ORDINANZA N.65
ANNO 2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai Signori Giudici:
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Cesare RUPERTO Presidente
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Massimo VARI Giudice
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Riccardo CHIEPPA "
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Gustavo ZAGREBELSKY "
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Valerio ONIDA "
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Carlo MEZZANOTTE "
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Guido NEPPI MODONA "
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Piero Alberto CAPOTOSTI "
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Annibale MARINI "
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Franco BILE "
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Giovanni Maria FLICK "
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Francesco AMIRANTE "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 9, 14 e 18 della delibera legislativa del Consiglio
regionale del Friuli-Venezia
Giulia, intitolata "Disposizioni in materia di personale e
organizzazione degli uffici" (atto consiliare n. 132-bis), già
approvata una prima volta il 27 luglio 2000, quindi rinviata dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri con telegramma del 5 settembre 2000 ed infine
riapprovata con modifiche nella seduta del 4 ottobre 2000, promosso con ricorso
del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 25 ottobre 2000,
depositato in cancelleria il 3 novembre 2000 ed iscritto al n. 17 del registro
ricorsi 2000.
Visto l'atto di costituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia;
udito nell'udienza
pubblica del 18 dicembre 2001 il Giudice relatore Franco Bile;
uditi l'avvocato dello
Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio
dei ministri e l'avvocato Giandomenico Falcon per
Ritenuto che con il ricorso in epigrafe il Presidente
del Consiglio dei ministri ha impugnato le disposizioni degli articoli 9, 14 e
18 della delibera legislativa del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, intitolata "Disposizioni
in materia di personale e organizzazione degli uffici" (atto consiliare n.
132-bis), già approvata una prima volta il 27 luglio 2000, quindi
rinviata dalla Presidenza del Consiglio con telegramma del 5 settembre 2000 ed
infine riapprovata con modifiche nella seduta del 4 ottobre 2000;
che nel ricorso si sostiene che le
indicate disposizioni contrasterebbero con gli articoli 3, primo comma, 39,
quarto comma, e 97, primo e terzo comma, della Costituzione, nonchè con l’articolo 4 dello Statuto speciale regionale
approvato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto della
Regione Friuli-Venezia Giulia) e con l’articolo 43
del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902
(Adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello statuto speciale
della Regione Friuli-Venezia Giulia), in quanto
violerebbero <<le norme fondamentali delle riforme
economico-sociali>>, recate: a) dall’articolo 2, comma 1, lettere a),
h), i) e l), e comma 2, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega
al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia
di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale),
<<con le conseguenti disposizioni>> del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione della organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico
impiego, a norma dell’art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421); b)
dall’articolo 22, commi 6, 8, e 37 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure
di razionalizzazione della finanza pubblica); c) dall’articolo 11, comma
4, <<in particolare lettere a) e) e g)>>, della legge
15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), <<con le
conseguenti disposizioni delegate>>; d) dall’articolo 41, comma 3,
e dall’art. 48, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica); e) dal <<patto di
stabilità interno>> (avente rilievo di interesse nazionale, avuto
riguardo agli impegni assunti in ambito europeo), di cui all’articolo 28 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo) ed all’articolo 30 della l. 23 dicembre 1999, n.
448 [rectius 488] (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge
finanziaria 2000); f) dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 30 dicembre 1993, n. 593 (Regolamento concernente la determinazione e
la composizione dei comparti di contrattazione collettiva di cui all’art. 45,
comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29) e conseguenti
contratti collettivi relativi al comparto Regioni e Autonomie locali;
che si é costituita
che, nell’imminenza dell’udienza
pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato due memorie
illustrative, nella prima delle quali ha replicato alle argomentazioni della
Regione ed ha illustrato i riflessi sul presente giudizio dell’intervenuta
modificazione dell’art. 117 ed in generale del Titolo V della parte seconda
della Costituzione, e nella seconda ha argomentato solo su quest’ultimo
punto;
che dal suo canto
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 17 del 2002
- a seguito della modificazione dell’art. 127 della
Costituzione, introdotta dall’art. 8 della legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), ed
in particolare della soppressione del controllo di costituzionalità che, in
base al testo originario dello stesso art. 127, il Governo poteva chiedere alla
Corte nei confronti della deliberazione regionale prima della promulgazione -
ha ritenuto che i ricorsi introdotti ai sensi del medesimo testo originario ed
ancora pendenti diventino improcedibili, salva la
facoltà del Governo di impugnare la legge regionale nei termini e nei modi di
cui al nuovo testo dell’art. 127;
che, conseguentemente, il ricorso in epigrafe, proposto ai sensi del testo originario dell’art. 127 Cost., deve essere dichiarato improcedibile.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara l’improcedibilità del ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 2002.
Cesare RUPERTO, Presidente
Franco BILE, Redattore
Depositata in Cancelleria il 19 marzo 2002.