SENTENZA N. 8
ANNO 2004
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Riccardo CHIEPPA Presidente
- Gustavo ZAGREBELSKY Giudice
- Valerio ONIDA “
- Carlo MEZZANOTTE
“
- Fernanda CONTRI “
- Guido NEPPI MODONA
“
- Piero Alberto CAPOTOSTI “
- Franco BILE “
- Giovanni Maria FLICK “
- Francesco AMIRANTE “
- Ugo DE SIERVO “
- Romano VACCARELLA
“
- Paolo MADDALENA
“
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale degli articoli 9, commi 2 e 3; 14, comma 5, della legge della
Regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 2002, n. 30 recante (Disposizioni in
materia di energia), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei
ministri, notificato il 17 gennaio 2003, depositato in cancelleria il 22
successivo ed iscritto al n. 6 del registro ricorsi 2003.
Visto l’atto di
costituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia;
udito
nell’udienza pubblica del 28 ottobre 2003 il Giudice relatore Ugo De Siervo;
uditi
l’avvocato dello Stato Glauco Nori per il Presidente del Consiglio dei ministri
e l’avvocato Giandomenico Falcon per la Regione
Friuli-Venezia Giulia.
Ritenuto in fatto
1. – Il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, con ricorso notificato il 17 gennaio 2003, depositato il 22 gennaio 2003
e iscritto al n. 6 del 2003 del registro ricorsi, ha impugnato l’art. 9 e
l’art. 14, comma 5, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre
2002, n. 30 (Disposizioni in materia di energia),
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia del 20
novembre 2002, n. 47.
L’art. 9, dopo aver previsto
la stipulazione da parte della Regione di accordi per
la realizzazione, razionalizzazione ed ampliamento della capacità di
trasmissione degli elettrodotti, anche transfrontalieri, sottopone ad
autorizzazione unica regionale la realizzazione delle opere e infrastrutture
connesse a detti interventi, disciplinandone anche il relativo procedimento di
rilascio.
Le disposizioni contenute
nell’art. 9 impugnato, a giudizio del ricorrente, invaderebbero il campo delle
attribuzioni che il decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione
Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di
energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese) ha riservato
allo Stato, tra le quali figurano anche le determinazioni inerenti
l’importazione e l’esportazione di energia, nonché le funzioni attinenti alle
reti di trasporto di energia elettrica con tensione superiore a 150 KV (art. 2,
comma 1, lettere c) ed
h). In tale ambito rientrerebbero anche le
reti di interconnessione con l’estero, poiché
l’energia importata è ad alta tensione.
La norma censurata sarebbe
costituzionalmente illegittima anche per violazione dell’art. 3, commi 1 e 2,
del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE
recante norme comuni per il mercato interno
dell’energia elettrica), che attribuisce al gestore della rete di trasmissione
nazionale l’attività di trasmissione dell’energia elettrica e la determinazione
degli interventi di manutenzione e sviluppo della rete. Da questo punto di
vista, la norma regionale violerebbe l’art. 117, primo comma, Cost., in quanto, attraverso la violazione delle norme statali
di attuazione, avrebbe violato la normativa comunitaria dettata dalla direttiva
n. 96/92/CE.
L’art. 14, comma
5, della legge regionale
censurata dispone la sospensione, nelle more dell’approvazione del Piano
energetico regionale (PER), delle procedure per l’autorizzazione della
costruzione di nuovi impianti a biomasse. L’art. 6
della stessa legge regionale n. 30 del 2002 non stabilisce un termine entro il
quale il PER entra in vigore. In tal modo, ad avviso
del ricorrente, la norma impugnata sospenderebbe sine
die la
costruzione di nuovi impianti, così precludendo la libertà di
iniziativa economica tutelata dall’art. 41 Cost.
Inoltre, la disposizione impugnata violerebbe l’art. 2, comma 1,
lettera m), del d.lgs. n. 110 del 2002, che riserva allo Stato la
definizione degli obiettivi e dei programmi nazionali in materia di fonti
rinnovabili e di risparmio energetico, nel cui ambito dovrebbe ritenersi
rientrare anche la produzione a biomasse di energia elettrica.
2. – Si è costituita in
giudizio la Regione Friuli-Venezia Giulia, chiedendo che la questione proposta sia dichiarata inammissibile e infondata e riservandosi di
illustrare i motivi in separata memoria.
In prossimità dell’udienza la
Regione Friuli-Venezia Giulia, ha depositato una memoria, nella quale premette
di essere dotata di potestà legislativa concorrente in materia di “produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”, in virtù dell’art. 117,
terzo comma, Cost., nonché dell’art. 10 della legge
cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione). La resistente afferma, inoltre, che le norme di
attuazione dello statuto speciale contenute nel d.lgs.
n. 110 del 2002, hanno trasferito alla Regione Friuli-Venezia Giulia tutte le
funzioni in materia di energia concernenti le attività
di ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di qualunque forma di energia,
salvo le funzioni espressamente attribuite allo Stato dall’art. 2. Tra queste
ultime, sono comprese anche le determinazioni inerenti l’importazione
e l’esportazione di energia (art. 2, comma 1, lettera. c), la costruzione e l’esercizio di impianti
di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW, salvo quelli
che producono energia da fonti rinnovabili e da rifiuti, nonché le reti per il
trasporto dell’energia elettrica con tensione superiore a 150 KV, il rilascio
delle concessioni per l’esercizio delle attività elettriche di competenza
statale e le reti di interesse nazionale di oleodotti e gasdotti (art. 2, comma
1, lettera h).
Ciò premesso, la difesa della
Regione Friuli-Venezia Giulia ritiene infondate le censure mosse dall’Avvocatura
dello Stato avverso l’art. 9 della legge regionale n. 30 del 2002.
In primo luogo, si fa
osservare che la riserva allo Stato delle determinazioni inerenti l’importazione ed esportazione di energia, contenuta
nell’art. 2, comma 1, lettera c), del
d.lgs. n. 110 del 2002, non comporterebbe
l’attribuzione allo Stato di tutte le funzioni concernenti le
linee di interconnessione con l’estero, ma solo il potere di decidere quanta
energia si può importare (o, in astratto, esportare), imponendo vincoli alle
Regioni.
In secondo luogo, osserva la
resistente, il secondo comma dell’art. 9 impugnato non violerebbe le competenze
statali, in quanto andrebbe riferito solo agli
elettrodotti di competenza della Regione, cioè quelli aventi tensione non
superiore a 150 KV, che ben possono essere, in concreto, anche
transfrontalieri.
La resistente aggiunge che, se
pure si ritenesse che tale norma si riferisca anche ad
elettrodotti di competenza statale (cioè quelli con tensione superiore a 150
KV), sarebbe comunque da escludere qualunque dubbio di costituzionalità. Infatti l’art. 9, comma 2, non disporrebbe direttamente
alcunché, né sarebbe in grado di pregiudicare le funzioni statali o del gestore
della rete di trasmissione nazionale; esso si limiterebbe soltanto ad indicare
agli organi regionali una possibile iniziativa per migliorare la capacità di
trasmissione degli elettrodotti: ma tale iniziativa richiederebbe
necessariamente il consenso degli enti competenti e dunque, qualora la
competenza fosse statale, sarebbe comunque necessario l’accordo del gestore
della rete di trasmissione nazionale e l’autorizzazione statale per la
realizzazione di qualsiasi intervento.
In questi termini, il
riferimento agli elettrodotti transfrontalieri anche di potenza superiore a 150
KV, costituirebbe esercizio della potestà legislativa regionale concorrente in
materia di energia. Ma, anche a voler prescindere da
tale titolo, il miglioramento della rete di trasmissione di energia
rappresenterebbe un interesse che può essere perseguito dalla Regione, quale
ente esponenziale della comunità regionale, anche al di fuori delle materie di
sua competenza, secondo quanto riconosciuto anche dalla giurisprudenza
costituzionale. La promozione di accordi non
comporterebbe, infatti, l’esercizio di un potere autoritativo,
ma costituirebbe solo un’attività di stimolo che rientra nella capacità
generale della Regione in quanto ente rappresentativo degli interessi generali
della comunità regionale ai sensi dell’art. 5 Cost.
Quanto al comma 3 dell’art. 9
impugnato, il quale prevede il rilascio di una autorizzazione
unica per la realizzazione delle opere ed infrastrutture connesse alla
realizzazione degli interventi di cui al comma 2, la Regione resistente
riconosce che esso si riferisce invece ad un potere autoritativo.
Tuttavia, ad avviso della difesa regionale, tale norma dovrebbe intendersi
riferita soltanto agli elettrodotti di competenza regionale, sia perché
mancherebbe qualunque riferimento esplicito a quelli di competenza statale, sia
perché in tale direzione condurrebbe comunque
un’interpretazione della norma conforme a Costituzione.
In merito alla censura
concernente l’art. 14, comma 5, nel quale sono sospese le procedure autorizzatorie per la costruzione di nuovi impianti a biomasse, rileva la Regione che
tale disposizione è stata sostituita dall’art. 12, comma 3, della legge
regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria
2003) non impugnato dallo Stato. La norma attualmente
vigente prevede la possibilità di autorizzare la costruzione di nuovi impianti
a biomasse, dettandone i criteri e le condizioni. Dal
momento che la norma originaria censurata dal Governo sarebbe
rimasta in vigore soltanto pochi mesi, ad avviso della Regione, dovrebbe
ritenersi cessata la materia del contendere.
In ogni caso, sostiene ancora
la difesa regionale, la disposizione impugnata avrebbe avuto carattere
meramente transitorio, giustificato dalla assenza
nella legislazione di un parametro definito in relazione al quale giudicare la
possibilità di autorizzare gli impianti. L’art. 14 avrebbe costituito, anzi,
legittimo esercizio della competenza regionale in materia ambientale e di
governo del territorio, tenuto conto anche del fatto che la legge 9 gennaio
1991, n. 10 (Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di
sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), attribuisce alle Regioni il
compito di predisporre il piano regionale per lo sviluppo delle fonti
rinnovabili di energia e di individuare i bacini territoriali nei quali attuare
gli interventi di sviluppo.
Insussistente sarebbe infine,
secondo la Regione, la violazione dell’art. 2, comma 1, lett. m), del d.lgs. n. 110 del 2002, in quanto la norma impugnata non avrebbe inciso in alcun
modo sulle funzioni programmatorie dello Stato.
Considerato in diritto
1. – Il Presidente del
Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell’art. 9 e dell’art. 14, comma 5, della legge della Regione Friuli-Venezia
Giulia 19 novembre 2002, n. 30 (Disposizioni in materia di energia).
La prima delle due
disposizioni impugnate, ad avviso del ricorrente, invaderebbe il campo delle
attribuzioni che il decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione
dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il
trasferimento delle funzioni in materia di energia, miniere, risorse
geotermiche e incentivi alle imprese) ha riservato allo Stato, tra le quali
figurano anche le determinazioni inerenti l’importazione e l’esportazione di
energia, nonché le funzioni attinenti alle reti di trasporto di energia
elettrica con tensione superiore a 150 KV (art. 2, comma 1, lettere c) e h). In
secondo luogo, la citata norma regionale violerebbe l’art. 3, commi 1 e 2, del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia
elettrica), che attribuisce al gestore della rete di trasmissione nazionale
l’attività di trasmissione dell’energia elettrica e la determinazione degli
interventi di manutenzione e sviluppo della rete. Da questo punto di vista, la
norma impugnata contrasterebbe con l’art. 117, primo comma, Cost., in quanto, attraverso la violazione delle norme statali
di attuazione, avrebbe violato la normativa comunitaria dettata dalla direttiva
n. 96/92/CE.
L’art. 14, comma 5, invece,
sarebbe costituzionalmente illegittimo in quanto
sospenderebbe sine
die la
costruzione di nuovi impianti di produzione di energia a biomassa,
così precludendo la libertà di iniziativa economica tutelata dall’art. 41 Cost.
La disposizione impugnata
violerebbe altresì l’art. 2, comma 1, lettera m), del d.lgs. n. 110 del 2002, che
riserva allo Stato la definizione degli obiettivi e dei programmi nazionali in
materia di fonti rinnovabili e di risparmio energetico, nel cui ambito dovrebbe
ritenersi rientrare anche la produzione a biomasse di energia elettrica.
2. – Preliminarmente, deve
essere dichiarata la inammissibilità della censura
mossa dal ricorrente avverso l’art. 9 della legge regionale impugnata, con
riferimento all’art. 3, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 79
del 1999, nonché all’art. 117, primo comma, Cost.
Infatti, la Presidenza del
Consiglio si limita ad affermare che la violazione delle norme statali di attuazione contenute nel d.lgs.
n. 79 del 1999 avrebbe determinato automaticamente la violazione della
normativa comunitaria contenuta nella direttiva n. 96/92/CE; di qui l’asserita
violazione dell’art. 117, primo comma, Cost.
Tuttavia, il ricorrente ha fatto
esclusivo riferimento all’art. 117, primo comma, Cost.,
nel testo modificato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, senza
minimamente argomentare per quale ragione non dovesse essere considerato –
trattandosi dell’impugnazione di una legge della Regione Friuli-Venezia Giulia
– il relativo statuto speciale, le cui disposizioni sono pienamente in vigore. La assoluta mancanza di una tale valutazione determina la
conseguenza della inammissibilità della censura nei termini in cui è formulata,
conformemente a quanto questa Corte ha già avuto modo di affermare (cfr. sentenza
n. 213 del 2003).
Del resto, la stessa presunta
violazione degli obblighi comunitari non risulta
affatto argomentata, essendosi limitato il ricorrente ad una mera
giustapposizione della disciplina contenuta nell’art. 7 della direttiva n.
96/92/CE e della disciplina di attuazione contenuta nell’art. 3, commi 1 e 2,
del d.lgs. n. 79 del 1999, senza l’individuazione
specifica dei profili di contrasto.
3. – Per affrontare la
questione di legittimità costituzionale concernente l’art. 9 della legge
regionale impugnata, in relazione alla presunta
violazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 110 del 2002,
occorre svolgere alcune considerazioni preliminari.
Deve notarsi, innanzi tutto,
come dalla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della
Regione Friuli-Venezia Giulia), non sia desumibile
l’esistenza di alcuna competenza legislativa della Regione in relazione alla materia
dell’energia elettrica.
Va tuttavia rilevato che, come
stabilisce l’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
(Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), “sino
all’adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge
costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle
Province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite”. In
base all’art. 117, terzo comma, Cost. spetta alle
Regioni la potestà legislativa nella materia “produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell’energia”, da esercitarsi nel rispetto dei principi fondamentali riservati alla legislazione
dello Stato. Conseguentemente, non possono sussistere dubbi sulla necessità di
riconoscere la medesima potestà legislativa anche alla Regione Friuli-Venezia
Giulia.
4. – E’ a questo punto
possibile pronunziarsi in relazione al preteso
contrasto dell’art. 9 della legge regionale impugnata con l’art. 2 del d.lgs. n. 110 del 2002.
La questione non è fondata.
L’art. 1 del d.lgs. n. 110 del 2002 ha trasferito alla Regione
Friuli-Venezia Giulia “tutte le funzioni in materia di energia
che concernono le attività di ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di
qualunque forma di energia, salvo quelle espressamente previste dall’art. 2”. Quest’ultimo riserva allo Stato, tra le altre, le funzioni
concernenti “le determinazioni inerenti l’importazione,
l’esportazione e lo stoccaggio di energia limitatamente allo stoccaggio di
metano in giacimento”, nonché “la costruzione e l’esercizio degli impianti di
produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, salvo
quelli che producono energia da fonti rinnovabili di energia e da rifiuti ai
sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonché le reti per il
trasporto dell’energia elettrica con tensione superiore a 150 KV, il rilascio
delle concessioni per l’esercizio delle attività elettriche di competenza
statale, e le reti di interesse nazionale di oleodotti e gasdotti”.
La disposizione impugnata,
invece – dopo aver previsto la possibilità, per la Regione, della stipulazione di accordi “con l’ente competente e con i proprietari della
rete o di tratti di rete al fine di realizzare, razionalizzare e ampliare la
capacità di trasmissione degli elettrodotti, anche transfrontalieri” (art. 9,
comma 2, del d.lgs. n. 110 del 2002) – dispone che
“le opere connesse alla realizzazione degli interventi di cui al comma 2 sono
soggette ad autorizzazione unica rilasciata nel rispetto dei principi di
semplificazione e con le modalità di cui alle
disposizioni statali e regionali previste per l’istituto della conferenza di
servizi” (art. 9, comma 3, del d.lgs. n. 110 del
2002).
Secondo la prospettazione
del ricorrente, tale ultima disposizione violerebbe le competenze statali nella
materia dell’energia elettrica, in quanto
pretenderebbe di regolare anche l’esercizio di funzioni amministrative
riservate allo Stato, quali quelle concernenti le reti di trasporto
dell’energia elettrica con tensione superiore ai 150 KV e le determinazioni
concernenti l’importazione e l’esportazione dell’energia.
Deve però essere notato che – nel quadro di una interpretazione sistematica delle
disposizioni cui si è appena fatto riferimento – non c’è nulla che autorizzi a
ritenere che l’art. 9 impugnato in questa sede abbia come effetto quello di
estendere quanto da esso disposto anche agli elettrodotti che l’art. 2 del d.lgs. n. 110 del 2002 affida alla competenza dello Stato.
In concreto, è ben possibile –
come ha notato la difesa della Regione – che gli elettrodotti di competenza di quest’ultima (quelli con tensione non superiore a 150 KV)
siano anche transfrontalieri; e del resto, ad essere riservata allo Stato, ai
sensi dell’art. 2, lettera c) del d.lgs. n. 110 del 2001, è solo la competenza a dettare “le
determinazioni inerenti l’importazione e
l’esportazione” dell’energia.
Conseguentemente, deve
ritenersi che il comma 2 dell’art. 9 della legge regionale
impugnato, nel prevedere la possibilità di accordi al fine di migliorare
la capacità di trasmissione degli elettrodotti, si riferisca esclusivamente a
quelli di competenza regionale ai sensi degli articoli 1 e 2 del d.lgs. n. 110 del 2002. Allo stesso modo, anche i successivi
commi 3 e 4 – nei quali si prevede l’esistenza di una autorizzazione
unica regionale, avente efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, per “le
opere e le infrastrutture connesse alla realizzazione degli interventi di cui
al comma 2” – non possono che riferirsi alle opere di competenza della Regione.
Merita di essere evidenziato,
peraltro, che, nel caso in cui gli accordi in questione e le relative opere
riguardino elettrodotti transfrontalieri, gli organi regionali dovranno
ovviamente uniformarsi alle determinazioni adottate dalle competenti autorità
statali, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, lettera c), del d.lgs. n. 110 del 2002.
5. – Resta
da affrontare la questione concernente la presunta illegittimità costituzionale
dell’art. 14, comma 5, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia
n. 30 del 2002.
Ai sensi dell’originario testo
della disposizione impugnata “nelle more dell’approvazione del Piano energetico
regionale sono sospese le procedure autorizzatorie
per la costruzione di nuovi impianti a biomassa”.
Secondo il ricorso statale – anche in considerazione della circostanza secondo
la quale l’art. 6 della legge regionale n. 30 del 2002, che disciplina la adozione del P.E.R., non pone
un termine entro il quale quest’ultimo deve entrare in
vigore – tale disposizione avrebbe determinato una lesione dell’art. 41 della
Costituzione, “in quanto svuota sostanzialmente di contenuto la libertà di
iniziativa economica”, nonché la violazione dell’art. 2, comma 1, lettera m), del d.lgs. n. 110 del 2002, ai
sensi del quale compete allo Stato la definizione e gli obiettivi concernenti la politica energetica nazionale “in materia di
fonti rinnovabili e di risparmio energetico”.
In questa sede, tuttavia, non
è priva di rilievo – come del resto ha notato anche la difesa della Regione
nella memoria depositata in prossimità dell’udienza – la intervenuta
modifica della disposizione impugnata, ad opera dell’art. 12, comma 3, della
legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate
alla legge finanziaria 2003). In base all’art. 14, comma 5, della legge
regionale impugnata, nel testo attualmente in vigore,
“nelle more di approvazione del P.E.R., la
costruzione di nuovi impianti a biomasse può essere
autorizzata a condizione che l’impianto sia ubicato a una distanza non
inferiore a 2 chilometri da terreni agricoli adibiti a colture pregiate, come
individuate dall’art. 1 della legge
regionale 30 dicembre 1967, n. 29 (Provvedimenti per lo sviluppo
delle colture pregiate) e dall’articolo 41 della legge regionale
17 luglio 1992, n. 20 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale
29 marzo 1988, n. 16, in materia di apicoltura e alla legge
regionale 20 novembre 1982, n. 80, concernente il Fondo di rotazione
regionale. Norme di interpretazione, modificazione ed
integrazione di altre leggi regionali nel settore dell’agricoltura. Interventi di razionalizzazione,
ammodernamento e sviluppo di alcuni comparti
produttivi del settore primario)”.
La nuova norma regionale,
dunque, non esclude più la possibilità di porre in essere procedure autorizzatorie per impianti a biomassa
nelle more dell’approvazione del P.E.R., limitandosi a dettare alcune norme che rispondono
all’esigenza di tutelare rilevanti interessi concorrenti. Conseguentemente,
deve ritenersi che la sopravvenienza normativa abbia inciso radicalmente sui
termini della sollevata questione, sì da rispondere alle doglianze proposte dal
ricorrente, facendo venir meno la necessità di una pronunzia della Corte (si
vedano, al riguardo, le ordinanze n. 347
del 2001 e n. 443
del 2002).
Per tali ragioni, deve essere
dichiarata la cessazione della materia del contendere in
relazione alla questione concernente la presunta illegittimità
costituzionale dell’art. 14, comma 5, della legge della Regione Friuli-Venezia
Giulia n. 30 del 2002.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 9 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 2002,
n. 30 (Disposizioni in materia di energia), sollevata in riferimento all’art.
3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della
direttiva 96/92/CE recante norme comuni
per il mercato interno dell’energia elettrica), nonché all’art. 117, primo
comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara
non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 9 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 19
novembre 2002, n. 30 (Disposizioni in materia di energia), sollevata in
riferimento all’art. 2 del decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di
attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia
concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere,
risorse geotermiche e incentivi alle imprese), con il ricorso indicato in
epigrafe;
dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla
questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5, della legge
della Regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 2002, n. 30 (Disposizioni in
materia di energia), sollevata in riferimento all’art. 2, lettera m), del decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di
attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia
concernenti il trasferimento di
funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle
imprese), nonché in riferimento all’art. 41 della Costituzione, con il ricorso
indicato in epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 18 dicembre 2003.
Riccardo CHIEPPA,
Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Depositata in
Cancelleria il 13 gennaio 2004.