Ordinanza n. 439 del 2004

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ORDINANZA N.439

ANNO 2004

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori:

- Valerio                                 ONIDA                                    Presidente

- Carlo                                    MEZZANOTTE                        Giudice

- Guido                                   NEPPI MODONA                           "

- Piero Alberto                        CAPOTOSTI                                    "

- Annibale                               MARINI                                           "

- Franco                                  BILE                                                 "

- Giovanni Maria                    FLICK                                              "

- Francesco                             AMIRANTE                                     "

- Ugo                                      DE SIERVO                                     "

- Romano                                VACCARELLA                               "

- Paolo                                    MADDALENA                                "

- Alfio                                     FINOCCHIARO                              "

- Alfonso                                QUARANTA                                   "

- Franco                                  GALLO                                            "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), modificato dall’art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo) e dell’art. 142 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia), riprodotto dall’art. 142 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), promosso con ordinanza del 14 ottobre 2002 dal Tribunale di Milano sul reclamo proposto da Dugnani Marco, iscritta al n. 557 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell’anno 2003.

Visti l’atto di costituzione di Dugnani Marco nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 30 novembre 2004 il Giudice relatore Paolo Maddalena;

udito l’avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, con ordinanza del 14 ottobre 2002, il Tribunale di Milano – chiamato a pronunciarsi su un reclamo proposto avverso un provvedimento di diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e di liquidazione dei relativi compensi, richiesti in dipendenza dell’attività defensionale spiegata nell’ambito di sei procedimenti radicati ex art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) – ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998, come modificato dall’art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), e dell’art. 142 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia), riprodotto nell’art. 142 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), in relazione all’art. 3 della Costituzione, per disparità di trattamento e irragionevolezza;

che lo stesso Tribunale di Milano, con ordinanza emessa il 4 ottobre 2001, iscritta al n. 78 del registro ordinanze 2002, aveva già promosso, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 11 della legge 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998, “nella parte in cui prevedono l’automatica ammissione degli stranieri al beneficio del patrocinio a spese dello Stato indipendentemente dalla sussistenza e dal controllo sulla sottostante situazione reddituale”;

che questa Corte, con ordinanza n. 359 del 2002, ha però restituito gli atti al giudice di Milano essendo nel frattempo mutato il quadro normativo di riferimento, affinché lo stesso giudice valutasse il persistere della rilevanza della questione sollevata, in quanto, successivamente alla predetta ordinanza di remissione, l’art. 299 del decreto legislativo n. 113 del 2002 ha abrogato una delle disposizioni allora censurate, e cioè l’art. 13, comma 10, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 286 del 1998, e, inoltre, l’art. 142 del decreto legislativo n. 113 del 2002 ha dettato una nuova disciplina del patrocinio a spese dello Stato nel “processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea, di cui all’art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”;

che, con la nuova ordinanza di remissione, il Tribunale di Milano ritiene che le censure già formulate con la precedente ordinanza del 4 ottobre 2001 debbano essere “reiterate” in relazione agli artt. 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998, come modificato dall’art. 12 della legge n. 189 del 2002, e 142 del decreto legislativo n. 113 del 2002, riprodotto nell’art. 142 del d.P.R. n. 115 del 2002;

che la disciplina denunciata si porrebbe in contrasto con l’art. 3 della Costituzione per violazione del principio di uguaglianza e del canone della ragionevolezza, tenuto conto della “differente tipologia di trattamento prevista per gli stranieri che richiedano l’accesso al patrocinio a spese dello Stato in sede di udienza di convalida del trattenimento, nonché alla parimenti differente tipologia di trattamento prevista per i cittadini e per gli stranieri che richiedano analogo beneficio sia in ambito penale sia in ambito civile”;

che, secondo il remittente, il combinato disposto delle disposizioni censurate “non può essere interpretato se non nel senso che lo straniero che attiva il procedimento di impugnazione avverso il decreto di espulsione risulta ammesso ex officio al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla sussistenza del requisito reddituale nonché da qualsivoglia relativo controllo”;

che, ad avviso dello stesso remittente, dovrebbero comunque essere disapplicati gli artt. 3, comma 4, e 20 del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), che prevedono espressamente la subordinazione dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato alla sussistenza dei presupposti indicati dalla legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), in quanto detti articoli si porrebbero in contrasto con le disposizioni di cui alla legge n. 40 del 1998 e al decreto legislativo n. 286 del 1998, le quali “non avevano previsto la sussistenza di tali presupposti ed avevano sancito l’ammissione automatica dello straniero al beneficio in parola”;

  che, a conferma di tale ricostruzione ermeneutica, il Tribunale di Milano rileva che, con riferimento all’art. 142, la relazione illustrativa concernente lo schema di d.P.R. n. 115 del 2002 per l’approvazione del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia afferma che “non è stata prevista l’apertura dell’articolo di campione per il recupero, mancandone i presupposti anche teorici: in caso di soccombenza dello Stato non si pone il problema; in caso di soccombenza dell’espellendo non ci sarebbero state le condizioni per il recupero nei suoi confronti, perché, sia con riferimento alla disciplina del gratuito patrocinio (civilistica), sia con riferimento a quella del patrocinio a spese dello Stato (penalistica), per il recupero vengono in questione profili reddituali che, per queste ipotesi, sono stati radicalmente esclusi”;

che, secondo il Tribunale di Milano, l’art. 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998 si porrebbe in contrasto con il principio di parità di trattamento, in quanto, a differenza dello straniero espulso, il cittadino italiano non abbiente ovvero qualsiasi straniero non abbiente che sia imputato di reato potrebbe chiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato solo a condizione della ricorrenza di determinati presupposti di ammissibilità dell’istanza previsti dal d.P.R. n. 115 del 2002;

che lo stesso art. 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998 sarebbe altresì lesivo del principio di ragionevolezza per gli stessi argomenti già svolti da questa Corte con la sentenza n. 219 del 1995;

che le medesime censure di illegittimità costituzionale per disparità di trattamento e irragionevolezza varrebbero anche per il censurato art. 142 del decreto legislativo n. 113 del 2002;

che una delle parti in causa, con memoria del 22 gennaio 2004, ha presentato deduzioni con le quali ritiene la questione manifestamente infondata;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ritenendo la questione infondata, in quanto la disciplina denunciata, in base agli artt. 3 e 20 del d.P.R. n. 394 del 1999 (i quali prevedono l’ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato “ricorrendone le condizioni”), dovrebbe intendersi assoggettata “alle regole generali del gratuito patrocinio”;

che, secondo la stessa difesa erariale, ove si dovesse optare per una interpretazione della normativa denunciata quale automatica ammissione dello straniero al patrocinio a spese dello Stato, la scelta legislativa sarebbe comunque immune da censure in quanto informata al canone di ragionevolezza, tenuto conto della finalità di interrompere ogni legame tra lo Stato italiano e lo straniero e di assicurare il diritto di difesa agli stranieri sottoposti alla misura dell’espulsione amministrativa.

Considerato che, con ordinanza del 14 ottobre 2002, il Tribunale di Milano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall’art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), e dell’art. 142 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia), riprodotto nell’art. 142 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia);

  che, secondo il remittente, la disciplina denunciata si porrebbe in contrasto con l’art. 3 della Costituzione per violazione del principio di uguaglianza e del canone della ragionevolezza, tenuto conto della “differente tipologia di trattamento prevista per gli stranieri che richiedano l’accesso al patrocinio a spese dello Stato in sede di udienza di convalida del trattenimento, nonché alla parimenti differente tipologia di trattamento prevista per i cittadini e per gli stranieri che richiedano analogo beneficio sia in ambito penale sia in ambito civile”;

che, in via preliminare, va rilevato che è ininfluente ai fini della decisione la modifica del comma 8 dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998 ad opera del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2004, n. 271, in quanto detta modifica concerne il trasferimento della competenza in materia al giudice di pace e non incide sul giudizio in corso;

  che, passando all’esame della questione, deve rilevarsi che non può essere messa in dubbio la volontà del legislatore, chiaramente espressa dall’art. 142 del decreto legislativo n. 113 del 2002, riprodotto nell’art. 142 del d.P.R. n. 115 del 2002, di porre “a carico dell’erario l’onorario e le spese spettanti all’avvocato e all’ausiliario del magistrato”;

che tale scelta rientra nella piena discrezionalità del legislatore e non appare né irragionevole né lesiva del principio di parità di trattamento, considerata la peculiarità del procedimento di espulsione dello straniero e la necessità di non frapporre alcun ostacolo al perseguimento di questo fine;

che, pertanto, la questione proposta deve essere dichiarata manifestamente infondata.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall’art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), e dell’art. 142 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia), riprodotto nell’art. 142 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Milano con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 2004.

F.to:

Valerio ONIDA, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 29 dicembre 2004.