte degli anni novanta (tra il 1991 ed il 1997, la percentuale ha oscillato tra il 49,71% ed il 58,01%), assestandosi su livelli assimilabili a quelli degli anni 1987-1990, largamente coincidenti con la fase c.d. dello «smaltimento dell’arretrato» (i cui valori sono compresi tra il 40,50% del 1990 ed il 37,25% del 1989).

Al di là di queste considerazioni di ordine generale, una particolare attenzione meritano i dati del 2004 disaggregati per tipo di giudizio: nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale, 63 sono le sentenze e 223 le ordinanze (percentuali: 22,03 e 79,97); nel giudizio in via principale, 81 le sentenze e 16 le ordinanze, di cui quattro rese in sede di sospensione dell’atto impugnato (percentuali: 83,51 e 16,49); nel conflitto tra enti territoriali, 14 le sentenze e 5 le ordinanze, di cui una resa in sede di sospensione dell’atto impugnato (percentuali: 73,68 e 26,32); nel conflitto tra poteri dello Stato, infine, 8 le sentenze e 33 le ordinanze, di cui trenta rese in sede di ammissibilità (percentuali: 19,51 e 80,49).

Più che la comparazione diacronica in termini percentuali (invero scarsamente significativa, a tal riguardo, potendosi constatare, con poche eccezioni, una sostanziale omogeneità dei dati rispetto agli ultimi anni), ciò che rileva è soprattutto il rapporto tra i tipi di giudizio. Avendo come riferimento le decisioni adottate con la forma della sentenza, deve sottolinearsi che, per la prima volta nella cinquantennale storia della Corte costituzionale, il giudizio nell’ambito del quale è stato reso il maggior numero di sentenze non è il giudizio in via incidentale. Già nel 2003 la distanza tra i due tipi di giudizi di legittimità costituzionale si era fortemente assottigliata (54 sentenze nell’incidentale contro 48 nel principale); nel 2004, il giudizio in via principale ha superato – e nettamente – il giudizio in via incidentale. In termini percentuali, le sentenze sono state rese nel 37,72% dei casi in sede di giudizio in via incidentale, contro il 48,50% del giudizio in via principale (nel 2003, le percentuali erano, rispettivamente, il 40,29% ed il 35,92%); a completare il quadro, le sentenze nei conflitti si assestano sull’8,38% per quello tra enti territoriali e sul 4,79% per quello tra poteri, mentre l’unica sentenza di ammissibilità della richiesta di referendum abrogativo copre lo 0,60% del totale.

Con riguardo alle ordinanze, il giudizio in via incidentale mantiene una assoluta centralità, coprendo il 79,93%, contro il 5,73% del giudizio in via principale, l’1,79% del conflitto intersoggettivo, l’11,83% del conflitto interorganico e lo 0,72% rappresentato dalle due ordinanze di correzione di errori materiali.

1.4. La scelta del rito

Nel corso del 2004, la Corte ha tenuto 38 adunanze (contro le 39 del 2003), di cui 18 udienze pubbliche (nel 2003 erano state 17) e 20 camere di consiglio (nel 2003 erano state 22).

Rispetto al 2003, si è assistito ad una consistente crescita della percentuale di pronunce adottate a seguito di udienza pubblica rispetto a quelle adottate a seguito di camera di consiglio: nel 2003, delle 382 pronunzie, 126 erano seguite ad una udienza pubblica e 256 ad una camera di consiglio (percentuali rispettive: 32,98 e 67,02); nel 2004, le 446 pronunzie si sono ripartite tra le 167 adottate dopo una udienza pubblica e 279 dopo una camera di consiglio (percentuali rispettive: 37,44 e 62,56).

Questi dati – con, in particolare, la crescita del 4,46% delle decisioni adottate a seguito di udienza pubblica – non sembra indicare mutamenti in ordine alla scelta del rito, ma appare piuttosto come il logico corollario della crescita in termini numerici dei giudizi diversi da quelli in via incidentale, ché è in quest’ultimo che, generalmente, si fa ricorso alla camera di consiglio.

In tal senso, possono validamente confrontarsi i valori relativi ai due giudizi di legittimità costituzionale per gli anni 2003 e 2004.

Nel 2003, le pronunce rese in sede di giudizio in via incidentale erano così ripartite: 44 a seguito di udienza pubblica e 206 a seguito di camera di consiglio, con percentuali, rispettivamente, del 17,60 e dell’82,40; analogamente, nel 2004, alle 47 pronunce successive ad una udienza pubblica hanno fatto riscontro le 239 successive ad una camera di consiglio, con percentuali che non si discostano in modo radicale rispetto all’anno precedente, attestandosi, rispettivamente, al 16,43 ed all’83,57.

Anche con riferimento al giudizio in via principale, le percentuali sono tendenzialmente assimilabili, giacché le pronunzie a seguito di udienza pubblica hanno coperto, nel 2003, il 94,74% e, nel 2004, il 92,78% (correlativamente, le pronunzie a seguito di camera di consiglio sono passate dal 5,26% al 7,22%); a mutare sono stati, però, i valori assoluti, di talché le decisioni adottate a seguito di udienza pubblica sono passate dalle 54 del 2003 (con 3 decisioni a seguito di camera di consiglio) alle 90 del 2004 (con 7 decisioni a seguito di camera di consiglio).

Al di là di questi riferimenti, che certo aiutano a spiegare i dati riscontrati, ciò che pare da sottolineare è quanto la crescita del peso dell’udienza pubblica rispetto alla camera di consiglio incida sul carico di lavoro della Corte costituzionale. In tal senso, può citarsi il dato – indubbiamente opinabile nella sua genericità, ma probabilmente non del tutto privo di rilievo – inerente alla media dei giorni che intercorrono tra la data della trattazione della causa e la data del deposito della decisione: per le cause di camera di consiglio la media è di 54,01 giorni, mentre per le cause di udienza pubblica la media sale ad 81,73 giorni.

In buona sostanza, il periodo che occorre, mediamente, per decidere una causa trattata in udienza pubblica è pari a circa una volta e mezzo (esattamente, al 151,32%) rispetto a quello necessario per decidere una causa trattata in camera di consiglio.

2. Un anno di attività

L’anno 2004 difficilmente può essere definito come un anno «di transizione»: molti sono, in effetti, gli elementi che contribuiscono a renderlo un anno importante.

Innanzi tutto, si segnala un duplice avvicendamento all’interno del collegio. Alla fine del mese di gennaio, il Pres. Riccardo Chieppa ha terminato il suo mandato ed è stato sostituito dal Pres. Alfonso Quaranta; alla metà di settembre, a subentrare al Pres. Gustavo Zagrebelsky è stato il Prof. Franco Gallo.

Nel 2004, la Corte è stata presieduta da tre diversi giudici: Riccardo Chieppa, poi Gustavo Zagrebelsky, infine Valerio Onida.

Durante la presidenza di Gustavo Zagrebelsky, è stata approvata, con deliberazione del 10 giugno 2004, anche la modifica di alcuni articoli delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. La riforma ha riguardato molteplici aspetti dei giudizi di fronte alla Corte costituzionale.

In particolare, si è inserita la previsione secondo cui, nel giudizio in via incidentale, eventuali interventi di soggetti terzi debbono seguire la forma e le modalità che sono proprie degli interventi del Presidente del Consiglio dei ministri o del Presidente della Giunta regionale (art. 4). Altre modifiche hanno riguardato la procedura di acquisizione degli atti al giudizio (art. 7), il potere presidenziale di convocazione (art. 8) e la pubblicazione delle decisioni della Corte (art. 20).

Per quanto attiene al giudizio di legittimità costituzionale in via principale, le modifiche sono consistite essenzialmente in «aggiornamenti» normativi resisi necessari a seguito del mutamento del quadro costituzionale (art. 23 e, con riguardo all’attività di pubblicazione degli atti di promuovimento, art. 24).

In riferimento al conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni e tra Regioni, si è introdotta la necessità di notificare il ricorso anche «all’organo che ha emanato l’atto, quando si tratti di autorità diverse da quelle di Governo e da quelle dipendenti dal Governo» (art. 27).

Altra modifica è stata quella relativa alla pubblicazione dei ricorsi per conflitto, che, nel caso dei conflitti tra poteri dello Stato, debbono essere pubblicati unitamente all’ordinanza che decide sulla ammissibilità (art. 29).

Infine, è stata introdotta la previsione secondo cui il deposito dei ricorsi «può essere effettuato avvalendosi del servizio postale» («in tal caso, ai fini dell’osservanza dei termini per il deposito,vale la data di spedizione postale»: art. 30).

Con precipuo riguardo all’attività giurisdizionale, può rilevarsi che, secondo una tendenza ampiamente radicata, vi è una pressoché costante congruenza tra giudici relatori e giudici redattori delle decisioni, nel senso che sono episodici i casi in cui si abbia una discrepanza. Nel 2004, si sono avuti, in particolare, tre casi: l’uno relativo alla decisione del giudizio promosso in via diretta avverso la deliberazione legislativa statutaria della Regione Calabria (sentenza n. 2); il secondo attinente ad una questione sollevata in via incidentale relativa ai soggetti esonerati dall’esame per l’iscrizione nel registro dei revisori contabili (sentenza n. 35); il terzo concernente una questione sollevata, di nuovo, in via incidentale, avente ad oggetto il procedimento di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale (ordinanza n. 169).

Venendo ad alcune considerazioni di ordine più generale, dal quadro statistico che è stato sopra tratteggiato emergano alcuni dati che rendono l’attività svolta particolarmente interessante. Si è detto della consistenza del contenzioso tra lo Stato e le Regioni manifestatosi in sede di giudizio di legittimità costituzionale in via principale (assai più che in quella di conflitto intersoggettivo): l’avvenuta riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione ha continuato ad alimentare una conflittualità che, dalla fine del 2001, non accenna, almeno per il momento, a scemare, nonostante la (parziale) attuazione legislativa (segnatamente con la legge 5 giugno 2003, n. 131, c.d. La Loggia) ed il sedimentarsi di una giurisprudenza costituzionale ormai piuttosto articolata, che tra il 2003 ed il 2004 ha riguardato la gran parte delle novità costituzionali introdotte.

La crescita di questo tipo di contenzioso ha enfatizzato il ruolo arbitrale che la Corte costituzionale è chiamata a svolgere tra gli enti territoriali, alla stessa stregua dei suoi omologhi di altri Stati a struttura composta, dalla Supreme Court statunitense a quella canadese, dal Bundesverfassungsgericht tedesco al Tribunal Constitucional spagnolo, alla Cour d’arbitrage belga.

Il numero di ricorsi e di decisioni non è, di per sé, sufficiente a rendere ragione dell’importanza assunta da questo tipo di giudizi. È solo andando ad analizzare le questioni che la Corte si è trovata a risolvere che la comprensione diviene meno approssimativa: dallo scrutinio di legittimità costituzionale di molte disposizioni delle più recenti leggi finanziarie alla configurabilità (con i relativi limiti) di poteri sostitutivi delle Regioni nei confronti degli enti locali, dal controllo di costituzionalità del condono edilizio straordinario a quello sulla disciplina del servizio civile sostitutivo, dal giudizio su diverse disposizioni della legge La Loggia alla ricostruzione dei margini entro cui si svolge l’autonomia finanziaria degli enti territoriali autonomi, la Corte costituzionale è intervenuta su aspetti fondamentali dell’organizzazione della Repubblica ma anche, più in generale, degli istituti che reggono la società.

La funzione arbitrale non è stata declinata esclusivamente nell’ottica dei rapporti tra lo Stato e le Regioni, ché, anzi, non mancano – pur nella loro esiguità numerica – decisioni di grande rilievo rese nel quadro della garanzia degli equilibri tra i poteri dello Stato: a tal riguardo, oltre alle sempre importanti decisioni dei conflitti in tema di insindacabilità delle opinioni espresse da parlamentari, si segnalano, in particolare, il tema dei limiti che si pongono alla perquisizione nelle sedi di partito ed il c.d. «caso Cossiga», in cui la Corte ha affrontato il tema del potere di esternazione del Presidente della Repubblica.

Queste considerazioni, qualora assolutizzate, rischiano però di essere fuorvianti. Se è vero, infatti, che la Corte ha visto crescere l’importanza della sua funzione arbitrale, è altrettanto vero che la funzione che più la caratterizza ab origine, quella cioè di garante dei diritti individuali e dei canoni fondamentali della convivenza civile che animano la Costituzione, non è affatto venuta meno, ma, al contrario, ha conosciuto manifestazioni di particolare risonanza, soprattutto nell’ambito di giudizi di legittimità in via incidentale. Grande risalto, anche sugli organi di informazione, hanno avuto, tra le altre, le decisioni riguardanti la disciplina delle immunità per le alte cariche dello Stato e quella attuativa dell’art. 68 della Costituzione, in tema di immunità dei parlamentari; attenzione ed interesse hanno suscitato anche i giudizi sulle normative inerenti al reato di falso in bilancio, alle intercettazioni telefoniche, al riparto di giurisdizione tra giudici ordinari e giudici amministrativi. Molto dibattute sono state poi le sentenze con cui la Corte ha preso posizione su alcuni aspetti della legislazione in materia di condizione giuridica degli stranieri, per tacere della questione sollevata in merito all’esposizione del Crocifisso nelle aule scolastiche.

La funzione di garanzia, d’altra parte, non è stata esercitata soltanto allorché la Corte è stata investita di questioni di legittimità costituzionale in via incidentale. Molti giudizi in via principale, pur se radicatisi in chiave di controversia su attribuzioni costituzionali, hanno infatti avuto ad oggetto materie direttamente rilevanti per le situazioni giuridiche soggettive: si pensi, soltanto per citare qualche esempio, alla disciplina dei servizi pubblici locali, ai limiti che si frappongono alla ricerca scientifica, alla tutela della salute e dell’ambiente o alla «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali» di cui all’art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

Un cenno, infine, merita anche una prospettiva destinata a diventare, nel volgere di breve tempo, uno degli aspetti più importanti nella vita, non solo della Corte, ma di tutti gli attori istituzionali. Il 2004 è stato l’anno della firma del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa. Questa Carta non potrà non avere incidenza anche sulla posizione e sulle funzioni della Corte costituzionale: la necessità e la volontà di disegnare per la Corte un ruolo nel contesto europeo che sia corrispondente alla propria storia ed alle proprie potenzialità hanno fatto da sfondo a tutta una serie di incontri e di attività che hanno impegnato i giudici costituzionali al fianco dei propri corrispondenti di altri Stati, oltre che dei membri delle corti europee di Strasburgo e di Lussemburgo.

Per queste ragioni, e per molte altre che sono state qui pretermesse, appare dunque ampiamente confortata l’idea che il 2004 sia stato per la Corte un anno nient’affatto «normale». L’esame compiuto della giurisprudenza che occupa le prossime pagine vuole esserne una dimostrazione ulteriore.


Parte I

Profili processuali

Capitolo I

Il giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

1. Considerazioni introduttive

Il giudizio in via incidentale è stato, anche nel 2004, il giudizio che, sul piano puramente quantitativo, ha più impegnato la Corte costituzionale, nonostante la consistente diminuzione del numero di decisioni sulla quale ci si è soffermati in sede di introduzione.

Sul piano processuale, sono riscontrabili alcuni spunti di un certo interesse che saranno oggetto dei prossimi paragrafi.

2. La legittimazione a sollevare questione di legittimità costituzionale

Nel corso del 2004, sono state decise per la prima volta questioni sollevate dal Consiglio di Stato in sede consultiva, nel quadro del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Con la sentenza n. 254 (poi confermata dalle ordinanze numeri 357 e 392), è stata negata la legittimazione del rimettente a porsi quale giudice a quo, sulla base della natura non giurisdizionale dell’organo. Rigettando gli argomenti in contrario addotti dal Consiglio di Stato (e segnatamente rilevando, da un lato, le diversità procedurali che caratterizzano il giudizio in via incidentale rispetto al rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia delle Comunità europee e, dall’altro, la non assimilabilità – ai fini della legittimazione – della funzione consultiva del Consiglio di Stato a quella di controllo della Corte dei conti), è stato sottolineato come la Corte abbia più volte affermato «la natura amministrativa del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, giudicando manifestamente infondata la questione di costituzionalità della normativa di cui al d.P.R. n. 1199 del 1971, concernente il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, prospettata per violazione, tra l’altro, degli articoli 76 e 77 Cost., proprio sul rilievo che, nonostante le peculiarità del suindicato ricorso, esso rientrava indubbiamente tra quelli amministrativi cui la legge di delega si riferiva». Una siffatta conclusione è stata ritenuta «ineludibile», alla luce del disposto dell’art. 14, primo comma, del d.P.R. n. 1199 del 1971, il quale stabilisce che, ove il ministro competente intenda proporre (al Presidente della Repubblica) una decisione difforme dal parere del Consiglio di Stato, deve sottoporre l’affare alla deliberazione del Consiglio dei ministri, provvedimento quest’ultimo, per la natura dell’organo da cui promana, all’evidenza non giurisdizionale.

Nessun problema di ammissibilità si è posto, invece, per la questione sollevata dall’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, chiamato a pronunciarsi – ai sensi dell’art. 43 della legge 25 maggio 1970, n. 352 – sulla richiesta di referendum proposta da un comune per il distacco da una regione e per la sua aggregazione ad un’altra (sentenza n. 334). Il giudizio in via incidentale ha costituito il secondo atto di una controversia giunta già alla cognizione della Corte, in occasione di un conflitto tra poteri dello Stato promosso da un privato cittadino («in qualità di “delegato effettivo” del Comune […] ai fini della presentazione della richiesta di referendum ai sensi dell’art. 132, secondo comma, della Costituzione»); nell’ordinanza n. 343 del 2003, che ha dichiarato il conflitto inammissibile, la Corte stessa ha rilevato come il procedimento di distacco di un comune da una regione e di aggregazione ad altra presentasse una fase giurisdizionale – quella, appunto, di fronte all’Ufficio centrale – atta a consentire l’instaurazione di un incidente di costituzionalità.

3. Il nesso di pregiudizialità tra giudizio a quo e giudizio di legittimità costituzionale

Nella giurisprudenza dell’ultimo anno trovano conferma gli orientamenti ormai consolidati della Corte in tema di pregiudizialità tra giudizio comune e giudizio in via incidentale.

In particolare, una eccezione di inammissibilità della questione per difetto del carattere incidentale, sull’assunto che l’eventuale pronuncia di accoglimento sarebbe venuta a concretare di per sé la tutela chiesta al giudice a quo, è stata respinta, una volta constatato che il petitum dell’azione proposta di fronte al rimettente era distinto e separato dalla questione di legittimità costituzionale, la quale concorreva a formare esclusivamente la causa petendi dell’azione stessa ed a consentirne l’accoglimento (ordinanza n. 361).

Eventuali illegittimità del giudizio a quo non si riverberano sulla questione di costituzionalità: nell’ordinanza n. 297 si è sottolineato, a tal riguardo, che l’asserito vizio dell’ordinanza di rimessione, emessa malgrado la pretesa illegittimità della estromissione dal giudizio di una delle parti, non incideva sull’ammissibilità del giudizio di costituzionalità.

Circa il momento nel quale la questione di legittimità costituzionale deve essere proposta, è stata dichiarata l’inammissibilità (manifesta) di questioni sollevate prematuramente, tanto da rendere la rilevanza «puramente ipotetica ed eventuale» (ordinanza n. 374; conformemente, ordinanza n. 434).

Del pari, sono state decise nel senso della manifesta inammissibilità le questioni sollevate tardivamente, quindi in difetto del carattere della pregiudizialità, in quanto il rimettente aveva oramai esaurito la sua cognizione in relazione alla disposizione oggetto di censura (ordinanze numeri 213, 268, 395 e 405).

La irrilevanza della questione è stata altresì pronunciata allorché la norma censurata non risultava applicabile nel caso di specie (sentenza n. 114, ordinanze numeri 88 e 266), in quanto – ad esempio – non in vigore al momento dei fatti da cui la causa originava (ordinanze numeri 289 e 318), oppure perché dalla ordinanza di rimessione si evinceva che nel giudizio a quo si procedeva per reati diversi da quelli contemplati nella disposizione impugnata (ordinanza n. 94).

Ad analogo esito hanno condotto le constatazioni che altro giudice rispetto al rimettente era l’unico legittimato a sollevare la questione (ordinanza n. 105) oppure che l’eventuale dichiarazione di incostituzionalità della norma, nel senso voluto dal rimettente, non avrebbe avuto alcuna influenza nel giudizio a quo (ordinanza n. 276 e, in senso conforme, ordinanze numeri 127 e 375).

4. L’ordinanza di rimessione

Numerose sono le decisioni che si sono soffermate sulla forma e sui contenuti delle ordinanze di rimessione.

La Corte, in particolare, ha censurato le ordinanze di rinvio che non contenessero una precisa enunciazione dei termini della questione proposta, con riferimento, ad esempio, al contenuto della pronuncia richiesta alla Corte (ordinanza n. 60). Peraltro, si è escluso che l’erronea indicazione della norma censurata ridondi in un vizio dell’ordinanza quando dal contesto della motivazione sia agevolmente individuabile la norma effettivamente impugnata dal rimettente (sentenza n. 224); conseguentemente, anche se nel dispositivo dell’ordinanza non erano indicati la norma censurata ed i parametri costituzionali evocati, è stato sufficiente che tali elementi fossero desumibili dal contesto della parte motiva dell’ordinanza (ordinanza n. 201). Del pari, l’inesattezza nell’indicazione del parametro costituzionale non ha precluso l’esame della questione, dovendosi, quando i termini della stessa risultassero sufficientemente chiari, procedere a rettificare l’indicazione erronea (ordinanza n. 211).

Ad impedire una decisione di merito sono state in varie occasioni la carenza – assoluta o, in ogni caso, insuperabile – di descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo (ex plurimis, sentenza n. 257 e ordinanze numeri 122, 146, 149, 188, 189, 251, 252, 291, 373 e 393) o comunque il difetto riscontrato in ordine alla motivazione della rilevanza (ad es., ordinanze numeri 63, 79, 89, 99, 126, 143, 182, 339, 366 e 415) o della manifesta infondatezza (ad es., ordinanze numeri 81, 169 e 234) o di entrambe (ad es., ordinanze numeri 51, 53 e 164). Anche a proposito della motivazione, tuttavia, si è ritenuto sufficiente che essa fornisse – pur se succintamente – riferimenti sufficienti per cogliere il proprium della questione (ordinanza n. 141).

Altra ragione di inammissibilità della questione ripetutamente evidenziata è stato il mancato esperimento di un tentativo di interpretazione conforme alla Costituzione della disposizione censurata (sul punto specifico, v., peraltro, infra, par. 8).

Ordinanze di rinvio pur complete nei loro elementi indefettibili sono state – in base ad un orientamento consolidato – ritenute inidonee ad instaurare l’incidente di costituzionalità allorché esse erano motivate in maniera perplessa (sentenza n. 315 ed ordinanza n. 193), contraddittoria (ordinanze numeri 50, 81 e 94) o proponendo questioni di legittimità costituzionale in alternativa (sentenza n. 382 ed ordinanza n. 192).

Parimenti inammissibili sono state dichiarate quelle questioni promosse con ordinanze motivate per relationem, in quanto, secondo una giurisprudenza ormai nutrita di precedenti, la motivazione dell’ordinanza di rimessione deve essere autosufficiente, «non potendosi il giudice a quo limitare a richiamare per relationem il contenuto di altri atti o provvedimenti, anche se, in ipotesi, acquisiti agli atti del procedimento principale» (ordinanza n. 59): l’insufficienza della motivazione è stata in concreto riscontrata con riguardo ad una ordinanza di rimessione che, in ordine alla non manifesta infondatezza, si limitava a fare rinvio alle argomentazioni svolte da altro giudice (ordinanza n. 59) e con riguardo ad una ordinanza la cui parte motiva era costituita «da passi estrapolati dagli atti difensivi delle parti nel giudizio a quo» (ordinanza n. 156).

I vizi dell’ordinanza di rimessione non possono essere sanati attraverso un «atto integrativo» trasmesso alla Corte successivamente alla trasmissione degli atti del giudizio a quo. In tal senso, l’ordinanza n. 391 ha dichiarato la manifesta inammissibilità di una questione sollevata con ordinanza priva dei requisiti minimi indispensabili ai fini dell’individuazione della norma censurata e del fatto oggetto del giudizio, oltre che assolutamente carente di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza, non producendo l’atto successivamente depositato effetti ai fini del giudizio di legittimità costituzionale, «in quanto le “integrazioni” alla precedente ordinanza risulta[va]no effettuate quando il processo a quo era già stato sospeso e il giudice rimettente aveva quindi consumato il suo potere in ordine alla questione di legittimità costituzionale».

Da segnalare è, infine, la sentenza n. 76, che ha deciso nel merito una questione sollevata con ordinanza facendo propria una questione in precedenza sollevata, nel corso dello stesso giudizio, ma mai regolarmente pervenuta alla Corte a causa di un disguido postale.

5. La riproposizione della questione

In alcune occasioni, la Corte costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi su questioni riproposte da parte del giudice a quo nel corso del medesimo giudizio che aveva originato una prima ordinanza di rimessione (nel giudizio deciso con la sentenza n. 30, la riproposizione da parte dello stesso giudice era avvenuta nel corso di un giudizio diverso).

Per solito, tali riproposizioni hanno fatto seguito ad ordinanze della Corte con cui si restituivano gli atti al giudice a quo per un riesame della rilevanza (si vedano, ad esempio, i giudizi conclusi con le ordinanze numeri 183 e 263), sull’implicito presupposto della possibilità del giudice medesimo di risollevare la questione, se del caso, una volta operato il riesame.

Parzialmente diverso è il caso risolto con l’ordinanza n. 371, in cui erano state riproposte, nell’ambito del medesimo procedimento, due delle quattro questioni di legittimità costituzionale già dichiarate manifestamente inammissibili. La Corte ha in tale occasione rilevato che, per costante giurisprudenza, «non è precluso sollevare una seconda volta la medesima questione nel corso dello stesso grado del giudizio, allorché la Corte abbia emesso una pronuncia a carattere non decisorio, fondata su motivi rimuovibili dal giudice a quo, poiché tale iniziativa non contrasta col disposto dell’ultimo comma dell’art. 137 Cost., in tema di non impugnabilità delle decisioni della Corte stessa […]: ciò, peraltro, alla ovvia condizione che il giudice a quo abbia eliminato il vizio che in precedenza impediva l’esame nel merito della questione». Nella specie, è stato ritenuto che attraverso la riproposizione parziale si fosse eliminato il motivo di inammissibilità rilevato nella precedente decisione, inerente al carattere complessivamente contraddittorio del quesito sottoposto alla Corte.

Irriducibile alla categoria della riproposizione è, ovviamente, la proposizione, nell’ambito dello stesso giudizio a quo, di una seconda questione di costituzionalità, affatto diversa rispetto a quella già scrutinata dalla Corte. Tale è stato, ad esempio, il caso dell’ordinanza n. 88, in cui, a seguito di una prima decisione di manifesta inammissibilità, il giudice a quo ha proposto una ulteriore questione avente ad oggetto una disposizione legislativa altra rispetto a quella della prima ordinanza di rinvio.

6. L’oggetto della questione

Nel corso del 2004, alcuni giudizi sono stati definiti con una decisione processuale in conseguenza dell’inidoneità dell’atto oggetto della questione ad essere scrutinato ad opera della Corte costituzionale. Così, con l’ordinanza n. 66, la manifesta inammissibilità è stata motivata alla luce della circostanza che la censura aveva riguardo ad una norma regolamentare sottratta al sindacato di legittimità costituzionale di questa Corte.

La Corte ha altresì ribadito che «qualora nella disciplina di determinati rapporti sia stata adottata la tecnica del rinvio da una fonte normativa ad altra di per sé inapplicabile ai rapporti stessi, “il dubbio di costituzionalità si incentra sulla norma di rinvio piuttosto che su quella oggetto del rinvio, proprio perché è questa tecnica a determinare l’applicabilità di una disciplina al di fuori della materia e delle garanzie tipiche di essa” (v. sentenza n. 239 del 1997, nonché ordinanza n. 359 del 1997 e sentenza n. 26 del 1998)». Da tale principio è stato dedotto che alla normativa (contenuta in un atto di rango primario) applicabile in quanto disposizione richiamata (nel senso appena indicato) da un atto regolamentare, non va attribuita efficacia di legge nel giudizio a quo, con l’ulteriore conseguenza che la normativa stessa può (e deve) essere sottoposta al sindacato proprio dei giudici comuni (ordinanza n. 193).

Ad esiti analoghi si è giunti allorché non sussisteva tra le disposizioni legislative, da un lato, e le disposizioni regolamentari richiamate dal remittente, dall’altro lato, quel rapporto di integrazione e specificazione – ai fini dell’oggetto del quesito di costituzionalità proposto – che avrebbe consentito l’impugnazione delle disposizioni legislative «come specificate» dalle norme regolamentari, con il che la censura si appalesava come «il frutto di un improprio trasferimento su disposizioni di rango legislativo di una questione di legittimità concernente le norme regolamentari richiamate: norme prive di forza di legge, sulle quali non può essere invocato un sindacato di legittimità costituzionale, né, conseguentemente, un intervento interpretativo [della] Corte» (ordinanza n. 389).

Ad altro proposito, nella sentenza n. 76 si è rilevato che gli eventuali vizi da cui si facevano derivare le conseguenze pregiudizievoli lamentate non erano da imputare alle norme denunciate, bensì alla loro difettosa o mancata applicazione, che non avrebbe dunque potuto essere addotta come motivo di illegittimità costituzionale delle stesse norme legislative.

 

7. Il parametro

Con riferimento alle fonti che integrano il parametro di legittimità costituzionale, non si riscontrano novità di rilievo rispetto alla giurisprudenza degli anni precedenti. Possono segnalarsi, per la loro peculiarità, tre casi.

Nel primo, che ha dato origine all’ordinanza n. 78, il giudice rimettente censurava una disposizione legislativa, tra l’altro, perché essa avrebbe contraddetto una «prassi interpretativa» formata tra tutti gli Stati firmatari di una convenzione internazionale, affermando che tale prassi sarebbe stata «da ricondurre nell’ambito delle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, alle quali, in virtù del principio contenuto nell’art. 10 della Costituzione, l’ordinamento giuridico deve conformarsi». La questione, identica ad altre sulle quali la Corte già si era espressa nel senso della manifesta inammissibilità, non è stata, tuttavia, decisa nel merito.

Con l’ordinanza n. 216, è stato affrontato il tema della distinzione tra norme-parametro e norme che pongono meri criteri ermeneutici della legislazione. In particolare, il giudice a quo qualificava (implicitamente) come norme interposte i principi enunciati negli articoli 1, 6 e 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante «Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente», all’uopo valendosi della disposizione dell’art. 1 della legge, ai sensi della quale «le disposizioni della […] legge, in attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, costituiscono principi generali dell’ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali». Rifacendosi alla qualificazione prevalente nella giurisprudenza di legittimità e nella dottrina, la Corte ha sottolineato come tali disposizioni, proprio in ragione della loro qualificazione in termini di principi generali dell’ordinamento, rappresentino (non già norme interposte, bensì) «criteri di interpretazione adeguatrice della legislazione tributaria, anche antecedente», con la conseguenza che esse non possono ritenersi parametri idonei a fondare il giudizio di legittimità costituzionale.

Giova menzionare, in terzo luogo, l’ordinanza n. 419, che ha rigettato una questione nella quale una disposizione costituzionale (quella di cui all’art. 68, primo comma, della Costituzione) era indicata quale tertium comparationis.

Infine, relativamente ai limiti entro cui la violazione degli articoli 76 e 77 della Costituzione sono invocabili, si rinvia a quanto verrà detto infra, parte II, cap. II, par. 2.5.

8. La questione di legittimità costituzionale ed i poteri interpretativi dei giudici comuni

Uno dei profili maggiormente caratterizzanti del giudizio in via incidentale è costituito certamente dai rapporti che intercorrono tra la facoltà di sollevare questione di legittimità costituzionale ed i poteri interpretativi propri dei giudici comuni e della Corte costituzionale. Nel corso del 2004 sono state molteplici, su questo tema, le prese di posizione della Corte, generalmente collocabili in linea di stretta continuità con il recente passato.

La Corte ha avuto occasione di censurare l’operato di giudici a quibus i quali avessero sollevato questioni che, formalmente definibili come di legittimità costituzionale, si traducessero, in concreto, in questioni di mera interpretazione (ex plurimis, ordinanza n. 290).

Parimenti censurate sono state le questioni sollevate senza aver previamente esperito un tentativo di interpretazione delle disposizioni impugnate in modo tale da renderle conformi al dettato costituzionale: ciò in quanto «il giudice deve privilegiare [in ogni caso] l’interpretazione idonea a superare i dubbi di costituzionalità» (ordinanza n. 214), in ottemperanza ad un canone esegetico che è stato definito come di portata «generale» (sentenza n. 44 ed ordinanza n. 433). Si sono quindi conclusi con una pronuncia in rito quei giudizi nei quali «i rimettenti, avendo omesso di verificare la possibilità di seguire una interpretazione diversa da quella da essi acriticamente accolta, [erano] venuti meno all’onere del giudice di esplorare eventuali interpretazioni conformi a Costituzione prima di sollevare questione di legittimità costituzionale» (sentenza n. 219). In applicazione di tale principio, è stata dichiarata la manifesta inammissibilità di questioni sollevate da rimettenti che, nel dubitare della legittimità costituzionale della norma, non avevano tenuto conto della integralità dell’elaborazione giurisprudenziale e dottrinale in materia, onde esplorare nuovi canali ermeneutici (ordinanze numeri 208 e 215). Ad esiti identici hanno condotto quei «palesati dubbi di incostituzionalità [che] si basa[va]no essenzialmente su un’apodittica affermazione dell’impossibilità di dare alla norma impugnata una diversa lettura» (ordinanza n. 235). Tale conclusione si è imposta – verrebbe da dire, a fortiori – anche allorché il giudice a quo, «pur consapevole della possibilità di una esegesi della norma diversa da quella risultante dal suo tenore letterale», avesse comunque omesso «di verificare se [fossero] consentite interpretazioni tali da porre la norma stessa al riparo dai prospettati dubbi di costituzionalità» (ordinanza n. 242).

Nella giurisprudenza del 2004, è stata inoltre ribadita l’inammissibilità di questioni sollevate da rimettenti che, magari anche consapevoli «dell’esistenza di due contrapposti indirizzi giurisprudenziali e convint[i] della maggiore plausibilità di uno di essi», chiedevano, nella sostanza, alla Corte «una pronuncia di incostituzionalità cui [sarebbe conseguita] la stessa disciplina risultante dalla tesi interpretativa accolta dall’altro indirizzo, senza né verificare la possibilità di un’interpretazione costituzionalmente orientata, idonea a sottrarre la norma al contrasto con i parametri evocati, né (in alternativa) motivare sull’impossibilità di essa» (ordinanza n. 305).

Immuni da questo tipo di vizi sono state, invece, quelle questioni che, «lungi dal risentire del mancato assolvimento da parte del rimettente dell’onere di tentare un’interpretazione costituzionalmente conforme delle norme impugnate», si erano basate «proprio sulla motivata impossibilità di leggere» la disposizione in modo conforme alle previsioni costituzionali (così, tra le altre, l’ordinanza n. 350).

L’obbligo per il giudice di esercitare i propri poteri interpretativi implica che lo stesso non possa chiede