ORDINANZA N. 116
ANNO 2004
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Gustavo ZAGREBELSKY Presidente
- Valerio ONIDA Giudice
- Carlo MEZZANOTTE “
- Fernanda CONTRI “
- Guido NEPPI MODONA “
- Piero Alberto CAPOTOSTI “
- Annibale MARINI “
- Franco BILE “
- Giovanni Maria FLICK “
- Francesco AMIRANTE “
- Ugo DE SIERVO “
- Romano VACCARELLA “
- Paolo MADDALENA “
- Alfonso QUARANTA
“
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sulle istanze di sospensione a
norma dell’art. 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nel testo sostituito
dall’art. 9 della legge 5 giugno 2003, n. 131, nei giudizi di legittimità costituzionale
dell’art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell’andamento dei conti pubblici), e della legge 24 novembre 2003, n. 326
(Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per
favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici) nella parte in cui converte, con
modificazioni, l’art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, promossi
con due ricorsi della Regione Campania, notificati il 17 ottobre 2003 e il 22
gennaio 2004, depositati in cancelleria il 25 ottobre e il 30 gennaio
successivi ed iscritti al n. 76 del registro ricorsi 2003 ed al n. 14 del
registro ricorsi 2004, con due ricorsi della Regione Marche, notificati il 13
novembre 2003 e il 21 gennaio 2004, depositati in cancelleria il 19 novembre
2003 e il 26 gennaio 2004 ed iscritti al n. 81 del registro ricorsi 2003 ed al
n. 8 del registro ricorsi 2004, con due ricorsi della Regione Toscana,
notificati il 12 novembre 2003 ed il 21 gennaio 2004, depositati in cancelleria
il 21 novembre 2003 e il 29 gennaio 2004 ed iscritti al n. 82 del registro
ricorsi 2003 ed al n. 10 del registro ricorsi 2004 e con un ricorso della Regione
Emilia-Romagna, notificato il 20 novembre 2003,
depositato in cancelleria il 26 successivo ed iscritto al n. 83 del registro
ricorsi 2003.
Visti gli atti
di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri nonché
gli atti di intervento del Comune di Salerno, del Comune di Ischia e del Comune
di Lacco Ameno, dell’Associazione Italiana per il World Wide Fund For Nature ONLUS e del Comitato per la tutela dei
consumatori e dell’ambiente – CODACONS;
udito
nella camera di consiglio del 24 marzo 2004 il Giudice relatore Ugo De Siervo;
uditi
gli avvocati Vincenzo Cocozza per la Regione
Campania, Stefano Grassi per la Regione Marche, Fabio Lorenzoni
per la Regione Toscana, Salvatore Di Mattia per la Regione Emilia-Romagna,
Lorenzo Bruno Molinaro per il Comune di Ischia e per
il Comune di Lacco Ameno, Nicolò Paoletti per il
Comitato per la tutela dei consumatori e dell’ambiente – CODACONS e l’avvocato
dello Stato Franco Favara per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto che l’art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269 (Misure per la riqualificazione
urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l’incentivazione dell’attività di
repressione dell’abusivismo edilizio, nonché per la
definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni delle aree demaniali),
è stato oggetto di impugnazione da parte delle Regioni Campania, Marche,
Toscana ed Emilia-Romagna, per violazione degli artt.
3, 5, 9, 25, secondo comma, 32, 41, 42, 51, 77, 79, 81, 97,
114, 117, 118, 119, 127, 134 e 137 della Costituzione;
che,
in particolare, la Regione Campania,
con ricorso notificato il 17 ottobre 2003, depositato il 25 ottobre 2003 e
iscritto al n. 76 del registro ricorsi del 2003, ha impugnato i commi 1, 2, 3,
5, da 14 a 23 e da 25 a 50, dell’art. 32 del citato decreto-legge;
che
la Regione Marche, con ricorso notificato il 13 novembre 2003, depositato il 19
novembre 2003 e iscritto al n. 81 del registro ricorsi del 2003, ha impugnato i
commi 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 13, da 14 a 20, 24, e da 31 a 41 del citato art.
32;
che
la Regione Toscana, con ricorso notificato il 12 novembre 2003, depositato il
21 novembre 2003 e iscritto al n. 82 del registro ricorsi del 2003, ha
impugnato i commi 1, 3, 5, 6, 9, 10, da 14 a 20, 24, e da 25 a 40 del citato
art. 32;
che
la Regione Emilia-Romagna, con ricorso notificato il
20 novembre 2003, depositato il 26 novembre 2003 e iscritto al n. 83 del
registro ricorsi del 2003, ha impugnato i commi 1, 2, 3, 25, 26, lettera a), 28, 32, 35, 37, 38, 40, nonché
l’allegato 1 al citato art. 32;
che
le quattro Regioni ricorrenti ritengono sussistenti le condizioni previste
dall’art. 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87, come sostituito dall’art. 9
della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni
per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3), perché la Corte possa sospendere in via cautelare
l’esecuzione dell’atto impugnato, e conseguentemente chiedono la adozione di
tale misura;
che
le Regioni Marche (con ricorso notificato il 21 gennaio 2004, depositato il 26
gennaio 2004 e iscritto al n. 8 del registro ricorsi del 2004), Toscana (con
ricorso notificato il 21 gennaio 2004, depositato il 29 gennaio 2004 e iscritto
al n. 10 del registro ricorsi del 2004) e Campania (con ricorso notificato il
22 gennaio 2004, depositato il 30 gennaio 2004 e iscritto al n. 14 del registro
ricorsi del 2004) hanno impugnato anche la legge 24 novembre 2003, n. 326, di
conversione del decreto-legge n. 269 del 2003, per violazione dei medesimi
parametri sopra indicati;
che,
in particolare, la Regione Marche impugna l’art. 32 nel suo complesso, nonché,
più specificamente, i commi 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, da 13 a 19, 19-bis, 20, da 24 a 40 e 41 dell’art. 32
del decreto-legge n. 269 del 2003, così come convertito dalla legge sopra
indicata; la Regione Toscana impugna i commi 1, 3, 5, da 14 a 20, da 25 a 43 e
49-ter; la Regione Emilia-Romagna impugna i commi 1, 2, 3, 25, 26, lettera a), 28, 32, 35, lettere a) e b),
37, 38, 40, e l’allegato 1; la Regione Campania rivolge le proprie censure nei
confronti dell’art. 32 nel suo complesso e in particolare dei commi 1, 2, 3, 5,
da 14 a 23 e da 25 a 50;
che
anche in questo caso le ricorrenti hanno proposto istanza di sospensione
dell’atto impugnato ai sensi
dell’art. 35 della legge n. 87 del 1953, così come novellato dall’art. 9 della
legge n. 131 del 2003, con argomentazioni non dissimili da quelle poste a
fondamento delle rispettive istanze di sospensione degli effetti del
decreto-legge impugnato;
che
la Regione Emilia-Romagna ha proposto la propria
istanza di sospensione con atto autonomo, separato dall’atto introduttivo del
giudizio, notificato il 9 febbraio 2004 e depositato il 10 febbraio 2004,
formalmente relativo al ricorso n. 83 del 2003, ma rivolto congiuntamente a
decreto-legge e legge di conversione;
che
nei giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale, per ciò
che concerne le istanze di sospensione, ritiene che non ne sussistano le
condizioni;
che
hanno depositato atti di intervento il Comune di Salerno, il Comune di Ischia e
il Comune di Lacco Ameno (nei giudizi promossi dalla Regione Campania), il
Coordinamento delle Associazioni e dei Comitati per la tutela dei consumatori e
dell’ambiente – CODACONS (nei giudizi promossi dalle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna), nonché l’Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature ONLUS (nel
giudizio promosso dalla Regione Marche);
che,
in prossimità della camera di consiglio fissata per il 24 marzo 2004 per la
trattazione delle istanze di sospensione degli atti impugnati, le Regioni
Marche, Campania e Toscana hanno depositato memorie, nelle quali espongono le
proprie argomentazioni in relazione all’istanza di sospensione da esse
proposta;
che anche il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato
memorie al fine di argomentare l’infondatezza dell’istanza di sospensione della
normativa impugnata formulata dalle Regioni Toscana, Marche, Campania ed Emilia-Romagna;
che,
successivamente, le Regioni ricorrenti hanno depositato atti nei quali - in
considerazione, in particolare, della rinuncia da parte dell’Avvocatura
generale dello Stato alla immediata pronunzia sulle istanze di sospensione da essa
presentate in separati giudizi promossi in relazione a leggi regionali
concernenti il c.d. “condono edilizio” (fissate anche esse per la discussione
il 24 marzo 2004) - “aderiscono alla richiesta di differimento” dell’esame
delle istanze cautelari auspicata dall’Avvocatura contestualmente alla propria
rinuncia.
Considerato che deve prendersi atto della rinuncia presentata
dalle Regioni ricorrenti alla immediata pronuncia
sulle istanze cautelari dalle stesse formulate nei confronti dell’art. 32 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Misure
per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per
l’incentivazione dell’attività di repressione dell’abusivismo edilizio, nonché
per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni delle aree
demaniali), nel testo originario e in quello risultante dalle modifiche
apportate dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326;
che
sussistono le condizioni per il rinvio della trattazione delle indicate istanze
cautelari all’udienza stabilita per l’esame del merito dei ricorsi.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dispone il rinvio dell’esame delle
istanze di sospensione indicate in epigrafe all’udienza pubblica del giorno 11
maggio 2004, già fissata per la trattazione dei giudizi di legittimità
costituzionale dell’art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Misure per la riqualificazione urbanistica,
ambientale e paesaggistica, per l’incentivazione dell’attività di repressione
dell’abusivismo edilizio, nonché per la definizione degli illeciti edilizi e
delle occupazioni delle aree demaniali), nel testo originario e in quello
risultante dalle modifiche recate dalla legge di conversione 24 novembre 2003,
n. 326 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante
disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 5 aprile 2004.
Gustavo
ZAGREBELSKY, Presidente
Ugo DE SIERVO,
Redattore
Depositata in
Cancelleria l'8 aprile 2004.