ORDINANZA N. 61
ANNO 2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
-
Cesare RUPERTO Presidente
-
Massimo VARI Giudice
-
Riccardo CHIEPPA "
-
Gustavo ZAGREBELSKY "
-
Valerio ONIDA "
-
Carlo MEZZANOTTE "
-
Fernanda CONTRI "
-
Guido NEPPI MODONA "
-
Piero Alberto CAPOTOSTI "
-
Annibale MARINI "
-
Franco BILE "
-
Giovanni Maria FLICK "
-
Francesco AMIRANTE "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 6 della
legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani),
promosso con ordinanza emessa il 9 marzo 2000 dal Tribunale di Roma nel
procedimento civile vertente tra De Simone Annarita e Cirimbilla
Giovanni ed altro, iscritta al n. 744 del registro ordinanze 2000 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale,
dell’anno 2000.
Visti l’atto di costituzione di De Simone Annarita nonchè l’atto di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica
del 12 febbraio 2002 il Giudice relatore Fernanda Contri;
uditi l’avvocato Emanuele Fornario per De Simone Annarita e l’avvocato dello Stato
Paolo Cosentino per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che il Tribunale di Roma, con ordinanza
emessa il 9 marzo
che il rimettente afferma che
l’attrice ha convissuto more uxorio con il convenuto nell’appartamento
condotto in locazione da quest’ultimo; che, cessata
la convivenza, l’attrice é rimasta nell’immobile; che l’ex convivente intende
riottenere la disponibilità dell’immobile, facendo valere i propri diritti di
conduttore; che l’attrice ha proposto domanda di accertamento del proprio
diritto a succedere nel contratto di locazione, ai sensi dell’art. 6 della
legge n. 392 del 1978;
che, relativamente al merito della
questione, il giudice a quo osserva come nella coscienza sociale la
posizione del convivente possa ormai essere equiparata a quella del coniuge,
anche in mancanza di figli comuni; mentre, in ordine alla rilevanza, il giudice
rimettente precisa che, nel caso di pronuncia favorevole, l’attrice
subentrerebbe nel rapporto di locazione e non sarebbe obbligata al rilascio
quale occupante senza titolo;
che nel giudizio innanzi alla Corte
si é costituita l’attrice del giudizio a quo, insistendo per
l’accoglimento della questione;
che é intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque
infondata.
Considerato che la carente e
generica descrizione della concreta fattispecie non consente di verificare la
effettiva rilevanza nel giudizio a quo della sollevata questione di
legittimità costituzionale;
che nell’ordinanza di rimessione si afferma che il conduttore intende riottenere
la disponibilità dell’immobile, mentre la ex convivente del medesimo chiede che
sia dichiarata la propria successione nel rapporto di locazione;
che il giudice a quo non
specifica quale sia il rapporto tra le due domande nè
precisa le ragioni su cui si basa la domanda di successione nel contratto di
locazione, non essendo, in particolare, chiarito se a sostegno dell’anzidetta
domanda di successione sia stata dedotta la mera cessazione della convivenza
ovvero un accordo delle parti al momento della cessazione della convivenza
stessa;
che il rimettente non precisa
nemmeno se il rilascio dell’immobile, cui, come egli afferma, sarebbe obbligata
l’attrice quale occupante senza titolo, sia stato richiesto nello stesso
giudizio dal conduttore piuttosto che dal locatore, non consentendo in tal modo
di comprendere se vi sia un rapporto di pregiudizialità tra la domanda in
relazione alla quale é prospettato il dubbio di legittimità costituzionale e le
altre domande eventualmente proposte nel medesimo giudizio;
che, in definitiva, la mancata
indicazione di elementi decisivi ai fini della valutazione della rilevanza
rende la questione manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara manifestamente
inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 della
legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani),
sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Roma
con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 2002.
Cesare RUPERTO, Presidente
Fernanda CONTRI, Redattore
Depositata in Cancelleria il 15 marzo 2002.