SENTENZA N. 367
ANNO 2004
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Valerio ONIDA Presidente
- Carlo MEZZANOTTE Giudice
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI
MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE
SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nel
giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 206 del codice penale,
promosso, nell’ambito di un procedimento penale, dal Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Roma con ordinanza del 13 ottobre 2003, iscritta
al n. 1040 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale,
dell’anno 2003.
Udito
nella camera di consiglio del 29 settembre 2004 il Giudice relatore Guido Neppi
Modona.
Ritenuto in
fatto
Con ordinanza del 13 ottobre 2003 il Giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Roma ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell’art. 206 del codice penale, nella parte in cui non consente di adottare in
fase cautelare misure di sicurezza non detentive come la libertà vigilata.
Il giudice rimettente premette di procedere nei confronti
di un soggetto riconosciuto totalmente incapace di volere al momento dei fatti
e sottoposto, per tale motivo, alla misura di sicurezza del ricovero in
ospedale psichiatrico giudiziario, e di dover decidere in ordine alla richiesta
della difesa di sostituzione di tale misura con quella non detentiva della
libertà vigilata.
Il giudice a quo,
precisato che sulla scorta delle risultanze peritali deve ritenersi attuale lo
stato di pericolosità sociale dell’imputato e che quindi non si può revocare la
misura di sicurezza provvisoriamente applicata ex art. 312 del codice di procedura penale, rileva che, mentre da
un lato la misura di sicurezza non può essere sostituita con gli arresti
domiciliari, suggeriti dal perito a fini terapeutici, ostandovi il disposto
dell’art. 273 cod. proc. pen., che non consente l’adozione di alcuna misura
cautelare in presenza di una causa di non punibilità, dall’altro alla luce di
una interpretazione logico-sistematica la medesima disposizione, pur
espressamente richiamata dall’art. 312 dello stesso codice, «deve intendersi
riferita solo alle cause di non punibilità diverse da quelle che, a norma
dell’art. 206 cod. pen., consentono l’applicazione provvisoria delle misure di
sicurezza», così come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità.
Il giudice a quo
espone inoltre che le più recenti relazioni sanitarie dei medici della casa di
cura e di custodia ove il soggetto è ricoverato depongono per un «maggior
equilibrio psichico nel giovane», che risulta aver «reiteratamente fruito di
permessi all’esterno dell’istituto psichiatrico, assistito dai familiari, senza
dare adito a rilievo alcuno».
La prognosi, conseguentemente formulata, di scemata – anche
se non completamente cessata – pericolosità sociale in termini di rilevanza
psichiatrica, rende evidente, ad avviso del rimettente, «l’eccessiva rigidità
della previsione dell’art. 206 cod. pen.» nella parte in cui consente, nella
fase cautelare, e con riferimento ai soggetti maggiorenni, la sola alternativa
del ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario ovvero in una casa di cura
e di custodia.
Ad avviso del rimettente la disposizione in esame
violerebbe gli artt. 3 e 24 Cost. per la irragionevolezza di una scelta
normativa che, con riferimento alle misure di sicurezza applicabili in fase
cautelare, «esclude sostanzialmente ogni possibilità di ricorrere a misure di
sicurezza di tipo non detentivo», sancendo un rigido automatismo che non
consente una adeguata valutazione da parte del giudice e – a differenza di
quanto previsto all’esito del giudizio (viene richiamata al riguardo la sentenza n. 253 del
2003 della Corte costituzionale, che ha dichiarato la illegittimità
costituzionale dell’art. 222 cod. pen. nella parte in cui non consente al
giudice di disporre una misura di sicurezza di tipo non detentivo) – non
permette di adottare, tra le misure di sicurezza previste dall’ordinamento,
quella che in concreto appare maggiormente idonea a contemperare la cura e la
tutela della persona con le esigenze di controllo e contenimento della
pericolosità sociale.
Infine, il giudice rimettente ritiene rilevante la
questione in quanto, nonostante la scemata pericolosità sociale del soggetto,
l’ordinamento non consente di applicare alcuna misura di sicurezza diversa da
quella attualmente in corso di esecuzione e, in particolare, non consente
l’adozione della misura non detentiva della libertà vigilata che, con le
opportune prescrizioni, appare adeguata «in termini di prevenzione sociale e
idonea a consentire l’effettivo recupero del giovane».
Considerato in diritto
1. – Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale
di Roma dubita della legittimità costituzionale dell’art. 206 del codice
penale, nella parte in cui non consente di applicare in via provvisoria al
soggetto infermo di mente una misura di sicurezza non detentiva, quale la
libertà vigilata.
Il rimettente si trova a dovere decidere sulla richiesta,
presentata dalla difesa di un soggetto riconosciuto totalmente incapace di
volere per infermità di mente al momento dei fatti, di sostituzione della
misura di sicurezza provvisoriamente applicata del ricovero in ospedale
psichiatrico giudiziario con la libertà vigilata, che, anche sulla base delle
risultanze delle ultime relazioni sanitarie dei medici della struttura ove il
soggetto è internato, risulterebbe più idonea a soddisfare le esigenze di cura
e ad assicurare nel contempo le esigenze di controllo e di contenimento della
diminuita, ma tuttora persistente, pericolosità sociale.
Il giudice a quo
ritiene che l’impossibilità di sostituire la misura di sicurezza con altra non
detentiva si ponga in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione (e
implicitamente con il diritto alla salute), essendo privo di ragionevolezza il
rigido automatismo di una disciplina che in fase cautelare preclude al giudice
di valutare quale sia in concreto la misura di sicurezza più idonea a
contemperare le esigenze di cura e quelle di controllo di un soggetto
socialmente pericoloso; irragionevolezza tanto più evidente ove si consideri
che la sentenza
n. 253 del 2003 della Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art.
222 cod. pen. nella parte in cui non consente al giudice di adottare, in luogo
del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, una diversa misura di
sicurezza non detentiva.
2.- La questione è fondata.
3.- L’art. 206 cod. pen. impone al giudice che debba disporre
l’applicazione provvisoria di una misura di sicurezza nei confronti di un
soggetto totalmente infermo di mente e socialmente pericoloso di ricorrere
esclusivamente ad una misura detentiva, e cioè al ricovero in ospedale
psichiatrico giudiziario. Il rimettente lamenta appunto che il «rigido automatismo» della norma censurata
gli precluda di applicare la diversa misura di sicurezza della libertà
vigilata, che nel caso di specie, ove accompagnata da opportune prescrizioni
alla stregua di quanto previsto dall’art. 228, secondo comma, cod. pen.,
sarebbe la più idonea a soddisfare le concomitanti esigenze di cura del
soggetto infermo di mente e di controllo della sua pericolosità sociale.
Una situazione sostanzialmente analoga è stata scrutinata
con la sentenza
n. 253 del 2003, con la quale questa Corte - prendendo in esame il rigido
automatismo della regola legale che imponeva al giudice di disporre, in caso di
proscioglimento per infermità mentale, il ricovero dell’imputato in ospedale
psichiatrico giudiziario, anche quando una misura non segregante quale la
libertà vigilata, accompagnata da opportune prescrizioni, avrebbe consentito di
soddisfare in modo più adeguato le esigenze di cura e di tutela e quelle di
controllo della pericolosità sociale - ha dichiarato illegittimo
l’art. 222 cod. pen. nella parte in cui non consente al giudice di adottare una
diversa misura di sicurezza non detentiva.
Al riguardo, la Corte ha preliminarmente rilevato che, a
differenza di simili questioni sollevate nel passato, con le quali era stata
chiesta la mera eliminazione della misura di sicurezza o la sua sostituzione
con misure alternative di creazione giurisprudenziale, ovvero era stata
censurata la cronica inadeguatezza delle strutture degli ospedali psichiatrici
giudiziari – questioni dichiarate inammissibili o non fondate in quanto miranti
a interventi normativi o fattuali esorbitanti dai poteri della Corte (v. da
ultimo sentenza
n. 228 del 1999 e ordinanza n. 88 del
2001) –, veniva denunciato l’automatismo della regola legale che impone al
giudice di applicare comunque all’infermo di mente una misura di sicurezza
detentiva e veniva indicata una concreta soluzione alternativa, quale la
libertà vigilata, misura già prevista dall’ordinamento e «idonea a soddisfare
le esigenze di cura e tutela della persona, da un lato, di controllo e
contenimento della sua pericolosità sociale, dall’altro lato».
La Corte, constatato che l’art. 222 cod. pen. «adotta un
modello che esclude ogni apprezzamento della situazione da parte del giudice,
per imporgli un’unica scelta, che può rivelarsi, in concreto, lesiva del
necessario equilibrio tra le diverse esigenze […] e persino tale da
pregiudicare la salute dell’infermo», ha affermato che «l’automatismo di una
misura segregante e “totale” come il ricovero in ospedale psichiatrico
giudiziario, imposta pur quando essa appaia in concreto inadatta, infrange
l’equilibrio costituzionalmente necessario e viola esigenze essenziali di protezione
dei diritti della persona».
4. - Le argomentazioni svolte
dalla sentenza
n. 253 del 2003 nel censurare il rigido automatismo che caratterizzava
l’art. 222 cod. pen. e le conclusioni circa la violazione del principio di
ragionevolezza e del diritto alla salute si attagliano, a maggior ragione, alla
disciplina dell’applicazione provvisoria della misura di sicurezza del ricovero
in ospedale psichiatrico giudiziario, posto che sarebbe irragionevole
precludere al giudice l’applicazione in via provvisoria di una misura non
detentiva consentita invece in via definitiva.
In particolare, l’art. 312 del codice di procedura penale dispone
che per applicare la misura provvisoria è sufficiente la sussistenza di «gravi
indizi di commissione del fatto», cioè un sommario giudizio prognostico, mentre
in caso di proscioglimento per infermità psichica l’applicazione in via
definitiva della misura presuppone evidentemente un compiuto accertamento circa
la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del fatto di reato.
La disciplina censurata si riferisce cioè a una fase
processuale in cui – proprio alla luce della non definitività degli
accertamenti sul fatto – assume particolare rilievo, in relazione alle
condizioni di salute dell’indagato infermo di mente, l’esigenza di predisporre
forme di cura e cautele adeguate e proporzionate al caso concreto, mediante
interventi caratterizzati da flessibilità e discrezionalità, incompatibili con
l’automatismo che contrassegna la disposizione in esame.
L’art. 206 cod. pen., nella parte in cui preclude di
adottare una misura di sicurezza non segregante come la libertà vigilata - che grazie alle prescrizioni che il giudice può imporre a
norma dell’art. 228, secondo comma, cod. pen. consente nello stesso tempo di
attuare gli interventi terapeutici più idonei alla cura dell’infermo di mente e
di disporre le opportune cautele per controllare e contenere la sua
pericolosità sociale - viola il principio di ragionevolezza e, di riflesso, il
diritto alla salute, e deve pertanto essere dichiarato costituzionalmente
illegittimo.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 206 del codice
penale (Applicazione provvisoria delle
misure di sicurezza), nella parte in cui non consente al giudice di
disporre, in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, una
misura di sicurezza non detentiva, prevista dalla legge, idonea ad assicurare
alla persona inferma di mente cure adeguate e a contenere la sua pericolosità
sociale.
Così deciso in Roma, nella
sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il
17 novembre 2004.
Guido NEPPI MODONA, Redattore
Depositata in Cancelleria il 29 novembre 2004.