Ordinanza n. 116 del 2004

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ORDINANZA N. 116

ANNO 2004

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

- Valerio ONIDA 

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Annibale MARINI 

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

- Francesco AMIRANTE

- Ugo DE SIERVO

- Romano VACCARELLA

- Paolo MADDALENA

- Alfonso QUARANTA

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sulle istanze di sospensione a norma dell’art. 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nel testo sostituito dall’art. 9 della legge 5 giugno 2003, n. 131, nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici), e della legge 24 novembre 2003, n. 326 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici) nella parte in cui converte, con modificazioni, l’art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, promossi con due ricorsi della Regione Campania, notificati il 17 ottobre 2003 e il 22 gennaio 2004, depositati in cancelleria il 25 ottobre e il 30 gennaio successivi ed iscritti al n. 76 del registro ricorsi 2003 ed al n. 14 del registro ricorsi 2004, con due ricorsi della Regione Marche, notificati il 13 novembre 2003 e il 21 gennaio 2004, depositati in cancelleria il 19 novembre 2003 e il 26 gennaio 2004 ed iscritti al n. 81 del registro ricorsi 2003 ed al n. 8 del registro ricorsi 2004, con due ricorsi della Regione Toscana, notificati il 12 novembre 2003 ed il 21 gennaio 2004, depositati in cancelleria il 21 novembre 2003 e il 29 gennaio 2004 ed iscritti al n. 82 del registro ricorsi 2003 ed al n. 10 del registro ricorsi 2004 e con un ricorso della Regione Emilia-Romagna, notificato il 20 novembre 2003, depositato in cancelleria il 26 successivo ed iscritto al n. 83 del registro ricorsi 2003.

  Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri nonché gli atti di intervento del Comune di Salerno, del Comune di Ischia e del Comune di Lacco Ameno, dell’Associazione Italiana per il World Wide Fund For Nature ONLUS e del Comitato per la tutela dei consumatori e dell’ambiente – CODACONS;

  udito nella camera di consiglio del 24 marzo 2004 il Giudice relatore Ugo De Siervo;

  uditi gli avvocati Vincenzo Cocozza per la Regione Campania, Stefano Grassi per la Regione Marche, Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana, Salvatore Di Mattia per la Regione Emilia-Romagna, Lorenzo Bruno Molinaro per il Comune di Ischia e per il Comune di Lacco Ameno, Nicolò Paoletti per il Comitato per la tutela dei consumatori e dell’ambiente – CODACONS e l’avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che l’art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l’incentivazione dell’attività di repressione dell’abusivismo edilizio, nonché per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni delle aree demaniali), è stato oggetto di impugnazione da parte delle Regioni Campania, Marche, Toscana ed Emilia-Romagna, per violazione degli artt. 3, 5, 9, 25, secondo comma, 32, 41, 42, 51, 77, 79, 81, 97, 114, 117, 118, 119, 127, 134 e 137 della Costituzione;

che, in particolare, la Regione Campania, con ricorso notificato il 17 ottobre 2003, depositato il 25 ottobre 2003 e iscritto al n. 76 del registro ricorsi del 2003, ha impugnato i commi 1, 2, 3, 5, da 14 a 23 e da 25 a 50, dell’art. 32 del citato decreto-legge;

che la Regione Marche, con ricorso notificato il 13 novembre 2003, depositato il 19 novembre 2003 e iscritto al n. 81 del registro ricorsi del 2003, ha impugnato i commi 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 13, da 14 a 20, 24, e da 31 a 41 del citato art. 32;

che la Regione Toscana, con ricorso notificato il 12 novembre 2003, depositato il 21 novembre 2003 e iscritto al n. 82 del registro ricorsi del 2003, ha impugnato i commi 1, 3, 5, 6, 9, 10, da 14 a 20, 24, e da 25 a 40 del citato art. 32;

che la Regione Emilia-Romagna, con ricorso notificato il 20 novembre 2003, depositato il 26 novembre 2003 e iscritto al n. 83 del registro ricorsi del 2003, ha impugnato i commi 1, 2, 3, 25, 26, lettera a), 28, 32, 35, 37, 38, 40, nonché l’allegato 1 al citato art. 32;

che le quattro Regioni ricorrenti ritengono sussistenti le condizioni previste dall’art. 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87, come sostituito dall’art. 9 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), perché la Corte possa sospendere in via cautelare l’esecuzione dell’atto impugnato, e conseguentemente chiedono la adozione di tale misura;

che le Regioni Marche (con ricorso notificato il 21 gennaio 2004, depositato il 26 gennaio 2004 e iscritto al n. 8 del registro ricorsi del 2004), Toscana (con ricorso notificato il 21 gennaio 2004, depositato il 29 gennaio 2004 e iscritto al n. 10 del registro ricorsi del 2004) e Campania (con ricorso notificato il 22 gennaio 2004, depositato il 30 gennaio 2004 e iscritto al n. 14 del registro ricorsi del 2004) hanno impugnato anche la legge 24 novembre 2003, n. 326, di conversione del decreto-legge n. 269 del 2003, per violazione dei medesimi parametri sopra indicati;

che, in particolare, la Regione Marche impugna l’art. 32 nel suo complesso, nonché, più specificamente, i commi 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, da 13 a 19, 19-bis, 20, da 24 a 40 e 41 dell’art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, così come convertito dalla legge sopra indicata; la Regione Toscana impugna i commi 1, 3, 5, da 14 a 20, da 25 a 43 e 49-ter; la Regione Emilia-Romagna impugna i commi 1, 2, 3, 25, 26, lettera a), 28, 32, 35, lettere a) e b), 37, 38, 40, e l’allegato 1; la Regione Campania rivolge le proprie censure nei confronti dell’art. 32 nel suo complesso e in particolare dei commi 1, 2, 3, 5, da 14 a 23 e da 25 a 50;

che anche in questo caso le ricorrenti hanno proposto istanza di sospensione dell’atto impugnato ai sensi dell’art. 35 della legge n. 87 del 1953, così come novellato dall’art. 9 della legge n. 131 del 2003, con argomentazioni non dissimili da quelle poste a fondamento delle rispettive istanze di sospensione degli effetti del decreto-legge impugnato;

che la Regione Emilia-Romagna ha proposto la propria istanza di sospensione con atto autonomo, separato dall’atto introduttivo del giudizio, notificato il 9 febbraio 2004 e depositato il 10 febbraio 2004, formalmente relativo al ricorso n. 83 del 2003, ma rivolto congiuntamente a decreto-legge e legge di conversione;

che nei giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale, per ciò che concerne le istanze di sospensione, ritiene che non ne sussistano le condizioni;

che hanno depositato atti di intervento il Comune di Salerno, il Comune di Ischia e il Comune di Lacco Ameno (nei giudizi promossi dalla Regione Campania), il Coordinamento delle Associazioni e dei Comitati per la tutela dei consumatori e dell’ambiente – CODACONS (nei giudizi promossi dalle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna), nonché l’Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature ONLUS (nel giudizio promosso dalla Regione Marche);

che, in prossimità della camera di consiglio fissata per il 24 marzo 2004 per la trattazione delle istanze di sospensione degli atti impugnati, le Regioni Marche, Campania e Toscana hanno depositato memorie, nelle quali espongono le proprie argomentazioni in relazione all’istanza di sospensione da esse proposta;

che anche il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato memorie al fine di argomentare l’infondatezza dell’istanza di sospensione della normativa impugnata formulata dalle Regioni Toscana, Marche, Campania ed Emilia-Romagna;

che, successivamente, le Regioni ricorrenti hanno depositato atti nei quali - in considerazione, in particolare, della rinuncia da parte dell’Avvocatura generale dello Stato alla immediata pronunzia sulle istanze di sospensione da essa presentate in separati giudizi promossi in relazione a leggi regionali concernenti il c.d. “condono edilizio” (fissate anche esse per la discussione il 24 marzo 2004) - “aderiscono alla richiesta di differimento” dell’esame delle istanze cautelari auspicata dall’Avvocatura contestualmente alla propria rinuncia.

Considerato che deve prendersi atto della rinuncia presentata dalle Regioni ricorrenti alla immediata pronuncia sulle istanze cautelari dalle stesse formulate nei confronti dell’art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l’incentivazione dell’attività di repressione dell’abusivismo edilizio, nonché per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni delle aree demaniali), nel testo originario e in quello risultante dalle modifiche apportate dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326;

che sussistono le condizioni per il rinvio della trattazione delle indicate istanze cautelari all’udienza stabilita per l’esame del merito dei ricorsi.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dispone il rinvio dell’esame delle istanze di sospensione indicate in epigrafe all’udienza pubblica del giorno 11 maggio 2004, già fissata per la trattazione dei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l’incentivazione dell’attività di repressione dell’abusivismo edilizio, nonché per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni delle aree demaniali), nel testo originario e in quello risultante dalle modifiche recate dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2004.

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Depositata in Cancelleria l'8 aprile 2004.