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SENTENZA
N. 28
ANNO 2004
Commenti alla decisione di
I. Maria Dicosola, Notificazioni,
diritto di difesa e interpretazione
costituzionale: alcune note a margine di sent. Corte
Costituzionale 13/1/2004, n. 28
(per gentile concessione della Rivista
telematica federalismi.it)
II.
Eugenio Dalmotto, La giurisprudenza costituzionale
come fonte dell’odierno sistema delle notificazioni a mezzo posta
(per gentile concessione della Rivista telematica Judicium, Il processo
civile in Italia e in Europa)
III.
Clarice Delle Donne, Il perfezionamento della notifica per il notificante tra
diritto di difesa e principio del contraddittorio: riflessioni a margine di un
recente intervento interpretativo della Consulta (per gentile concessione della Rivista
telematica Judicium, Il processo
civile in Italia e in Europa)
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta
dai Signori:
- Gustavo ZAGREBELSKY Presidente
- Valerio ONIDA Giudice
- Carlo MEZZANOTTE "
- Guido NEPPI
MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE
SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
ha
pronunciato la seguente
S
E N T E N Z A
nel
giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 139 e 148 del codice di
procedura civile promosso con ordinanza del 3 gennaio 2003 emessa dal Tribunale
di Milano, sezione distaccata di Rho, nel procedimento civile vertente tra
Luisa Rosa Trezzi ed altra e Maria Ida Versetti ed altri, iscritta al n. 252 del
registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell’anno 2003.
Udito
nella camera di consiglio del 12 novembre 2003
il Giudice relatore Franco Bile.
Ritenuto
in fatto
1.- Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale
di Milano, sezione distaccata di Rho, nel corso di un procedimento civile di
opposizione all’esecuzione ex art.
615 del codice di procedura civile - a seguito di eccezione, formulata dalla
parte opposta, di decadenza degli opponenti per inosservanza del termine
perentorio assegnato dal giudice per la notifica del ricorso introduttivo e del
decreto di fissazione dell’udienza di comparizione - ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale del combinato disposto degli artt. 139 e 148 cod. proc. civ.,
<<nella parte in cui prevede che le notificazioni si perfezionino, per il
notificante, alla data di perfezionamento delle formalità di notifica poste in
essere dall’ufficiale giudiziario e da questi attestate nella relazione di
notificazione, anziché alla data, antecedente, di consegna dell’atto
all’ufficiale giudiziario>>.
Rilevato
che, di fronte all’eccezione, gli opponenti hanno replicato di avere eseguito
tempestivamente gli adempimenti loro attribuiti e che il ritardo con cui erano
state effettuate le notifiche era dovuto esclusivamente all’attività
dell’ufficiale giudiziario, sottratta al controllo ed alla disponibilità del
notificante, il rimettente osserva che con sentenza n. 477 del 2002 la Corte ha già
dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 149
cod. proc. civ. e dell’art. 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo
posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti
giudiziari), in materia di notificazioni a mezzo del servizio postale,
nella parte in cui prevedeva che la notificazione si perfezionasse, per il
notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario,
anziché a quella, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario.
Secondo
il giudice a quo, i principi posti a
fondamento di tale decisione «sono suscettibili di trovare applicazione anche
rispetto alle notificazioni effettuate senza fare ricorso al servizio postale»,
quali quelle c.d. “a mani del destinatario” ai sensi dell’art. 139 cod. proc.
civ., che, per effetto del combinato disposto con il successivo art. 148, si
perfezionano con il compimento di tutte le formalità nelle quali si articola il
procedimento di notifica e, quindi, con la consegna di copia dell’atto e con la
attestazione da parte dell’ufficiale giudiziario delle operazioni a tal
proposito compiute.
Richiamata
anche la sentenza di questa Corte n. 69 del 1994, il rimettente conclude che
anche nel caso di specie il contrasto con tali parametri può essere evitato,
ricollegando gli effetti della notificazione – per quanto riguarda il
notificante – al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte
dalla legge, ossia alla consegna dell’atto da notificare all'ufficiale
giudiziario, essendo la successiva attività di quest’ultimo e dei suoi
ausiliari completamente sottratta al controllo ed alla sfera di disponibilità
del notificante medesimo, fermo invece restando per il destinatario il principio
del perfezionamento della notificazione alla data della ricezione dell’atto,
come attestata nella relazione di notifica redatta dall’ufficiale giudiziario.
Considerato
in diritto
1. - Il Tribunale di Milano, sezione
distaccata di Rho, prospetta la questione di legittimità costituzionale del
combinato disposto degli artt. 139 e 148 del codice di procedura
civile,<<nella parte in cui prevede che le notificazioni si perfezionino,
per il notificante, alla data di perfezionamento delle formalità di notifica
poste in essere dall’ufficiale giudiziario e da questi attestate nella
relazione di notificazione, anziché alla data, antecedente, di consegna
dell’atto all’ufficiale giudiziario>>.
Secondo
il rimettente questa disciplina contrasterebbe con gli artt. 3 e 24 della
Costituzione, per le stesse ragioni poste dalla sentenza di questa
Corte
n. 477 del 2002
a base della dichiarata illegittimità
costituzionale del combinato disposto dell’art. 149 cod. proc. civ. e dell’art.
4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a
mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di
atti giudiziari), nella parte in cui prevedeva che quella forma di
notificazione si perfezionasse, per il notificante, alla data di ricezione
dell’atto da parte del destinatario, anziché a quella, antecedente, di consegna
dell’atto all’ufficiale giudiziario.
2. - La questione è infondata.
3. - Già con la sentenza n. 69 del 1994, questa Corte -
chiamata a valutare la legittimità costituzionale delle norme relative alla
notificazione all’estero, con particolare riferimento alla notifica di un
provvedimento di sequestro ante causam
– ha affermato che, ai sensi degli artt. 3 e 24 della Costituzione, le garanzie
di conoscibilità dell’atto da parte del destinatario della notificazione
debbono coordinarsi con l’interesse del notificante a non vedersi addebitato
l’esito intempestivo del procedimento notificatorio per la parte sottratta alla
sua disponibilità. E ne ha ricavato la conclusione che la notifica si perfeziona,
per il notificante, con il compimento delle sole formalità che non sfuggono
alla sua disponibilità, con la conseguente dichiarazione di illegittimità
costituzionale - per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione - degli
artt. 142, terzo comma, 143, terzo
comma, e 680, primo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non prevedevano
che la notificazione all’estero del decreto che autorizza il sequestro si
perfezionasse, ai fini dell’osservanza del prescritto termine, con il
tempestivo compimento delle formalità
imposte al notificante dalle convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75
del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200 (Disposizioni sulle funzioni e sui poteri
consolari).
Questa soluzione è stata poi confermata dalla
sentenza n. 358 del 1996, che - proprio in
ragione di tale conferma - ha dichiarato non fondata la questione di
costituzionalità dell’art. 669-octies
cod. proc. civ., a proposito della notificazione all’estero dell’atto
introduttivo del procedimento cautelare uniforme, nel frattempo introdotto
dalla novella del 1990.
Con la successiva sentenza n. 477 del 2002 questa Corte ha
qualificato i principi posti a base delle precedenti decisioni come di portata
generale, e perciò riferibili <<ad ogni tipo di notificazione>> ed
in particolare a quella eseguita a mezzo del servizio postale. Ne è seguita la dichiarazione
di illegittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 149 cod. proc.
civ. e dell’art. 4, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890
(Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse
con la notificazione di atti giudiziari), essendo palesemente irragionevole,
oltre che lesivo del diritto di difesa del notificante, che un effetto di
decadenza possa discendere dal ritardo nel compimento di attività riferibili
non al notificante, ma a soggetti diversi (l’ufficiale giudiziario e l’agente
postale suo ausiliario), e perciò del tutto estranee alla sua disponibilità.
4. - Per effetto delle ricordate sentenze - ed
in particolare della n. 477 del 2002 - risulta ormai presente
nell’ordinamento processuale civile, fra le norme generali sulle notificazioni
degli atti, il principio secondo il quale - relativamente alla funzione che sul
piano processuale, cioè come atto della sequenza del processo, la notificazione
è destinata a svolgere per il notificante - il momento in cui la notifica si
deve considerare perfezionata per il medesimo deve distinguersi da quello in
cui essa si perfeziona per il destinatario; pur restando fermo che la
produzione degli effetti che alla notificazione stessa sono ricollegati è
condizionata al perfezionamento del procedimento notificatorio anche per il
destinatario e che, ove a favore o a carico di costui la legge preveda termini
o adempimenti o comunque conseguenze dalla notificazione decorrenti, gli stessi
debbano comunque calcolarsi o correlarsi al momento in cui la notifica si
perfeziona nei suoi confronti.
Più
specificamente il principio di scissione fra i due momenti di perfezionamento
della notificazione nei termini ora indicati si rinviene nell’art. 149 cod.
proc. civ., per effetto della sentenza n. 477 del 2002 (e nell’art. 142,
anche in combinato disposto con il terzo comma dell’art. 143, per effetto della
sentenza n. 69 del 1994).
5. - Il principio della distinzione fra i due
diversi momenti di perfezionamento delle notificazioni degli atti processuali -
affermato dalla ricordata giurisprudenza additiva di questa Corte, con gli
effetti prima indicati - è ormai decisivo per l’interpretazione delle altre
norme del codice di procedura civile sulle notificazioni.
Al
riguardo, gli artt. 138, 139, 140, 141, 143, 144, 145 e 146 - adoperando a
proposito dell’attività di notificazione i verbi <<eseguire>>,
<<fare>>, >>consegnare>> ed altri di portata
equivalente - di certo non enunciano espressamente una regola contraria alla
scissione fra i due momenti di perfezionamento e nemmeno mostrano di accogliere
per implicito il principio del momento di perfezionamento unico.
In
presenza di un tale dato normativo neutro, l’interprete è vincolato a tener
conto del ricordato principio enunciato da questa Corte ai fini del rispetto
del canone della c.d. interpretazione sistematica. In base ad essa la regola
generale della distinzione fra i due momenti di perfezionamento delle notificazioni
– non contenuta esplicitamente nelle norme citate – deve essere desunta da
quella ormai espressamente prevista dall’art. 149 cod. proc. civ. per la
notificazione a mezzo posta, e conseguentemente applicata anche alla
notificazione eseguita direttamente dall’ufficiale giudiziario.
In
ragione di tali rilievi, le norme censurate vanno interpretate nel senso che la
notificazione si perfeziona nei confronti del notificante, secondo quanto sopra
specificato, al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario.
Pertanto la questione sollevata dal rimettente deve essere dichiarata non
fondata.
per
questi motivi
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non
fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli
articoli 139 e 148 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento
agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Milano, sezione
distaccata di Rho, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 13 gennaio 2004.
Gustavo
ZAGREBELSKY, Presidente
Franco
BILE, Redattore
Depositata
in Cancelleria il 23 gennaio 2004.