SENTENZA N. 13
ANNO
2004
Commenti
alla decisione di
I. Renzo
Dickmann, La Corte
amplia la portata del principio di continuità (osservazioni a Corte Cost., 13
gennaio 2004, n. 13) (per gentile concessione della Rivista
telematica federalismi.it)
II. Annamaria Poggi, Un altro pezzo del ''mosaico'': una sentenza importante per la definizione del
contenuto della competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia di
istruzione (per gentile concessione della Rivista telematica federalismi.it)
III. Pietro Milazzo, La
Corte costituzionale interviene sul riparto di competenze legislative in
materia di istruzione e “raffina” il principio di
continuità (per gentile concessione
del Forum di Quaderni costituzionali)
REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai
signori:
- Riccardo CHIEPPA Presidente
- Gustavo ZAGREBELSKY Giudice
- Valerio ONIDA “
- Carlo MEZZANOTTE “
- Fernanda CONTRI “
- Guido NEPPI
MODONA “
- Piero Alberto CAPOTOSTI “
- Annibale MARINI “
- Franco BILE “
- Giovanni Maria FLICK “
- Francesco AMIRANTE “
- Ugo DE
SIERVO “
- Romano VACCARELLA “
- Alfio FINOCCHIARO “
ha pronunciato
la seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell’articolo 22, commi 3 e 4, della legge 28
dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002),
promosso con ricorso della Regione Emilia-Romagna notificato il 27 febbraio
2002, depositato l’8 marzo successivo ed iscritto al n. 23 del registro ricorsi
2002.
Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell’udienza pubblica del 17 giugno 2003 il Giudice relatore
Carlo Mezzanotte;
uditi l’avvocato Giandomenico Falcon per
Ritenuto in fatto
1. —
Nel ricorso, con
il quale sono impugnate congiuntamente più disposizioni della citata legge n. 448
del 2001, si osserva preliminarmente che lo Stato ha una riserva di competenza
in materia di sistema tributario e finanziario, ma che l’inserimento nella
legge finanziaria di disposizioni che sono estranee al contenuto tipico della
legge non può costituire un modo per sfuggire al rigido riparto delle potestà
legislative definito dall’art. 117 Cost., il quale impone allo Stato di esibire
sempre un titolo di competenza quando eserciti la sua funzione legislativa.
Nello specifico, la ricorrente deduce che il denunciato art.
22, commi 3 e 4, nel porre disposizioni in materia di organizzazione scolastica
con riferimento alla definizione delle dotazioni organiche del personale
docente e all’orario di lavoro, affida la competenza a definire le dotazioni
organiche a un organo statale di livello regionale - l’ufficio scolastico regionale - con ciò violando il principio di sussidiarietà e
adeguatezza di cui al primo comma dell’art. 118 Cost.
Inoltre, in una materia di competenza concorrente qual è
l’istruzione, il legislatore statale non si atterrebbe alla sola determinazione
dei principî fondamentali, ma interverrebbe con norme organizzative specifiche
attinenti alle dotazioni organiche che non potrebbero essere considerate
semplici norme di razionalizzazione della spesa, ma, al contrario, previsioni
in grado di incidere profondamente sull’autonomia delle istituzioni
scolastiche.
Il comma 4, si argomenta ancora nel ricorso, impone poi di
computare l’impegno dei docenti esclusivamente sulla base dell’orario d’obbligo,
calcolato sulle ore di lezione frontale, e in tale modo impedirebbe agli
istituti scolastici di mantenere in vita attività sperimentali avviate con i
decreti delegati del 1974 e ancor più valorizzate dall’art. 21 della legge n.
59 del 1997, con il riconoscimento alle istituzioni scolastiche di un’autonomia
che si esprime, in particolare, tramite i principî di flessibilità e
diversificazione dei servizi scolastici e ciò anche “mediante il superamento
dei vincoli in materia di unità oraria della lezione” (comma 8).
Ad avviso della ricorrente, ne deriverebbe un grave
impoverimento del sistema scolastico ed una violazione delle attribuzioni
regionali, che non potranno esercitare la loro competenza legislativa
concorrente, inserendosi in un quadro organizzativo già pregiudicato, e
subiranno una vulnerazione delle loro potestà sul piano finanziario, a causa
della riduzione delle risorse che lo Stato dovrà trasferire alle Regioni per
far fronte alle nuove competenze in materia.
2. — Si è
costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale osserva come la
ricorrente Regione Emilia-Romagna lamenti non che i denunciati commi 3 e 4
dell’art. 22 della legge n. 448 del 2001, dettati da esigenze di risparmio
finanziario, violino la competenza legislativa concorrente, ma che potrebbero,
in futuro, compromettere l’esercizio delle potestà regionali. Da ciò l’assenza
di una concreta ed attuale lesione delle attribuzioni costituzionali della Regione.
3. ¾ Con memoria depositata in
prossimità dell’udienza pubblica,
Considerato in diritto
1. ¾
2. ¾ Una prima censura investe l’art. 22, comma 3, nella
parte in cui affida ad un organo statale il compito di distribuire, nell’ambito
della Regione, il personale docente fra le varie istituzioni scolastiche. Ad
avviso della ricorrente questa disposizione non si limiterebbe ad imporre
principî organizzativi in materia di istruzione, ma conterrebbe norme di
dettaglio; essa lederebbe pertanto le attribuzioni legislative regionali in
materia di istruzione, oggetto di potestà concorrente ai sensi dell’art. 117,
terzo comma, Cost., e violerebbe i principi di sussidiarietà ed adeguatezza di
cui all’art. 118, primo comma, Cost.
La questione è
fondata nei termini di seguito precisati.
Per cogliere
appieno la portata della censura è opportuno richiamare il quadro normativo che
le fa da sfondo.
Lo stesso art.
22, al comma 1, che non forma oggetto di alcuna contestazione, stabilisce che
nell’ottica “della piena valorizzazione dell’autonomia e di una migliore
qualificazione dei servizi scolastici, le dotazioni organiche del personale
docente delle istituzioni scolastiche autonome sono costituite sulla base del
numero degli alunni iscritti, delle caratteristiche e delle entità orarie dei
curricoli obbligatori relativi ad ogni ordine e grado di scuola, nonché nel
rispetto di criteri e di priorità che tengano conto della specificità dei
diversi contesti territoriali, delle condizioni di funzionamento delle singole
istituzioni e della necessità di garantire interventi a sostegno degli alunni
in particolari situazioni”, avuto anche riguardo alle esigenze di assicurare
adeguati servizi scolastici nelle zone montane e nelle isole minori. In base al
comma 2 del medesimo art. 22, anch’esso estraneo all’odierna impugnazione, “il
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca definisce con proprio
decreto, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, i parametri per
l’attuazione di quanto previsto dal comma 1 e provvede alla determinazione
della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed alla sua
ripartizione su base regionale”.
In questo
contesto si inserisce il comma 3, che a sua volta stabilisce: “Le dotazioni
organiche di cui al comma 1 sono definite, nell’ambito di ciascuna Regione, dal
dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale, su proposta formulata dai
dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate, sentiti i competenti
organi collegiali delle medesime istituzioni, nel limite dell’organico regionale
assegnato con il decreto di cui al comma 2, assicurando una distribuzione degli
insegnanti di sostegno all’handicap
correlata all’effettiva presenza di alunni iscritti portatori di handicap nelle singole istituzioni
scolastiche”.
Tale funzione di
amministrazione attiva non è nuova, poiché già prevista dall’art. 75, comma 3,
del decreto legislativo n. 300 del 1999, il quale ha istituito gli uffici
scolastici regionali quali articolazioni periferiche del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca e li ha costituiti come uffici
di livello dirigenziale generale ed autonomi centri di responsabilità
amministrativa. Ad essi è stata affidata larga parte delle funzioni statali in
materia di istruzione, tra le quali le funzioni relative proprio all’assegnazione
delle risorse finanziarie e di personale alle istituzioni scolastiche oltre
quelle inerenti all’attività di supporto alle istituzioni scolastiche autonome,
quelle riguardanti i rapporti con le amministrazioni regionali e con gli enti
locali, con le università e le agenzie formative, nonché quelle relative al
reclutamento e alla mobilità del personale scolastico. A ciò si aggiunge il
compito di realizzare un coordinato esercizio delle funzioni pubbliche in
materia di istruzione, per il quale lo stesso comma 3 dell’art. 75 citato ha
previsto la costituzione presso ciascun ufficio scolastico regionale di un
organo collegiale a composizione mista, con rappresentanti dello Stato, della
Regione e delle altre autonomie territoriali interessate. Per i profili
organizzativi si è provveduto con il d.P.R. n. 347 del 2000, la cui entrata in
vigore ha coinciso con la soppressione dei precedenti organi di amministrazione
attiva, e cioè delle sovrintendenze scolastiche regionali e dei provveditorati
agli studi, e con la contestuale assegnazione agli uffici scolastici regionali
di “tutte le funzioni già spettanti agli uffici periferici dell’amministrazione
della pubblica istruzione a norma della vigente legislazione” (art. 6 del
d.P.R. n. 347 del 2000 adottato in forza della disposizione delegificante di
cui all’art. 75, comma 3, del d.lgs. n. 300 del 1999).
Pur rimanendo
escluse le funzioni il cui esercizio è affidato alle istituzioni scolastiche
nonché le funzioni riservate all’amministrazione centrale dal medesimo d.P.R.
n. 347, ovvero non conferite alle Regioni e agli enti locali (secondo quanto
previsto dal d.lgs. n. 112 del 1998, agli artt. 138 e 139), gli uffici
scolastici regionali svolgono comunque compiti assai consistenti, seppure in
raccordo con i dipartimenti e con i servizi centrali. Le numerose funzioni di
cui sono oggi titolari, specificamente elencate nell’art. 6 del citato d.P.R.
n. 347, oltre all’assegnazione delle risorse finanziarie e alle competenze
attinenti alle relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche
o non riservate all’amministrazione centrale, comprendono appunto
l’assegnazione di personale alle istituzioni scolastiche, funzione,
quest’ultima, che viene ribadita ed ulteriormente precisata dall’impugnato
comma 3 dell’art. 22 della legge n. 448 del 2001.
3. ¾ Secondo il riparto concepito sotto il vigore
dell’art. 117 Cost. nella sua originaria formulazione, le competenze regionali
proprie non oltrepassavano l’istruzione artigiana e professionale e l’assistenza
scolastica, ogni altra competenza essendo esercitata dalla Regione su delega
statale. Lo Stato, conformemente ai caratteri propri di tale strumento
organizzativo, poteva dunque trattenere per sé qualsiasi profilo di disciplina
della materia, con l’effetto che le funzioni delegate alle Regioni potevano
risultare frammentarie e disorganiche.
Tutto ciò non è
più possibile nel quadro costituzionale definito dalla riforma del Titolo V,
giacché la materia istruzione (“salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche
e con esclusione della istruzione e della formazione professionale”) forma
oggetto di potestà concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.), mentre allo
Stato è riservata soltanto la potestà legislativa esclusiva in materia di
“norme generali sull’istruzione” [art. 117, secondo comma, lettera n)].
Ai fini della
presente decisione non è necessario definire interamente le rispettive sfere di
applicazione e il tipo di rapporto tra le “norme generali sull’istruzione” e i
“principî fondamentali”, le prime di competenza esclusiva dello Stato ed i
secondi destinati a orientare le Regioni chiamate a svolgerli. Nel
complesso intrecciarsi in una stessa
materia di norme generali, principî fondamentali, leggi regionali e
determinazioni autonome delle istituzioni scolastiche, si può assumere per
certo che il prescritto ambito di legislazione regionale sta proprio nella
programmazione delle rete scolastica. E’ infatti implausibile che il
legislatore costituzionale abbia voluto spogliare le Regioni di una funzione
che era già ad esse conferita nella forma della competenza delegata dall’art.
138 del decreto legislativo n. 112 del 1998. Questo, per la parte che qui
rileva, disponeva che alle Regioni fossero delegate le funzioni amministrative
relative alla programmazione dell’offerta formativa integrata tra istruzione e
formazione professionale, alla suddivisione, sulla base anche delle proposte
degli enti locali interessati, del territorio regionale in ambiti funzionali al
miglioramento dell’offerta formativa e, soprattutto, alla programmazione, sul
piano regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie,
della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il
coordinamento con la programmazione dell’offerta formativa integrata. In una
parola era conferito alle Regioni, nell’ambito della programmazione e della
gestione del servizio scolastico, tutto quanto non coinvolgesse gli aspetti
finanziari e la distribuzione del personale tra le istituzioni scolastiche.
Una volta
attribuita l’istruzione alla competenza concorrente, il riparto imposto
dall’art. 117 postula che, in tema di programmazione scolastica e di gestione
amministrativa del relativo servizio, compito dello Stato sia solo quello di
fissare principî. E la distribuzione del personale tra le istituzioni
scolastiche, che certamente non è materia di norme generali sulla istruzione,
riservate alla competenza esclusiva dello Stato, in quanto strettamente
connessa alla programmazione della rete scolastica, tuttora di competenza
regionale, non può essere scorporata da questa e innaturalmente riservata per
intero allo Stato; sicché, anche in relazione ad essa, la competenza statale
non può esercitarsi altro che con la determinazione dei principî organizzativi
che spetta alle Regioni svolgere con una propria disciplina.
4. ¾ Avuto dunque riguardo all’assetto di competenze
prefigurato dall’art. 117, terzo comma, Cost. la questione sollevata dalla
Regione Emilia-Romagna deve essere dichiarata fondata, giacché la distribuzione
del personale docente tra le istituzioni scolastiche autonome è compito del
quale le Regioni non possono essere private; né l’esigenza di attendere
l’attuazione dei principî costituzionali in tema di finanza regionale può
giustificare il fatto che questa funzione gestoria sia anch’essa posta in
quiescenza. Nelle more dell’attuazione dell’art. 119 Cost., e quindi
nell’ambito delle norme finanziarie attualmente vigenti e delle persistenti
competenze dello Stato ed in vista della compiuta realizzazione del disegno
costituzionale, ben possono le Regioni esercitare le competenze gestorie che
La caducazione
immediata del censurato comma 3 dell’art. 22, sollecitata dalla Regione
ricorrente, provocherebbe tuttavia effetti ancor più incompatibili con
Il tipo di
pronuncia che questa Corte è chiamata ad adottare è suggerito insomma
dall’esigenza di tenere insieme il rispetto del riparto delle competenze
costituzionali e la continuità del servizio scolastico. L’art. 22, comma 3,
della legge n. 448 del 2001 deve pertanto continuare ad operare fino a quando
le singole Regioni si saranno dotate di una disciplina e di un apparato
istituzionale idoneo a svolgere la funzione di distribuire gli insegnanti tra
le istituzioni scolastiche nel proprio ambito territoriale secondo i tempi e i
modi necessari ad evitare soluzioni di continuità del servizio, disagi agli
alunni e al personale e carenze nel funzionamento delle istituzioni
scolastiche.
5. ¾ Una seconda censura riguarda il comma 4 dell’art. 22
della legge n. 448 del 2001, secondo cui “nel rispetto dell’orario di lavoro
definito dai contratti collettivi vigenti, i dirigenti scolastici attribuiscono
ai docenti in servizio nell’istituzione scolastica, prioritariamente e con il
loro consenso, le frazioni inferiori a quelle stabilite contrattualmente come
ore aggiuntive di insegnamento oltre l’orario d’obbligo fino ad un massimo di
24 ore settimanali“.
La questione non
è fondata.
E’ opportuno
chiarire preliminarmente il significato della disposizione. Essa si limita ad
affermare il principio della preferenza dei docenti in servizio
nell’istituzione scolastica nell’assegnazione delle frazioni delle ore
aggiuntive di insegnamento fino ad un massimo, anch’esso previsto
contrattualmente, di 24 ore settimanali. Non si tratta quindi di precludere
attività didattiche già avviate, ma di preferire nello svolgimento anche di
queste attività il personale già assegnato all’istituzione scolastica, sempre
che tale personale presti il suo consenso e che le frazioni inferiori a quelle
stabilite contrattualmente non costituiscano per i docenti in servizio
completamento dell’orario d’obbligo previsto dalla contrattazione collettiva.
Così precisatone
il significato, è evidente che la disposizione enuncia un principio al quale
devono attenersi le istituzioni scolastiche ancorché dotate di autonomia.
Non vi è dunque
alcuna lesione delle attribuzioni legislative regionali, né, come ipotizza la
ricorrente, dell’autonomia delle istituzioni scolastiche. A prescindere dalla
questione se una Regione possa censurare leggi statali ritenute lesive
dell’autonomia scolastica, è assorbente il rilievo che tale autonomia non può
risolversi nella incondizionata libertà di autodeterminazione, ma esige
soltanto che a tali istituzioni siano lasciati adeguati spazi di autonomia che
le leggi statali e quelle regionali, nell’esercizio della potestà legislativa
concorrente, non possono pregiudicare. E tali spazi non vengono
illegittimamente compressi dalla disposizione censurata, che si limita ad
affermare a favore dei docenti già in servizio il principio di preferenza nella
assegnazione di ore aggiuntive di insegnamento fino al massimo contrattualmente
previsto di 24 ore settimanali.
per questi motivi
riservate a
separate decisioni le restanti questioni di legittimità costituzionale della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevate dalla Regione Emilia-Romagna con il
ricorso in epigrafe,
1) dichiara l’illegittimità costituzionale
dell’articolo 22, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002), nella parte in cui non
prevede che la competenza del dirigente preposto all’Ufficio scolastico
regionale venga meno quando le Regioni, nel proprio ambito territoriale e nel
rispetto della continuità del servizio di istruzione, con legge, attribuiscano
a propri organi la definizione delle dotazioni organiche del personale docente
delle istituzioni scolastiche;
2) dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell’articolo 22, comma 4, della medesima legge 28
dicembre 2001, n. 448, sollevata, in riferimento agli articoli 117 e 118 della
Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso in epigrafe indicato.
Così deciso in
Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18
dicembre 2003.
Riccardo
CHIEPPA, Presidente
Carlo
MEZZANOTTE, Redattore
Depositata in
Cancelleria il 13 gennaio 2004.