Consulta OnLine
SENTENZA N.
253
ANNO 2003
Commento alla decisione di
Tania Groppi, La
sentenza n. 253 del 2003: la Corte e il “diritto mite”
per gentile concessione del Forum
di Quaderni costituzionali
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Riccardo CHIEPPA Presidente
- Gustavo ZAGREBELSKY Giudice
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero
Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni
Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli
219, primo e terzo comma (Assegnazione a una casa di cura e di custodia),
e 222 (Ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario) del codice
penale, promosso con ordinanza del 10 luglio 2002 dal Giudice dell’udienza
preliminare del Tribunale di Genova, iscritta al n. 514 del registro ordinanze
2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima
serie speciale, dell’anno 2002.
Udito nella camera di consiglio del 7 maggio 2003 il Giudice relatore Valerio Onida.
Ritenuto in
fatto
1.– Con
ordinanza emessa il 10 luglio 2002 e pervenuta a questa Corte il 5 novembre
2002, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Genova, chiamato a
pronunciarsi nelle forme del rito abbreviato sulla responsabilità penale di un
imputato maggiorenne, in relazione ai delitti di cui agli articoli 56, 609-bis,
609-ter e 582 codice penale (tentata violenza sessuale aggravata e
lesione personale), ha sollevato questione incidentale di legittimità
costituzionale dell’art. 219, primo e terzo comma del codice penale (Assegnazione
a una casa di cura e di custodia), in riferimento
all’art. 3 della Costituzione, e dell’art. 222 del codice penale (Ricovero
in un ospedale psichiatrico giudiziario), in riferimento agli articoli 3 e
32 della Costituzione.
2.– Premette
il giudice a quo che l’imputato è stato
ritenuto, a seguito di perizia psichiatrica eseguita in incidente probatorio,
totalmente incapace di intendere e di volere, e che ne è stata esclusa la
pericolosità sociale solo se "ricoverato in una comunità per
psicotici".
Sulla base di
tale situazione, la difesa ha eccepito l’incostituzionalità dell’art. 219,
primo e terzo comma, cod. pen.,
nella parte in cui, rispettivamente, non vi si prevede il ricovero in casa di
cura e di custodia anche per chi sia prosciolto per infermità psichica, e sia
di scarsa pericolosità sociale, e non vi si prevede la possibilità per il giudice
di applicare la libertà vigilata anche a chi sia stato prosciolto per infermità
psichica e sia di scarsa pericolosità sociale.
Il giudice a
quo ritiene non manifestamente infondata la questione così proposta, posto
che la disciplina di legge ancorerebbe la scelta in ordine alla misura di
sicurezza da adottare ad un criterio (la gravità del reato) espressivo della
funzione retributiva, anziché di prevenzione speciale della misura stessa.
In secondo
luogo, e soprattutto, aggiunge il remittente, , essa farebbe dipendere il giudizio sulla pericolosità
sociale del soggetto non da un accertamento in concreto, ma da un indice
astratto e presuntivo, connesso alla distinzione tra vizio totale e vizio
parziale di mente (e alla conseguente maggiore pericolosità dell’imputato nel
primo, piuttosto che nel secondo caso), privo di "alcun supporto
scientifico".
La necessaria
applicazione all’imputato, sulla base di tali condizioni, della misura di
sicurezza detentiva di cui all’art. 222 cod. pen. si porrebbe, ad avviso del remittente,
in contrasto con l’art. 3 della Costituzione.
Viene altresì censurato, su conforme eccezione del pubblico
ministero, alla luce degli articoli 3 e 32 della Costituzione, l’art. 222 cod. pen., nella parte in cui, imponendo la misura del ricovero
in ospedale psichiatrico giudiziario, non prevede l’applicabilità al
maggiorenne affetto da vizio totale di mente della libertà vigilata.
Per un primo
profilo, secondo il remittente verrebbe così a
manifestarsi disparità di trattamento rispetto alla condizione del minore non
imputabile, cui possono essere applicate le misure, dotate di valenza
terapeutica "più soddisfacente", del ricovero in una casa di cura e
di custodia e della libertà vigilata (articoli 232 e 224 cod. pen.), posto che in entrambi i casi si tratterebbe di
difendere la collettività da un individuo al tempo stesso pericoloso e
penalmente irresponsabile.
L’evoluzione
della psichiatria e della farmacologia, poi, garantirebbero di poter conseguire
tale obiettivo mediante la misura, più efficace terapeuticamente,
della libertà vigilata, anziché tramite il ricorso alle forme segreganti
dell’ospedale psichiatrico giudiziario.
Per un
secondo profilo, la disposizione censurata precluderebbe la possibilità di
impiegare "soluzioni coerenti con le valutazioni medico-legali": nel
caso di specie, l’imputato potrebbe proficuamente, secondo il giudice a quo,
permanere in comunità di recupero, mentre le prescrizioni proprie del regime di
libertà vigilata, "con possibilità di ricorrere a misure segreganti,
qualora venisse meno la volontà dell’imputato di sottoporsi alle cure
necessarie", rafforzerebbero l’efficacia del trattamento.
Difatti,
aggiunge il remittente, il regime di cura cui
l’imputato è sottoposto risulta adeguato alle esigenze terapeutiche e, nel contempo,
tutela la collettività in misura soddisfacente.
La rigidità
dei criteri imposti dalle disposizioni censurate in ordine alla scelta della
misura di sicurezza si tradurrebbe, perciò, nel vizio denunciato.
3.– Non vi è
stata costituzione in giudizio delle parti, né intervento del Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Considerato
in diritto
1.– Nel corso
di un giudizio abbreviato nei confronti di un soggetto ritenuto, in sede di
perizia, totalmente incapace di intendere e di volere per infermità psichica,
nonché socialmente pericoloso solo se non ricoverato in una comunità per
psicotici, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Genova ha
sollevato questione di legittimità costituzionale, in
riferimento all’articolo 3 della Costituzione, dell’articolo 219 (Assegnazione
a una casa di cura e di custodia), primo e terzo comma, e, in riferimento
agli articoli 3 e 32 della Costituzione, dell’articolo 222 (Ricovero in un
ospedale psichiatrico giudiziario) del codice penale.
L’art. 219 è
denunciato nella parte in cui, nel prevedere che il condannato per delitto non
colposo ad una pena diminuita per vizio parziale di mente sia ricoverato in una
casa di cura e di custodia (primo comma), con possibilità di sostituire a detta
misura, a certe condizioni, quella della libertà vigilata (terzo comma), non
contempla le stesse possibilità nei riguardi del soggetto prosciolto per totale
incapacità di intendere e di volere a causa di infermità psichica, la cui
pericolosità sociale non sia tale da richiedere la misura del ricovero in
ospedale psichiatrico giudiziario. L’art. 222 è a sua volta
denunciato nella parte in cui, nei riguardi del soggetto prosciolto per
infermità psichica, giudicato socialmente pericoloso, impone sempre di adottare
la misura del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, senza consentire
(come invece è previsto per il minore non imputabile dagli articoli 224 e 232,
primo e secondo comma, del codice penale) di adottare altre misure, e in specie
quella della libertà vigilata, con eventuali prescrizioni.
Il giudice remittente ritiene che la rigidità dei criteri imposti
dalla legge per l’adozione della misura segregante del ricovero in ospedale psichiatrico
giudiziario nel caso di maggiorenne totalmente incapace e socialmente
pericoloso, e la conseguente impossibilità di ricorrere, come invece è previsto
per il seminfermo di mente e per il minore non imputabile, ad altre misure,
stabilendo la legge una presunzione di maggiore pericolosità dei soggetti
affetti da vizio totale di mente, non confortata da alcun supporto scientifico,
realizzino una irragionevole disparità di trattamento
rispetto a dette analoghe situazioni; ancorino l’adozione della misura di
sicurezza a un criterio (la gravità astratta del reato) che finisce per
attribuire ad essa funzione retributiva anziché di prevenzione speciale; e
impediscano l’adozione di soluzioni idonee a difendere la collettività e
insieme a curare adeguatamente un soggetto pericoloso ma penalmente
irresponsabile (donde la violazione dell’art. 32 della Costituzione).
2.– La
questione è fondata.
Non è da oggi
che la Corte è stata investita di questioni di legittimità costituzionale volte
a censurare l’inadeguatezza della disciplina che la legge penale prevede nel
caso degli infermi di mente che commettono fatti costituenti oggettivamente
reato (il solo art. 222 del codice penale risulta oggetto di ben 18 decisioni
della Corte, dal 1967 ad oggi). Una volta risolto il
problema, inizialmente assai dibattuto, della necessaria "attualizzazione" della valutazione di pericolosità
sociale (sentenza n. 139 del 1982), sono state ripetutamente
sottoposte alla Corte questioni tendenti a mettere in dubbio la legittimità sul
piano costituzionale della previsione della misura "obbligatoria" del
ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, spesso facendo leva anche sulla
legislazione che, a partire dalla legge 13 maggio 1978, n.180
(Accertamenti e trattamenti sanitari volontari ed obbligatori), ha cercato di
far fronte al problema dell’assistenza ai malati di mente superando l’antica
prassi del ricovero in strutture segreganti come erano i manicomi: infatti gli
ospedali psichiatrici giudiziari (nuovo nome dei manicomi giudiziari) sono
rimaste le ultime strutture "chiuse" per la cura di infermi
psichiatrici.
La
specificità di questa misura di sicurezza sta, ovviamente, nella circostanza
che essa è prevista nei confronti di persone che, per essere gravemente infermi
di mente, non sono in alcun modo penalmente responsabili,
e dunque non possono essere destinatari di misure aventi un contenuto anche
solo parzialmente punitivo. La loro qualità di infermi richiede misure a
contenuto terapeutico, non diverse da quelle che in generale si ritengono
adeguate alla cura degli infermi psichici. D’altra parte la pericolosità
sociale di tali persone, manifestatasi nel compimento di fatti costituenti
oggettivamente reato, e valutata prognosticamente in
occasione e in vista delle decisioni giudiziarie conseguenti, richiede
ragionevolmente misure atte a contenere tale pericolosità e a tutelare la
collettività dalle sue ulteriori possibili manifestazioni pregiudizievoli. Le
misure di sicurezza nei riguardi degli infermi di mente incapaci totali si
muovono inevitabilmente fra queste due polarità, e in tanto si giustificano, in
un ordinamento ispirato al principio personalista (art. 2 della Costituzione),
in quanto rispondano contemporaneamente a entrambe queste finalità, collegate e
non scindibili (cfr. sentenza
n. 139 del 1982), di cura e tutela
dell’infermo e di contenimento della sua pericolosità sociale. Un sistema che
rispondesse ad una sola di queste finalità (e così a quella di controllo
dell’infermo "pericoloso"), e non all’altra, non potrebbe ritenersi
costituzionalmente ammissibile.
Di più, le
esigenze di tutela della collettività non potrebbero mai giustificare misure
tali da recare danno, anziché vantaggio, alla salute del paziente (cfr. sentenze n. 307 del 1990, n. 258 del 1994, n. 118 del 1996, sulle misure sanitarie
obbligatorie a tutela della salute pubblica): e pertanto, ove in concreto la
misura coercitiva del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario si
rivelasse tale da arrecare presumibilmente un danno alla salute psichica
dell’infermo, non la si potrebbe considerare giustificata nemmeno in nome di
tali esigenze.
Fino ad oggi
però la Corte si è trovata di fronte a questioni volte o ad un intento
meramente caducatorio, il cui accoglimento avrebbe
condotto ad un vuoto di tutela, o più spesso a richiedere la introduzione
di una nuova disciplina di creazione giurisprudenziale, non ancorata a
contenuti normativi già esistenti: così che essa si è indotta a pronunciarne la
infondatezza, o più spesso la inammissibilità, vuoi perché non disponeva degli
strumenti necessari per intervenire nel senso indicato, vuoi perché le
questioni prospettavano profili di fattuale
inadeguatezza delle strutture di ricovero più che di inadeguatezza delle
previsioni normative (cfr. sentenza
n. 139 del 1982, ordinanze n. 24 del 1985, n. 111 del 1990, n. 333 del 1994, n. 396 del 1994, sentenze n. 111 del 1996 e n. 228 del 1999, ordinanza n. 88 del 2001). E’ tuttavia significativo
che in più occasioni la Corte abbia avvertito
l’esigenza di indicare, là dove era possibile, soluzioni pratiche adeguate (cfr. ordinanza n. 111 del 1990, relativa all’attiguo tema
della misura del ricovero del seminfermo di mente in casa di cura e custodia),
e soprattutto di esprimere la propria valutazione circa il "non
soddisfacente trattamento riservato all’infermità psichica grave ( ... ) specie
quando è incompatibile con l’unico tipo di struttura custodiale
oggi prevista" (sentenza n. 111 del 1996), nonché circa
l’opportunità di una "attenta revisione" dell’intera disciplina in
questione, "sia alla stregua dei dubbi avanzati intorno all’istituto
stesso dell’ospedale psichiatrico giudiziario, sia alla stregua di una
valutazione relativa all’adeguatezza di tale istituzione in relazione ai
mutamenti introdotti sin dalle leggi 13 maggio 1978, n. 180 e 23 dicembre 1978,
n. 833 per il trattamento dei soggetti totalmente infermi di mente"
(sentenza n. 228 del 1999).
Solo nei
confronti dei minori infermi di mente la Corte ha potuto
giungere alla caducazione della norma che anche nei
loro riguardi prevedeva il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario,
facendo leva sulla necessità costituzionale di un trattamento differenziato dei
soggetti minorenni (cfr. sentenza n. 324 del 1998).
3.– L’odierna questione si pone con
connotati diversi da quelli di altre del passato. Il remittente
non invoca qui né la semplice eliminazione della misura di sicurezza, né la sua
sostituzione con misure alternative di creazione giurisprudenziale, e nemmeno
riferisce la sua censura ad una inadeguatezza di
fatto delle strutture degli ospedali psichiatrici giudiziari. Denuncia invece il rigido "automatismo" della regola
legale che impone al giudice, in caso di proscioglimento per infermità mentale
per un delitto che comporti una pena edittale
superiore nel massimo a due anni, di ordinare il ricovero dell’imputato in ospedale
psichiatrico giudiziario per un periodo minimo di due anni, o per un periodo
più lungo in relazione all’entità della pena edittale
prevista, senza consentirgli di disporre, in alternativa, misure diverse, pur
quando in concreto tale prima misura non appaia adeguata alle caratteristiche
del soggetto, alle sue esigenze terapeutiche e al livello della sua
pericolosità sociale: a differenza di quanto avviene sia nel caso del
seminfermo di mente (per il quale l’art. 219, terzo comma, prevede, a certe
condizioni, la sostituibilità della misura del ricovero in casa di cura e
custodia con quella della libertà vigilata), sia nel caso del minore non
imputabile (per il quale l’art. 224 del codice penale contempla la possibilità
di disporre la libertà vigilata in alternativa al ricovero in riformatorio
giudiziario: e in proposito cfr. sentenza n. 1 del 1971, che ha eliminato l’obbligo, in certi
casi, di ordinare il ricovero in riformatorio giudiziario, nonché sentenza n. 324 del 1998, che esclude
l’applicabilità ai minori della misura del ricovero in ospedale psichiatrico
giudiziario).
In sostanza
ciò che viene denunciato come incostituzionale è il
vincolo rigido imposto al giudice di disporre comunque la misura detentiva
(tale è il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario: art. 215, primo
comma, n. 3, cod. pen.) anche quando una misura meno
drastica, e in particolare una misura più elastica e non segregante come la
libertà vigilata, che è accompagnata da prescrizioni imposte dal giudice, di
contenuto non tipizzato (e quindi anche con valenza terapeutica), "idonee
ad evitare le occasioni di nuovi reati" (art. 228, secondo comma, cod. pen.), appaia capace, in concreto, di soddisfare
contemporaneamente le esigenze di cura e tutela della persona interessata e di
controllo della sua pericolosità sociale.
La legge qui
adotta un modello che esclude ogni apprezzamento della situazione da parte del
giudice, per imporgli un’unica scelta, che può rivelarsi, in
concreto, lesiva del necessario equilibrio fra le diverse esigenze che
deve invece necessariamente caratterizzare, questo tipo di fattispecie, e
persino tale da pregiudicare la salute dell’infermo: ciò che, come si è detto,
non è in alcun caso ammissibile.
Non sono
poche le ipotesi nelle quali la Corte è dovuta intervenire a correggere od
eliminare automatismi di tal genere, nelle quali l’apprezzamento da parte del
giudice della situazione concreta, e la conseguente possibilità per il giudice
stesso di adottare diverse determinazioni nell’ambito delle previsioni legali,
è apparso l’unico modo per realizzare il bilanciamento di diverse esigenze
costituzionali (cfr. ad
esempio sentenze n. 343 del 1987, n. 306 del 1993, n. 186 del 1995, n. 504 del 1995, n. 173 del 1997, n. 445 del 1997), in particolare con
riguardo all’esigenza di flessibilità e di individualizzazione della risposta
penale relativa ai soggetti minori (cfr. sentenze n. 46 del 1978, n. 222 del 1983, n. 128 del 1987, n. 78 del 1989, n. 182 del 1991, n. 143 del 1996, n. 109 del 1997, n. 403 del 1997, n. 16 del 1998, n. 450 del 1998 e n. 436 del 1999).
La situazione
dell’infermo di mente che abbia compiuto atti
costituenti oggettivamente reato, ma non sia responsabile penalmente in forza
appunto della sua infermità, è per molti versi assimilabile a quella di una
persona bisognosa di specifica protezione come il minore. Anche per l’infermo
di mente l’automatismo di una misura segregante e "totale", come il
ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, imposta pur
quando essa appaia in concreto inadatta, infrange l’equilibrio
costituzionalmente necessario e viola esigenze essenziali di protezione dei
diritti della persona, nella specie del diritto alla salute di cui all’art. 32
della Costituzione.
In
conclusione, mentre solo il legislatore (la cui inerzia in questo campo,
caratterizzato da scelte assai risalenti nel tempo e mai riviste alla luce dei
principi costituzionali e delle acquisizioni scientifiche, non può omettersi di
rilevare ancora una volta) può intraprendere la strada di un ripensamento del
sistema delle misure di sicurezza, con particolare riguardo a quelle previste
per gli infermi di mente autori di fatti di reato, e ancor più di una
riorganizzazione delle strutture e di un potenziamento delle risorse, questa
Corte non può sottrarsi al più limitato compito di
eliminare l’accennato automatismo, consentendo che, pur nell’ambito
dell’attuale sistema, il giudice possa adottare, fra le misure che
l’ordinamento prevede, quella che in concreto appaia idonea a soddisfare le
esigenze di cura e tutela della persona, da un lato, di controllo e
contenimento della sua pericolosità sociale dall’altro lato.
Deve pertanto
essere dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 222 del codice penale
nella parte in cui preclude al giudice, che in concreto ravvisi l’inidoneità
della misura del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario a rispondere
alle predette esigenze, di adottare un’altra fra le misure previste dalla
legge, e in specie la misura della libertà vigilata, accompagnata, ai sensi
dell’art. 228, secondo comma, del codice penale, da prescrizioni idonee nella
specie ad evitare le occasioni di nuovi reati.
Non richiede
invece alcun intervento additivo l’art. 219 del codice penale, pure denunciato
dal remittente, ma in realtà costituente, nello
schema della questione da lui posta, piuttosto un tertium
comparationis.
per questi
motivi
LA CORTE
COSTITUZIONALE
a) dichiara
l’illegittimità costituzionale dell’articolo 222 del
codice penale (Ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario), nella
parte in cui non consente al giudice, nei casi ivi previsti, di adottare, in
luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, una diversa misura di
sicurezza, prevista dalla legge, idonea ad assicurare adeguate cure
dell’infermo di mente e a far fronte alla sua pericolosità sociale;
b) dichiara
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 219, primo
e terzo comma, del codice penale (Assegnazione a una casa di cura e di
custodia), sollevata, in riferimento all’articolo
3 della Costituzione, dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di
Genova con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2
luglio 2003.
Riccardo
CHIEPPA, Presidente
Valerio
ONIDA, Redattore
Depositata in
Cancelleria il 18 luglio 2003.