SENTENZA N. 299
ANNO 2000
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta
dai signori:
- Cesare MIRABELLI Presidente
- Francesco GUIZZI Giudice
- Fernando SANTOSUOSSO "
- Massimo VARI "
- Cesare RUPERTO "
- Riccardo CHIEPPA "
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nel
giudizio di legittimità costituzionale dell'allegato A), lettera d), della legge della Regione Toscana 20
dicembre 1996, n. 96 e degli artt. 5, comma 1, 35, comma 1, lettera d), stessa legge (Disciplina per
l'assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi
di edilizia residenziale pubblica), nella parte in cui rinviano a detto
allegato, promosso con ordinanza emessa il 14 gennaio 1999 dal Tribunale
amministrativo regionale per la Toscana, II sezione, sul ricorso proposto da I.
T. contro il Comune di Firenze ed altra, iscritta al n. 383 del registro
ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1999.
Visto l'atto di intervento della Regione
Toscana;
udito nella camera di consiglio del 24 maggio 2000 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti.
Ritenuto in fatto
1. ¾ Il Tribunale amministrativo regionale
per la Toscana, II sezione, solleva, con ordinanza del 14 gennaio 1999,
questione di legittimità costituzionale dell’allegato A), lettera d), nonché degli artt. 5, comma 1, e 35,
comma 1, lettera d), nella parte in
cui entrambe le norme rinviano a detto allegato, della legge della Regione
Toscana 20 dicembre 1996, n. 96 (Disciplina per l'assegnazione, gestione e
determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica), in riferimento agli artt. 3, 117 e 118 della Costituzione.
2.
¾ Nel giudizio a quo
l’assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica (in seguito,
e.r.p.) ha impugnato l’ordinanza sindacale che lo ha dichiarato decaduto
dall’assegnazione, in quanto egli avrebbe perduto uno dei requisiti stabiliti a
detto fine. In particolare, il Tar osserva che l’art. 5, comma 1, della legge
della Regione Toscana n. 96 del 1996 dispone che, per l’assegnazione dell’alloggio
di e.r.p., è richiesto il possesso dei requisiti fissati nella tabella A)
allegata a detta legge, tra i quali, alla lettera d), è prevista la mancanza di titolarità di diritti di proprietà,
usufrutto, uso e abitazione su uno o più alloggi, anche sfitti, ubicati in
qualsiasi località, la cui quota di valore locativo, determinato ai sensi della
legge 27 luglio 1978, n. 392, sia almeno pari al valore locativo di alloggio
adeguato con condizioni abitative medie nell’ambito territoriale cui si riferisce
il bando di concorso, computandosi detto valore secondo le modalità stabilite
dalla legge da ultimo richiamata; il successivo art. 35, comma 1, lettera d), stabilisce che il venire meno di
detto requisito determina la decadenza dall’assegnazione.
La
questione, secondo il giudice a quo,
sarebbe anzitutto rilevante in quanto il provvedimento impugnato è stato
adottato proprio in virtù delle norme censurate, che devono appunto essere
applicate nel giudizio. Il Tar espone, quindi, che la delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (Cipe) del 13 marzo 1995 ha
stabilito i criteri generali per l’assegnazione degli alloggi, disponendo che
costituisce requisito per l’assegnazione dell’alloggio di e.r.p. <<la
mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su
alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare>> (paragrafo 3.1,
lettera c), eliminando il riferimento
al reddito percepito dall’immobile, commisurato al valore locativo determinato
ai sensi della legge n. 392 del 1978, già contenuto nella precedente delibera
Cipe del 19 novembre 1981. Ad avviso del Tar, le norme impugnate, attribuendo
rilievo al fine dell’assegnazione e della decadenza alla natura di un
determinato reddito quantificato con riferimento al valore locatizio ex lege n. 392 del 1978, violerebbero il
principio di ragionevolezza (art. 3 della Costituzione), sia in quanto detto
valore non costituisce un indice idoneo ad esprimere il fabbisogno abitativo,
sia in quanto esso costituisce una componente del reddito complessivo pure
previsto quale requisito dell’assegnazione. Le disposizioni si porrebbero,
quindi, in contrasto con la ratio
delle più recenti direttive del Cipe del 1995, identificata proprio
nell’intento di eliminare il riferimento al valore locatizio, allo scopo di
espungere il vizio di ragionevolezza che inficiava la precedente direttiva.
Peraltro, secondo il Tar, la legge regionale avrebbe dovuto conformarsi alle
direttive del Cipe del 1995, in quanto le regioni a statuto ordinario non
sarebbero titolari di una competenza legislativa costituzionalmente garantita
nella materia dei criteri per l’assegnazione degli alloggi di e.r.p.
Quest'ultima non rientra infatti tra quelle elencate nell’art. 117 della
Costituzione (sentenza n. 27 del 1996) e neppure è stata attribuita alle
regioni dalle norme che la hanno disciplinata (d.P.R. 30 dicembre 1972, n.
1035; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616), le quali hanno anzi riservato al Cipe la
fissazione dei <<criteri generali per le assegnazioni>> (art. 2,
secondo comma, n. 2, della legge 5 agosto 1978, n. 457). Pertanto, conclude il
rimettente, poiché le norme impugnate non introducono mere specificazioni dei
criteri di assegnazione, conformi alla ratio
di quelli stabiliti dal Cipe, esse violerebbero anche gli artt. 117 e 118 della
Costituzione.
3. ¾ Nel giudizio è intervenuto il
Presidente della Giunta regionale della Toscana, il quale, nell'atto di
intervento e nella memoria depositata in prossimità della camera di consiglio,
ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata.
Secondo
l'interveniente, la deliberazione Cipe del 13 marzo 1995, al paragrafo 3.1,
lettera c), recherebbe un criterio
più restrittivo rispetto alle norme impugnate, in quanto esso non attribuisce
nessun rilievo al luogo di ubicazione dell'immobile e ciò influirebbe sulla
rilevanza della questione. A suo avviso, le censure sarebbero comunque
infondate, dato che le norme impugnate avrebbero introdotto specificazioni non
in contrasto con la ratio delle
deliberazioni del Cipe, in quanto stabiliscono che, se l’immobile è ubicato al
di fuori dell’ambito territoriale di riferimento del bando di concorso, la
decadenza viene dichiarata qualora esso garantisca un reddito pari ad un
importo quantificato, con disposizione non irragionevole, avendo riguardo al
valore locativo del bene. In ogni caso, la Regione avrebbe disciplinato la
materia conformandosi alle direttive del Cipe del 1981, anziché a quelle del
1995, le quali sarebbero peraltro caratterizzate da una maggiore
indeterminatezza, proprio allo scopo di ampliare la facoltà del legislatore
regionale di introdurre specificazioni dei criteri di assegnazione.
L'interveniente conclude, infine, osservando che la questione sarebbe infondata
anche in quanto l'art. 60 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ha attribuito alle
regioni la competenza a stabilire i criteri per l'assegnazione degli alloggi.
Considerato in diritto
1.
¾ La questione di legittimità costituzionale promossa con
l'ordinanza indicata in epigrafe concerne l'allegato A), lettera d),
nonché gli artt. 5, comma 1, e 35, comma 1 lettera d), della legge della Regione Toscana 20 dicembre 1996, n. 96,
nelle parti in cui stabiliscono i requisiti necessari per l'assegnazione e la
decadenza degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Tali norme che
prevedono, tra i vari requisiti prescritti, quello della mancanza di titolarità
di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione "su uno o più
alloggi, anche sfitti, ubicati in qualsiasi località, la cui quota di valore
locativo complessivo, determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392,
sia almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni
abitative medie nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di
concorso", sarebbero in contrasto con gli artt. 3, 117 e 118 della
Costituzione.
Ad
avviso del giudice a quo, infatti, le
norme impugnate violerebbero il principio di ragionevolezza nella parte in cui
quantificano il godimento del reddito di immobili, commisurandolo al valore
locativo ex lege n. 392 del 1978, poiché si tratterebbe di un indice inidoneo
ad esprimere il fabbisogno abitativo, anche perché quel tipo di reddito è già
compreso in quello complessivo del nucleo familiare, che costituisce ulteriore
requisito. Le stesse norme inoltre violerebbero, secondo il giudice rimettente,
la delibera Cipe del 13 marzo 1995, che esclude in materia la possibilità di
ogni riferimento al valore locativo, cosicché, sotto questo profilo, sarebbero
in contrasto con gli artt. 117 e 118 della Costituzione.
2.
¾ La questione è fondata.
Le
norme regionali impugnate precludono la possibilità di godimento di alloggi di
edilizia residenziale pubblica a coloro che, in particolare, abbiano la
titolarità di diritti che assicurano un certo reddito derivante da immobili,
anche non situati nell'ambito territoriale cui si riferisce il relativo bando
di concorso.
Tale
preclusione peraltro non è di per sé, secondo la giurisprudenza costituzionale,
arbitraria. Nel quadro delle finalità della legislazione sull'edilizia
residenziale pubblica, diretta ad agevolare il compito, a carico della
collettività, di favorire l'accesso all'abitazione, a canoni inferiori a quelli
correnti sul mercato, a categorie di cittadini meno abbienti (sentenza n. 419
del 1991), non appaiono infatti incongrue le norme che mirano ad evitare che di
tali alloggi possa godere anche chi sia titolare di un bene immobiliare avente
la stessa natura di quello al quale aspira, ovunque esso sia ubicato.
Questa
Corte ha peraltro affermato di recente, nell'esaminare norme regionali di
contenuto pressoché identico a quelle ora sottoposte a scrutinio, che appare
invece incongrua, rispetto a tali finalità, l'adozione del criterio, costituito
dalla assunzione del canone di locazione, determinato ai sensi della legge n.
392 del 1978, quale parametro del valore dell'alloggio che sia ubicato in
località diversa da quella di residenza dell'assegnatario, in quanto
l'impostazione di fondo della disciplina dell'equo canone è ormai da
considerarsi superata (sentenza n. 176 del 2000). Ed invero, a partire
dall'introduzione dei cosiddetti "patti in deroga" (d.l. 11 luglio
1992, n. 333) e soprattutto dopo la legge 9 dicembre 1998, n. 431, la
determinazione dei canoni di locazione non è più agganciata ai precedenti,
uniformi indici convenzionali e coefficienti di valutazione, ma risulta rimessa
ai variabili equilibri del mercato, così da rendere ben possibili, a parità di
condizioni, sensibili variazioni d'importo del canone.
Le
norme impugnate fondano dunque, in modo irragionevole, al pari di quelle esaminate
nella citata sentenza n. 176 del 2000, la preclusione all'assegnazione
dell'alloggio di edilizia pubblica sul presupposto di un tipo di reddito (il
valore locativo ex lege n. 392 del
1978), che però non può più costituire, per le ragioni già dette, un parametro
oggettivo di valutazione del cespite immobiliare. Tanto più se si considera che
la citata delibera del Cipe del 13 marzo 1995 esclude in materia ogni rilievo
al valore locativo dell'alloggio.
L'accoglimento
della questione sotto il profilo prospettato comporta l'assorbimento delle
ulteriori censure proposte dal Tar rimettente nei confronti delle medesime
norme.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale
dell'art.5, comma 1, dell'art. 35, comma 1, lettera d) e dell'allegato A), lettera d)
della legge della Regione Toscana 20 dicembre 1996, n. 96 (Disciplina per
l'assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi
di edilizia residenziale pubblica), limitatamente alle parti in cui individuano
il reddito immobiliare, rilevante ai fini rispettivamente dell'assegnazione
dell'alloggio e della dichiarazione di decadenza, commisurandolo al canone di
locazione determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392.
Così deciso in Roma, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 2000.
Cesare
MIRABELLI, Presidente
Piero
Alberto CAPOTOSTI, Redattore
Giuseppe
DI PAOLA, Cancelliere
Depositata
in cancelleria il 19 luglio 2000.