SENTENZA N. 257
ANNO 2004
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Gustavo ZAGREBELSKY Presidente
- Valerio ONIDA Giudice
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfonso QUARANTA "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 13, comma 7 e 14, comma 5-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), promossi con ordinanze del 3 dicembre 2002 dal Tribunale di Venezia - sezione distaccata di S. Donà di Piave, del 13 marzo 2003 dal Tribunale di Pescara, del 31 marzo 2003 dal Tribunale di Milano e del 22 maggio 2003 dal Tribunale di Pescara rispettivamente iscritte ai nn. 172, 361, 449 e 870 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 14, 25, 28 e 44, prima serie speciale, dell’anno 2003.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 9 giugno 2004 il Giudice relatore Fernanda Contri.
Ritenuto
in fatto
1.
- Il Tribunale di Venezia, sezione
distaccata di San Donà di Piave, con ordinanza emessa
il 3 dicembre
Il
giudice a quo è investito del
giudizio nei confronti di uno straniero, arrestato per il reato di cui all’art.
14, comma 5-ter,
del d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189
(Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo).
Il rimettente, quanto alla non manifesta
infondatezza della questione, osserva che la disposizione impugnata, nel
prevedere che il decreto di espulsione possa essere notificato al cittadino
extracomunitario anche se redatto in una lingua diversa da quella conosciuta (e
cioè in inglese, francese o spagnolo), introduce una presunzione iuris et de iure in
materia di libertà personale, nella quale le presunzioni non sono ammesse,
entrando esse in conflitto con i principi di legalità e tassatività della legge
penale. In base a detta presunzione di conoscenza,
prosegue l’ordinanza, vi è la possibilità che una persona venga arrestata e
sottoposta a restrizione della libertà personale senza che la stessa abbia cognizione
precisa dei motivi del provvedimento e delle disposizioni di legge violate, in
quanto l’esistenza del reato dipende dal non aver adempiuto le prescrizioni di
un atto amministrativo redatto in una lingua non conosciuta.
Sempre
secondo il giudice a quo, ritenere
che lo straniero possa comprendere il significato di un atto di tale importanza
solo perché lo stesso è stato redatto in una delle lingue più diffuse costituisce una presunzione inammissibile in diritto
penale ed in contrasto con i principi di eguaglianza (art. 3 Cost.), legalità
(art. 13 Cost.) e tassatività della legge penale.
Ad
avviso del rimettente occorre considerare l’ipotesi di scuola di un decreto di
espulsione notificato ad un non vedente,
indipendentemente dalla sua lingua o nazionalità, senza che l’atto venga
preventivamente tradotto in caratteri a lui comprensibili e cioè in alfabeto braille; in tal caso non sarebbe
possibile presumere che egli ne abbia avuto ugualmente cognizione, magari
perché gli è stato letto e tradotto oralmente nella sua lingua madre. Allo
stesso modo, sempre secondo il rimettente, si deve ritenere che ai fini
dell’applicazione di norme che prevedono la restrizione della libertà personale
come conseguenza diretta della violazione di disposizioni contenute in provvedimenti
dell’autorità, vi è la necessità che l’interessato
abbia compreso pienamente le prescrizioni contenute nell’atto notificatogli.
2.
- E’ intervenuto in giudizio il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale
dello Stato, chiedendo alla Corte di dichiarare la questione inammissibile o
infondata.
Secondo
l’Avvocatura, l’esigenza di porre lo straniero nella condizione di conoscere il
contenuto del provvedimento di espulsione viene
soddisfatta dalla previsione della traduzione in una lingua dallo stesso
conosciuta e, solo ove ciò non sia possibile (ad es. quando manchi
l’individuazione del paese di provenienza dello straniero o delle lingue a lui
note, ovvero in caso di lingua rara o per il comportamento reticente
dell’interessato), con la traduzione in lingua francese, inglese o spagnola,
secondo la preferenza indicata dall’interessato, ai sensi dell’art. 3 del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394.
Dopo
aver ricordato che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 227 del
2000, ha affermato che la garanzia della effettiva
conoscibilità dell’atto viene assicurata, “nell’inevitabile limite del
possibile”, dalla traduzione nella lingua conosciuta o comunque in una delle
lingue internazionalmente più diffuse e più accessibili al destinatario, la
difesa erariale ricorda come tale previsione soddisfi le condizioni previste
anche dall’art. 6 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo
del 1950 e dall’art. 14 del patto internazionale sui diritti civili e politici
del 1966.
Sottolinea ancora l’Avvocatura che la traduzione
deve essere fatta nella lingua effettivamente conosciuta dallo straniero, e non
in quella nazionale del Paese di provenienza, ciò al fine di consentirgli di
esercitare in concreto il suo diritto di difesa e di contestare il contenuto di
un provvedimento che egli abbia potuto comprendere.
Sempre
secondo la difesa erariale, la stessa permanenza dello straniero sul territorio
italiano costituirebbe indizio della possibilità per lo stesso di capire il
significato del provvedimento di espulsione, ciò che
non costituisce, come invece ritiene il rimettente, una presunzione iuris et de iure di
conoscenza, quanto una mera presunzione iuris tantum,
suscettibile di essere confutata attraverso l’esercizio del diritto di difesa.
3.
- Con due ordinanze di contenuto identico,
emesse rispettivamente il 13 marzo 2003 ed il 22
maggio 2003, il Tribunale di Pescara ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell’art. 13, comma 7, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nella
parte in cui limita la necessità di tradurre l’ordine di espulsione in una
lingua conosciuta allo straniero, consentendo la traduzione in una lingua – inglese,
francese o spagnolo – non conosciuta dall’intimato, per violazione dell’art. 27
Cost.
In
entrambi i giudizi il rimettente è investito della
decisione sulla convalida dell’arresto, per violazione dell’art. 14, comma
5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998, di due cittadini stranieri ai quali era
stato intimato di lasciare il territorio dello Stato entro cinque giorni dalla
notifica di decreti di espulsione redatti in italiano e tradotti in inglese,
lingua che i due arrestati (assistiti all’udienza da interpreti madrelingua)
dichiaravano di non conoscere.
Secondo
il giudice a quo, nei casi in esame
nulla consente di affermare che il questore che ha emesso l’intimazione abbia
omesso la traduzione nelle lingue conosciute dagli arrestati; al contrario gli
atti acquisiti fanno ritenere che la scelta della traduzione nella lingua
inglese sia stata fatta nell’esercizio legittimo di una specifica facoltà
attribuita dalla legge all’autorità amministrativa, quando ricorrano condizioni
di pratica impossibilità di traduzione nella lingua materna.
Ad
avviso del giudice rimettente la disposizione censurata viola l’art. 27 Cost.
poiché, in contrasto col principio costituzionale della personalità della
responsabilità penale, consente la formulazione dell’ordine amministrativo la
cui violazione concreta il reato, pur quando la comprensione del significato
dell’intimazione e delle conseguenze della sua violazione è preclusa allo
straniero.
4.
- E’ intervenuto in entrambi i giudizi di
legittimità costituzionale il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo alla
Corte di dichiarare le questioni inammissibili o infondate.
Osserva preliminarmente l’Avvocatura che,
dalla sintetica esposizione contenuta nelle due ordinanze, non si ricavano
elementi atti a collegare la disposizione impugnata con i profili di violazione
dell’art. 27 Cost., dal momento che gli stranieri
arrestati non rispondono né per fatti altrui, né per fatti loro estranei, ma
della violazione di un provvedimento che è stato loro comunicato in una lingua
comunque facilmente traducibile.
Rileva
ancora la difesa erariale che lo straniero colpito da ordine di espulsione ha la possibilità di adire
direttamente il tribunale, ai sensi dell’art. 13,
comma 8, del d.lgs. n. 286 del 1998, per far valere in quella sede anche
l’eventuale vizio di forma relativo alla comunicazione del provvedimento e che
la conseguenza dell’inosservanza dell’ordine resta sempre e soltanto
l’espulsione, sia pure aggravata dal trasferimento coattivo alla frontiera.
Quanto
alla scelta del legislatore di non estendere a tutti gli idiomi della terra la traduzione degli atti relativi agli stranieri, la
stessa deriva da evidenti ragioni pratiche; il legislatore ha trovato un
“equilibrato compromesso” indicando le lingue maggiormente diffuse a livello
mondiale, scelta questa non solo italiana, se si considera la proposta di
direttiva del Consiglio dell’Unione europea, che reca norme minime relative
all’accoglienza dei richiedenti asilo, il cui art. 5 prevede obblighi di
informazione per iscritto e, “per quanto possibile”, in una lingua che il
richiedente comprende.
5.
- Il Tribunale di Milano, con ordinanza
del 31 marzo 2003, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 7, e
dell’art. 14, comma 5-bis, del d.lgs.
25 luglio 1998, n. 286, nella parte in cui non prescrivono la traduzione nella
lingua del destinatario del provvedimento prefettizio di espulsione e del
provvedimento del questore che intima l’allontanamento, per violazione
dell’art. 24 Cost.
Il
rimettente è investito del giudizio di convalida dell’arresto
di un cittadino ucraino che si è reso inadempiente all’ordine del questore che
gli intimava di lasciare il territorio nazionale entro cinque giorni, provvedimento
che era stato tradotto in inglese, lingua che l’arrestato sostiene di non
conoscere, avendo egli una limitata conoscenza solo della lingua francese.
Il
giudice a quo, dopo aver descritto la
fattispecie concreta sottoposta al suo esame e dopo aver riportato parte della
motivazione della sentenza
della Corte n. 198 del 2000, rileva che la legge n. 189 del
Secondo
il rimettente il principio della concreta conoscibilità da parte
dell’interessato degli effetti del provvedimento espulsivo
va inteso in modo rigoroso, ciò che implica la traduzione del provvedimento
nella lingua del destinatario, non essendo sufficiente il ricorso, in caso di
impossibilità, alle lingue più diffuse.
Ad
avviso del giudice a quo, le
conseguenze penali dell’inottemperanza al provvedimento fanno sì che l’omessa
previsione dell’obbligo di traduzione integri la
violazione del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost., in quanto
l’interessato potrebbe subire conseguenze penali anche senza colpa.
Quanto
alla rilevanza della questione, il Tribunale di Milano osserva che nel
procedimento a quo non sarebbe
possibile riconoscere la buona fede e la non colpevolezza dell’imputato sul
solo presupposto che non egli non abbia avuto effettiva conoscenza del
provvedimento di espulsione.
6.
- Anche in questo giudizio di legittimità
costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo alla
Corte di dichiarare la questione manifestamente infondata.
Osserva
l’Avvocatura che il diritto di difesa costituzionalmente garantito non viene conculcato, in quanto allo straniero viene richiesto
unicamente di informarsi del contenuto di un provvedimento che lo riguarda e
che gli viene comunicato in una lingua facilmente traducibile, tanto che il suo
comportamento colposo ben può integrare gli estremi della contravvenzione
prevista dalla legge.
Secondo
la difesa erariale la scelta del legislatore di non estendere l’obbligo di
traduzione in tutte le lingue deriva da incontestabili e giustificate ragioni
pratiche, pervenendo ad un equilibrato compromesso tra
esigenze di conoscenza e adozione delle lingue maggiormente diffuse a livello
mondiale.
Inoltre,
l’amministrazione si troverebbe in estrema difficoltà se fosse prevista la
redazione di un atto, per sua natura urgente, in lingue per le quali non
esistono, in ipotesi, traduttori facilmente disponibili.
Ricorda
infine l’Avvocatura che la scelta del legislatore italiano trova conferma nella
proposta di direttiva del Consiglio dell’Unione europea recante norme minime
relative all’accoglienza dei richiedenti asilo che
prevede obblighi di informazione scritta e, “per quanto possibile”, in una
lingua compresa dal richiedente.
Considerato
in diritto
1.
- Tutti i rimettenti dubitano della legittimità costituzionale
dell’art. 13, comma 7, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella
parte in cui non prevede l’obbligo di tradurre il decreto di espulsione
notificato allo straniero nella sua lingua madre, ovvero in una lingua che
risulti dallo stesso effettivamente conosciuta, e, ove ciò non sia possibile,
consente invece la traduzione del provvedimento in lingua francese, inglese o
spagnola.
Secondo
il Tribunale di Venezia, sezione distaccata di San Donà
di Piave, la disposizione viola gli artt. 3 e 13 della
Costituzione, prevedendo un’inammissibile presunzione di conoscenza da parte
dello straniero della lingua in cui è redatto il provvedimento di espulsione,
in contrasto con quanto contenuto nei principi di eguaglianza, legalità e
tassatività che presiedono alla legge penale.
Per
il Tribunale di Pescara la disposizione impugnata viola l’art. 27 Cost., perché
consente che il provvedimento di espulsione, dalla cui violazione discende un
illecito penale, sia fonte di responsabilità penale anche quando è certo che la
comprensione del significato dell’intimazione è preclusa allo straniero per
ragioni linguistiche.
Il
Tribunale di Milano, oltre a censurare la disposizione citata, dubita della
legittimità costituzionale anche dell’art. 14, comma
5-bis, del d.lgs. 25 luglio 1998, n.
286, nella parte in cui non prescrive la traduzione del provvedimento del
questore che intima l’allontanamento, entro cinque giorni, dal territorio
nazionale, nella lingua effettivamente conosciuta dall’intimato, per violazione
dell’art. 24 Cost.; secondo il rimettente l’omessa previsione dell’obbligo di
traduzione in una lingua effettivamente conosciuta dallo straniero impedisce a
questi l’esercizio del diritto di difesa e può consentire che dalla condotta
discendano conseguenze penali anche senza colpa.
2.
- Tutte le ordinanze di rimessione
censurano, sotto profili in parte diversi, disposizioni eguali o connesse del
d.lgs. n. 286 del 1998; i giudizi di legittimità costituzionale vanno quindi
riuniti per essere decisi con un’unica sentenza.
3.
- Preliminarmente, sotto il profilo
dell’ammissibilità, va rilevato che l’ordinanza del Tribunale di Venezia,
sezione distaccata di San Donà di Piave, risulta priva di un’idonea descrizione della fattispecie
concreta; in particolare, il rimettente non dà atto né della nazionalità né
della lingua madre dello straniero, non precisa se questi sia, in ipotesi,
nella condizione di comprendere un’altra lingua fra quelle indicate dalla
disposizione impugnata (inglese, francese o spagnola), né precisa in quale
lingua sia stato tradotto il provvedimento di espulsione dalla cui violazione
discenderebbe il reato contestato.
Questa
Corte ha più volte affermato che le questioni di legittimità costituzionale
sollevate con ordinanze prive di motivazione sulla rilevanza, o che contengono
un’insufficiente descrizione della fattispecie concreta all’esame del giudice a quo, non consentono un’adeguata
valutazione della rilevanza e sono quindi inammissibili (cfr., fra le ultime,
le ordinanze n.
293 del 2003, n.
141 del 2003 e n. 61 del 2002).
La
questione sollevata dal Tribunale di Venezia, sezione distaccata di San Donà di Piave, deve essere pertanto dichiarata
manifestamente inammissibile.
4.
- Le censure svolte nelle altre ordinanze,
del Tribunale di Pescara e del Tribunale di Milano, si appuntano sulla ritenuta
necessità che il provvedimento di espulsione, che viene
comunicato allo straniero unitamente all’indicazione delle modalità di
impugnazione, venga sempre tradotto in una lingua da questi effettivamente
conosciuta. Secondo i rimettenti non sarebbe sufficiente, in caso di impossibilità di traduzione nella lingua effettivamente
conosciuta dallo straniero, l’utilizzazione di una delle lingue maggiormente
diffuse previste dalla legge (francese, inglese o spagnola), perché in tal caso
si determinerebbe la presunzione di conoscenza dell’atto amministrativo, dalla
cui violazione discende la commissione del reato di cui all’art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998,
introdotto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in
materia di immigrazione e di asilo).
5.
- Le questioni non sono fondate nei termini
di seguito precisati.
Le
previsioni legislative di cui alle disposizioni censurate, relative all’obbligo
di traduzione dei provvedimenti riguardanti l’ingresso, il soggiorno e
l’espulsione dello straniero “in una lingua a lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o
spagnola”, rispondono a criteri ragionevolmente funzionali, e nella loro
necessaria astrattezza idonei a garantire che, nella generalità dei casi, gli
atti della pubblica amministrazione concernenti questa materia siano
conoscibili dai destinatari, nel loro contenuto e in ordine alle possibili
conseguenze derivanti dalla loro violazione.
Le
disposizioni impugnate si limitano a regolare doverosamente le modalità attraverso le quali il contenuto del provvedimento
di espulsione è, nella maggior parte dei casi, conoscibile dallo straniero, e
l’art. 3 del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394
(Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286), al comma 3 stabilisce che, se lo straniero non comprende la
lingua italiana, il provvedimento deve essere accompagnato da una sintesi del
suo contenuto, anche mediante appositi formulari redatti nella lingua a lui
comprensibile o, se ciò non è possibile, in una delle lingue inglese, francese
o spagnola, secondo la preferenza indicata dallo stesso interessato.
La
valutazione in concreto dell’effettiva conoscibilità dell’atto spetta ai
giudici di merito, i quali devono verificare se il provvedimento abbia
raggiunto o meno il suo scopo, traendone le dovute
conseguenze in ordine alla sussistenza dell’illecito penale contestato allo
straniero.
Ciò
è confermato dalla giurisprudenza di questa Corte che, già chiamata
a giudicare della legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 8, del
d.lgs. n. 286 del 1998 nella parte in cui non consente l’opposizione tardiva
avverso il decreto prefettizio di espulsione dello straniero quando questi,
senza sua colpa, non abbia avuto conoscenza del suo esatto contenuto, ha
affermato che “è devoluta alla giurisdizione di merito la valutazione se nella
vicenda in esame possa considerarsi conseguito lo scopo dell’atto, che è quello
di consentire al destinatario il pieno esercizio del diritto di difesa: ciò
postula che il provvedimento di espulsione sia materialmente portato a
conoscenza dell’interessato, o gli sia comunicato con modalità che ne
garantiscano in concreto la conoscibilità” (sentenza n. 198 del
2000). Ed ancora che, ferma l’esigenza che il
contenuto del provvedimento sia effettivamente conoscibile, “affinché possano
operare le ulteriori scansioni del procedimento previsto dalla legge, ove tale
conoscibilità non vi sia occorrerà che il giudice, facendo uso dei suoi poteri
interpretativi dei principi dell’ordinamento, ne tragga una regola congruente
con l’esigenza di non vanificare il diritto di azione in giudizio, come del
resto risulta dalla giurisprudenza dei giudici di merito i quali – per
l’ipotesi in esame e sempre che la comunicazione dell’atto non abbia comunque
raggiunto lo scopo – hanno ritenuto l’inefficacia del provvedimento non tradotto
in lingua comprensibile e la sua inidoneità a far decorrere il termine per il
ricorso. Possibilità interpretative di questo genere non sono
affatto escluse dalla disposizione sottoposta a controllo, la quale
risulta pertanto esente dal vizio di costituzionalità che le viene imputato” (sentenza n. 227 del
2000).
Nel
confermare tale precedente orientamento questa Corte
ritiene che spetti ai giudici di merito, di fronte ai casi concreti ed usando
dei loro poteri, anche ufficiosi, di accertamento, verificare se l’atto ha
raggiunto o meno lo scopo per il quale è preordinato ed in particolare se il
provvedimento di espulsione sia stato tradotto in una lingua conosciuta o
conoscibile dallo straniero. E ancora che, effettuate
tali valutazioni, i giudici traggano le debite conseguenze, alla luce dei
principi dell’ordinamento, in ordine alla sussistenza dell’illecito penale
contestato allo straniero.
PER
QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1)
dichiara la manifesta inammissibilità
della questione di legittimità costituzionale dell’art. 13,
comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 13
della Costituzione, dal Tribunale di Venezia, sezione distaccata di San Donà di Piave, con l’ordinanza in epigrafe;
2)
dichiara non fondate le questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 13, comma 7, e
14, comma 5-bis, del medesimo decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sollevate, in riferimento agli artt. 24 e
27 della Costituzione, dal Tribunale di Pescara e dal Tribunale di Milano con
le ordinanze in epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
l'8 luglio 2004.
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Fernanda CONTRI, Redattore
Depositata in Cancelleria il 21 luglio
2004.