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SENTENZA N. 15
ANNO 2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta
dai Signori Giudici:
-
Massimo VARI Presidente
-
Riccardo CHIEPPA Giudice
-
Gustavo ZAGREBELSKY "
-
Valerio ONIDA "
-
Carlo MEZZANOTTE "
-
Fernanda CONTRI "
-
Guido NEPPI MODONA "
-
Piero Alberto CAPOTOSTI "
-
Annibale MARINI "
-
Franco BILE "
-
Giovanni Maria FLICK "
-
Francesco AMIRANTE "
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nel
giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito
della delibera della Camera dei deputati del 24 febbraio 1993, relativa alla
insindacabilità delle opinioni espresse dall'on. Sauro Turroni nei confronti
del dott. Giorgio Zanniboni, promosso con ricorso della Corte di appello di
Bologna - seconda sezione civile - notificato il 30 marzo 2000, depositato in
cancelleria il 12 aprile 2000 ed iscritto al n. 15 del registro conflitti 2000.
Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;
udito nell'udienza pubblica del 3 luglio 2001 il Giudice relatore
Franco Bile;
udito l'avvocato Sergio Panunzio per la Camera dei
deputati.
Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza del 19-30 novembre 1999, la Corte d'appello
di Bologna ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei
confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera, adottata il 24
febbraio 1993, con la quale era stata approvata la proposta della Giunta per le
autorizzazioni a procedere di dichiarare che i fatti per i quali Giorgio
Zanniboni aveva presentato querela contro il deputato Sauro Turroni
riguardavano opinioni espresse da quest'ultimo nell'esercizio delle sue
funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.
Nella specie - a seguito di atto di querela del 15 aprile
1992 con cui Giorgio Zanniboni, Presidente dell'Ente pubblico Consorzio Acque
per le Province di Forlì e Ravenna, chiedeva procedersi nei confronti del
deputato Turroni Sauro per il reato di diffamazione a mezzo stampa in quanto
quest'ultimo, nel corso di un'intervista pubblicata l'8 aprile 1992 dal
quotidiano "Il Messaggero", lo aveva definito "esempio di
degenerazione della politica e dell'amministrazione nella nostra città" -
il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma chiedeva alla
Camera dei deputati, in data 10 ottobre 1992, l'autorizzazione
a procedere ex artt. 343 e 344 del codice di procedura penale per i reati di
cui agli artt. 595 del codice penale, 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948,
n.47.
Con delibera del 24 febbraio 1993, la Camera dei
deputati approvava la proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere
di restituire all'autorità giudiziaria gli atti relativi alla domanda di
autorizzazione a procedere. La Giunta aveva
concluso ritenendo insindacabile, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., la
condotta contestata al deputato Turroni.
Successivamente, lo Zanniboni, con atto di citazione
notificato il 9 aprile 1993, conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di
Forlì, il deputato Turroni, chiedendone la condanna al risarcimento del danno
arrecato al suo onore ed alla sua reputazione a causa dei fatti per i quali
aveva proposto querela con il menzionato atto del 15 aprile 1992.
Si costituiva il deputato Turroni resistendo alla domanda, il
cui accoglimento era da ritenersi precluso in quanto la Camera dei
deputati non solo aveva negato l'autorizzazione a procedere, ma si era anche
espressa in favore del riconoscimento dell'insindacabilità prevista dal primo
comma dell'art. 68 della Costituzione.
Il Tribunale di Forlì, con sentenza 26 giugno - 19 settembre
1997, rigettava la domanda, ritenendola improponibile poichè la Camera di
appartenenza aveva negato l'autorizzazione a procedere con la menzionata
delibera del 24 febbraio 1993, ritenendo che le espressioni in questione
rientrassero nella prerogativa dell'insindacabilità prevista dal primo comma
dell'art. 68 Cost..
A seguito di appello dello Zanniboni, la Corte
ricorrente, investita dell'impugnazione, ritiene - con l'ordinanza con cui é
sollevato il conflitto - che la Camera dei
deputati abbia fatto un uso non corretto del potere di decidere in ordine alla
sussistenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 68, primo comma, Cost.
ed abbia così menomato le attribuzioni del potere giudiziario. Infatti,
ancorchè la delibera si fondi essenzialmente sulla circostanza, evidenziata dal
relatore, che le dichiarazioni rese dall'on. Turoni avevano evidente carattere
politico ed avevano anche formato oggetto di numerosi atti di sindacato
ispettivo presentati a partire dall'8 agosto 1992, la Corte pone in
evidenza che le (pur numerose) interrogazioni parlamentari dell'on. Turroni,
tutte dirette a criticare l'operato del Consorzio e in particolare l'operato
del suo presidente, erano di alcuni mesi successive ai fatti (e alla querela).
2. Con ordinanza n. 81 del 2000,
questa Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto, ai sensi dell'art. 37
della legge n. 87 del 1953.
3. Successivamente, l'ordinanza della Corte di appello di
Bologna che ha sollevato il conflitto e l'ordinanza di ammissibilità di questa
Corte sono state poi notificate alla Camera dei deputati il 30 marzo 2000.
4. Con ricorso del 17 aprile 2000, depositato il 18 aprile
2000, si é costituita la Camera dei
deputati in persona del suo Presidente, chiedendo che questa Corte dichiari che
il conflitto é inammissibile ovvero, in subordine, che spettava alla Camera dei
deputati affermare l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma,
Cost., delle opinioni espresse dall'onorevole Turroni, secondo quanto
deliberato dall'Assemblea della Camera dei deputati nella seduta del 24
febbraio 1993.
Considerato in diritto
1. La Corte d'appello
di Bologna ha promosso, con ordinanza del 19-30 novembre 1999, conflitto di
attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in
relazione alla deliberazione adottata dall'Assemblea il 24 febbraio 1999, con
la quale é stata affermata l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo
comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato Sauro Turroni
nelle dichiarazioni dal medesimo rese, in un'intervista al quotidiano "Il
Messaggero", pubblicata l'8 aprile 1992, in
relazione alle quali Giorgio Zanniboni, Presidente dell'Ente pubblico Consorzio
Acque per le province di Forlì e Ravenna, ha proposto querela il 15 aprile 1992
e, successivamente, ha chiesto al giudice civile la condanna dell'on. Turroni
al risarcimento del danno arrecato al suo onore ed alla sua reputazione.
Ad avviso della Corte d'appello ricorrente, la deliberazione
di insindacabilità oggetto di conflitto lede la sfera di attribuzione ad essa
costituzionalmente garantita, in conseguenza dell'illegittimo esercizio del
potere spettante alla Camera, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della
Costituzione.
2. Nel costituirsi in giudizio, la Camera dei
deputati ha, preliminarmente, eccepito l'inammissibilità del ricorso, per non
aver il Tribunale di Treviso rispettato la disciplina sui giudizi aventi ad
oggetto i conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato e, segnatamente,
l'art. 26, primo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
In particolare, la difesa della Camera lamenta che il
conflitto non sia stato introdotto con ricorso bensì con ordinanza, senza che,
nel caso di specie, sussista neppure quella fungibilità tra i due atti
riconosciuta dalla più recente giurisprudenza costituzionale "ove
l'ordinanza sia comunque dotata di tutti i requisiti occorrenti, ai sensi
dell'articolo 37 della legge n. 87 del 1953 e dell'articolo 26 delle norme
integrative". L'ordinanza, comunque, é mancante della sottoscrizione di
tutti i componenti del collegio.
L'atto di promovimento del conflitto poi ometterebbe la
richiesta di non spettanza della valutazione contestata e, comunque, la
richiesta di annullamento della deliberazione impugnata.
Lo stesso atto sarebbe, infine, privo di una valida
sottoscrizione del soggetto ricorrente, e cioé della sottoscrizione di tutti i
membri del collegio giudicante, essendo l'ordinanza sottoscritta dal solo presidente.
In subordine e nel merito, la Camera dei
deputati argomenta diffusamente sull'infondatezza del conflitto, adducendo che
le dichiarazioni contestate si inserivano in ben preciso "contesto
parlamentare", risultante da atti di interrogazione parlamentare
precedentemente presentati alla Camera da altri parlamentari, nonchè
successivamente dallo stesso on. Turroni
3. Il ricorso é inammissibile.
3.1. Premesso che la fase preliminare del giudizio,
conclusasi con l'ordinanza n. 81 del 2000,
ha comunque lasciato impregiudicata ogni questione, anche in punto di
ammissibilità, che ora la Corte é tenuta
ad esaminare con cognizione piena e nel contraddittorio delle parti, deve
innanzi tutto ribadirsi che l’intitolazione dell’atto come ordinanza non rende
l’atto stesso di per sè inidoneo, sotto l’aspetto formale, ad una valida
instaurazione del conflitto tra poteri dello Stato (ex plurimis ordinanza n. 150 del 2000).
E neppure si richiede la sottoscrizione di tutti i membri del collegio
giudicante, essendo sufficiente quella di chi lo rappresenta, ossia del suo
presidente (sentenza n. 321 del 2000).
Deve però rilevarsi, sotto l'aspetto contenutistico, che,
come si evince dalla più recente giurisprudenza di questa Corte (sentenze n.363 e n.364 del 2001),
l'atto di promovimento del conflitto, per poter soddisfare i requisiti
necessari per la valida instaurazione del giudizio, deve comunque esprimere
inequivocabilmente la pretesa che la parte ricorrente intende far valere in
relazione all'attribuzione costituzionale che si assume menomata o che si
voglia rivendicare. Sicchè - come questa Corte (sentenza n. 364 del 2001)
ha già affermato - deve ribadirsi che sul ricorrente grava l'onere di precisare
l'oggetto della propria domanda, quale indicazione necessaria al fine di
consentire alla Corte, in base all'art. 38 della legge n. 87 del 1953, di
dichiarare, nella risoluzione del conflitto, "il potere al quale spettano
le attribuzioni in contestazione" e di annullare, se del caso, ove
emanato, l'atto viziato da incompetenza.
3.2. Tale necessaria indicazione del petitum é, nella specie,
del tutto carente.
Infatti la Corte
d'appello, con l'atto di promovimento del giudizio che ha la forma
dell’ordinanza, si limita a <<solleva[re] conflitto di attribuzione tra
poteri dello Stato nei confronti della Camera dei Deputati in relazione alla
delibera, adottata il 24.2.1993, con la quale é stata approvata la proposta
della Giunta per le autorizzazioni a procedere di dichiarare che i fatti per i
quali Giorgio Zanniboni aveva presentato querela contro il deputato Sauro
Turroni riguardano opinioni espresse da quest'ultimo nell'esercizio delle sue
funzioni, ai sensi dell'art.68, 1° co., Cost.>>; ha poi adottato i
provvedimenti conseguenti disponendo l'immediata trasmissione degli atti a
questa Corte e sospendendo il giudizio in corso.
La Corte d’appello
quindi ha semplicemente evidenziato l’allegata sussistenza di un conflitto tra
poteri dello Stato, ma non ha formulato alcuna richiesta, che neppure può
desumersi dalla motivazione dell'ordinanza stessa, dove, pur negandosi la
connessione tra le dichiarazioni dell'on. Turroni e gli atti tipici della
funzione parlamentare, non si formula alcuna domanda. Ne consegue
l'inammissibilità del ricorso, in quanto carente di uno dei suoi requisiti
essenziali.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di
attribuzione tra poteri dello Stato di cui in epigrafe, proposto dalla Corte
d'appello di Bologna nei confronti della Camera dei deputati.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 2002.
Massimo VARI, Presidente
Franco BILE, Redattore
Depositata in Cancelleria il 6 febbraio 2002.