Consulta OnLine
SENTENZA N. 477
ANNO 2002
Commenti alla decisione di
I.
Giovanni Virga, Eliminata l’alea della
notifica per posta (per gentile concessione della Rivista telematica Lexitalia.it)
II.
Raffaello Lupi, Sulla legittimità della costituzione a mezzo posta
nel giudizio tributario, con spedizione degli atti entro i termini per la
costituzione (per gentile concessione della Rivista telematica Judicium, Il processo civile
in Italia e in Europa)
III. Eugenio
Dalmotto, Difficoltà interpretative poste della nuova
regola sulla scissione del perfezionamento della notifica postale (per
gentile concessione della Rivista telematica Judicium, Il
processo civile in Italia e in Europa)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Cesare RUPERTO Presidente
- Riccardo CHIEPPA Giudice
- Gustavo ZAGREBELSKY "
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI
MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE
SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale degli artt. 149 del codice
di procedura civile e 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 890
(Notificazioni di atti a mezzo posta e di
comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari),
promosso con ordinanza del 2 febbraio 2002 dalla Corte di cassazione sul
ricorso proposto da Rizzacasa Giovambattista contro
ENEL s.p.a., iscritta al n. 134 del registro
ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
14, prima serie speciale, dell’anno 2002.
Visto l’atto di costituzione di Rizzacasa Giovambattista;
udito
nell’udienza pubblica del 22 ottobre 2002 il Giudice relatore Annibale Marini;
udito l’avvocato
Claudio Chiola per Rizzacasa
Giovambattista.
Ritenuto in fatto
1.- La
Corte di cassazione, con ordinanza depositata il 2 febbraio 2002, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma terzo, della legge
20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a
mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di
atti giudiziari), "richiamato implicitamente dall’art. 149 c.p.c., nella parte in cui fa decorrere la notifica
dell’atto da notificare dalla data della consegna del plico al destinatario,
anziché dalla data della spedizione".
Il medesimo giudice aveva precedentemente
sollevato, nei termini di cui sopra e nel corso dello stesso procedimento,
questione di legittimità costituzionale dell’art. 149 del codice di procedura
civile come interpretato dalla giurisprudenza "nel silenzio del dettato
normativo". Questione dichiarata manifestamente inammissibile, con
ordinanza n. 322
del 2001
, non avendo la
Corte rimettente "assolto l’onere di verificare, prima
di sollevare la questione di costituzionalità, la concreta possibilità di
attribuire alla norma denunciata un significato diverso da quello censurato e
tale da superare i prospettati dubbi di legittimità costituzionale".
Il giudice a
quo precisa ora che l’art. 4, comma terzo, della legge n. 890 del 1982, nel
disporre che "l’avviso di ricevimento costituisce prova dell’eseguita
notificazione", non lascerebbe spazi interpretativi e non consentirebbe,
dunque, soluzioni ermeneutiche diverse da quella, costituente diritto vivente,
secondo la quale gli effetti della notificazione a mezzo posta si
produrrebbero, anche per il notificante, solo con la consegna del plico al
destinatario da parte dell’agente postale.
Sulla base di tale
premessa, il rimettente assume che la disciplina censurata sarebbe lesiva
dell’art. 24 della Costituzione in quanto ostacolerebbe, fino a vanificarlo
sostanzialmente, l’esercizio del diritto di impugnazione a chi, risiedendo in
luogo diverso da quello in cui deve essere eseguita la notificazione, si
avvalga della notificazione a mezzo posta, adempiendo tempestivamente alle
formalità previste dall’art. 149 del codice di procedura civile e dalla legge
n. 890 del 1982, ma "restando nondimeno esposto alla disorganizzazione di
Uffici pubblici, quali quelli postali che sono soltanto strumenti ausiliari
dell’Amministrazione della Giustizia".
Le norme
impugnate - ad avviso del medesimo rimettente - non esprimerebbero, d’altro
canto, una regola generale dell’ordinamento, considerato che la notificazione
effettuata ai sensi dell’art. 140 del codice di
procedura civile si perfezionerebbe, invece, alla data di spedizione della
raccomandata con avviso di ricevimento, così come sarebbe del resto previsto
per la notificazione dei ricorsi amministrativi e per le notificazioni eseguite
nell’ambito del contenzioso tributario.
Il ricorso al
servizio postale in materia di notificazioni di atti
giudiziari risulterebbe, dunque, diversamente disciplinato in relazione a fattispecie
analoghe, escludendosi solo in alcuni casi, e non in altri, l’esposizione della
parte notificante al rischio del disservizio postale. Con conseguente
violazione del principio di eguaglianza garantito
dall’art. 3 della Costituzione.
2.- Si è
costituito in giudizio Giovambattista Rizzacasa,
ricorrente nel giudizio a quo, il quale preliminarmente sottolinea la
sicura ammissibilità della questione in quanto sostanzialmente diversa da quella
dichiarata manifestamente inammissibile con l’ordinanza n. 322 del 2001.
Nel merito,
secondo la parte privata, verrebbero nella specie in considerazione due
distinte esigenze: quella di assicurare la certezza del diritto, per cui l’impugnativa dovrebbe essere esercitata entro
precisi limiti temporali, e quella di garantire il diritto di difesa del
destinatario dell’atto notificato.
La prima
delle due esigenze - secondo la stessa parte - potrebbe essere adeguatamente
soddisfatta facendo riferimento alla data di presentazione del ricorso all’ufficiale
giudiziario per la notifica, mentre solo ai fini della seconda occorrerebbe
avere riguardo al momento della effettiva consegna
dell’atto al destinatario.
Siffatta
distinzione sarebbe, d’altro canto, ben presente nella giurisprudenza di questa
Corte, così come il principio secondo cui gli effetti derivanti dall’operato della pubblica amministrazione non possono
risolversi nella menomazione del diritto di difesa della parte incolpevole.
Se si volesse,
poi, richiamare, in contrapposizione al diritto di difesa del notificante,
l’interesse generale alla certezza dei rapporti giuridici, dovrebbe allora
considerarsi - ad avviso sempre della parte privata - che il principio di
ragionevole durata del processo, di cui al novellato art. 111 della
Costituzione, impone di disciplinare le cadenze temporali del processo stesso
in modo da consentire l’agevole esercizio del diritto di difesa.
Il sacrificio
del diritto di difesa a favore della rapidità del processo potrebbe, dunque,
essere giustificato solamente in conseguenza di condotte omissive della parte processuale
e non già in relazione a ritardi od omissioni
riferibili all’operato della pubblica amministrazione, cui il cittadino-attore
sia obbligato a rivolgersi.
La disciplina
dettata dall’art. 140 del codice di procedura civile e quella relativa alle notifiche in materia di ricorsi amministrativi
e nell’ambito del contenzioso tributario costituirebbero poi - sempre secondo
la parte privata - adeguati termini di comparazione ai fini del giudizio di
legittimità costituzionale sotto il profilo della violazione del principio di
eguaglianza.
Conclude dunque la
parte per l’accoglimento della questione "e, in subordine, per l’adozione
di una sentenza interpretativa del combinato disposto dell’art. 149 c.p.c. e dell’art. 4 l. 890/92 (recte:
legge 890/82) che consenta un’adeguata tutela del diritto di difesa,
affermando che lo scopo della notifica per posta è legittimamente raggiunto nel
momento in cui vengono realizzati gli adempimenti formali gravanti sulla parte
intimante".
Considerato
in diritto
1.- La Corte
di cassazione dubita, in riferimento agli artt. 3 e
24 della Costituzione, della legittimità costituzionale degli artt. 149 del codice di procedura civile e 4, comma terzo,
della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti
a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di
atti giudiziari), nella parte in cui dispongono che gli effetti della
notificazione a mezzo posta decorrono, anche per il notificante, dalla data di
consegna del plico al destinatario anziché dalla data della spedizione.
Tale
disposizione si porrebbe in contrasto sia con la garanzia costituzionale del
diritto di difesa, in quanto esporrebbe il notificante, pur incolpevole, al
rischio del disservizio postale, sia con il principio di eguaglianza,
in quanto - in materia di notificazioni di atti giudiziari o di ricorsi
amministrativi - altre norme dell’ordinamento attribuirebbero invece rilevanza
esclusiva alla data di spedizione dell’atto.
2.- In via
preliminare, va affermata la proponibilità della presente questione di
costituzionalità, in quanto essenzialmente diversa, sia sotto l’aspetto
normativo che argomentativo, da quella proposta nello stesso giudizio e
dichiarata da questa Corte manifestamente inammissibile con l’ordinanza n. 322 del 2001.
La questione
in esame, infatti, oltre ad avere un oggetto solo parzialmente coincidente con
quello della precedente (con la quale veniva impugnato
il solo art. 149 del codice di procedura civile), si fonda sulla premessa della
impossibilità di una diversa opzione interpretativa e non risulta, dunque, come
l’altra, censurabile sotto il profilo della mancata ricerca di una
interpretazione alternativa rispetto a quella sospettata di illegittimità
costituzionale.
3.- Nel
merito la questione è fondata.
3.1.- Il
rimettente muove dalla premessa secondo la quale l’inequivoco
tenore testuale dell’art. 4, comma terzo, della legge n. 890 del 1982 non
consentirebbe interpretazione diversa da quella del perfezionamento della
notificazione, anche per il notificante, alla data di ricezione del plico da
parte del destinatario. Tale premessa - pur opinabile
nei termini assoluti in cui è formulata, come del resto dimostra la rimessione della predetta questione interpretativa alle
Sezioni unite da parte di altra sezione della stessa
Corte di cassazione - è, peraltro, conforme ad un orientamento da tempo
consolidato del giudice di legittimità e tale, dunque, da poter essere
senz’altro assunto a base della presente decisione.
3.2.- Questa
Corte ha avuto modo di affermare, in tema di notificazioni all’estero,
che gli artt. 3 e 24 della Costituzione impongono che
"le garanzie di conoscibilità dell’atto, da parte del destinatario, si
coordinino con l’interesse del notificante a non vedersi addebitato l’esito
intempestivo di un procedimento notificatorio
parzialmente sottratto ai suoi poteri di impulso"
ed ha, altresì, individuato come soluzione costituzionalmente obbligata della
questione sottoposta al suo esame quella desumibile dal "principio della
sufficienza [...] del compimento delle sole formalità
che non sfuggono alla disponibilità del notificante" (sentenza n. 69 del 1994).
Principio questo
che, per la sua portata generale, non può non riferirsi ad ogni tipo di
notificazione e dunque anche alle notificazioni a mezzo posta, essendo
palesemente irragionevole, oltre che lesivo del diritto di difesa del
notificante, che un effetto di decadenza possa discendere - come nel caso di
specie - dal ritardo nel compimento di un’attività riferibile non al
medesimo notificante, ma a soggetti diversi (l’ufficiale giudiziario e l’agente
postale) e che, perciò, resta del tutto estranea alla
sfera di disponibilità del primo.
In ossequio
ai richiamati principi costituzionali, gli effetti della notificazione a mezzo
posta devono, dunque, essere ricollegati - per quanto riguarda il notificante -
al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge,
ossia alla consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario, essendo
la successiva attività di quest’ultimo
e dei suoi ausiliari (quale appunto l’agente postale) sottratta in toto al controllo ed alla sfera di disponibilità del
notificante medesimo.
Resta
naturalmente fermo, per il destinatario, il principio del perfezionamento della
notificazione solo alla data di ricezione dell’atto,
attestata dall’avviso di ricevimento, con la conseguente decorrenza da quella
stessa data di qualsiasi termine imposto al destinatario medesimo. Ed è appena
il caso di sottolineare, al riguardo, che la
possibilità di una scissione soggettiva del momento perfezionativo del
procedimento notificatorio risulta affermata dalla
stessa legge n. 890 del 1982, laddove all’art. 8 prevede, secondo
l’interpretazione vigente, che, nel caso di assenza del destinatario e di
mancanza, inidoneità o assenza delle persone abilitate a ricevere il piego, la
notificazione si perfezioni per il notificante alla data di deposito del piego
presso l’ufficio postale e, per il destinatario, al momento del ritiro del
piego stesso ovvero alla scadenza del termine di compiuta giacenza.
Confermandosi in tal modo la necessità che le norme impugnate siano dichiarate
costituzionalmente illegittime nella parte in cui prevedono che la
notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell’atto
da parte del destinatario anziché alla data,
antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 149 del
codice di procedura civile e dell’art. 4, comma terzo, della legge 20 novembre
1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo
posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), nella parte in cui
prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di
ricezione dell’atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di
consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20
novembre 2002.
Cesare
RUPERTO, Presidente
Annibale
MARINI, Redattore
Depositata in
Cancelleria il 26 novembre 2002.