Sentenza n. 170 del 2004

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ORDINANZA N. 170

 

ANNO 2004

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

 

- Valerio                 ONIDA                         Presidente

 

- Fernanda              CONTRI                         Giudice

 

- Guido                  NEPPI MODONA              "

 

- Piero Alberto       CAPOTOSTI                       "

 

- Annibale              MARINI                              "

 

- Giovanni Maria    FLICK                                 "

 

- Francesco             AMIRANTE                       "

 

- Ugo                DE SIERVO                 "

 

- Romano          VACCARELLA            "

 

- Alfio                    FINOCCHIARO                "

 

- Alfonso              QUARANTA                      "

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l’attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), promosso con ordinanza del 14 luglio 2003 dalla Commissione tributaria regionale di Venezia sui ricorsi riuniti proposti da Chiari Sergio contro l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Padova 1, iscritta al n. 924 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell’anno 2003.

 

Udito nella camera di consiglio del 12 maggio 2004 il Giudice relatore Annibale Marini.

 

Ritenuto che la Commissione tributaria regionale di Venezia, con ordinanza depositata il 14 luglio 2003, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale «dell’art. 11, 2° comma, Legge 1.06.1939, n. 413» [recte: art. 11, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l’attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale)] «nella parte in cui non prevede disparità di trattamento per i proprietari di immobili vincolati locati e non»;

 

che la norma impugnata dispone che, ai fini delle imposte sul reddito «in ogni caso, il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell’articolo 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, è determinato mediante l’applicazione della minore tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato»;

 

che tale regola – secondo un diritto vivente da cui il rimettente non ritiene possibile discostarsi in considerazione dell’inequivoco tenore della norma – trova applicazione anche nel caso di immobili locati;

 

che sotto questo profilo la norma confliggerebbe, ad avviso del rimettente,  con il principio di eguaglianza, di cui all’art. 3 della Costituzione, in quanto «diversa è la situazione del proprietario dell’immobile non locato, vincolato, per il quale si attaglia il dato normativo (…), rispetto a quella del proprietario dell’immobile locato, dal momento che i redditi derivati al proprietario locatore possono essere anche molto consistenti», cosicché risulterebbe ingiustificata la deroga al principio di diritto tributario che distingue tra immobili locati e non locati.

 

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 346 del 2003, ha dichiarato non fondata analoga questione, sollevata con riferimento ai parametri di cui agli artt. 3 e 53 della Costituzione, rilevando – quanto in particolare alla prospettata irragionevolezza dell’uniforme trattamento riservato tanto agli immobili locati quanto a quelli non locati – come «a prescindere dal carattere generale del sistema catastale di tassazione degli immobili (sentenza n. 362 del 2000), (…) il riferimento alle tariffe d’estimo censurato dal rimettente trovi una non irragionevole giustificazione nell’obiettiva difficoltà, evidenziata anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità, di ricavare per gli immobili di cui si tratta dal reddito locativo il reddito effettivo, per la forte incidenza dei costi di manutenzione e conservazione di tali beni»;

 

che la questione va pertanto dichiarata, sotto tale profilo, manifestamente infondata;

 

che, quanto poi agli ulteriori parametri di cui agli artt. 24, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, la questione stessa risulta manifestamente inammissibile, non essendo sorretta da alcuna specifica motivazione.

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l’attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale di Venezia con l’ordinanza in epigrafe;

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della stessa norma sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale di Venezia con la medesima ordinanza.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2004.

 

Valerio ONIDA, Presidente

 

Annibale MARINI, Redattore

 

Depositata in Cancelleria l'11 giugno 2004.