Consulta OnLine
SENTENZA N. 477
ANNO 2002
Commenti alla decisione di
I.
Giovanni Virga, Eliminata l’alea della
notifica per posta (per gentile concessione della Rivista telematica Lexitalia.it)
II.
Raffaello Lupi, Sulla legittimità della costituzione a mezzo
posta nel giudizio tributario, con spedizione degli atti entro i termini per la
costituzione (per gentile concessione della Rivista telematica Judicium, Il processo civile in Italia e in Europa)
III. Eugenio
Dalmotto, Difficoltà interpretative poste della nuova
regola sulla scissione del perfezionamento della notifica postale
(per gentile concessione della Rivista telematica Judicium, Il processo civile in Italia e in Europa)
IV. Pietro Alessio Palumbo,
Il
discrimen tra il c.d. compimento della notifica e la
c.d. presenza della notifica giudiziaria. la sentenza della corte
costituzionale n. 477 del 2002 (per
gentile concessione della Rivista elettronica Amministrazione in
cammino)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Cesare RUPERTO Presidente
- Riccardo CHIEPPA Giudice
- Gustavo ZAGREBELSKY "
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI
MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE
SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli
artt. 149 del codice di procedura civile e 4, comma terzo, della legge 20
novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a
mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), promosso con
ordinanza del 2 febbraio 2002 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da
Rizzacasa Giovambattista
contro ENEL s.p.a., iscritta al n. 134 del registro ordinanze 2002 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale,
dell’anno 2002.
Visto l’atto di costituzione di Rizzacasa Giovambattista;
udito nell’udienza pubblica del 22 ottobre
2002 il Giudice relatore Annibale Marini;
udito l’avvocato Claudio Chiola per Rizzacasa Giovambattista.
Ritenuto in fatto
1.- La
Corte di cassazione, con ordinanza depositata il 2 febbraio 2002, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell’art. 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 890
(Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse
con la notificazione di atti giudiziari), "richiamato implicitamente
dall’art. 149 c.p.c., nella parte in cui fa decorrere
la notifica dell’atto da notificare dalla data della consegna del plico al
destinatario, anziché dalla data della spedizione".
Il medesimo giudice aveva precedentemente
sollevato, nei termini di cui sopra e nel corso dello stesso procedimento,
questione di legittimità costituzionale dell’art. 149 del codice di procedura
civile come interpretato dalla giurisprudenza "nel silenzio del dettato
normativo". Questione dichiarata manifestamente inammissibile, con
ordinanza n. 322
del 2001
, non avendo la
Corte rimettente "assolto l’onere di verificare, prima
di sollevare la questione di costituzionalità, la concreta possibilità di
attribuire alla norma denunciata un significato diverso da quello censurato e
tale da superare i prospettati dubbi di legittimità costituzionale".
Il giudice a
quo precisa ora che l’art. 4, comma terzo, della legge n. 890 del 1982, nel
disporre che "l’avviso di ricevimento costituisce prova dell’eseguita
notificazione", non lascerebbe spazi interpretativi e non consentirebbe,
dunque, soluzioni ermeneutiche diverse da quella, costituente diritto vivente,
secondo la quale gli effetti della notificazione a mezzo posta si
produrrebbero, anche per il notificante, solo con la consegna del plico al
destinatario da parte dell’agente postale.
Sulla base di
tale premessa, il rimettente assume che la disciplina censurata sarebbe lesiva
dell’art. 24 della Costituzione in quanto ostacolerebbe, fino a vanificarlo
sostanzialmente, l’esercizio del diritto di impugnazione a chi, risiedendo in
luogo diverso da quello in cui deve essere eseguita la notificazione, si
avvalga della notificazione a mezzo posta, adempiendo tempestivamente alle
formalità previste dall’art. 149 del codice di procedura civile e dalla legge
n. 890 del 1982, ma "restando nondimeno esposto alla disorganizzazione di
Uffici pubblici, quali quelli postali che sono soltanto strumenti ausiliari
dell’Amministrazione della Giustizia".
Le norme
impugnate - ad avviso del medesimo rimettente - non esprimerebbero, d’altro canto,
una regola generale dell’ordinamento, considerato che la notificazione
effettuata ai sensi dell’art. 140 del codice di procedura civile si
perfezionerebbe, invece, alla data di spedizione della raccomandata con avviso
di ricevimento, così come sarebbe del resto previsto per la notificazione dei
ricorsi amministrativi e per le notificazioni eseguite nell’ambito del
contenzioso tributario.
Il ricorso al
servizio postale in materia di notificazioni di atti giudiziari risulterebbe,
dunque, diversamente disciplinato in relazione a fattispecie analoghe,
escludendosi solo in alcuni casi, e non in altri, l’esposizione della parte
notificante al rischio del disservizio postale. Con conseguente violazione del
principio di eguaglianza garantito dall’art. 3 della Costituzione.
2.- Si è
costituito in giudizio Giovambattista Rizzacasa, ricorrente nel giudizio a quo, il quale
preliminarmente sottolinea la sicura ammissibilità della questione in quanto
sostanzialmente diversa da quella dichiarata manifestamente inammissibile con
l’ordinanza n. 322 del 2001.
Nel merito,
secondo la parte privata, verrebbero nella specie in considerazione due
distinte esigenze: quella di assicurare la certezza del diritto, per cui
l’impugnativa dovrebbe essere esercitata entro precisi limiti temporali, e
quella di garantire il diritto di difesa del destinatario dell’atto notificato.
La prima
delle due esigenze - secondo la stessa parte - potrebbe essere adeguatamente
soddisfatta facendo riferimento alla data di presentazione del ricorso
all’ufficiale giudiziario per la notifica, mentre solo ai fini della seconda
occorrerebbe avere riguardo al momento della effettiva consegna dell’atto al
destinatario.
Siffatta
distinzione sarebbe, d’altro canto, ben presente nella giurisprudenza di questa
Corte, così come il principio secondo cui gli effetti derivanti dall’operato
della pubblica amministrazione non possono risolversi nella menomazione del
diritto di difesa della parte incolpevole.
Se si
volesse, poi, richiamare, in contrapposizione al diritto di difesa del
notificante, l’interesse generale alla certezza dei rapporti giuridici,
dovrebbe allora considerarsi - ad avviso sempre della parte privata - che il
principio di ragionevole durata del processo, di cui al novellato art. 111
della Costituzione, impone di disciplinare le cadenze temporali del processo
stesso in modo da consentire l’agevole esercizio del diritto di difesa.
Il sacrificio
del diritto di difesa a favore della rapidità del processo potrebbe, dunque,
essere giustificato solamente in conseguenza di condotte omissive della parte
processuale e non già in relazione a ritardi od omissioni riferibili
all’operato della pubblica amministrazione, cui il cittadino-attore sia
obbligato a rivolgersi.
La disciplina
dettata dall’art. 140 del codice di procedura civile e quella relativa alle
notifiche in materia di ricorsi amministrativi e nell’ambito del contenzioso
tributario costituirebbero poi - sempre secondo la parte privata - adeguati
termini di comparazione ai fini del giudizio di legittimità costituzionale
sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza.
Conclude
dunque la parte per l’accoglimento della questione "e, in subordine, per
l’adozione di una sentenza interpretativa del combinato disposto dell’art. 149 c.p.c. e dell’art. 4 l. 890/92 (recte:
legge 890/82) che consenta un’adeguata tutela del diritto di difesa,
affermando che lo scopo della notifica per posta è legittimamente raggiunto nel
momento in cui vengono realizzati gli adempimenti formali gravanti sulla parte
intimante".
Considerato
in diritto
1.- La Corte
di cassazione dubita, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,
della legittimità costituzionale degli artt. 149 del codice di procedura civile
e 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a
mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di
atti giudiziari), nella parte in cui dispongono che gli effetti della
notificazione a mezzo posta decorrono, anche per il notificante, dalla data di
consegna del plico al destinatario anziché dalla data della spedizione.
Tale disposizione
si porrebbe in contrasto sia con la garanzia costituzionale del diritto di
difesa, in quanto esporrebbe il notificante, pur incolpevole, al rischio del
disservizio postale, sia con il principio di eguaglianza, in quanto - in
materia di notificazioni di atti giudiziari o di ricorsi amministrativi - altre
norme dell’ordinamento attribuirebbero invece rilevanza esclusiva alla data di
spedizione dell’atto.
2.- In via
preliminare, va affermata la proponibilità della presente questione di
costituzionalità, in quanto essenzialmente diversa, sia sotto l’aspetto
normativo che argomentativo, da quella proposta nello stesso giudizio e
dichiarata da questa Corte manifestamente inammissibile con l’ordinanza n. 322 del 2001.
La questione
in esame, infatti, oltre ad avere un oggetto solo parzialmente coincidente con
quello della precedente (con la quale veniva impugnato il solo art. 149 del
codice di procedura civile), si fonda sulla premessa della impossibilità di una
diversa opzione interpretativa e non risulta, dunque, come l’altra, censurabile
sotto il profilo della mancata ricerca di una interpretazione alternativa
rispetto a quella sospettata di illegittimità costituzionale.
3.- Nel
merito la questione è fondata.
3.1.- Il
rimettente muove dalla premessa secondo la quale l’inequivoco
tenore testuale dell’art. 4, comma terzo, della legge n. 890 del 1982 non
consentirebbe interpretazione diversa da quella del perfezionamento della
notificazione, anche per il notificante, alla data di ricezione del plico da
parte del destinatario. Tale premessa - pur opinabile nei termini assoluti in
cui è formulata, come del resto dimostra la rimessione della predetta questione
interpretativa alle Sezioni unite da parte di altra sezione della stessa Corte
di cassazione - è, peraltro, conforme ad un orientamento da tempo consolidato
del giudice di legittimità e tale, dunque, da poter essere senz’altro assunto a
base della presente decisione.
3.2.- Questa
Corte ha avuto modo di affermare, in tema di notificazioni all’estero, che gli
artt. 3 e 24 della Costituzione impongono che "le garanzie di
conoscibilità dell’atto, da parte del destinatario, si coordinino con
l’interesse del notificante a non vedersi addebitato l’esito intempestivo di un
procedimento notificatorio parzialmente sottratto ai
suoi poteri di impulso" ed ha, altresì, individuato come soluzione
costituzionalmente obbligata della questione sottoposta al suo esame quella
desumibile dal "principio della sufficienza [...] del compimento delle
sole formalità che non sfuggono alla disponibilità del notificante"
(sentenza n. 69 del 1994).
Principio
questo che, per la sua portata generale, non può non riferirsi ad ogni tipo di
notificazione e dunque anche alle notificazioni a mezzo posta, essendo
palesemente irragionevole, oltre che lesivo del diritto di difesa del
notificante, che un effetto di decadenza possa discendere - come nel caso di
specie - dal ritardo nel compimento di un’attività riferibile non al
medesimo notificante, ma a soggetti diversi (l’ufficiale giudiziario e l’agente
postale) e che, perciò, resta del tutto estranea alla sfera di disponibilità
del primo.
In ossequio
ai richiamati principi costituzionali, gli effetti della notificazione a mezzo
posta devono, dunque, essere ricollegati - per quanto riguarda il notificante -
al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge,
ossia alla consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario, essendo
la successiva attività di quest’ultimo e dei suoi ausiliari (quale appunto
l’agente postale) sottratta in toto al controllo ed alla sfera di
disponibilità del notificante medesimo.
Resta
naturalmente fermo, per il destinatario, il principio del perfezionamento della
notificazione solo alla data di ricezione dell’atto, attestata dall’avviso di
ricevimento, con la conseguente decorrenza da quella stessa data di qualsiasi termine
imposto al destinatario medesimo. Ed è appena il caso di sottolineare, al
riguardo, che la possibilità di una scissione soggettiva del momento
perfezionativo del procedimento notificatorio risulta
affermata dalla stessa legge n. 890 del 1982, laddove all’art. 8 prevede,
secondo l’interpretazione vigente, che, nel caso di assenza del destinatario e
di mancanza, inidoneità o assenza delle persone abilitate a ricevere il piego,
la notificazione si perfezioni per il notificante alla data di deposito del piego
presso l’ufficio postale e, per il destinatario, al momento del ritiro del
piego stesso ovvero alla scadenza del termine di compiuta giacenza.
Confermandosi in tal modo la necessità che le norme impugnate siano dichiarate
costituzionalmente illegittime nella parte in cui prevedono che la
notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione
dell’atto da parte del destinatario anziché alla data, antecedente, di consegna
dell’atto all’ufficiale giudiziario.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 149 del
codice di procedura civile e dell’art. 4, comma terzo, della legge 20 novembre
1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo
posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), nella parte in cui
prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di
ricezione dell’atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di
consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20
novembre 2002.
Cesare
RUPERTO, Presidente
Annibale
MARINI, Redattore
Depositata in
Cancelleria il 26 novembre 2002.