ANNO 2004
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Gustavo ZAGREBELSKY Presidente
- Valerio ONIDA Giudice
- Carlo MEZZANOTTE “
- Fernanda CONTRI “
- Guido NEPPI
MODONA “
- Piero Alberto CAPOTOSTI “
- Franco BILE “
- Giovanni Maria FLICK “
- Ugo DE
SIERVO “
- Romano VACCARELLA “
- Paolo MADDALENA “
- Alfio FINOCCHIARO “
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale degli artt. 6, comma 1, lettera d), 8 e 27, comma 2, lettera d),
della legge della Regione Liguria 3 marzo 1994, n. 10 (Norme per l’edilizia
residenziale pubblica), promosso con ordinanza del 23 dicembre 2002 dal
Tribunale amministrativo regionale per la Liguria sul ricorso proposto da
Ottavio Sechi ed altra contro l’Azienda regionale
territoriale per l’edilizia ed altro, iscritta al n. 337 del registro ordinanze
2003 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell’anno 2003.
Udito nella
camera di consiglio del 21 gennaio 2004 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti.
Ritenuto in fatto
1. — Il
Tribunale amministrativo regionale per la Liguria ha sollevato, con ordinanza
del 23 dicembre 2002, questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 1 (recte: dell’art. 6, comma 1, lettera d), dell’art. 8 e dell’art. 27, comma 2, lettera d), della legge della Regione Liguria 3
marzo 1994, n. 10 (Norme per l’edilizia residenziale pubblica), in riferimento
agli artt. 3 e 97 della Costituzione.
Il giudice
rimettente – dinanzi al quale è stato proposto ricorso avverso il decreto con
cui l’Azienda regionale territoriale per l’edilizia aveva pronunciato la
decadenza dall’assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica nei
confronti di soggetti risultati proprietari nell’ambito del territorio
nazionale di immobili il cui valore locativo era
superiore alla soglia stabilita dal predetto art. 6, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 10 del 1994
– premette che tale ultima disposizione, richiamata dall’art. 27, comma 2,
lettera d), della medesima legge regionale ai fini della pronuncia di
decadenza, prevede, quale requisito per l’assegnazione dell’alloggio di
edilizia residenziale pubblica, che l’aspirante non sia titolare di diritti di
proprietà, usufrutto, uso e abitazione “su uno o più alloggi, ubicati in
qualsiasi località del territorio nazionale, il cui valore locativo
complessivo, determinato ai sensi della legge n. 392 del 1978 e successive
modificazioni ed integrazioni, sia pari al valore aggiornato o confermato dalla
Giunta regionale ogni due anni per l’ambito territoriale cui si riferisce il
bando di concorso”. Tale previsione viene censurata
dal giudice a quo in quanto la
disciplina delle locazioni è stata profondamente modificata dalla legge 9
dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili
adibiti ad uso abitativo), la quale ha abrogato, tra l’altro, l’art. 12 della
legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani),
che regolava la base di calcolo del valore locativo ai fini della
determinazione dell’equo canone per le locazioni abitative, ed ha attribuito al
libero accordo dei contraenti la determinazione del canone, “sicché deve
ritenersi contrario al principio di ragionevolezza il mantenimento di un valore
non idoneo a rappresentare il fabbisogno abitativo e che, comunque, non
rispecchia più, nel quadro delle transazioni immobiliari, la realtà
economico-sociale del Paese”.
2. — Secondo il Tar, l’incongruenza
sarebbe tanto più palese se si considera che i valori relativi
agli immobili, eventualmente posseduti dall’assegnatario, quali i
redditi da fabbricati, concorrono alla determinazione del reddito imponibile
complessivo del soggetto, che, ai sensi dell’art. 8 della legge regionale in
esame, può costituire motivo di esclusione dall’assegnazione dell’alloggio,
qualora risulti superiore, per due annualità consecutive, oltre quella di
rilevamento, al limite di reddito fissato dal Consiglio regionale. Ad avviso
del Tar, la Regione non potrebbe emanare norme che disciplinino,
specificandolo, l’accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, con
previsione dell’esclusione di coloro i quali siano proprietari di beni immobili
della stessa natura di quelli assegnati, se non predisponendo “criteri propri
di valutazione, preferibilmente ancorati ad indici
oggettivi, quali potrebbero considerarsi la superficie abitabile o il valore di
mercato del bene determinato dagli uffici tecnici erariali”. Nel caso in esame
il riferimento al reddito dell’immobile, commisurato al valore locativo,
sarebbe, peraltro, stato eliminato con la delibera 13 marzo 1995 del CIPE,
organo al quale spetta la fissazione dei criteri di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Pertanto,
il giudice rimettente ritiene che l’art. 27, comma 2,
lettera d), della legge regionale n.
10 del 1994, il quale richiama il predetto art. 6 della medesima legge, si
ponga in contrasto con l’art. 3 e con l’art. 97 della Costituzione, in linea
peraltro con quanto deciso nelle sentenze n. 176 e n. 299 del 2000
della Corte costituzionale.
1. — La
questione di legittimità costituzionale sollevata con l’ordinanza in epigrafe
concerne l’art. 6, comma 1, lettera d), l’art. 8 e l’art. 27, comma 2,
lettera d), della legge della Regione
Liguria 3 marzo 1994, n. 10 (Norme per l’edilizia residenziale pubblica), nella
parte in cui prevedono, tra i requisiti per l’assegnazione – e per non
incorrere nella decadenza – degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, la
non titolarità di diritti reali di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su
uno o più alloggi, anche sfitti, ubicati in qualsiasi località, la cui quota di
valore locativo complessivo, determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978,
n. 392, sia almeno pari al valore locativo di un alloggio adeguato, di medie
condizioni abitative, situato nell’ambito territoriale cui si riferisce il
bando di concorso.
Secondo il
rimettente tali norme contrasterebbero con gli artt. 3
e 97 della Costituzione in quanto irragionevolmente fanno riferimento al valore
locativo dell’immobile “non più idoneo a rappresentare il fabbisogno
abitativo”, perché non legato ad indici oggettivi quali potrebbero considerarsi
la superficie abitabile o il valore di mercato del bene e perché non più in
grado di rispecchiare la realtà economico-sociale del Paese, essendo ancorato
alle previsioni della legge n. 392 del
2. — La
questione è fondata.
La
questione di legittimità in esame si incentra sostanzialmente sull’incongruità
del criterio del valore locativo, calcolato ai sensi della legge n. 392 del
1978 quale parametro di valutazione del reddito
effettivo di un immobile.
A questo
proposito, nella giurisprudenza costituzionale su disposizioni regionali di
contenuto pressoché identico a quelle ora sottoposte a scrutinio è ricorrente
l’affermazione che non appaiono incongrue, nel quadro
delle finalità della legislazione sull’edilizia residenziale pubblica miranti a
favorire l’accesso all’abitazione a categorie di cittadini meno abbienti, tutte
quelle norme dirette a precludere il godimento di tali alloggi a chi sia
titolare di un bene immobiliare avente la stessa natura di quello al quale
aspira, ovunque esso sia ubicato. Ma è anche ricorrente l’affermazione che appaiono incongrue quelle disposizioni, come appunto quelle
censurate della legge della Regione Liguria n. 10 del 1994, le quali precludono
al titolare di un bene immobiliare l’assegnazione – o ne determinano la
decadenza – dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica sul presupposto
della percezione di un reddito basato sul valore locativo dell’immobile stesso,
determinato appunto ai sensi della citata legge n. 392 del 1978.
L’irragionevolezza di tale scelta legislativa risiede nel
fatto che il valore locativo così configurato non può oggi costituire un
adeguato parametro di valutazione del cespite immobiliare, di cui sia titolare
l’interessato (sentenza n. 299 del 2000),
dopo che l’abrogazione dell’art. 12 della citata legge
n. 392, che stabiliva le diverse basi di calcolo del valore locativo, ai fini
dell’equo canone per le locazioni abitative, ha sostanzialmente privato di
significato i precedenti indici convenzionali e coefficienti correttivi di
valutazione su cui appunto tale valore si basava. Il regime delle locazioni
urbane introdotto dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431 è
infatti profondamente mutato nell’impostazione e nella disciplina
rispetto a quello stabilito dalla ricordata legge n. 392 del 1978 (sentenza n. 176 del 2000).
Le norme
regionali impugnate applicano dunque, sulla base di un
rinvio recettizio alla legge n. 392 del 1978
(ordinanza n.
526 del 2002), un criterio per l’assegnazione – e, inversamente, per la
decadenza – dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica, fondato non su un
indice adeguato di valutazione del cespite immobiliare dell’interessato, quanto
piuttosto, in modo del tutto irragionevole, sul presupposto di un tipo di
reddito, basato sul valore locativo previsto dalla citata legge n. 392, il
quale però non può più essere, per le ragioni dette, rappresentativo del
reddito effettivo dell’immobile stesso. Risulta così
evidente il carattere arbitrario e irrazionale della scelta del legislatore
regionale ligure, tanto più se si considera che la successiva delibera del CIPE
del 13 marzo
per questi motivi
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara
l’illegittimità costituzionale degli artt. 6, comma 1, lettera d), 8 e 27, comma 2, lettera d), della legge della Regione Liguria 3
marzo 1994, n. 10 (Norme per l’edilizia residenziale pubblica), limitatamente
alle parti in cui individuano il reddito immobiliare, rilevante ai fini
rispettivamente dell’assegnazione dell’alloggio e della dichiarazione di
decadenza, commisurandolo al valore locativo complessivo determinato ai sensi
della legge 27 luglio 1978, n. 392.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 29 aprile 2004.
Gustavo
ZAGREBELSKY, Presidente
Piero
Alberto CAPOTOSTI, Redattore
Depositata
in Cancelleria il 7 maggio 2004.