Consulta OnLine
SENTENZA N. 303
ANNO 2003
Commenti
alla decisione di
I. Antonio Ruggeri, Il
parallelismo “redivivo” e la sussidiarietà legislativa (ma non regolamentare…)
in una storica (e, però, solo in parte soddisfacente) pronunzia (per gentile concessione del Forum
di Quaderni costituzionali)
II. Andrea Morrone, La
Corte costituzionale riscrive il Titolo V? (per gentile concessione
del Forum di Quaderni costituzionali)
III. Quirino Camerlengo, Dall’amministrazione
alla legge, seguendo il principio di sussidiarietà. Riflessioni in merito alla
sentenza n. 303 del 2003 della Corte costituzionale (per gentile
concessione del Forum di Quaderni costituzionali)
IV.
Enrico d’Arpe, La
Consulta censura le norme statali “cedevoli” ponendo in crisi il sistema: un
nuovo aspetto della sentenza 303/2003 (per gentile concessione del Forum
di Quaderni costituzionali)
V.
Fabio Cintioli, Le
forme dell’intesa e il controllo sulla leale collaborazione dopo la sentenza
303 del 2003 (per gentile
concessione del Forum
di Quaderni costituzionali)
VI.
Sergio Bartole, Collaborazione e
sussidiarietà nel nuovo
ordine regionale (per
gentile concessione del Forum
di Quaderni costituzionali)
VII.
Antonio d’Atena, L’allocazione
delle funzioni amministrative in una sentenza ortopedica della Corte
costituzionale (per gentile concessione del
Forum di Quaderni costituzionali)
VIII.
Adele Anzon, Flessibilità dell’ordine delle
competenze legislative e collaborazione tra Stato e Regioni (per gentile
concessione del
Forum di Quaderni costituzionali)
IX. Renzo Dickmann, La Corte
costituzionale attua (ed integra) il Titolo V (per gentile concessione
della Rivista telematica federalismi.it)
X. Anna Moscarini, Titolo V e
prove di sussidiarietà: la sentenza n. 303/2003 della Corte costituzionale
(per gentile concessione della Rivista telematica federalismi.it)
XI. Lorenza Violini, I
confini della sussidiarietà: potestà legislativa “concorrente”, leale collaborazione e strict scrutiny (per
gentile concessione del Forum
di Quaderni costituzionali)
XII.
Mariangela Di Paola, Sussidiarietà e intese nella riforma del Titolo V della
Costituzione e nella giurisprudenza costituzionale: la sentenza della Corte
costituzionale 1° ottobre 2003, n. 303
(per gentile concessione della Rivista telematica Lexitalia.it)
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta
dai signori:
Riccardo
CHIEPPA Presidente
Gustavo
ZAGREBELSKY Giudice
Valerio
ONIDA “
Carlo
MEZZANOTTE “
Fernanda
CONTRI “
Guido
NEPPI MODONA “
Piero
Alberto CAPOTOSTI “
Annibale
MARINI “
Franco
BILE “
Giovanni
Maria FLICK “
Ugo
DE SIERVO “
Romano
VACCARELLA “
Paolo
MADDALENA “
Alfio
FINOCCHIARO “
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nei
giudizi di legittimità costituzionale dell’articolo 1, commi da 1 a 12 e 14,
della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di
infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il
rilancio delle attività produttive); dell’art. 13, commi 1, 3, 4, 5, 6 e 11,
della legge 1° agosto 2002, n. 166, (Disposizioni in materia di infrastrutture
e trasporti); degli articoli da 1 a 11, 13 e da 15 a 20 del decreto legislativo
20 agosto 2002, n. 190 (Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la
realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e
di interesse nazionale); del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198
(Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di
telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a
norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443) ed
allegati A, B, C e D dello stesso decreto legislativo n. 198 del 2002; promossi
con ricorsi: della Regione Marche, notificati il 22 febbraio, il 25 ottobre e
il 12 novembre 2002, depositati il 28 febbraio, il 31 ottobre e il 18 novembre
2002, rispettivamente iscritti ai numeri 9, 81 e 86 del registro ricorsi 2002;
della Regione Toscana, notificati il 22 febbraio, il 1° e il 24 ottobre, e l’11
novembre 2002, depositati il 1° marzo, il 9 e il 30 ottobre, e il 16 novembre
2002, rispettivamente iscritti ai numeri 11, 68, 79 e 85 del registro ricorsi 2002;
della Regione Umbria, notificati il 22 febbraio e l’11 novembre 2002,
depositati il 4 marzo e il 19 novembre 2002, rispettivamente iscritti ai numeri
13 e 89 del registro ricorsi 2002; della Provincia autonoma di Trento,
notificati il 22 febbraio e il 25 ottobre 2002, depositati il 4 marzo e il 5
novembre 2002, rispettivamente iscritti ai numeri 14 e 83 del registro ricorsi
2002; della Regione Emilia-Romagna, notificati il 23 febbraio e il 12 novembre
2002, depositati il 5 marzo e il 19 novembre 2002, rispettivamente iscritti ai
numeri 15 e 88 del registro ricorsi 2002; della Provincia autonoma di Bolzano,
notificato il 25 ottobre 2002, depositato il 31 successivo ed iscritto al n. 80
del registro ricorsi 2002; della Regione Campania, notificato il 12 novembre
2002, depositato il 16 successivo ed iscritto al n. 84 del registro ricorsi
2002; della Regione Basilicata, notificato il 12 novembre 2002, depositato il
19 successivo ed iscritto al n. 87 del registro ricorsi 2002; della Regione
Lombardia, notificato il 12 novembre 2002, depositato il 21 successivo ed
iscritto al n. 90 del registro ricorsi 2002; e del Comune di Vercelli,
notificato il 12 novembre 2002, depositato il 21 successivo ed iscritto al n.
91 del registro ricorsi 2002.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio
dei ministri, nonché gli atti di intervento dell’Associazione Italia
Nostra-Onlus ed altre, della Società Wind Telecomunicazioni s.p.a., della
Vodafone Omnitel s.p.a., della Società H3G s.p.a., della T.I.M. s.p.a. - Telecom Italia Mobile e
dei Comuni di Pontecurone, Monte Porzio Catone, Roma, Polignano a Mare, Mantova
e del Coordinamento delle associazioni consumatori (CODACONS);
udito nell’udienza pubblica del 25 marzo 2003 il Giudice
relatore Carlo Mezzanotte;
uditi gli avvocati Stefano Grassi per la Regione Marche;
Vito Vacchi, Lucia Bora e Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana; Giandomenico
Falcon e Maurizio Pedetta per la Regione Umbria; Giandomenico Falcon e Luigi
Manzi per la Provincia autonoma di Trento; Giandomenico Falcon, Luigi Manzi e
Fabio Dani per la Regione Emilia-Romagna; Roland Riz e Sergio Panunzio per la
Provincia autonoma di Bolzano; Beniamino Caravita di Toritto e Massimo Luciani
per la Regione Lombardia; Vincenzo Cocozza per la Regione Campania; Antonino
Cimellaro e Carlo Rienzi per il Comune di Vercelli; Corrado V. Giuliano per
l’Associazione Italia Nostra-Onlus ed altre; Beniamino Caravita di Toritto e
Vittorio D. Gesmundo per la Società Wind Telecomunicazioni s.p.a.; Marco Sica e
Mario Libertini per la Vodafone Omnitel s.p.a.; Nicolò Zanon per la Società H3G
s.p.a.; Giuseppe De Vergottini, Mario Sanino e Carlo Malinconico per la T.I.M.
s.p.a. - Telecom Italia Mobile;
Antonino Cimellaro e Carlo Rienzi per il Comune di Pontecurone; Antonino
Cimellaro per i Comuni di Monte Porzio Catone e Mantova; Sebastiano Capotorto
per il Comune di Roma; Vito Aurelio Pappalepore per il Comune di Polignano a
Mare; Carlo Rienzi per il CODACONS; e l’avvocato dello Stato Paolo Cosentino
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto
in fatto
1.
¾
Con distinti ricorsi, ritualmente notificati e depositati, le Regioni Marche,
Toscana, Umbria ed Emilia-Romagna e la Provincia autonoma di Trento hanno
sollevato questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli
articoli 117, 118 e 119 della Costituzione e, limitatamente alla Provincia
autonoma di Trento, all’articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) -
dell’art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia
di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per
il rilancio delle attività produttive), anche detta “legge obiettivo”.
In
particolare, le Regioni Toscana, Umbria ed Emilia-Romagna hanno denunciato i
commi da 1 a 12 ed il comma 14 del menzionato art. 1, mentre la Regione Marche
ha impugnato soltanto i commi da 1 a 5. La Provincia autonoma di Trento ha
censurato a sua volta i commi da 1 a 4 dello stesso art. 1, precisando di non
ritenere lese le prerogative ad essa spettanti in forza dello statuto e delle
norme di attuazione, bensì affermando di voler denunciare l’incostituzionalità
della legge n. 443 del 2001 “in quanto essa contraddice l’ulteriore livello di
autonomia, spettante alla Provincia ai sensi dell’art. 117 della Costituzione”
e dell’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, il quale estende alle
Regioni ad autonomia differenziata le previsioni del Titolo V della Parte II
della Costituzione “per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie
rispetto a quelle già attribuite”.
2.
¾
Quanto alle singole censure, tutte le ricorrenti denunciano il comma 1 dell’art.
1 della legge n. 443 del 2001, il quale attribuisce al Governo il compito di
individuare le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi
strategici e di preminente interesse nazionale da realizzare per la
modernizzazione del Paese.
Si
lamenta anzitutto la violazione dell’art. 117 Cost., adducendosi al riguardo
che il predetto compito non è ascrivibile ad alcuna delle materie di competenza
legislativa esclusiva statale.
Le
Regioni Umbria ed Emilia-Romagna e la Provincia autonoma di Trento sostengono,
inoltre, che, non essendo più contemplata dall’art. 117 Cost. la materia dei
“lavori pubblici di interesse nazionale”, non sarebbe nemmeno possibile far
riferimento alla dimensione nazionale dell’interesse così da escludere la
potestà legislativa regionale, atteso che la scelta del legislatore
costituzionale è stata proprio quella di considerare detta dimensione come
rilevante in relazione al riparto solo nell’ambito di quanto assegnato allo
Stato a titolo di potestà legislativa esclusiva o concorrente.
Le
Regioni Marche e Toscana adducono poi che l’individuazione delle grandi opere
potrebbe, in parte, rientrare in uno degli ambiti materiali individuati
dall’art. 117, terzo comma, Cost. (quali porti e aeroporti civili; grandi reti
di trasporto e di navigazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dell’energia), ma la disposizione censurata, da un lato, prevederebbe una
disciplina di dettaglio e non di principio e dunque lesiva dell’autonomia
legislativa regionale; dall’altro escluderebbe le Regioni dal processo
“codecisionale”, che dovrebbe essere garantito in base allo strumento
dell’intesa tra Stato e Regioni medesime.
Tale
ultimo profilo di censura, sia pure in subordine all’assunto per cui nella
specie non sarebbe comunque possibile far riferimento ad alcuna delle materie
elencate nel terzo comma dell’art. 117 Cost., è fatto proprio anche dalle Regioni
Umbria ed Emilia-Romagna e dalla Provincia autonoma di Trento, secondo le quali
la potestà legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni su tali opere,
chiaramente anche di interesse “nazionale”, richiederebbe che su di esse vi sia
un coinvolgimento di entrambi i livelli di governo.
In
definitiva, si ritiene che la disposizione del comma 1 violi anche il principio
di leale collaborazione, giacché non prevede che l’individuazione delle c.d. grandi opere sia determinata dalle
Regioni, o quanto meno dal Governo d’intesa con le Regioni interessate.
2.1.
¾
Il comma 1 dell’art. 1 viene altresì specificamente denunciato dalla Regione
Marche per contrasto con gli artt. 118 e 119 Cost. In difetto di una puntuale
indicazione dei presupposti che giustificano, in base a sussidiarietà,
un’allocazione a livello centrale delle funzioni relative alla programmazione,
decisione e realizzazione delle singole opere strategiche oggetto della
disciplina censurata, risulterebbe violato il primo comma dell’art. 118 Cost.
La
ricorrente rileva inoltre che la disposizione censurata non potrebbe
giustificarsi neppure come una forma di intervento previsto dall’art. 119,
quinto comma, Cost., ossia quale attribuzione di risorse aggiuntive e di
interventi speciali in favore delle singole autonomie locali, giacché essa si
limita a prevedere una competenza generale dello Stato sulla determinazione di
programmi e interventi da realizzarsi in futuro e rispetto ai quali dovranno
definirsi e ricercarsi le relative risorse. Così, attribuendo al Governo il
compito di reperire tutti i finanziamenti allo scopo disponibili, la disposizione
denunciata verrebbe ad incidere sull’autonomia finanziaria delle Regioni,
costituzionalmente garantita “in relazione al reperimento delle risorse per la
realizzazione delle infrastrutture la cui decisione rientra nella competenza
regionale”.
3.
¾
Tutte le ricorrenti impugnano poi il comma 2 dell’art. 1 della “legge
obiettivo”, che detta - dalla lettera a)
alla lettera o) - i
principî ed i criteri direttivi in base ai quali il Governo è chiamato ad
emanare, entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge, uno o più decreti
legislativi “volti a definire un quadro normativo finalizzato alla celere
realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti individuati ai sensi
del comma 1”.
In
base ad analoghe censure, che evocano il contrasto con l’art. 117 Cost., si
deduce anzitutto che la prevista normativa, in quanto derogatoria della legge
quadro sui lavori pubblici (legge 11 febbraio 1994, n. 109), violerebbe la
potestà legislativa esclusiva delle Regioni in materia di appalti e lavori
pubblici.
Si
sostiene inoltre che, pur nella ipotesi in cui si intenda riconoscere in
materia una potestà legislativa concorrente, sarebbero egualmente violate le
competenze regionali perché il denunciato comma 2 detta principî non già alle
Regioni ma al Governo e ciò attraverso una disciplina compiuta e di dettaglio,
non cedevole rispetto ad una eventuale futura legislazione regionale.
In
particolare le Regioni Umbria ed Emilia-Romagna, nonché la Provincia autonoma
di Trento, affermano che la disposizione del comma 2 sarebbe ben lungi dal
conformarsi al modello costituzionale, per il quale, anche in relazione alle
opere maggiori, la competenza legislativa ripartita deve riflettersi in una
gestione congiunta tra Stato e Regioni in “tutti i momenti in cui
l’amministrazione di tali opere si scompone, secondo le regole dei principî di
sussidiarietà e di leale cooperazione”.
3.1.
¾
La sola Regione Marche assume altresì l’esistenza della violazione degli artt.
117, quarto comma, 118 e 119 Cost., nella parte in cui il comma 2 prevede
criteri direttivi rivolti all’esercizio di competenze amministrative e al
reperimento e all’organizzazione delle risorse.
3.2.
¾
Le Regioni Umbria ed Emilia-Romagna, nonché la Provincia autonoma di Trento sollevano
inoltre ulteriori specifiche censure avverso le lettere g) ed n), del comma 2,
lamentandone il contrasto con il “diritto europeo”.
Quanto
alla lettera g), nella parte in cui
circoscrive l’obbligo per il soggetto aggiudicatore di rispettare la normativa
europea in tema di evidenza pubblica solo “nel caso in cui l’opera sia
realizzata prevalentemente con fondi pubblici”, si tratterebbe di previsione
che non trova riscontro nella direttiva 93/37 CEE, neppure nel caso del ricorso
all’istituto della concessione di lavori pubblici (art. 3, § l) o
all’affidamento ad unico soggetto contraente generale. Essendo, infatti, pur
sempre quello dell’appalto di lavori un contratto a titolo oneroso tra un
imprenditore e un’amministrazione aggiudicatrice, la stessa partecipazione
diretta al finanziamento dell’opera o il reperimento dei mezzi finanziari
occorrenti, da parte del contraente generale [comma 2, lettera f)], non rileverebbe ai fini
dell’esenzione dal regime comunitario.
Secondo
la Regione ricorrente l’interesse a siffatta censura si radicherebbe sia nella
titolarità di competenza legislativa concorrente, sia nel fatto che
l’emanazione di disposizioni contrastanti con la normativa europea “renderà non
più semplice ma al contrario più difficoltosa la realizzazione delle opere”,
cui la Regione stessa ha interesse, per il probabile avvio di contestazioni in
sede comunitaria.
Da
tale ultimo profilo muove l’ulteriore censura che investe la lettera n), seconda frase, dello stesso comma 2,
nella parte in cui restringe, per tutti gli “interessi patrimoniali”, la tutela
cautelare al “pagamento di una provvisionale”. Questa disposizione - che
preclude la sospensione del provvedimento impugnato e rende possibile la
prosecuzione della gara fino alla stipulazione del contratto, consolidando gli
effetti di eventuali atti illegittimi compiuti nella procedura di gara - si porrebbe
in contrasto con la direttiva 89/665/CEE (c.d. direttiva ricorsi), riducendo
“le possibilità di tutela piena per i concorrenti che lamentino violazioni
delle norme comunitarie in materia di appalti” e ciò in quanto anticiperebbe
alla fase cautelare quella limitazione della tutela al risarcimento del danno
che l’art. 2, paragrafo 6, della citata direttiva consente nella fase
successiva alla “stipulazione di un contratto in seguito all’aggiudicazione
dell’appalto”.
Una
scelta, questa, che -
oltre a risultare incompatibile con l’art. 113 Cost. - potrebbe determinare “un
forte aggravio dei costi, data la necessità di pagare due volte il profitto
d’impresa (una volta a titolo di compenso, la seconda a titolo di danno)” e
tale, in ogni caso, da rendere presumibile una reazione negativa da parte delle
autorità comunitarie e delle imprese interessate, così da “complicare
ulteriormente la vicenda delle opere interessate”.
4.
¾
E’ poi denunciato, da tutte le ricorrenti, il comma 3, che abilita il Governo a modificare o integrare il
regolamento di attuazione della legge quadro sui lavori pubblici n. 109 del
1994, adottato con d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, ponendosi così in contrasto
con l’art. 117, sesto comma, Cost., secondo il quale lo Stato non avrebbe
alcuna potestà regolamentare nella predetta materia.
5.
¾
Tutte le parti ricorrenti impugnano inoltre il comma 4, che delega il Governo,
limitatamente agli anni 2002 e 2003, ad emanare, nel rispetto dei principî e
dei criteri direttivi di cui al precedente comma 2, uno o più decreti
legislativi recanti l’approvazione definitiva di specifici progetti di
infrastrutture strategiche individuate secondo quanto previsto al comma 1.
Le
censure mosse dalle ricorrenti, che si svolgono secondo argomentazioni già
sviluppate in riferimento alla questione concernente il comma 2, evidenziano
che le cosiddette “infrastrutture
strategiche” rientrano in parte in materie di potestà legislativa concorrente,
in parte in materie di potestà legislativa regionale residuale, sicché non
sarebbe ammissibile, in riferimento a queste ultime, l’intervento di alcun
“decreto legislativo” per la diretta approvazione definitiva dell’opera,
mancando appunto la potestà legislativa statale specifica nella materia.
6.
¾
La sola Regione Marche censura il comma 5,
sostenendo che la prevista clausola di salvaguardia in favore delle
autonomie speciali confermerebbe “la violazione, a danno delle Regioni di
diritto comune, delle competenze costituzionalmente garantite dagli artt. 117,
118 e 119 Cost.”.
7.
¾
Le Regioni Toscana, Umbria ed Emilia-Romagna denunciano infine i commi da 6 a
12 ed il comma 14 dell’art. 1 della legge n. 443 del 2001, che dettano una disciplina in materia edilizia.
Nel
delineare sinteticamente il contenuto delle censurate disposizioni, le
ricorrenti evidenziano, segnatamente, che con il comma 6 si indicano alcuni
interventi edilizi per i quali l’interessato può scegliere la realizzazione “in
base a semplice denuncia di inizio di attività” in alternativa a concessione o
autorizzazione edilizia; ad esso si ricollega il comma 12, il quale stabilisce
che “le disposizioni di cui al comma 6 si applicano nelle Regioni a statuto
ordinario a decorrere dal novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore
della presente legge”, e che le stesse Regioni “con legge, possono individuare
quali degli interventi indicati al comma 6 sono assoggettati a concessione
edilizia o ad autorizzazione edilizia”.
Le
censure, di analogo tenore, prospettano la violazione dell’art. 117 Cost.,
sostenendosi, in linea principale, che
l’edilizia rientra nelle materie a potestà legislativa residuale delle Regioni
e dunque non potrebbe essere oggetto di disciplina statale.
In
ogni caso, secondo le ricorrenti, ove si intendesse ricondurre la materia
dell’edilizia a quella del governo del territorio e, quindi, a materia di
legislazione concorrente, sarebbe egualmente violato l’art. 117 Cost., in
quanto le disposizioni denunciate pongono una disciplina analitica e
dettagliata, non limitandosi dunque a dettare i principî fondamentali.
In
particolare, poi, avverso il comma 12 la Regione Toscana deduce che la norma,
rendendo applicabile alle Regioni quanto disposto dal comma 6, vanificherebbe
le leggi regionali che hanno disciplinato procedure e titoli abilitativi per
l’attività edilizia.
Le
Regioni Umbria ed Emilia-Romagna precisano altresì che, seppure il denunciato
comma 12 ritarda di novanta giorni l’applicazione del comma 6 e consente alle
leggi regionali di individuare quali degli interventi indicati dal medesimo
comma continuino ad essere assoggettati a concessione edilizia o ad
autorizzazione edilizia, tuttavia, da un lato, permarrebbe il carattere
operativo e non di principio della disciplina statale; dall’altro, al
legislatore regionale sarebbe lasciata soltanto la scelta “di fissare se per un
certo intervento è necessario o meno il previo provvedimento, mentre i commi 8,
9 e 10, che pure contengono mere norme procedurali e di dettaglio, appaiono
intangibili da parte del legislatore regionale”.
Sempre
le Regioni Umbria ed Emilia-Romagna svolgono ulteriori considerazioni
sull’incostituzionalità del comma 14, il quale delega il Governo a modificare
il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui all’art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, per adeguarlo alle
modifiche disposte dalla legge n. 443.
Ad
avviso delle ricorrenti, sarebbe il concetto stesso di testo unico a violare il
riparto costituzionale delle competenze e ciò non soltanto per le materie
“residuali regionali”, nelle quali non è prevista, in linea di principio,
alcuna interferenza della normativa statale, ma anche per le materie di
competenza concorrente; per queste ultime la diretta disciplina operativa
dovrebbe essere essenzialmente regionale, con il vincolo di conformazione ai
principî della legislazione statale. Non sarebbe, pertanto, possibile emanare
un “testo unico” delle disposizioni relative ad una materia concorrente,
giacché un simile testo conterrebbe norme statali per le quali sarebbe naturale
la impossibilità di applicazione in ambito regionale “se non attraverso il
vincolo che i principî esercitano sulla legislazione regionale, per definizione
esclusa dal testo unico”.
Risulterebbe,
poi, paradossale -
sostengono ancora le ricorrenti - la concezione di un testo unico (come nel caso
dell’edilizia) delle disposizioni statali legislative e regolamentari, atteso
che già nel precedente assetto costituzionale non poteva aversi, nelle materie
di competenza legislativa regionale, una normativa statale regolamentare.
8.
¾
Con memorie di identico contenuto, si è
costituito in tutti i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha
concluso per la reiezione dei ricorsi.
Quanto
alla dedotta incostituzionalità dell’art. 1, comma 1, della legge n. 443 del
2001, per cui si lamenta l’omessa previsione legislativa di una intesa tra
Stato e Regioni interessate, la difesa del Presidente del Consiglio osserva,
anzitutto, che la materia dei lavori pubblici non rientra nella potestà
legislativa residuale regionale e ciò in quanto, nel testo riformato dell’art.
117 Cost., nel quale non compare il riferimento alla materia dei lavori
pubblici di interesse regionale, si sarebbe adottato il “criterio della
strumentalità” di detta materia (già presente nel decreto legislativo n. 112
del 1998). In tal senso, allo Stato sarebbe attribuita la “potestà legislativa di
principio” in tema di appalti che sono riferibili a quelle materie rientranti
nella potestà legislativa concorrente (porti e aeroporti; grandi reti di
trasporto e di navigazione; distribuzione nazionale dell’energia; protezione
civile).
Peraltro,
argomenta ancora l’Avvocatura dello Stato, dovrebbe escludersi, in ogni caso,
la necessità dello strumento dell’intesa in ordine all’attività diretta
all’individuazione di un’opera pubblica, giacché essa non richiede esercizio di
potestà legislativa, trattandosi di “esplicazione della funzione amministrativa,
come tale disciplinata dall’art. 118 Cost.”. Sicché, venendo in rilievo, nella
fattispecie, l’individuazione e la realizzazione di opere di “preminente
interesse nazionale”, sarebbe “in re ipsa
che, per assicurarne l’esercizio unitario, siffatte funzioni non possano che
spettare allo Stato”.
Nondimeno,
il fatto che la disposizione censurata preveda, quanto all’attività di
individuazione dell’opera, la compartecipazione delle Regioni, sia in proprio,
sia come componenti della Conferenza unificata, indurrebbe ad escludere che vi
sia un vulnus alle competenze
costituzionalmente garantite alle Regioni stesse.
Altrettanto
infondate sarebbero, ad avviso della difesa erariale, le censure mosse al comma
2 dell’art. 1, posto che l’avere la disposizione dettato principî e criteri
direttivi per la futura attività normativa di delegazione, sì da consentire -
secondo la prospettata doglianza - l’emanazione di una disciplina di dettaglio e, quindi,
invasiva delle competenze regionali, non concreterebbe una lesione delle
prerogative costituzionali delle Regioni,
bensì “una mera eventualità” di lesione. Di dette prerogative la legge n. 443
del 2001 avrebbe, comunque, tenuto conto, prevedendo (al comma 3) il parere
della Conferenza unificata.
In
riferimento, poi, alla censura che investe il comma 3 dell’art. 1 - a
supporto della quale si adduce la carenza di potestà regolamentare in capo allo
Stato -
l’Avvocatura ribadisce la natura concorrente della competenza legislativa nel
settore dei lavori pubblici, potendo così lo Stato, “per il principio di
continuità”, dettare una disciplina di dettaglio, “seppur con carattere di
cedevolezza”.
Quanto,
inoltre, alle doglianze mosse avverso i commi 6 e seguenti dello stesso art. 1 - le
quali fanno leva sull’asserita violazione dell’art. 117 Cost., per essere la
materia dell’edilizia ricompresa nella sfera di competenza legislativa
esclusiva regionale e, in ogni caso, ove ricondotta tale materia al governo del
territorio, per aver le disposizioni denunciate previsto una disciplina di
dettaglio -
la difesa erariale ricorda che le norme censurate riguardano le condizioni per
il rilascio di concessioni ed autorizzazioni edilizie e i casi in cui a
siffatti provvedimenti può sostituirsi, facoltativamente, la denuncia di inizio
attività; riguardano cioè l’attività di “uso e governo del territorio”, in
quanto tale rientrante nella competenza concorrente di cui all’art. 117, terzo
comma, Cost.
Ad
avviso dell’Avvocatura, dovrebbe comunque escludersi che in tal caso sia stata
adottata una normativa di dettaglio: la previsione, “a livello di principio”,
della “surrogabilità della concessione edilizia con la denuncia di inizio
attività, in presenza di particolari condizioni obiettive”, supererebbe,
infatti, il principio, contenuto in altra legge statale, per il quale era
possibile il ricorso alla denuncia di inizio attività soltanto in relazione ad
interventi edilizi minori.
9.
¾
Le ricorrenti hanno ribadito le rispettive ragioni con memoria illustrativa
depositata in prossimità dell’udienza pubblica fissata per il 19 novembre 2002
e poi rinviata al 25 marzo 2003.
9.1.
¾
Nelle memorie si puntualizza, tra l’altro, che la disciplina posta dalla legge
impugnata è stata innovata dall’art. 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166
(Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti), che, in particolare,
ha sostituito il comma 1 dell’art. 1 (concernente le modalità di individuazione
delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici) ed il
successivo comma 2, lettera c) (sulle
procedure di approvazione dei relativi progetti).
Tuttavia,
ad avviso delle ricorrenti, le predette norme, così come innovate, conservano i
vizi di incostituzionalità già dedotti nei vari ricorsi proposti avverso la
legge n. 443 del 2001.
In
particolare, secondo le Regioni Umbria ed Emilia-Romagna e la Provincia
autonoma di Trento, le ricordate modifiche non inciderebbero sull’interesse al
ricorso, non essendo venuto meno l’impianto fondamentale della legge n. 443 del
2001, basato sulla attrazione alla competenza statale non solo della
programmazione, ma anche dell’approvazione dei progetti e, in buona parte,
della realizzazione delle opere - sia pubbliche che private - tramite la semplice
soggettiva qualificazione delle stesse come “strategiche” e di “preminente interesse
nazionale”. Sicché, la “norma” censurata sarebbe ancora presente nella
disposizione impugnata e quindi la questione di costituzionalità sollevata non
avrebbe affatto “perso d’attualità, riguardando l’art. 1, comma 1, della legge
n. 443 del 2001, come modificato dalla legge n. 166 del 2002”.
In
ogni caso, sostengono ancora le ricorrenti, l’originaria disposizione è già
stata attuata con la deliberazione 21 dicembre 2001 del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) [Legge obiettivo: I°
Programma delle infrastrutture strategiche
(Delibera n. 121/2001)], “sicché
l’interesse al ricorso permane anche in relazione alla formulazione originaria
della disposizione”.
9.2.
¾
La Regione Toscana, diversamente dalle altre parti ricorrenti, ha inoltre dichiarato
di non voler più insistere nella denuncia dei commi da 6 a 12 e del comma 14,
poiché tale normativa è stata oggetto di successiva modifica da parte dell’art.
13 della legge n. 166 del 2002, nel senso del riconoscimento della validità
delle leggi regionali emanate in materia edilizia e della possibilità per le
Regioni di ampliare o ridurre l’ambito applicativo dei titoli abilitativi
previsti dal legislatore nazionale.
10.
¾
Anche il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato una memoria nel
giudizio promosso dalla Provincia autonoma di Trento con la quale insiste per
il rigetto del ricorso, evidenziando in particolare che le modifiche apportate
dalla legge n. 166 del 2002 alla legge impugnata sarebbero tali da determinare
la carenza di interesse a ricorrere in relazione a tutte le censure imperniate
sul difetto di una previa intesa Stato-Regioni.
11.
¾
In prossimità dell’udienza pubblica del 25 marzo 2003 hanno depositato
ulteriori memorie illustrative le Regioni Toscana, Umbria ed Emilia-Romagna
nonché la Provincia autonoma di Trento.
11.1.
¾
Nel ribadire le argomentazioni svolte nei precedenti scritti la Regione Toscana
ritiene altresì che le disposizioni denunciate non potrebbero trovare
giustificazione neppure in base all’art. 120 Cost. Mancherebbe infatti la legge
che disciplina le procedure atte a garantire l’esercizio del potere sostitutivo
nel rispetto del principio di sussidiarietà e, in ogni caso, tale esercizio non
potrebbe mai essere consentito in base a previsioni astratte di interventi a
fronte di motivati dissensi espressi dalle Regioni nelle materie di propria
competenza. Giammai potrebbe poi ritenersi che il dissenso della Regione sul
progetto preliminare e definitivo di un’opera pubblica rappresenti fattispecie
legittimante l’attivazione del potere sostitutivo, e ciò in quanto la Regione
non sarebbe inadempiente ma esprimerebbe il proprio dissenso motivato ed
offrirebbe soluzioni alternative così da rendere necessaria, alla luce del
principio di leale collaborazione, una soluzione condivisa che tenga conto
delle molteplici competenze regionali incise dalla localizzazione di un’opera.
Nella
memoria si contesta poi che le norme censurate possano giustificarsi in base
all’art. 118, primo comma, Cost., giacché l’individuazione e la realizzazione
di un’opera pubblica richiedono comunque l’esercizio di potestà legislativa e
questa deve essere esercitata nel rispetto del riparto delle competenze
stabilite nella Costituzione. Sicché, nelle materie di competenza regionale
(concorrente e residuale) spetterebbe alle Regioni medesime disciplinare,
nell’esercizio della propria potestà amministrativa, il procedimento in
questione, attribuendo agli enti locali le relative funzioni nel rispetto dei
criteri di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione di cui all’art. 118
Cost.
Da
ultimo si insiste nella rinuncia all’impugnazione, per sopravvenuto difetto di interesse,
dei commi da 6 a 12 e 14 dell’art. 1 della legge n. 443 del 2001, atteso che le
modiche apportate dalla successiva legge n. 166 del 2002 permettono alla
Regione di esercitare le proprie competenze legislative in materia edilizia.
11.2.
¾
Le Regioni Umbria, Emilia-Romagna e Provincia autonoma di Trento, con memorie
di identico contenuto, ribadiscono le ragioni già sviluppate in precedenza,
contestando le argomentazioni sostenute dalla difesa erariale.
In
particolare, si insiste nel fatto che non sarebbe possibile fare ricorso, al
fine di radicare nello Stato la competenza legislativa a provvedere alla
disciplina delle cosiddette grandi opere, al criterio della strumentalità delle
materie coinvolte, né tanto meno ai principî di sussidiarietà ed adeguatezza,
che attengono all’allocazione delle funzioni amministrative.
Si
esclude inoltre che, al medesimo scopo, possa invocarsi l’interesse nazionale,
giacché, come tale, esso rappresenterebbe un criterio generico che, nel
contesto della riforma del Titolo V, non potrebbe più operare al fine del
riparto delle materie, al quale provvede accuratamente l’art. 117 Cost. in base
ad una specifica elencazione: l’interesse nazionale non costituirebbe dunque
titolo autonomo di competenza statale, né giustificherebbe una disciplina che
rimetta alla discrezionalità del Governo la sua definizione.
Da
ultimo si riafferma la sussistenza di un interesse ad una pronuncia nel merito
sulla censura che lamenta l’assenza dell’intesa Stato-Regioni e ciò nonostante
la modifica introdotta in tal senso dalla legge n. 166 del 2002 al denunciato
comma 1 dell’art. 1 della legge n. 443 del 2001, giacché la disposizione
originaria aveva già trovato attuazione con la predisposizione del primo
programma di infrastrutture strategiche.
12.
¾
Con ricorso iscritto al reg. ric. n. 68 del 2002, ritualmente notificato e
depositato, la Regione Toscana ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell’articolo 13, commi 1, 3, 4, 5, 6 e 11, della legge 1° agosto 2002, n. 166
(Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti), denunciandone il
contrasto con gli artt. 117, 118 e 119 Cost.
La
Regione osserva preliminarmente che la disposizione impugnata ha modificato l’art.
1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, concernente le modalità di
individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici,
e che proprio quest’ultima disposizione
è stata da essa in precedenza denunciata con ricorso iscritto al n. 11
del reg. ric. dell’anno 2002. Ad avviso della Regione le modifiche apportate
dall’art. 13 al menzionato art. 1 non sarebbero tali da elidere i dubbi di
incostituzionalità già prospettati, tanto più che lo stesso art. 13
risulterebbe illegittimo e lesivo dell’autonomia regionale costituzionalmente
garantita.
12.1.
¾
Secondo la ricorrente le disposizioni censurate avrebbero potuto trovare
fondamento nella materia “lavori pubblici di interesse nazionale”, ma la stessa
non è prevista tra quelle elencate dal nuovo art. 117 Cost., che ha eliminato
ogni riferimento alla dimensione nazionale dell’interesse, affidando al
contrario alla competenza legislativa concorrente materie (quali: porti e
aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell’energia) in cui la predetta dimensione
è implicita nel loro stesso contenuto.
Dovrebbe
inoltre escludersi, ad avviso della Regione, che le stesse disposizioni possano
fondarsi sul terzo comma dell’art. 117 Cost., giacché le c.d. grandi opere non
sono necessariamente collegate a materie ivi elencate, come nel caso, ad
esempio, della realizzazione degli insediamenti produttivi che si riconnette
alla materia dell’industria, di competenza residuale regionale ai sensi del
quarto comma dell’art. 117 Cost. Analogamente è da dirsi per la disciplina dei
lavori pubblici e privati, trattandosi di materia riservata alla legislazione
regionale, con l’unico limite del rispetto della Costituzione e dei vincoli
derivanti dall’ordinamento comunitario.
In
ogni caso, ove si volesse ammettere una competenza statale relativamente ad
opere strategiche collegate a materie elencate nel terzo comma dell’art. 117
Cost., la stessa non potrebbe che esercitarsi attraverso l’individuazione dei
principî regolatori, mentre la normativa denunciata non si limita a dettare
principî alle Regioni in tema di individuazione e realizzazione delle c.d.
grandi opere, ma al contrario definisce i criteri ai quali il Governo dovrà
attenersi nell’esercizio della delega con una disciplina compiuta, dettagliata
e minuziosa, tale da elidere ogni possibilità di intervento normativo da parte
delle Regioni medesime.
Argomenta
ancora la ricorrente che una tale illegittima appropriazione da parte dello
Stato di potestà legislative regionali non potrebbe giustificarsi in nome
dell’interesse nazionale, che il nuovo Titolo V non contempla più come limite
alla potestà legislativa delle Regioni, così come non prevede un generale
potere di indirizzo e coordinamento. Non sarebbe dunque ammissibile
reintrodurre limiti alla potestà legislativa regionale non espressamente
previsti in Costituzione riferendosi alla rilevanza nazionale di un’opera.
12.2.
¾
Ad avviso della Regione le disposizioni impugnate violerebbero anche l’art. 118
Cost. A tale riguardo si osserva che, per un verso, l’effettivo rispetto dei
criteri di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza imporrebbe che ogni
scelta legislativa di allocazione delle funzioni debba essere supportata
dall’analisi e dalla verifica dei livelli di governo maggiormente rispondenti a
detti criteri e che, dunque, debbano essere resi conoscibili i motivi della
scelta e quindi dell’esercizio in concreto di tale potere discrezionale: il che
non avviene nel caso in esame. Per altro verso, le esigenze di esercizio
unitario richiamate dall’art. 118 Cost. non potrebbero costituire un titolo
autonomo legittimante l’intervento del legislatore statale, come invece accade
in base alle denunciate disposizioni. Ciò perché l’art. 118, primo comma, Cost.
è norma che fissa i criteri per l’allocazione delle funzioni, ma non disciplina
le fonti deputate ad allocare le stesse e quindi non rappresenta il presupposto
su cui fondare variazioni e spostamenti rispetto alla titolarità della potestà
legislativa, come stabilita dall’art. 117.
12.3.
¾
Il fatto poi che il comma 3 del censurato art. 13 abbia introdotto il principio
per cui l’individuazione delle grandi opere avviene d’intesa con le Regioni
interessate e con la Conferenza unificata, anziché sulla base del loro parere
(come originariamente previsto), non costituirebbe, secondo la ricorrente, una
modifica tale da far superare gli evidenziati dubbi di incostituzionalità, in
quanto, da un lato, l’intesa non può rappresentare un meccanismo tramite il
quale lo Stato si appropria di potestà legislative ad esso non riservate e,
dall’altro, non è contemplato alcun meccanismo a garanzia che l’intesa non sia
di fatto recessiva rispetto al potere dello Stato di provvedere ugualmente a
fronte del motivato dissenso regionale. In definitiva l’intesa non garantirebbe
una reale forma di coordinamento paritario, con ciò ledendo il principio di
leale cooperazione che imporrebbe, nella materia in esame, una effettiva
codeterminazione del contenuto dell’atto di individuazione delle grandi opere.
12.4.
¾
La Regione sostiene altresì che neppure i commi 5 e 6 del denunciato art. 13,
che dettano i criteri ai quali deve attenersi il Governo nell’emanare il
decreto legislativo volto a disciplinare le modalità di approvazione dei
progetti preliminari e definitivi delle opere strategiche, garantirebbero il
rispetto delle attribuzioni regionali. Ciò in quanto il ruolo della Regione
nell’approvazione dei progetti (demandata al CIPE o a decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CIPE integrato dai
Presidenti delle Regioni, sentita la Conferenza unificata, previo parere delle
competenti commissioni parlamentari) sarebbe soltanto quello di esprimere un
parere, mentre l’approvazione di detti progetti assume particolare rilievo
poiché determina la localizzazione urbanistica dell’opera, la compatibilità
ambientale della medesima e sostituisce ogni permesso ed autorizzazione
comunque denominati.
Ad
avviso della ricorrente le disposizioni denunciate inciderebbero quindi sulla
materia, di legislazione concorrente, del governo del territorio, dettando un
regime derogatorio per l’individuazione delle opere e per l’approvazione dei
progetti delle stesse che non lascerebbe spazio alla legislazione regionale;
interferirebbero sulla normativa regionale già vigente che disciplina i
procedimenti per l’approvazione delle opere pubbliche, prevedendo le necessarie
verifiche di natura urbanistica, idrogeologica e di difesa del suolo (laddove
essa Regione ha attribuito tali funzioni amministrative ai Comuni e alle
Province); esautorerebbero la Regione delle proprie attribuzioni in merito alla
valutazione di impatto ambientale delle opere. A tal specifico riguardo la
Regione Toscana rileva che il comma 3 dell’art. 13 prevede che anche le
strutture concernenti la nautica da diporto possono essere inserite nel
programma delle infrastrutture strategiche, ciò comportando che la valutazione
di impatto ambientale sulle stesse debba effettuarsi con la procedura prevista
dal successivo comma 5 e dunque dal Ministro competente, restando così
sottratto alle Regioni, con lesione delle relative attribuzioni in materia di
porti e valorizzazione dei beni ambientali.
12.5.
¾
La ricorrente osserva poi che le prospettate censure non potrebbero essere
superate dal fatto che il comma 3 del denunciato art. 13 della legge n. 166 del
2002 prevede che il Governo, nell’emanare il decreto delegato, dovrebbe agire
“nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle Regioni”, giacché, oltre
ad essere espressione vaga e generica, si tratta di indicazione che non
potrebbe comunque essere rispettata, considerato che sono già i principî posti
dalla delega a vulnerare le attribuzioni delle Regioni.
12.6.
¾
La Regione assume infine che i commi 1 e 11 dell’art. 13, nel prevedere
specifici stanziamenti per la progettazione e la realizzazione delle opere
strategiche individuate dal CIPE, contrasterebbero sia con gli artt. 117 e 118
Cost., in quanto “fanno riferimento al programma predisposto dal CIPE che […] è
elaborato in spregio alle competenze regionali”, sia con l’art. 119 Cost.,
incidendo sull’autonomia finanziaria delle Regioni che la norma costituzionale
garantisce in relazione al reperimento delle risorse per la realizzazione delle
infrastrutture la cui decisione rientra nella competenza regionale.
13.
¾
Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso
per il rigetto del ricorso.
Quanto
alla dedotta violazione dell’art. 117 Cost., la difesa erariale osserva che
l’omessa previsione della materia dei lavori pubblici regionali nella legge
costituzionale n. 3 del 2001 si giustificherebbe in ragione del perseguimento
del criterio, già presente nel decreto legislativo n. 112 del 1998, della
strumentalità della materia dei lavori pubblici, per cui allo Stato spetta la
potestà legislativa di principio per la disciplina degli appalti relativi alle
materie ricomprese nella potestà legislativa concorrente.
Con
riferimento poi al profilo di censura che sostiene esservi lesione delle
attribuzioni regionali in considerazione della minuziosità della normativa
introdotta, l’Avvocatura rileva che l’attività di individuazione di un’opera
pubblica non richiederebbe l’esercizio di potestà legislative, ma solo di
quelle amministrative, ai sensi dell’art. 118 Cost.
Quanto
poi alla denunciata violazione proprio dell’art. 118, primo comma, Cost. si osserva
che, allorquando è necessario assicurare l’esercizio unitario di funzioni
amministrative, come è in riferimento all’individuazione e realizzazione di
opere di “preminente interesse nazionale”, la fonte normativa di distribuzione
delle funzioni medesime non potrebbe che essere una legge statale. Legge che,
nel caso di specie, correttamente espliciterebbe i presupposti per
l’allocazione delle funzioni al massimo livello, che sono espressamente
indicati in “finalità di riequilibrio socio-economico fra le aree del
territorio nazionale”, in “fini di garanzia della sicurezza strategica e di
contenimento dei costi dell’approvvigionamento energetico del Paese” e
nell’“adeguamento della strategia nazionale a quella comunitaria delle
infrastrutture e della gestione dei servizi pubblici locali di difesa
dell’ambiente”.
La
difesa erariale sostiene inoltre che proprio le doglianze mosse avverso la
mancata previsione sia di una previa intesa per l’individuazione delle opere
strategiche, sia dell’integrazione del CIPE con la presenza dei Presidenti delle
Regioni per l’approvazione dei relativi progetti, hanno indotto il legislatore
a modificare in questo senso la legge n. 443 del 2001, tramite l’art. 13 della
legge n. 166 del 2002, e ciò per assicurare “il rispetto delle attribuzioni
costituzionali” delle Regioni.
Quanto
infine alle censure riguardanti i commi 1 e 11 del menzionato art. 13,
l’Avvocatura ritiene che gli artt. 117 e 118 Cost., in ragione delle
argomentazioni già spese, non siano violati nella procedura di individuazione e
approvazione dei progetti da parte del CIPE e che parimenti non possa reputarsi
leso l’art. 119 Cost. giacché, trattandosi di progettazione e realizzazione di
opere di preminente interesse nazionale, è allo Stato che compete autorizzare i
limiti di impegno e la destinazione della spesa derivanti dagli stanziamenti
del proprio bilancio.
14.
¾
In prossimità dell’udienza la Regione Toscana ha depositato una memoria con
cui, ribadendo le argomentazioni già svolte, insiste nelle conclusioni già
rassegnate.
15.
¾
Nello stesso giudizio hanno depositato, fuori termine, congiunto atto di
intervento ad adiuvandum
l’Associazione Italia Nostra-Onlus, Legambiente-Onlus, l’Associazione italiana
per il World Wide Fund For Nature
(WWF)-Onlus, per sentire dichiarare l’incostituzionalità dell’art. 13, commi 1,
3, 4, 5, 6 e 11, della legge n. 166 del 2002, denunciato dalla Regione Toscana.
16.
¾
La Regione Toscana, le Province autonome di Bolzano e di Trento, la Regione
Marche hanno proposto questione di legittimità costituzionale in via principale
di numerosi articoli del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, recante
“Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle
infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse
nazionale”, denunciandone il contrasto con gli artt. 76, 117, 118 e 120 Cost.,
nonché con gli artt. 8, primo comma, numeri 5, 6, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 21,
22, 24; 9, primo comma, numeri 8, 9, e 10; 16 dello statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige, nel testo approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670
(Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige). Più nello specifico, la Toscana impugna
gli artt. 1-11, 13, 15, 16, commi 1, 2, 3, 6, 7; 17-20; la Provincia autonoma
di Bolzano gli artt. 1, commi 1 e 7; 2, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7; 3, commi 4, 5,
6, 9; 13, comma 5; 15; la Regione Marche gli artt. 1-11, 13, 15-20; la
Provincia autonoma di Trento gli artt. 1, 2, 3, 4, 13 e 15.
17.
¾
Il ricorso della Provincia autonoma di Trento è stato depositato presso la
cancelleria della Corte costituzionale il 5 novembre 2002, cioè il giorno
successivo alla scadenza del termine di dieci giorni previsto dall’art. 32,
terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87. Con apposita istanza la
Provincia rende noto che il mancato rispetto del termine non può essere
imputato a negligenza, ma alla impossibilità, conseguente alla mancata
disponibilità dell’atto presso l’Ufficio notifiche, per ragioni che
atterrebbero al funzionamento di tale ufficio e che sono state espressamente
riconosciute dal medesimo con certificato allegato al ricorso depositato. Pur
non negando il carattere perentorio del termine di cui è discorso, la Provincia
istante ritiene che ciò non dovrebbe impedire l’applicazione di ulteriori
principî giuridici come quello dell’errore scusabile, espressamente
riconosciuto nel giudizio amministrativo. Si chiede pertanto di considerare
scusabile, e dunque tempestivo, il deposito effettuato dalla Provincia autonoma
di Trento il 5 novembre 2002. In subordine, peraltro, ove la Corte ritenesse
che la mancata menzione dell’errore scusabile negli artt. 31, terzo comma, e
32, terzo comma, della legge n. 87 del 1953 sia dalla Corte ritenuta preclusiva
dell’applicazione di tale istituto, l’istante eccepisce l’illegittimità
costituzionale in parte qua di tali
disposizioni, per violazione dell’art. 24, primo comma, Cost. e del principio
di ragionevolezza.
18.
¾
In tutti i ricorsi si osserva preliminarmente come la disciplina statale non
potrebbe trovare fondamento negli specifici titoli abilitativi delle lettere e), m)
e s), dell’art. 117 Cost., in quanto
la disciplina oggetto di impugnazione non avrebbe nulla a che vedere con la
tutela della concorrenza [lettera e)],
dell’ambiente e dell’ecosistema [lettera s)]
né tanto meno con la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il
territorio nazionale [lettera m)].
Le
ricorrenti pongono inoltre in risalto come le Regioni sarebbero divenute
titolari della competenza legislativa concorrente in molte delle materie che
attengono alla realizzazione di opere pubbliche, quali “porti e aeroporti
civili”, “grandi reti di trasporto e navigazione”, “trasporto e distribuzione
nazionale dell’energia”, “governo del territorio”. Solo in relazione alle opere
pubbliche relative ai predetti settori materiali lo Stato sarebbe dunque
titolare di potestà legislativa, che dovrebbe peraltro essere esercitata
attraverso la predisposizione di una normativa di principio, non anche
attraverso discipline di dettaglio che, come nella specie, comprimano gli spazi
di scelta politica delle Regioni. La materia degli insediamenti produttivi e
delle infrastrutture strategiche, per di più, sarebbe interamente affidata alla
potestà legislativa residuale delle Regioni, così da escludere ogni intervento
normativo statale.
L’esigenza
di tutelare un interesse nazionale non potrebbe giustificare la deroga al
riparto delle competenze costituzionali che il decreto impugnato avrebbe
introdotto, in quanto l’interesse nazionale non potrebbe più costituire il
titolo per sottrarre oggetti alle materie di competenza regionale. Egualmente,
si aggiunge nel ricorso della Regione Toscana, non varrebbe invocare l’art.
118, primo comma, e le esigenze di esercizio unitario ivi richiamate, che non
potrebbero costituire un titolo autonomo legittimante l’intervento del
legislatore statale in materie di competenza delle Regioni, giacché l’art. 118
non conterrebbe un riparto di materie ulteriore e potenzialmente antagonista
rispetto a quello contenuto nell’art. 117 Cost.
Le
disposizioni impugnate sarebbero illegittime pure per contrasto con l’art. 76
Cost., giacché la legge di delegazione espressamente prevedeva che la delega
dovesse essere esercitata «nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle
Regioni».
18.1.
¾
Nello specifico, sono oggetto di impugnazione:
a)
- l’art. 1, comma 1, che regola la progettazione, l’approvazione e
realizzazione delle infrastrutture strategiche e degli insediamenti produttivi
di preminente interesse nazionale, individuati da un apposito programma
approvato dal CIPE (art. 1 legge n. 443 del 2001). Le opere sono differenziate
in categorie. Quelle per le quali l’interesse regionale è concorrente con il
preminente interesse nazionale sono individuate con intese quadro fra Governo e
singole Regioni e per esse è previsto che le Regioni medesime partecipino, con
le modalità stabilite nelle intese, alle attività di progettazione, affidamento
dei lavori e monitoraggio, «in accordo alle normative vigenti ed alle eventuali
leggi regionali allo scopo emanate».
La
Provincia autonoma di Bolzano ritiene che tale disposizione sarebbe rivolta a
salvaguardare unicamente le competenze ad essa riconosciute dallo statuto
speciale e dalle norme di attuazione, senza alcun riferimento alle nuove e
maggiori competenze che le spetterebbero ai sensi degli artt. 117 e 118 Cost.
Risulterebbe inoltre violato l’art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992,
il quale impone il sollecito adeguamento (sei mesi) della legislazione
provinciale ai principî della legislazione statale, tenendo ferma «l’immediata
applicabilità nel territorio regionale (…) degli atti legislativi dello Stato
nelle materie nelle quali alla Regione o alla Provincia autonoma è attribuita
delega di funzioni statali»;
b)
- l’art. 1, comma 5, il quale dispone che le Regioni, le Province, i Comuni, le
Città metropolitane applicano, per le proprie attività contrattuali ed
organizzative relative alla realizzazione delle infrastrutture e diverse
dall’approvazione dei progetti (comma 2) e dalla aggiudicazione delle
infrastrutture (comma 3), «le norme del presente decreto legislativo fino alla
entrata in vigore di una diversa norma regionale, (…) per tutte le materie di
legislazione concorrente». Le Regioni Toscana e Marche e la Provincia autonoma
di Trento ne denunciano il contrasto con l’art. 117 Cost., poiché in materie di
competenza regionale concorrente sarebbe posta una normativa cedevole di
dettaglio, il che, dopo la riforma del Titolo V della Parte II della
Costituzione, non sarebbe più consentito;
c)
- l’art. 1, comma 7, lettera e), che,
nel definire opere per le quali l’interesse regionale concorre con il
preminente interesse nazionale «le infrastrutture (…) non aventi carattere
interregionale o internazionale per le quali sia prevista, nelle intese
generali quadro di cui al comma 1, una particolare partecipazione delle Regioni
o Province autonome alle procedure attuative» e opere di carattere
interregionale o internazionale «le opere da realizzare sul territorio di più
Regioni o Stato, ovvero collegate funzionalmente ad una rete interregionale o
internazionale», sarebbe incostituzionale in primo luogo per eccesso di delega,
giacché la legge n. 443 del 2001 non avrebbe autorizzato il Governo a porre un
regime derogatorio anche per le opere di interesse regionale (ricorso della
Regione Toscana). Inoltre, si argomenta in tutti i ricorsi, la disposizione in
oggetto, nell’escludere la concorrenza dell’interesse regionale con il
preminente interesse nazionale in relazione ad opere aventi carattere
interregionale o internazionale, sarebbe lesiva delle competenze attribuite
alle Regioni dagli artt. 117, commi terzo, quarto e sesto, e 118, primo comma,
Cost. Del pari illegittima sarebbe la subordinazione all’intesa statale
dell’individuazione delle opere per le quali esista un concorrente interesse
regionale. La medesima disposizione contrasterebbe inoltre con gli artt. 19, 20
e 21 delle norme di attuazione dello statuto del Trentino-Alto Adige recate dal
d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la
Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche),
giacché escluderebbe la necessità di un’intesa per le infrastrutture e i
collegamenti interregionali e internazionali;
d)
- l’art. 2, comma 1, il quale stabilisce che il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti «promuove le attività tecniche ed amministrative occorrenti ai
fini della sollecita progettazione ed approvazione delle infrastrutture e degli
insediamenti produttivi ed effettua, con la collaborazione delle Regioni e
delle Province autonome interessate con oneri a proprio carico, le attività di
supporto necessarie per la vigilanza, da parte del CIPE, sulla realizzazione
delle infrastrutture». Secondo la prospettazione delle Province autonome di
Trento e di Bolzano sarebbero riservati al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti i compiti tecnici e amministrativi che l’art. 16 dello statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige attribuisce alle Province autonome, con
violazione anche dell’art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 266 del 1992,
il quale prevede che «nelle materie di competenza propria della Regione o delle
Province autonome la legge non può attribuire agli organi statali funzioni
amministrative (…) diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto
speciale e le norme di attuazione»;
e)
- l’art. 2, commi 2, 3, 4, 5 e 7, il quale, nel riservare al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti l’attività di progettazione, direzione ed esecuzione delle
infrastrutture ed il potere di assegnare le risorse integrative necessarie alle
attività progettuali, anziché assegnare i fondi direttamente alle Province
autonome di Trento e Bolzano, violerebbe l’art. 16 dello statuto speciale per
il Trentino-Alto Adige e l’art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 266 del
1992, secondo cui «fermo restando quanto disposto dallo statuto speciale e
dalle relative norme di attuazione, nelle materie di competenza propria della
Provincia, le amministrazioni statali, comprese quelle autonome, e gli enti
dipendenti dallo Stato non possono disporre spese né concedere, direttamente o
indirettamente, finanziamenti o contributi per attività nell’ambito del
territorio regionale o provinciale»;
f)
– l’art. 2, comma 5, il quale, nel prevedere che per la nomina di commissari
straordinari destinati a seguire l’andamento delle opere aventi carattere
interregionale o internazionale debbano essere sentiti i Presidenti delle
Regioni interessate, si porrebbe in contrasto, ad avviso di tutte le
ricorrenti, con gli artt. 117 e 118 Cost. e con il principio di leale
collaborazione, in quanto su tale oggetto dovrebbe essere prevista la forma più
intensa di collaborazione dell’intesa. I commi 5 e 7 sarebbero inoltre
incostituzionali anche perché attribuirebbero allo Stato compiti decisionali
che in base all’art. 4 del decreto legislativo n. 266 del 1992 sarebbero di
competenza della Provincia autonoma di Bolzano;
g)
- l’art. 2, comma 7, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i
Ministri competenti, nonché, per le infrastrutture di competenza dei soggetti
aggiudicatari regionali, i Presidenti
delle Regioni, il potere di abilitare i commissari straordinari
ad adottare, con poteri derogatori della normativa vigente e con le modalità di
cui all’art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 (Disposizioni urgenti
per favorire l’occupazione), i provvedimenti e gli atti di qualsiasi natura
necessari alla sollecita progettazione, istruttoria, affidamento e
realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi, in
sostituzione dei soggetti competenti. Le Regioni Toscana e Marche e la
Provincia autonoma di Trento lamentano la lesione degli artt. 117 e 118 Cost.,
in quanto la previsione impugnata si applica anche alle opere regionali e
potrebbe pertanto riguardare provvedimenti che spetterebbe alla Regione e alle
Province adottare nell’esercizio delle proprie competenze normative e
amministrative. Secondo la Regione Toscana difetterebbero inoltre i presupposti
ai quali l’art. 120 Cost. subordina il legittimo esercizio dei poteri
sostitutivi statali. Infine, si sostiene nel ricorso della Provincia autonoma
di Bolzano, risulterebbe violato anche l’art. 4 del decreto legislativo n. 266
del 1992, giacché allo Stato sarebbero stati attribuiti compiti decisionali
spettanti alla Provincia;
h)
- l’art. 3, il quale disciplina la procedura di approvazione del progetto
preliminare delle infrastrutture, le procedure di valutazione d’impatto ambientale
(VIA) e localizzazione, secondo tutte le ricorrenti sarebbe illegittimo nella
sua interezza, in quanto disciplinerebbe la procedura di approvazione del
progetto preliminare con regolazione di minuto dettaglio, mentre, in relazione
ad oggetti ricadenti nella competenza regionale in materia di governo del
territorio, la legislazione statale avrebbe dovuto limitarsi alla
predisposizione dei principî fondamentali. Il medesimo art. 3, nella parte in
cui affida al CIPE l’approvazione del progetto preliminare delle infrastrutture
coinvolgendo le Regioni interessate ai fini dell’intesa sulla localizzazione
dell’opera, ma prevedendo pure che il medesimo progetto non sia sottoposto a
conferenza di servizi, ad avviso della Regione Toscana violerebbe l’art. 76 Cost.,
poiché l’art. 1, comma 2, lettera d),
della legge di delega n. 443 del 2001 autorizzava solo a modificare la
disciplina della conferenza dei servizi e non a sopprimerla del tutto.
Del
pari incostituzionali sarebbero, secondo tutte le ricorrenti, i commi 6 e 9
dell’art. 3, i quali, nel prevedere che lo Stato possa procedere comunque
all’approvazione del progetto preliminare relativo alle infrastrutture di
carattere interregionale e internazionale superando il motivato dissenso delle
Regioni, violerebbero gli artt. 114, commi primo e secondo, 117, commi terzo,
quarto e sesto, e 118, commi primo e secondo, Cost. Le Regioni, si osserva nei
ricorsi, sarebbero infatti relegate in posizione di destinatarie passive di
provvedimenti assunti a livello statale in materie che sono riconducibili alla potestà
legislativa concorrente. Per le ragioni appena esposte sarebbero
incostituzionali anche gli artt. 4, comma 5, e 13, comma 5, che alla procedura
dell’art. 3, comma 6, fanno espresso rinvio;
i)
- l’art. 4, comma 5, nella parte in cui prevede che l’approvazione del progetto
definitivo sia adottata «con il voto favorevole della maggioranza dei
componenti del CIPE», sarebbe, ad avviso della Regione Toscana,
costituzionalmente illegittimo per contrasto con l’art. 76 Cost., e
specificamente con l’art. 1, comma 3-bis,
della legge di delega, il quale prevede quale momento indefettibile del
procedimento di approvazione del progetto definitivo il parere obbligatorio
della Conferenza unificata;
j)
- le norme contenute negli artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, che introducono
rilevanti modifiche in materia di appalti e di concessioni dei lavori pubblici,
secondo le Regioni Toscana e Marche sarebbero illegittime in quanto incidenti
su materie ascrivibili alla competenza legislativa residuale delle Regioni,
inerendo alla materia dei lavori pubblici e degli appalti. Non varrebbe
neppure, si soggiunge nel ricorso della Regione Toscana, rilevare che in tale
materia siano recepite ed applicate norme di fonte comunitaria, giacché
l’attuazione di norme comunitarie in materia di competenza regionale
spetterebbe comunque alle Regioni;
k)
- l’art. 8, nella parte in cui prevede che il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti pubblichi la lista delle infrastrutture per le quali il soggetto
aggiudicatore ritiene di sollecitare la presentazione di proposte da parte di
promotori e, se la proposta è presentata, stabilisce che il soggetto aggiudicatore,
valutata la stessa come di pubblico interesse, promuova la procedura di VIA e
se necessario la procedura di localizzazione urbanistica, secondo la Regione
Toscana sarebbe illegittimo, oltre che per i profili evidenziati alla lettera
j), anche per l’ulteriore ragione che non chiarirebbe se le infrastrutture
inserite nella lista per sollecitare le proposte dei promotori siano da
individuare tra quelle già ricomprese nel programma di opere strategiche
formato d’intesa con le Regioni, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge di
delega n. 443 del 2001, o se al contrario si debba consentire la presentazione
di proposte dei promotori anche per opere non facenti parte del programma, e
sulle quali nessuna intesa è stata raggiunta con le Regioni interessate;
l)
- l’art. 13, che disciplina le procedure per la localizzazione, l’approvazione
dei progetti, la VIA degli insediamenti produttivi e delle infrastrutture
private strategiche per l’approvvigionamento energetico, richiamando gli artt.
3 e 4, sarebbe incostituzionale, secondo la Regione Marche, per le medesime
ragioni già esposte con riguardo alle disposizioni citate; inoltre esso,
secondo la Provincia autonoma di Trento, violerebbe l’art. 4 del decreto
legislativo n. 266 del 1992, in quanto, per effetto della semplice
individuazione, con atto statale di carattere amministrativo, del preminente
interesse nazionale di alcuni insediamenti privati, spoglierebbe la Provincia
ricorrente dei poteri amministrativi ad essa spettanti. Il medesimo art. 13,
nel comma 5, sarebbe inoltre lesivo delle competenze costituzionali della
Provincia autonoma di Bolzano per il fatto di prevedere che l’approvazione del
CIPE sostituisce le autorizzazioni, concessioni edilizie e approvazioni in
materia di urbanistica e opere pubbliche che rientrano nelle competenza della
Provincia medesima;
m)
- l’art. 15, il quale attribuisce al Governo la potestà regolamentare di
integrazione di tutti i regolamenti emanati in base alla legge n. 109 del 1994,
e, nel comma 2, autorizza i regolamenti emanati in esercizio della potestà di
cui al comma 1 ad abrogare o derogare, dalla loro entrata in vigore, le norme
di diverso contenuto precedentemente vigenti nella materia, si porrebbe in
contrasto, ad avviso della Regione Toscana, con l’art. 1, comma 3, della legge
di delega n. 443 del 2001, che delegava il Governo ad integrare e modificare
solo il regolamento n. 554 del 1999. Tutte le ricorrenti lamentano inoltre che
l’attribuzione al Governo di potestà regolamentare in materia di appalti e di
opere pubbliche, materia che non sarebbe qualificabile come di potestà
esclusiva statale, contravverrebbe al rigido riparto di competenza posto
nell’art. 117, sesto comma, Cost. La potestà di dettare norme regolamentari in
materie diverse da quelle di legislazione esclusiva non potrebbe essere
riconosciuta neppure alla condizione che i regolamenti statali siano cedevoli
rispetto a quelli regionali, poiché l’articolo impugnato avrebbe espressamente
escluso la propria cedevolezza per la parte della disciplina da esso recata non
riconducibile a materie di competenza esclusiva statale. Il medesimo articolo è
impugnato dalla Provincia autonoma di Bolzano nel comma 4, ove si statuisce
l’applicabilità nei confronti delle Regioni e delle Province autonome della
disciplina regolamentare adottata dallo Stato con il d.P.R. 23 dicembre 1999,
n. 554, in radicale contrasto con quanto statuito da questa Corte nella sentenza n. 482 del 1995;
n)
- l’art. 16, commi 1, 2, 3, 6 e 7, il quale, anticipando la disciplina
procedimentale oggetto di impugnazione ai progetti già in corso, incorrerebbe,
secondo la Regione Toscana, nei medesimi vizi già illustrati in riferimento
alle singole fasi del procedimento;
o)
- gli artt. 17, 18, 19 e 20, per la parte in cui dettano una disciplina della
procedura di VIA di opere e infrastrutture che deroga alla disciplina regionale
e provinciale, sono denunciati dalle Regioni Marche e Toscana, le quali
ritengono lese le proprie competenze a disciplinare gli strumenti attuativi
della tutela dell’ambiente dettati dal legislatore comunitario;
p)
- l’art. 19, comma 2, che demanda la valutazione di impatto ambientale a una commissione
speciale costituita dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, sarebbe illegittimo, a
giudizio delle Regioni Marche e Toscana, per la mancata previsione di una
partecipazione delle Regioni, che sarebbero in tal modo estromesse dalla
funzione di attuazione del valore costituzionale «ambiente»;
q)
- gli artt. 1, commi 1 e 7; 2, commi 1, 2, 3, 4, 5, e 7; 3, commi 4, 5, 6 e 9;
13, comma 5; e 15, nel prevedere procedimenti di approvazione che comportano
l’automatica variazione degli strumenti urbanistici, determinano l’accertamento
della compatibilità ambientale e sostituiscono ogni altra autorizzazione,
approvazione e parere, disattenderebbero, secondo la Provincia autonoma di
Bolzano, le norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige recate dal d.P.R. n. 381 del 1994, che subordinano l’adozione di alcune
delle opere previste dal decreto impugnato alla previa intesa con la Provincia.
19.
¾
Si è costituito in tutti i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto che i
ricorsi siano dichiarati infondati. La difesa erariale sostiene innanzitutto
che la materia dei lavori pubblici, non richiamata nel nuovo testo dell’art.
117 Cost., non potrebbe essere ascritta alla potestà residuale della Regione,
ma che, al contrario, lo Stato conserverebbe la potestà legislativa di
principio per la disciplina degli appalti riferibili alle materie comprese
nella potestà legislativa concorrente. Ciò senza considerare che anche nel
nuovo Titolo V l’interesse nazionale potrebbe legittimare il superamento della
ripartizione per materie posta nel medesimo art. 117.
Inoltre,
prosegue l’Avvocatura, la legge n. 166 del 2002, recependo le istanze
regionali, avrebbe previsto che l’individuazione delle opere avvenga d’intesa
fra lo Stato e le Regioni, sicché il decreto impugnato si dovrebbe considerare
rispettoso delle attribuzioni regionali. La partecipazione effettiva delle
Regioni alla fase di approvazione, come prevede l’art. 2, comma 1, del decreto
impugnato, priverebbe di fondamento la censura relativa al potere sostitutivo
conferito al Governo nell’ipotesi di dissenso della Regione interessata, tanto
più che la fattispecie sarebbe perfettamente conforme allo schema di esercizio
del potere sostitutivo delineato nell’art. 120, secondo comma, Cost., venendo
in questione opere che, per la loro indubitabile rilevanza strategica,
sarebbero in grado di incidere sull’unità economica del Paese.
Quanto
alla ammissibilità di una normativa statale di dettaglio, ovviamente cedevole,
in materia di potestà concorrente, la difesa del Presidente del Consiglio dei
ministri osserva che ciò risponderebbe «ad una esigenza imprescindibile, in
applicazione del principio di continuità, quando non vi sia alcuna altra norma
applicabile alla fattispecie». Neppure dovrebbe dirsi leso l’art. 118 Cost.,
poiché la nuova formulazione di tale articolo attribuisce le funzioni
amministrative sulla base del principio di sussidiarietà, precisando che tali
funzioni devono essere attribuite allo Stato quando occorra assicurarne
l’esercizio unitario, ciò che, secondo l’Avvocatura, accadrebbe nel caso di
specie, dovendosi realizzare opere di “preminente interesse nazionale”.
Con
riguardo alle censure che investono la previsione della nomina governativa di
un commissario straordinario che vigili sull’andamento delle opere e
l’attribuzione ad esso del potere di adottare i provvedimenti necessari alla
tempestiva esecuzione dell’opera, la difesa erariale replica osservando: che la
procedura ha luogo solo per le opere di interesse internazionale o
interregionale; che comunque è previsto che siano sentiti i Presidenti delle
Regioni coinvolte; che infine i poteri sostitutivi del commissario non potranno
oltrepassare le competenze dell’ente conferente, non potendo lo Stato conferire
poteri maggiori di quelli di cui esso stesso gode.
In
merito alla mancata previsione della partecipazione regionale alla procedura di
valutazione di impatto ambientale dell’opera si rileva che la VIA attiene alla
tutela dell’ambiente, materia attribuita alla competenza esclusiva dello Stato.
20.
¾
In prossimità dell’udienza pubblica del 25 marzo 2003 tutte le parti hanno
depositato ulteriori memorie difensive. La Regione Toscana e la Provincia
autonoma di Bolzano contestano l’esistenza di un criterio di strumentalità
della materia dei lavori pubblici, dal quale discenderebbe la conseguenza che
lo Stato sarebbe abilitato a dettare i principî per la disciplina degli appalti
riferibili alle materie soggette alla potestà legislativa concorrente. Di
strumentalità, si argomenta nel ricorso toscano, si potrebbe parlare solo se
nell’art. 117 Cost. fosse stata inserita tra le materie riservate allo Stato
quella dei “lavori pubblici di interesse nazionale”, ciò che non è avvenuto.
Anche ad accedere alla tesi della strumentalità, peraltro, non verrebbero meno
le ragioni di illegittimità costituzionale delle norme denunciate. In tale
ottica, osservano la Regione Toscana e la Provincia autonoma di Bolzano,
dovrebbe comunque essere ritenuta di competenza statale la sola disciplina
delle opere pubbliche comprese nelle materie di competenza legislativa
esclusiva statale, ad esempio le opere concernenti la difesa o l’ordine
pubblico, non anche tutte le altre opere che i decreti impugnati invece menzionano
e regolamentano con normativa di minuto dettaglio. Allo Stato, prosegue la
Provincia autonoma di Bolzano, spetterebbe solo la determinazione dei principî
fondamentali della disciplina dei lavori che riguardino le infrastrutture sulle
quali è riconosciuta una potestà legislativa concorrente e quindi, proprio
applicando il criterio della strumentalità, non si giustificherebbe la
disciplina statale delle procedure per la realizzazione di infrastrutture
riconducibili a materie attribuite alla competenza esclusiva o concorrente
della Provincia.
Del
pari infondata, secondo tutte le ricorrenti, sarebbe la tesi statale secondo la
quale l’interesse nazionale rappresenterebbe ancora un limite alla potestà
legislativa regionale che consentirebbe di superare la ripartizione posta
nell’art. 117 Cost., giacché in tal modo sarebbe inammissibilmente reintrodotto
in Costituzione un limite che non è più espressamente previsto. La tutela degli
interessi unitari potrebbe ormai essere realizzata solo attraverso poteri e
istituti espressamente previsti in Costituzione. Si aggiunge nella memoria
della Provincia autonoma di Trento che, se le Regioni non potessero intervenire
là dove sono in gioco interessi nazionali, non si giustificherebbero nemmeno i
poteri sostitutivi disciplinati nell’art. 120, secondo comma, Cost. Inoltre, osserva
la Provincia, già dall’art. 13 del decreto-legge n. 67 del 1997, risultava che
opere “di rilevante interesse nazionale” potevano non di meno essere di
competenza regionale, mentre il decreto legislativo n. 112 del 1998 avrebbe
attribuito allo Stato la competenza su “grandi reti infrastrutturali dichiarate
di interesse nazionale con legge statale” sul presupposto che non fosse
giustificabile una disciplina che, come quella impugnata, rimettesse la
definizione di tale interesse alla discrezionalità del Governo.
Neppure
si potrebbe affermare, soggiunge la Regione Toscana, che la normativa impugnata
sarebbe rispettosa dell’autonomia regionale poiché è stato in essa previsto che
l’individuazione delle opere sia effettuata d’intesa fra Stato e Regioni e
l’approvazione dei progetti avvenga attraverso l’intesa. Gli accordi e le
intese non possono infatti vincolare il legislatore statale o regionale, visto
che l’ordine costituzionale delle competenze legislative è indisponibile. Il
richiamo che la difesa erariale fa all’art. 120 Cost., si prosegue nella memoria
della Toscana, non sarebbe pertinente, perché tale disposizione richiede la
definizione, con legge, delle procedure atte a garantire che il potere
sostitutivo sia esercitato nel rispetto del principio di sussidiarietà e di
leale collaborazione, e tale legge non è stata ancora emanata, con conseguente
impossibilità di applicare il medesimo art. 120. Inoltre l’intervento
sostitutivo in discorso sarebbe attivato in assenza di un inadempimento
regionale, e per effetto della sola manifestazione del dissenso da parte della
Regione (memoria della Regione Toscana), e non sarebbe giustificabile con
l’esigenza di garantire l’unità economica del Paese (memoria della Provincia
autonoma di Bolzano), sicché l’avere legittimato un intervento sostitutivo in
assenza di ogni inadempimento regionale sarebbe ragione di illegittimità del
decreto legislativo per violazione del principio di leale collaborazione,
richiamato dallo stesso art. 120, secondo comma, Cost.
Quanto
alla asserita legittimità delle norme di dettaglio “cedevoli”, le ricorrenti
ricordano la sentenza n. 282 del 2002 di questa Corte,
dalla quale sarebbe chiaramente desumibile che la competenza statale nelle
materie di potestà concorrente è «limitata alla determinazione dei principî fondamentali
della materia», sicché non sarebbero più ammissibili normative suppletive
statali.
L’Avvocatura,
si osserva nella memoria della Provincia autonoma di Bolzano, invoca la legge
n. 166 del 2002, che, a suo dire, avrebbe recepito le istanze regionali in
materia, ma il richiamo sarebbe inconferente, poiché la legge in questione è
precedente rispetto al decreto impugnato, così da non poter spiegare alcuna
influenza sulla questione all’esame della Corte. Nella medesima memoria e in
quella della Provincia di Trento si ribadisce che la soluzione procedimentale
contemplata nell’art. 3, comma 6, per superare il dissenso della Provincia
sarebbe illegittima, per la mancata previsione di un’intesa, e respinge sul
punto le diverse considerazioni dell’Avvocatura, che invocherebbe in modo
errato l’art. 1, comma 2, del decreto impugnato. Parimenti incostituzionale
sarebbe la nomina del commissario straordinario. Il rilievo che la procedura
censurata riguarderebbe soltanto le opere di interesse internazionale o
interregionale, oltre a non trovare fondamento nella lettera della norma
impugnata (così nella memoria della Provincia autonoma di Trento) non varrebbe
comunque a farne venire meno l’illegittimità, posto che per i collegamenti di
tale natura gli artt. 19, 20 e 21 del d.P.R. n. 381 del 1974 imporrebbero il raggiungimento
di un’intesa, non essendo sufficiente la mera audizione dei Presidenti delle
Regioni interessate (memorie delle Province autonome di Trento e Bolzano).
In
riferimento alla denunciata lesione dell’art. 118 Cost., secondo la Provincia
autonoma di Bolzano, non sarebbe possibile invocare la sussistenza di esigenze
unitarie relativamente alle funzioni amministrative, giacché la Costituzione,
«lasciando alle Regioni la competenza a dettare la disciplina della materia, ha
ritenuto che non sussistesse un’esigenza di assoluta uniformità tra Regione e Regione
nemmeno quanto a disciplina legislativa». Comunque, alla Provincia di Bolzano,
in base all’art. 16 dello statuto di autonomia, non potrebbero essere sottratte
le funzioni amministrative nelle materie che rientrano nella sua competenza
legislativa, non essendo applicabile alla medesima l’art. 118 Cost., quando ciò
determini un regime di minor garanzia rispetto a quello assicurato dallo
statuto. Inoltre, si legge nella memoria della Provincia autonoma di Trento,
l’art. 118 sancirebbe il principio del parallelismo non quanto alla spettanza
delle funzioni amministrative, ma in ordine al potere di allocare le funzioni,
sicché lo Stato non avrebbe avuto il potere di allocare le funzioni
amministrative relative a opere pubbliche, salvo quelle rientranti in materie
di potestà legislativa esclusiva statale.
21.
¾
Ha anche depositato ulteriori memorie, per il Presidente del Consiglio dei
ministri, l’Avvocatura generale dello Stato. La difesa erariale muove dalla
constatazione che non si possano enfatizzare gli aspetti innovativi della
riforma del Titolo V e al contempo continuare ad utilizzare schemi concettuali
propri del precedente assetto costituzionale, occorrendo al contrario «ampliare
l’orizzonte all’esperienza degli Stati federali». In simile prospettiva sarebbe
innegabile la rilevanza costituzionale dell’interesse nazionale, che legittima,
negli Stati Uniti con la formula degli implied
powers, in Germania con quella
della Sachzusammenhang (connessione
delle materie) e con la Natur der Sache (natura
della cosa), l’intervento della Federazione nelle materie di competenza degli
Stati membri. Proprio in considerazione della natura delle opere da realizzare
in base al decreto impugnato, che pur avendo rilevanza regionale,
convergerebbero funzionalmente nel programma di modernizzazione del Paese,
sarebbe evidente come la competenza debba spettare allo Stato. I soggetti
privati non sarebbero infatti invogliati a investire risorse se la
localizzazione e progettazione delle opere venisse rimessa a discipline e
soggetti diversi e la stessa procedura per l’individuazione del contraente, che
incide sulle condizioni economiche dell’operazione, dipendesse dalle scelte
legislative e amministrative di ogni Regione. Per ragioni analoghe sarebbero
legittimi anche i meccanismi di superamento del dissenso regionale e gli interventi
sostitutivi da parte dei commissari straordinari, i quali sarebbero diretti non
solo a garantire l’interesse pubblico statale alla realizzazione dell’opera, ma
anche a diminuire il “rischio amministrativo” dell’operazione finanziata con
capitali privati. Alla luce di tali considerazioni l’Avvocatura sostiene che le
attribuzioni costituzionali delle Regioni riceverebbero adeguata considerazione
nella partecipazione alle sedi deliberative statali.
Tornando
al tema della configurabilità del limite dell’interesse nazionale, l’Avvocatura
ricorda come nel dibattito dottrinario siano state numerose le voci che hanno
radicato tale limite nell’art. 5 Cost., e, con specifico riguardo alla materia
dei lavori pubblici, osserva come essa presenti aspetti che non possono
prescindere da un’impostazione unitaria. Il regime degli appalti, ad esempio,
presupporrebbe la concorrenza delle imprese, materia che risulta assegnata alla
competenza esclusiva dello Stato, e sempre alla tutela della concorrenza
dovrebbe essere ricondotta tutta la disciplina che riguarda i meccanismi di
aggiudicazione e di qualificazione delle imprese con riferimento alla materia
delle opere pubbliche, che pure è di competenza regionale. Proprio in
considerazione dei profili delle materie di potestà concorrente che possono
incidere su interessi tutelati a livello unitario, e ricadenti nell’ambito
delle materie di competenza esclusiva statale, sarebbe giustificato il ricorso
a una gestione uniforme e ispirata a esigenze di sicurezza e di efficienza a
livello nazionale di opere infrastrutturali essenziali allo sviluppo del Paese.
22.
¾
Le Regioni Campania, Toscana, Marche, Basilicata, Emilia-Romagna, Umbria,
Lombardia hanno proposto questione di legittimità costituzionale in via
principale, in riferimento agli artt. 3, 9, 32, 41, 42, 44, 70, 76, 77, 97,
114, 117, 118 e 119 Cost., nonché all’art. 174 del trattato istitutivo della
Comunità europea, dell’intero decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198,
recante “Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture
di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del
Paese, a norma dell’art. 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443”, e
in particolare degli artt. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.
Nei
ricorsi regionali si osserva in via preliminare che la legge di delega n. 443
del 2001 autorizzava l’adozione di una normativa specifica per le sole
infrastrutture di telecomunicazione puntualmente individuate anno per anno,
mentre nel caso di specie non vi sarebbe stata tale individuazione, ma
esclusivamente una «sintesi del piano degli interventi nel comparto delle
comunicazioni». Inoltre, si osserva nei ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e
Umbria, la delega sarebbe stata conferita per la realizzazione di “grandi
opere”, mentre tralicci, pali, antenne, impianti radiotrasmittenti, ripetitori,
che il decreto legislativo n. 198 disciplina, costituirebbero solo una
molteplicità di piccole opere, del tutto estranee all’oggetto della delega.
Infine, si aggiunge nei ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna, Umbria e
Lombardia, lungi dall’uniformarsi ai principî e criteri direttivi della delega,
il decreto impugnato, nell’art. 1, porrebbe i principî che informano le
disposizioni successive, con ciò confermando la violazione della delega.
Si
invoca la violazione dei limiti della delega, nello specifico:
a)
- per l’art. 3, in quanto la delega stabiliva che le infrastrutture strategiche
dovessero essere individuate d’intesa con la Regione, mentre di tale intesa non
vi sarebbe traccia (ricorso della Regione Toscana);
b)
- per l’art. 3, comma 1, sull’assunto che non era stato conferito al Governo
alcun potere di derogare alle norme della legge 22 febbraio del 2001, n. 36
(ricorso delle Regioni Marche e Lombardia);
c)
- per l’art. 3, comma 2, che dispone la deroga, sotto il profilo urbanistico,
“ad ogni altra disposizione di legge o di regolamento”, là dove l’art. 1, comma
2, della legge n. 443 del 2001 prevedeva solo una deroga «agli articoli 2, da 7
a 16, 19, 20, 21, da 23 a 30, 32, 34, 37-bis,
37-ter e 37-quater della legge 11 febbraio 1994, n. 109», nonché alle ulteriori
disposizioni della medesima legge che non fossero necessaria ed immediata
applicazione delle direttive comunitarie (ricorsi delle Regioni Marche e
Lombardia);
d)
- per l’art. 4, comma 1, poiché in tale disposizione mancherebbe ogni riferimento
a infrastrutture che siano state dichiarate “strategiche” ai sensi della legge
n. 443 del 2001, così da potere essere riferita alle infrastrutture
radioelettriche tout court (tutti i
ricorsi);
e)
- per l’art. 11, che avrebbe illegittimamente innovato al d.P.R. 29 marzo 1973,
n. 156 (ricorso della Regione Marche);
f)
- per l’art. 12, commi 1 e 2, il quale, disponendo l’efficacia delle nuova
disciplina anche alle installazioni di infrastrutture già assentite dalle
amministrazioni, farebbe assumere al decreto impugnato, in assenza di una
specifica previsione di infrastrutture di telecomunicazioni strategiche nel
programma approvato dal CIPE nel 2001, una efficacia retroattiva (ricorsi delle
Regioni Toscana e Marche);
g)
- per l’art. 12, comma 4, che avrebbe eliminato le procedure di “valutazione di
impatto ambientale”, là dove la delega contemplava solo la loro riforma
(ricorso della Regione Marche). Inoltre la medesima delega stabiliva che le
infrastrutture strategiche sarebbero state individuate d’intesa con la Regione,
ma di tale intesa non vi sarebbe traccia nell’art. 3 del decreto legislativo
impugnato (ricorso della Regione Toscana).
In
merito alla denunciata lesione dell’art. 117 Cost., nei ricorsi delle Regioni
Campania, Toscana, Marche, Basilicata e Lombardia si sostiene che il decreto
legislativo n. 198 disciplinerebbe oggetti riconducibili alle materie
“ordinamento della comunicazione”, “governo del territorio” e “tutela della salute”,
di potestà concorrente, con disposizioni di minuto dettaglio. Nei ricorsi delle
Regioni Emilia-Romagna e Umbria, dopo aver notato come sia lo stesso
legislatore a escludere di agire nell’esercizio della potestà esclusiva quando
asserisce, all’art. 1, di dettare i “principî fondamentali” nella materia
considerata, si afferma che nella materia oggetto del decreto legislativo n.
198 spetterebbe alle Regioni una potestà legislativa piena, salvi gli aspetti
relativi alla tutela dell’ambiente, della salute e quelli collegati al governo
del territorio, ossia alla localizzazione delle opere.
Risulterebbe
inoltre indefinito, secondo la ricorrente Regione Marche, lo stesso criterio di
individuazione delle infrastrutture di telecomunicazione che dovrebbero
rientrare nell’ambito della disciplina derogatoria prevista dal legislatore
delegante. Il provvedimento del CIPE al quale, ai sensi dell’art. 1, comma 1,
della legge di delega, era affidata l’individuazione delle opere, infatti,
avrebbe semplicemente indicato i flussi di investimento, non anche le opere da realizzare.
Da ciò la conclusione che le infrastrutture di telecomunicazioni si
atterrebbero, per una parte, alla materia di potestà concorrente “ordinamento
della comunicazione”, per l’altra, a materie come l’urbanistica e l’edilizia,
l’industria e il commercio, che sarebbero ascrivibili alla potestà legislativa
residuale delle Regioni e che non potrebbero essere svuotate del loro contenuto
semplicemente invocando il carattere di “interesse nazionale” delle opere da
realizzare.
Nello
specifico, i ricorsi regionali censurano le seguenti disposizioni del decreto
legislativo n. 198 del 2002:
a)
- l’art. 1, che imporrebbe, con normazione di dettaglio, una procedura
derogatoria e unificata a livello nazionale per opere che rientrerebbero anche
nella competenza regionale, per la connessione dell’oggetto della disciplina
con materie di competenza regionale sia concorrente, sia residuale (ricorsi
delle Regioni Campania, Marche, Basilicata e Lombardia);
b)
- l’art. 3, per la parte in cui afferma che le categorie di infrastrutture di
telecomunicazioni strategiche sono opere di interesse nazionale, realizzabili
esclusivamente sulla base delle procedure definite nel decreto, in deroga alle
disposizioni dell’art. 8, comma 1, lettera c),
della legge n. 36 del 2001, che aveva previsto la competenza legislativa
regionale nella definizione delle modalità per il rilascio delle autorizzazioni
all’installazione degli impianti; i commi 2 e 3 del medesimo articolo sono
inoltre impugnati in quanto stabiliscono che le infrastrutture di comunicazione
possono essere realizzate in ogni parte del territorio comunale anche in deroga
agli strumenti urbanistici e ad ogni altra disposizione di legge o di
regolamento, con la precisazione che la disciplina delle opere di
urbanizzazione primaria è applicabile alle opere civili e in genere ai lavori e
alle reti indispensabili per la realizzazione delle infrastrutture di
telecomunicazione. La deroga alle previsioni urbanistiche ed edilizie locali
determinerebbe lesione delle competenze regionali in materia di ordinamento
della comunicazione, governo del territorio, urbanistica ed edilizia e
renderebbe vana ogni pianificazione territoriale, anche a livello comunale
(ricorsi delle Regioni Toscana, Marche, Basilicata, Emilia-Romagna, Umbria e
Lombardia); inoltre la medesima disposizione, liberalizzando, sotto il profilo
urbanistico, il diritto di installazione degli impianti di telecomunicazione,
sacrificherebbe in modo eccessivo interessi costituzionali come quello alla
tutela del paesaggio e all’ordinato sviluppo urbanistico del territorio,
determinando una violazione del limite della utilità sociale che l’art. 41
Cost. pone alla iniziativa economica privata (ricorsi delle Regioni
Emilia-Romagna e Umbria);
c)
- l’art. 4, il quale prevede che l’autorizzazione alla installazione sia
rilasciata previo accertamento della compatibilità del progetto con i limiti di
esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità stabiliti, con
riferimento ai campi elettromagnetici, uniformemente a livello nazionale. Così
disponendo, il legislatore statale avrebbe vanificato la legislazione regionale
già adottata in materia sulla base dell’art. 3, comma 1, lettera d), della legge n. 36 del 2001 (ricorsi
Toscana, Emilia-Romagna e Umbria) e impedito alle Regioni di porre, a tutela di
interessi sanitari e ambientali delle rispettive popolazioni, misure di
garanzia ulteriori rispetto a quelle che il legislatore nazionale abbia fissato
su tutto il territorio nazionale (ricorso della Regione Lombardia);
d)
- gli artt. 5 e 6, nel disciplinare i procedimenti di autorizzazione relativi
alle infrastrutture di telecomunicazione per impianti radioelettrici,
detterebbero regole di estremo dettaglio in materia di competenza regionale
concorrente; inoltre le disposizioni in oggetto, unitamente all’art. 7, comma
7, autorizzando l’installazione degli impianti in qualunque posizione, senza
imporre distanze minime dalle abitazioni, recherebbero un eccessivo e
ingiustificato pregiudizio alla tutela dell’ambiente e della salute e
violerebbero in particolare il principio di precauzione di cui all’art. 174,
comma 2, del trattato istitutivo della CE, non essendo consentito, in tale
materia, affidarsi alla “autodisciplina” dei privati come si è fatto con la
previsione di denunce di inizio attività e meccanismi di silenzio-assenso
(ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna, Umbria e Lombardia);
e)
- gli artt. 7, 8, 9 e 10, che pongono una disciplina di favore per le opere
civili, gli scavi e le occupazioni di suolo pubblico strumentali alla
realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione, favorirebbero alcuni
operatori nel settore delle telecomunicazioni senza che le Regioni, pur
titolari della potestà legislativa in materia di ordinamento della
comunicazione, abbiano in alcun modo potuto interloquire sulla individuazione
di tali soggetti e sulla necessità di ammetterli a tale regime speciale e
derogatorio (tutte le ricorrenti);
f)
- l’art. 12, il quale, nel dettare le disposizioni finali, attribuisce valore
di autorizzazione e di dichiarazione di inizio attività anche ai titoli già
rilasciati per l’installazione delle infrastrutture e alle istanze già
presentate, alla data di entrata in vigore della nuova normativa, per gli
impianti con tecnologia UMTS o con potenza di antenna eguale o inferiore a 20 Watt. La disposizione in oggetto, per un
verso, anticiperebbe l’applicazione della nuova normativa anche a
infrastrutture che non sono state ancora individuate con il programma delle
opere strategiche, contraddicendo così l’art. 1 della legge di delega n. 443
del 2001, per l’altro estenderebbe retroattivamente la disciplina derogatoria
già denunciata come lesiva delle competenze regionali. Pure incostituzionale
sarebbe, secondo la Regione Marche, l’abrogazione dell’art. 2-bis della legge 1° luglio 1997, n. 189,
per effetto della quale risulterebbe esclusa la competenza della Regione a
prevedere, nell’esercizio delle proprie attribuzioni legislative,
l’applicazione di procedure di valutazione di impatto ambientale anche in
relazione ad oggetti non specificamente individuati dalle direttive
comunitarie.
Ulteriori
censure, diverse da quelle che denunciano la violazione del quadro
costituzionale delle competenze legislative, investono:
a)
- gli artt. 3, comma 2; 5; 7; 9; 12, commi 3 e 4; nonché gli allegati A, B, C e
D. Le norme e gli allegati in discorso attribuirebbero al Governo un potestà
normativa diretta alla modificazione o integrazione dei regolamenti di
esecuzione e attuazione della legislazione finora vigenti in materie di potestà
concorrente, in tal modo violando l’art. 117, sesto comma, Cost., il quale
riconosce allo Stato la potestà regolamentare solo nelle materie di
legislazione esclusiva statale (ricorso della Regione Marche);
b)
- gli articoli e allegati citati nel punto precedente (ricorso della Regione
Marche), nonché gli artt. da 4 a 9 (ricorso della Regione Toscana), che, nel
disciplinare dettagliatamente il procedimento per il rilascio dei titoli
abilitativi per l’installazione delle infrastrutture di telecomunicazioni e per
le opere connesse, si porrebbero in contrasto con l’art. 118 Cost., il quale
affiderebbe alle Regioni la competenza a distribuire le funzioni nelle materie
in cui è ad esse riconosciuta potestà legislativa concorrente o residuale. Nel
caso di specie sarebbe lesiva delle attribuzioni regionali l’allocazione a
livello centrale delle funzioni amministrative relative alla specifica localizzazione
sul territorio e alla concreta realizzazione delle infrastrutture di
telecomunicazione;
c)
- gli artt. 5, commi 3, 4, 5, 6, e 7; 6, comma 1; 7, commi 2, 3, 4, 5, 6, e 7;
8, comma 3; 9, commi 1, 2, e 3; 12, comma 4 (ricorso della Regione Marche),
che, disponendo una serie di semplificazioni procedurali dei processi
decisionali per la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni
impedirebbero alle Regioni di concorrere all’attuazione del valore
costituzionale della tutela ambientale;
d)
- in particolare gli artt. 7, comma 5; e 9, comma 3, sono impugnati nel ricorso
della Regione Basilicata per la parte in cui prevedono che nell’ipotesi di
contrasto fra le amministrazioni interessate nella procedura di installazione
di infrastrutture di comunicazione la decisione sia rimessa al Presidente del
Consiglio dei ministri, con ciò sacrificando, secondo la prospettazione
regionale, le attribuzioni riconosciute in materia alla Regione e
contraddicendo la legge n. 241 del 1990, che affida la decisione finale al
Consiglio dei ministri solo quando l’amministrazione dissenziente o procedente
sia un’amministrazione statale e non anche nelle altre ipotesi, nelle quali la
potestà decisionale sarebbe conferita ai competenti organi esecutivi degli enti
territoriali;
e)
– l’art. 9, commi 5 e 10, per la parte in cui impone agli enti locali forme di
programmazione in tempi predefiniti dal legislatore statale e limita, per gli
operatori, gli oneri connessi alle attività di installazione, scavo e
occupazione di suolo pubblico, violerebbe il principio dell’autonomia
finanziaria, il quale postulerebbe che tutte le funzioni amministrative
spettanti alle Regioni e diverse da quelle ordinarie siano finanziate attraverso
la diretta attribuzione di risorse ai loro bilanci, senza vincoli sulle
modalità di spesa, e comunque precluderebbe allo Stato di limitare l’autonomia
regionale nella selezione degli strumenti da impiegare per realizzare le grandi
opere di interesse nazionale (ricorsi delle Regioni Campania, Toscana, Marche,
Emilia-Romagna e Umbria);
f)
- gli artt. 5, comma 6; 7, comma 4; 9, comma 2, che estendono la regola della
maggioranza all’adozione dell’atto finale in Conferenza dei servizi, con ciò
determinando, secondo la ricorrente Regione Campania, la totale pretermissione
della volontà della Regione in materie di propria competenza;
g)
- l’intero decreto legislativo, poiché, nel disporre, nel complesso delle sue
disposizioni e segnatamente nell’art. 13, un trattamento differenziato per le
Regioni ordinarie rispetto alle Regioni ad autonomia speciale, violerebbe il
principio di parità di trattamento fra le autonomie regionali e il principio di
ragionevolezza, posto che tale diversità
di trattamento sarebbe ormai ingiustificata, alla luce della revisione del
Titolo V della Parte II della Costituzione e specificamente della clausola di
estensione di cui all’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 (ricorsi
delle Regioni Emilia-Romagna, Umbria e Lombardia).
23.
¾
Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell’Avvocatura
generale dello Stato, e ha chiesto che i ricorsi siano rigettati.
Secondo
la difesa erariale non sussisterebbe alcuna violazione dell’art. 76 Cost.,
giacché la legge di delega specificamente riguardava le “infrastrutture
pubbliche e private e gli insediamenti produttivi strategici e di preminente
interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del
Paese”, la cui individuazione concreta era rimessa a un programma approvato dal
CIPE che, nell’allegato 5, elencherebbe le infrastrutture di telecomunicazioni
per la realizzazione dei servizi UMTS, banda larga e digitale terrestre. La
piena conformità alla delega del decreto legislativo impugnato sarebbe
comprovata anche dal fatto che con esso si sarebbero razionalizzate le
procedure autorizzatorie per l’installazione degli impianti di
telecomunicazioni, come richiedeva l’art. 1, comma 2, lettera b), della delega. Il decreto non
inciderebbe neppure, prosegue l’Avvocatura, sulla disciplina relativa ai limiti
di esposizione ai campi elettromagnetici contenuta nella legge n. 36 del 2001,
ma al contrario imporrebbe il rispetto dei limiti attualmente fissati nel
decreto ministeriale 3 settembre 1997, n. 381.
In
ordine alla denunciata lesione della competenza legislativa concorrente delle
Regioni, la difesa statale sostiene che la materia cui inerisce il decreto
legislativo sia esclusivamente quella della tutela dell’ambiente e non già
quella del governo del territorio e contesta il rilievo secondo il quale non
sarebbe consentito nel caso in esame stabilire una normativa uniforme a livello
nazionale, poiché alcune Regioni avrebbero già esercitato la loro potestà
legislativa in tema di localizzazione degli impianti di telecomunicazioni,
rammentando come le leggi regionali emanate in questa materia siano state tutte
impugnate dal Governo proprio sotto il
profilo della violazione della competenza esclusiva statale in materia di
ambiente. L’ulteriore interesse sottostante la disciplina oggetto di
impugnazione consisterebbe nella tutela della concorrenza nel settore delle
telecomunicazioni, che sarebbe certo favorita dalla previsione di procedure
autorizzatorie uniformi su tutto il territorio nazionale.
Quanto
alla dedotta violazione dell’art. 118 Cost., l’Avvocatura contesta l’assunto
dei ricorrenti, secondo il quale l’esigenza di esercizio unitario delle
funzioni amministrative non potrebbe costituire un titolo autonomo legittimante
l’intervento del legislatore statale, osservando come sia ancora controversa,
in dottrina, l’applicabilità alla legislazione concorrente regionale dei
principî di sussidiarietà e di adeguatezza e proseguendo che il limite
dell’interesse nazionale, pur non più menzionato in Costituzione, potrebbe
comunque essere considerato contenuto implicito del principio di unità e
indivisibilità della Nazione.
24.
¾
Nei giudizi instaurati con i ricorsi delle Regioni Campania, Toscana e Marche
hanno spiegato intervento le società H3G s.p.a., T.I.M. s.p.a. – Telecom Italia
Mobile, Vodafone Omnitel N.V. (già Vodafone Omnitel s.p.a.), Wind
Telecomunicazioni s.p.a.; in quelli introdotti con i ricorsi delle Regioni
Basilicata, Emilia-Romagna, Umbria e Lombardia tutte le società menzionate,
tranne H3G s.p.a. Tutti gli intervenienti hanno chiesto che le questioni
sollevate siano dichiarate improponibili, inammissibili e comunque infondate.
25.
¾
Avverso gli artt. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 12 e gli allegati A, B, C, D del
decreto legislativo n. 198 del 2002 ha proposto ricorso, «per sollevare
questione di legittimità costituzionale e conflitto di attribuzione», anche il
Comune di Vercelli. Il ricorrente ritiene che la propria legittimazione ad
impugnare discenderebbe dal fatto che la revisione del Titolo V della Parte II
della Costituzione avrebbe attribuito direttamente ai Comuni potestà
amministrative e normative che dovrebbero poter essere difese nel giudizio di
legittimità costituzionale in via di azione e nel giudizio per conflitto di
attribuzione.
25.1.
¾
Nel giudizio promosso dal Comune di Vercelli si è costituito il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, il quale preliminarmente ha eccepito il difetto di legittimazione al
ricorso da parte del Comune, chiedendo che il ricorso sia dichiarato
improponibile e inammissibile.
Ha
spiegato intervento, con atto pervenuto fuori termine, T.I.M. s.p.a. -
Telecom Italia Mobile.
26.
¾ In prossimità dell’udienza pubblica del 25
marzo tutte le parti, nonché gli intervenienti, hanno depositato ulteriori
memorie difensive.
26.1.
¾
In via preliminare le Regioni Toscana, Marche, Basilicata, Emilia-Romagna,
Umbria e Lombardia contestano che la disciplina impugnata riguardi
infrastrutture inserite nel programma di individuazione delle opere strategiche
approvato dal CIPE il 21 dicembre 2001. Si afferma in proposito che, in base
all’allegato 5 richiamato dalla difesa erariale, il legislatore avrebbe
proceduto solo sulla base di una «sintesi del piano degli interventi nel
comparto delle telecomunicazioni», rinviando a una futura delibera del CIPE
l’individuazione delle opere ritenute strategiche, ciò che peraltro la legge di
delega non avrebbe consentito. La disciplina impugnata troverebbe dunque
applicazione nei confronti di opere che non sarebbero state indicate come
strategiche e si sarebbero perciò sottratte alla previa intesa con le Regioni.
Tale conclusione, secondo la Regione Toscana, sarebbe confermata dall’art. 12
del decreto, che attribuisce efficacia retroattiva alle norme impugnata.
Nelle
memorie si contesta anzitutto che il decreto legislativo in esame, come
sostenuto dall’Avvocatura, si attenga alle materie della tutela della
concorrenza (memorie delle Regioni Campania, Toscana, Marche, Emilia-Romagna,
Umbria e Lombardia) o a quella della tutela dell’ambiente e della salute
(memorie delle Regioni Campania, Toscana, Marche, Basilicata, Emilia-Romagna,
Umbria e Lombardia), rilevandosi in tale ultimo caso come la relazione al
decreto fornisca una indicazione palesemente contraria. Del resto, si osserva
nelle memorie difensive di Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Lombardia, la
giurisprudenza costituzionale più recente sarebbe chiara nell’affermare che in
materia di tutela dell’ambiente spetterebbe allo Stato solo il potere di
fissare standard di tutela uniformi
sull’intero territorio nazionale, non anche di escludere l’intervento regionale
negli ambiti di propria competenza, come sarebbe quello dei lavori pubblici,
materia non più contemplata negli elenchi dell’art. 117, commi secondo e terzo,
Cost. La stessa tutela della concorrenza, si aggiunge nella memoria delle
Marche, non potrebbe giustificare la previsione di un procedimento derogatorio
delle procedure ordinarie, giacché nessuna violazione della par condicio degli imprenditori
interessati al settore potrebbe derivare dal rispetto di tali procedure.
Nella
memoria della Regione Toscana si pone in risalto come la disciplina del
procedimento di installazione degli impianti non costituisca di per sé una
materia e si sostiene che spetterebbe all’ente competente legiferare nella
materia cui inerisce il procedimento. Nelle materie di potestà concorrente,
come quelle coinvolte dalle disposizioni impugnate, il legislatore statale
avrebbe dovuto dettare i principî cui il legislatore regionale avrebbe dovuto
attenersi nella disciplina legislativa di quel procedimento, conformemente, del
resto, a quanto era stato già fatto con la legge n. 36 del 2001.
Del
pari da respingere, si sostiene nella memoria dell’Emilia-Romagna, sarebbe la
prospettazione della difesa erariale secondo la quale tutte le attività che
coinvolgono interessi sovraregionali, in forza dei principî di sussidiarietà e
di adeguatezza, esigerebbero una disciplina unitaria a livello statale. Si
afferma al riguardo che il decreto legislativo n. 198 del 2002 non
coinvolgerebbe interessi sovraregionali, disciplinando l’installazione di vari
singoli impianti di comunicazione e che comunque i principî di sussidiarietà e
adeguatezza riguardano l’allocazione delle funzioni amministrative da parte dei
legislatori competenti, mentre l’allocazione delle funzioni legislative è
direttamente posta nell’art. 117 Cost.
Ad
avviso della Regione Lombardia, nell’impianto del decreto legislativo impugnato
assumerebbe una particolare rilevanza l’art. 3, comma 2, che sancirebbe
l’automatica prevalenza dell’interesse statale alla installazione delle infrastrutture
su tutti gli interessi alla cui tutela sono preposte le autonomie territoriali,
potendo essa derogare anche agli strumenti urbanistici. La difformità di tale
automatismo rispetto all’ordine costituzionale delle competenze sarebbe stata
già riconosciuta dalla Corte costituzionale in altre consimili occasioni (si
citano, ad esempio, le sentenze n. 524 del 2002 e n. 206 del 2001), nelle quali la modifica
dello strumento urbanistico senza il consenso della Regione sarebbe stata
ritenuta lesiva delle competenze regionali in materia urbanistica.
Riguardo
agli interventi degli operatori di telecomunicazione Tim, Wind, Vodafone
Omnitel e H3G, le Regioni Toscana, Marche, Emilia-Romagna e Lombardia ne
eccepiscono preliminarmente la inammissibilità e contestano puntualmente le
argomentazioni da questi spese avverso i ricorsi regionali.
26.2.
¾
L ’Avvocatura generale dello Stato insiste per il rigetto del ricorso.
Tutti
i ricorsi, secondo la difesa statale, prenderebbero le mosse da una errata impostazione
concettuale: la totale svalutazione della nozione di “rete”, che assumerebbe un
decisivo rilievo, tanto sotto il profilo tecnico quanto nei risvolti giuridici,
per quanto attiene alle infrastrutture di telecomunicazione. La natura delle
opere in oggetto renderebbe del tutto priva di senso la visione parcellizzata e
atomistica dell’impianto di telecomunicazione che appare sottesa alle censure
di costituzionalità. Dalla struttura fenomenica dell’oggetto della disciplina
discenderebbe dunque la assoluta necessità di fissare, su base nazionale,
limiti e criteri omogenei, uniformi e non discriminanti, in assenza dei quali
una “rete” non sarebbe neppure configurabile. Non potrebbero comunque essere
compromessi, «in assenza di obiettive ragionevoli giustificazioni e di
essenziali interessi meritevoli di tutela dall’ordinamento», la completezza e
la funzionalità delle reti e l’efficiente espletamento del servizio universale,
che peraltro costituiscono oggetto di obblighi comunitari.
Quanto
alla denunciata violazione della competenza legislativa concorrente delle
Regioni si osserva che la materia cui inerisce il decreto legislativo n. 198
deve considerarsi quella della tutela dell’ambiente, di competenza legislativa
esclusiva statale: il principale interesse al quale è preordinata la disciplina
impugnata sarebbe infatti quello del rispetto dei limiti alle emissioni
elettromagnetiche. Pur volendo accedere alla ricostruzione dell’ambiente come
materia trasversale, non potrebbe negarsi, ad avviso della difesa erariale, che
il legislatore nazionale possa fissare principî e criteri uniformi, per
l’intero territorio, proprio ad evitare distorsioni e impedimenti che
metterebbero a rischio la stessa esistenza della rete unitaria. Del resto la
possibilità per lo Stato di legiferare anche in materie di potestà legislativa
concorrente o addirittura esclusiva, quando vi sia la necessità di garantire
livelli minimi e uniformi di tutela sull’intero territorio nazionale, sarebbe
stata riconosciuta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 536 del 2002. Nella
fattispecie all’esame della Corte un limite alla legislazione regionale sarebbe
desumibile dall’art. 120, comma 1, Cost., il quale mira ad escludere che le
Regioni possano adottare «provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la
libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni»: l’efficacia di
funzionamento della rete potrebbe essere compromessa da normative regionali che
frappongano ostacoli alla sua configurazione funzionale e alla circolazione
degli apparati di telefonia mobile. La normativa statale impugnata sarebbe poi
preordinata ad attuare il principio costituzionale della tutela della
concorrenza, riservata alla competenza esclusiva statale. Se non fossero
definite procedure certe e uniformi sull’intero territorio nazionale, prosegue
la difesa statale, non solo si violerebbe la disciplina comunitaria, ma si
verrebbe a determinare una anomala distorsione del mercato sia a livello
internazionale, sia all’interno.
Sarebbe
da respingere anche la censura fondata sull’asserita lesione dell’art. 118
Cost., essendo possibile sostenere, in applicazione del principio di
sussidiarietà, che le potestà regionali debbano conformarsi agli interessi
della comunità regionale, mentre tutte le attività che coinvolgono interessi
sovraregionali esigono una disciplina unitaria a livello statale, anche nelle
materie di competenza concorrente.
L’Avvocatura
si diffonde infine sulle conseguenze di carattere economico che deriverebbero
dall’accoglimento dei ricorsi e rammenta come l’esigenza di una armonizzazione
nell’adozione di procedure per l’installazione degli impianti di
telecomunicazione sia stata espressa anche nella cosiddetta direttiva “quadro”,
2002/21/CE, in via di recepimento.
26.3.
¾
Nelle memorie depositate dalle società TIM s.p.a. - Telecom Italia Mobile, H3G
s.p.a., Wind Telecomunicazioni s.p.a. e Vodafone Omnitel N.V., si argomenta
anzitutto sulla ammissibilità degli interventi proposti e si sostiene che esse
sono titolari di un interesse, rilevante, autonomo e particolarmente
qualificato, anche in virtù della delibera CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001, ad
ottenere l’accertamento della legittimità delle norme impugnate, poiché,
qualora i ricorsi fossero accolti, vi sarebbe una diretta e irrimediabile
lesione della propria libertà di iniziativa economica. Inoltre, la società TIM
assume che negare la possibilità di intervenire a difesa dei propri interessi
concreterebbe una lesione del diritto di difesa che l’art. 24 Cost. assicura
come inviolabile e ciò in quanto, nell’ipotesi di accoglimento dei ricorsi, la
decisione della Corte risulterebbe incontestabile in altre sedi giudiziarie. La
medesima società chiede in ogni caso che sia preso in considerazione il
contributo informativo che è in grado di offrire a causa della sua specifica
competenza di esercente un servizio di rilevanza pubblicistica.
Nel
merito tutti gli atti di intervento si diffondono nell’argomentare le ragioni
della ritenuta legittimità del decreto legislativo n. 198 del 2002.
27.
¾
Sono intervenuti, con atti pervenuti fuori termine, il Comune di Roma nel
giudizio promosso con il ricorso della Regione Umbria; i Comuni di Monte Porzio
Catone, Pontecurone e Mantova nei giudizi promossi con i ricorsi delle Regioni
Campania, Toscana, Marche, Basilicata, Emilia-Romagna, Umbria, Lombardia e del
Comune di Vercelli; il Comune di Polignano a Mare e il Coordinamento delle
associazioni consumatori (CODACONS) nel giudizio promosso con il ricorso della
Regione Lombardia.
28.
¾
All’udienza pubblica del 25 marzo 2003, in sede di discussione, le parti
ricorrenti, nonché gli intervenienti, hanno illustrato le rispettive ragioni e
ribadito le conclusioni già rassegnate negli atti depositati.
Considerato
in diritto
1.
¾
Le Regioni Marche, Toscana, Umbria ed Emilia-Romagna e la Provincia autonoma di
Trento (reg. ric. nn. 9, 11, 13-15 del 2002) denunciano la legge 21 dicembre
2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti
produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività
produttive), cosiddetta “legge obiettivo”, il cui unico articolo è impugnato in
più commi e, segnatamente, nei commi da 1 a 12 e nel comma 14, censurati per
asserito contrasto con gli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione.
La
Regione Toscana (reg. ric. n. 68 del 2002) impugna, per contrasto con gli artt.
117, 118 e 119 Cost., anche l’art. 13, commi 1, 3, 4, 5, 6 e 11, della legge 1°
agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti),
che reca alcune modifiche alla legge n. 443 del 2001.
La
Regione Toscana, la Provincia autonoma di Bolzano, la Regione Marche e la
Provincia autonoma di Trento (reg. ric. nn. 79-81 e 83 del 2002) denunciano
altresì numerosi articoli del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190
(Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle
infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse
nazionale), in riferimento agli artt. 76, 117, 118 e 120 Cost., nonché allo
statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, nel testo approvato con d.P.R. 31
agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).
Infine,
le Regioni Campania, Toscana, Marche, Basilicata, Emilia-Romagna, Umbria e
Lombardia ed il Comune di Vercelli (reg. ric. nn. 84-91 del 2002) impugnano sia
l’intero testo del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198 (Disposizioni
volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni
strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma dell’art.
1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443), sia, specificamente,
numerosi articoli del medesimo decreto legislativo, lamentando la violazione
degli artt. 3, 9, 32, 41, 42, 44, 70, 76, 77, 97, 114, 117, 118 e 119 Cost.,
nonché dell’art. 174 del trattato istitutivo della Comunità europea.
1.1.
¾
La stretta connessione per oggetto e per titolo delle norme denunciate, tutte
contenute nella legge di delega n. 443 del 2001 e nei decreti legislativi n.
190 e n. 198 del 2002 che se ne proclamano attuativi, nonché la sostanziale
analogia delle censure prospettate dalle ricorrenti, rendono opportuna la
trattazione congiunta dei ricorsi, che vanno quindi decisi con un’unica sentenza.
2.
¾
Prima di affrontare nel merito le censure proposte dalle ricorrenti è opportuno
soffermarsi sul contenuto della legge n. 443 del 2001. Si tratta di una
disciplina che definisce il procedimento da seguire per l’individuazione, la
localizzazione e la realizzazione delle infrastrutture pubbliche e private e
degli insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale da
realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese. Il procedimento si
articola secondo queste cadenze: il compito di individuare le suddette opere,
da assolversi “nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle Regioni”, è
conferito al Governo (comma 1). Nella sua originaria versione la disposizione
stabiliva che l’individuazione avvenisse, sentita la Conferenza unificata di
cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a mezzo di un
programma “formulato su proposta dei Ministri competenti, sentite le Regioni
interessate, ovvero su proposta delle Regioni, sentiti i Ministri competenti”.
Il programma doveva tener conto del piano generale dei trasporti e doveva
essere inserito nel Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF),
con indicazione degli stanziamenti necessari per la realizzazione delle opere.
Nell’individuare le infrastrutture e gli insediamenti strategici il Governo era
tenuto a procedere “secondo finalità di riequilibrio socio-economico fra le
aree del territorio nazionale” e ad indicare nel disegno di legge finanziaria
“le risorse necessarie, che integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e
privati allo scopo disponibili”. L’originario comma 1 prevedeva, infine, che
“in sede di prima applicazione della presente legge il programma è approvato
dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) entro il
31 dicembre 2001”.
Il
comma 1 dell’art. 1 della legge n. 443 del 2001 è stato modificato dall’art.
13, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, che ha mantenuto in capo al
Governo l’individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici e
di preminente interesse nazionale, ma ha elevato il livello di coinvolgimento
delle Regioni e delle Province autonome, introducendo espressamente un’intesa:
in base all’art. 1, comma 1, attualmente vigente, l’individuazione delle opere
si definisce a mezzo di un programma che è predisposto dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti “d’intesa con i Ministri competenti e le Regioni
o Province autonome interessate”. Tale programma deve essere inserito sempre
nel DPEF ma previo parere del CIPE e “previa intesa della Conferenza
unificata”, e gli interventi in esso previsti “sono automaticamente inseriti
nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di programma quadro nei
comparti idrici ed ambientali […] e sono compresi in un’intesa generale quadro
avente validità pluriennale tra il Governo e ogni singola Regione o Provincia
autonoma, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle opere”.
Anche nella sua attuale versione la norma ribadisce tuttavia che “in sede di
prima applicazione della presente legge il programma è approvato dal CIPE entro
il 31 dicembre 2001”.
Regolata
la fase di individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi
strategici e di preminente interesse nazionale, la legge n. 443 del 2001, al
comma 2, conferisce al Governo la delega ad emanare, entro 12 mesi dall’entrata
in vigore della legge, uno o più decreti legislativi “volti a definire un quadro
normativo finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture e degli
insediamenti individuati ai sensi del comma 1”, dettando, alle lettere da a) ad o) del medesimo comma 2, i principî e i criteri direttivi per
l’esercizio del potere legislativo delegato. Questi ultimi investono molteplici
aspetti di carattere procedimentale: sono fissati i moduli procedurali per
addivenire all’approvazione dei progetti, preliminari e definitivi, delle opere
[lettere b) e c)], dovendo risultare, quelli preliminari, “comprensivi di quanto
necessario per la localizzazione dell’opera d’intesa con la Regione o la
Provincia autonoma competente, che, a tal fine, provvede a sentire
preventivamente i Comuni interessati” [lettera b)]; sono individuati i modelli di finanziamento [tecnica di
finanza di progetto: lettera a)], di
affidamento [contraente generale o concessionario: in particolare lettere e) ed f)] e di aggiudicazione [lettere g) e h)], ed è predisposta
la relativa disciplina, anche in deroga alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, ma
nella prescritta osservanza della normativa comunitaria.
L’assetto
procedimentale così sinteticamente descritto - che trova ulteriore
svolgimento in numerose altre disposizioni della legge n. 443 del 2001, tra le quali
quelle sulla disciplina edilizia (commi da 6 a 12 e comma 14), anch’esse
impugnate -
si completa con il comma 3-bis,
introdotto dal comma 6 dell’art. 13 della legge n. 166 del 2002, il quale
prevede una procedura di approvazione dei progetti definitivi “alternativa” a
quella stabilita dal precedente comma 2, demandata ad un decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri previa deliberazione del CIPE integrato dai
Presidenti delle Regioni e Province autonome interessate, sentita la Conferenza
unificata e previo parere delle competenti commissioni parlamentari.
2.1.
¾
Questa Corte non è chiamata, nella odierna sede, a giudicare se le singole
opere inserite nel programma meritino di essere considerate strategiche, se sia
corretta la loro definizione come interventi di preminente interesse nazionale o
se con tali qualificazioni siano lese competenze legislative delle Regioni.
Simili interrogativi potranno eventualmente porsi nel caso di impugnazione
della deliberazione approvativa del programma, che non ha natura legislativa.
In questa sede si tratta solo di accertare se il complesso iter procedimentale prefigurato dal legislatore statale sia ex se invasivo delle attribuzioni
regionali; si deve cioè appurare se il legislatore nazionale abbia titolo per
assumere e regolare l’esercizio di funzioni amministrative su materie in
relazione alle quali esso non vanti una potestà legislativa esclusiva, ma solo
una potestà concorrente.
Il
nuovo art. 117 Cost. distribuisce le competenze legislative in base ad uno
schema imperniato sulla enumerazione delle competenze statali; con un
rovesciamento completo della previgente tecnica del riparto sono ora affidate
alle Regioni, oltre alle funzioni concorrenti, le funzioni legislative
residuali.
In
questo quadro, limitare l’attività unificante dello Stato alle sole materie
espressamente attribuitegli in potestà esclusiva o alla determinazione dei
principî nelle materie di potestà concorrente, come postulano le ricorrenti,
significherebbe bensì circondare le competenze legislative delle Regioni di
garanzie ferree, ma vorrebbe anche dire svalutare oltremisura istanze unitarie
che pure in assetti costituzionali fortemente pervasi da pluralismo
istituzionale giustificano, a determinate condizioni, una deroga alla normale
ripartizione di competenze [basti pensare al riguardo alla legislazione
concorrente dell’ordinamento costituzionale tedesco (konkurrierende Gesetzgebung) o alla clausola di supremazia nel sistema federale statunitense (Supremacy Clause)]. Anche nel nostro
sistema costituzionale sono presenti congegni volti a rendere più flessibile un
disegno che, in ambiti nei quali coesistono, intrecciate, attribuzioni e funzioni
diverse, rischierebbe di vanificare, per l’ampia articolazione delle
competenze, istanze di unificazione presenti nei più svariati contesti di vita,
le quali, sul piano dei principî giuridici, trovano sostegno nella
proclamazione di unità e indivisibilità della Repubblica. Un elemento di
flessibilità è indubbiamente contenuto nell’art. 118, primo comma, Cost., il
quale si riferisce esplicitamente alle funzioni amministrative, ma introduce
per queste un meccanismo dinamico che finisce col rendere meno rigida, come si
chiarirà subito appresso, la stessa distribuzione delle competenze legislative,
là dove prevede che le funzioni amministrative, generalmente attribuite ai
Comuni, possano essere allocate ad un livello di governo diverso per
assicurarne l’esercizio unitario, sulla base dei principî di sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza. E’ del resto coerente con la matrice teorica e
con il significato pratico della sussidiarietà che essa agisca come subsidium quando un livello di governo
sia inadeguato alle finalità che si intenda raggiungere; ma se ne è comprovata
un’attitudine ascensionale deve allora concludersi che, quando l’istanza di
esercizio unitario trascende anche l’ambito regionale, la funzione
amministrativa può essere esercitata dallo Stato. Ciò non può restare senza
conseguenze sull’esercizio della funzione legislativa, giacché il principio di
legalità, il quale impone che anche le funzioni assunte per sussidiarietà siano
organizzate e regolate dalla legge, conduce logicamente ad escludere che le
singole Regioni, con discipline differenziate, possano organizzare e regolare
funzioni amministrative attratte a livello nazionale e ad affermare che solo la
legge statale possa attendere a un compito siffatto.
2.2.
¾
Una volta stabilito che, nelle materie di competenza statale esclusiva o
concorrente, in virtù dell’art. 118, primo comma, la legge può attribuire allo
Stato funzioni amministrative e riconosciuto che, in ossequio ai canoni
fondanti dello Stato di diritto, essa è anche abilitata a organizzarle e
regolarle, al fine di renderne l’esercizio permanentemente raffrontabile a un
parametro legale, resta da chiarire che i principî di sussidiarietà e di
adeguatezza convivono con il normale riparto di competenze legislative
contenuto nel Titolo V e possono giustificarne una deroga solo se la
valutazione dell’interesse pubblico sottostante all’assunzione di funzioni
regionali da parte dello Stato sia proporzionata, non risulti affetta da
irragionevolezza alla stregua di uno scrutinio stretto di costituzionalità, e
sia oggetto di un accordo stipulato con la Regione interessata. Che dal
congiunto disposto degli artt. 117 e 118, primo comma, sia desumibile anche il
principio dell’intesa consegue alla peculiare funzione attribuita alla
sussidiarietà, che si discosta in parte da quella già conosciuta nel nostro
diritto di fonte legale. Enunciato nella legge 15 marzo 1997, n. 59 come
criterio ispiratore della distribuzione legale delle funzioni amministrative
fra lo Stato e gli altri enti territoriali e quindi già operante nella sua
dimensione meramente statica, come fondamento di un ordine prestabilito di
competenze, quel principio, con la sua incorporazione nel testo della
Costituzione, ha visto mutare il proprio significato. Accanto alla primitiva
dimensione statica, che si fa evidente nella tendenziale attribuzione della
generalità delle funzioni amministrative ai Comuni, è resa, infatti, attiva una
vocazione dinamica della sussidiarietà, che consente ad essa di operare non più
come ratio ispiratrice e fondamento
di un ordine di attribuzioni stabilite e predeterminate, ma come fattore di
flessibilità di quell’ordine in vista del soddisfacimento di esigenze unitarie.
Ecco
dunque dove si fonda una concezione procedimentale e consensuale della
sussidiarietà e dell’adeguatezza. Si comprende infatti come tali principî non
possano operare quali mere formule verbali capaci con la loro sola evocazione
di modificare a vantaggio della legge nazionale il riparto costituzionalmente
stabilito, perché ciò equivarrebbe a negare la stessa rigidità della
Costituzione. E si comprende anche come essi non possano assumere la funzione
che aveva un tempo l’interesse nazionale, la cui sola allegazione non è ora
sufficiente a giustificare l’esercizio da parte dello Stato di una funzione di
cui non sia titolare in base all’art. 117 Cost. Nel nuovo Titolo V l’equazione
elementare interesse nazionale = competenza statale, che nella prassi
legislativa previgente sorreggeva l’erosione delle funzioni amministrative e
delle parallele funzioni legislative delle Regioni, è divenuta priva di ogni
valore deontico, giacché l’interesse nazionale non costituisce più un limite,
né di legittimità, né di merito, alla competenza legislativa regionale.
Ciò
impone di annettere ai principî di sussidiarietà e adeguatezza una valenza
squisitamente procedimentale, poiché l’esigenza di esercizio unitario che
consente di attrarre, insieme alla funzione amministrativa, anche quella
legislativa, può aspirare a superare il vaglio di legittimità costituzionale
solo in presenza di una disciplina che prefiguri un iter in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e
di coordinamento orizzontale, ovverosia le intese, che devono essere condotte
in base al principio di lealtà.
2.3.
¾
La disciplina contenuta nella legge n. 443 del 2001, come quella recata dal
decreto legislativo n. 190 del 2002, investe solo materie di potestà statale
esclusiva o concorrente ed è quindi estranea alla materia del contendere la
questione se i principî di sussidiarietà e adeguatezza permettano di attrarre
allo Stato anche competenze legislative residuali delle Regioni. Ed è opportuno
chiarire fin d’ora, anche per rendere più agevole il successivo argomentare
della presente sentenza, che la mancata inclusione dei “lavori pubblici” nella
elencazione dell’art. 117 Cost., diversamente da quanto sostenuto in numerosi
ricorsi, non implica che essi siano oggetto di potestà legislativa residuale
delle Regioni. Al contrario, si tratta di ambiti di legislazione che non
integrano una vera e propria materia, ma si qualificano a seconda dell’oggetto
al quale afferiscono e pertanto possono essere ascritti di volta in volta a
potestà legislative esclusive dello Stato ovvero a potestà legislative
concorrenti.
3.
¾
Alla stregua dei paradigmi individuati nei paragrafi che precedono, devono
essere saggiate le censure che si appuntano sulla legge n. 443 del 2001, nella
sua versione originaria ed in quella modificata dalla legge n. 166 del 2002.
3.1.
¾
Per primo deve essere esaminato il ricorso della Provincia autonoma di Trento,
nel quale vengono censurati i commi da 1 a 4 dell’art. 1 della legge n. 443 del
2001 sul parametro dell’art. 117 Cost. Il ricorso è proposto sulla premessa che
le competenze provinciali fondate sullo statuto speciale non siano scalfite;
sarebbero invece lese le attribuzioni spettanti alla Provincia ai sensi
dell’art. 117 Cost., in virtù della clausola di favore contenuta nell’art. 10
della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, secondo la quale alle Regioni
speciali e alle Province autonome, fino all’adeguamento dei rispettivi statuti,
si applica la disciplina del nuovo titolo V nella parte in cui assicura forme
di autonomia più ampie rispetto a quelle previste dagli statuti stessi. In
particolare, il comma 5 del denunciato art. 1, nel fare salve le competenze
delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, di cui agli statuti
speciali e alle relative norme di attuazione, lascerebbe indenni le
attribuzioni di cui al d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, per il quale, per gli
interventi concernenti le autostrade (art. 19), la viabilità, le linee
ferroviarie e gli aerodromi (art. 20), lo Stato deve ottenere la previa intesa
della Provincia. Del pari la posizione della Provincia risulterebbe garantita
dal decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 e segnatamente dall’art. 4, che
le riserva “la gestione amministrativa di ogni opera che lo statuto non assegni
alla competenza statale”.
La
Provincia, ponendo a base del proprio ricorso la violazione di competenze più
ampie rispetto a quelle statutarie, che assume derivanti dall’art. 117 Cost.,
aveva l’onere di individuarle nel raffronto con le competenze statutarie, che,
per sua stessa ammissione, sono fatte salve dalla legge oggetto di
impugnazione. Ai fini di una corretta instaurazione del giudizio di legittimità
costituzionale la ricorrente non poteva quindi limitarsi al mero richiamo
all’art. 117 Cost.
Il
ricorso è pertanto inammissibile.
3.2.
¾
In via preliminare va dichiarato
inammissibile il congiunto intervento ad
adiuvandum dell’Associazione Italia Nostra-Onlus, di Legambiente-Onlus,
dell’Associazione italiana per il World
Wide Fund For Nature (WWF)-Onlus, nel giudizio instaurato con il ricorso
della Regione Toscana avverso la legge n. 166 del 2002. Va qui ribadito
l’orientamento consolidato di questa Corte secondo il quale nei giudizi di
legittimità costituzionale in via di azione non è ammessa la presenza di
soggetti diversi dalla parte ricorrente e dal titolare della potestà
legislativa il cui esercizio è oggetto di contestazione (cfr., da ultimo, sentenze n. 49 del 2003, n. 533 e n. 510 del 2002, n. 382 del 1999).
4.
¾
Le Regioni Marche, Toscana, Umbria ed Emilia-Romagna denunciano il comma 1
nella sua prima formulazione, lamentando anzitutto la violazione dell’art. 117
Cost., perché la relativa disciplina non sarebbe ascrivibile ad alcuna delle
materie di competenza legislativa esclusiva statale; e del resto, argomentano
le ricorrenti, non essendo più contemplata dall’art. 117 Cost. la materia dei
“lavori pubblici di interesse nazionale”, non sarebbe possibile far riferimento
alla dimensione nazionale dell’interesse al fine di escludere la potestà legislativa
regionale o provinciale.
Le
predette ricorrenti sostengono poi che l’individuazione delle grandi opere
potrebbe, in parte, rientrare in uno degli ambiti materiali individuati
dall’art. 117, terzo comma, Cost. (quali porti e aeroporti civili; grandi reti
di trasporto e di navigazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dell’energia), ma la disposizione censurata, da un lato, detterebbe una
disciplina di dettaglio e non di principio e quindi sarebbe comunque lesiva
dell’autonomia legislativa regionale; dall’altro, escluderebbe le Regioni dal
processo “codecisionale”, che dovrebbe essere garantito attraverso lo strumento
dell’intesa.
La
Regione Marche denuncia inoltre il medesimo comma 1 per contrasto con gli artt.
118 e 119 Cost. sul rilievo che non sarebbero stati rispettati i principî di
sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza e che sarebbe stata lesa
l’autonomia finanziaria regionale con l’attribuzione al Governo del compito di
reperire tutti i finanziamenti.
La
Regione Toscana, con distinto e successivo ricorso, impugna il comma 1 anche
nella formulazione modificata dall’art. 13, comma 3, della legge n. 166 del
2002, ribadendo che la disposizione violerebbe l’art. 117 Cost., in quanto non
troverebbe fondamento nella competenza legislativa statale esclusiva o
concorrente; e in ogni caso, in quanto detterebbe una disciplina compiuta,
dettagliata e minuziosa che precluderebbe alla Regione ogni possibilità di
scelta. La ricorrente deduce altresì la violazione dell’art. 118, primo comma,
Cost., assumendo che, da un lato, non sarebbero stati rispettati i criteri di
sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza; dall’altro, le esigenze di
esercizio unitario di cui parla l’art. 118 Cost. non autorizzerebbero una
deroga al riparto della potestà legislativa posto dall’art. 117 Cost. Infine,
sempre ad avviso della Regione Toscana, l’introduzione di un’intesa con le
Regioni interessate e con la Conferenza unificata ai fini dell’individuazione
delle grandi opere non consentirebbe di eliminare i prospettati dubbi di
incostituzionalità, giacché l’intesa non garantirebbe una reale forma di
coordinamento paritario, in assenza di meccanismi atti ad impedire che essa sia
recessiva dinanzi al preminente potere dello Stato, che potrebbe procedere
anche a fronte del motivato dissenso regionale.
4.1.
¾
Vanno scrutinate nel merito le censure che le Regioni sollevano avverso il
comma 1 dell’art. 1 della legge n. 443 del 2001, anche quelle che ne investono
l’originaria versione, dovendosi
escludere che le sopravvenute modifiche recate dall’art. 13, comma 3, della
legge n. 166 del 2002 abbiano determinato sul punto una cessazione della
materie del contendere. Ciò in quanto proprio in base alla disposizione
originaria è stato approvato il programma delle infrastrutture e degli
insediamenti produttivi da parte del CIPE (con delibera n. 121 del 21 dicembre
2001) ed è a tale programma che fa riferimento anche il comma 1 nel testo
novellato dall’art. 13 della legge n. 166 del 2002, come può desumersi
chiaramente dal fatto che la norma, riprendendo in parte la disposizione
anteriore, stabilisce che “in sede di prima applicazione della presente legge
il programma è approvato dal CIPE entro il 31 dicembre 2001”.
Tutte
le censure sono infondate e per dar conto di ciò è bene esaminare
preliminarmente l’impugnazione proposta dalla sola Regione Toscana avverso il
comma 1, nel testo sostituito dalla legge 1° agosto 2002, n. 166.
Quando
si intendano attrarre allo Stato funzioni amministrative in sussidiarietà, di
regola il titolo del legiferare deve essere reso evidente in maniera esplicita
perché la sussidiarietà deroga al normale riparto delle competenze stabilito
nell’art. 117 Cost. Tuttavia, nel caso presente, l’assenza di un richiamo
espresso all’art. 118, primo comma, non fa sorgere alcun dubbio circa
l’oggettivo significato costituzionale dell’operazione compiuta dal
legislatore: non di lesione di competenza delle Regioni si tratta, ma di
applicazione dei principî di sussidiarietà e adeguatezza, che soli possono
consentire quella attrazione di cui si è detto. Predisporre un programma di
infrastrutture pubbliche e private e di insediamenti produttivi è attività che
non mette capo ad attribuzioni legislative esclusive dello Stato, ma che può
coinvolgere anche potestà legislative concorrenti (governo del territorio,
porti e aeroporti, grandi reti di trasporto, distribuzione nazionale
dell’energia, etc.). Per giudicare se una legge statale che occupi questo
spazio sia invasiva delle attribuzioni regionali o non costituisca invece applicazione
dei principî di sussidiarietà e adeguatezza diviene elemento valutativo
essenziale la previsione di un’intesa fra lo Stato e le Regioni interessate,
alla quale sia subordinata l’operatività della disciplina. Nella specie
l’intesa è prevista e ad essa è da ritenersi che il legislatore abbia voluto
subordinare l’efficacia stessa della regolamentazione delle infrastrutture e
degli insediamenti contenuta nel programma di cui all’impugnato comma 1
dell’art. 1. Nel congegno sottostante all’art. 118, l’attrazione allo Stato di
funzioni amministrative da regolare con legge non è giustificabile solo
invocando l’interesse a un esercizio centralizzato di esse, ma è necessario un
procedimento attraverso il quale l’istanza unitaria venga saggiata nella sua reale
consistenza e quindi commisurata all’esigenza di coinvolgere i soggetti
titolari delle attribuzioni attratte, salvaguardandone la posizione
costituzionale. Ben può darsi, infatti, che nell’articolarsi del procedimento,
al riscontro concreto delle caratteristiche oggettive dell’opera e
dell’organizzazione di persone e mezzi che essa richiede per essere realizzata,
la pretesa statale di attrarre in sussidiarietà le funzioni amministrative ad
essa relative risulti vanificata, perché l’interesse sottostante, quale che ne
sia la dimensione, possa essere interamente soddisfatto dalla Regione, la
quale, nel contraddittorio, ispirato al canone di leale collaborazione, che
deve instaurarsi con lo Stato, non solo alleghi, ma argomenti e dimostri la
propria adeguatezza e la propria capacità di svolgere in tutto o in parte la
funzione.
L’esigenza
costituzionale che la sussidiarietà non operi come aprioristica modificazione
delle competenze regionali in astratto, ma come metodo per l’allocazione di
funzioni a livello più adeguato, risulta dunque appagata dalla disposizione
impugnata nella sua attuale formulazione.
Chiarito
che la Costituzione impone, a salvaguardia delle competenze regionali, che una
intesa vi sia, va altresì soggiunto che non è rilevante se essa preceda
l’individuazione delle infrastrutture ovvero sia successiva ad una unilaterale
attività del Governo. Se dunque tale attività sia stata già posta in essere,
essa non vincola la Regione fin quando l’intesa non venga raggiunta.
In
questo senso sono quindi da respingere anche le censure che le ricorrenti
indirizzano contro il comma 1 dell’art. 1 della legge n. 443 del 2001, nella
versione anteriore alla modifica recata dalla legge n. 166 del 2002, per il
fatto che in essa era previsto che le Regioni fossero solo sentite
singolarmente ed in Conferenza unificata e non veniva invece esplicitamente
sancito il principio dell’intesa. L’interpretazione coerente con il sistema dei
rapporti Stato-Regioni affermato nel nuovo Titolo V impone infatti di negare
efficacia vincolante a quel programma su cui le Regioni interessate non abbiano
raggiunto un’intesa per la parte che le riguarda, come nel caso della deliberazione
CIPE del 21 dicembre 2001, n. 121.
5.
¾
Tutte le Regioni ricorrenti impugnano il comma 2 dell’art. 1, che detta -
dalla lettera a) alla lettera o) - i principî ed i criteri
direttivi in base ai quali il Governo è chiamato ad emanare, entro 12 mesi
dall’entrata in vigore della legge, uno o più
decreti legislativi “volti a definire un quadro normativo finalizzato
alla celere realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti individuati
ai sensi del comma 1”.
Con
analoghe censure, che evocano il contrasto con l’art. 117 Cost., e, per la
Regione Marche, anche gli artt. 118 e 119 Cost., si deduce anzitutto che la
prevista normativa derogatoria della legge quadro sui lavori pubblici n. 109
del 1994 violerebbe la potestà legislativa esclusiva delle Regioni in materia
di appalti e lavori pubblici.
Si
sostiene inoltre che le competenze regionali sarebbero ugualmente violate anche
se si ricadesse nell’ambito della potestà legislativa concorrente, perché il
denunciato comma 2 detterebbe una disciplina compiuta e di dettaglio, non
cedevole rispetto ad una eventuale futura legislazione regionale.
Le
censure sono genericamente formulate e quindi inammissibili. Per comprenderlo è
sufficiente la ricognizione del contenuto delle disposizioni denunciate.
Il
comma 2 dell’art. 1 della legge n. 443 del 2001 ha ad oggetto la delega ad
emanare uno o più decreti legislativi volti a definire il quadro normativo
finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti
produttivi individuati ai sensi del comma 1. Nell’esercizio della delega il
Governo, autorizzato a riformare le procedure per la valutazione di impatto
ambientale (VIA) e l’autorizzazione integrata ambientale, nel rispetto
dell’art. 2 della direttiva 85/337/CEE, come modificata dalla direttiva
97/11/CE, e ad introdurre un regime speciale anche derogatorio di numerose
disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109, che non siano necessaria ed
immediata applicazione delle direttive comunitarie, è tenuto a rispettare i principî
e criteri direttivi fissati nelle lettere da a) ad o) del medesimo
comma 2.
Come
già detto in precedenza, l’indirizzo imposto al legislatore delegato investe
una molteplicità di aspetti a carattere procedimentale e muove dal modello di
finanziamento delle opere, con il concorso del capitale privato, attraverso la
disciplina della tecnica di finanza di progetto [lettera a)] per finanziare e realizzare le infrastrutture e gli
insediamenti di cui al comma 1.
La
delega autorizza poi il Governo a definire i moduli procedurali sostitutivi di
quelli previsti per il rilascio dei provvedimenti concessori o autorizzatori di
ogni specie, avuto riguardo anche alla durata delle procedure per
l’approvazione dei progetti preliminari, “comprensivi di quanto necessario per
la localizzazione dell’opera d’intesa con la Regione o la Provincia autonoma
competente, che, a tal fine, provvede a sentire preventivamente i Comuni
interessati, e, ove prevista, della VIA”, nonché a prefigurare le procedure
necessarie per la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza
e per l’approvazione del progetto definitivo, con previsione di termini
perentori per la risoluzione delle interferenze con servizi pubblici e privati
e di responsabilità patrimoniali in caso di mancata tempestiva risoluzione
[lettera b)].
Viene
quindi impartita al Governo la direttiva di attribuire al CIPE, integrato dai Presidenti
delle Regioni interessate, il compito di valutare le proposte dei promotori, di
approvare il progetto preliminare e quello definitivo, di vigilare
sull’esecuzione dei progetti approvati, adottando i provvedimenti concessori ed
autorizzatori necessari, comprensivi della localizzazione dell’opera e, ove
prevista, della VIA istruita dal competente Ministero. Si prescrive inoltre che
vengano affidati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti compiti di
istruttoria e di formulazione di proposte e quello di assicurare il supporto
necessario per l’attività del CIPE, eventualmente tramite un’apposita struttura
tecnica di advisor e di commissari
straordinari [lettera c)].
La
delega prosegue autorizzando la modificazione della disciplina in materia di
conferenza di servizi e dettando i criteri ispiratori per il suo funzionamento
[lettera d)].
Vengono
quindi individuati i modelli di affidamento e di aggiudicazione concernenti la
realizzazione delle opere di cui al comma 1, e prefigurata la cornice della
rispettiva disciplina, anche in deroga alla legge n. 109 del 1994, ma si impone
al Governo il rispetto della normativa comunitaria.
Si
prevede inoltre che il legislatore delegato affidi la realizzazione delle
infrastrutture strategiche ad un unico soggetto contraente generale o
concessionario [lettera e)] e si
dettano i criteri che devono presiedere alla disciplina dell’affidamento a
contraente generale, con riferimento all’art. 1 della direttiva 93/37/CEE
[lettera f)].
Quanto
poi al soggetto aggiudicatore, si stabilisce l’obbligo, nel caso in cui l’opera
sia realizzata prevalentemente con fondi pubblici, di rispettare la normativa
europea in tema di evidenza pubblica e di scelta dei fornitori di beni o
servizi, “ma con soggezione ad un regime derogatorio rispetto alla citata legge
n. 109 del 1994 per tutti gli aspetti di essa non aventi necessaria rilevanza
comunitaria” [lettera g)]. Al tempo
stesso si autorizza, nel rispetto della normativa comunitaria ed al fine di
favorire il contenimento dei tempi e la massima flessibilità degli strumenti
giuridici, l’introduzione di specifiche deroghe alla vigente disciplina in
materia di aggiudicazione di lavori pubblici e di realizzazione degli stessi, indicando
i criteri per regolamentare l’attività del contraente generale e la
costituzione di società di progetto [lettera h)].
La
delega investe ancora i profili concernenti l’individuazione di misure adeguate
per valutare il regolare assolvimento degli obblighi assunti dal contraente
generale [lettera i)], la previsione,
nel caso di concessione di opera pubblica unita a gestione della stessa, di
appositi meccanismi di corresponsione del prezzo al concessionario, nonché di
fissazione della durata della concessione medesima [lettera l)], con il rispetto dei relativi piani
finanziari [lettera m)].
La
delega detta criteri anche in ordine alle forme di tutela risarcitoria
susseguente alla stipula dei contratti di progettazione, appalto, concessione o
affidamento a contraente generale, prescrivendo che debba essere esclusa la
reintegrazione in forma specifica e ristretta la tutela cautelare, per tutti
gli interessi patrimoniali, “al pagamento di una provvisionale” [lettera n)]. Infine si stabilisce che il Governo
debba prevedere, per le procedure di collaudo delle opere, “termini perentori
che consentano, ove richiesto da specifiche esigenze tecniche, il ricorso anche
a strutture tecniche esterne di supporto alle commissioni di collaudo” [lettera
o)].
Si
è dunque in presenza di una disciplina particolarmente complessa che insiste su
una pluralità di materie, tra loro intrecciate, ascrivibili non solo alla potestà
legislativa concorrente ma anche a quella esclusiva dello Stato (ad esempio la
tutela dell’ambiente e dell’ecosistema). In un quadro normativo siffatto, le
censure mosse dalle ricorrenti non raggiungono il livello di specificità che si
richiede ai fini di uno scrutinio di merito (in tal senso v. sentenza n. 384 del 1999), poiché nei
motivi di ricorso non vi è neppure una sintetica esposizione delle ragioni per
cui le disposizioni contenute nel comma 2 denunciato, singolarmente
considerate, determinino una lesione delle attribuzioni regionali.
6.
¾
Sono invece sufficientemente circostanziate le questioni che le Regioni Umbria
ed Emilia-Romagna sollevano sulle lettere g)
ed n), del comma 2, sostenendone il
contrasto con il “diritto europeo”. In particolare la lettera g), nella
parte in cui circoscrive l’obbligo per il soggetto aggiudicatore di rispettare
la normativa europea in tema di evidenza pubblica solo “nel caso in cui l’opera
sia realizzata prevalentemente con fondi pubblici”, violerebbe la direttiva
93/37/CEE, alla quale non sarebbe conforme neppure nel caso del ricorso
all’istituto della concessione di lavori pubblici (art. 3 § l) o
all’affidamento ad unico soggetto contraente generale.
La
questione deve essere scrutinata nel merito, nel senso della non fondatezza, a
prescindere dal problema più generale, che investe ora l’interpretazione
dell’art. 117, primo comma, Cost., se ed entro quali limiti l’ipotesi di
contrasto di una norma interna con l’ordinamento comunitario sia idonea a
radicare la competenza del giudice delle leggi.
Nei
giudizi di impugnazione deve essere tenuto fermo l’orientamento già espresso da
questa Corte (sentenze n. 85 del 1999, n. 94 del 1995 e n. 384 del 1994), secondo il quale il
valore costituzionale della certezza e della chiarezza normativa deve fare
aggio su ogni altra considerazione soprattutto quando una esplicita clausola
legislativa di salvaguardia del diritto comunitario renda, come nella specie,
manifestamente insussistente il denunciato contrasto.
La
lettera g) dell’art. 2, infatti,
contiene una delega al Governo perché siano adottate procedure di
aggiudicazione anche derogatorie rispetto alla legge n. 109 del 1994 quando non
si tratti di opere realizzate prevalentemente con fondi pubblici, ma non
autorizza il Governo a violare il diritto comunitario: al contrario si prevede
che la deroga non debba riguardare gli aspetti aventi necessaria rilevanza comunitaria.
Anche la disciplina dell’aggiudicazione in appalto di opere realizzate con
prevalenti fondi privati dovrà quindi rispettare il diritto comunitario,
qualunque ne sia il contenuto.
6.1.
¾
La lettera n), seconda frase, a sua volta, nella parte in cui restringe, per
tutti gli “interessi patrimoniali”, la tutela cautelare al “pagamento di una
provvisionale”, disattenderebbe la direttiva 89/665/CEE (c.d. direttiva
ricorsi), giacché ridurrebbe “le possibilità di tutela piena per i concorrenti
che lamentino violazioni delle norme comunitarie in materia di appalti”.
Anche
in questo caso si può prescindere dal problema appena richiamato dei rapporti
tra il diritto comunitario e il diritto interno e dei limiti entro i quali di
questi rapporti possa conoscere la Corte costituzionale. La questione è infatti
inammissibile per difetto di interesse sotto un duplice profilo: in primo
luogo, essa evoca un contrasto col diritto comunitario senza però dedurre
l’esistenza di una lesione delle attribuzioni regionali; inoltre la
disposizione denunciata investe la tutela giurisdizionale di terzi e non
riguarda quindi materie di competenza legislativa delle Regioni.
6.2.
¾
La Regione Toscana denuncia infine la lettera c) del medesimo comma 2, come sostituito dall’art. 13, comma 5,
della legge n. 166 del 2002, deducendo il contrasto con gli artt. 117 e 118
Cost. Essa non garantirebbe il rispetto delle attribuzioni delle Regioni,
relegate ad un ruolo meramente consultivo nell’approvazione dei progetti,
demandata al CIPE, integrato dai Presidenti delle Regioni interessate. Inoltre
la ricorrente, premesso che il comma 3 dell’art. 13, nel sostituire il comma 1
dell’art. 1 della legge n. 443, dispone che anche le strutture concernenti la
nautica da diporto possono essere inserite nel programma delle infrastrutture
strategiche, rileva che la previsione secondo cui la valutazione di impatto
ambientale sulle stesse debba essere effettuata dal Ministro competente e non
dalle Regioni violerebbe le attribuzioni di queste ultime in materia di porti e
valorizzazione dei beni ambientali.
La
questione non è fondata.
Contrariamente
a quanto dedotto dalla ricorrente, la disposizione impugnata, nell’attribuire
al CIPE, integrato dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome
interessate, il compito di approvare i progetti preliminari e definitivi delle
opere individuate nel programma di cui al comma 1, non circoscrive affatto il
ruolo delle Regioni (o delle Province autonome) a quello meramente consultivo,
giacché queste, attraverso i propri rappresentanti, sono a pieno titolo
componenti dell’organo e partecipano direttamente alla formazione della sua
volontà deliberativa, potendo quindi far valere efficacemente il proprio punto di
vista. Occorre inoltre considerare che l’approvazione dei progetti deve essere
comprensiva anche della localizzazione dell’opera, sulla quale, come già per la
relativa individuazione, ai sensi del comma 1 dell’art. 1, è prevista l’intesa
con la Regione o la Provincia autonoma interessata [lettera b) del medesimo comma 2].
Né
infine può dirsi che la disposizione denunciata, come sostenuto dalla
ricorrente, affidi al Ministro competente l’effettuazione della valutazione di
impatto ambientale sulle opere inserite nel programma, considerato che dalla
piana lettura della norma risulta che una siffatta valutazione è affidata al
CIPE in composizione allargata ai rappresentanti regionali e provinciali,
mentre al Ministro è lasciata unicamente la relativa fase istruttoria.
7.
¾
E’ fondata la questione di legittimità costituzionale – sollevata da tutte le
ricorrenti – che investe l’art. 1, comma 3, della legge n. 443, nella parte in
cui autorizza il Governo a integrare e modificare il regolamento di cui al
d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, per renderlo conforme a quest’ultima legge e
ai decreti legislativi di cui al comma 2.
Che
ai regolamenti governativi adottati in delegificazione fosse inibito
disciplinare materie di competenza regionale era già stato affermato da questa
Corte avendo riguardo al quadro costituzionale anteriore all’entrata in vigore
della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione. Nelle sentenze n. 333 e n. 482 del 1995 e nella più recente sentenza n. 302 del 2003 l’argomento su
cui è incentrata la ratio decidendi è
che lo strumento della delegificazione non può operare in presenza di fonti tra
le quali non vi siano rapporti di gerarchia, ma di separazione di competenze.
Solo la diretta incompatibilità delle norme regionali con sopravvenuti principî
o norme fondamentali della legge statale può infatti determinare l’abrogazione
delle prime. La ragione giustificativa di tale orientamento si è, se possibile,
rafforzata con la nuova formulazione dell’art. 117, sesto comma, Cost., secondo
il quale la potestà regolamentare è dello Stato, salva delega alle Regioni,
nelle materie di legislazione esclusiva, mentre in ogni altra materia è delle
Regioni. In un riparto così rigidamente strutturato, alla fonte secondaria
statale è inibita in radice la possibilità di vincolare l’esercizio della
potestà legislativa regionale o di incidere su disposizioni regionali
preesistenti (sentenza n. 22 del 2003); e neppure i
principî di sussidiarietà e adeguatezza possono conferire ai regolamenti
statali una capacità che è estranea al loro valore, quella cioè di modificare
gli ordinamenti regionali a livello primario. Quei principî, lo si è già rilevato,
non privano di contenuto precettivo l’art. 117 Cost., pur se, alle condizioni e
nei casi sopra evidenziati, introducono in esso elementi di dinamicità intesi
ad attenuare la rigidità nel riparto di funzioni legislative ivi delineato. Non
può quindi essere loro riconosciuta l’attitudine a vanificare la collocazione
sistematica delle fonti conferendo primarietà ad atti che possiedono lo statuto
giuridico di fonti secondarie e a degradare le fonti regionali a fonti
subordinate ai regolamenti statali o comunque a questi condizionate. Se quindi,
come già chiarito, alla legge statale è consentita l’organizzazione e la
disciplina delle funzioni amministrative assunte in sussidiarietà, va precisato
che la legge stessa non può spogliarsi della funzione regolativa affidandola a
fonti subordinate, neppure predeterminando i principî che orientino l’esercizio
della potestà regolamentare, circoscrivendone la discrezionalità.
8.
¾
E’ fondata pure la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma
3-bis, della legge n. 443 del 2001,
introdotto dall’art. 13, comma 6, della legge n. 166 del 2002, proposta dalla
Regione Toscana lamentando la violazione degli artt. 117 e 118 Cost., per il
fatto che alle Regioni sarebbe stato riservato un ruolo meramente consultivo
nella fase di approvazione dei progetti definitivi delle opere individuate nel
programma governativo.
La
disposizione denunciata consente che tale approvazione, in alternativa alle
procedure di cui al comma 2, avvenga con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri. Per questa procedura alternativa è previsto che il decreto del
Presidente del Consiglio sia adottato previa deliberazione del CIPE integrato
dai Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate, sentita la
Conferenza unificata e previo parere delle competenti commissioni parlamentari.
Dalla
degradazione della posizione del CIPE da organo di amministrazione attiva (nel
procedimento ordinario) ad organo che svolge funzioni preparatorie (nel
procedimento “alternativo”) discende che la partecipazione in esso delle
Regioni interessate non costituisce più una garanzia sufficiente, tanto più se
si considera che non è previsto, nel procedimento alternativo, alcun ruolo
delle Regioni interessate nella fase preordinata al superamento del loro
eventuale dissenso.
9.
¾
Tutte le Regioni impugnano il comma 4 dell’art. 1, in riferimento all’art. 117
e, limitatamente al ricorso della Regione Marche, anche agli artt. 118 e 119
Cost.
La
disposizione contiene una delega al Governo ad emanare, nel rispetto dei
principî e dei criteri direttivi di cui al comma 2, previo parere favorevole
del CIPE, integrato dai Presidenti delle Regioni interessate, sentite la
Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281 e le competenti commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi
recanti l’approvazione definitiva di specifici progetti di infrastrutture
strategiche individuate secondo quanto previsto al comma 1.
Le
impugnazioni delle ricorrenti sono svolte molto succintamente e si limitano ad
operare un mero rinvio agli argomenti sviluppati in relazione a disposizioni di
diverso contenuto senza ulteriori precisazioni, se non quella che si verserebbe
in materia di potestà legislativa residuale sulla quale lo Stato sarebbe
radicalmente privo di competenza. Anche il denunciato comma 4 dell’art. 1, come
le precedenti disposizioni, riguarda però materie di competenza concorrente o
esclusiva dello Stato e non investe potestà residuali. Né tra queste ultime,
per le ragioni già esposte, possono ritenersi compresi i lavori pubblici. Le
impugnazioni vanno pertanto rigettate.
10.
¾
Il motivo di ricorso proposto dalla Regione Marche contro l’art. 1, comma 5,
della legge n. 443 del 2001, a mente del quale, ai fini della presente legge,
“sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle
Province autonome”, non ha una sua autonoma consistenza ma deve essere
interpretato come argomento teso a corroborare le censure svolte negli altri
motivi di ricorso, sulle quali si è appena deciso.
11.
¾
Le Regioni Toscana, Umbria ed Emilia-Romagna denunciano i commi da 6 a 12 e il
comma 14 dell’art. 1, che
disciplinano, nel loro complesso, il regime degli interventi edilizi con
disposizioni il cui contenuto conviene subito illustrare.
Il
comma 6 prevede che, per determinati interventi, in alternativa a concessioni
ed autorizzazioni edilizie, l’interessato possa avvalersi della denuncia di
inizio attività (DIA). L’alternativa riguarda
in particolare: a) gli interventi edilizi minori, di cui all’art. 4,
comma 7, del decreto-legge n. 398 del 1993 (convertito nella legge n. 493 del
1993); b) le ristrutturazioni
edilizie, comprensive della demolizione e ricostruzione con la stessa
volumetria e sagoma; c) gli interventi ora sottoposti a concessione, se sono
specificamente disciplinati da piani attuativi che contengano precise
disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui
sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal consiglio comunale in sede
di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; d) i
sopralzi, le addizioni, gli ampliamenti e le nuove edificazioni in diretta
esecuzione di idonei strumenti urbanistici diversi da quelli indicati alla
lettera c), ma recanti analoghe previsioni di dettaglio. Rimane ferma la
disciplina previgente quanto all’obbligo di versare il contributo commisurato
agli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione (comma 7).
Il
comma 8 stabilisce che la tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale
per la realizzazione degli interventi di cui al comma 6 sia subordinata al
preventivo rilascio del parere o dell’autorizzazione richiesti dalle
disposizioni di legge vigenti e in particolare dal testo unico delle
disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
Il
comma 9 e il comma 10 contengono la disciplina relativa al caso in cui le opere
da realizzare riguardino immobili soggetti a un vincolo la cui tutela competa,
anche in via di delega, all’amministrazione comunale (comma 9) ovvero soggetti
a un vincolo la cui tutela spetti ad amministrazioni diverse da quella comunale
(comma 10). Nel primo caso è previsto che il termine per la presentazione della
denuncia di inizio attività, di cui all’art. 4, comma 11, del decreto-legge 5
ottobre 1993, n. 398, decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Nel
secondo caso si prevede che, ove il parere favorevole del soggetto preposto
alla tutela non sia allegato alla denuncia, il competente ufficio comunale
convoca una conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14, 14-bis, 14-ter e 14-quater della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e il termine di venti giorni per la presentazione
della denuncia di inizio dell’attività decorre dall’esito della conferenza.
Tanto nel caso in cui l’atto dell’autorità comunale preposta alla tutela del
vincolo non sia favorevole, quanto nel caso di esito non favorevole della conferenza,
la denuncia di inizio attività è priva di effetti.
Il
comma 11, a sua volta, abroga il comma 8 dell’art. 4 del decreto-legge n. 398
del 1993, il quale prevedeva la possibilità di procedere ad attività edilizie
minori sulla base di denuncia inizio attività a condizione che gli immobili non
fossero assoggettati alle disposizioni di cui alla legge n. 1089 del 1939, alla
legge n. 1497 del 1939, alla legge n. 394 del 1991, ovvero a disposizioni
immediatamente operative dei piani aventi la valenza di cui all’art. 1-bis del decreto-legge n. 312 del 1985, convertito
nella legge n. 431 del 1985, o dalla legge n. 183 del 1989, o che non fossero
comunque assoggettati dagli strumenti urbanistici a discipline espressamente
volte alla tutela delle loro caratteristiche paesaggistiche, ambientali,
storico-archeologiche, storico artistiche, storico architettoniche e storico
testimoniali.
In
base al comma 12 le disposizioni di cui al comma 6 “si applicano nelle Regioni
a statuto ordinario a decorrere dal novantesimo giorno dalla data di entrata in
vigore della presente legge” e “le Regioni a statuto ordinario, con legge,
possono individuare quali degli interventi indicati al comma 6 sono
assoggettati a concessione edilizia o ad autorizzazione edilizia”. Con il comma
14 viene delegato il Governo ad emanare, entro il 30 giugno 2003, un decreto
legislativo volto a introdurre nel testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui all’art. 7 della legge n. 50 del
1999, e successive modificazioni, le modifiche strettamente necessarie per
adeguarlo alle disposizioni di cui ai commi da 6 a 13 (quest’ultima
disposizione, non denunciata, fa salva la potestà legislativa esclusiva delle
Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano).
E’
importante rilevare che il comma 12 è stato modificato dall’art. 13, comma 7,
della legge n. 166 del 2002, il quale ha aggiunto alla versione originaria le
seguenti disposizioni: “salvo che le leggi regionali pubblicate prima della
data di entrata in vigore della presente legge siano già conformi a quanto
previsto dalle lettere a), b), c)
e d) del medesimo comma 6, anche
disponendo eventuali categorie aggiuntive e differenti presupposti urbanistici.
Le Regioni a statuto ordinario possono ampliare o ridurre l’ambito applicativo
delle disposizioni di cui al periodo precedente”.
Tutte
le disposizioni il cui contenuto si è ora esposto hanno portata generale e
prescindono dalla disciplina procedimentale concernente le infrastrutture e gli
insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, della
quale non costituiscono ulteriore svolgimento.
Contro
di esse si orientano le censure delle ricorrenti, le quali assumono che lo
Stato avrebbe violato la competenza residuale delle Regioni in materia edilizia
e, subordinatamente, avrebbe leso, con una disciplina di dettaglio, la
competenza regionale concorrente in materia di governo del territorio.
Nelle
memorie presentate in prossimità dell’udienza, la Regione Toscana, in
considerazione della sopravvenuta modifica del comma 12, ha espressamente
dichiarato di rinunciare ai motivi di ricorso concernenti i commi da 6 a 12 ed
il comma 14. Insistono invece nelle censure le Regioni Umbria ed
Emilia-Romagna, sicché questa Corte deve pronunciarsi su di esse.
11.1.
¾
E’ innanzitutto da escludersi che la materia regolata dalle disposizioni
censurate sia oggi da ricondurre alle competenze residuali delle Regioni, ai
sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost. La materia dei titoli abilitativi ad
edificare appartiene storicamente all’urbanistica che, in base all’art. 117 Cost.,
nel testo previgente, formava oggetto di competenza concorrente. La parola
“urbanistica” non compare nel nuovo testo dell’art. 117, ma ciò non autorizza a
ritenere che la relativa materia non sia più ricompresa nell’elenco del terzo
comma: essa fa parte del “governo del
territorio”. Se si considera che altre materie o funzioni di competenza
concorrente, quali porti e aeroporti civili, grandi reti di trasporto e di
navigazione, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, sono
specificamente individuati nello stesso terzo comma dell’art. 117 Cost. e non
rientrano quindi nel “governo del territorio”, appare del tutto implausibile
che dalla competenza statale di principio su questa materia siano stati
estromessi aspetti così rilevanti, quali quelli connessi all’urbanistica, e che
il “governo del territorio” sia stato ridotto a poco più di un guscio vuoto.
11.2.
¾
Chiarito che si versa in materia di competenza concorrente, resta da chiedersi
se nelle disposizioni denunciate vi siano aspetti eccedenti la formulazione di
un principio di legislazione. Un accurato esame della disciplina poc’anzi
richiamata conduce a una risposta negativa. Non vi è nulla in essa che non sia
riconducibile ad una enunciazione di principio e che possa essere qualificato
normativa di dettaglio.
Giova
premettere che i principî della legislazione statale in materia di titoli
abilitativi per gli interventi edilizi non sono rimasti, nel tempo, immutati,
ma hanno subito sensibili evoluzioni.
Dal
generale e indifferenziato onere della concessione edilizia (legge n. 10 del
1977) si è passati all’autorizzazione per gli interventi di manutenzione
straordinaria e fra questi al silenzio-assenso quando non siano coinvolti
edifici soggetti a disciplina vincolistica (legge n. 457 del 1978). Il
silenzio-assenso è stato successivamente ampliato ed esteso e fatto oggetto di
specifiche previsioni procedurali (legge n. 94 del 1982, che ha convertito il
decreto-legge n. 9 del 1982). Alle Regioni è stato poi attribuito (legge n. 47
del 1985) il potere di semplificare le procedure ed accelerare l’esame delle
domande di concessione e di autorizzazione edilizia e di consentire, per le
sole opere interne agli edifici, l’asseverazione del rispetto delle norme di
sicurezza e delle norme igienico-sanitarie vigenti, secondo un modello che, in
qualche modo, anticipa l’istituto della denuncia di inizio attività. Ed ancora
(decreto-legge n. 398 del 1993, convertito nella legge n. 493 del 1993) sono
state nuovamente regolate le procedure per il rilascio della concessione
edilizia, eliminando il silenzio-assenso e prevedendo in sua vece la nomina di
un commissario regionale ad acta con
il compito di adottare il provvedimento nei casi di inerzia del Comune. Si è
giunti quindi alla disciplina sostanziale e procedurale della denuncia di
inizio attività (DIA) per taluni enumerati interventi edilizi, imponendo alle
Regioni l’obbligo di adeguare la propria legislazione ai nuovi principî (legge
n. 662 del 1996).
E’
dunque lungo questa direttrice, in cui lo Stato ha mantenuto la disciplina dei
titoli abilitativi come appartenente alla potestà di dettare i principî della
materia, che si muovono le disposizioni impugnate. Le fattispecie nelle quali,
in alternativa alle concessioni o autorizzazioni edilizie, si può procedere
alla realizzazione delle opere con denuncia di inizio attività a scelta
dell’interessato integrano il proprium
del nuovo principio dell’urbanistica: si tratta infatti, come agevolmente si
evince dal comma 6, di interventi edilizi di non rilevante entità o, comunque,
di attività che si conformano a dettagliate previsioni degli strumenti
urbanistici. In definitiva, le norme impugnate perseguono il fine, che
costituisce un principio dell’urbanistica, che la legislazione regionale e le
funzioni amministrative in materia non risultino inutilmente gravose per gli
amministrati e siano dirette a semplificare le procedure e ad evitare la duplicazione
di valutazioni sostanzialmente già effettuate dalla pubblica amministrazione.
Né
può dirsi che le modificazioni introdotte nell’ultimo periodo del comma 12
dell’art. 1, e cioè l’attribuzione alle Regioni del potere di ampliare o
ridurre le categorie di opere per le quali è prevista in principio la
dichiarazione di inizio attività, abbiano comportato, nella disciplina
contenuta nel comma 6, un mutamento di natura e l’abbiano trasformata in
normativa di dettaglio. Vi è solo una maggiore flessibilità del principio della
legislazione statale quanto alle categorie di opere a cui la denuncia di inizio
attività può applicarsi. Resta come principio la necessaria compresenza nella
legislazione di titoli abilitativi preventivi ed espressi (la concessione o
l’autorizzazione, ed oggi, nel nuovo testo unico n. 380 del 2001, il permesso
di costruire) e taciti, quale è la DIA, considerata procedura di
semplificazione che non può mancare, libero il legislatore regionale di
ampliarne o ridurne l’ambito applicativo.
La
materia del contendere in relazione ai commi 6 e 12 non è dunque cessata, come
invece vorrebbe l’Avvocatura generale dello Stato, ma le censure che le Regioni
Umbria ed Emilia-Romagna hanno tenute ferme nei confronti di queste
disposizioni non possono essere accolte, giacché, anche dopo le sopravvenute
modificazioni del comma 12, le disposizioni impugnate si limitano a porre
principî e non costituiscono norme di dettaglio.
11.3.
¾
Del pari va respinta la censura relativa al comma 7, il quale, senza avere il
contenuto di norma di dettaglio, si limita a reiterare l’obbligo
dell’interessato di versare gli oneri di urbanizzazione commisurati al costo di
costruzione anche quando il titolo abilitativo consista nella denuncia di
inizio attività. L’onerosità del titolo abilitativo riguarda infatti un
principio della disciplina un tempo urbanistica e oggi ricompresa fra le
funzioni legislative concorrenti sotto la rubrica “governo del territorio”.
11.4.
¾
Non sono fondate le questioni concernenti i commi da 8 a 11 dell’art. 1, per le
quali sono svolti motivi di censura analoghi a quelli appena esaminati.
Seppure,
infatti, non si fosse in presenza di una legislazione statale rientrante
nell’art. 117, secondo comma, lettera s),
Cost., che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela
dell’ambiente, ecosistema e beni culturali,
le disposizioni censurate non eccederebbero l’ambito della potestà
legislativa statale nelle materie di competenza concorrente, e in particolare
nella materia “governo del territorio”. In effetti esse, lungi dal porre una
disciplina di dettaglio, costituiscono espressione di un principio della
legislazione statale diverso da quello previgente, contenuto nell’art. 4, comma
8, del decreto-legge n. 398 del 1993 (che viene espressamente abrogato),
secondo il quale può procedersi con denuncia di inizio attività anche alla
realizzazione degli interventi edilizi di cui al comma 6 dell’art. 1 della
legge n. 443 del 2001 che riguardino aree o immobili sottoposti a vincolo. Il
legislatore, stabilito tale nuovo principio, ha coordinato l’istituto della
denuncia di inizio attività con le vigenti disposizioni che pongono vincoli, a
tal fine ribadendo la indispensabilità che l’amministrazione preposta alla loro
tutela esprima il proprio parere, la cui assenza priva di effetti la denuncia
di inizio attività. In definitiva le disposizioni censurate si limitano a far
salva la previgente normativa vincolistica, senza alterare il preesistente
quadro delle relative competenze, anche delegate alle amministrazioni comunali,
e senza attrarre allo Stato ulteriori competenze. Le attribuzioni regionali non
sono pertanto lese.
11.5.
¾
Le considerazioni svolte nei precedenti paragrafi inducono a ritenere priva di
fondamento la censura che le ricorrenti muovono al comma 14, contenente la
delega al Governo ad emanare un decreto legislativo volto ad introdurre nel
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
di cui all’art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50 le modifiche strettamente
necessarie per adeguarlo alle disposizioni dei commi da 6 a 13. Si sostiene dalle ricorrenti che la
disposizione sia illegittima in quanto sarebbe “il concetto stesso di testo
unico che ripugna al riparto costituzionale delle competenze” e ciò non
soltanto per le materie residuali regionali, ma anche per le materie di
competenza concorrente, nelle quali sulle Regioni grava soltanto il vincolo di
conformarsi ai principî della legislazione statale.
Le
disposizioni impugnate – lo si è appena visto – non sono tuttavia ascrivibili a
competenze residuali e hanno il contenuto di principî che le Regioni possono
svolgere con proprie norme legislative. Inserire quei principî in un testo
unico già vigente è dunque operazione che non lede alcuna attribuzione
regionale.
12.
¾
La Regione Toscana ha impugnato anche i commi 1, 4 e 11 dell’art. 13 della
legge n. 166 del 2002.
12.1.
¾
Il comma 4 inserisce, dopo il comma 1 dell’art. 1 della legge n. 443 del 2001,
il “comma 1-bis”, il quale detta le
indicazioni che deve contenere il programma delle infrastrutture e degli
insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale da
inserire nel documento di programmazione economico-finanziaria. La ricorrente
assume che la disposizione violerebbe gli artt. 117 e 118, primo comma, Cost.
per le stesse identiche ragioni già poste a fondamento della censura svolta
avverso il comma 3 dell’art. 13 della legge n. 166 del 2002, che ha sostituito
il comma 1 della citata legge n. 443.
Il
motivo di ricorso è da respingersi sulla base delle stesse argomentazioni che
hanno condotto a ritenere infondate le censure avverso il menzionato comma 1
dell’art. 1 nella versione vigente: la doglianza in esame non assume infatti
alcuna autonomia rispetto a quella già scrutinata, con la quale, del resto, è
prospettata congiuntamente.
12.2.
¾
Nei commi 1 e 11 dell’art. 13 della legge n. 166 sono individuati ed
autorizzati i limiti di impegno di spesa quindicennali per la progettazione e
realizzazione delle opere strategiche e di preminente interesse nazionale
“individuate in apposito programma approvato” dal CIPE, prevedendo, tra
l’altro, che le risorse autorizzate “integrano i finanziamenti pubblici,
comunitari e privati allo scopo disponibili”. Il successivo comma 11 dispone i
necessari stanziamenti di bilancio.
In
ordine a tali disposizioni la Regione Toscana sostiene che esse, nel prevedere
specifici stanziamenti per la progettazione e la realizzazione delle opere
strategiche approvate dal CIPE, contrasterebbero sia con gli artt. 117 e 118
Cost., in quanto si riferirebbero al programma predisposto dal CIPE che si
assume elaborato “in spregio alle competenze regionali”; sia con l’art. 119
Cost., perché inciderebbero sull’autonomia finanziaria delle Regioni garantita
dalla Costituzione anche in relazione al reperimento delle risorse per la
realizzazione delle infrastrutture di competenza regionale.
La
censura va respinta per considerazioni analoghe a quelle già svolte nel punto
4.1. della presente pronuncia: in assenza dell’intesa con la Regione
interessata i programmi sono inefficaci. Ne consegue che anche questa
disposizione deve essere interpretata nel senso che i finanziamenti concernenti
le infrastrutture e gli insediamenti produttivi individuati nel programma
approvato dal CIPE potranno essere utilizzati per la realizzazione di quelle
sole opere che siano state individuate mediante intesa tra Stato e Regioni o
Province autonome interessate.
Quanto
all’evocato parametro dell’art. 119 Cost., è sufficiente osservare che si
tratta di finanziamenti statali individuati e stanziati in vista della
realizzazione di un programma di opere che lo Stato assume, nei termini già
chiariti, in base ai principî di sussidiarietà ed adeguatezza anche in
considerazione degli oneri finanziari che esso comporta e non è pensabile che
lo Stato possa esimersi dal reperire le risorse. Non è pertanto apprezzabile
alcuna lesione dell’autonomia finanziaria delle Regioni.
13.
¾
Si tratta ora di esaminare i ricorsi proposti dalle Regioni Toscana e Marche e
dalle Province autonome di Bolzano e di Trento, in riferimento agli artt. 76,
117, 118 e 120 della Costituzione, nonché agli artt. 8, primo comma, numeri 5,
6, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22 e 24; 9, primo comma, numeri 8, 9, e 10;
16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, e relative norme di
attuazione, avverso numerosi articoli del decreto legislativo 20 agosto 2002,
n. 190, attuativo della delega contenuta nell’art. 1, comma 2, della legge 21
dicembre 2001, n. 443.
Specificamente
la Toscana impugna gli artt. 1-11; 13; 15 e 16, commi 1, 2, 3, 6 e 7; 17-20; la
Provincia autonoma di Bolzano gli artt. 1, commi 1 e 7; 2, commi 1, 2, 3, 4, 5
e 7; 3, commi 4, 5, 6 e 9; 13, comma 5; 15; la Regione Marche gli artt. 1-11;
13 e 15-20; la Provincia autonoma di Trento gli artt. 1, 2, 3, 4, 13 e 15.
14.
¾
Il ricorso della Provincia autonoma di Trento è stato depositato presso la
cancelleria della Corte costituzionale oltre il termine previsto dall’art. 32,
terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87. La Provincia, con apposita
istanza, pur non disconoscendo il carattere perentorio del termine per il
deposito, ritiene che possa trovare applicazione alla fattispecie la disciplina
dell’errore scusabile, che, per il processo costituzionale, non è espressamente
previsto. Si chiede pertanto di considerare scusabile, e dunque tempestivo, il
deposito effettuato dalla Provincia autonoma il 5 novembre 2002. In subordine,
la Provincia sollecita questa Corte a sollevare dinanzi a se stessa la
questione di legittimità costituzionale degli artt. 31, terzo comma, e 32,
terzo comma, della legge n. 87 del 1953, nella parte in cui precludono
l’applicazione di tale istituto, per violazione dell’art. 24, primo comma,
Cost. e del principio di ragionevolezza.
Entrambe
le richieste non possono essere accolte. Nei giudizi in via di azione va
senz’altro esclusa l’applicabilità della disciplina dell’errore scusabile, così
come è da escludersi che la Corte possa ritenere non manifestamente infondata
una questione di legittimità proprio su quelle norme legislative che, regolando
il processo costituzionale, sono intese a conferire ad esso il massimo di
certezza e ad assicurare alle parti il corretto svolgimento del giudizio.
Il
ricorso della Provincia autonoma di Trento deve essere pertanto dichiarato
inammissibile.
15.
¾
L’art. 1, comma 1, che regola la progettazione, l’approvazione e realizzazione
delle infrastrutture strategiche e degli insediamenti produttivi di preminente
interesse nazionale, individuati dall’apposito programma, è impugnato dalla
Provincia autonoma di Bolzano. Preliminarmente la ricorrente lamenta che la
disposizione sarebbe rivolta a salvaguardare unicamente le competenze
riconosciutele dallo statuto speciale e dalle norme di attuazione, senza alcun
riferimento alle nuove e maggiori competenze derivanti dagli artt. 117 e 118,
applicabili alle Regioni ad autonomia differenziata in virtù della clausola di estensione
contenuta nell’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e
comunque che violerebbe l’art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992. Tale
disposizione definisce le condizioni dell’adeguamento (sei mesi) della
legislazione provinciale ai principî della legislazione statale, tenendo ferma
«l’immediata applicabilità nel territorio regionale (…) degli atti legislativi
dello Stato nelle materie nelle quali alla Regione o alla Provincia autonoma è
attribuita delega di funzioni statali».
La
pretesa avanzata dalla Provincia di Bolzano è quella di rimanere indenne
dall’obbligo di applicazione immediata nel proprio territorio della disciplina
contenuta nella disposizione impugnata. Un’applicazione immediata, tuttavia, è
esclusa dallo stesso art. 1, il quale, per un verso, fa salve le competenze
delle Province autonome e delle Regioni a statuto speciale; per altro verso
subordina l’applicazione della disciplina a una previa intesa, alla quale la
stessa Provincia autonoma, proprio perché titolare di competenze statutarie che
le sono fatte salve, può sottrarsi. In questi termini la censura è infondata.
Anche
competenze ulteriori rispetto a quelle statutariamente previste, che possano
derivare alla Provincia di Bolzano dalla clausola contenuta nell’art. 10 della
legge costituzionale n. 3 del 2001, soggiacciono ai medesimi limiti propri
delle funzioni corrispondenti delle Regioni ordinarie; e se per queste è
l’intesa, quale limite immanente all’operare del principio di sussidiarietà, ad
assicurare la salvaguardia delle relative attribuzioni, un identico modulo
collaborativo deve agire anche nei confronti della Provincia di Bolzano.
Per
le stesse ragioni va respinta la censura svolta dalla Provincia di Bolzano,
sempre in riferimento al parametro dell’art. 2 del decreto legislativo n. 266
del 1992, nei confronti dell’art. 13, comma 5, il quale stabilisce che l’approvazione del CIPE, adottata
a maggioranza dei componenti con l’intesa dei presidenti delle Regioni,
sostituisce, anche a fini urbanistici ed edilizi, ogni altra autorizzazione,
approvazione, parere e nulla osta comunque denominato, costituisce
dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere e
consente la realizzazione e l’esercizio delle infrastrutture strategiche per
l’approvvigionamento energetico e di tutte le attività previste nel progetto
approvato.
16.
¾
Le Regioni Marche e Toscana impugnano l’art. 1, comma 5, secondo il quale le
Regioni, le province, i comuni, le città metropolitane applicano, per le
proprie attività contrattuali ed organizzative relative alla realizzazione
delle infrastrutture e diverse dall’approvazione dei progetti (comma 2) e dalla
aggiudicazione delle infrastrutture (comma 3), le norme del presente decreto
legislativo «fino alla entrata in vigore di una diversa norma regionale, (…)
per tutte le materie di legislazione concorrente». Si denuncia la lesione
dell’art. 117 della Costituzione poiché in materie di competenza concorrente
sarebbe posta una normativa cedevole di dettaglio.
Non
può negarsi che l’inversione della tecnica di riparto delle potestà legislative
e l’enumerazione tassativa delle competenze dello Stato dovrebbe portare ad
escludere la possibilità di dettare norme suppletive statali in materie di
legislazione concorrente, e tuttavia una simile lettura dell’art. 117 svaluterebbe la portata
precettiva dell’art. 118, comma primo, che consente l’attrazione allo Stato,
per sussidiarietà e adeguatezza, delle funzioni amministrative e delle
correlative funzioni legislative, come si è già avuto modo di precisare. La
disciplina statale di dettaglio a carattere suppletivo determina una temporanea
compressione della competenza legislativa regionale che deve ritenersi non
irragionevole, finalizzata com’è ad assicurare l’immediato svolgersi di
funzioni amministrative che lo Stato ha attratto per soddisfare esigenze
unitarie e che non possono essere esposte al rischio della ineffettività.
Del
resto il principio di cedevolezza affermato dall’impugnato art. 1, comma 5,
opera a condizione che tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
interessate sia stata raggiunta l’intesa di cui al comma 1, nella quale si
siano concordemente qualificate le opere in cui l’interesse regionale concorre
con il preminente interesse nazionale e si sia stabilito in che termini e
secondo quali modalità le Regioni e le Province autonome partecipano alle
attività di progettazione, affidamento dei lavori e monitoraggio. Si aggiunga
che, a ulteriore rafforzamento delle garanzie poste a favore delle Regioni,
l’intesa non può essere in contrasto con le normative vigenti, anche regionali,
o con le eventuali leggi regionali emanate allo scopo.
17.
¾
L’art. 1, comma 7, lettera e),
definisce opere per le quali l’interesse regionale concorre con il preminente
interesse nazionale «le infrastrutture (…) non aventi carattere interregionale
o internazionale per le quali sia prevista, nelle intese generali quadro di cui
al comma 1, una particolare partecipazione delle Regioni o Province autonome
alle procedure attuative» e opere di carattere interregionale o internazionale
«le opere da realizzare sul territorio di più Regioni o Stati, ovvero collegate
funzionalmente ad una rete interregionale o internazionale». La Regione Toscana
lamenta la violazione dell’art. 76 Cost., giacché la legge n. 443 del 2001 non
autorizzerebbe il Governo a porre un regime derogatorio anche per le opere di
interesse regionale.
In
realtà l’art. 1 del decreto legislativo n. 190 fa riferimento a infrastrutture
pubbliche e private e insediamenti produttivi strategici e «di preminente
interesse nazionale» e non parla mai di opere di interesse regionale, ma solo
di opere nelle quali con il “preminente interesse nazionale”, che permane in
posizione di prevalenza, concorre l’interesse della Regione. Opere di interesse
esclusivamente regionale, in altri termini, non sono oggetto della disciplina
impugnata.
Non
è pertanto ravvisabile nella disposizione denunciata alcun eccesso di delega.
17.1.
¾
La stessa Regione Toscana, la Regione Marche e la Provincia di Bolzano assumono
poi che l’art. 1 comma 7, lettera e),
violerebbe gli artt. 117, commi terzo, quarto e sesto, e 118 Cost., poiché la
disposizione escluderebbe la concorrenza dell’interesse regionale con il
preminente interesse nazionale in relazione ad opere aventi carattere
interregionale o internazionale, mentre il solo fatto della localizzazione di
una parte dell’opera sul territorio di una Regione implicherebbe il
coinvolgimento di un interesse regionale e la conseguente legittimazione della
Regione interessata all’esercizio nel proprio territorio delle competenze
legislative, regolamentari e amministrative ad essa riconosciute dalla
Costituzione.
Anche
questa censura deve essere respinta.
Le
ricorrenti muovono dalla erronea premessa che per le opere di interesse
interregionale sia esclusa ogni forma di coinvolgimento delle Regioni
interessate. Al contrario deve essere chiarito che l’intesa generale di cui al
primo comma dell’art. 1 del decreto legislativo ha ad oggetto, fra l’altro, la
qualificazione delle opere e dunque la stessa classificazione della
infrastruttura come opera di interesse interregionale deve ottenere l’assenso
regionale.
Chiarito
che il decreto legislativo n. 190 non autorizza una qualificazione unilaterale
del livello di interesse dell’opera e ribadito che anche la classificazione
della stessa deve formare oggetto di un’intesa, non può dirsi scalfita la peculiare
garanzia riconosciuta alla Provincia di Bolzano dalle norme di attuazione dello
statuto speciale per il Trentino-Alto Adige recate dal d.P.R. n. 381 del 1974,
le quali richiedono appunto un’intesa fra Ministro dei lavori pubblici e
Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano per «i piani pluriennali
di viabilità e i piani triennali per la gestione e l’incremento della rete
stradale» (art. 19); e stabiliscono che «gli interventi di spettanza dello
Stato in materia di viabilità, linee ferroviarie e aerodromi, anche se
realizzati a mezzo di aziende autonome, sono effettuati previa intesa con la
Provincia interessata» (art. 20).
18.
¾
L’art. 2, comma 1, stabilisce che il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti «promuove le attività tecniche ed amministrative occorrenti ai fini
della sollecita progettazione ed approvazione delle infrastrutture e degli
insediamenti produttivi ed effettua, con la collaborazione delle Regioni e
delle Province autonome interessate con oneri a proprio carico, le attività di
supporto necessarie per la vigilanza, da parte del CIPE, sulla realizzazione
delle infrastrutture».
Secondo
la prospettazione della Provincia autonoma di Bolzano questa disposizione
violerebbe l’art. 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, il
quale pone il principio del parallelismo tra funzioni legislative e
amministrative, nonché l’art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 266 del
1992, il quale dispone che «nelle materie di competenza propria della Regione o
delle Province autonome la legge non può attribuire agli organi statali
funzioni amministrative (…) diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo
statuto speciale e le norme di attuazione, salvi gli interventi richiesti ai
sensi dell’art. 22 dello statuto».
La
ricorrente presuppone che alcune delle materie su cui insistono i compiti
tecnici e amministrativi conferiti al Ministero sarebbero di competenza
legislativa (e quindi amministrativa) provinciale, ma omette di considerare che
tra gli oggetti riconducibili alla propria competenza rientrano solo opere o
lavori pubblici di interesse provinciale, ai quali il decreto legislativo n.
190 non è applicabile. Quando invece l’opera trascende l’ambito di interesse
della Provincia, allora si è al di fuori delle garanzie statutarie e le
eventuali ulteriori competenze normative che essa intendesse trarre dall’art. 10 della legge
costituzionale n. 3 del 2001 in relazione alle infrastrutture di cui al decreto
legislativo impugnato non potrebbero sottrarsi ai limiti che si fanno valere
nei confronti delle Regioni ordinarie, ossia, nella specie, alla possibilità,
per lo Stato, di far agire il principio di sussidiarietà attraendo e regolando
funzioni amministrative. Il parallelismo invocato dalla ricorrente opera,
pertanto, unicamente nell’ambito provinciale e con riferimento alle competenze
statutarie, essendo superato dall’applicabilità del principio di sussidiarietà
per le competenze ulteriori.
18.1.
¾
Per i motivi appena illustrati devono essere respinte anche tutte le censure
che la Provincia di Bolzano prospetta, sempre sul parametro dell’art. 4, comma
1, del decreto legislativo n. 266 del 1992, con argomentazioni analoghe e che
hanno ad oggetto gli artt. 1, commi 1 e 7; 2, commi 1, 2, 3, 4, 5, e 7; 3,
commi 4, 5, 6, 9; 13, comma 5; e 15, i quali prevedono procedimenti di
approvazione che comportano l’automatica variazione degli strumenti
urbanistici, determinano l’accertamento della compatibilità ambientale e
sostituiscono ogni altra autorizzazione, approvazione e parere.
19.
¾
La Provincia autonoma di Bolzano impugna l’art. 2, commi 2, 3, 4 e 5, i quali,
nel riservare al Ministero delle infrastrutture e trasporti la promozione
dell’attività di progettazione, direzione ed esecuzione delle infrastrutture e
il potere di assegnare le risorse integrative necessarie alle attività
progettuali, violerebbero l’art. 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige e l’art. 4 del decreto legislativo n. 266 del 1992. Quest’ultimo, nel
terzo comma, prevede che «fermo restando quanto disposto dallo statuto speciale
e dalle relative norme di attuazione, nelle materie di competenza propria della
Provincia, le amministrazioni statali, comprese quelle autonome, e gli enti
dipendenti dallo Stato non possono disporre spese né concedere, direttamente o
indirettamente, finanziamenti o contributi per attività nell’ambito del
territorio regionale o provinciale”. Tale disposizione, secondo la ricorrente
imporrebbe la diretta assegnazione dei fondi alle Province autonome di Trento e
Bolzano e non ai soggetti aggiudicatori.
Il
motivo di ricorso va respinto per ragioni analoghe a quelle poc’anzi esposte,
giacché alle Province autonome non spetta in materia alcuna competenza
statutaria, se non con riguardo alle opere di interesse provinciale. Non si
applicano dunque i parametri che la ricorrente invoca.
20.
¾
Le Regioni Toscana e Marche impugnano l’art. 2, comma 5, il quale prevede che
per la nomina di commissari straordinari incaricati di seguire l’andamento
delle opere aventi carattere interregionale o internazionale debbano essere
sentiti i Presidenti delle Regioni interessate. Le ricorrenti lamentano la
violazione degli artt. 117 e 118 Cost. e del principio di leale collaborazione,
che, a loro giudizio, imporrebbe il coinvolgimento della Regione nella forma
dell’intesa.
La
questione non è fondata.
La
disposizione impugnata, infatti, prevede una forma di vigilanza sull’esercizio
di funzioni che, in quanto assunte per sussidiarietà, sono qualificabili come
statali, e non vi è alcuna prescrizione costituzionale dalla quale possa
desumersi che il livello di collaborazione regionale debba consistere in una
vera e propria intesa, anziché, come è previsto per le opere interregionali e
internazionali, nella audizione dei Presidenti delle Regioni e delle Province
autonome in sede di nomina del commissario straordinario.
21.
¾
Le Regioni Toscana e Marche impugnano l’art. 2, comma 7, nella parte in cui
consente al Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
delle infrastrutture e trasporti, sentiti, per le infrastrutture di competenza
dei soggetti aggiudicatori regionali, i Presidenti delle Regioni e delle
Province autonome, di abilitare i Commissari straordinari ad adottare, con
poteri derogatori della normativa vigente e con le modalità e i poteri di cui
all’art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni nella legge 23 maggio 1997, n. 135, i provvedimenti e gli atti di
qualsiasi natura necessari alla sollecita progettazione, istruttoria,
affidamento e realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti
produttivi, in sostituzione dei soggetti competenti. Se ne denuncia il
contrasto con gli artt. 117, 118 e 120 della Costituzione.
Va
innanzitutto premesso che le infrastrutture di competenza dei soggetti
aggiudicatori regionali sono quelle in relazione alle quali, nelle intese
previste dal comma 1 dell’art.1 del decreto legislativo n. 190, si è
riconosciuto che l’interesse regionale concorre con un interesse statale
preminente ed è proprio questo riconoscimento a giustificare l’esercizio della
funzione amministrativa da parte dello Stato. Ad evitare che le esigenze
unitarie sottostanti alla realizzazione di tali opere possano restare
insoddisfatte a causa dell’inerzia del soggetto aggiudicatore regionale, allo
Stato sono conferiti poteri sollecitatori che peraltro devono essere esercitati
seguendo un percorso procedimentale che non priva Regioni e Province autonome
delle garanzie connesse alla titolarità di un interesse concorrente con quello
statale. E’ infatti previsto che i commissari straordinari agiscano con le
modalità e i poteri di cui al citato art. 13 del decreto-legge n. 67 del 1997,
e il comma 4 di tale articolo, che deve essere ritenuto applicabile alla
fattispecie, attribuisce al Presidente della Regione (e, in questo caso, per
opere ricadenti nell’ambito della Provincia autonoma, al Presidente della
Provincia) il potere di sospendere i provvedimenti adottati dal commissario
straordinario e anche di provvedere diversamente, entro 15 giorni dalla loro
comunicazione.
In
questi termini, la censura è da respingere.
Non
può essere condivisa neppure la prospettazione della Regione Toscana, secondo
la quale alle ipotesi di inerzia regionale dovrebbe ovviarsi ai sensi dell’art.
120 Cost., per la cui applicazione mancherebbero, nella specie, i presupposti.
Occorre qui tenere ben distinte le funzioni amministrative che lo Stato, per
ragioni di sussidiarietà e adeguatezza, può assumere e al tempo stesso
organizzare e regolare con legge, dalle funzioni che spettano alle Regioni e
per le quali lo Stato, non ricorrendo i presupposti per la loro assunzione in
sussidiarietà, eserciti poteri in via sostitutiva. Nel primo caso, quando si
applichi il principio di sussidiarietà di cui all’art. 118 Cost., quelle stesse
esigenze unitarie che giustificano l’attrazione della funzione amministrativa
per sussidiarietà consentono di conservare in capo allo Stato poteri
acceleratori da esercitare nei confronti degli organi della Regione che restino
inerti. In breve, la già avvenuta assunzione di una funzione amministrativa in via
sussidiaria legittima l’intervento sollecitatorio diretto a vincere l’inerzia
regionale. Nella fattispecie di cui all’art. 120 Cost., invece, l’inerzia della
Regione è il presupposto che legittima la sostituzione statale nell’esercizio
di una competenza che è e resta propria dell’ente sostituito.
22.
¾
Le Regioni ricorrenti censurano nella sua interezza l’art. 3, che disciplina la
procedura di approvazione del progetto preliminare delle infrastrutture, le
procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e localizzazione,
denunciandone il contrasto con l’art. 117 Cost., giacché detterebbe una
disciplina di minuto dettaglio in relazione ad oggetti ricadenti nella
competenza regionale in materia di governo del territorio.
La
censura è inammissibile, in quanto formulata in termini generici, senza
specificare quali parti della disposizione censurata eccederebbero la potestà
regolativa che pure non si disconosce allo Stato in materia.
23.
¾
L’art. 3, comma 5, il quale affida al CIPE l’approvazione del progetto
preliminare delle infrastrutture coinvolgendo le Regioni interessate ai fini
dell’intesa sulla localizzazione dell’opera, ma prevedendo che il medesimo
progetto non sia sottoposto a conferenza di servizi, secondo la Regione Toscana
sarebbe in contrasto con l’art. 76 Cost., poiché non sarebbe conforme all’art.
1, comma 2, lettera d), della legge
n. 443 del 2001, il quale autorizzava solo a modificare la disciplina della
conferenza dei servizi e non a sopprimerla.
La
censura non è fondata.
Il
Governo, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera d), era delegato a riformare le procedure per la valutazione di
impatto ambientale e l’autorizzazione integrata ambientale, nell’osservanza di
un principio-criterio direttivo molto circostanziato e così formulato:
modificazione della disciplina in materia di conferenza di servizi con la
previsione della facoltà, da parte di tutte le amministrazioni competenti a
rilasciare permessi e autorizzazioni comunque denominati, di proporre, in detta
conferenza, nel termine perentorio di novanta giorni, prescrizioni e varianti
migliorative che non modificano la localizzazione e le caratteristiche
essenziali delle opere. Tale criterio, diversamente da quanto assume la
ricorrente, era dettato con riferimento all’approvazione del progetto
definitivo, non già di quello preliminare. Attuativo della lettera d), dunque, non è l’art. 3, comma 5,
bensì l’art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 190, relativo
all’approvazione del progetto definitivo, che in effetti prevede la conferenza
di servizi e risulta pertanto, sotto il profilo denunciato, conforme alla
delega.
24.
¾
Le Regioni ricorrenti denunciano i commi 6 e 9 dell’art. 3, i quali, nel
prevedere che lo Stato possa procedere comunque all’approvazione del progetto
preliminare relativo alle infrastrutture di carattere interregionale e
internazionale superando il motivato
dissenso delle Regioni, violerebbero gli artt. 114, commi
primo e secondo; 117, commi terzo, quarto e sesto, e 118, commi primo e
secondo, Cost. Le Regioni, si osserva nei ricorsi, sarebbero relegate in
posizione di destinatarie passive di provvedimenti assunti a livello statale in
materie che sono riconducibili alla potestà legislativa concorrente.
La
questione non merita accoglimento.
Le
procedure di superamento del dissenso regionale sono diversificate.
In
una prima ipotesi [art. 3, comma 6, lettera a)]
il dissenso può essere manifestato sul progetto preliminare di un’opera che, in
virtù di un’intesa fra lo Stato e la Regione o Provincia autonoma, è stata
qualificata di carattere interregionale o internazionale. In questo caso il
progetto preliminare è sottoposto al consiglio superiore dei lavori pubblici,
alla cui attività istruttoria partecipano i rappresentanti delle Regioni. A
tale fine il consiglio valuta i motivi del dissenso e la eventuale proposta
alternativa che, nel rispetto della funzionalità dell’opera, la Regione o
Provincia autonoma dissenziente avessero formulato all’atto del dissenso. Il
parere del consiglio superiore dei lavori pubblici è rimesso al CIPE che, in
forza dell’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 190, applicabile nella
specie, è integrato dai Presidenti delle Regioni e Province autonome
interessate. Se il dissenso regionale perdura anche in sede CIPE, il progetto è
approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentita la Commissione parlamentare per le questioni
regionali. Va in primo luogo rilevato che non si tratta qui di approvazione del
progetto definitivo, ma solo di quello preliminare, e che le opere coinvolte
non sono qualificate di carattere regionale. Risponde quindi allo statuto del
principio di sussidiarietà e all’istanza unitaria che lo sorregge, che possano
essere definite procedure di superamento del dissenso regionale, le quali
dovranno comunque – come avviene nella specie – informarsi al principio di
leale collaborazione, onde offrire alle Regioni la possibilità di rappresentare
il loro punto di vista e di motivare la loro valutazione negativa sul progetto.
Nessuna censura, in definitiva, può essere rivolta alla disciplina legislativa,
salva la possibilità per la Regione dissenziente di impugnare la determinazione
finale resa con decreto del Presidente della Repubblica ove essa leda il
principio di leale collaborazione, sul quale deve essere modellato l’intero
procedimento.
Nella
seconda ipotesi [art. 3, comma 6, lettera b)]
il dissenso si manifesta sul progetto preliminare relativo a infrastrutture
strategiche classificate nell’intesa fra Stato e Regione come di preminente
interesse nazionale o ad opere nelle quali il preminente interesse statale
concorre con quello regionale. Il procedimento di superamento del dissenso
delle Regioni è diversamente articolato: si provvede in questi casi a mezzo di
un collegio tecnico costituito d’intesa fra il Ministero e la Regione
interessata a una nuova valutazione del progetto preliminare. Ove permanga il
dissenso, il Ministro delle infrastrutture e trasporti propone al CIPE, sempre
d’intesa con la Regione, la sospensione dell’infrastruttura, in attesa di una
nuova valutazione in sede di aggiornamento del programma oppure «l’avvio della
procedura prevista in caso di dissenso sulle infrastrutture o insediamenti
produttivi di carattere interregionale o internazionale». Il tenore letterale
della disposizione porta a concludere che la necessità dell’intesa con la
Regione si riferisca non solo alla proposta di sospensione del procedimento, ma
anche alla proposta di avvio della procedura di cui alla lettera a) dell’articolo in esame. Si
consentirebbe insomma alla Regione, nel caso di opere di interesse regionale
concorrente con quello statale, di “bloccare” l’approvazione del progetto ad
esse relativo, in attesa di una nuova valutazione in sede di aggiornamento del
programma.
In
questi termini, il motivo di ricorso in esame deve essere rigettato.
24.1.
¾
Per le ragioni appena esposte anche le censure relative agli artt. 4, comma 5,
e 13, comma 5, che alla procedura dell’art. 3, comma 6, fanno espresso rinvio,
devono essere respinte, così come deve essere rigettata la censura rivolta
dalle Regioni Toscana e Marche nei confronti dell’art. 13, che disciplina le
procedure per la localizzazione, l’approvazione dei progetti, la VIA degli
insediamenti produttivi e delle infrastrutture private strategiche per
l’approvvigionamento energetico, richiamando le procedure previste negli artt.
3 e 4 del decreto.
25.
¾
Devono essere dichiarate inammissibili le censure che le Regioni Toscana e
Marche svolgono nei confronti degli artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, che, in
relazione alle infrastrutture e agli insediamenti produttivi qualificati come
strategici, contengono un complesso insieme di innovazioni in materia di
appalti e di concessioni di lavori pubblici. Se ne denuncia il contrasto con
l’art. 117 Cost.
Ancor
prima di esaminare nel merito la censura, che procede peraltro dalla erronea
premessa che i lavori pubblici costituiscano una materia di esclusiva
competenza regionale, si deve rilevare che essa è formulata in termini così
generici da non consentire un corretto scrutinio di legittimità costituzionale
sulle singole disposizioni. Nella congerie di norme contenute negli articoli
impugnati, fatte simultaneamente e indistintamente oggetto di censura,
discernere o selezionare i profili di competenza statale potenzialmente
interferenti con la disciplina regionale non è onere che possa essere addossato
alla Corte, ma attiene al dovere di allegazione del ricorrente. Vero in ipotesi
che sussistano profili di disciplina inerenti a competenze residuali, è infatti
indubitabile la potenziale interferenza con esse di funzioni e compiti statali
riconducibili alla potestà legislativa esclusiva o concorrente, quali la tutela
dell’ambiente e dell’ecosistema, la tutela della concorrenza, il governo del
territorio.
26.
¾
L’art. 4, comma 5, è impugnato dalla Regione Toscana per la parte in cui
prevede che l’approvazione del progetto definitivo, adottata con il voto
favorevole della maggioranza dei componenti il CIPE, «sostituisce ogni altra
autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la
realizzazione e, per gli insediamenti produttivi strategici, l’esercizio di
tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato». La
ricorrente lamenta la violazione dell’art. 76 della Costituzione, per il
contrasto con l’art. 1, comma 3-bis,
della legge di delega n. 443 del 2001, come modificata dalla legge n. 166 del
2002, il quale porrebbe quale momento indefettibile del procedimento di
approvazione del progetto definitivo il parere obbligatorio della Conferenza
unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997.
La
censura è infondata.
A
prescindere dal rilievo che l’art. 1, comma 3-bis, della legge n. 443 del 2001, introdotto dalla legge n. 166 del
2002, non figura espressamente tra i criteri e principi direttivi per
l’esercizio della delega, e che è stato dichiarato costituzionalmente
illegittimo con la presente pronuncia (v. § 8), deve osservarsi che l’art. 4,
comma 5, costituisce attuazione del criterio di cui all’art. 1, comma 2,
lettera c), della citata legge n. 443
del 2001, come modificato dall’art. 13, comma 6, della legge n. 166 del 2002,
del quale si è in precedenza escluso il dedotto profilo di lesione delle
competenze regionali (punto 6.2.). Il suindicato criterio prevedeva infatti che
venisse affidata al CIPE, integrato dai Presidenti delle Regioni o Province
autonome interessate, l’approvazione del progetto preliminare e di quello
definitivo. E che l’operatività della disposizione impugnata presupponga che
l’approvazione del progetto definitivo sia effettuata dal CIPE in composizione
allargata si ricava dall’art. 1, comma 2, dello stesso decreto legislativo n.
190, il quale chiarisce che «l’approvazione dei progetti delle infrastrutture»
(quindi del progetto preliminare come di quello definitivo) «avviene d’intesa
tra lo Stato e le Regioni nell’ambito del CIPE allargato ai presidenti delle
regioni e delle province autonome interessate».
27.
¾
La Regione Toscana ha impugnato l’art. 8, nella parte in cui prevede che il Ministero
delle infrastrutture e trasporti pubblichi sul proprio sito informatico e, una
volta istituito, sul sito informatico individuato dal Presidente del Consiglio
dei ministri ai sensi dell’art. 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340, nonché
nelle Gazzette Ufficiali italiana e
comunitaria, la lista delle infrastrutture per le quali il soggetto
aggiudicatore ritiene di sollecitare la presentazione di proposte da parte di
promotori, precisando, per ciascuna infrastruttura, il termine (non inferiore a
4 mesi) entro il quale i promotori possono presentare le proposte e, se la
proposta è presentata, stabilisce che il soggetto aggiudicatore, valutata la
stessa come di pubblico interesse, promuova la procedura di VIA e se necessario
la procedura di localizzazione urbanistica.
La
ricorrente lo censura per eccesso di delega, in quanto esso non chiarirebbe se
le infrastrutture inserite nella lista per sollecitare le proposte dei
promotori siano da individuare tra quelle già ricomprese nel programma di opere
strategiche formato d’intesa con le Regioni ai sensi dell’art. 1, comma 1,
della legge di delega n. 443 del 2001 o se al contrario si debba consentire la
presentazione di proposte dei promotori anche per opere non facenti parte del
programma, e sulle quali nessuna intesa è stata raggiunta con le Regioni interessate.
L’interpretazione
più piana e lineare della disposizione censurata è che debba trattarsi delle
opere inserite nel programma di cui al comma 1, e sulle quali si sia raggiunta
l’intesa. Non è quindi fondata la censura di violazione dell’art. 76 Cost. e
neppure sussiste la violazione dell’art. 117, poiché il principio di
sussidiarietà, come si è visto nel paragrafo 2.1, postula che allo Stato, una
volta assunta la funzione amministrativa, competa anche di regolarla onde
renderne l’esercizio raffrontabile a un parametro legale unitario.
28.
¾
Le Regioni Toscana, Marche e la Provincia autonoma di Bolzano, propongono
questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 117, sesto
comma, Cost., anche dell’art. 15 del decreto legislativo n. 190.
La
questione è fondata.
Il
comma 1 di tale articolo attribuisce al Governo la potestà di integrare tutti i
regolamenti emanati in base alla legge n. 109 del 1994, «assumendo come norme
regolatrici il presente decreto legislativo, la legge di delega e le normative
comunitarie in materia di appalti di lavori» e stabilisce che le norme
regolamentari si applichino alle Regioni solo «limitatamente alle procedure di
intesa per l’approvazione dei progetti e di aggiudicazione delle
infrastrutture» e, per quanto non pertinente a queste procedure, si applichino
a titolo suppletivo, «sino alla entrata in vigore di diversa normativa
regionale». Il comma 2 del predetto articolo autorizza i regolamenti emanati
nell’esercizio della potestà di cui al comma 1 ad abrogare o derogare, dalla
loro entrata in vigore, le norme di diverso contenuto precedentemente vigenti
nella materia; il comma 3 puntualizza gli oggetti del regolamento autorizzato;
il comma 4 stabilisce che, fino alla entrata in vigore dei regolamenti
integrativi di cui al comma 1, si applica il d.P.R. n. 554 del 1999 in materia
di lavori pubblici adottato dallo Stato ai sensi dell’art. 3 della legge n. 109
del 1994, in quanto compatibile con le norme della legge di delega e del
decreto legislativo n. 190; e prosegue disponendo che i requisiti di
qualificazione sono individuati e regolati dal bando e dagli atti di gara, nel
rispetto delle previsioni del decreto legislativo n. 158 del 1995.
Dalle
argomentazioni che sostengono il motivo di ricorso si evince che esso investe i
primi quattro commi dell’art. 15, che riguardano appunto i regolamenti
governativi autorizzati; ne è escluso invece il comma 5, che ha un oggetto
diverso ed affatto autonomo, poiché concerne l’attività di monitoraggio tesa a
prevenire e reprimere tentativi di infiltrazione mafiosa. Così accertata la
portata delle censure, esse devono essere accolte, per le ragioni che sono
state già esposte nel precedente paragrafo 7, dove si sono illustrati i motivi
della pronuncia di accoglimento della questione riguardante l’art. 1, comma 3,
della legge n. 443 del 2001, di cui l’impugnato art. 15 è attuativo.
29.
¾
Con un’unica, laconica censura la Regione Toscana impugna, con richiamo agli
stessi motivi già svolti, l’art. 16, il quale contiene una pluralità di norme
transitorie, diverse a seconda dello stadio di realizzazione dell’opera al
momento di entrata in vigore del decreto legislativo n. 190. La
regolamentazione è infatti differenziata a seconda che sia stato approvato il
progetto definitivo o esecutivo (comma 1); abbia avuto luogo la valutazione di
impatto ambientale sulla base di norme vigenti statali o regionali (comma 2);
non si sia svolta alcuna attività e si versi in fase di prima applicazione
della disciplina (comma 3); o ancora si tratti di procedimenti relativi agli
insediamenti produttivi e alle infrastrutture strategiche per
l’approvvigionamento energetico in corso (comma 7, che regola anche il regime
degli atti già compiuti). Ciascuna di queste ipotesi è assoggettata a una
disciplina particolare e pertanto non è possibile indirizzare nei loro
confronti una censura unitaria fondata su un solo motivo, per di più
argomentato per relationem con
riferimento ai “motivi sopra esposti”, alcuni dei quali, a loro volta, vengono
dichiarati inammissibili per genericità con la presente pronuncia.
La
censura è pertanto inammissibile per la sua genericità.
30.
¾
Le Regioni Marche e Toscana denunciano, in riferimento all’art. 117 Cost., gli
artt. 17, 18, 19 e 20 nella parte in cui dettano una disciplina della procedura
di valutazione di impatto ambientale di opere e infrastrutture che derogherebbe
a quella regionale, cui dovrebbe riconoscersi la competenza a regolare gli
strumenti attuativi della tutela dell’ambiente.
La
censura non merita accoglimento.
Le
ricorrenti muovono dalla premessa che la valutazione di impatto ambientale
regolata dalle disposizioni censurate trovi applicazione anche nei confronti
delle opere di esclusivo interesse regionale, ma così non è, poiché la sfera di
applicazione del decreto legislativo n. 190 è limitata alle opere che, con
intesa fra lo Stato e la Regione, vengono qualificate come di preminente
interesse nazionale, con il quale concorre un interesse regionale.
Per
le infrastrutture ed insediamenti produttivi di preminente interesse nazionale,
invece, non vi è ragione di negare allo Stato l’esercizio della sua competenza,
tanto più che la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema forma oggetto di una
potestà esclusiva, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), che è bensì interferente con una
molteplicità di attribuzioni regionali, come questa Corte ha riconosciuto nelle
sentenze n. 536 e n. 407 del 2002, ma che non può essere
ristretta al punto di conferire alle Regioni, anziché allo Stato, ogni
determinazione al riguardo.
Quando
sia riconosciuto in sede di intesa un concorrente interesse regionale, la
Regione può esprimere il suo punto di vista e compiere una sua previa valutazione
di impatto ambientale, ai sensi dell’art. 17, comma 4, ma il provvedimento di
compatibilità ambientale è adottato dal CIPE, il quale, secondo una retta
interpretazione, conforme ai criteri della delega [art. 1, comma 2, lettera c), della legge n. 443 del 2001, come
sostituito dalla legge n. 166 del 2002], deve essere integrato dai Presidenti
delle Regioni e delle Province autonome interessate. L’insieme di queste
previsioni appresta garanzie adeguate a tutelare le interferenti competenze
regionali.
31.
¾
Oggetto di censura è pure l’art. 19,
comma 2, il quale demanda la valutazione di impatto ambientale a una
Commissione speciale istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente. Le Regioni Toscana e Marche <