ORDINANZA N. 22
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta
dai Signori:
- Riccardo CHIEPPA Presidente
- Gustavo ZAGREBELSKY Giudice
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA ²
ha pronunciato la seguente
nel
giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 37 della legge 23 dicembre
1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato. – Legge finanziaria 2000), promosso con ordinanza del 10 gennaio
2002 dalla Corte dei conti – sezione giurisdizionale per la Regione Lazio sui
ricorsi riuniti proposti da Saraceno Divo ed altro contro l’INPDAP, iscritta al
n. 330 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale,
dell’anno 2002.
Visto l’atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella
camera di consiglio del 4 dicembre 2002 il Giudice relatore Paolo Maddalena.
Ritenuto che con ordinanza emessa in data 10
gennaio 2002, la Corte dei conti – sezione giurisdizionale per la Regione
Lazio, ha sollevato, con riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell’art. 37 della legge 23 dicembre
1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato. – Legge finanziaria 2000);
che
il remittente espone che due magistrati della Corte dei conti hanno proposto
distinti ricorsi avverso la certificazione CUD per l’anno 2001, relativa al
trattamento pensionistico loro rispettivamente corrisposto dall’INPDAP nell’anno
2000, lamentando che sullo stesso era stata effettuata la trattenuta per il
contributo di solidarietà di cui all’art. 37 della legge n. 488 del 1999;
che
i ricorrenti hanno chiesto la restituzione di quanto a tal titolo trattenuto
dall’ente previdenziale sollevando, nel contempo, eccezione di legittimità
costituzionale della predetta norma, nella parte in cui stabilisce che dal
gennaio 2000, e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti
pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie,
complessivamente superiori al massimale annuo previsto dall’art. 2, comma 18,
della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico
obbligatorio e complementare), è dovuto, sulla parte eccedente, un contributo di
solidarietà nella misura del 2%;
che
il giudice a quo, ritenuta la
questione rilevante, osserva, quanto alla non manifesta infondatezza, che la
norma denunciata, nel porre a carico di una parte soltanto dei pensionati il
predetto contributo di solidarietà e nel lasciare indenni gli emolumenti di
pari importo o di importi superiori derivanti da altre diverse fonti (capitali,
imprese, lavoro subordinato, trattamenti pensionistici maturati con previdenze
facoltative), viola, attesa la “scontata” natura tributaria del contributo in
oggetto, il principio di ragionevolezza ed uguaglianza, in relazione alla
capacità contributiva, sancito dagli artt. 3 e 53 della Costituzione;
che
è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per la manifesta
infondatezza della questione, rilevando, in particolare, che il contributo di
solidarietà di cui all’art. 37, comma 1, della legge n. 488 del 1999 concorre
all’indispensabile contenimento della spesa pensionistica e ponendo in evidenza
che attualmente esso è acquisito alle gestioni previdenziali obbligatorie a
seguito della soppressione del successivo secondo comma, disposta dall’art. 69
della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato. – Legge finanziaria 2001).
Considerato che la Corte dei conti – sezione
giurisdizionale per la Regione Lazio, ha sollevato, con riferimento agli artt.
3 e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale, in via
incidentale, dell’art. 37 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. – Legge
finanziaria 2000), nella parte in cui prevede un contributo di solidarietà solo
a carico di alcuni trattamenti previdenziali obbligatori che superino il
massimale annuo previsto dall’art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n.
335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare);
che
il contributo di solidarietà di cui in narrativa è trattenuto nella misura del
2%, secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica e che tali trattenute hanno concorso
inizialmente ad alimentare un apposito fondo destinato a garantire misure di
carattere previdenziale per i lavoratori temporanei, mentre attualmente vengono
acquisite alle gestioni previdenziali obbligatorie, ai sensi dell’art. 69,
comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. – Legge finanziaria 2001);
che,
dagli atti parlamentari relativi alla legge n. 488 del 1999, il cui art. 37 ha
istituito il predetto contributo, emerge che la norma censurata è volta a
realizzare un circuito di solidarietà interna al sistema previdenziale,
evitando una generica fiscalizzazione del prelievo contributivo effettuato;
che,
secondo i richiamati lavori preparatori, il contributo di solidarietà tiene
conto, nelle motivazioni che lo ispirano, delle trasformazioni avvenute nel
mondo del lavoro e viene posto a carico di una categoria di soggetti che, dati
gli alti livelli pensionistici raggiunti, ha evidentemente beneficiato di una
costante presenza nel mercato del lavoro e della mancanza di qualsivoglia tetto
contributivo;
che,
alla luce della giurisprudenza della Corte, il contributo di solidarietà, non
potendo essere configurato come un contributo previdenziale in senso tecnico (sentenza n. 421 del
1995), va inquadrato nel genus
delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all’art. 23 della
Costituzione, costituendo una prestazione patrimoniale avente la finalità di
contribuire agli oneri finanziari del regime previdenziale dei lavoratori (sentenza n. 178 del
2000), con la conseguenza che l’invocato parametro di cui all’art. 53 Cost.
deve ritenersi inconferente, siccome riguardante la materia della imposizione
tributaria in senso stretto;
che,
conseguentemente, neppure appare pertinente il richiamo alla sentenza n. 119 del
1981 di questa Corte, invocata dal remittente, attesa la riconosciuta
natura tributaria della fattispecie ivi esaminata, contributo di solidarietà a
carico delle pensioni erogate dal Fondo speciale di previdenza per il personale
addetto ai pubblici servizi di telefonia, previsto dall’art. 22 della legge 13
luglio 1967, n. 583 (Miglioramenti del trattamento posto a carico del Fondo
speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di
telefonia e modifiche alle leggi 4 dicembre 1956, n. 1450 e 11 dicembre 1962,
n. 1790), caratterizzata dalla progressività delle aliquote e dalla assenza di
limiti temporali;
che la norma
denunciata sfugge, altresì, alla censura di irragionevolezza avanzata dal
remittente nel presupposto che si tratti di un contributo di natura tributaria,
laddove la contestata scelta discrezionale del legislatore è stata operata in
attuazione dei principi solidaristici sanciti dall’art. 2 della Costituzione,
attraverso l’imposizione di un’ulteriore prestazione patrimoniale gravante solo
su alcuni trattamenti previdenziali obbligatori che superino un certo importo
stabilito dalla legge, al fine di concorrere al finanziamento dello stesso
sistema previdenziale;
che,
pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della
legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i
giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell’art. 37 della legge 23 dicembre
1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato. – Legge finanziaria 2000), sollevata, in riferimento agli artt. 3
e 53 della Costituzione, dalla Corte dei conti – sezione giurisdizionale per la
Regione Lazio, con l’ordinanza in epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 16 gennaio 2003.
Riccardo
CHIEPPA, Presidente
Paolo
MADDALENA, Redattore
Depositata
in Cancelleria il 30 gennaio 2003.