ANNO
2004
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta
dai signori:
- Gustavo ZAGREBELSKY Presidente
- Valerio ONIDA Giudice
- Carlo MEZZANOTTE “
- Fernanda CONTRI “
- Guido NEPPI MODONA “
- Piero Alberto CAPOTOSTI “
- Franco BILE “
- Giovanni Maria FLICK “
- Ugo DE SIERVO “
- Romano VACCARELLA “
- Paolo MADDALENA “
- Alfio FINOCCHIARO “
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nel
giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 6, comma 1, lettera d), 8 e 27, comma 2, lettera d), della legge della Regione Liguria 3
marzo 1994, n. 10 (Norme per l’edilizia residenziale pubblica), promosso con
ordinanza del 23 dicembre 2002 dal Tribunale amministrativo regionale per la
Liguria sul ricorso proposto da Ottavio Sechi ed altra contro l’Azienda
regionale territoriale per l’edilizia ed altro, iscritta al n. 337 del registro
ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell’anno 2003.
Udito
nella camera di consiglio del 21 gennaio 2004 il Giudice relatore Piero Alberto
Capotosti.
Ritenuto in fatto
1.
— Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria ha sollevato, con
ordinanza del 23 dicembre 2002, questione di legittimità costituzionale
dell’art. 6, comma 1 (recte:
dell’art. 6, comma 1, lettera d),
dell’art. 8 e dell’art. 27, comma 2, lettera d), della legge della Regione Liguria 3 marzo 1994, n. 10 (Norme
per l’edilizia residenziale pubblica), in riferimento agli artt. 3 e 97 della
Costituzione.
Il
giudice rimettente – dinanzi al quale è stato proposto ricorso avverso il
decreto con cui l’Azienda regionale territoriale per l’edilizia aveva
pronunciato la decadenza dall’assegnazione dell’alloggio di edilizia
residenziale pubblica nei confronti di soggetti risultati proprietari
nell’ambito del territorio nazionale di immobili il cui valore locativo era
superiore alla soglia stabilita dal predetto art. 6, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 10 del 1994
– premette che tale ultima disposizione, richiamata dall’art. 27, comma 2,
lettera d), della medesima legge regionale ai fini della pronuncia di
decadenza, prevede, quale requisito per l’assegnazione dell’alloggio di
edilizia residenziale pubblica, che l’aspirante non sia titolare di diritti di
proprietà, usufrutto, uso e abitazione “su uno o più alloggi, ubicati in
qualsiasi località del territorio nazionale, il cui valore locativo
complessivo, determinato ai sensi della legge n. 392 del 1978 e successive
modificazioni ed integrazioni, sia pari al valore aggiornato o confermato dalla
Giunta regionale ogni due anni per l’ambito territoriale cui si riferisce il
bando di concorso”. Tale previsione viene censurata dal giudice a quo in quanto la disciplina delle
locazioni è stata profondamente modificata dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431
(Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso
abitativo), la quale ha abrogato, tra l’altro, l’art. 12 della legge 27 luglio
1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), che regolava la
base di calcolo del valore locativo ai fini della determinazione dell’equo
canone per le locazioni abitative, ed ha attribuito al libero accordo dei
contraenti la determinazione del canone, “sicché deve ritenersi contrario al
principio di ragionevolezza il mantenimento di un valore non idoneo a
rappresentare il fabbisogno abitativo e che, comunque, non rispecchia più, nel
quadro delle transazioni immobiliari, la realtà economico-sociale del Paese”.
2.
— Secondo il Tar, l’incongruenza sarebbe tanto più palese se si considera che i
valori relativi agli immobili, eventualmente posseduti dall’assegnatario, quali
i redditi da fabbricati, concorrono alla determinazione del reddito imponibile
complessivo del soggetto, che, ai sensi dell’art. 8 della legge regionale in
esame, può costituire motivo di esclusione dall’assegnazione dell’alloggio,
qualora risulti superiore, per due annualità consecutive, oltre quella di
rilevamento, al limite di reddito fissato dal Consiglio regionale. Ad avviso
del Tar, la Regione non potrebbe emanare norme che disciplinino,
specificandolo, l’accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, con
previsione dell’esclusione di coloro i quali siano proprietari di beni immobili
della stessa natura di quelli assegnati, se non predisponendo “criteri propri
di valutazione, preferibilmente ancorati ad indici oggettivi, quali potrebbero
considerarsi la superficie abitabile o il valore di mercato del bene
determinato dagli uffici tecnici erariali”. Nel caso in esame il riferimento al
reddito dell’immobile, commisurato al valore locativo, sarebbe, peraltro, stato
eliminato con la delibera 13 marzo 1995 del CIPE, organo al quale spetta la
fissazione dei criteri di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica.
Pertanto,
il giudice rimettente ritiene che l’art. 27, comma 2, lettera d), della legge regionale n. 10 del
1994, il quale richiama il predetto art. 6 della medesima legge, si ponga in
contrasto con l’art. 3 e con l’art. 97 della Costituzione, in linea peraltro
con quanto deciso nelle sentenze n. 176 e n. 299 del 2000
della Corte costituzionale.
1.
— La questione di legittimità costituzionale sollevata con l’ordinanza in
epigrafe concerne l’art. 6, comma 1, lettera d), l’art. 8 e l’art. 27, comma 2, lettera d), della legge della Regione Liguria 3 marzo 1994, n. 10 (Norme per
l’edilizia residenziale pubblica), nella parte in cui prevedono, tra i
requisiti per l’assegnazione – e per non incorrere nella decadenza – degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica, la non titolarità di diritti reali
di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più alloggi, anche sfitti,
ubicati in qualsiasi località, la cui quota di valore locativo complessivo,
determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, sia almeno pari al
valore locativo di un alloggio adeguato, di medie condizioni abitative, situato
nell’ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso.
Secondo
il rimettente tali norme contrasterebbero con gli artt. 3 e 97 della
Costituzione in quanto irragionevolmente fanno riferimento al valore locativo
dell’immobile “non più idoneo a rappresentare il fabbisogno abitativo”, perché
non legato ad indici oggettivi quali potrebbero considerarsi la superficie
abitabile o il valore di mercato del bene e perché non più in grado di
rispecchiare la realtà economico-sociale del Paese, essendo ancorato alle
previsioni della legge n. 392 del 1978, in larga parte abrogata e comunque
superata dalla diversa impostazione e disciplina della legge 9 dicembre 1998,
n. 431.
2.
— La questione è fondata.
La
questione di legittimità in esame si incentra sostanzialmente sull’incongruità
del criterio del valore locativo, calcolato ai sensi della legge n. 392 del
1978 quale parametro di valutazione del reddito effettivo di un immobile.
A
questo proposito, nella giurisprudenza costituzionale su disposizioni regionali
di contenuto pressoché identico a quelle ora sottoposte a scrutinio è
ricorrente l’affermazione che non appaiono incongrue, nel quadro delle finalità
della legislazione sull’edilizia residenziale pubblica miranti a favorire
l’accesso all’abitazione a categorie di cittadini meno abbienti, tutte quelle
norme dirette a precludere il godimento di tali alloggi a chi sia titolare di
un bene immobiliare avente la stessa natura di quello al quale aspira, ovunque
esso sia ubicato. Ma è anche ricorrente l’affermazione che appaiono incongrue
quelle disposizioni, come appunto quelle censurate della legge della Regione
Liguria n. 10 del 1994, le quali precludono al titolare di un bene immobiliare
l’assegnazione – o ne determinano la decadenza – dell’alloggio di edilizia
residenziale pubblica sul presupposto della percezione di un reddito basato sul
valore locativo dell’immobile stesso, determinato appunto ai sensi della citata
legge n. 392 del 1978.
L’irragionevolezza
di tale scelta legislativa risiede nel fatto che il valore locativo così
configurato non può oggi costituire un adeguato parametro di valutazione del
cespite immobiliare, di cui sia titolare l’interessato (sentenza n. 299 del 2000),
dopo che l’abrogazione dell’art. 12 della citata legge n. 392, che stabiliva le
diverse basi di calcolo del valore locativo, ai fini dell’equo canone per le
locazioni abitative, ha sostanzialmente privato di significato i precedenti
indici convenzionali e coefficienti correttivi di valutazione su cui appunto
tale valore si basava. Il regime delle locazioni urbane introdotto dalla legge
9 dicembre 1998, n. 431 è infatti profondamente mutato nell’impostazione e
nella disciplina rispetto a quello stabilito dalla ricordata legge n. 392 del
1978 (sentenza n.
176 del 2000).
Le
norme regionali impugnate applicano dunque, sulla base di un rinvio recettizio
alla legge n. 392 del 1978 (ordinanza n. 526 del 2002),
un criterio per l’assegnazione – e, inversamente, per la decadenza –
dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica, fondato non su un indice
adeguato di valutazione del cespite immobiliare dell’interessato, quanto
piuttosto, in modo del tutto irragionevole, sul presupposto di un tipo di
reddito, basato sul valore locativo previsto dalla citata legge n. 392, il
quale però non può più essere, per le ragioni dette, rappresentativo del
reddito effettivo dell’immobile stesso. Risulta così evidente il carattere
arbitrario e irrazionale della scelta del legislatore regionale ligure, tanto
più se si considera che la successiva delibera del CIPE del 13 marzo 1995 ha eliminato,
ai fini dell’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica,
qualsiasi riferimento al criterio del valore locativo, calcolato secondo la
legge n. 392 del 1978, dell’immobile eventualmente posseduto dall’interessato.
per questi
motivi
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
l’illegittimità costituzionale degli artt. 6, comma 1, lettera d), 8 e 27, comma 2, lettera d), della legge della Regione Liguria 3
marzo 1994, n. 10 (Norme per l’edilizia residenziale pubblica), limitatamente
alle parti in cui individuano il reddito immobiliare, rilevante ai fini
rispettivamente dell’assegnazione dell’alloggio e della dichiarazione di
decadenza, commisurandolo al valore locativo complessivo determinato ai sensi
della legge 27 luglio 1978, n. 392.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 29 aprile 2004.
Gustavo
ZAGREBELSKY, Presidente
Piero
Alberto CAPOTOSTI, Redattore
Depositata
in Cancelleria il 7 maggio 2004.