Consulta OnLine
SENTENZA N. 303
ANNO 2003
Commenti
alla decisione di
I. Antonio Ruggeri, Il
parallelismo “redivivo” e la sussidiarietà legislativa (ma non regolamentare…)
in una storica (e, però, solo in parte soddisfacente) pronunzia (per gentile concessione del Forum
di Quaderni costituzionali)
II. Andrea Morrone, La
Corte costituzionale riscrive il Titolo V? (per gentile concessione
del Forum di Quaderni costituzionali)
III. Quirino Camerlengo, Dall’amministrazione
alla legge, seguendo il principio di sussidiarietà. Riflessioni in merito alla
sentenza n. 303 del 2003 della Corte costituzionale (per gentile
concessione del Forum di Quaderni costituzionali)
IV.
Enrico d’Arpe, La
Consulta censura le norme statali “cedevoli” ponendo in crisi il sistema: un
nuovo aspetto della sentenza 303/2003 (per gentile concessione del Forum
di Quaderni costituzionali)
V.
Fabio Cintioli, Le
forme dell’intesa e il controllo sulla leale collaborazione dopo la sentenza
303 del 2003 (per gentile
concessione del Forum
di Quaderni costituzionali)
VI.
Sergio Bartole, Collaborazione e
sussidiarietà nel nuovo
ordine regionale (per
gentile concessione del Forum
di Quaderni costituzionali)
VII.
Antonio d’Atena, L’allocazione
delle funzioni amministrative in una sentenza ortopedica della Corte
costituzionale (per gentile concessione del
Forum di Quaderni costituzionali)
VIII.
Adele Anzon, Flessibilità dell’ordine delle
competenze legislative e collaborazione tra Stato e Regioni (per gentile
concessione del
Forum di Quaderni costituzionali)
IX. Renzo Dickmann, La Corte
costituzionale attua (ed integra) il Titolo V (per gentile concessione
della Rivista telematica federalismi.it)
X. Anna Moscarini, Titolo V e
prove di sussidiarietà: la sentenza n. 303/2003 della Corte costituzionale
(per gentile concessione della Rivista telematica federalismi.it)
XI. Lorenza Violini, I
confini della sussidiarietà: potestà legislativa “concorrente”, leale collaborazione e strict scrutiny (per
gentile concessione del Forum
di Quaderni costituzionali)
XII.
Mariangela Di Paola, Sussidiarietà e intese nella riforma del Titolo V della
Costituzione e nella giurisprudenza costituzionale: la sentenza della Corte
costituzionale 1° ottobre 2003, n. 303
(per gentile concessione della Rivista telematica Lexitalia.it)
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta
dai signori:
Riccardo
CHIEPPA Presidente
Gustavo
ZAGREBELSKY Giudice
Valerio
ONIDA “
Carlo
MEZZANOTTE “
Fernanda
CONTRI “
Guido
NEPPI MODONA “
Piero
Alberto CAPOTOSTI “
Annibale
MARINI “
Franco
BILE “
Giovanni
Maria FLICK “
Ugo
DE SIERVO “
Romano
VACCARELLA “
Paolo
MADDALENA “
Alfio
FINOCCHIARO “
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nei
giudizi di legittimità costituzionale dell’articolo 1, commi da 1 a 12 e 14,
della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di
infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il
rilancio delle attività produttive); dell’art. 13, commi 1, 3, 4, 5, 6 e 11,
della legge 1° agosto 2002, n. 166, (Disposizioni in materia di infrastrutture
e trasporti); degli articoli da 1 a 11, 13 e da 15 a 20 del decreto legislativo
20 agosto 2002, n. 190 (Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la
realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e
di interesse nazionale); del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198
(Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di
telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a
norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443) ed
allegati A, B, C e D dello stesso decreto legislativo n. 198 del 2002; promossi
con ricorsi: della Regione Marche, notificati il 22 febbraio, il 25 ottobre e
il 12 novembre 2002, depositati il 28 febbraio, il 31 ottobre e il 18 novembre
2002, rispettivamente iscritti ai numeri 9, 81 e 86 del registro ricorsi 2002;
della Regione Toscana, notificati il 22 febbraio, il 1° e il 24 ottobre, e l’11
novembre 2002, depositati il 1° marzo, il 9 e il 30 ottobre, e il 16 novembre
2002, rispettivamente iscritti ai numeri 11, 68, 79 e 85 del registro ricorsi 2002;
della Regione Umbria, notificati il 22 febbraio e l’11 novembre 2002,
depositati il 4 marzo e il 19 novembre 2002, rispettivamente iscritti ai numeri
13 e 89 del registro ricorsi 2002; della Provincia autonoma di Trento,
notificati il 22 febbraio e il 25 ottobre 2002, depositati il 4 marzo e il 5
novembre 2002, rispettivamente iscritti ai numeri 14 e 83 del registro ricorsi
2002; della Regione Emilia-Romagna, notificati il 23 febbraio e il 12 novembre
2002, depositati il 5 marzo e il 19 novembre 2002, rispettivamente iscritti ai
numeri 15 e 88 del registro ricorsi 2002; della Provincia autonoma di Bolzano,
notificato il 25 ottobre 2002, depositato il 31 successivo ed iscritto al n. 80
del registro ricorsi 2002; della Regione Campania, notificato il 12 novembre
2002, depositato il 16 successivo ed iscritto al n. 84 del registro ricorsi
2002; della Regione Basilicata, notificato il 12 novembre 2002, depositato il
19 successivo ed iscritto al n. 87 del registro ricorsi 2002; della Regione
Lombardia, notificato il 12 novembre 2002, depositato il 21 successivo ed
iscritto al n. 90 del registro ricorsi 2002; e del Comune di Vercelli,
notificato il 12 novembre 2002, depositato il 21 successivo ed iscritto al n.
91 del registro ricorsi 2002.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio
dei ministri, nonché gli atti di intervento dell’Associazione Italia
Nostra-Onlus ed altre, della Società Wind Telecomunicazioni s.p.a., della
Vodafone Omnitel s.p.a., della Società H3G s.p.a., della T.I.M. s.p.a. - Telecom Italia Mobile e
dei Comuni di Pontecurone, Monte Porzio Catone, Roma, Polignano a Mare, Mantova
e del Coordinamento delle associazioni consumatori (CODACONS);
udito nell’udienza pubblica del 25 marzo 2003 il Giudice
relatore Carlo Mezzanotte;
uditi gli avvocati Stefano Grassi per la Regione Marche;
Vito Vacchi, Lucia Bora e Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana; Giandomenico
Falcon e Maurizio Pedetta per la Regione Umbria; Giandomenico Falcon e Luigi
Manzi per la Provincia autonoma di Trento; Giandomenico Falcon, Luigi Manzi e
Fabio Dani per la Regione Emilia-Romagna; Roland Riz e Sergio Panunzio per la
Provincia autonoma di Bolzano; Beniamino Caravita di Toritto e Massimo Luciani
per la Regione Lombardia; Vincenzo Cocozza per la Regione Campania; Antonino
Cimellaro e Carlo Rienzi per il Comune di Vercelli; Corrado V. Giuliano per
l’Associazione Italia Nostra-Onlus ed altre; Beniamino Caravita di Toritto e
Vittorio D. Gesmundo per la Società Wind Telecomunicazioni s.p.a.; Marco Sica e
Mario Libertini per la Vodafone Omnitel s.p.a.; Nicolò Zanon per la Società H3G
s.p.a.; Giuseppe De Vergottini, Mario Sanino e Carlo Malinconico per la T.I.M.
s.p.a. - Telecom Italia Mobile;
Antonino Cimellaro e Carlo Rienzi per il Comune di Pontecurone; Antonino
Cimellaro per i Comuni di Monte Porzio Catone e Mantova; Sebastiano Capotorto
per il Comune di Roma; Vito Aurelio Pappalepore per il Comune di Polignano a
Mare; Carlo Rienzi per il CODACONS; e l’avvocato dello Stato Paolo Cosentino
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto
in fatto
1.
¾
Con distinti ricorsi, ritualmente notificati e depositati, le Regioni Marche,
Toscana, Umbria ed Emilia-Romagna e la Provincia autonoma di Trento hanno
sollevato questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli
articoli 117, 118 e 119 della Costituzione e, limitatamente alla Provincia
autonoma di Trento, all’articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) -
dell’art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia
di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per
il rilancio delle attività produttive), anche detta “legge obiettivo”.
In
particolare, le Regioni Toscana, Umbria ed Emilia-Romagna hanno denunciato i
commi da 1 a 12 ed il comma 14 del menzionato art. 1, mentre la Regione Marche
ha impugnato soltanto i commi da 1 a 5. La Provincia autonoma di Trento ha
censurato a sua volta i commi da 1 a 4 dello stesso art. 1, precisando di non
ritenere lese le prerogative ad essa spettanti in forza dello statuto e delle
norme di attuazione, bensì affermando di voler denunciare l’incostituzionalità
della legge n. 443 del 2001 “in quanto essa contraddice l’ulteriore livello di
autonomia, spettante alla Provincia ai sensi dell’art. 117 della Costituzione”
e dell’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, il quale estende alle
Regioni ad autonomia differenziata le previsioni del Titolo V della Parte II
della Costituzione “per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie
rispetto a quelle già attribuite”.
2.
¾
Quanto alle singole censure, tutte le ricorrenti denunciano il comma 1 dell’art.
1 della legge n. 443 del 2001, il quale attribuisce al Governo il compito di
individuare le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi
strategici e di preminente interesse nazionale da realizzare per la
modernizzazione del Paese.
Si
lamenta anzitutto la violazione dell’art. 117 Cost., adducendosi al riguardo
che il predetto compito non è ascrivibile ad alcuna delle materie di competenza
legislativa esclusiva statale.
Le
Regioni Umbria ed Emilia-Romagna e la Provincia autonoma di Trento sostengono,
inoltre, che, non essendo più contemplata dall’art. 117 Cost. la materia dei
“lavori pubblici di interesse nazionale”, non sarebbe nemmeno possibile far
riferimento alla dimensione nazionale dell’interesse così da escludere la
potestà legislativa regionale, atteso che la scelta del legislatore
costituzionale è stata proprio quella di considerare detta dimensione come
rilevante in relazione al riparto solo nell’ambito di quanto assegnato allo
Stato a titolo di potestà legislativa esclusiva o concorrente.
Le
Regioni Marche e Toscana adducono poi che l’individuazione delle grandi opere
potrebbe, in parte, rientrare in uno degli ambiti materiali individuati
dall’art. 117, terzo comma, Cost. (quali porti e aeroporti civili; grandi reti
di trasporto e di navigazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dell’energia), ma la disposizione censurata, da un lato, prevederebbe una
disciplina di dettaglio e non di principio e dunque lesiva dell’autonomia
legislativa regionale; dall’altro escluderebbe le Regioni dal processo
“codecisionale”, che dovrebbe essere garantito in base allo strumento
dell’intesa tra Stato e Regioni medesime.
Tale
ultimo profilo di censura, sia pure in subordine all’assunto per cui nella
specie non sarebbe comunque possibile far riferimento ad alcuna delle materie
elencate nel terzo comma dell’art. 117 Cost., è fatto proprio anche dalle Regioni
Umbria ed Emilia-Romagna e dalla Provincia autonoma di Trento, secondo le quali
la potestà legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni su tali opere,
chiaramente anche di interesse “nazionale”, richiederebbe che su di esse vi sia
un coinvolgimento di entrambi i livelli di governo.
In
definitiva, si ritiene che la disposizione del comma 1 violi anche il principio
di leale collaborazione, giacché non prevede che l’individuazione delle c.d. grandi opere sia determinata dalle
Regioni, o quanto meno dal Governo d’intesa con le Regioni interessate.
2.1.
¾
Il comma 1 dell’art. 1 viene altresì specificamente denunciato dalla Regione
Marche per contrasto con gli artt. 118 e 119 Cost. In difetto di una puntuale
indicazione dei presupposti che giustificano, in base a sussidiarietà,
un’allocazione a livello centrale delle funzioni relative alla programmazione,
decisione e realizzazione delle singole opere strategiche oggetto della
disciplina censurata, risulterebbe violato il primo comma dell’art. 118 Cost.
La
ricorrente rileva inoltre che la disposizione censurata non potrebbe
giustificarsi neppure come una forma di intervento previsto dall’art. 119,
quinto comma, Cost., ossia quale attribuzione di risorse aggiuntive e di
interventi speciali in favore delle singole autonomie locali, giacché essa si
limita a prevedere una competenza generale dello Stato sulla determinazione di
programmi e interventi da realizzarsi in futuro e rispetto ai quali dovranno
definirsi e ricercarsi le relative risorse. Così, attribuendo al Governo il
compito di reperire tutti i finanziamenti allo scopo disponibili, la disposizione
denunciata verrebbe ad incidere sull’autonomia finanziaria delle Regioni,
costituzionalmente garantita “in relazione al reperimento delle risorse per la
realizzazione delle infrastrutture la cui decisione rientra nella competenza
regionale”.
3.
¾
Tutte le ricorrenti impugnano poi il comma 2 dell’art. 1 della “legge
obiettivo”, che detta - dalla lettera a)
alla lettera o) - i
principî ed i criteri direttivi in base ai quali il Governo è chiamato ad
emanare, entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge, uno o più decreti
legislativi “volti a definire un quadro normativo finalizzato alla celere
realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti individuati ai sensi
del comma 1”.
In
base ad analoghe censure, che evocano il contrasto con l’art. 117 Cost., si
deduce anzitutto che la prevista normativa, in quanto derogatoria della legge
quadro sui lavori pubblici (legge 11 febbraio 1994, n. 109), violerebbe la
potestà legislativa esclusiva delle Regioni in materia di appalti e lavori
pubblici.
Si
sostiene inoltre che, pur nella ipotesi in cui si intenda riconoscere in
materia una potestà legislativa concorrente, sarebbero egualmente violate le
competenze regionali perché il denunciato comma 2 detta principî non già alle
Regioni ma al Governo e ciò attraverso una disciplina compiuta e di dettaglio,
non cedevole rispetto ad una eventuale futura legislazione regionale.
In
particolare le Regioni Umbria ed Emilia-Romagna, nonché la Provincia autonoma
di Trento, affermano che la disposizione del comma 2 sarebbe ben lungi dal
conformarsi al modello costituzionale, per il quale, anche in relazione alle
opere maggiori, la competenza legislativa ripartita deve riflettersi in una
gestione congiunta tra Stato e Regioni in “tutti i momenti in cui
l’amministrazione di tali opere si scompone, secondo le regole dei principî di
sussidiarietà e di leale cooperazione”.
3.1.
¾
La sola Regione Marche assume altresì l’esistenza della violazione degli artt.
117, quarto comma, 118 e 119 Cost., nella parte in cui il comma 2 prevede
criteri direttivi rivolti all’esercizio di competenze amministrative e al
reperimento e all’organizzazione delle risorse.
3.2.
¾
Le Regioni Umbria ed Emilia-Romagna, nonché la Provincia autonoma di Trento sollevano
inoltre ulteriori specifiche censure avverso le lettere g) ed n), del comma 2,
lamentandone il contrasto con il “diritto europeo”.
Quanto
alla lettera g), nella parte in cui
circoscrive l’obbligo per il soggetto aggiudicatore di rispettare la normativa
europea in tema di evidenza pubblica solo “nel caso in cui l’opera sia
realizzata prevalentemente con fondi pubblici”, si tratterebbe di previsione
che non trova riscontro nella direttiva 93/37 CEE, neppure nel caso del ricorso
all’istituto della concessione di lavori pubblici (art. 3, § l) o
all’affidamento ad unico soggetto contraente generale. Essendo, infatti, pur
sempre quello dell’appalto di lavori un contratto a titolo oneroso tra un
imprenditore e un’amministrazione aggiudicatrice, la stessa partecipazione
diretta al finanziamento dell’opera o il reperimento dei mezzi finanziari
occorrenti, da parte del contraente generale [comma 2, lettera f)], non rileverebbe ai fini
dell’esenzione dal regime comunitario.
Secondo
la Regione ricorrente l’interesse a siffatta censura si radicherebbe sia nella
titolarità di competenza legislativa concorrente, sia nel fatto che
l’emanazione di disposizioni contrastanti con la normativa europea “renderà non
più semplice ma al contrario più difficoltosa la realizzazione delle opere”,
cui la Regione stessa ha interesse, per il probabile avvio di contestazioni in
sede comunitaria.
Da
tale ultimo profilo muove l’ulteriore censura che investe la lettera n), seconda frase, dello stesso comma 2,
nella parte in cui restringe, per tutti gli “interessi patrimoniali”, la tutela
cautelare al “pagamento di una provvisionale”. Questa disposizione - che
preclude la sospensione del provvedimento impugnato e rende possibile la
prosecuzione della gara fino alla stipulazione del contratto, consolidando gli
effetti di eventuali atti illegittimi compiuti nella procedura di gara - si porrebbe
in contrasto con la direttiva 89/665/CEE (c.d. direttiva ricorsi), riducendo
“le possibilità di tutela piena per i concorrenti che lamentino violazioni
delle norme comunitarie in materia di appalti” e ciò in quanto anticiperebbe
alla fase cautelare quella limitazione della tutela al risarcimento del danno
che l’art. 2, paragrafo 6, della citata direttiva consente nella fase
successiva alla “stipulazione di un contratto in seguito all’aggiudicazione
dell’appalto”.
Una
scelta, questa, che -
oltre a risultare incompatibile con l’art. 113 Cost. - potrebbe determinare “un
forte aggravio dei costi, data la necessità di pagare due volte il profitto
d’impresa (una volta a titolo di compenso, la seconda a titolo di danno)” e
tale, in ogni caso, da rendere presumibile una reazione negativa da parte delle
autorità comunitarie e delle imprese interessate, così da “complicare
ulteriormente la vicenda delle opere interessate”.
4.
¾
E’ poi denunciato, da tutte le ricorrenti, il comma 3, che abilita il Governo a modificare o integrare il
regolamento di attuazione della legge quadro sui lavori pubblici n. 109 del
1994, adottato con d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, ponendosi così in contrasto
con l’art. 117, sesto comma, Cost., secondo il quale lo Stato non avrebbe
alcuna potestà regolamentare nella predetta materia.
5.
¾
Tutte le parti ricorrenti impugnano inoltre il comma 4, che delega il Governo,
limitatamente agli anni 2002 e 2003, ad emanare, nel rispetto dei principî e
dei criteri direttivi di cui al precedente comma 2, uno o più decreti
legislativi recanti l’approvazione definitiva di specifici progetti di
infrastrutture strategiche individuate secondo quanto previsto al comma 1.
Le
censure mosse dalle ricorrenti, che si svolgono secondo argomentazioni già
sviluppate in riferimento alla questione concernente il comma 2, evidenziano
che le cosiddette “infrastrutture
strategiche” rientrano in parte in materie di potestà legislativa concorrente,
in parte in materie di potestà legislativa regionale residuale, sicché non
sarebbe ammissibile, in riferimento a queste ultime, l’intervento di alcun
“decreto legislativo” per la diretta approvazione definitiva dell’opera,
mancando appunto la potestà legislativa statale specifica nella materia.
6.
¾
La sola Regione Marche censura il comma 5,
sostenendo che la prevista clausola di salvaguardia in favore delle
autonomie speciali confermerebbe “la violazione, a danno delle Regioni di
diritto comune, delle competenze costituzionalmente garantite dagli artt. 117,
118 e 119 Cost.”.
7.
¾
Le Regioni Toscana, Umbria ed Emilia-Romagna denunciano infine i commi da 6 a
12 ed il comma 14 dell’art. 1 della legge n. 443 del 2001, che dettano una disciplina in materia edilizia.
Nel
delineare sinteticamente il contenuto delle censurate disposizioni, le
ricorrenti evidenziano, segnatamente, che con il comma 6 si indicano alcuni
interventi edilizi per i quali l’interessato può scegliere la realizzazione “in
base a semplice denuncia di inizio di attività” in alternativa a concessione o
autorizzazione edilizia; ad esso si ricollega il comma 12, il quale stabilisce
che “le disposizioni di cui al comma 6 si applicano nelle Regioni a statuto
ordinario a decorrere dal novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore
della presente legge”, e che le stesse Regioni “con legge, possono individuare
quali degli interventi indicati al comma 6 sono assoggettati a concessione
edilizia o ad autorizzazione edilizia”.
Le
censure, di analogo tenore, prospettano la violazione dell’art. 117 Cost.,
sostenendosi, in linea principale, che
l’edilizia rientra nelle materie a potestà legislativa residuale delle Regioni
e dunque non potrebbe essere oggetto di disciplina statale.
In
ogni caso, secondo le ricorrenti, ove si intendesse ricondurre la materia
dell’edilizia a quella del governo del territorio e, quindi, a materia di
legislazione concorrente, sarebbe egualmente violato l’art. 117 Cost., in
quanto le disposizioni denunciate pongono una disciplina analitica e
dettagliata, non limitandosi dunque a dettare i principî fondamentali.
In
particolare, poi, avverso il comma 12 la Regione Toscana deduce che la norma,
rendendo applicabile alle Regioni quanto disposto dal comma 6, vanificherebbe
le leggi regionali che hanno disciplinato procedure e titoli abilitativi per
l’attività edilizia.
Le
Regioni Umbria ed Emilia-Romagna precisano altresì che, seppure il denunciato
comma 12 ritarda di novanta giorni l’applicazione del comma 6 e consente alle
leggi regionali di individuare quali degli interventi indicati dal medesimo
comma continuino ad essere assoggettati a concessione edilizia o ad
autorizzazione edilizia, tuttavia, da un lato, permarrebbe il carattere
operativo e non di principio della disciplina statale; dall’altro, al
legislatore regionale sarebbe lasciata soltanto la scelta “di fissare se per un
certo intervento è necessario o meno il previo provvedimento, mentre i commi 8,
9 e 10, che pure contengono mere norme procedurali e di dettaglio, appaiono
intangibili da parte del legislatore regionale”.
Sempre
le Regioni Umbria ed Emilia-Romagna svolgono ulteriori considerazioni
sull’incostituzionalità del comma 14, il quale delega il Governo a modificare
il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui all’art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, per adeguarlo alle
modifiche disposte dalla legge n. 443.
Ad
avviso delle ricorrenti, sarebbe il concetto stesso di testo unico a violare il
riparto costituzionale delle competenze e ciò non soltanto per le materie
“residuali regionali”, nelle quali non è prevista, in linea di principio,
alcuna interferenza della normativa statale, ma anche per le materie di
competenza concorrente; per queste ultime la diretta disciplina operativa
dovrebbe essere essenzialmente regionale, con il vincolo di conformazione ai
principî della legislazione statale. Non sarebbe, pertanto, possibile emanare
un “testo unico” delle disposizioni relative ad una materia concorrente,
giacché un simile testo conterrebbe norme statali per le quali sarebbe naturale
la impossibilità di applicazione in ambito regionale “se non attraverso il
vincolo che i principî esercitano sulla legislazione regionale, per definizione
esclusa dal testo unico”.
Risulterebbe,
poi, paradossale -
sostengono ancora le ricorrenti - la concezione di un testo unico (come nel caso
dell’edilizia) delle disposizioni statali legislative e regolamentari, atteso
che già nel precedente assetto costituzionale non poteva aversi, nelle materie
di competenza legislativa regionale, una normativa statale regolamentare.