Consulta OnLine
SENTENZA
N. 533
ANNO
2002
Commento alla decisione di
Carlo Padula
La
problematica legittimazione delle Regioni ad agire a tutela della propria
posizione di enti “esponenziali”
per gentile concessione del Forum
di Quaderni Costituzionali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Cesare RUPERTO Presidente
- Riccardo CHIEPPA Giudice
- Gustavo ZAGREBELSKY “
- Valerio ONIDA “
- Carlo MEZZANOTTE “
- Fernanda CONTRI “
- Guido NEPPI MODONA “
- Piero
Alberto CAPOTOSTI “
- Annibale MARINI “
- Franco BILE “
- Giovanni
Maria FLICK “
- Francesco AMIRANTE “
- Ugo DE SIERVO “
- Romano VACCARELLA “
- Paolo MADDALENA “
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli
articoli 6, commi 1 e 2, e 44 della legge della Provincia autonoma di Bolzano
28 dicembre 2001, n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione per l'anno finanziario 2002 e per il triennio 2002-2004 e norme
legislative collegate - legge finanziaria 2002), promossi con ricorsi della
Regione Veneto e del Presidente del Consiglio dei ministri notificati il 5 e
l'8 marzo 2002, depositati in cancelleria il 14 e il 18 successivi, ed iscritti
al n. 25 e n. 28 del registro ricorsi 2002.
Visti gli atti di
costituzione della Provincia autonoma di Bolzano e del Presidente del Consiglio
dei ministri, nonché l'atto di intervento del consorzio dei Comuni della
Provincia autonoma di Trento (Bacino imbrifero montano-Bim
dell'Adige) e della Federazione nazionale dei consorzi di bacino imbrifero montano-Federbim);
udito
nell'udienza pubblica del 22 ottobre 2002 il Giudice relatore Carlo Mezzanotte;
uditi
gli avvocati Romano Morra per la Regione Veneto, Giorgio D'Amato per il Presidente
del Consiglio dei ministri, Roland Riz e Sergio Panunzio per la
Provincia autonoma di Bolzano e Giorgio Berti per il consorzio dei Comuni
della Provincia autonoma di Trento (Bim dell'Adige) e
per la Federbim.
Ritenuto in fatto
1. — La Regione Veneto, ai
sensi dell'articolo 2, secondo comma, della legge costituzionale n. 1 del 1948, ha impugnato per
illegittimità costituzionale, in riferimento agli
artt. 3, 5, 97, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, l'art. 44 della legge
della Provincia autonoma di Bolzano 28 dicembre 2001, n. 19 (Disposizioni per
la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2002 e per il
triennio 2002-2004 e norme legislative collegate - legge finanziaria 2002),
il quale prevede che i sovracanoni annui dovuti dai
concessionari di derivazioni del bacino imbrifero dell'Adige siano versati alla
Provincia contestualmente al pagamento dei canoni demaniali.
La ricorrente afferma che con
il decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463 (Norme di attuazione dello
statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di demanio idrico,
di opere idrauliche e di concessioni di grandi derivazioni a scopo
idroelettrico, produzione e distribuzione di energia elettrica), il legislatore
statale ha delegato alle Province autonome l'esercizio di funzioni in materia
di grandi derivazioni a scopo idroelettrico per il rispettivo territorio a
decorrere dal 1° gennaio 2000.
In particolare il menzionato decreto avrebbe conferito
alla Provincia autonoma una potestà legislativa di tipo concorrente in materia
di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico. Oggetto della
delega, secondo la
Regione Veneto, sarebbe tuttavia la sola funzione concessoria relativamente alle grandi derivazioni di acque
pubbliche, non già la determinazione delle modalità di riscossione dei canoni,
né la misura dei sovracanoni spettanti ai Comuni ed
ai loro consorzi ricompresi nel bacino imbrifero
montano (Bim). Canoni e sovracanoni,
come emergerebbe dalla giurisprudenza del Tribunale superiore delle acque
pubbliche, sarebbero infatti profondamente diversi per
natura giuridica e funzione, sicché la legge impugnata, assimilandoli, si
sarebbe posta in contrasto con i principî contenuti nel regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e
impianti elettrici). La disposizione oggetto di censura avrebbe violato il
principio della legislazione statale espresso nell'art. 1, quattordicesimo
comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 959 (Norme modificatrici del t.u. delle
leggi sulle acque e sugli impianti elettrici), il quale affida alle
organizzazioni consortili - costituite obbligatoriamente quando
ne facciano richiesta almeno tre quinti dei Comuni compresi in ciascun bacino
imbrifero montano -
la gestione di un fondo comune alimentato dai proventi derivanti dai sovracanoni, e stabilisce che il fondo è impiegato
esclusivamente a favore del progresso economico e sociale delle popolazioni,
nonché per la realizzazione di opere di sistemazione montana che non siano di
competenza dello Stato. Si sarebbe con ciò prodotta una lesione della sfera di
competenza attribuita alla Regione Veneto in materia di grandi derivazioni di
acque pubbliche dagli artt. 117 e 118 Cost. per il tramite della norma
legislativa interposta di cui all'art. 89 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato
alle regioni ed agli enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59).
Con un secondo motivo di
censura la ricorrente lamenta che la legge provinciale non tenga in adeguata
considerazione l'esigenza di tutela dell'unità giuridica ed economica
dell'ordinamento, desumibile dagli artt. 5 e 120 Cost.,
e il principio di sussidiarietà, espressamente riconosciuto nell'art. 118
Cost., e ciò in quanto attribuirebbe alla Provincia una funzione di
coordinamento di potestà fra loro concorrenti che dovrebbe spettare allo Stato.
Risulterebbe inoltre violato il
limite della territorialità, per avere la Provincia dettato una disciplina relativa a situazioni e rapporti
radicati al di fuori dei confini provinciali: la legge de qua infatti
sottrarrebbe i sovracanoni dovuti dai concessionari
siti nel territorio provinciale dal fondo comune destinato ad alimentare i
consorzi dei Comuni del bacino imbrifero montano dell'Adige e in tal modo
priverebbe illegittimamente i consorzi situati in territorio veneto di gran
parte delle loro entrate.
Una ulteriore
doglianza si fonda sugli artt. 5 e 119 Cost. La Regione Veneto
assume che la norma provinciale censurata, nell'affidare la gestione dei sovracanoni alla Provincia, si porrebbe in contrasto con il
principio della autonomia e del decentramento delle funzioni a favore degli
enti locali veneti e tale contrasto si estenderebbe anche all'art. 119 Cost., che attribuisce a Comuni, Province, Città metropolitane e
Regioni autonomia finanziaria di entrata e di spesa e prevede che esse
dispongano di risorse autonome: la legge impugnata produrrebbe infatti una
grave compressione dell'autonomia finanziaria dei Comuni interessati, che
verrebbero ad essere privati di ingenti risorse. Quanto all'interesse della
Regione a denunciare tale violazione, la ricorrente assume che si radichi nel suo porsi quale ente esponenziale degli
interessi della popolazione insediata sul suo territorio.
La norma provinciale denunciata
lederebbe infine il principio di imparzialità e di buon andamento di cui
all'art. 97 Cost., poiché esproprierebbe i Comuni
veneti di una entrata patrimoniale loro attribuita dalla legge con vincolo di
destinazione al perseguimento di un pubblico interesse e contrasterebbe
direttamente con la ricordata legge n. 959 del 1953, nella parte in cui essa
pone il principio di parità fra i consorzi di bacino imbrifero montano ai fini
del riparto del sovracanone. Sarebbero infatti unilateralmente modificate le percentuali di
assegnazione dei sovracanoni, con irragionevole
discriminazione dei Comuni compresi nel bacino imbrifero dell'Adige e non
appartenenti alla Provincia autonoma di Bolzano.
2. — Si è costituito, per la Provincia autonoma di
Bolzano, il Presidente della Giunta provinciale, e ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile e comunque infondato.
Quanto ai profili di
inammissibilità, la
Provincia autonoma di Bolzano afferma che la legittimazione
ad impugnare sussisterebbe solo quando la ricorrente
ritenga lesa o invasa da una legge la propria competenza, non anche quando
faccia valere altri vizi di costituzionalità e osserva che la Regione Veneto
lamenterebbe solo l'inosservanza, da parte della legge provinciale, di un
principio della legislazione statale e la violazione dell'autonomia
amministrativa e finanziaria di Comuni e consorzi di Comuni, non già una
lesione delle proprie competenze legislative. Il ricorso sarebbe inoltre
inammissibile per difetto di indicazione di un parametro costituzionale
pertinente: sono infatti richiamati gli artt. 117,
118, 119 e 120 della Costituzione e non le disposizioni dello statuto speciale
che pongono limiti alla competenza legislativa provinciale.
Nel merito, la resistente nega
innanzitutto la premessa dalla quale muove la ricorrente, e cioè che la legge
impugnata sia espressione di una potestà legislativa
concorrente. La materia della utilizzazione delle acque pubbliche dovrebbe
considerarsi rientrante nella competenza legislativa generale riservata alle
Regioni ai sensi del quarto comma dell'art. 117 Cost.;
disposizione, questa, che dovrebbe applicarsi anche alla Provincia autonoma di
Bolzano, in forza della clausola di estensione di cui all'art. 10 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda
della Costituzione), la quale sancisce l'applicabilità delle disposizioni di
riforma del Titolo V, Parte II, della Costituzione anche alle Regioni a statuto
speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano «per le parti in cui
prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite». La
competenza legislativa provinciale avrebbe per oggetto tutte
le acque pubbliche appartenenti al demanio provinciale e tutte le derivazioni,
comprese le grandi derivazioni a scopo idroelettrico, così da ricomprendere anche la disciplina dei canoni, dei sovracanoni e di tutti gli altri proventi derivanti dalla
utilizzazione delle acque pubbliche e dalle relative concessioni di
derivazione.
Neppure varrebbe rilevare in contrario, prosegue la difesa provinciale
nell'atto di costituzione, che canoni e sovracanoni
siano diversi per scopo e natura, così da richiedere un differente trattamento
giuridico, poiché l'unico elemento decisivo ai fini del radicamento della
competenza legislativa della Provincia sarebbe il fatto che essi costituiscono
proventi derivanti dall'utilizzo di acque pubbliche e relativi a concessioni di
derivazione le cui opere di presa ricadano nel territorio della Provincia [art.
14, primo comma, del d.P.R.
22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la
regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche)]. Se
dunque la competenza legislativa provinciale è di natura esclusiva, argomenta la Provincia, essa non
incontra più il limite dei principî della legge statale, ciò che priverebbe di
pregio il primo motivo di censura formulato nel ricorso della Regione Veneto.
Analoga soluzione peraltro si
imporrebbe, sempre ad avviso della Provincia autonoma di Bolzano, anche nel
caso si ricostruisse la competenza legislativa provinciale in materia come
concorrente, poiché, a seguito della nuova formulazione dell'art. 117 Cost., i principî fondamentali riservati alla legislazione dello
Stato e vincolanti la legislazione regionale concorrente non potrebbero
continuare ad essere desunti in via interpretativa dalle leggi preesistenti, ma
dovrebbero essere stabiliti da nuove leggi statali ad hoc e la loro
individuazione dovrebbe comunque avvenire «in base a criteri interpretativi
assai più rigorosi e selettivi di quanto sia stato nel precedente sistema di
riparto delle competenze».
In merito al secondo motivo del
ricorso della Regione Veneto, con il quale la ricorrente lamenta la violazione
degli artt. 5, 117, 118 e 120 Cost., la Provincia autonoma di
Bolzano ritiene che esso sia infondato, e anzi addirittura inammissibile,
poiché i principî costituzionali invocati riguarderebbero l'esercizio di
funzioni amministrative, non già le competenze legislative della Provincia, e
pertanto non sarebbero idonei ad essere assunti come parametro in un giudizio
di legittimità costituzionale.
La legge impugnata non
violerebbe neppure il limite del territorio, essendo relativa alle sole derivazioni
esistenti nel territorio di Bolzano, né inciderebbe negativamente sui consorzi
di bacino imbrifero montano della Regione Veneto: la disciplina statale del
conferimento non costituirebbe infatti vincolo per la
legislazione oggetto di censura, la quale, peraltro, farebbe riferimento solo
al versamento dei sovracanoni, non alla destinazione
dei relativi proventi.
Inammissibile sarebbe il motivo
di ricorso con il quale si lamenta la compressione, da parte della legge
provinciale di cui è questione, della autonomia degli enti locali: seppure si
concedesse che i consorzi di bacino imbrifero montano delle Province venete
sono danneggiati dalla legge impugnata, la Regione Veneto non
avrebbe comunque titolo, anche alla luce della nuova formulazione dell'art. 114
Cost., per assumere la rappresentanza dei loro
interessi.
Quanto infine alla denunciata
lesione di un principio di parità tra consorzi Bim in
ordine al riparto del sovracanone che sarebbe
espresso nella legge n. 959 del 1953, la difesa della Provincia replica che gli
eventuali principî desumibili dalla legge anzidetta non costituiscono limite
nei confronti della potestà legislativa spettante alla Provincia, e che
comunque in essa non sarebbe rinvenibile tale
principio di parità tra consorzi.
3. — E' intervenuto nel
presente giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri e ha fatto presente
di avere provveduto ad impugnare l'art. 44 della legge provinciale n. 19 del
2001 con autonomo ricorso ed ha chiesto la riunione dei due giudizi.
4. ¾ Con il ricorso iscritto
al reg. ric. n. 28 del 2002, il Presidente del
Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale
degli artt. 6, commi 1 e 2, e 44 della legge della Provincia autonoma di
Bolzano n. 19 del 2001.
4.1. ¾ L'art. 6, comma 1, nel
sostituire il comma 1 dell'art. 10 della legge provinciale 14 dicembre 1998, n.
12 (Disposizioni relative agli insegnanti e ispettori per l'insegnamento della
religione cattolica nelle scuole elementari e secondarie nonché disposizioni
relative allo stato giuridico del personale insegnante), stabilisce, per la parte oggetto di impugnazione, che: «In prima
applicazione della presente legge hanno titolo ad essere immessi nei ruoli del
personale docente della religione cattolica, i docenti di religione che abbiano svolto servizio di insegnamento di religione per
almeno dodici anni anche non continuativi, previo superamento di un concorso
per soli titoli. Hanno titolo, altresì, ad essere immessi nei predetti ruoli i
docenti di religione che abbiano svolto servizio di
insegnamento di religione per almeno
cinque anni o siano in possesso del titolo di studio di 'Magister'
o di 'baccalaureat' in teologia e possano dimostrare
almeno due anni di insegnamento, previo superamento di un concorso speciale per
titoli integrato da un colloquio. A tal fine sono riconosciuti gli anni di
servizio prestati con il minimo annuale richiesto dalle norme vigenti al
momento della prestazione».
Tale disposizione, ad avviso
del ricorrente, consentendo il riconoscimento integrale degli anni di servizio
pregresso, determinerebbe un'automatica equiparazione, a tutti gli effetti, del
servizio prestato presso le istituzioni scolastiche parificate a quello svolto
nelle scuole statali, in deroga al principio di cui agli artt. 1 e 2 della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni
urgenti in materia di personale scolastico), che consentirebbe invece la
valutazione del servizio effettuato nelle scuole parificate solo nella misura
del 50 per cento. La stessa disposizione, inoltre, inciderebbe negativamente
sulla mobilità nazionale del personale insegnante e sul sistema scolastico, e
violerebbe in tal modo i limiti della competenza concorrente riconosciuta alla
Provincia dall'art. 12 (recte: art. 9, numero 2)
dello statuto speciale e dalle relative norme di attuazione (d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89); e ciò anche perché
l'inserimento dei docenti di religione nel ruolo organico generale degli
insegnanti richiederebbe il rispetto delle norme concordatarie.
L'art. 6, comma 2, a sua volta, introduce nella medesima legge
n. 12 del 1998 gli artt. 18, 19 e 20. Oggetto di censura da parte del
Presidente del Consiglio dei ministri sono l'art. 19 e l'art. 20. Il primo
consente al personale docente delle scuole secondarie di primo e secondo
grado della Provincia autonoma di Bolzano, in servizio nell'anno scolastico
1998-1999 e 1999-2000, privo del prescritto titolo di studio, ma in possesso
del diploma di maturità, che, per carenza di personale in possesso del
prescritto titolo di studio, abbia svolto presso le
predette scuole servizi di supplenza per almeno 18 anni scolastici, anche non
continuativi, validi come anni di servizio interi ai sensi della normativa
allora vigente, di essere assunto a tempo indeterminato o determinato, previo
superamento di apposito esame di idoneità e di abilitazione riservato. Lo
stesso art. 19 dispone altresì che per il personale femminile con prole
l'anzianità di servizio necessaria per l'ammissione all'esame di idoneità è
ridotta di un anno per ogni figlio nato nel corso dei corrispondenti anni
scolastici.
Ad avviso del ricorrente questa
disposizione si porrebbe in contrasto sia con il principio di buon andamento e
imparzialità della pubblica amministrazione, sia con i principî risultanti
dalla normativa statale che subordinano l'insegnamento al possesso del
prescritto titolo di studio. La medesima disposizione, inoltre, nella parte in
cui prevede la riduzione dell'anzianità di servizio per il personale femminile
con prole, oltre a considerare requisiti non significativi sul piano della
professionalità, si porrebbe in contrasto con norme fondamentali
dell'ordinamento, in quanto il periodo obbligatorio di congedo per maternità
sarebbe già computato a tutti gli effetti nell'anzianità di servizio, ai sensi
dell'art. 22 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e
della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge
8 marzo 2000, n. 53).
L'art. 20 della legge n. 12 del
1998, introdotto dall'art. 6, comma 2, della legge n. 19 del 2001, prevede che
«coloro che si sono laureati alla Facoltà di Scienze della formazione sono inclusi, a richiesta,
nelle graduatorie permanenti del personale docente previste dalle vigenti
disposizioni al solo fine del conferimento delle supplenze annuali e delle
supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per gli anni
scolastici 2002/03 e 2003/04».
Tale disposizione, secondo il
ricorrente, contrasterebbe con la normativa statale (art. 2 della legge n. 124
del 1999), la quale prevede che il mero possesso di un diploma di laurea non è
mai sufficiente per l'iscrizione nelle graduatorie permanenti, che dà titolo al
conferimento di supplenze annuali, occorrendo invece a tal fine ulteriori
requisiti.
4.2. ¾ In relazione all'art. 44, l'Avvocatura dello Stato,
oltre a fare proprie le censure proposte dalla Regione Veneto nel ricorso n. 25
del 2002, rileva che i sovracanoni non costituiscono
provento per l'utilizzo delle acque demaniali, ma assolvono la diversa funzione
di indennizzare i Comuni rivieraschi, al fine di porre rimedio alla alterazione
del corso naturale delle acque a valle degli impianti idroelettrici causata
dalla regimazione artificiale delle acque. La
prestazione, che dovrebbe essere esercitata esclusivamente in forma consortile,
non sarebbe pertanto assimilabile ai canoni demaniali, intesi come proventi per
l'utilizzo delle acque pubbliche, per i quali soltanto la Provincia si vedrebbe riconosciuta
una potestà normativa di tipo concorrente, ai sensi dell'art. 1-bis,
comma 16, del d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di
attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia
di energia).
5. ¾ Si è costituita la Provincia autonoma di
Bolzano e ha chiesto che le questioni siano dichiarate
inammissibili o infondate. Riservandosi ulteriori argomentazioni difensive, la
difesa della Provincia rileva che la disposizione di cui all'art. 6, comma 1,
riguarda solo i docenti di religione che hanno prestato e che presteranno
servizio nel territorio provinciale. Essa rientrerebbe quindi nell'ambito delle
competenze provinciali e, essendo destinata a consentire al personale
considerato di continuare l'attività di docente di religione solo in ambito
provinciale, non potrebbe in alcun modo incidere negativamente sulla mobilità
nazionale del personale insegnante e sul sistema scolastico. La medesima
disposizione, inoltre, non violerebbe i vincoli derivanti dalla normativa
concordataria, in quanto l'insegnamento della religione nelle zone di confine è
disciplinato da norme specifiche e, in particolare, lo è da sempre per la Provincia autonoma di
Bolzano.
In
riferimento, poi, alle censure concernenti l'art. 19 della legge n. 12 del
1998, introdotto dall'art. 6, comma 2, della legge n. 19 del 2001, la difesa
osserva che la stessa riguarderebbe solo ed esclusivamente i docenti di
religione e non potrebbe pertanto incidere negativamente sulla mobilità
nazionale.
5.1. ¾ Per quanto riguarda le
censure concernenti l'art. 44, la
Provincia ne eccepisce la inammissibilità
non solo per errata indicazione del parametro costituzionale, ma anche
per due ulteriori, concorrenti profili. In primo luogo perché la competenza a
disciplinare i sovracanoni spettava alla Provincia
già in base allo statuto speciale di autonomia e alle relative norme di
attuazione: segnatamente al menzionato art. 1-bis, comma 16, del d.P.R. n. 235 del 1977; sicché, osserva la Provincia, anche nella
ipotesi di un annullamento della disposizione impugnata, resterebbe comunque in
vigore la disposizione che attribuisce alla Provincia la competenza a
disciplinare i sovracanoni nell'an
e nel quantum, tanto da rendere il ricorso inammissibile per difetto di
interesse.
La questione poi sarebbe
inammissibile per mancata definizione e oscurità della censura, non essendo
illustrato il motivo per il quale si ritiene incostituzionale una disposizione
che si limiterebbe a stabilire una disciplina più garantista
di quella previgente, non contestata a suo tempo dal
Governo.
Nel merito la Provincia autonoma di
Bolzano ribadisce le argomentazioni svolte nell'atto di costituzione nel
giudizio introdotto dal ricorso della Regione Veneto, rassegnando le medesime
conclusioni.
6. — E' intervenuto a sostegno
della impugnazione governativa relativa all'art. 44 il consorzio dei Comuni
della Provincia autonoma di Trento compresi nel bacino imbrifero montano
dell'Adige.
7. — Tutte le parti costituite
hanno svolto ulteriori deduzioni difensive in prossimità della data fissata per
l'udienza pubblica.
7.1. — La Regione Veneto
sostiene che la legge impugnata violerebbe il limite generale territoriale, che
opera nei confronti della potestà legislativa regionale e provinciale, tanto
concorrente quanto esclusiva, ed afferma che la propria legittimazione ad
impugnare deriverebbe dalla illegittima invasione della propria competenza che
si sarebbe in tal modo determinata.
7.2. — Il Presidente del
Consiglio dei ministri, con riferimento alle censure concernenti l'art. 6 della
legge n. 19 del 2001, contesta l'assunto difensivo della Provincia autonoma di
Bolzano secondo cui le disposizioni censurate riguarderebbero solo i docenti di
religione che hanno prestato o che presteranno servizio nel territorio
provinciale. Sul punto, l'Avvocatura osserva che una tale limitazione varrebbe
per il solo articolo 6, comma 1, il quale sostituisce l'art. 10, comma 1, della
legge provinciale n. 12 del 1998, che espressamente la prevede, ma non anche
per le altre disposizioni; in ogni caso, l'assunto della Provincia sarebbe
irrilevante, giacché l'art. 12, comma 9, del d.P.R. n. 89 del 1983, stabilisce che la normativa
provinciale deve svolgersi nell'osservanza degli aspetti fondamentali degli
istituti dello stato giuridico vigenti per il personale in servizio nel
restante territorio dello Stato, al fine di assicurare la mobilità in ambito
nazionale del personale iscritto nei ruoli della Provincia autonoma.
In relazione all'art. 44 la difesa
erariale ribadisce le censure fatte valere nel ricorso e aggiunge che la Provincia non
disporrebbe in materia di potestà legislativa esclusiva, in quanto la
disciplina dei sovracanoni non atterrebbe alla
gestione del demanio idrico, ma a quella del coordinamento della finanza
pubblica, dal momento che il sovracanone avrebbe
natura di prestazione patrimoniale imposta ai concessionari a favore di terzi
(i consorzi di Comuni) estranei al rapporto concessorio.
7.3. ¾ La Provincia autonoma di
Bolzano eccepisce, in primo luogo, l'inammissibilità del ricorso, rilevando che
il Presidente del Consiglio dei ministri non ha allegato al ricorso stesso né depositato i testi integrali dei verbali delle riunioni del
Consiglio dei ministri del 1° e del 7 marzo 2002, nel corso delle quali è stata
decisa l'impugnazione dell'art. 6 e dell'art. 44 della legge provinciale n. 19
del 2001. E ciò, nonostante che nei medesimi verbali si affermi che agli stessi
sarebbe stata allegata la relazione del Ministro per gli affari regionali.
7.3.1. ¾ Con riferimento alle
censure concernenti l'art. 6, la
Provincia ne eccepisce l'inammissibilità in quanto
mancherebbe l'indicazione di un pertinente parametro del giudizio di
costituzionalità.
7.3.2. ¾ Per quanto riguarda in
particolare le censure rivolte all'art. 6, comma 1, della legge n. 19 del 2001,
il ricorso governativo, ad avviso della Provincia, oltre che originariamente
inammissibile, sarebbe anche improcedibile per essere
cessata la materia del contendere. L'art. 6, comma 1, della legge provinciale
n. 19 del 2001 sostituiva il comma 1 dell'art. 10 della legge provinciale n. 12
del 1998, riproducendone testualmente la formulazione, ed aggiungeva ad esso una ulteriore disposizione concernente la progressione
economica del personale docente di religione. I motivi della impugnazione hanno
ad oggetto solo il primo periodo del comma 1 dell'art. 6, il quale, però, è
stato abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera d),
della legge provinciale 26 luglio 2002, n. 11. Quest'ultima legge, inoltre,
all'art. 19 ha
aggiunto alla fine dell'originario comma dell'art. 10 della legge provinciale
n. 12 del 1998, un periodo sostitutivo di quello contenuto nell'art. 6, comma
1, della legge n. 19 del 2001. Ad avviso della Provincia sarebbe dunque evidente
che, a seguito della intervenuta abrogazione del censurato art. 6, comma 1, e
della contestuale aggiunta di un periodo al comma 1 dell'art. 10 della legge
provinciale n. 12 del 1998, il legislatore provinciale abbia
inteso far rivivere le originarie disposizioni dell'art. 10, comma 1, di
quest'ultima legge. E poiché il Governo, così come non aveva impugnato l'art.
10 della legge n. 12 del 1998, non ha impugnato neanche la disposizione abrogratrice di quella sostitutiva dell'originario
testo del medesimo articolo 10,
in relazione all'art. 6, comma 1, sarebbe cessata la
materia del contendere.
La Provincia contesta
peraltro anche la fondatezza del ricorso nel merito. Lo stesso ricorso,
infatti, riconosce, pur non individuandone la fonte, che la Provincia ha competenza
legislativa concorrente in materia. Ai sensi dell'art. 1,
comma 3, del d.P.R. n. 89 del 1983, spetta
alla Provincia autonoma una competenza legislativa in materia di «stato
giuridico ed economico del personale insegnante, di ruolo e non di ruolo, in
particolare per la migliore utilizzazione del personale stesso anche al fine di
soddisfare le esigenze di continuità didattica, nonché una più efficace
organizzazione della scuola». Si tratta, osserva la Provincia, di una
competenza concorrente, ex art. 9, numero 2,
dello statuto, che deve essere oggi integrata dalla riforma del titolo V della
parte seconda della Costituzione, giacché il nuovo art. 117, al terzo comma,
attribuisce alla competenza legislativa concorrente delle Regioni tutta la
materia della istruzione, ad eccezione dell'autonomia scolastica e delle norme
generali sull'istruzione, e l'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001
stabilisce che le nuove disposizioni si applicano anche alle Regioni a statuto
speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per le parti che
prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite. In
sostanza, non solo l'ambito materiale della competenza provinciale risulterebbe
ampliato, ma anche i limiti per essa originariamente
previsti sarebbero ormai ridotti al rispetto dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali e a quello dei
principî fondamentali della materia riservati alla legge dello Stato.
La Provincia contesta
quindi che l'art. 6, comma 1, abbia previsto l'equiparazione fra servizio
prestato nelle scuole statali e servizio prestato nelle scuole parificate: la
tesi sostenuta dall'Avvocatura dello Stato sarebbe infatti
smentita dai bandi di concorso emessi in attuazione della disposizione
censurata, nei quali è espressamente previsto che il servizio richiesto debba
essere stato svolto in scuole statali o a carattere statale. Inoltre, prosegue la Provincia, sarebbe
frutto di una infondata supposizione del ricorrente
quella secondo cui la legge impugnata non sarebbe conforme all'art. 35 del d.P.R. n. 89 del 1983, all'art. 9, comma
2, del Concordato e all'intesa di cui al d.P.R.
n. 751 del 1985, dal momento che la disciplina legislativa censurata non
contrasta con le citate disposizioni e, anzi, nei citati bandi viene prescritto il possesso della idoneità all'insegnamento
della religione cattolica attestato dall'Ordinario della diocesi di Bolzano-Bressanone.
In ogni caso, continua la Provincia, del tutto
priva di fondamento sarebbe la censura concernente la violazione della
disciplina statale che consentirebbe la valutazione dei servizi prestati nelle
scuole parificate solo nella misura del 50 per cento, dal momento che né gli
artt. 1 e 2 della legge n. 124 del 1999 né il decreto
ministeriale n. 123 del 2000 conterrebbero una disciplina del genere; il
decreto ministeriale sarebbe comunque una fonte inidonea a limitare le
competenze provinciali, posto che l'art. 117, comma sesto, fa ora divieto alle
fonti regolamentari statali di intervenire in materia di competenza regionale.
7.3.3. ¾
Per quanto riguarda le censure concernenti l'art. 19 della legge provinciale n.
12 del 1998, introdotto dall'art. 6, comma 2, della
legge n. 19 del 2001, la
Provincia, oltre a ribadirne l'inammissibilità, ne contesta
la fondatezza, assumendo, tra l'altro, che il principio generale indicato nel
ricorso non sarebbe contrastato dalla disposizione censurata, giacché questa
garantirebbe in modo sufficiente e ragionevole la preparazione culturale dei
docenti di religione, sia richiedendo che essi abbiano già insegnato come
supplenti per molti anni, sia mediante la previsione di un apposito esame di
idoneità.
Quanto poi alla dedotta
violazione dell'art. 97 Cost., la Provincia osserva che la
disposizione impugnata non solo non contrasterebbe con il principio del buon
andamento, ma ne costituirebbe attuazione, dal momento che sarebbe rispettata
la regola del concorso e sarebbero soddisfatte le esigenze di continuità
didattica alle quali la legislazione provinciale deve ispirarsi ai sensi
dell'art. 1, comma 3, del d.P.R. n. 89 del 1983. A questo proposito la Provincia ricorda che il
personale considerato dalla disposizione censurata ha garantito da anni la
funzionalità della scuola in Alto Adige, vista la nota carenza di personale in
possesso del prescritto titolo di studio, e lo garantisce anche per il futuro.
Il numero di anni di servizio richiesti, poi, indicherebbe di per sé che il
personale considerato è già legato, di fatto, da un rapporto di lavoro
continuativo e costante con l'amministrazione scolastica e che si tratta di
personale in possesso di un'esperienza tale da giustificare l'ammissione
all'esame di idoneità sulla base del solo diploma di maturità.
Con riferimento, in particolare,
alla previsione che l'anzianità di servizio venga
ridotta, per il personale femminile con prole, di un anno per ogni figlio nato
nel corso dei corrispondenti anni scolastici, la Provincia contesta la
fondatezza della censura, rilevando che l'invocato art. 22 del decreto
legislativo n. 151 del 2001 non conterrebbe affatto un principio fondamentale e
che in ogni caso esso non potrebbe essere ritenuto preclusivo
dell'apprezzamento della maternità a fini diversi da quelli del computo del
trattamento economico e normativo per i dipendenti in servizio. Al contrario di
quanto sostenuto dal ricorrente, poi, la disciplina censurata sarebbe in linea
con i principî costituzionali di tutela della famiglia e favorirebbe la
conservazione del posto di lavoro al personale femminile.
7.3.4. ¾ In ordine alla questione
di legittimità costituzionale relativa all'art. 20 della legge n. 12 del 1998,
introdotto dall'art. 6, comma 2, della legge n. 19 del 2001, concernente i
laureati alla Facoltà di Scienze della formazione, la Provincia, oltre a
ribadire la inammissibilità del ricorso per le ragioni
già esposte, sostiene che la disposizione censurata non contrasterebbe con
alcun principio della legislazione statale e in ogni caso costituirebbe
ragionevole esercizio della potestà legislativa in materia di stato giuridico
ed economico del personale della scuola. Essa, infatti, risponderebbe alla
necessità di garantire ai laureati di quella Facoltà un trattamento equo
rispetto a coloro che hanno conseguito solo l'abilitazione magistrale e che,
invece di iscriversi all'università, hanno prestato subito servizio di
insegnamento, maturando così i requisiti per accedere alle sessioni riservate
per il riconoscimento dell'idoneità e per essere conseguentemente inclusi nelle
graduatorie permanenti per il conferimento di supplenze annuali o temporanee.
Al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, sarebbe stato
irragionevolmente discriminatorio escludere i laureati in Scienze della
formazione dall'iscrizione nelle liste delle supplenze annuali.
7.3.5. ¾ In relazione alla censura
che si appunta sull'art. 44 della legge provinciale n. 19 del 2001, la difesa
della Provincia autonoma di Bolzano, oltre a insistere per l'inammissibilità
del ricorso statale per insufficiente determinazione del suo oggetto, contesta
l'ammissibilità dell'intervento spiegato nel ricorso n. 25.
Nel merito, la difesa della
Provincia autonoma di Bolzano ribadisce che la disciplina dei sovracanoni atterrebbe alla materia della utilizzazione di
acque pubbliche, sulla quale la
Provincia sarebbe titolare di una potestà esclusiva, non
astretta dal limite dei principî fondamentali della legge statale e osserva
comunque che la legge impugnata non ha privato i consorzi e i Comuni delle
risorse loro spettanti, come sarebbe testimoniato dal fatto che la Provincia avrebbe sempre
trasferito al consorzio, o direttamente ai Comuni rivieraschi, i sovracanoni incassati: l'intero loro ammontare o la
percentuale concordata con il consorzio mediante un apposito protocollo di intesa.
8. ¾ Soltanto in prossimità
dell'udienza pubblica, la
Federazione nazionale dei consorzi di bacino imbrifero montano-Federbim ha depositato tardivo atto di intervento a
sostegno del ricorso governativo.
Considerato in
diritto
1. ¾ Con i ricorsi n. 25 e n.
28 del 2002 la Regione
Veneto e il Governo della Repubblica hanno impugnato
l'articolo 44 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 28 dicembre 2001,
n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno
finanziario 2002 e per il triennio 2002-2004 e norme legislative collegate -
legge finanziaria 2002), concernente i sovracanoni
delle derivazioni di acqua a scopo idroelettrico. Il Governo ha altresì
impugnato l'art. 6 della medesima legge, che riguarda, per diversi aspetti, la
disciplina dello stato giuridico degli insegnanti nelle scuole della Provincia
autonoma di Bolzano. Nonostante la diversità degli oggetti, si rende necessaria
una trattazione congiunta, poiché l'impugnazione statale li chiama in causa entrambi con un unico ricorso.
La Provincia ha proposto
diverse eccezioni di inammissibilità, sia con riferimento al ricorso del
Governo nel suo complesso, sia con riguardo alle specifiche censure rivolte nel
medesimo ricorso agli artt. 6 e 44 della legge n. 19 del 2001, sia infine al
ricorso della Regione Veneto che riguarda quest'ultima disposizione. Per prima
deve essere esaminata l'eccezione che investe unitariamente, per un profilo
formale, l'impugnazione del Presidente del Consiglio dei ministri. Le altre
eccezioni verranno esaminate più oltre, in sede di
trattazione delle specifiche censure proposte dal Governo e dalla Regione
Veneto.
2. ¾ La Provincia autonoma di
Bolzano considera motivo di inammissibilità la mancata allegazione della
relazione del Ministro per gli affari regionali al verbale della riunione del
Consiglio dei ministri del 7 marzo 2002 concernente la determinazione di
proporre ricorso. Nonostante che l'Avvocatura dello Stato abbia depositato in
udienza pubblica l'anzidetta relazione, la difesa della Provincia di Bolzano ha
dichiarato di insistere nell'eccezione, che deve dunque essere esaminata.
In base all'art. 55 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige il
controllo sulle leggi della Regione o delle Province autonome aveva natura
preventiva e, al pari di quello di cui all'art. 127 della Costituzione per le
Regioni ad autonomia ordinaria, era strutturato in due fasi: quella del rinvio
della delibera legislativa al Consiglio regionale o provinciale e quella,
successiva ed eventuale, della proposizione della questione di legittimità
costituzionale. Nella giurisprudenza di questa Corte si era consolidato
l'orientamento secondo il quale i motivi del ricorso dovevano essere gli stessi
che sorreggevano l'atto governativo di rinvio. Questo poteva bensì esternarli
succintamente, ma comunque in maniera tale da consentire alla Regione di
conoscere le censure mosse dal Governo onde poter assumere le necessarie
determinazioni politiche in sede di riesame e di riapprovazione
della legge regionale (da ultimo, sentenze n. 135 del 2001
; n. 569 del 2000;
n. 194 del 1997;
n. 29 del 1996
e n. 384 del
1994). Ma con l'art. 8 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
(Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), che ha
sostituito integralmente il predetto art. 127, il controllo di legittimità
costituzionale delle leggi delle Regioni a statuto ordinario ha mutato natura:
da preventivo qual era è divenuto successivo ed ha oggi ad
oggetto leggi già promulgate e pubblicate.
L'art. 10 della citata legge
costituzionale n. 3 del 2001 stabilisce che, sino all'adeguamento dei
rispettivi statuti, le innovazioni apportate con tale legge al titolo V della
parte seconda della Costituzione si applichino alle
Regioni a statuto speciale e alle Province autonome per le parti in cui
prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite. E
poiché il mutamento introdotto con la sostituzione dell'art. 127, nel
sopprimere un controllo politico sull'esercizio della potestà legislativa delle
Regioni, realizza senz'altro una forma di autonomia più ampia di quella
riconosciuta alla Regione Trentino-Alto Adige e alle Province autonome dal menzionato
art. 55, quest'ultimo deve ritenersi superato, trovando oggi applicazione anche
per esse la disciplina posta per le Regioni ad
autonomia ordinaria (nello stesso ordine di idee e con analogo percorso
argomentativo, per quanto riguarda l'impugnazione delle leggi della Regione
Valle d'Aosta, (ordinanza
n. 377 del 2002), e implicitamente, per la Regione Friuli-Venezia
Giulia, (ordinanza
n. 65 del 2002). Del resto, tanto la Provincia autonoma di Bolzano, procedendo alla
promulgazione e pubblicazione della legge, quanto lo Stato, proponendo il
presente ricorso, hanno dato per presupposto l'intervenuto superamento della
disciplina statutaria in tema di controllo delle leggi provinciali.
Ebbene, la soppressione della
fase di rinvio ha fatto venire meno la finalità alla quale era preordinata la
previa esternazione, in sede politica, dei motivi della impugnazione.
Nell'attuale sistema di controllo il carattere politico della scelta di
impugnare resta, ma nei confronti delle Regioni e delle Province autonome si
esaurisce nell'onere di indicare le specifiche disposizioni che si ritiene ne
eccedano la competenza, potendo essere rimessa all'autonomia tecnica della
Avvocatura generale dello Stato anche l'individuazione dei motivi di censura.
Né può sostenersi che le Regioni o le Province ne subiscano una limitazione del
diritto di difesa, in quanto il thema decidendum è fissato dal ricorso e dai motivi in esso contenuti ed è solo su questi che può svolgersi il
contraddittorio. Ora, nel caso di specie, nel verbale della riunione del
Consiglio dei ministri, ritualmente depositato, sono
chiaramente identificate le disposizioni che il Governo intende impugnare: non
è riscontrabile in esso la carenza della quale sola la Provincia si sarebbe
potuta dolere. L'eccezione deve essere pertanto respinta.
3. ¾ Devono essere ora esaminate
le censure che il ricorso statale rivolge all'art. 6, comma 1, della legge
provinciale n. 19 del 2001, concernente la disciplina dell'immissione in ruolo
dei docenti di religione nelle scuole della Provincia autonoma di Bolzano.
Anche a questo proposito la difesa della Provincia formula una
eccezione di inammissibilità che non può trovare accoglimento. Non
assume infatti alcun rilievo ai fini della ritualità
del ricorso il fatto che in questo sia erroneamente indicato come parametro
alla stregua del quale sottoporre a scrutinio la disciplina dello stato
giuridico degli insegnanti, l'art. 12 dello statuto di autonomia, che riguarda
le derivazioni idroelettriche. Pur volendo trascurare la considerazione che il
medesimo ricorso investe anche l'art. 44 della legge provinciale, attinente
proprio al tema delle derivazioni idroelettriche, il che potrebbe spiegare il
riferimento all'art. 12, anziché all'art. 9, numero 2,
dello statuto speciale, tale erronea indicazione non può aver impedito alla
difesa della Provincia di rendersi conto della consistenza della questione di
legittimità costituzionale. E' infatti decisiva la
constatazione che il ricorso statale indica le norme di attuazione dello
statuto speciale in materia di istruzione (d.P.R. n.
89 del 1983), chiaramente riferibili all'art. 9, numero 2, dello statuto,
sicché dalla impugnazione governativa sono agevolmente enucleabili sia il
parametro costituzionale, sia le norme interposte consistenti nelle predette
disposizioni di attuazione e nei principî della legislazione dello Stato con i quali le disposizioni censurate contrasterebbero (artt. 1 e 2 della legge n. 124 del 1999). Riguarda poi il merito e
non l'ammissibilità del ricorso la verifica se le norme legislative statali
indicate dal Governo contengano effettivamente
principî ai quali la legislazione provinciale debba attenersi.
3.1. ¾ Non è fondata l'altra
eccezione della Provincia autonoma secondo la quale, sempre in relazione
all'art. 6, comma 1, si sarebbe verificata una
situazione di improcedibilità sopravvenuta per
cessazione della materia del contendere.
Tale disposizione sostituisce,
riproducendone integralmente il testo, il comma 1 dell'art. 10 della legge
provinciale n. 12 del 1998 e introduce un ulteriore periodo, irrilevante nel
presente giudizio poiché in relazione ad esso nessuna
censura è stata proposta dal Governo. La legge provinciale 26 luglio 2002 n. 11
(Disposizioni in materia di tributi e disposizioni in connessione con
l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia di Bolzano per l'anno
finanziario 2002 e per il triennio 2002-2004), a sua volta, ha abrogato, con
l'art. 38, l'impugnato
art. 6, comma 1, ed ha aggiunto al testo previgente
dell'anzidetto art. 10, comma 1, un periodo che, salvo lievi variazioni,
corrisponde a quello immesso ex novo dalla disposizione censurata.
Si è qui in
presenza di una singolare tecnica legislativa, la quale, anziché
procedere alla diretta formulazione delle proposizioni normative da immettere
nell'ordinamento, si avvale dei prodotti linguistici superati, contenuti cioè
in disposizioni abrogate, e a questi reca un'aggiunta, che non avrebbe in sé
alcun significato normativo se non si congiungesse alla disposizione abrogata,
che viene così ad acquisire nuova vigenza. Quale che sia il legame di tale
tecnica con il fenomeno della reviviscenza, cui la difesa della Provincia si
richiama, è certamente da escludere che si sia determinata una situazione di improcedibilità sopravvenuta o di cessazione della materia
del contendere. E' indubbiamente a questo risultato che mirava la complicata
operazione del legislatore provinciale; lo attesta la relazione di
accompagnamento al disegno di legge, nella quale, con riguardo a questo
specifico punto, si afferma che «in tal modo dovrebbe anche risolversi, per
cessazione della materia del contendere, il ricorso per illegittimità
costituzionale avviato dal Governo avverso l'articolo abrogato».
Tuttavia, a parte il rilievo
che la Provincia
autonoma di Bolzano non ha dimostrato e neppure allegato la non intervenuta
attuazione dell'art. 6, comma 1 (il che rende la presente controversia diversa
da quelle altre volte risolte nel senso della cessazione della materia del
contendere: da ultimo, v. sentenza n. 438 del
2002), il principio di effettività della tutela costituzionale delle parti
nei giudizi in via di azione non tollera che, attraverso l'uso distorto della
potestà legislativa, uno dei contendenti possa introdurre una proposizione
normativa di contenuto identico a quella impugnata e nel contempo sottrarla al
già instaurato giudizio di legittimità costituzionale. Si impone pertanto in
simili casi il trasferimento della questione alla norma che, sebbene portata da
un atto legislativo diverso da quello oggetto di impugnazione, sopravvive nel
suo immutato contenuto precettivo.
4. ¾ Una volta chiarito che lo
scrutinio di questa Corte deve avere ad oggetto l'art. 10, comma 1, della legge
provinciale n. 12 del 1998, nel merito la questione non è fondata.
Sia la Provincia autonoma di
Bolzano, sia l'Avvocatura generale dello Stato hanno convenuto che l'intera
disciplina riguarda materia di competenza legislativa
concorrente.
Per quanto riguarda l'art. 10, comma 1, esso, nella parte censurata,
testualmente recita: «In prima applicazione della presente legge hanno titolo
ad essere immessi nei ruoli del personale docente della religione cattolica, i
docenti di religione che abbiano svolto servizio di
insegnamento di religione per almeno dodici anni anche non continuativi, previo
superamento di un concorso per soli titoli. Hanno titolo, altresì, ad essere
immessi nei predetti ruoli i docenti di religione che abbiano
svolto servizio di insegnamento di religione per almeno cinque anni o
siano in possesso del titolo di studio di 'Magister'
o di 'baccalaureat' in teologia e possano dimostrare
almeno due anni di insegnamento, previo superamento di un concorso speciale per
titoli integrato da un colloquio. A tal fine sono riconosciuti gli anni di
servizio prestati con il minimo annuale richiesto dalle norme vigenti al
momento della prestazione».
Il Governo assume che nella
legislazione statale vigerebbe il principio per il quale al servizio di
insegnamento svolto presso scuole non statali non potrebbe riconoscersi il
medesimo punteggio attribuito al servizio svolto nelle scuole statali. Il
principio che si assume violato non si rinviene né nelle disposizioni indicate
nel ricorso né in alcun'altra fonte statale di rango
legislativo. Gli artt. 1 e 2 della legge 3 maggio 1999, n. 124, infatti,
disciplinano l'accesso ai ruoli e, rispettivamente, pongono le norme
transitorie relative alle graduatorie permanenti del personale docente, ma nulla prevedono in ordine al punteggio che può
essere attribuito per il servizio prestato nelle scuole non statali. Una simile
indicazione è desumibile dal regolamento ministeriale 27 marzo 2000, n. 123,
pure indicato dalla difesa erariale, il quale, nella tabella per la valutazione
dei titoli per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado ed il
personale educativo (allegato A), stabilisce che per l'insegnamento nelle
scuole statali vengono riconosciuti 12 punti per ogni
anno e 2 punti per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni (fino ad un massimo
di punti 12), mentre per il servizio prestato in scuole elementari, in scuole o
istituti di istruzione secondaria non statale, pareggiati, parificati,
legalmente riconosciuti sono attribuiti 6 punti per ogni anno di insegnamento e
un punto per ogni mese o frazione superiore a 16 giorni (con un massimo di 6
punti). Seppure la logica di tale atto è nel senso di un riconoscimento
differenziato tra servizio prestato presso le scuole statali e quelle non
statali, un regolamento ministeriale non è di per sé idoneo a fondare limiti
alla potestà legislativa regionale o provinciale, senza dire che dal
decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255 (Disposizioni urgenti per assicurare
l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002), convertito, con
modificazioni, nella legge 20 agosto 2001, n. 333, si evince un orientamento
favorevole ad attribuire al servizio prestato nelle scuole non statali
paritarie la medesima valutazione di quello prestato nelle scuole statali.
4.1. ¾ In relazione alla
medesima disposizione non sussiste il denunciato contrasto con la normativa di
matrice concordataria. A parte la genericità della censura, essendosi
l'Avvocatura limitata a ricordare che la disciplina degli insegnanti di
religione deve rispettare le norme derivanti dal Concordato tra lo Stato e la Chiesa cattolica, la
disposizione, che riguarda il reclutamento del personale in fase di prima
applicazione della legge, deve essere letta nel contesto della disciplina del
Titolo I della legge stessa, la quale, all'art. 3, comma 3,
per i docenti della religione cattolica pone espressamente ed in via generale
il requisito del possesso dell'idoneità attestato dall'Ordinario diocesano. Non
vi è alcun elemento della disposizione impugnata che possa
indurre a ritenere che con essa la
Provincia autonoma abbia inteso sopprimere tale requisito.
Nessun contrasto, pertanto, è rinvenibile con la normativa di derivazione
concordataria di cui all'art. 9, comma 2, dell'accordo tra la Santa sede e la Repubblica italiana ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, né
con l'art. 2.5 dell'Intesa tra autorità scolastica italiana e Conferenza
episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole
pubbliche, alla quale è stata data esecuzione con d.P.R.
16 dicembre 1985, n. 761. La
Provincia ha del resto precisato che i bandi emessi in
attuazione dell'art. 10, comma 1, della legge n. 12 del 1998 hanno fatto salva
l'osservanza della normativa concordataria, prevedendo che i candidati dovessero essere in possesso della idoneità certificata
dall'Ordinario della diocesi di Bolzano-Bressanone.
4.2. ¾ Infine, secondo la difesa
dello Stato, la disposizione in esame inciderebbe «negativamente sulla mobilità
nazionale del personale insegnante e sul sistema scolastico». Con questa
censura, formulata in termini quanto mai generici, si vuol forse alludere al
fatto che nella Provincia autonoma di Bolzano sono stati istituiti i ruoli
degli insegnanti della religione cattolica, che a livello nazionale non sono
ancora esistenti. Ma non è certo l'eliminazione delle norme transitorie che
potrebbe ovviare all'ipotizzato inconveniente.
Rimossa la normativa concernente la prima applicazione della legge,
resterebbe infatti la disciplina «a regime», a suo
tempo non impugnata dal Governo, che regola con norme dettagliate (artt. 3 e
seguenti) l'accesso ai ruoli del personale docente di cui si parla.
5. ¾ E' fondata, invece, la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge provinciale n.
12 del 1998, introdotto dalla legge provinciale n. 19 del 2001.
Tale disposizione consente al
personale docente delle scuole secondarie di primo e secondo grado della
Provincia autonoma di Bolzano, in servizio nell'anno scolastico 1998-1999 e
1999-2000, privo del prescritto titolo di studio, ma in possesso del diploma di
maturità, che, per carenza di personale in possesso del prescritto titolo di
studio, abbia svolto presso le predette scuole servizi
di supplenza per almeno 18 anni scolastici, anche non continuativi, validi come
anni di servizio interi ai sensi della normativa allora vigente, di essere
assunto a tempo indeterminato o determinato, previo superamento di apposito
esame di idoneità e di abilitazione riservato. Lo stesso art. 19 dispone
altresì che per il personale femminile con prole l'anzianità di servizio
necessaria per l'ammissione all'esame di idoneità è ridotta di un anno per ogni
figlio nato nel corso dei corrispondenti anni scolastici.
Ad avviso del ricorrente,
questa disciplina violerebbe sia il principio di buon andamento e imparzialità
della pubblica amministrazione, sia la normativa statale che subordina
l'insegnamento al possesso del prescritto titolo di studio, alla quale la Provincia autonoma di
Bolzano non potrebbe derogare, mentre, nella parte in cui prevede la riduzione
dell'anzianità di servizio per il personale femminile con prole, oltre a
considerare requisiti non significativi sul piano della professionalità, si
porrebbe in contrasto con norme fondamentali dell'ordinamento, in quanto il
periodo obbligatorio di congedo per maternità è già computato a tutti gli
effetti nell'anzianità di servizio, ai sensi dell'art. 22 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
Contrariamente a quanto
ipotizza la Provincia
autonoma di Bolzano nella memoria di costituzione, l'art. 19 (così come l'art.
20, di cui si dirà) della legge provinciale n. 12 del 1998, introdotti, insieme
all'art. 18, non censurato dal Governo, dall'art. 6, comma 2,
della legge provinciale n. 19 del 2001, si riferisce ai docenti in genere e non
ai soli docenti di religione. Diversamente dall'art. 10, comma 1, della legge
provinciale n. 12 del 1998, nelle disposizioni di cui si parla non vi è alcun
riferimento ai docenti di religione. E' poi decisiva la circostanza che la
legge provinciale n. 12 del 1998 consta di due titoli, il primo dedicato agli
insegnanti e agli ispettori per l'insegnamento della religione cattolica nelle
scuole elementari e secondarie, il secondo relativo alla stato giuridico del
personale insegnante. Ed è in questo secondo titolo che sono inseriti gli
articoli 19 e 20.
La disposizione impugnata
presuppone che il personale in essa indicato abbia
svolto attività di insegnamento senza il prescritto titolo di studio, sia pure
a causa della carenza di personale idoneo nella Provincia autonoma di Bolzano.
E' quindi lo stesso articolo 19, con il participio
aggettivato “prescritto”, a rendere immediatamente evidente il vizio dal quale
è affetto: una non consentita deroga ai principî che reggono la materia
nell'ordinamento statale. Esattamente l'Avvocatura dello Stato rileva che non è
derogabile dalla Provincia autonoma di Bolzano «la regola della necessaria
stretta attinenza tra i titoli di studio, che danno accesso agli esami di
abilitazione, e le discipline oggetto di
insegnamento», regola che costituisce un principio dell'ordinamento scolastico,
rispondente «all'esigenza di ragione che vuole che la validità
dell'insegnamento – e quindi dell'apprendimento di discenti – sia assicurato
mediante un'idonea specifica preparazione culturale dei docenti» (sentenza n. 308 del
1989).
Restano assorbiti i restanti
profili di illegittimità costituzionale dedotti dal Governo, così come la
questione, più specifica, concernente il personale femminile con prole.
6. ¾ Diversa è la posizione
dei laureati nella Facoltà di Scienze della formazione, alla quale si riferisce
il denunciato art. 20 della legge provinciale n. 12 del 1998, introdotto dall'art. 6, comma 2, della legge n. 19 del 2001. Costoro,
infatti, sono in possesso di idoneo titolo di studio che in ambito nazionale li
abiliterebbe all'ottenimento di supplenze temporanee. La legge provinciale
consente che ad essi siano conferite supplenze non
solo temporanee ma anche annuali. E' escluso però che, sulla base
dell'iscrizione nelle graduatorie permanenti, gli insegnanti di cui si tratta
possano ottenere l'accesso ai ruoli provinciali in difetto di un ulteriore
requisito abilitativo che comunque presupponga il
superamento di una selezione. L'iscrizione inoltre è consentita per il
conferimento di supplenze in due soli anni scolastici e, benché la relazione di
accompagnamento al disegno di legge faccia riferimento ai laureati della Facoltà
di Scienze della formazione della Libera Università degli studi di Bolzano,
tale limitazione non figura nel testo legislativo approvato. Anche i laureati
in Facoltà o corsi di laurea di Scienze della formazione presso università che
hanno sede in altra parte del territorio nazionale, secondo la norma censurata,
hanno titolo per essere inseriti, per quei due anni scolastici, nelle anzidette
graduatorie provinciali.
In conclusione, la temporaneità
del beneficio accordato ai predetti laureati, il fatto che esso non sia
limitato ai laureati della Università di Bolzano e la considerazione che questi
non sono privi di un titolo di studio riconosciuto a livello nazionale,
sufficiente comunque anche in ambito statale al conferimento di supplenze
temporanee e quindi di per sé idoneo allo svolgimento dell'attività di
insegnamento, sono elementi che, nel loro insieme, rendono ragione della non
fondatezza della questione sollevata dal Governo.
7. ¾ Si deve ora passare
all'esame delle censure proposte dalla Regione Veneto e dal Governo nei
confronti dell'art. 44 della legge provinciale n. 19 del 2001 e delle relative
eccezioni di inammissibilità prospettate dalla Provincia autonoma di Bolzano.
7.1. ¾ Deve preliminarmente
dichiararsi inammissibile l'intervento del consorzio dei Comuni della Provincia
autonoma di Trento compresi nel bacino imbrifero montano (Bim)
dell'Adige. E' orientamento costante nella giurisprudenza di questa Corte, e
deve essere qui ribadito, che nei giudizi di legittimità costituzionale in via
principale non è ammessa la presenza di soggetti diversi dalla parte ricorrente
e dal titolare della potestà legislativa il cui atto è oggetto di contestazione
(v. da ultimo, sentenze
n. 353 del
2001
; n. 382 del 1999; n. 35 del 1995; n. 446 del 1994 e n. 172 del 1994).
7.2. ¾ Con riferimento al ricorso della Regione Veneto si
eccepisce che la ricorrente si limiterebbe a denunciare l'inosservanza da parte
della legge provinciale di un principio della legislazione statale e la
violazione dell'autonomia amministrativa e finanziaria di Comuni e consorzi di
Comuni, senza lamentare una lesione delle proprie competenze legislative,
quindi senza avere un interesse al ricorso.
Per escludere la fondatezza dell'eccezione
è sufficiente rilevare che l'art. 44, oggetto di impugnazione, dispone che i sovracanoni annui dovuti dai concessionari di derivazioni
del bacino imbrifero dell'Adige siano versati alla Provincia autonoma di
Bolzano contestualmente al pagamento dei canoni demaniali e che la Regione Veneto si
duole che, in tal modo, la
Provincia autonoma di Bolzano si approprierebbe di risorse che spetterebbero ai Comuni presenti nel
territorio veneto e in relazione a tale effetto deduce la lesione della propria
autonomia finanziaria e la violazione del limite territoriale. Non può pertanto
negarsi la sussistenza di una legittimazione in concreto della ricorrente e di
un suo interesse a una pronuncia di questa Corte sul merito del ricorso.
7.3. ¾ Sempre ad avviso della Provincia il ricorso della Regione
Veneto sarebbe poi inammissibile per difetto di indicazione di un parametro
costituzionale pertinente, essendo stati richiamati gli artt. 117, 118, 119 e
120 della Costituzione e non le disposizioni dello statuto speciale che pongono
limiti alla competenza legislativa della Provincia autonoma di Bolzano. Anche
questa eccezione deve essere respinta.
Nelle controversie tra Regioni a statuto
ordinario e Regioni a statuto speciale o Province autonome, le norme di rango
costituzionale che definiscono le rispettive attribuzioni formano un sistema
coerente ed unitario. Le competenze e l'autonomia che il titolo V della parte
seconda della Costituzione garantisce alle prime, considerate dal punto di
vista delle seconde operano come limiti di competenza
rinvenibili anche nello statuto speciale come l'altra faccia di una
stessa medaglia. L'unità sistematica dei parametri fa sì che, in questo tipo di
controversie, essi possano essere fungibilmente
evocati dall'uno o dall'altro angolo visuale. E' del tutto naturale, quindi,
che la Regione Veneto,
lamentando una lesione delle proprie attribuzioni, ponga a fondamento del suo
ricorso le norme costituzionali che tali attribuzioni le conferiscono.
7.4. ¾ Anche con riferimento al ricorso statale si lamenta da
parte della Provincia autonoma di Bolzano la mancata indicazione di un
parametro costituzionale pertinente. L'eccezione non può essere accolta. Nella
impugnazione governativa sono infatti indicate le
norme di attuazione dello statuto speciale in materia di demanio idrico, di
opere idrauliche e di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico (d.lgs. n. 463 del 1999), il che consente agevolmente di
fare riferimento, quale parametro costituzionale, all'art. 9,
numero 9, dello statuto, che attribuisce alle Province autonome potestà
legislativa concorrente in materia di utilizzazione delle acque pubbliche,
potestà che incontra il limite dei principî fondamentali della legislazione
dello Stato, puntualmente indicati nel ricorso governativo.
7.5. ¾ Sempre in relazione al ricorso dello Stato la Provincia, infine,
eccepisce che, pur nella ipotesi di un annullamento della norma censurata, la
quale prevede che canoni e sovracanoni siano versati
alla Provincia, resterebbe comunque in vigore la disposizione, non impugnata,
che attribuirebbe alla medesima Provincia la competenza a determinare le
modalità di riscossione e di destinazione dei sovracanoni
(art. 1, comma 2-bis, primo periodo, della legge provinciale n. 10 del
1983, come introdotto dall'art. 3 della legge provinciale 29 agosto 2000, n.
13), sicché lo Stato non avrebbe interesse al ricorso. La predetta eccezione
muove da una premessa interpretativa che è necessario verificare con giudizio
di merito. Il problema è se, alla luce delle norme statutarie e di attuazione
che attribuiscono alla Provincia autonoma di Bolzano la competenza concorrente
in materia di utilizzazione delle acque nonché in forza dei principî della
legislazione statale che fungono da limite a tale competenza, la parola proventi,
che già figurava nell'art. 1, comma 2-bis, della legge provinciale n. 10
del 1983, debba essere riferita ai canoni di concessione demaniale e insieme ai
sovracanoni, ovvero soltanto ai primi. In questa
seconda ipotesi la dichiarazione di illegittimità costituzionale della
disposizione censurata non potrebbe in alcun modo produrre l'effetto,
ipotizzato dalla Provincia, di lasciare in vita una disposizione che comunque la
abiliti a determinare le modalità di riscossione e di destinazione dei sovracanoni. Di qui la necessità, al fine di saggiare
l'interesse del Governo alla impugnazione, di trattare ora il merito della
questione.
8. ¾ La questione è fondata.
Con la norma impugnata la Provincia autonoma di
Bolzano dispone che i sovracanoni relativi a
concessioni di derivazione di acque pubbliche per uso idroelettrico siano
versati alla Provincia contestualmente al versamento dei canoni demaniali.
Tutta la difesa della Provincia ruota
intorno all'assunto che canoni e sovracanoni
sarebbero assimilabili, trattandosi in entrambi i casi di proventi derivanti
dalla utilizzazione delle acque pubbliche, materia che, in forza della clausola
di estensione di cui all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, il
cui contenuto è stato già sopra ricordato, sarebbe ormai di potestà esclusiva
della Provincia, non essendo compresa negli “elenchi” dei commi secondo e terzo
dell'art. 117 Cost., e non incorrerebbe pertanto nel
limite dei principî fondamentali della legislazione statale. Ma una simile
ricostruzione muove da un errato presupposto interpretativo: la disciplina dei sovracanoni non attiene infatti
alla materia della utilizzazione delle acque. L'art. 1 della legge 27 dicembre
1953, n. 959, che ha novellato il testo unico delle
leggi sulle acque e sugli impianti elettrici del 1933, al comma quattordicesimo
dispone che il sovracanone debba essere attribuito a
un fondo comune a disposizione del consorzio o dei consorzi compresi nel perimetro del bacino imbrifero
(consorzi nella specie costituiti); e stabilisce che il fondo è impiegato
esclusivamente a favore del progresso economico e sociale delle popolazioni,
nonché per la realizzazione di opere di sistemazione montana che non siano di competenza dello
Stato. Emerge chiaro, già da questa indicazione, come il sovracanone
si differenzi dal canone demaniale per destinatario (non il titolare della
concessione, ma il consorzio di Comuni), finalizzazione (il progresso economico
e sociale delle popolazioni, la realizzazione di opere di sistemazione
montana), e per la sua stessa natura giuridica. La giurisprudenza di
legittimità ha infatti affermato che il sovracanone richiesto ad un concessionario di utenza idrica
configura una prestazione patrimoniale (così anche questa Corte con le sentenze n. 257 del 1982 e n. 132 del
1957), non ha carattere indennitario ed è correlato
solo all'esistenza attuale e non all'uso effettivo della concessione di
derivazione, la quale costituisce così il presupposto materiale di
un'imposizione finalizzata ad integrare le risorse degli enti territoriali
interessati, nel quadro di un'esigenza di sostegno dell'autonomia locale.
Poiché sono qualificabili come prestazione
patrimoniale imposta a fini solidaristici, non
correlata alla utilizzazione dell'acqua pubblica, i sovracanoni
costituiscono dunque elementi della finanza comunale e pertanto attengono alla
materia della finanza locale. In tale materia, a mente dell'art. 80 dello
statuto di autonomia, le Province autonome di Trento e di Bolzano dispongono di
una potestà legislativa di tipo concorrente, soggetta al limite dei principî
fondamentali stabiliti dalle leggi statali. E tali limiti non sono venuti meno
per effetto della clausola di estensione di cui all'art. 10 della legge
costituzionale n. 3 del 2001. Le materie nelle quali deve essere attratta la attuale disciplina dei sovracanoni,
e cioè la «armonizzazione dei bilanci pubblici» e il «coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario», sono infatti qualificate dall'art.
117, terzo comma, Cost. come materie di potestà concorrente. Pur dopo l'entrata
in vigore del nuovo titolo V della parte seconda della Costituzione, dunque, la
legislazione provinciale impugnata è da considerare espressione di potestà
legislativa ripartita che, come già chiarito, incontra il limite dei principî
desumibili dalla legislazione statale, anche da quella già in vigore (v. sentenza n. 282 del 2002). E nella specie
il principio che imponeva un limite nei confronti della disposizione censurata,
e che è stato violato, è quello, già menzionato, che prevede la destinazione
del sovracanone a un fondo comune gestito dai
consorzi per finalità di promozione dello sviluppo economico e sociale delle
popolazioni interessate e per la realizzazione delle opere che si rendano
necessarie per rimediare alla alterazione del corso naturale delle acque
causata dalla loro regimazione artificiale (art. 1,
quattordicesimo comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 959).
La semplice previsione che i sovracanoni siano riscossi dalla Provincia autonoma di
Bolzano e la conseguente loro sottrazione, non importa se solo temporanea, ai
consorzi di Comuni del bacino imbrifero montano lede, con il principio della
legislazione statale che si è appena ricordato, anche l'autonomia finanziaria
dei Comuni e, mediatamente, della stessa Regione Veneto, che vede privato il
proprio territorio di risorse delle quali, in base alla legge statale, avrebbe
dovuto essere destinataria.
Resta assorbito ogni ulteriore profilo di
censura.
Per questi
motivi
LA CORTE
COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara l'illegittimità
costituzionale dell'articolo 19 della legge provinciale 14 dicembre
1998, n. 12 (Disposizioni relative agli insegnanti e ispettori per
l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole elementari e secondarie
nonché disposizioni relative allo stato giuridico del personale insegnante),
come introdotto dall'articolo 6, comma 2, della legge provinciale 28 dicembre
2001, n. 19 «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno
finanziario 2002 e per il triennio 2002-2004 e norme legislative collegate
(legge finanziaria 2002)»;
2) dichiara l'illegittimità
costituzionale dell'articolo 44 della predetta legge della Provincia autonoma
di Bolzano 28 dicembre 2001, n. 19;
3) dichiara non fondata la questione
di legittimità costituzionale dell'articolo 10, comma 1, della citata legge
della Provincia autonoma di Bolzano 14 dicembre 1998, n. 12, sollevata, in riferimento all'articolo 9, numero 2, dello statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige e alle relative norme di attuazione, dal
Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe indicato;
4) dichiara non fondata la questione
di legittimità costituzionale dell'articolo 20 della medesima legge della Provincia
autonoma di Bolzano 14 dicembre 1998, n. 12, introdotto dall'articolo 6, comma
2, della menzionata legge della Provincia autonoma di Bolzano 28 dicembre 2001,
n. 19, sollevata, in riferimento all'art. 9, comma 2
dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e in relazione all'articolo 2
della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale
scolastico), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in
epigrafe indicato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 2002.
Cesare RUPERTO, Presidente
Carlo MEZZANOTTE, Redattore
Depositata in Cancelleria il 20 dicembre
2002.