Consulta OnLine
SENTENZA
N. 425
ANNO 2004
Commento alla decisione di
Matteo Barbero
Golden
rule: “non è tutt’oro quel che luccica”!
(per
gentile concessione del Forum
di Quaderni costituzionali)
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME
DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Valerio ONIDA Presidente
- Carlo MEZZANOTTE Giudice
- Fernanda CONTRI ”
- Guido NEPPI
MODONA ”
- Piero Alberto CAPOTOSTI ”
- Franco BILE ”
- Giovanni Maria FLICK ”
- Francesco AMIRANTE ”
- Ugo DE
SIERVO ”
- Romano VACCARELLA ”
- Paolo MADDALENA ”
- Alfio FINOCCHIARO ”
- Alfonso QUARANTA ”
- Franco GALLO ”
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità
costituzionale dell’art. 3, commi da 16 a 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2004), promossi con ricorsi della
Regione Siciliana, della Regione Sardegna, della Regione Marche, della Regione
Toscana, della Regione Emilia-Romagna, della Regione Umbria, della Provincia
autonoma di Trento, della Regione Valle d’Aosta e della Regione Campania,
notificati il 24 ed il 26 febbraio 2004, depositati in cancelleria il 3, il 4
ed il 5 marzo successivi ed iscritti ai nn. 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37
del registro ricorsi 2004.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell’udienza pubblica del
28 settembre 2004 il Giudice relatore Valerio Onida;
uditi gli avvocati Giovanni Carapezza Figlia per la Regione Siciliana,
Sergio Panunzio per la Regione Sardegna,
Stefano Grassi per la
Regione Marche, Fabio Lorenzoni per
la Regione Toscana,
Giandomenico Falcon, Franco Mastragostino
e Luigi Manzi per la
Regione Emilia-Romagna, Giandomenico Falcon
per la Regione Umbria,
Giandomenico Falcon e Luigi Manzi per la Provincia autonoma di
Trento, Giuseppe F. Ferrari
per la Regione Valle
d’Aosta, Vincenzo Cocozza per la Regione Campania
e l’avvocato dello Stato Franco Favara per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in
fatto
1. – Con distinti ricorsi le
Regioni Siciliana (reg. ric. n. 28 del 2004),
Sardegna (reg. ric. n. 29 del 2004), Valle d’Aosta
(reg. ric. n. 36 del 2004), Campania (reg. ric. n. 37 del 2004), Emilia-Romagna (reg. ric. n. 33 del 2004), Marche (reg. ric. n.
31 del 2004), Toscana (reg. ric. n. 32 del 2004),
Umbria (reg. ric. n. 34 del 2004), e la Provincia autonoma di
Trento (reg. ric. n. 35 del 2004) hanno sollevato in
via principale questione di legittimità costituzionale (quanto alle Regioni
Emilia-Romagna, Marche e Toscana, unitamente ad altre disposizioni della
medesima legge) dell’art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge
finanziaria 2004).
In particolare, la Regione Siciliana
ha impugnato il comma 21 della legge, e, in quanto ne sia
disposta l’applicazione nei confronti delle Regioni a statuto speciale,
dei precedenti commi da 16 a
20, lamentando la violazione degli artt. 14, lettere o e p, 20 e 36 del regio
decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della
Regione Siciliana), nonché degli artt. 117, quarto comma,
118 e 119 della Costituzione, e dell’art. 10 della legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione).
La Regione Sardegna ha impugnato il
medesimo comma 21, in
relazione ai commi da 16
a 20, lamentando la violazione degli articoli da 3 a 5, 7 e 11 della legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), e delle
relative norme di attuazione, fra cui l’art. 3 del decreto legislativo 10
aprile 2001, n. 180 (Norma di attuazione dello Statuto speciale della Regione
Sardegna recante delega di funzioni amministrative alla Regione in materia di
lavoro e servizi all'impiego), nonché degli artt. 116, 117, 119 e 120 della
Costituzione, anche in relazione all’art. 10 della legge costituzionale 30
maggio 2003, n. 1 (recte: legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).
La
Provincia autonoma di Trento ha altresì impugnato il comma 21
predetto, in quanto dispone l’applicazione agli enti ad autonomia speciale, dei
precedenti commi da 16 a
20, nonché dell’art. 3, commi 17, 18 e 20 della medesima legge, lamentando la
violazione degli artt. 3, 116, 117, 119 e 120 della Costituzione, nonché
dell’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo
unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige), ed in particolare del suo titolo VI, e delle relative
norme di attuazione, fra cui gli artt. 2 e 4 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266
(Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige
concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e
provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), nonché
del principio di leale cooperazione.
La Regione Valle d’Aosta ha impugnato i commi da 16 a 21, lamentando la
violazione degli artt. 3, 5, 116, 117, 118, 119 e 120 Cost.,
dell’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, nonché degli
artt. 3, 4 e 48-bis della legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), e dei
principi di sussidiarietà e di leale cooperazione.
La Regione Marche ha impugnato i commi 16, 17, 18, 19
e 20, lamentando la lesione della propria sfera di competenza legislativa, per
violazione degli artt. 117, terzo, quarto e sesto comma, e
119 della Costituzione.
La Regione Toscana ha a propria volta impugnato i commi
18, 19 e 20, per violazione degli artt. 117 e 119 della Costituzione.
La Regione Umbria ha impugnato i commi 17, 18 e 20,
lamentando la violazione degli artt. 3, 117, 118 e 119 della Costituzione, e
dei principi costituzionali di legalità sostanziale, uguaglianza,
ragionevolezza e leale collaborazione.
La Regione Emilia-Romagna ha impugnato i commi 17, 18 e 20,
per violazione degli artt. 3, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dei principi
costituzionali di legalità sostanziale, uguaglianza, ragionevolezza e leale
collaborazione.
Infine, la Regione Campania
ha impugnato i commi da 16 a
21 per violazione degli artt. 3, 114, 117, 119 e 120 della Costituzione, e del
principio di leale cooperazione, nonché del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281.
2. – Il comma 16 della
disposizione impugnata stabilisce che, ai sensi dell’art. 119,
sesto comma, della Costituzione le Regioni a statuto ordinario, gli enti
locali, le aziende e gli organismi di cui agli articoli 2, 29 e 172, comma 1,
lettera b, del d.lgs. 18 agosto 2000,
n. 267, ad eccezione delle società di capitali costituite per l’esercizio di
servizi pubblici, possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese
di investimento.
Il comma 17 reca, in
relazione a ciò, la specificazione di quali operazioni costituiscano
indebitamento, agli effetti dell’art. 119, sesto comma, della Costituzione, e
prevede che tali “tipologie” possano essere modificate con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, sentito l’Istat, sulla
base dei criteri definiti in sede europea.
Il comma 18 provvede,
invece, a definire le operazioni che, per i medesimi fini, costituiscono
investimenti.
Il comma 19 vieta agli
enti di cui al comma 16 di ricorrere all’indebitamento per finanziare i
conferimenti rivolti alla ricapitalizzazione di
aziende e società finalizzata al ripiano di perdite.
Il comma 20 stabilisce
che le modifiche alle tipologie di cui ai commi 17 e 18 sono disposte con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito l’Istat.
Il comma 21, infine,
estende l’applicabilità dei precedenti commi da 16 a 20 alle Regioni a statuto
speciale, alle Province autonome, nonché agli organismi individuati nel comma 16
siti nei loro territori, ai fini della tutela dell’unità economica della
Repubblica e nel quadro del coordinamento della finanza pubblica di cui agli
artt. 119 e 120 della Costituzione.
3. – Le ricorrenti ad autonomia speciale
contestano, anzitutto, il comma 21,
in quanto estende loro la disciplina prevista per gli
enti ad autonomia ordinaria, e censurano quest’ultima, nell’ipotesi subordinata
in cui la doglianza principale venga superata.
4. – In particolare, la Regione Siciliana,
pur considerando vincolante anche per le autonomie speciali il principio del
divieto di indebitamento per spese correnti posto dal nuovo testo dell’art. 119, comma 6, della Costituzione, che consente a
Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni il ricorso “all’indebitamento
solo per finanziare spese di investimento”, ritiene tuttavia illegittima
l’estensione, con legge ordinaria, a Regioni a statuto speciale e Province
autonome, delle disposizioni dei commi da 16 a 20 dell’art. 3 della finanziaria 2004,
miranti all’attuazione del principio costituzionale, in quanto tale attuazione
non potrebbe che essere rimessa alle regole dettate autonomamente ed in
concreto da parte di ciascuna Regione a statuto speciale. Il comma 21 impugnato
violerebbe, in particolare, gli artt. 14, lettere o e p,
e 36 dello statuto, perché in contrasto con la competenza legislativa esclusiva
regionale in tema di sistema contabile della Regione medesima e degli enti
locali e strumentali della stessa, e perché incidente in senso riduttivo
sull’autonomia finanziaria regionale; l’art. 10 della legge costituzionale n. 3
del 2001, il quale prevede che, sino all’adeguamento dei rispettivi statuti, le
disposizioni recate dalla stessa legge costituzionale si applicano alle Regioni
a statuto speciale ed alle Province autonome “per le parti in cui prevedono
forme di autonomia più ampie rispetto a quelle attribuite”; e il nuovo art. 117
della Costituzione, perché incide sulla finanza regionale e degli enti locali e
strumentali riferibili al relativo territorio, materia attribuita alla sfera di
competenza legislativa generale-residuale riconosciuta in via esclusiva alle
Regioni.
Qualora, in ipotesi,
questa Corte ritenesse non fondata la questione,
prosegue la ricorrente, le disposizioni recate dai commi da 16 a 20 dell’art. 3 si
paleserebbero comunque illegittime.
Il comma 16 dell’art. 3,
anzitutto, estende indebitamente l’ambito dei soggetti che, secondo l’art. 119
Cost., “possono ricorrere all’indebitamento solo per
finanziare spese di investimento”. Mentre, infatti, la norma costituzionale ha
esclusivo riguardo ai Comuni, alle Città metropolitane ed alle Regioni, la
disposizione censurata comprende, oltre alle Regioni a statuto ordinario, “gli
enti locali, le aziende e gli organismi di cui agli artt. 2, 29 e 172, comma 1,
lettera b, del testo unico di cui al
d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267”
(Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) – e cioè Comuni,
Province, Città metropolitane, comunità montane, comunità isolane o di
arcipelago, unioni di comuni, consorzi cui partecipano enti locali, con
esclusione di quelli a rilevanza economica ed imprenditoriale e di quelli per
la gestione dei servizi sociali, aziende speciali e istituzioni – “ad eccezione
delle società di capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici”: in
tal modo risulterebbe compressa la competenza legislativa regionale, cui è
certamente ascrivibile, in relazione agli enti non contemplati dall’art. 119
Cost., la eventuale disciplina diretta ad estendere
l’ambito dei destinatari del principio costituzionale.
Quanto al comma 17,
attraverso l’arbitraria elencazione degli atti consentiti disegnerebbe una
nozione di “indebitamento” priva di riscontro nei principi del diritto finanziario.
La nozione di indebitamento, infatti, in via generale si collegherebbe a quelle
operazioni suscettibili di creazione di risorse aggiuntive a copertura di una
maggiore capacità di spesa, mentre nel diritto positivo – e il riferimento è
all’art. 6, comma 7, punto 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di
alcune norme in materia di contabilità generale dello Stato in materia di
bilancio), e all’art. 1, comma 13, lettera b, della legge della Regione Siciliana 8
luglio 1977, n. 47 (Norme in materia di bilancio e di contabilità della Regione
Siciliana) – si collegherebbe al “risultato differenziale tra tutte le entrate
e le spese, escluse le operazioni riguardanti le partecipazioni azionarie ed i
conferimenti, nonché la concessione e riscossione di crediti e l’accensione e
rimborso di prestiti («indebitamento o accrescimento netto»)”. Peraltro,
l’elencazione recata dalla norma censurata non apparirebbe esaustiva della
nozione, e sarebbe anzi irragionevole rispetto al principio posto dall’art.
119, comma 6, Cost., da ritenere immediatamente
vincolante per gli enti individuati dalla norma costituzionale, a prescindere
dallo strumento prescelto per l’acquisizione della risorsa finanziaria.
Il comma 18, poi,
nell’elencare le attività che, “ai fini di cui all’art. 119, sesto comma, Cost., costituiscono investimento”, non comprende tutta una
serie di interventi in conto capitale (quali i trasferimenti alle imprese o i cofinanziamenti regionali di programmi comunitari
concernenti la ricerca o comunque relativi a beni immateriali) che nella
nozione di investimento rientrerebbero: ciò, oltre che essere frutto di una
valutazione arbitraria ed erronea, limiterebbe illegittimamente l’esercizio
delle competenze amministrative spettanti alla Regione ai sensi dell’art. 20
dello statuto e dell’art. 118 Cost., in quanto applicabile ex art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001. La disposizione in
esame, inoltre, disattenderebbe la definizione di investimento fornita dal
regolamento del Consiglio dell’Unione europea n. 2223/96 del 25 giugno 1996,
relativo al sistema europeo dei conti nazionali e regionali della Comunità, ed
in particolare quanto sancito nell’allegato A, punto1.19,
lettera c), secondo cui vanno modificati alcuni concetti basilari, “ad esempio
ampliando il concetto di investimento per tenere conto dell’ammontare della
spesa sulla ricerca e sviluppo o della spesa in materia di istruzione”.
Quanto al comma 19,
sarebbe poi paradossale rimettere all’istituto finanziatore – soggetto privato
che esercita imprenditorialmente attività bancaria o
di intermediazione finanziaria – il controllo sull’operato della Regione,
dotata di potestà pubblicistiche finanche in materia creditizia.
Infine, il potere di
modificare le tipologie dell’indebitamento e dell’investimento dei precedenti
commi 17 e 18, ascritto al Ministro dell’economia dal comma
20 sarebbe non tanto di coordinamento, quanto normativo, perché
incidendo sulle nozioni di indebitamento e di investimento come individuate
dalle disposizioni di quei commi, determinerebbe in concreto l’ampiezza degli
ambiti operativi rimessi all’autonomia regionale, sia nel campo
dell’acquisizione di risorse che in materia di spesa. Né un siffatto potere
sembrerebbe rispettare i limiti posti dalla sentenza n. 376 del
2003 di questa Corte ai poteri amministrativi diretti a garantire la
realizzazione della finalità di coordinamento finanziario, i quali devono
essere configurati in modo consono alle sfere di autonomia costituzionalmente
garantite, senza che l’azione di coordinamento si trasformi in attività di
direzione o in indebito condizionamento degli enti, essendo
infatti escluso “che si attribuisca al Ministero il potere di incidere
sulle scelte autonome degli enti quanto alla provvista o all’impiego” delle
risorse, o, peggio, di adottare determinazioni discrezionali che possano
concretarsi in trattamenti di favore o di disfavore nei confronti di singoli
enti.
5. – A propria volta, la Regione Sardegna
ricorda che il divieto costituzionale di ricorrere all’indebitamento, se non
per finanziare spese di investimento, non è estraneo all’ordinamento contabile
e di bilancio delle Regioni, trovando, per quelle a statuto ordinario, un
precedente nell’art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti
finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario), e, per quelle a
statuto speciale, precedenti nell’art. 11 dello statuto sardo, nell’art. 74
dello statuto del Trentino Alto-Adige e nell’art. 52
dello statuto del Friuli-Venezia
Giulia. Ma la potestà di dettare norme applicative della disposizione
statutaria in materia, per quel che riguarda la Regione ricorrente, è
sempre stata riconosciuta ad essa Regione (sent. n. 107 del 1970 di questa Corte), la quale l’ha
esercitata con l’art. 37 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 (modificato
a seguito dell’entrata in vigore della legge cost. n. 1 del 2001), che elenca
in modo dettagliato i criteri da rispettare affinché la Regione possa ricorrere
all’autofinanziamento, stabilendo le tipologie di investimento da finanziare
col provento dei mutui e dei prestiti contratti, ivi compresa
“la concessione ad imprese di incentivi previsti dalla legislazione regionale”,
prevedendo i contenuti indefettibili della legge di autorizzazione del mutuo o
del prestito, e fissando l’ammontare massimo delle rate di ammortamento di tali
forme di indebitamento. Nel rispetto di tali criteri la Regione, anno per anno, ha
contratto obbligazioni per finanziare spese d’investimento rivolte al
perseguimento di varie finalità: progetti per l’occupazione, investimenti in
attività produttive, imprenditoria femminile e giovanile etc.
Nel disporre
l’applicabilità alle Regioni a statuto speciale delle disposizioni sui limiti
del ricorso all’indebitamento dettate dai commi 17, 18 e 19 dell’art. 3 della
legge finanziaria del 2004, il successivo comma 21 violerebbe, in primo luogo,
gli artt. 5, 7 e 11 dello statuto e le relative norme di attuazione, fra cui
l’art. 3 del d.lgs. n. 180 del 2001, nonché gli artt. 116, 117, terzo, quarto e
sesto comma, Cost., anche in relazione all’art. 10
della legge cost. n. 1 del 2001.
L’art. 3 impugnato,
infatti, dopo aver predeterminato rigidamente al comma 17 le tipologie di
indebitamento, al comma 18 fissa tassativamente le spese che possono
considerarsi “di investimento” ai sensi dell’art. 119 Cost.,
individuandone le fattispecie in modo particolarmente analitico e dettagliato,
ed al comma 19 esclude “il finanziamento di conferimenti rivolti alla ricapitalizzazione di aziende e società finalizzata al
ripiano di perdite”. Ciò determinerebbe, ad avviso della ricorrente, una
gravissima compressione dell’autonomia della Regione, in quanto una siffatta
disciplina fornirebbe un’interpretazione oltremodo restrittiva delle spese di
investimento, escludendo fattispecie sino ad oggi previste dalla disciplina
legislativa regionale sarda vigente. Inoltre, con riguardo ai mutui autorizzati
in base alla legge regionale ma non contratti prima della fine dell’esercizio,
la normativa impugnata, oltre ad impedire il ricorso allo strumento
dell’autofinanziamento per il futuro, precluderebbe la possibilità del rifinanziamento.
Risulterebbe così lesa la
competenza regionale esclusiva – cui non sono più opponibili i limiti dei
“principi generali dell’ordinamento giuridico della Repubblica” e delle “norme
fondamentali di riforma economica della Repubblica” – in materia di
“ordinamento degli uffici”, riconosciuta dall’art. 3, primo
comma, lettera a, dello
statuto, nella quale è compresa (sentenza n. 107 del
1970) la disciplina del bilancio e della contabilità regionale, come pure
delle modalità di copertura delle spese previste in bilancio. Ma la
compressione della competenza regionale in materia di contabilità si risolve
anche in una limitazione delle modalità di esercizio delle attività legislative
ed amministrative della Regione in tutte le materie ad essa
attribuite dagli artticoli da 3 a 6 dello statuto, e quindi
delle relative competenze.
La limitazione delle
ipotesi nelle quali la Regione
può ricorrere all’autofinanziamento, poi, ne comprimerebbe l’autonomia
finanziaria al di là dei limiti direttamente derivanti dagli artt. 7 dello
statuto e 119 della Costituzione su cui essa autonomia si fonda, e ne
limiterebbe la potestà programmatoria relativa
all’insieme degli interventi nelle materie di competenza regionale, che
all’autonomia finanziaria dà corpo, atteso il “rapporto funzionale” che lega
questa a quella, ed il “valore strumentale” della programmazione, possibile
solo laddove le Regioni dispongano effettivamente di risorse, rispetto
all’autonomia regionale complessiva (sentenze n. 293 del
1995 e n. 381
del 1996). A titolo di esempio, la ricorrente richiama le funzioni in
materia di politica attiva del lavoro previste dall’art. 3 delle norme di
attuazione recate dal d.lgs. 10 aprile 2001, n. 180, che potrebbero risultare
illegittimamente limitate dalle disposizioni impugnate.
I fini “di tutela dell’unità della Repubblica” “nel
quadro del coordinamento della finanza pubblica di cui agli artt. 119 e 120
Cost.”, che il comma 21 impugnato pone a fondamento della normativa, sarebbero del tutto inconsistenti. Nell’art. 120, secondo comma, Cost., infatti, l’unità economica ha la funzione di dare
fondamento agli interventi sostitutivi, attribuiti al Governo e non al
Parlamento, nei casi di gravi inadempienze commesse da Regioni ed enti locali,
mentre la normativa impugnata non ha ad oggetto le inadempienze delle Regioni
ed il potere sostitutivo, ma stabilisce essa stessa il contenuto di un limite
all’attività delle Regioni. Ma anche a voler ammettere che la disciplina in
esame sia collegata all’esercizio del potere
sostitutivo, osserva la ricorrente, nell’estendere quanto stabilito dai commi
da 16 a
20, il successivo comma 21 omette ogni richiamo alla procedura da seguire
perché l’intervento possa essere esercitato, come previsto dalla norma
costituzionale, “nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di
leale cooperazione” (sentenza n. 43 del
2004). In ogni caso, poi, non prevedendo lo statuto sardo poteri
sostitutivi dello Stato, in forza del limite fissato dall’art. 10 della legge
cost. n. 3 del 2001, l’art. 120, secondo comma, Cost.,
nel nuovo testo, non sarebbe applicabile alla Regione Sardegna.
Quanto invece al
“coordinamento della finanza pubblica” di cui al secondo comma dell’art. 119
Cost., esso avrebbe come oggetto soltanto le entrate di
Regioni ed enti locali che abbiano natura coattiva, e non riguarderebbe in
nessun modo la materia dell’autofinanziamento di quegli enti e le relative
attività. In ogni caso, in forza del limite fissato dall’art. 10 della legge
cost. n. 3 del 2001, anche l’art. 119, secondo comma, Cost.,
nel nuovo testo, non sarebbe applicabile alla Regione Sardegna, dove il
coordinamento della finanza pubblica si fonda sul principio stabilito dall’art.
7 dello statuto.
Censure analoghe a quelle
mosse nei confronti dell’estensione della normativa che individua in modo
riduttivo le spese di investimento (commi 18 e 19) vanno formulate, prosegue la
ricorrente, nei confronti dell’estensione dell’elencazione analitica e
tassativa delle fattispecie di indebitamento ammissibili contenuta
nel comma 17 dell’art. 3.
L’estensione, compiuta dalla disposizione finale del comma 21 dell’art. 3,
dell’applicabilità della disciplina dei commi da 16 a 20 anche “agli enti e
agli organismi individuati nel comma 16 siti nei loro territori”, oltre a
violare i parametri già indicati, sarebbe, in particolare, invasiva della
competenza legislativa esclusiva della Regione in materia di ordinamento degli
uffici e degli enti amministrativi della Regione, e di ordinamento degli enti
locali, attribuita dall’art. 3, comma 1, lettere a e b, dello statuto.
L’art.
3, comma 21, in
relazione al comma 20, ed all’ultimo periodo del comma 17, violerebbe, poi, in
particolare, il riparto delle competenze normative dello Stato e delle Regioni
stabilito dall’art. 117, sesto comma, Cost. nell’attribuire al Ministro dell’economia il potere
di modificare con decreto le tipologie dell’indebitamento e dell’investimento
dei precedenti commi 17 e 18. Si tratterebbe di un potere sostanzialmente
regolamentare, atteso il carattere innovativo che la legge attribuisce al
decreto, precluso allo Stato nelle materie di competenza regionale già prima
della riforma del titolo V della Costituzione, e ora, appunto, dal sesto comma
dell’art. 117 (sentenza
n. 302 del 2003).
6. – La Provincia autonoma di
Trento premette, invece, che la legge n. 350 del 2003 contiene,
bensì, all’art. 4, comma 249, una clausola generale di salvaguardia per le
autonomie speciali, secondo la quale le disposizioni della legge “sono
applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di
Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti”.
Tuttavia, alcune disposizioni in materia finanziaria, quelle impugnate, si
pongono in contrasto con la disciplina della materia finanziaria dettata dal
titolo VI dello statuto e, per quel che attiene alla finanza locale, ivi
comprese le modalità di ricorso all’indebitamento, con l’art. 80 dello statuto,
che disciplina la competenza legislativa provinciale, e con l’art. 17 del
d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, recante le norme di attuazione in materia di
finanza regionale e provinciale: ambiti, entrambi, nei quali la Provincia ha legiferato,
con la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, e segnatamente con l’art. 31,
per quanto riguarda la
Provincia stessa, e con la legge provinciale 15 novembre
1993, n. 36, per quel che riguarda la finanza locale.
Il comma 21 dell’art. 3
della finanziaria 2004, disponendo l’estensione dell’applicabilità alle
autonomie speciali dei precedenti commi da 16 a 21, farebbe venir meno l’operatività della
clausola di salvaguardia di cui si è detto, e si sostituirebbe illegittimamente
alla disciplina legislativa provinciale nella materia, restringendo l’autonomia
finanziaria e la potestà legislativa provinciale.
In primo luogo, infatti,
in base all’art. 10 della l. cost. n. 3 del 2001 non
si applicano alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome gli
artt. 119 e 120 Cost., nel nuovo testo, richiamati dal
comma 21 impugnato a fondamento dei precedenti commi da 16 a 20 dell’art. 3 della
finanziaria 2004, in
quanto essi, evidentemente, non recano norme più favorevoli di quanto non
disponga il sistema statutario. La pretesa di diretta applicazione alla
Provincia delle regole stabilite dai detti commi da 16 a 20 dell’art. 3 violerebbe
platealmente l’art. 2 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, che prevede il ben noto
meccanismo in virtù del quale la sopravveniente legislazione statale nelle
materie provinciali determina non la diretta applicazione delle norme statali,
ma il dovere di adeguamento (nei limiti in cui statutariamente vi sia), della
legislazione provinciale. In particolare, per quel che attiene al potere
sostitutivo dello Stato, esso è già previsto in due ipotesi, per la Regione e le due Province
autonome (dagli artt. 5, comma 1, e 8 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526), mentre nessuna norma
statutaria prevede o consente che la legge statale stabilisca per quale ambito la Provincia possa ricorrere
all’indebitamento, o stabilisca che cosa costituisce indebitamento o
investimento.
In secondo luogo, i commi
17, 18 e 20 dell’art. 3, ad avviso della ricorrente, sarebbero
costituzionalmente illegittimi per motivi specifici.
La normativa da essi dettata, infatti, restringe le possibilità di azione
delle Regioni, e secondo il comma 21 anche di essa Provincia, rispetto alla
regola costituzionale del divieto di indebitamento se non per investimenti,
regola che è per le Regioni ordinarie direttamente operativa, e non demanda
alcun compito attuativo alla legge statale, la quale, in ogni caso, dovrebbe
attenersi al concetto economico di investimenti, senza restringerlo
arbitrariamente ed irragionevolmente, estendendo il divieto costituzionale ad
ambiti che esso non era destinato a coprire: sarebbe, ad esempio, preclusa dal
comma 18, lettere g e h, la possibilità di ricorrere
all’indebitamento per effettuare trasferimenti in conto capitale a favore di
privati anziché in favore di soggetti pubblici. L’irragionevolezza della norma
ed il suo carattere discriminatorio, anche alla stregua dell’art. 3 Cost., emergerebbero anche all’interno della stessa legge n. 350
del 2003, il cui art. 4, intitolato “Finanziamenti agli investimenti”,
contempla invece, sin dal comma 1, contributi a privati. Le disposizioni del
comma 18 dell’art. 3, inoltre, non corrisponderebbero alla disciplina dei
“trasferimenti in conto capitale” del regolamento del Consiglio dell’Unione
europea n. 2223/96 del 25 giugno 1996, relativo al sistema europeo dei conti
nazionali e regionali della Comunità, che fra tali trasferimenti comprende i
“contributi agli investimenti”, menzionando quelli alle imprese private ed a
soggetti privati diversi dalle imprese, in violazione, quindi dell’art. 117, primo comma, Cost. La stessa irragionevole
differenziazione della possibilità di indebitamento delle Regioni da quella
dello Stato, per il quale continua a valere la disciplina comunitaria, si
tradurrebbe in lesione dell’autonomia finanziaria regionale.
Illegittime sarebbero
altresì le norme che prevedono che gli elenchi di cui agli artt. 17 e 18
possano essere modificati con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, sentito l’ISTAT, “sulla base dei criteri definiti in sede europea”,
laddove il decreto del Ministro previsto dal comma 20
per modificare le tipologie di indebitamento e di investimento non richiama più
“i criteri definiti in sede europea”, il che potrebbe essere inteso nel senso
che nel secondo caso sia previsto un regolamento ministeriale “in deroga”,
discrezionalmente adottabile dal ministro.
Entrambe le norme,
comunque, sarebbero illegittime già nei confronti delle Regioni ordinarie,
perché nella materia del “coordinamento della finanza pubblica”, di competenza
concorrente di Stato e Regioni, l’attuazione delle fonti comunitarie non self-executing è
regolata dall’art. 9 della legge n. 86 del 1989, sicché, in
attesa della legge regionale di recepimento, lo Stato potrebbe attuare la
direttiva, ma perlomeno con un regolamento governativo, e non con un
regolamento del Ministro, atteso che la competenza dell’organo collegiale
prevista dalla legge n. 86 del 1989 deve ritenersi costituzionalmente
necessaria in relazione al rango costituzionale dell’autonomia regionale. Ancor
più chiaramente illegittimo sarebbe il comma 20, che non fa riferimento ai
criteri europei, in quanto prevede un potere sostanzialmente regolamentare in
materia di competenza concorrente, in violazione dell’art. 117,
sesto comma, Cost.
Qualora si ritenesse che
il decreto previsto dalle due norme non abbia natura regolamentare, ma sia
espressione di una funzione amministrativa attribuita al Ministro in virtù del
principio di sussidiarietà, non verrebbe meno l’illegittimità, mancando
qualsiasi coinvolgimento delle Regioni in contrasto con il principio di leale
cooperazione (sentenza
n. 303 del 2003). Per la
Provincia autonoma, si tratterebbe anche dell’attribuzione di
funzioni amministrative statali direttamente vietate dall’art. 4 del d.P.R. n. 266 del 1992. Nel riferirsi alle tipologie di cui
al comma 18, il comma 20, infine, sarebbe illegittimo perché conferirebbe al
Ministro un “nudo” potere discrezionale, in violazione del principio di
legalità sostanziale e, in quanto incidente sull’autonomia regionale e
provinciale, con lesione della stessa.
7. – La Regione autonoma Valle
d’Aosta osserva, a propria volta, che l’art. 3 dello statuto riconosce ad essa la potestà di emanare norme legislative di integrazione
e di attuazione delle leggi della Repubblica in una serie di materie, fra cui
“finanze regionali e comunali”, mentre l’art. 4 attribuisce ad essa la
competenza amministrativa in tutte le materie in cui ha competenza legislativa.
La possibilità di assumere mutui ed emettere obbligazioni è stata riconosciuta
alla Regione dalla legge 26 novembre 1981, n. 690, e dalle norme di attuazione
in materia di finanze regionali e comunali dettate con d.lgs. 28 dicembre 1989,
n. 431, che, in particolare, all’art. 6 ha stabilito spettare alla Regione emanare
norme in materia di bilanci, di rendiconti, di amministrazione del patrimonio e
di contratti degli enti locali della Valle e delle loro aziende. La Regione ha esercitato tali
attribuzioni con la legge regionale 16 dicembre 1997, n. 40, che, tra l’altro,
demanda la disciplina dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti
locali ad un regolamento. Quest’ultimo, adottato il 3 febbraio 1997, con il n.
1, all’art. 44 dispone che gli enti locali possano far ricorso all’indebitamento
solo al fine di realizzare investimenti, con l’unica deroga dei finanziamenti
fuori bilancio.
Le disposizioni
censurate, articolate e di dettaglio, si pongono quindi in netto contrasto con
la disciplina così richiamata, comportando la sostanziale abrogazione della
normativa valdostana, che pure è recata da una fonte che dà attuazione ad uno
statuto speciale, così violando l’art. 3 dello statuto.
Sarebbero altresì violati
l’art. 48-bis dello statuto, per non
essere stato rispettato il procedimento da esso
previsto per la modifica delle norme di attuazione, comprese quelle in materia
finanziaria dettate dal d.lgs. n. 431 del 1989, come stabilito dall’art. 1 del
d.lgs. 22 aprile 1994, n. 320 (viene ricordata la sentenza n. 221 del
2003), l’art. 116, comma 1, Cost., che riconosce ad essa Regione
particolari condizioni di autonomia, l’art. 117, comma 1, Cost., e gli artt.
118 Cost. e 4 dello statuto, che riconoscono alla Regione la titolarità di
funzioni amministrative proprie, incidendo le disposizioni impugnate
sull’autonomia organizzativa di essa ricorrente e di
tutti gli enti locali valdostani. Né, in avverso, si potrebbe invocare la
potestà dello Stato di stabilire i principi di coordinamento della finanza
pubblica di cui all’art. 117, terzo comma, Cost. (in
proposito, sentenze
n. 17 e 36
del 2004), perché ciò implica la fissazione di obiettivi e paradigmi
generali dell’azione, e non l’adozione di una normativa analitica e
dettagliata.
La Regione denuncia in secondo luogo la
violazione dell’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, non potendosi
invocare, come fanno le disposizioni impugnate, gli artt. 119 e 120 Cost., investiti dalla riforma del titolo V, per ridurre
l’ambito di autonomia già riconosciuto alla Regione, atteso che neppure l’art.
119, ultimo comma, Cost., in forza della clausola dello stesso art.10 della legge cost. n. 3 del 2001, sarebbe applicabile
alle autonomie speciali.
L’impatto della normativa
impugnata sugli equilibri del bilancio regionale, prosegue la ricorrente,
sarebbe dirompente, considerata la disposta limitazione a precise tipologie
delle spese finanziabili mediante indebitamento, con esclusione, ad esempio,
dei trasferimenti in conto capitale a favore dei privati e i cofinanziamenti regionali di programmi comunitari.
Inconferente sarebbe poi il richiamo, contenuto nel comma 21, all’art. 120 Cost. in tema di potere
sostitutivo, non solo per la non applicabilità alle Regioni a statuto speciale
di cui si è detto, ma per l’oggettiva insussistenza dei presupposti.
L’approvazione delle
disposizioni censurate senza previa consultazione degli enti interessati,
infine, violerebbe i principi di sussidiarietà e leale
cooperazione ribaditi dallo stesso art. 120 Cost.
8. – La disciplina
legislativa recata dai commi da 16
a 20 è altresì censurata dalle Regioni a statuto
ordinario.
La Regione Marche, anzitutto, dubita che al principio
dell’ultimo comma dell’art. 119 Cost. si possa dare attuazione ed integrazione
con norme della legge finanziaria, anziché con norme di coordinamento, e
comunque senza l’intervento o una possibilità di definizione da parte del
legislatore regionale. Le norme impugnate, infatti, nel disciplinare
l’indebitamento delle Regioni e degli enti locali con previsioni di dettaglio
non riconducibili ai principi di coordinamento della finanza pubblica e del
sistema tributario di cui all’art. 119 Cost.,
violerebbero l’autonomia finanziaria garantita agli enti sub-statali proprio
dall’art. 119 Cost.. Tali principi di coordinamento devono essere inseriti dal
legislatore statale in una disciplina che contestualmente determini i “principi
generali”, come previsto dalla legge finanziaria per il 2003, la legge n. 289
del 2002, con l’istituzione, all’art. 3, dell’Alta commissione, scelta
confermata dalla finanziaria in esame all’art. 2, che ne ha fissato il termine
per la conclusione dei lavori.
Quella dettata dalle
norme impugnate è invece normativa di dettaglio, che elenca puntualmente
investimenti e indebitamenti ammessi, che condizionano in termini stringenti, e
perciò inammissibili, la capacità di esercizio autonomo delle competenze
legislative ed amministrative delle Regioni – rendendo, ad
esempio, illegittimi i trasferimenti in conto capitale a favore di
privati, escludendo così, tra l’altro, i cofinanziamenti
regionali di programmi comunitari –, laddove il sistema costituzionale
attribuisce alle Regioni potestà normativa nel quadro dei principi fondamentali
stabiliti dalla legge statale.
Il comma 17 dell’art. 3,
poi, attribuendo al Ministro potestà regolamentare in materia non riservata
alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, violerebbe l’art. 117, sesto
comma, Cost., in quanto “deve escludersi la
possibilità per lo Stato di intervenire in tale materia con atti normativi di
rango sublegislativo” (sentenza n. 329 del
2003). Né la competenza ministeriale in parola è assistita da garanzie
procedurali che consentano la partecipazione delle
Regioni alla definizione delle variazioni delle tipologie degli investimenti e
degli indebitamenti, con ulteriore lesione delle competenze regionali.
9. – La Regione Toscana
denuncia il mancato rispetto delle modalità di attuazione stabilite dall’art.
119 Cost. a garanzia di una corretta ed equilibrata realizzazione del sistema
finanziario regionale e locale, fine per il quale è stata istituita l’Alta
commissione di studio che ultimerà i propri lavori entro il 30 settembre 2004.
Le disposizioni, ad
avviso della Regione, violano l’art. 117 Cost. in quanto elencano in modo
puntuale ed esaustivo le spese di investimento, fornendone una disciplina
dettagliata e autoapplicativa, mentre la materia del
coordinamento della finanza pubblica è soggetta alla potestà legislativa
concorrente e perciò lo Stato dovrebbe limitarsi a fissare solo i principi
fondamentali.
Il comma 20, poi, nel
prevedere che le modifiche alle tipologie indicate nei commi 17 e 18 saranno in futuro disposte con decreto del Ministro
dell’economia, violerebbe l’art. 117, sesto comma, Cost., consentendo ad un
decreto ministeriale di disciplinare aspetti interferenti con una materia
soggetta a potestà legislativa concorrente.
10. – Le Regioni Umbria
ed Emilia-Romagna, con ricorsi di identico tenore, rilevano che la normativa
dettata dai commi 17, 18 e 20 dell’art. 3 restringerebbe le possibilità di
azione delle Regioni rispetto alla regola costituzionale del divieto di
indebitamento se non per investimenti, regola che è per le
Regioni ordinarie direttamente operativa, e non demanda alcun compito
attuativo alla legge statale, la quale, in ogni caso, dovrebbe attenersi al
concetto economico di investimenti, senza restringerlo arbitrariamente ed
irragionevolmente, estendendo il divieto costituzionale ad ambiti che esso non
era destinato a coprire: sarebbe, ad esempio, preclusa dal comma 18, lettere g e h,
la possibilità di ricorrere all’indebitamento per effettuare trasferimenti in
conto capitale a favore di privati anziché in favore di soggetti pubblici.
L’irragionevolezza della norma ed il suo carattere discriminatorio, anche alla
stregua dell’art. 3 Cost., emergerebbero anche
all’interno della stessa legge n. 350 del 2003, il cui art. 4, intitolato Finanziamenti agli investimenti,
contempla invece, sin dal comma 1, contributi a privati.
Le disposizioni del comma 18 dell’art. 3, inoltre,
non corrisponderebbero alla disciplina dei ”trasferimenti in conto capitale”
del regolamento del Consiglio dell’Unione europea n. 2223/96 del 25 giugno
1996, relativo al sistema europeo dei conti nazionali e regionali della
Comunità, che fra tali trasferimenti comprende i “contributi agli
investimenti”, menzionando quelli alle imprese private ed a soggetti privati
diversi dalle imprese, in violazione, quindi dell’art. 117,
primo comma, Cost. La stessa irragionevole differenziazione della
possibilità di indebitamento delle Regioni da quelle dello Stato, per il quale
continua a valere la disciplina comunitaria, si tradurrebbe in lesione
dell’autonomia finanziaria regionale.
Illegittime sarebbero
altresì le norme che prevedono che gli elenchi di cui agli artt. 17 e 18
possano essere modificati con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, sentito l’ISTAT, “sulla base dei criteri definiti in sede europea”,
laddove il decreto del Ministro previsto dal comma 20
per modificare le tipologie di indebitamento e di investimento non richiama più
“i criteri definiti in sede europea”, il che potrebbe essere inteso nel senso
che nel secondo caso sia previsto un regolamento ministeriale “in deroga”,
discrezionalmente adottabile dal ministro.
Entrambe le norme, comunque,
sarebbero illegittime, perché nella materia del “coordinamento della finanza
pubblica”, di competenza concorrente di Stato e Regioni, l’attuazione delle
fonti comunitarie non self-executing
è regolata dall’art. 9 della legge n. 86 del 1989, sicché, in
attesa della legge regionale di recepimento, lo Stato potrebbe attuare la
direttiva, ma perlomeno con un regolamento governativo, e non con un
regolamento del Ministro, atteso che la competenza dell’organo collegiale
prevista dalla legge n. 86 del 1989 deve ritenersi costituzionalmente
necessaria in relazione al rango costituzionale dell’autonomia regionale. Ancor
più chiaramente illegittimo sarebbe il comma 20, che non fa riferimento ai
criteri europei, in quanto prevede un potere sostanzialmente regolamentare in
materia di competenza concorrente, in violazione dell’art. 117,
sesto comma, Cost.
Qualora si ritenesse che
il decreto previsto dalle due norme non abbia natura regolamentare, ma sia
espressione di una funzione amministrativa attribuita al Ministro in virtù del
principio di sussidiarietà, non verrebbe meno l’illegittimità, mancando
qualsiasi coinvolgimento delle Regioni in contrasto con il principio di leale
cooperazione (sentenza
n. 303 del 2003). Nel riferirsi alle tipologie di cui al comma 18, il comma
20, infine, sarebbe illegittimo perché conferirebbe al Ministro un “nudo”
potere discrezionale, in violazione del principio di legalità sostanziale e, in
quanto incidente sull’autonomia regionale, con lesione della stessa.
11. – Infine, la Regione Campania
lamenta che le disposizioni impugnate, muovendosi al di fuori dell’impostazione
data alle autonomie, e segnatamente al sistema finanziario regionale, dalla
riforma del titolo V, attribuendo una portata limitativa, e per di più mutevole
– in quanto affidata alla discrezionalità del Ministro dell’economia –,
all’art. 119, sesto comma, Cost., non abbiano dato ad
esso attuazione, ma con esso si siano, anzi, poste in contrasto. Infatti, nella
fase di passaggio al nuovo modello finanziario, in
attesa di una disciplina statale, sarebbe irragionevole e illegittimo sottrarre
alle Regioni i mezzi di gestione della spesa che attualmente consentono la
governabilità del sistema finanziario e di spesa regionale (sentenze n. 13
e 37 del 2004,
nonché, circa il parallelismo fra responsabilità di disciplina della materia e
responsabilità finanziaria, sentenza n. 17 del
2004).
La disciplina impugnata
violerebbe l’art. 117 Cost. in quanto, seppur rientrante nella materia
“armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario”, non presenterebbe le caratteristiche di principi
fondamentali alla cui fissazione si deve limitare la legge statale nelle
ipotesi di competenza concorrente.
Anche qualora si volesse
qualificare la disciplina impugnata come attuazione parziale dell’art. 119 Cost., sarebbero illegittime le modalità seguite, non solo per
la irragionevole selezione di alcuni contenuti di specifiche qualificazioni
presenti nella previsione costituzionale – perché non è dato di cogliere il
criterio adottato, e per la mutevolezza ed integrabilità,
con decreto del Ministro, di tali contenuti –, ma per l’esclusione di qualsiasi
intesa fra lo Stato e la
Regione tanto nella fase normativa di predisposizione della
stessa disciplina, che nelle fasi successive, di modifica, con decreto
ministeriale, delle tipologie di cui ai commi 17 e 18, in violazione del
principio di leale cooperazione.
Infine, la previsione di
modifica di cui ai commi 17 e 20, con decreto ministeriale, delle ipotesi legislativamente fissate violerebbe gli artt. 119 e 117,
sesto comma, Cost., che consente allo Stato di
esercitare la potestà regolamentare solo in materie di competenza esclusiva.
Nel caso di specie, l’intervento normativo è di rango inferiore al regolamento
governativo, essendo attribuito al Ministro, ma potrà incidere sulle
disposizioni legislative, modificandole in noncuranza di qualsiasi limite di
principio da parte della legge, in assenza di qualsiasi garanzia procedimentale che coinvolga le
Regioni.
12. – Si è costituito in
tutti i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la reiezione
dei ricorsi.
In ordine alle censure
dirette dagli enti ad autonomia speciale avverso il comma 21, l’Avvocatura
osserva in via generale che l’art. 119, ultimo comma, Cost. non contrasta con
gli statuti speciali, e perciò opera sull’intero territorio nazionale, e che i
commi da 16 a
21 dell’art. 3 della finanziaria censurati
costituiscono normativa di attuazione del precetto costituzionale, prodotta
nell’ambito della competenza esclusiva dello Stato, e non nell’ambito della
competenza legislativa concorrente di cui all’art. 117, comma terzo, Cost.
All’art. 10 della legge
cost. n. 3 del 2001, poi, non potrebbe attribuirsi, oltre al palese significato
“estensivo” delle più ampie forme di autonomia, un significato “ostativo” di
non applicazione dei nuovi precetti costituzionali nei territori ad autonomia
speciale sino all’adeguamento degli statuti, erigendo confini all’interno del
territorio nazionale all’operare di fondamentali parametri costituzionali.
Nello specifico, con
riguardo alle doglianze della Provincia autonoma di Trento, lo Stato osserva
che il “postulato” dell’asserita attribuzione anteriore di forme di autonomia
più ampia, dal quale muove la
Provincia, sarebbe indimostrato, in quanto l’art. 74 dello
statuto porrebbe ad essa limiti assai più severi di
quelli ora stabiliti dall’art. 119, ultimo comma, Cost., come il divieto di
prestiti non “interni” ed il “tetto” quantitativo. Inoltre, nella materia della
finanza locale l’art. 80 dello statuto attribuirebbe alla Provincia solo una
competenza legislativa concorrente.
Il fatto, poi, che
nessuna norma statutaria preveda che la legge statale
possa regolare, per la
Provincia, il ricorso all’indebitamento, o stabilisca che
cosa costituisca indebitamento o investimento, varrebbe come riconoscimento
dell’inesistenza di limiti statutari alla produzione legislativa dello Stato in
argomento.
Quanto al richiamo al
meccanismo dell’art. 2 del d.lgs. n. 256 del 1992, la Provincia non avrebbe
indicato le proprie disposizioni abbisognevoli di
“adeguamento”: la norma, d’altra parte, si riferisce solo alle leggi statali
costituenti “limiti indicati dagli artt. 4 e 5 dello statuto”, e sarebbe quindi
inapplicabile alle disposizioni censurate, che si connettono ed integrano
l’art. 119, ultimo comma, Cost., il quale, non
incontrando ostacoli nello statuto, è operante anche all’interno della Regione
Trentino-Alto Adige. In ordine agli enti locali, la legge provinciale n. 36 del
1993 non definirebbe gli “investimenti”, e porrebbe limiti essenzialmente
quantitativi.
La Provincia, conclude quindi l’Avvocatura,
potrebbe entro giugno 2004 provvedere autonomamente
allo “adeguamento” della propria legislazione, purché con fedele recepimento
delle regole poste dai commi impugnati dell’art. 3 della legge n. 350 del 2003.
Quanto, poi, al ricorso
della Valle d’Aosta, l’Avvocatura contesta che la normativa impugnata sia in
contrasto con l’art. 11 della legge n. 860 del 1981 e con le norme di
attuazione richiamate – le quali peraltro, siccome nella specie anteriori
all’introduzione dell’art. 48-bis
nello statuto, non sarebbero soggette al particolare procedimento per la
modifica da esso regolato –, nonché con la legge
regionale, che nulla disporrebbe sullo specifico tema; né l’art. 44 del
regolamento del 1999 fornirebbe una nozione o una casistica di investimenti,
sicché non potrebbe sostenersi che le disposizioni della finanziaria abbiano
inciso su materia “già compiutamente disciplinata”.
Neppure sarebbe violato
l’art. 48-bis dello statuto, articolo
che deve ricevere un’interpretazione “stretta”, perché le disposizioni
impugnate non recano norme di attuazione dello statuto.
Venendo poi a contestare
la fondatezza delle censure mosse ai commi da 16 a 20, l’Avvocatura osserva
che la doglianza che investe il comma 17, secondo cui la nozione di
indebitamento fornita dalla legge impugnata non coinciderebbe con quella di
saldo netto da finanziare (alias
fabbisogno) o con quella di indebitamento netto (art. 6, settimo comma, della
legge n. 47 del 1977), sarebbe inconsistente, in quanto per la normativa in
esame rileverebbe il solo indebitamento per finanziare spese di investimento, e
non qualsiasi altro indebitamento.
La censura mossa al comma
18, che non qualifica come investimenti anche i trasferimenti “a fondo perduto”
a favore di generici operatori privati, è del pari infondata,
perché la distinzione operata dal legislatore è conforme al parametro
costituzionale attuato, in quanto il danaro proveniente dalle casse pubbliche
che concorra a formare assets
privati può talvolta risultare utilmente speso ma non costituisce investimento
del soggetto pubblico erogatore. La doglianza, dunque, mirerebbe ad una
pronuncia additiva, che introduca ulteriori tipologie di trasferimenti in conto
capitale, e sarebbe pertanto inammissibile. Essa sarebbe anche infondata, in
quanto dalla contiguità, nell’art. 119, ultimo comma, del secondo periodo,
attuato con la normativa impugnata, con il primo periodo, ove si parla di
“patrimonio” delle Regioni e degli enti locali, si intenderebbe che
“investimento” è la destinazione di risorse
finanziarie all’accrescimento del patrimonio del soggetto che “investe”, e non
di altro soggetto, per di più privato.
Quanto alla segnalazione
del regolamento del Consiglio dell’Unione europea n. 2223/96 del 25 giugno
1996, relativo al sistema europeo dei conti nazionali e regionali della
Comunità, essa è non pertinente, perché l’atto si limiterebbe a stabilire una
metodologia contabile statistica comune, senza porre alcuna norma che imponga
agli Stati membri dell’Unione di considerare investimenti anche i contributi
pubblici a fondo perduto all’imprenditoria privata.
In
ordine al comma 19,
la prevista istruttoria dell’istituto finanziatore costituirebbe un principio
di persino ovvia ragionevolezza, ove si rispettasse il precetto del “buon
andamento”.
Il limite
all’indebitamento delle Regioni, degli enti locali e di altri soggetti
pubblici, poi, sarebbe argomento non riconducibile alla competenza primaria in
materia di “ordinamento degli uffici”, in quanto le risorse finanziarie per il
funzionamento degli uffici sono, per definizione, spese correnti, mentre gli
investimenti sono risorse finanziarie destinate all’accrescimento del
patrimonio del soggetto che investe, sicché si è nell’ambito della competenza
esclusiva statale a produrre norme generali, e non solo locali, per
l’attuazione dell’art. 119, ultimo comma, Cost.,
concorrendo i livelli di indebitamento dei soggetti pubblici, ancorché dotati
di autonomia costituzionalmente garantita – e cioè del settore pubblico
allargato – a determinare la stabilità economico finanziaria del “sistema
Italia” nella sua ineludibile unitarietà.
Non pertinente sarebbe
l’attribuzione ai commi 17, 18 e 19 della natura di normativa di dettaglio, in
quanto l’attuazione dell’art. 119, ultimo comma, Cost.,
non sarebbe incasellabile in una logica da competenza concorrente, mentre
scarso pregio avrebbe il ricorso all’immagine di una potestà programmatoria della Regione, non potendosi per questa
configurare una materia a sé stante, né potendo costituire la programmazione
dello sviluppo economico un passe partout utile ad aprire qualsiasi accesso ai flussi
finanziari.
In ordine agli enti infraregionali,
l’Avvocatura osserva che la disciplina generale degli indebitamenti attiene al
governo dell’economia nazionale, e non all’ordinamento dei singoli enti locali
e delle singole aziende sanitarie.
Quanto poi alla
violazione della procedura per l’introduzione delle norme di coordinamento, ed
all’istituzione dell’Alta commissione, osserva l’Avvocatura che il Parlamento,
all’esito dei lavori di quest’ultima, potrebbe integrare o modificare il comma
18.
Le Regioni non
potrebbero, inoltre, invocare quale parametro l’art. 3 della Costituzione.
Infine, in relazione alle
censure mosse al potere ministeriale di variare con decreto le tipologie di
indebitamento e investimento (commi 17 e 20) l’Avvocatura rileva che
l’argomento relativo all’assenza di criteri idonei a guidare l’esercizio del
potere del Ministro sarebbe inconsistente, essendo i criteri agevolmente
desumibili dall’intero contesto dei commi da 16 a 21.
13. – In prossimità
dell’udienza pubblica tutte le ricorrenti hanno depositato memorie
illustrative, insistendo per l’accoglimento delle conclusioni già formulate.
In particolare, la Regione Siciliana
ha anzitutto precisato di aver affermato la vincolatività,
nei confronti di essa Regione, del principio di
indebitamento per le spese correnti sancito dall’art. 119, sesto comma, Cost.
sull’implicito presupposto della sussistenza, ben prima della riforma
costituzionale del 2001, di un principio sostanzialmente analogo – codificato
da svariate fonti, come l’art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per le
Regioni a statuto ordinario, o l’art. 52 dello statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, e, per la Regione Siciliana,
dall’art. 18, primo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 –,
discendente dall’ossequio a criteri di buon andamento e di sana amministrazione
immanenti nell’ordinamento, e correlato al limite all’autofinanziamento noto a
livello comunitario. La posizione del principio in sede di riforma
costituzionale non sarebbe, quindi, che una esplicitazione di un vincolo contabile già cogente, la cui
concreta attuazione non potrebbe che essere rimessa, in ossequio all’autonomia
finanziaria attribuita alla Regione Siciliana, alla responsabilità, ed alla
legislazione, della stessa. Sarebbe pertanto corretta l’individuazione dei
parametri negli artt. 14, lettere o e
p, e 16 dello statuto, che
attribuiscono alla Regione la potestà di dettare norme concernenti
l’ordinamento contabile proprio nonché degli enti locali e di tutte le realtà
istituzionali ricomprese nel settore pubblico
regionale, ed attinenti all’autonomia finanziaria, mentre l’art. 20 dello
statuto sarebbe stato invocato per l’illegittima compressione della potestà
amministrativa regionale, quantomeno sotto il profilo dell’ampiezza e
dell’operatività del relativo espletamento.
Ritenere, poi, la normativa censurata
compresa nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato
costituirebbe assunto indimostrato, alla luce dell’inversione della tecnica di
riparto delle potestà legislative e dell’enumerazione tassativa delle
competenze dello Stato risultanti dal novellato art. 117 Cost.,
che consentono deroghe all’ordinario assetto delle competenze solo sulla base
di quel meccanismo dinamico, individuato nella sent. n. 303 del 2003, in presenza di un preciso “iter in cui
assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento
orizzontale”, non riscontrabile nella specie. Né, considerato il loro livello
di assoluto dettaglio, le disposizioni censurate possono ritenersi espressione
della competenza concorrente spettante allo Stato ex art. 117, terzo comma,
Cost., in materia di “armonizzazione dei bilanci
pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario”.
Dopo aver contestato che quella
invocata con il ricorso sia una pronuncia additiva,
come affermato dalla difesa erariale, essendo, invece, richiesta una sentenza
che accerti l’invasione della sfera di competenza costituzionalmente garantita
alla Regione, la ricorrente conclude, in replica alla battuta polemica
dell’Avvocatura sulla sorte degli istituti di credito siciliani, precisando che
ogni funzione di vigilanza in materia creditizia è preclusa alla Regione,
essendo di esclusiva pertinenza della Banca d’Italia.
La Regione Sardegna in primo luogo ribadisce
l’inapplicabilità delle disposizioni censurate ad essa
Regione perché dotata, in forza delle disposizioni dello statuto, di forme di
autonomia più ampie di quelle previste dall’art. 119 Cost., soffermandosi
sull’interpretazione dell’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, e
richiamando, in proposito, anche la sentenza n. 103 del
2003
.
Qualora le
disposizioni censurate fossero invece ritenute ad essa
applicabili, sarebbero tuttavia incostituzionali perché lesive delle competenze
legislative regionali, per la natura strumentale della competenza in materia di
bilancio e contabilità, cui va ricondotta la disciplina dell’indebitamento, in
quanto la Regione verrebbe limitata nella potestà programmatoria
degli interventi pubblici nella varie materie.
La ricorrente
contesta poi che la disciplina impugnata possa essere considerata esercizio di
una competenza esclusiva statale per l’attuazione dell’art. 119, ultimo comma,
Cost., in quanto il principio, posto dalla norma
costituzionale, del limite all’indebitamento non richiede norme di dettaglio
e/o di attuazione che puntualizzino o restringano il concetto economico di
investimento, come insegnerebbe la storia dell’applicazione dell’art. 10 della
legge n. 281 del 1970 – di cui l’art. 119, sesto comma, rappresenterebbe il
“precipitato” costituzionale –, che in trent’anni non
ha conosciuto attuazione, essendo stata interpretata la nozione di “spese di
investimento” esclusivamente alla luce del suo significato economico, il che
rende manifesto il carattere di dettaglio delle disposizioni censurate.
La Provincia
autonoma di Trento ricorda invece come rientri nella propria competenza
legislativa la contabilità propria e, segnatamente, la disciplina della
modalità di ricorso all’indebitamento degli enti locali (art.
17, comma 3, della legge n. 268 del 1992, ricostruisce brevemente la
storia normativa dell’indebitamento delle Regioni sino all’illegittimo
restringimento della nozione di investimento operata dalle disposizioni
censurate, ed osserva come la tesi della difesa erariale secondo la quale
l’esclusione dei finanziamenti di investimenti privati sarebbe conforme al parametro
costituzionale avrebbe trovato smentita in quanto disposto, per gli anni 2003 e
2004, per gli enti ad autonomia speciale dal sopravvenuto art. 3, comma 1, del
d.l. 12 luglio 2004, n. 168, introduttivo del comma 21-bis nella normativa impugnata.
La Regione
Valle d’Aosta richiama a proprio favore, in particolare, in tema di disciplina
dell’indebitamento degli enti locali, la sentenza n. 376 del 2003 di questa Corte.
La Regione
Marche si sofferma in particolare su natura e portata del coordinamento della finanza
pubblica, compreso tra le materie di legislazione concorrente dall’art. 117,
terzo comma, Cost., osservando, con numerosi richiami
alla dottrina, come nel sistema dell’art. 119 Cost. il coordinamento statale
intervenga su una potestà legislativa regionale già preesistente, e debba
essere limitato alla determinazione dei principi fondamentali, laddove la
normativa impugnata fornisce un elenco puntuale degli investimenti e degli
indebitamenti ammessi (viene in proposito richiamata l’audizione della Conferenza
dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome presso la Commissione
bilancio del 18 marzo 2004).
La Regione
Toscana aggiunge che la normativa impugnata si porrebbe altresì in contrasto
con il regolamento comunitario n. 2223/96.
Le Regioni
Umbria ed Emilia-Romagna osservano che la prima disciplina delle possibilità di
investimento delle Regioni ordinarie risale all’art. 10 della l. 16 maggio
1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l’attuazione delle Regioni a statuto
ordinario), e, anche a seguito delle successive modifiche legislative (art. 22
della legge n. 335 del 1976, recante “Princìpi
fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità
delle regioni”, e art. 23 del d.lgs. n. 76 del 2000, recante “Princìpi fondamentali e norme di coordinamento in materia
di bilancio e di contabilità delle regioni”, in attuazione dell'articolo 1,
comma 4, della l. 25 giugno 1999, n. 208), si limitava ad escludere
l’indebitamento per finanziare la spesa corrente.
Secondo le
ricorrenti, la ratio dell’art. 119
della Costituzione è di “costituzionalizzare il
divieto di indebitamento, da parte delle Regioni, per finanziare la spesa
corrente già risultante dalle leggi statali ordinarie”, sicché, posto che tale
divieto non si sarebbe esteso al finanziamento degli
investimenti privati, sarebbe illegittimo introdurlo mediante la norma
impugnata: essi infatti “producono utilità per il futuro nel territorio” e
pertanto “devono rientrare nel concetto costituzionale di investimento”.
In tal senso
militerebbe la stessa formulazione letterale dell’art. 119 Cost. (“finanziare
spese di investimento”), nonché la deroga al divieto concernente il ricorso
all’indebitamento per finanziare contributi agli investimenti di privati, introdotta
dal d.l. 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della
spesa pubblica), convertito nella l. 30 luglio 2004, n. 191.
Inoltre, le
ricorrenti ribadiscono che la nozione di “contributo agli investimenti” vigente
in Italia non può che essere conforme alla definizione adottata a livello
comunitario, tramite il regolamento n. 2223/96.
Infine, la Regione
Campania insiste sul proprio interesse alla decisione, pur dopo l’emanazione
del d.l. n. 168 del 2004, che dichiara di avere impugnato in separato ricorso
(di cui chiede la riunione con il presente).
Nel merito,
la ricorrente insiste sui profili di censura già svolti, osservando che i
“contenuti dell’autonomia” regionale in punto di ricorso all’indebitamento sono
direttamente posti dall’art. 119 Cost. e si ricollegano inscindibilmente alla
piena attuazione della norma costituzionale, sicché “sarebbe davvero
paradossale assumere ed imporre soltanto la vigenza attuale dei limiti, in
assenza del ‘sistema’ cui gli stessi si riferiscono”,
in altre parole fino a quando non si realizzi “la completa ed effettiva
attuazione dell’autonomia finanziaria” regionale.
14. – Ha
altresì depositato memorie illustrative, nei ricorsi promossi
dalle Regioni Siciliana, Campania, Emilia-Romagna, Marche, Toscana,
Umbria, l’Avvocatura dello Stato, insistendo per l’accoglimento delle
conclusioni già formulate.
Lo Stato
sottolinea come l’art. 119, sesto comma, Cost. si applichi indifferenziatamente
a tutte le Regioni, dovendo qualsiasi deroga essere esplicita e consacrata in
una norma costituzionale, atteso che la finanza pubblica è configurata
unitariamente dalla Costituzione e che i mercati finanziari non sarebbero
disposti a considerare il “rischio-regione” come separato dal “rischio-Paese”
ed a credere nella insensibilità dello Stato ad eventuali insolvenze di singole
autonomie, ordinarie o speciali che siano. A ben vedere, dunque, il censurato comma 21 recherebbe una norma superflua, volta
solo a prevenire equivoci attraverso un’interpretazione autentica “di
chiarimento”. Quanto, infine, al confine della “espansione” dell’art. 10 della
legge cost. n. 3 del 2001, richiamando la sentenza n. 274 del 2003 l’Avvocatura
osserva come esso riguardi l’art. 117, comma quarto, e non i principi e le
regole posti dall’art. 119 Cost.
Inoltre,
l’introduzione dei commi 21-bis e 21-ter nel testo della norma impugnata
viene incontro a richieste avanzate dalle autonomie, sicché “non può escludersi
che sia venuto meno l’interesse” all’esame delle censure dirette avverso il
comma 18.
Lo Stato, in
ogni caso, si sarebbe limitato a porre principi fondamentali in materia di
coordinamento della finanza pubblica: peraltro, “una competenza di
coordinamento deve necessariamente essere esercitata mediante atti statali
‘autosufficienti’ e non può richiedere, per la completezza della sua
effettività, atti legislativi posti in essere dalle regioni ‘coordinate’”.
Viene altresì
contestato che il diritto comunitario recepisca una nozione di investimento
comprensiva dei finanziamenti ai privati, posto che i “contributi agli
investimenti” previsti dal regolamento n. 2223/96 (punto D.92)
costituirebbero “trasferimenti in conto capitale” distinti dagli “investimenti
fissi” (punto P.51).
L’investimento
richiederebbe, per essere tale, “un accrescimento del proprio patrimonio”, che
non consegue invece ai trasferimenti in conto capitale ai privati, cosicché
sarebbe “irrazionale” e in contrasto con la lettera dell’art. 119 della
Costituzione recepirne a livello legislativo una nozione così allargata.
Infine, quanto
al potere ministeriale di incidere sulle tipologie di indebitamento e di
investimento previste dalla legge, l’Avvocatura osserva che, in ordine alle
prime (comma 17), il decreto ministeriale avrebbe carattere meramente
integrativo e che, in ordine alle seconde (comma 18), il decreto “può soltanto
precisare ed interpretare le “tipologie” elencate (…) senza ambizione di
apportare modifiche sostanziali”.
L’Avvocatura
ritiene poi ammissibile che all’attuazione dell’art. 119 Cost. si proceda
mediante “interventi parziali”, di cui la norma impugnata sarebbe un esempio.
Essa si
limiterebbe a porre, nella materia del coordinamento della finanza pubblica,
“principi cui le singole leggi regionali di spesa nei vari settori d’intervento
devono attenersi”.
Inoltre, “una
competenza di coordinamento deve necessariamente essere esercitata mediante
atti statali ‘autosufficienti’ e non può richiedere, per la completezza della
sua effettività, atti legislativi posti in essere dalle Regioni ‘coordinate’”.
15. –
All’udienza del 28 settembre 2004 le parti hanno discusso i ricorsi, insistendo
sulle conclusioni già rassegnate.
1.– L’art.
119, sesto comma, della Costituzione, nel testo novellato dalla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, stabilisce, nel suo secondo periodo, che
i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni “possono ricorrere
all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento”; e aggiunge, nel
terzo periodo, che “è esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli
stessi contratti”.
L’art. 3
della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria
2004), al comma 16 stabilisce che “Ai sensi dell’articolo 119, sesto
comma, della Costituzione, le regioni a statuto ordinario, gli enti locali, le
aziende e gli organismi di cui agli articoli 2, 29 e 172, comma 1, lettera b, del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad eccezione delle società di capitali
costituite per l’esercizio di servizi pubblici [vale a dire, oltre a Comuni,
Province e Città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane o di
arcipelago, le unioni di Comuni, i consorzi cui partecipano gli enti locali,
con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica e
imprenditoriale, e, ove previsto dallo statuto, i consorzi per la gestione dei
servizi sociali, nonché le aziende speciali e le istituzioni] possono ricorrere
all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento”(primo periodo); e
che “Le regioni a statuto ordinario possono, con propria legge, disciplinare
l’indebitamento delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere e degli enti e
organismi di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76
[vale a dire degli enti e organismi, in qualunque forma costituiti, dipendenti
dalla Regione], solo per finanziare spese di investimento” (secondo periodo).
Il successivo
comma 17 stabilisce che “Per gli enti di cui al comma 16
costituiscono indebitamento, agli effetti dell’articolo 119, sesto comma, della
Costituzione” una serie di operazioni dettagliatamente elencate nel primo e nel
secondo periodo del comma. Il terzo periodo aggiunge che “Non costituiscono
indebitamento, agli effetti del citato articolo 119, le operazioni che non
comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite
massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di
liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di
bilancio”. Ai sensi del successivo quarto periodo, “Modifiche alle predette
tipologie di indebitamento sono disposte con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze, sentito l’ISTAT, sulla base dei criteri definiti in sede
europea”.
Il comma 18,
a sua volta, elenca, nelle lettere da a a i, le operazioni che “ai fini di cui all’articolo 119, sesto comma,
della Costituzione, costituiscono investimenti”.
Il comma 19
aggiunge che “gli enti e gli organismi di cui al comma 16 non possono ricorrere
all’indebitamento per il finanziamento di conferimenti rivolti alla
capitalizzazione di aziende o società finalizzata al ripiano di perdite. A tale
fine l’istituto finanziatore, in sede istruttoria, è tenuto ad acquisire
dall’ente l’esplicazione specifica sull’investimento da finanziare e l’indicazione
che il bilancio dell’azienda o della società partecipata, per la quale si
effettua l’operazione, relativo all’esercizio finanziario precedente
l’operazione di conferimento di capitale, non presenta una perdita di
esercizio”.
Il comma 20
stabilisce che “Le modifiche alle tipologie di cui ai commi 17 e 18 sono
disposte con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito
l’ISTAT”.
Infine, il
comma 21 recita: “Ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica e
nel quadro del coordinamento della finanza pubblica di cui agli articoli 119 e
120 della Costituzione, le disposizioni di cui ai commi da 16 a 20 si applicano
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di
Bolzano, nonché agli enti e agli organismi individuati nel comma 16 siti nei
loro territori”.
Tali
disposizioni sono impugnate, con distinti ricorsi, dalle Regioni Sicilia (tutti
i predetti commi), Sardegna (il comma 21, in relazione ai commi da 16 a 20),
Valle d’Aosta (tutti i commi), dalla Provincia autonoma di Trento (i commi 17,
18, 20 e 21), e dalle Regioni Campania (tutti i commi), Emilia-Romagna (i commi
17, 18 e 20), Marche (i commi da 16 a 20), Toscana (i commi 18, 19 e 20) e
Umbria (i commi 17, 18 e 20).
2.– Le
censure mosse dalle ricorrenti possono suddividersi in tre gruppi. In primo
luogo, il comma 21 è impugnato dalle Regioni a statuto speciale e dalla
Provincia autonoma di Trento (nonché dalla Regione Campania, che non sviluppa
però su di esso autonome censure, né è riguardata
dalle disposizioni di detto comma, onde la relativa censura risulta
inammissibile), le quali lamentano che sia disposta nei loro confronti e nei
confronti degli enti in esse siti l’applicazione delle disposizioni dei
precedenti commi, sostenendo in sostanza che ad esse l’articolo 119, sesto
comma, della Costituzione non potrebbe applicarsi se non nelle parti in cui
comporti forme di autonomia più ampie rispetto a quelle loro già attribuite, ai
sensi dell’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, il che non si
potrebbe dire o si potrebbe dire solo per qualche aspetto, al quale dovrebbe
limitarsi detta applicabilità; e che in ogni caso (secondo la Regione
Siciliana) la individuazione delle nozioni di indebitamento e di investimento,
ai fini dell’applicazione dell’art. 119, sesto comma, spetterebbe alla Regione.
Il secondo
gruppo di censure riguarda i commi da 16 a 20. Esse accomunano le ricorrenti
Regioni ordinarie e le ricorrenti Regioni speciali, le quali, in subordine
rispetto alla questione che investe il comma 21, o in correlazione con questa,
lamentano anch’esse, sostanzialmente, l’estensione dell’applicazione delle
norme a enti diversi da quelli espressamente indicati nell’art. 119, sesto comma, e le restrizioni, che si affermano
illegittime e lesive dell’autonomia finanziaria regionale e provinciale, che i
commi in esame apportano alle nozioni di indebitamento e in ispecie
di investimento.
In
particolare, sarebbe illegittimo il comma 18 là dove esclude dal novero delle
spese di investimento, per le quali è ammesso il ricorso all’indebitamento, i
contributi erogati a favore di soggetti privati e molti co-finanziamenti
regionali di programmi comunitari.
Infine, i
commi 17 e 20 sono censurati, sia dalle Regioni ordinarie che da quelle
speciali (ad eccezione della Valle d’Aosta), in quanto attribuiscono al
Ministro dell’economia e delle finanze il potere, sostanzialmente
regolamentare, di modificare con proprio decreto le tipologie di operazioni
costituenti indebitamento e investimento.
3.– La
presente decisione riguarda solo le questioni di legittimità costituzionale
sollevate nei confronti dell’art. 3, commi da 16 a 21, della legge n. 350 del
2003, restando riservata a separate pronunzie la decisione delle altre
questioni sollevate in alcuni dei ricorsi.
Con riguardo
alle disposizioni indicate, i relativi giudizi devono essere riuniti, per la
coincidenza dell’oggetto, ed essere decisi con unica pronunzia.
4.– Le
questioni sollevate con il ricorso della Regione Toscana devono essere
dichiarate inammissibili, in quanto la delibera della Giunta regionale n. 66 in
data 9 febbraio 2004, che ha deciso l’impugnazione di disposizioni della legge
n. 350 del 2003, non reca, nella motivazione, alcun riferimento all’art. 3,
commi da 16 a 20 (ancorché indichi a titolo di “esempio” alcune altre
disposizioni ritenute lesive), mentre la generica autorizzazione a sollevare
questione di legittimità costituzionale della legge n. 350 – avente contenuti
molteplici e assai vari – non può, per la sua genericità, dare ingresso
all’impugnazione di disposizioni non individuate (cfr. sentenza n. 43 del 2004).
Parimenti
inammissibile, come si è accennato, è l’impugnazione del comma 21 proposta,
senza motivazione alcuna, dalla Regione Campania in relazione ad un comma, che
riguarda le sole Regioni ad autonomia speciale.
5.– Le
questioni, sollevate dalle Regioni a statuto speciale e dalla Provincia autonoma
di Trento, nei confronti del comma 21, sono infondate.
L’articolo
119, sesto comma, della Costituzione, nel testo novellato dalla legge
costituzionale n. 3 del 2001, non introduce nuove restrizioni all’autonomia
regionale, ma enuncia espressamente un vincolo – quello a ricorrere
all’indebitamento solo per spese di investimento – che già nel previgente regime costituzionale e statutario il
legislatore statale ben poteva imporre anche alle Regioni a statuto speciale,
in attuazione del principio unitario (art. 5 della Costituzione) e dei poteri
di coordinamento della finanza pubblica, nonché del potere di dettare norme di
riforma economico-sociale vincolanti anche nei confronti della potestà
legislativa primaria delle Regioni ad autonomia differenziata. E se
quest’ultimo vincolo può non trovare più applicazione, in forza della clausola
di salvaguardia dell’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, negli
ambiti nei quali le Regioni ordinarie abbiano acquisito potestà più ampie, ciò
non può dirsi in ambiti, come quello dei principi di coordinamento finanziario
(cfr. art. 117, terzo comma), in cui l’autonomia delle
Regioni ordinarie incontra tuttora gli stessi o più rigorosi limiti (cfr. sentenza n. 536 del 2002).
La finanza
delle Regioni a statuto speciale è infatti parte della
“finanza pubblica allargata” nei cui riguardi lo Stato aveva e conserva poteri
di disciplina generale e di coordinamento, nell’esercizio dei quali poteva e
può chiamare pure le autonomie speciali a concorrere al conseguimento degli
obiettivi complessivi di finanza pubblica, connessi anche ai vincoli europei
(cfr. sentenze n. 416 del 1995; n. 421 del 1998), come quelli relativi al
cosiddetto patto di stabilità interno (cfr. sentenza n. 36 del 2004).
Il nuovo
sesto comma dell’art. 119 della Costituzione trova dunque applicazione nei
confronti di tutte le autonomie, ordinarie e speciali, senza che sia necessario
all’uopo ricorrere a meccanismi concertati di attuazione statutaria: e di
conseguenza non è illegittima l’estensione che la legge statale ha disposto, nei
confronti di tutte le Regioni, della normativa attuativa.
Né si
potrebbero rinvenire ragioni giustificatrici di una così radicale
differenziazione fra i due tipi di autonomia regionale, in relazione ad un
aspetto – quello della soggezione a vincoli generali di equilibrio finanziario
e dei bilanci – che non può non accomunare tutti gli enti operanti nell’ambito
del sistema della finanza pubblica allargata.
6.– Anche le
censure del secondo gruppo, mosse nei confronti dei commi da 16 a 20 nei
ricorsi sia delle Regioni ordinarie, sia di quelle speciali, sono infondate.
Il quesito
che si pone è il seguente: se e in che misura la legge dello Stato possa porre
regole specifiche che concretizzano e attuano il vincolo di cui all’art. 119, sesto comma, della Costituzione, in particolare
definendo ciò che si intende, a questi fini, per “indebitamento” e per “spese
di investimento”.
Non si tratta
di nozioni il cui contenuto possa determinarsi a priori, in modo assolutamente univoco, sulla base della sola
disposizione costituzionale, di cui questa Corte sia in grado di offrire una interpretazione esaustiva e vincolante per tutti, una
volta per sempre. Si tratta di nozioni che si fondano su principi della scienza
economica, ma che non possono non dare spazio a regole di concretizzazione
connotate da una qualche discrezionalità politica.
Ciò risulta
del resto evidente, se si tiene conto che proprio le definizioni che il
legislatore statale ha offerto nelle disposizioni qui impugnate (art. 3, commi
17, 18 e 19, della legge n. 350 del 2003) derivano da scelte di politica
economica e finanziaria effettuate in stretta correlazione con i vincoli di
carattere sovranazionale cui anche l’Italia è
assoggettata in forza dei Trattati europei, e dei criteri
politico-economici e tecnici adottati dagli organi dell’Unione europea
nel controllare l’osservanza di tali vincoli.
La nozione di
spese di investimento adottata appare anzi estensiva
rispetto ad un significato strettamente contabile, che faccia riferimento solo
ad erogazioni di denaro pubblico cui faccia riscontro l’acquisizione di un
nuovo corrispondente valore al patrimonio dell’ente che effettua la spesa:
comprende infatti ad esempio i trasferimenti in conto capitale destinati alla
realizzazione degli investimenti di altri enti pubblici (comma 18, lettera g), o gli interventi contenuti in
programmi generali relativi a piani urbanistici dichiarati di preminente
interesse regionale aventi finalità pubblica volti al recupero e alla
valorizzazione del territorio (comma 18, lettera i).
Parimenti, la
nozione di “indebitamento” è ispirata ai criteri adottati in sede europea ai
fini del controllo dei disavanzi pubblici; si tratta, in definitiva, di tutte
le entrate che non possono essere portate a scomputo del disavanzo calcolato ai
fini del rispetto dei parametri comunitari.
Ciò posto, è
chiaro come non si possa ammettere che ogni ente, e
così ogni Regione, faccia in proprio le scelte di concretizzazione delle
nozioni di indebitamento e di investimento ai fini predetti. Trattandosi di far
valere un vincolo di carattere generale, che deve valere in modo uniforme per
tutti gli enti, solo lo Stato può legittimamente provvedere a tali scelte.
7.– Sono
pertanto infondate le censure sollevate in relazione ai commi 17 e 18 dell’art.
3 in esame sul presupposto che spetti alla Regione, e non allo Stato, il potere
di definire le nozioni di indebitamento e di investimento ai fini
dell’attuazione del vincolo espresso nell’art. 119, sesto
comma, della Costituzione. Resta naturalmente fermo che qualora, in
concreto, lo Stato effettuasse scelte irragionevoli,
le Regioni ben potrebbero contestarle nelle sedi appropriate.
Questo non si
verifica però nella specie. Le scelte espresse nei commi 17 e 18 dell’impugnato
art. 3 non possono dirsi irragionevoli. Non può dirsi tale, in particolare, la
scelta di escludere dalla nozione di spese di investimento le erogazioni a
favore di privati, sia pure effettuate per favorirne gli investimenti.
Queste infatti, ancorché possano indubbiamente concorrere a
promuovere (con effetti che occorrerebbe peraltro definire e misurare caso per
caso) lo sviluppo del sistema economico nazionale, non concorrono ad accrescere
il patrimonio pubblico nel suo complesso: criterio negativo, questo, che non
irragionevolmente appare aver guidato il legislatore statale in dette scelte.
Lo stesso è a dirsi per le forme di co-finanziamento
regionale di programmi comunitari, che di per sé possono attenere a tipologie
di spese assai diverse fra di loro, non
necessariamente definibili come investimenti secondo il criterio predetto.
8.– Sono
invece fondate le censure del terzo gruppo, che investono i
commi 17, ultimo periodo, e 20, là dove attribuiscono al Ministro
dell’economia e delle finanze, sentito l’ISTAT, il potere di disporre con
proprio decreto modifiche alle tipologie di “indebitamento” e di “investimenti”
stabilite in detti commi ai fini di cui all’art. 119, sesto comma, della
Costituzione.
Tali
disposizioni (di cui l’una, quella del comma 20, in parte ripete la previsione
del comma 17 quanto alle tipologie di indebitamento, ed estende lo stesso
meccanismo alle tipologie degli investimenti) conferiscono al Ministro una
potestà il cui esercizio può comportare una ulteriore
restrizione della facoltà per gli enti autonomi di ricorrere all’indebitamento
per finanziare le proprie spese, e si traducono sostanzialmente in una delegificazione delle statuizioni contenute nei predetti
commi, che definiscono le nozioni di indebitamento e di investimento ai fini
dell’applicazione alle Regioni e agli enti locali del vincolo di cui all’art.
119, sesto comma, della Costituzione.
Ma una
siffatta previsione presupporrebbe il rispetto del principio di legalità
sostanziale, in forza del quale l’esercizio di un potere politico-amministrativo
incidente sull’autonomia regionale (nonché sull’autonomia locale) può essere
ammesso solo sulla base di previsioni legislative che predeterminino in via
generale il contenuto delle statuizioni dell’esecutivo, delimitandone la
discrezionalità (cfr. sentenze n. 150 del 1982, n. 384 del 1992, n. 301 del 2003).
Né può valere
a soddisfare tale requisito la generica previsione del comma
17, ultimo periodo (non ripetuta, peraltro, dal comma 20, e quindi non
applicabile alle modifiche delle tipologie di investimento di cui al comma 18),
secondo cui il Ministro dovrebbe disporre le eventuali modifiche alle tipologie
di indebitamento “sulla base dei criteri definiti in sede europea”. Infatti,
ove non si tratti di norme europee suscettibili di diretta applicazione (nel
qual caso, peraltro, non occorrerebbe la mediazione di norme nazionali), tale
previsione non basta ad integrare una sufficiente determinazione legislativa
dei presupposti e del contenuto degli atti ministeriali.
LA CORTE
COSTITUZIONALE
riservata a separate
pronunzie la decisione delle altre questioni sollevate con i ricorsi in
epigrafe;
riuniti i giudizi limitatamente alle
questioni relative all’art. 3, commi da 16 a 21, della legge impugnata,
a) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 17, quarto periodo, della legge 24
dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004);
b) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 20, della predetta legge n. 350 del 2003;
c) dichiara inammissibili le questioni di
legittimità costituzionale dell’art. 3, commi 18, 19 e 20, della predetta legge
n. 350 del 2003, sollevate, in riferimento agli artt.
117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Toscana (reg. ric. n. 32 del 2004) con il ricorso in epigrafe;
d) dichiara inammissibile la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 21, della predetta legge n. 350
del 2003, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 114,
117, 119 e 120 della Costituzione, dalla Regione Campania (reg. ric. n.37 del 2004) con il ricorso in
epigrafe;
e) dichiara non fondate le questioni di
legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 21,
della predetta legge n. 350 del 2003, sollevate dalla Regione Siciliana (reg.
ric. n. 28 del 2004) in riferimento agli articoli 117,
118 e 119 della Costituzione, agli artt. 14, lettere o e p, e 36 dello statuto
speciale per la Regione Siciliana di cui al r.d.lgs.
15 maggio 1946, n. 455, e all’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3; dalla Regione Sardegna (reg. ric. n. 29
del 2004) in riferimento agli artt. 116, 117, 119 e 120 della Costituzione,
agli artt. 3, 4, 5, 7, 11 dello statuto speciale per la Sardegna di cui alla
legge cost. 26 febbraio 1948, n. 3, all’art. 3 del d.lgs. 10 aprile 2001, n.
180, e all’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; dalla
Provincia autonoma di Trento (reg. ric. n. 35 del
2004) in riferimento agli artt. 116, 117, 119 e 120 della Costituzione, al
titolo VI dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, all’art. 10 della legge
cost. 18 ottobre 2001, n. 3, e agli artt. 2 e 4 del d.lgs. 16 marzo 1992, n.
266; dalla Regione Valle d’Aosta (reg. ric. n.36 del 2004) in riferimento agli artt. 3, 5, 117, 119 e
120 della Costituzione, all’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3, nonché ai principi di sussidiarietà e di leale collaborazione, con i
ricorsi in epigrafe;
f) dichiara non fondate le questioni di
legittimità costituzionale dell’art. 3, commi 16, 17 (salvo quanto disposto al
capo a), 18 e 19 della predetta legge
n. 350 del 2003, sollevate, in riferimento agli artt.
117, 118 e 119 della Costituzione e all’art. 20 dello statuto speciale per la
Regione Siciliana di cui al r.d.lgs. 15 maggio 1946, n.
455, dalla Regione Siciliana con il ricorso in epigrafe (reg. ric. n. 28 del 2004);
g) dichiara non fondate le questioni di
legittimità costituzionale dell’art. 3, commi 16, 17 (salvo quanto disposto al
capo a), 18 e 19, della predetta
legge n. 350 del 2003, sollevate, in riferimento agli
artt. 116, 117, 119 e 120 della Costituzione, agli artt. 3, 4, 5, 7 e 11 dello
statuto speciale per la Sardegna di cui alla legge cost. 26 febbraio 1948, n.
3, e all’art. 3 del d.lgs. 10 aprile 2001, n. 180, dalla Regione Sardegna con
il ricorso in epigrafe (reg. ric. n. 29 del 2004);
h) dichiara non fondate le questioni di
legittimità costituzionale dell’art. 3, commi 17 (salvo quanto disposto al capo
a), e 18, della predetta legge n. 350
del 2003, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 117
e 119 della Costituzione, dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso in
epigrafe (reg. ric. n. 35 del 2004);
i) dichiara non fondate le questioni di
legittimità dell’art. 3, commi 16, 17 (salvo quanto disposto al capo a), 18 e 19, della predetta legge n. 350
del 2003, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 5,
116, 117 e 118 della Costituzione, agli artt. 3, 4 e 48-bis dello statuto speciale per la Valle d’Aosta di cui alla legge
cost. 26 febbraio 1948, n. 4, dalla Regione Valle d’Aosta con il ricorso in
epigrafe (reg. ric. n. 36 del 2004);
l) dichiara non fondate le questioni di
legittimità costituzionale dell’art. 3, commi 16, 17 (salvo quanto disposto al
capo a), 18 e 19, della predetta
legge n. 350 del 2003, sollevate, in riferimento agli
artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Marche (reg. ric. n. 31 del 2004) con il ricorso in epigrafe;
m) dichiara non fondate le questioni di legittimità
costituzionale dell’art. 3, commi 17 (salvo quanto disposto al capo a), e 18, della predetta legge n. 350
del 2003, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 117
e 119 della Costituzione, dalle Regioni Emilia-Romagna (reg. ric. n. 33 del 2004) e Umbria (reg. ric. n.
34 del 2004) con i ricorsi in epigrafe;
n) dichiara non fondate le questioni di
legittimità costituzionale dell’art. 3, commi 16, 17 (salvo quanto disposto al
capo a), 18 e 19, della predetta
legge n. 350 del 2003, sollevate, in riferimento agli
artt. 3, 114, 117, 119 e 120 della Costituzione, dalla Regione Campania (reg.
ric. n.37 del 2004) con il
ricorso in epigrafe.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16
dicembre 2004.
Valerio
ONIDA, Presidente e Redattore
Depositata in
Cancelleria il 29 dicembre 2004.