ORDINANZA N. 81
ANNO 2000
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Cesare MIRABELLI
Presidente
- Francesco GUIZZI Giudice
- Fernando SANTOSUOSSO "
- Massimo VARI "
- Cesare RUPERTO "
- Riccardo CHIEPPA "
- Gustavo ZAGREBELSKY "
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
-
Franco BILE "
-
Giovanni Maria FLICK "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello
Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 24 febbraio
1993 relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dall'on. Sauro
Turroni nei confronti di Giorgio Zanniboni, promosso dalla Corte di appello di
Bologna – seconda sezione civile, con ordinanza depositata il 13 dicembre 1999
ed iscritto al n. 138 del registro ammissibilità conflitti.
Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 2000 il Giudice
relatore Franco Bile.
Ritenuto che nel corso di un procedimento civile, in grado di
appello, tra Giorgio Zanniboni ed il deputato Turroni Sauro, avente ad oggetto
il risarcimento del danno asseritamente patito dal primo in ragione di
dichiarazioni diffamatorie rese da quest'ultimo alla stampa, la Corte d'appello
di Bologna, con ordinanza del 19-30 novembre 1999, ha sollevato conflitto di
attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in
relazione alla delibera, adottata il 24 febbraio 1993, con la quale era stata
approvata la proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere di
dichiarare che i fatti per i quali Giorgio Zanniboni aveva presentato querela
contro il deputato Sauro Turroni riguardavano opinioni espresse da quest'ultimo
nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost.;
che, in particolare, - a seguito di atto di
querela del 15 aprile 1992 con cui Giorgio Zanniboni, Presidente dell'Ente
Pubblico Consorzio Acque per le Province di Forlì e Ravenna, chiedeva
procedersi nei confronti del deputato Turroni Sauro per il reato di
diffamazione a mezzo stampa in quanto quest'ultimo, nel corso di un'intervista
pubblicata l'8 aprile 1992 dal quotidiano "Il Messaggero", lo aveva
definito <esempio di degenerazione della politica e dell'amministrazione
nella nostra città> - il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Roma chiedeva alla Camera dei deputati, in data 10 ottobre 1992,
l'autorizzazione a procedere ex artt. 343 e 344 cod.proc.pen. per i reati di
cui agli artt. 595 cod.pen., 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47;
che con delibera del 24 febbraio 1993 la
Camera dei deputati approvava la proposta della Giunta per le autorizzazioni a
procedere – che aveva concluso ritenendo insindacabile, ai sensi dell'art. 68,
primo comma, Cost., la condotta contestata al deputato Turroni – di restituire
all'autorità giudiziaria gli atti relativi alla domanda di autorizzazione a
procedere;
che successivamente lo Zanniboni, con atto di
citazione notificato il 9 aprile 1993, conveniva in giudizio, avanti al
Tribunale di Forlì, il deputato Turroni, chiedendone la condanna al
risarcimento del danno arrecato al suo onore ed alla sua reputazione a causa
dei fatti per i quali aveva proposto querela con il menzionato atto del 15
aprile 1992;
che il deputato Turroni, nel costituirsi in
giudizio, eccepiva che l'accoglimento della domanda era precluso in quanto la
Camera dei deputati non solo aveva negato l'autorizzazione a procedere, ma si
era anche espressa in favore del riconoscimento dell'insindacabilità prevista
dal primo comma dell'art. 68 Cost.;
che il Tribunale di Forlì, con sentenza 26
giugno-19 settembre 1997, rigettava la domanda, dichiarandola improponibile
poiché la Camera di appartenenza aveva negato l'autorizzazione a procedere con
la menzionata delibera del 24 febbraio 1993 ritenendo che le espressioni in questione
rientrassero nella prerogativa dell'insindacabilità prevista dal primo comma
dell'art. 68 Cost.;
che a
seguito di appello dello Zanniboni la Corte ricorrente, investita
dell'impugnazione, ritiene – con l'ordinanza con cui è sollevato il conflitto –
che la Camera dei deputati abbia fatto un uso non corretto del potere di
decidere in ordine alla sussistenza dei presupposti di applicabilità dell'art.
68, primo comma, Cost. ed abbia così menomato le attribuzioni del potere
giudiziario.
Considerato
che in questa fase del giudizio la Corte – come più volte già affermato (da
ultimo nell'ordinanza n. 62 del 2000) – è chiamata a deliberare, senza
contraddittorio e prima facie, in
ordine all'ammissibilità del conflitto sotto il profilo dell'identificazione
dei poteri dello Stato, che si contrappongono, e dell'esistenza della materia
di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza, restando
impregiudicata ogni ulteriore decisione, anche in punto di ammissibilità, con
riguardo altresì all'incidenza della menzionata delibera parlamentare sul thema decidendum devoluto in grado di
appello alla cognizione della Corte ricorrente;
che, sotto il profilo soggettivo, i singoli
organi giurisdizionali sono – secondo la costante giurisprudenza di questa Corte
(ex plurimis sentenze nn. 10 e 11 del
2000) – legittimati, nell'esercizio dell'attività giurisdizionale, esercitata
in piena indipendenza, ad essere parte nei conflitti di attribuzione tra poteri
dello Stato e parimenti la Camera dei deputati è legittimata ad esserne parte
in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la propria volontà in
ordine all'applicabilità dell'art. 68 Cost.;
che, sotto il profilo oggettivo, la Corte
ricorrente lamenta la lesione della propria potestas
iudicandi – consistente in un'attribuzione costituzionalmente garantita –
in conseguenza dell'esercizio, asseritamente illegittimo, del potere, spettante
alla Camera di appartenenza del parlamentare, di dichiarare l'insindacabilità,
ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., delle opinioni espresse da
quest'ultimo;
che il ricorso introduttivo, ancorché nella
forma dell'ordinanza emessa da organo giurisdizionale, costituisce atto idoneo
a sollevare il conflitto (ex plurimis
sentenze nn. 10 e 11 del 2000, cit.).
dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37
della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione fra poteri dello
Stato proposto dalla Corte d'appello di Bologna nei confronti della Camera dei
deputati con l'ordinanza indicata in epigrafe;
dispone:
a)
che la
cancelleria della Corte dia comunicazione della presente ordinanza alla Corte
d'appello di Bologna, ricorrente;
b)
che, a cura
della Corte ricorrente, l'atto introduttivo del conflitto e la presente
ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati entro il termine di
sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere
successivamente depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine
di venti giorni dalla notificazione, a norma dell'art. 26, terzo comma, delle
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella
sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 2000.
Cesare
MIRABELLI, Presidente
Franco
BILE, Redattore
Depositata in cancelleria
il 22 marzo 2000.