Consulta OnLine
SENTENZA N. 306
ANNO 2002
Commenti alla decisione di
I. Antonio Ruggeri, La Corte e lo ius superveniens
costituzionale (a proposito della riforma del titolo V e dei suoi effetti sui
giudizi pendenti) (sul sito Consulta OnLine)
II.
Bruno di Giacomo Russo, L’esclusività
del nomen iuris parlamento
alla
luce delle sentenze della Corte costituzionale n. 106 e 306 del 2002 (per
gentile concessione del Forum
di Quaderni Costituzionali)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Cesare RUPERTO Presidente
- Riccardo CHIEPPA Giudice
- Gustavo ZAGREBELSKY "
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI
MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio per conflitto di
attribuzione sorto a seguito della deliberazione legislativa statutaria del
Consiglio regionale della Regione Marche adottata, in seconda votazione, il 25
settembre 2001 e recante "Consiglio regionale - Parlamento delle
Marche", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,
notificato il 2 novembre 2001, depositato in cancelleria il 12 successivo ed
iscritto al n. 37 del registro conflitti 2001.
Visto l’atto di costituzione della Regione Marche;
udito nell’udienza pubblica
del 7 maggio 2002 il Giudice relatore Carlo Mezzanotte;
uditi l’avvocato dello Stato
Ignazio F. Caramazza per il
Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Stefano Grassi per la Regione Marche.
Ritenuto in fatto
1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto
ricorso, denominato conflitto di attribuzione, in
riferimento agli articoli 1, 5, 55, 114, 115 (articolo abrogato dall’art. 9,
comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), 121 e 123 della
Costituzione, avverso la deliberazione legislativa statutaria del Consiglio
regionale della Regione Marche adottata, in seconda votazione, il 25 settembre
2001 e recante "Consiglio regionale - Parlamento delle Marche", nella
quale si dispone che in tutti gli atti ufficiali della Regione alla dizione
"Consiglio regionale" venga affiancata quella di "Parlamento
delle Marche" e alla dizione "Consigliere regionale" quella di
"Deputato delle Marche".
L’Avvocatura dello Stato contesta in primo luogo la
possibilità di impiegare il procedimento previsto dall’art. 123 della
Costituzione per apportare modifiche parziali allo statuto regionale approvato
con legge statale. L’art. 123 della Costituzione, si argomenta, attribuisce al
legislatore regionale la potestà di approvare e modificare lo statuto, e da ciò
dovrebbe desumersi che sia bensì consentito approvare
un nuovo statuto organico, salva successiva sua modifica, ma non emendare lo
statuto vigente e dare vita, con ciò, ad un testo statutario "misto".
Nel merito, il ricorrente lamenta che il cambiamento di
denominazione dell’organo rappresentativo regionale, sia pure solo in via
aggiuntiva, lederebbe attribuzioni statali costituzionalmente garantite. La
denominazione "Parlamento", secondo l’Avvocatura, assumerebbe
particolare pregnanza nell’ordinamento costituzionale italiano, nel quale la
posizione eminente dell’organo rappresentativo del popolo rifletterebbe la
sovranità popolare che esso rappresenta ed esprime. La locuzione
"Consiglio regionale", con la quale la Costituzione designa
l’organo rappresentativo della Regione e che é stata di recente ribadita dalla
legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti
l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l’autonomia
statutaria delle Regioni), individuerebbe, al contrario, la titolarità di
poteri di autonomia, che, per quanto si vogliano dilatare, non possono mai
assurgere alle dimensioni della sovranità. Secondo la difesa del Presidente del
Consiglio dei ministri la delibera impugnata, intitolando l’organo
rappresentativo regionale con lo stesso appellativo spettante alle Camere ed
attribuendo ai suoi membri la qualifica di "deputato", si
arrogherebbe, in definitiva, la titolarità di un potere sovrano che spetta soltanto
alla Repubblica, una e indivisibile.
2. — Si é costituito, per la Regione Marche, il
Presidente della Giunta regionale e ha chiesto che il ricorso statale venga rigettato.
In via preliminare la difesa della Regione nega che l’art.
123 ammetta solo la approvazione di un testo
statutario organico, sul rilievo che ciò significherebbe svalutare l’autonomia
statutaria regionale, la quale, così come potrebbe essere esplicata in pieno
con l’approvazione di uno statuto interamente nuovo, allo stesso modo potrebbe
essere esercitata anche per approvare norme che lo emendino solo parzialmente.
Nel merito della censura principale, la Regione Marche
osserva come le addizioni lessicali introdotte dalla deliberazione statutaria
oggetto di conflitto intendano esprimere con immediatezza il rapporto che
intercorre tra le assemblee elettive regionali ed il corpo elettorale. Le
Regioni, infatti, sarebbero espressione di comunità intermedie nelle quali si
sviluppa la personalità dell’uomo e concorrerebbero alla crescita del
pluralismo sociale, nella cornice di una Repubblica che é una e indivisibile,
"ma che é tale in quanto risultato, e non mero presupposto, del pluralismo
istituzionale e delle istanze di autonomia che ne caratterizzano il tessuto
democratico". L’intuizione dei Costituenti, secondo la quale la
democraticità del sistema dipenderebbe dalla capacità di promuovere e
sviluppare forti autonomie locali, avrebbe trovato una attuazione
coerente nelle recenti riforme costituzionali improntate ad un potenziamento delle
autonomie regionali. In particolare, per effetto delle leggi costituzionali n.
1 del 1999 e n. 3 del 2001, il ruolo del Consiglio regionale sarebbe stato
fortemente accresciuto, così da giustificare la innovazione
statutaria che intende designarlo con il nomen
di Parlamento.
Del resto, continua la Regione, l’addizione lessicale di cui é questione
é stata introdotta con una deliberazione legislativa statutaria che trova
fondamento nell’art. 123, primo comma, della
Costituzione, là dove si conferisce alla Regione la potestà di determinare,
"in armonia con la
Costituzione", la propria forma di governo ed i principî
fondamentali di organizzazione e funzionamento. E poichè
l’armonia con gli statuti dovrebbe sussistere rispetto ai principî
costituzionali, così da lasciare spazio ad un’autonoma capacità di
interpretazione degli stessi da parte della Regione, la scelta di affiancare il
termine Parlamento a quello di Consiglio regionale sarebbe perfettamente
legittima, perchè essa non metterebbe in discussione il sistema organizzativo
definito dalla Costituzione, ma semmai ne svilupperebbe i principî ispiratori.
Verrebbe in rilievo, segnatamente, il principio di unità, il quale, secondo la
difesa regionale, non dovrebbe essere inteso in senso statalistico
come "esigenza di necessaria coerenza dell’ordinamento giuridico o come
individuazione di un’unica sede in cui fissare la volontà generale, rispetto
alla quale gli altri organi pubblici abbiano un mero compito di
specificazione". Al contrario l’unità e indivisibilità della Repubblica
non imporrebbero l’uniformità, ma sarebbero dirette a limitare le degenerazioni
del pluralismo e ad evitare che esso trasmodi in separatismo e secessionismo.
L’unità andrebbe infatti ricomposta intorno agli
obiettivi posti dagli articoli 2 e 3 della Costituzione: garantire la dignità e
il pieno sviluppo della persona umana e realizzare il principio di eguaglianza
sostanziale, rimuovendo gli ostacoli che a tale sviluppo si oppongono. Le
denominazioni di Parlamento delle Marche e Deputato delle Marche sarebbero,
insomma, pienamente legittime, in quanto designerebbero, nel pluralismo delle
articolazioni democratiche dell’ordinamento, un soggetto in grado di perseguire
i fini unitari e di solidarietà additati dalla Costituzione e rappresenterebbero
al contempo l’espressione di un concetto di autonomia più moderno, che non si
risolve in un insieme di relazioni funzionali ed organiche, ma che esprime, in
positivo, il modo di organizzarsi sul territorio della comunità che é
rappresentata dal Consiglio regionale. Nel quadro così delineato, il Consiglio
regionale rappresenterebbe il momento di autodeterminazione della collettività
nell’esercizio dei poteri pubblici e dunque potrebbe legittimamente fregiarsi
dell’appellativo di Parlamento.
3. — In prossimità dell’udienza la Regione Marche ha
depositato una memoria illustrativa nella quale, preso atto della sentenza di
questa Corte n.
106 del 2002, con cui é stato vietato al Consiglio regionale della Regione
Liguria l’uso della denominazione "Parlamento", espone alcune
eccezioni di inammissibilità del ricorso statale. Si osserva al riguardo che il
Governo ha proposto ricorso in sede di conflitto di attribuzione, mentre l’art.
123 della Costituzione prevede quale forma di controllo dello statuto il promovimento di una questione di legittimità
costituzionale. Inoltre, secondo la difesa della Regione Marche, l’art. 123,
terzo comma, Cost. prevederebbe che il controllo di
costituzionalità sulla legge statutaria avrebbe carattere successivo, in
perfetta coerenza e simmetria con quanto dispone l’art. 127 Cost., con riguardo alle leggi regionali. Da ciò discenderebbe una ulteriore ragione di inammissibilità del ricorso
governativo, poichè la legge oggetto del giudizio non
é stata ancora promulgata e dunque l’iter formativo non si é ancora
perfezionato.
Ad avviso della Regione Marche non sarebbe decisivo il
rilievo che ad un intervento della Corte successivo al pronunciamento popolare
si opporrebbero gravi ragioni di opportunità. Dovrebbe
infatti considerarsi, da un lato, che il referendum é solo
eventuale e che si sono già date ipotesi di giudizi della Corte su norme che
avevano costituito oggetto di consultazione popolare referendaria; dall’altro,
e soprattutto, che, in un sistema di giustizia costituzionale nel quale la Corte interviene post eventum, la collocazione infraprocedimentale
del controllo, specie dopo l’abolizione del controllo preventivo sulle leggi
regionali, rappresenta una deroga, che dovrebbe essere esplicitamente prevista
e non dedotta dalla collocazione topografica delle disposizioni costituzionali.
Con riferimento al secondo motivo di ricorso, con il quale la
difesa erariale assume che l’attribuzione al Consiglio regionale del nomen Parlamento integri una lesione del principio
di sovranità popolare, la
Regione riporta alcuni passi della sentenza n. 106 del 2002
dai quali risulterebbe inequivocabilmente come la sovranità nazionale non abbia
la propria sede esclusiva nel Parlamento nazionale. La difesa della Regione
soggiunge che l’art. 123 Cost. attribuisce alla potestà statutaria regionale la
competenza a disciplinare la forma di governo e ritiene che in tale competenza
dovrebbe considerarsi incluso il momento della individuazione e definizione
degli organi regionali, ciò che implicherebbe la possibilità di attribuire a
quelli previsti dalla Costituzione dizioni lessicali integrative rispetto agli
attuali nomina iuris.
In quanto adottata nell’esercizio della potestà di
determinazione della propria forma di governo, la deliberazione impugnata,
argomenta ulteriormente la
Regione, dovrebbe essere scrutinata in relazione al limite
della armonia con la
Costituzione e tale limite dovrebbe essere riferito alle
scelte di fondo che ispirano la
Carta, non anche all’osservanza puramente formale delle
singole disposizioni costituzionali o alla mera corrispondenza terminologica
tra testo costituzionale e statuto. In questa prospettiva, la delibera oggetto
di conflitto, che adeguerebbe il nomen iuris dell’organo al suo ruolo istituzionale, non
sarebbe orientata contro la
Costituzione e quindi risulterebbe in armonia con essa.
L’atto oggetto del conflitto non sarebbe neppure lesivo del
principio di rappresentanza politica posto dall’art. 67 della Costituzione, poichè valorizzerebbe la funzione di rappresentanza propria
del Consiglio e dunque legittimamente impieghe-rebbe il termine Parlamento, per
la parte in cui esso si riferisce alla sede esclusiva della rappresentanza
politica, non solo nazionale, ma anche territoriale. L’art. 11 della legge
costituzionale n. 3 del 2001 (Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione), il quale stabilisce che "sino alla revisione delle norme
del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione
di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali
alla Commissione parlamentare per le questioni regionali", secondo la Regione, dovrebbe rendere
chiaro che nella nozione "vivente" di Parlamento, quale risultante
dalla rilettura del principio della rappresentanza politica alla luce della
riforma del Titolo V della Parte II , l’istanza di
rappresentanza nazionale convive con quella della rappresentanza territoriale.
La deliberazione impugnata sarebbe perciò perfettamente legittima, in quanto
affiderebbe proprio al profilo autonomistico della
rappresentanza politica che é insito nella nozione di Parlamento il compito di
colmare il divario tra il nomen dell’organo rappresentativo regionale e la sua funzione
politico-istituzionale.
Considerato in diritto
1. Il Presidente del
Consiglio dei ministri ha proposto ricorso, denominato conflitto di
attribuzione, in riferimento agli articoli 1, 5, 55,
114, 115 (articolo abrogato dall’art. 9, comma 2, della legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3), 121 e 123 della Costituzione, avverso la deliberazione
legislativa statutaria del Consiglio regionale della Regione Marche adottata,
in seconda votazione, il 25 settembre 2001 e recante "Consiglio regionale
- Parlamento delle Marche", nella quale si dispone che, in tutti gli atti
ufficiali della Regione alla dizione "Consiglio regionale" venga
affiancata quella di "Parlamento delle Marche" e alla dizione
"Consigliere regionale" quella di "Deputato delle Marche".
2. La Regione ha eccepito
preliminarmente la inammissibilità della impugnazione
statale, per essere questa formulata in termini di "ricorso per conflitto
di attribuzione", laddove l’art. 123, secondo comma, della Costituzione prevederebbe, quale mezzo di impugnazione degli statuti
regionali, il promovimento di una questione di
legittimità costituzionale.
L’eccezione non può essere accolta.
Giova premettere che questa Corte,
nell’esercizio della facoltà che le compete di interpretare la natura degli
atti introduttivi del giudizio, si é sempre attenuta a criteri contenutistici,
che sono prevalsi, nella sua giurisprudenza, sull’analisi puramente esteriore;
criteri che le hanno consentito di prescindere dalla autoqualificazione
dell’atto e l’hanno spinta a verificare se esso presenti i requisiti necessari
per un valido atto introduttivo, con riguardo sia alla individuazione
dell’oggetto, sia alla attitudine a garantire il pieno svolgimento del diritto
di difesa delle parti (sentenze n. 15 del 2002;
n. 363 e n. 137 del
2001; n. 420,
n. 321, n. 320, n. 82, n. 58, n. 56, n. 11 e n. 10 del 2000;
ordinanze n. 264,
n. 150 e
n. 61
del 2000). Ebbene, l’intitolazione dell’atto
introduttivo del presente giudizio come ricorso per conflitto di attribuzione
non osta ad uno scrutinio di merito sulla legittimità costituzionale della
deliberazione statutaria adottata dalla Regione Marche, giacchè
il ricorso, nonostante evidenti imprecisioni nominalistiche, deve essere
interpretato come diretto a sollevare questione di legittimità costituzionale
di una deliberazione statutaria introdotta nelle forme del giudizio in via di
azione. Quale sia la funzione e la natura del ricorso risulta in maniera inequivoca dalle stesse premesse dell’atto in questione, là
dove l’Avvocatura dello Stato sottolinea che quello presentato é "uno dei
primi ricorsi proposti ai sensi dell’art. 123, comma secondo, periodo terzo,
Cost., come sostituito dalla legge costituzionale 22
novembre 1999, n. 1" e sente l’esigenza di avvertire che in questa nuova
"tipologia di controversie" deve trovare applicazione "salvo il
diverso termine a ricorrere, l’art. 31, comma secondo, della legge 11 marzo
1953, n. 87", e cioé proprio la disposizione che
regola l’impugnazione statale di leggi regionali.
Indicazioni
diverse non si traggono dalla deliberazione del Consiglio dei ministri che ha
autorizzato la proposizione del ricorso, la quale contiene la
"determinazione di impugnare dinanzi alla Corte costituzionale la legge
della Regione Marche recante Consiglio regionale-Parlamento delle Marche".
Non se ne può certo desumere che il Governo intendesse autorizzare la
proposizione di un conflitto di attribuzione anzichè di un giudizio in via
principale su legge. Ancor più eloquente, se possibile, é la relazione del
dipartimento affari regionali allegata al verbale della riunione del Consiglio
dei ministri ed espressamente da questo richiamata. In essa, in più punti, si
identifica quale oggetto della sollecitata impugnazione governativa la legge
statutaria e così si conclude: "nei confronti della legge in esame,
pertanto, ai sensi dell’art. 123 della Costituzione, così come modificato dalla
novella costituzionale n. 1 del 1999, viene promossa dal Governo la questione
di legittimità costituzionale entro trenta giorni dalla sua
pubblicazione".
Così
chiarito che l’atto introduttivo va inteso come una impugnazione di legge
statutaria ai sensi dell’art. 123, secondo comma, Cost., non può indurre in
equivoco l’erronea autoqualificazione dell’atto, che non vale certo a
trasformarlo in ciò che esso oggettivamente non é. Non resta allora che
verificare, ai fini della ammissibilità del ricorso, se questo presenti i
requisiti di legge per la proposizione delle questioni di legittimità
costituzionale in via diretta.
La
domanda formulata a questa Corte di dichiarare la lesività della deliberazione
impugnata per violazione delle norme costituzionali indicate e la non spettanza
al Consiglio regionale del potere di adottarla, con conseguente annullamento
degli atti, al di là della formulazione del petitum, si risolve
oggettivamente nella proposizione di una questione di legittimità costituzionale
sulla deliberazione statutaria, della quale ha tutti i requisiti di forma e di
sostanza.
Ai
sensi dell’art. 34 della legge 11 marzo 1953, n. 87, i ricorsi che promuovono
le questioni di legittimità costituzionale in via di azione (artt. 31, 32 e 33)
devono contenere le stesse indicazioni prescritte dall’art. 23 della medesima
legge per le ordinanze di rimessione, ovvero: le disposizioni della legge o
dell’atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione, viziate da
illegittimità costituzionale, e le disposizioni della Costituzione o delle
leggi costituzionali che si assumono violate. Nessuno di tali requisiti difetta
nel ricorso oggi all’esame della Corte. È innanzitutto chiara la
identificazione dell’atto che si assume viziato da illegittimità
costituzionale, atto del quale espressamente si chiede, come generalmente
accade in un ricorso in via di azione, l’annullamento. Sono inoltre precisati i
parametri costituzionali che si assumono lesi. Si é pertanto in presenza di un
ricorso governativo contro una legge statutaria.
Va
soggiunto che il ricorso é stato proposto e depositato presso la cancelleria
della Corte non nei più ampi termini previsti dagli artt. 39 e 41 della legge
n. 87 per i conflitti di attribuzione fra Stato e Regioni, ma in quelli
stabiliti dall’art. 123, secondo comma, della Costituzione per il promovimento
della questione di legittimità costituzionale sullo statuto regionale (30
giorni dalla pubblicazione) e dall’art. 33, ultimo comma, della legge n. 87 del
1953 per il deposito del ricorso nel giudizio di legittimità costituzionale in
via diretta (10 giorni dall’ultima notificazione).
3.
Pure da respingere é la seconda eccezione di inammissibilità sollevata dalla
Regione e fondata sull’argomento che, ai sensi dell’art. 123, secondo comma,
della Costituzione, l’impugnazione governativa della legge statutaria non possa
essere proposta prima che questa sia stata promulgata e pubblicata. Questa
Corte ha avuto modo di chiarire che il termine per promuovere il controllo di
legittimità costituzionale sugli statuti regionali "decorre dalla
pubblicazione notiziale della delibera statutaria e non da quella, successiva
alla promulgazione, che é condizione per l’entrata in vigore" (sentenza n. 304 del 2002). Anche sotto questo
profilo il ricorso governativo deve essere pertanto ritenuto ammissibile.
4.
Nel merito, la questione é fondata.
Nella
sentenza n. 106 del 2002 questa Corte ha già
affermato il divieto, imposto dalla Costituzione ai Consigli regionali, di
fregiarsi del nome Parlamento, ponendo in risalto come la peculiare forza
connotativa della parola impedisca "ogni sua declinazione intesa a
circoscrivere in ambiti territorialmente più ristretti quella funzione di
rappresentanza nazionale che solo il Parlamento può esprimere e che é
ineluttabilmente evocata dall’impiego del relativo nomen". Non
varrebbe a superare la cogenza di tale divieto, desumibile dagli articoli 55 e
121 della Costituzione, la constatazione che la delibera oggi in esame, a
differenza di quella che costituì oggetto di scrutinio nella menzionata
sentenza n. 106 del 2002, presenti la forma della
legge statutaria. Anche gli statuti regionali, infatti, ai sensi dell’articolo
123, primo comma, della Costituzione, sono astretti dal limite della armonia
con la Costituzione, che, come questa Corte ha già chiarito (sentenza n. 304 del 2002), lungi dal consentire
deroghe alla lettera delle singole prescrizioni costituzionali, vincola le
Regioni a rispettarne anche lo spirito.
5.
Ugualmente fondata é la questione che ha ad oggetto la parte della delibera
impugnata diretta ad affiancare alla dizione di consigliere regionale quella di
"Deputato delle Marche". In quest’ambito non vi é vuoto di
denominazioni costituzionali, sicchè possa liberamente procedersi ad
applicazioni analogiche. Con riferimento alle Regioni, solo i membri
dell’Assemblea siciliana sono identificati con il nome di "deputati",
ma ciò in forza della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, che ha
convertito in legge costituzionale le corrispondenti disposizioni dello statuto
approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (3, 5, 6, 7, 8-bis,
9, 11, 12 e 42). Si tratta, all’evidenza, di disciplina del tutto eccezionale
che si spiega per ragioni storiche anche a causa dell’anteriorità dello statuto
rispetto alla Costituzione repubblicana e che non può essere invocata per
ricavarne la facoltà di utilizzare il nome deputato in sede regionale. Per
tutte le Regioni, infatti, il nomen consigliere, imposto dalla
Costituzione (artt. 122, primo e quarto comma) e dalle corrispondenti norme
degli statuti speciali (fra gli altri, artt. 24, 25, 28 e 43 della legge cost.
n. 5 del 1948 - statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; artt. 24 e 25
legge cost. n. 4 del 1948 - statuto speciale per la Valle d’Aosta; artt. 24 e
25 legge cost. n. 3 del 1948 - statuto speciale per la Sardegna; artt. 13, 14,
15, 16 e 17 legge cost. n. 1 del 1963 - statuto speciale per la Regione
Friuli-Venezia Giulia) non é modificabile nè integrabile con quello di
deputato, al quale diverse disposizioni della Costituzione (artt. 55, 56, 60,
65, 75, terzo comma, 85, secondo comma, 86, secondo comma, 96 e 126) annettono
carattere connotativo, al punto da identificare per suo tramite una delle due
Camere di cui il Parlamento si compone. Da ciò il duplice divieto, per i
Consigli regionali, di attribuire a sè il nome di Parlamento e di identificare
i propri membri con quello, che possiede non minore forza evocativa, di
"deputato".
per
questi motivi
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale della deliberazione
legislativa statutaria del Consiglio regionale della Regione Marche adottata,
in seconda votazione, il 25 settembre 2001 e recante "Consiglio regionale
- Parlamento delle Marche".
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 20 giugno 2002.
Cesare
RUPERTO, Presidente
Carlo
MEZZANOTTE, Redattore
Depositata
in Cancelleria il 3 luglio 2002.