SENTENZA N. 10
ANNO 2000
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta
dai signori:
- Prof. Giuliano VASSALLI Presidente
- Prof. Francesco GUIZZI Giudice
- Prof. Cesare MIRABELLI "
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO "
- Avv. Massimo VARI "
- Dott. Cesare RUPERTO "
- Dott. Riccardo CHIEPPA "
- Prof. Gustavo
ZAGREBELSKY "
- Prof. Valerio ONIDA "
- Prof. Carlo MEZZANOTTE "
- Avv. Fernanda CONTRI "
- Prof. Guido NEPPI MODONA "
- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Prof. Annibale MARINI "
- Dott. Franco BILE "
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio per conflitto di
attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera del 16
settembre 1998 della Camera dei deputati relativa alla insindacabilità delle
opinioni espresse dall’on. Vittorio Sgarbi nei confronti del dott. Giancarlo
Caselli, promosso con atto del Tribunale di Roma – sez. X penale, notificato il
16 giugno 1999, depositato in cancelleria il 22 successivo ed iscritto al n. 20
del registro conflitti 1999.
Visto l’atto di
costituzione della Camera dei deputati;
udito nell’udienza
pubblica del 9 novembre 1999 il Giudice relatore Valerio Onida;
udito l’avvocato Massimo
Luciani per la Camera dei deputati.
Ritenuto in fatto
1.— Il Tribunale di Roma, davanti al quale
pende un procedimento penale a carico del deputato Vittorio Sgarbi, ha
promosso, con ordinanza emessa il 18 gennaio 1999, trasmessa a questa Corte il
22 giugno 1999, conflitto di attribuzioni nei confronti della Camera dei
deputati in relazione alla deliberazione di detta Camera, adottata il 16
settembre 1998, su conforme proposta della Giunta per le autorizzazioni a
procedere, con la quale si è dichiarato che i fatti per i quali è in corso il
predetto procedimento penale concernono opinioni espresse dal deputato
nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della
Costituzione.
Il
Tribunale premette che l’on. Sgarbi è imputato di diffamazione col mezzo della
stampa a danno del magistrato Giancarlo Caselli, all’epoca Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Palermo, per averne offeso la reputazione,
anche con l’attribuzione di fatto determinato, affermando, in dichiarazioni
rese alle agenzie giornalistiche ANSA ed AGI rese pubbliche il 27 aprile 1994,
in relazione al procedimento penale nei confronti del sen. Giulio Andreotti,
indagato da quella Procura, di aver dato mandato ai suoi legali di denunciare
il magistrato; che “il processo Andreotti è un processo politico”; ed ancora
che avrebbe denunciato il Caselli per “truffa aggravata e abuso d’ufficio per
aver utilizzato il proprio ruolo per un’azione politica”.
Premette inoltre che la relazione della
Giunta, nel motivare la proposta poi accolta dalla Camera, aveva rilevato
anzitutto che “la questione oggetto delle dichiarazioni dell’on. Sgarbi ha
costituito anche l’argomento di alcune interrogazioni parlamentari”; aveva
richiamato la tesi, sostenuta dal parlamentare in sede di audizione, secondo
cui “le sue affermazioni avevano un contenuto eminentemente politico e non erano
intese a diffamare la persona del Procuratore della Repubblica di Palermo”,
osservando che tale era stata anche l’opinione della giunta stessa, la quale
aveva rilevato “che i suddetti temi sono stati a lungo – e permangono tali
anche al momento attuale – al centro del dibattito politico e parlamentare,
dibattito in ordine al quale ogni partito, ogni gruppo e anche, in definitiva,
ogni singolo parlamentare ha legittimamente maturato le proprie opinioni”.
Né,
secondo il Tribunale, varrebbero in contrario le considerazioni svolte dalla
Giunta della Camera: perché il lancio di agenzia non sarebbe avvenuto sulla
base del recepimento di una interrogazione parlamentare, bensì sulla scorta di
una mera dichiarazione resa, non in veste di parlamentare, dall’on. Sgarbi; e
perché “su uno stesso argomento – benché oggetto centrale di lungo, attuale e
diffuso dibattito parlamentare e politico – possono esser espresse, accanto o
in contrapposizione a legittime opinioni, dichiarazioni astrattamente o
potenzialmente lesive dell’altrui reputazione”.
Quanto
all’affermazione del deputato di non aver inteso diffamare la persona del
magistrato, il Tribunale osserva che essa non riuscirebbe a scalfire la
convinzione, secondo cui una critica politica non potrebbe impunemente
“consistere nell’attribuzione, ad una persona nominativamente indicata, della
perpetrazione di delitti, attribuzione avvenuta in assenza, secondo l’ipotesi
accusatoria, dei canoni della verità e della continenza, in grado di scriminare
la condotta diffamatoria”.
2.—
Il conflitto è stato dichiarato ammissibile, in sede di delibazione ai sensi
dell’art. 37, terzo e quarto comma, della legge n. 87 del 1953, con ordinanza
di questa Corte n. 238 del 1999; l’atto introduttivo e l’ordinanza sono stati
successivamente, nei termini assegnati, notificati alla Camera dei deputati e
depositati con la prova dell’avvenuta notifica.
3.—
Si è costituita la Camera dei deputati, chiedendo in via principale che il
conflitto sia dichiarato irricevibile per inidoneità dell’atto – l’ordinanza
emessa dal Tribunale - con cui è stato promosso; in subordine, che sia
dichiarato che spettava alla Camera affermare l’insindacabilità delle opinioni
espresse dall’on. Sgarbi.
La
difesa della Camera dà atto della risalente giurisprudenza di questa Corte che
ha considerato ammissibile il conflitto sollevato da autorità giudiziaria
mediante ordinanza e non già mediante ricorso, ma prospetta articolate
argomentazioni intese a dimostrare l’infondatezza di tale assunto, invitando la
Corte a rivedere il proprio indirizzo sul punto.
Pur
ammettendo che l’ordinanza del Tribunale di Roma presenta un duplice contenuto,
disponendo da una parte la sospensione del processo e la trasmissione degli
atti a questa Corte, chiedendo dall’altra di dichiarare che non spetta alla
Camera dei deputati ritenere coperte da insindacabilità le opinioni espresse
dall’on. Sgarbi, la difesa della parte sostiene la infungibilità del ricorso e
dell’ordinanza. Quest’ultima sarebbe un provvedimento giurisdizionale,
compiuto, ai sensi dell’art. 101, primo comma, della Costituzione, “in nome del
popolo italiano”, e soggetto all’obbligo di motivazione di cui all’art. 111,
primo comma, della Costituzione. Il ricorso invece è atto di parte, che non
deve essere motivato ma deve contenere l’esposizione sommaria delle ragioni di
conflitto e l’indicazione delle norme costituzionali che regolano la materia,
ai sensi dell’art. 26 delle norme integrative. Inoltre la forma dell’ordinanza,
che è provvedimento giurisdizionale, renderebbe difficile applicare la
normativa sulla rinuncia al ricorso e la sua accettazione; e sarebbe inidonea a
formalizzare il rapporto fra l’organo collegiale e il suo Presidente, cui
spetterebbe la legittimazione processuale. Il Tribunale avrebbe sovrapposto la
logica del giudizio costituzionale incidentale a quella del conflitto di
attribuzioni, come sarebbe dimostrato anche dalla trasmissione alla Corte degli
atti del processo, che invece, essendo documenti del ricorrente, dovrebbero
essere depositati presso la Corte, nel numero di copie prescritto dall’art. 6
delle norme integrative. Tale norma verrebbe invece, secondo la prassi attuale,
aggirata dall’autorità giurisdizionale, con violazione del principio di parità
fra le parti del giudizio.
D’altra
parte, secondo la difesa della Camera, se fosse possibile scindere le due parti
dell’ordinanza, allora dovrebbe distinguersi fra ordinanza, relativa al
giudizio pendente, e ricorso; e verrebbe meno l’argomento, addotto a
giustificazione dell’impiego dell’ordinanza, della tipicità dei provvedimenti
dei giudici; l’atto di promozione del conflitto sarebbe esercizio del diritto
di difesa in giudizio, e dunque sarebbe tipico, ma non in quanto atto del giudice,
bensì come atto di parte. Non sarebbe costituzionalmente giustificata la
diversità di trattamento dei conflitti promossi dall’autorità giudiziaria
rispetto a quelli promossi da altri poteri.
Né
potrebbe farsi leva sul principio di economia processuale, perché il ricorso
non è un atto del processo, ma atto di impulso del diverso giudizio davanti
alla Corte; e quanto a quest’ultimo, le esigenze di economia processuale non
dovrebbero far aggio sul doveroso rispetto delle norme di procedura, così come
è avvenuto quando la Corte ha dichiarato improcedibili ricorsi per conflitto
depositati tardivamente, nonostante la possibilità di riproposizione dei
conflitti medesimi.
4.—
Nel merito, la difesa della Camera muove dalla tesi, che qualifica intermedia,
secondo cui la insindacabilità coprirebbe non tutta l’attività politica svolta
dal parlamentare, ma, oltre agli atti tipici, le opinioni collegate da nesso
funzionale con il mandato parlamentare; e sottolinea il carattere politico
della rappresentanza della nazione, nel senso che essa attiene alla generalità
degli interessi della polis, non
predeterminabili a priori, e che devono essere apprezzati in concreto sulla
base di una valutazione schiettamente politica: l’attività parlamentare, in
quanto “libera nel fine”, non avrebbe contorni definibili in astratto. Pur non
dovendosi confondere fra la funzione parlamentare e l’attività del singolo
parlamentare, pur tuttavia la vastità dell’ambito funzionale coperto dal
mandato imporrebbe di negare la riconducibilità ad esso delle sole attività del
singolo membro delle Camere che siano manifestamente estranee alla funzione.
Questa Corte, il cui controllo in questo caso confinerebbe con apprezzamenti di
tipo essenzialmente politico, non potrebbe che limitarsi ad un controllo
“esterno”, attinente alla manifesta inattendibilità degli apprezzamenti
compiuti dall’organo autore dell’atto controllato.
Nella
specie, ad avviso della Camera, sussisterebbe quella specifica connessione con
atti tipici della funzione che, secondo la giurisprudenza di questa Corte,
sarebbe condizione necessaria e sufficiente perché l’opinione espressa si debba
considerare coperta dalla garanzia di cui all’art. 68, primo comma, della
Costituzione. Infatti, in primo luogo, l’on. Sgarbi avrebbe già manifestato il
proprio dissenso nei confronti del procedimento penale instaurato a carico del
sen. Andreotti, prima dei fatti oggi a lui contestati, in occasione del
dibattito al Senato sulla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti
dello stesso sen. Andreotti, cui lo Sgarbi assisteva dalla tribuna riservata ai
deputati: nel corso di quel dibattito il suo dissenso era stato manifestato
così fermamente e vivacemente, che il Presidente del Senato aveva disposto il
suo allontanamento dall’aula, informandone il Presidente della Camera, il
quale, a sua volta, espresse rammarico per l’impossibilità, allo stato dei
regolamenti parlamentari, di infliggere all’on. Sgarbi una sanzione
disciplinare, così implicitamente statuendo che la vicenda atteneva esclusivamente
alla vita interna delle Camere.
In
secondo luogo, sussisterebbe una stretta connessione fra le dichiarazioni
contestate e l’esercizio, da parte dell’on. Sgarbi, del potere di sindacato
ispettivo parlamentare, esplicatosi anzitutto con la presentazione, un anno
prima dei fatti di cui è giudizio, e cioè il 28 aprile 1993, di
un’interrogazione in merito all’uso “politico” dei “pentiti”; e poi con la
presentazione, in data 29 aprile 1994, di due interrogazioni al Ministro della
giustizia (di cui la prima presentata in realtà il giorno 28, ancorché
registrata il 29), coincidenti nella sostanza con le dichiarazioni contestate,
risolvendosi nella imputazione al dott. Caselli dell’accusa di avere esercitato
l’azione penale nei confronti del sen. Andreotti “per motivi inesistenti e
infondati”, tali da imporre l’esercizio dell’azione disciplinare nei confronti
del magistrato. La difesa osserva che, trattandosi di interrogazione rivolta al
Ministro della giustizia, l’on. Sgarbi faceva riferimento alla sola responsabilità
disciplinare, che il Ministro può attivare, e non parlava della responsabilità
penale, evocata invece nelle dichiarazioni contestate, ma che la sostanza delle
critiche e delle loro conseguenze era identica.
Non
varrebbe obiettare che le predette interrogazioni sono successive rispetto alle
dichiarazioni, poiché in realtà esse sarebbero contemporanee, e nelle
dichiarazioni si afferma di avere già predisposto le interrogazioni, mentre il
ritardo nel deposito delle stesse sarebbe meramente accidentale.
La
vicenda in discussione andrebbe inoltre inquadrata nel contesto del dibattito
politico-parlamentare sul “caso Andreotti”, concernente un processo di portata
storica: dibattito nel cui ambito si sono registrati interventi volti a
censurare l’operato dei magistrati e a sottolineare la natura politica del
processo: questo sarebbe anche l’addebito formulato dall’on. Sgarbi.
La
parte rileva infine che la deliberazione della Camera è intervenuta nel
rispetto delle regole procedurali, dopo che la Giunta aveva proceduto in
contraddittorio con l’on. Sgarbi, e sulla base di una puntuale illustrazione
del deputato che faceva funzione di relatore: onde la Camera avrebbe
puntualmente e precisamente apprezzato la consistenza politica delle
dichiarazioni dell’on. Sgarbi, indicando con precisione le ragioni del nesso
funzionale che le legavano all’esercizio del mandato parlamentare, e dunque
riscontrando esattamente l’esistenza dei presupposti dell’insindacabilità.
5.—
In una successiva memoria depositata in vista dell’udienza, la difesa della
Camera ribadisce anzitutto, richiamando la più recente giurisprudenza di questa
Corte, la tesi per cui le opinioni espresse dal parlamentare extra moenia sarebbero assistite dalla
garanzia costituzionale dell’insindacabilità ove ricorra il nesso funzionale
con il mandato parlamentare, e ricorda un orientamento espresso dalla Corte di
cassazione, secondo cui il controllo, in sede di conflitto, sulle deliberazioni
parlamentari sarebbe assimilabile a quello sull’eccesso di potere, e le opinioni
espresse da un parlamentare sarebbero insindacabili anche solo quando siano
“plausibilmente ricollegabili” alla sua funzione.
La
stessa Camera, nella specie, avrebbe motivato la propria deliberazione non in
ragione di una presunta “copertura” generale di qualunque attività politica, ma
proprio in ragione del nesso funzionale che impone il riconoscimento della
garanzia dell’insindacabilità. Non potrebbe dunque riscontrasi alcun vizio di
procedimento, né alcun sintomo di “eccesso di potere”.
In
particolare, la difesa ribadisce che non vi sarebbe stato da parte della Camera
un erroneo apprezzamento dei presupposti dell’insindacabilità, posto che le
dichiarazioni contestate non erano altro che la prosecuzione extra moenia dell’attività di
parlamentare. Quanto alle due più recenti interrogazioni presentate dall’on.
Sgarbi, solo formalmente posteriori rispetto alle dichiarazioni, sarebbe da
escludere la possibilità che esse siano state presentate per legittimare
artificiosamente a posteriori dichiarazioni
altrimenti non coperte da insindacabilità. Le dichiarazioni dell’on. Sgarbi
sarebbero in realtà unite in inscindibile nesso logico, e quindi funzionale,
con i suoi atti di sindacato ispettivo.
1. — Il conflitto di attribuzioni promosso
dal Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati – dichiarato
ammissibile in sede di delibazione con la ordinanza n. 238 del 1999 – investe
la deliberazione del 16 settembre 1998 con la quale l’assemblea, su conforme proposta della Giunta per
le autorizzazioni a procedere, ha dichiarato che i fatti per i quali è in
corso, davanti al Tribunale ricorrente, un
procedimento penale a carico del deputato Vittorio Sgarbi, per il reato di
diffamazione col mezzo della stampa a danno del magistrato Giancarlo Caselli,
all’epoca Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo,
concernono opinioni espresse da quel parlamentare nell’esercizio delle sue
funzioni, ai sensi del primo comma dell’articolo 68 della Costituzione.
Con
dichiarazioni rese a due agenzie giornalistiche, che le diffondevano il 27
aprile 1994, il deputato Sgarbi, secondo l’accusa, avrebbe offeso, anche con
l’attribuzione di un fatto determinato, la reputazione del magistrato
affermando, in relazione al procedimento penale nei confronti del sen.
Andreotti indagato dalla Procura della Repubblica di Palermo, che “il processo
Andreotti è un processo politico” ; e annunciando di aver dato mandato ai suoi
legali di denunciare il magistrato, capo di detta Procura, per “truffa aggravata
e abuso di ufficio per aver utilizzato il proprio ruolo per una azione
politica”.
La
Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera dei deputati, nella
relazione che accompagnava la proposta accolta dall’assemblea, rilevava che “la
questione oggetto delle dichiarazioni dell’onorevole Sgarbi ha costituito anche
l’argomento di alcune interrogazioni parlamentari”; esprimeva l’opinione che,
come fatto presente dal deputato, le sue affermazioni avevano un contenuto
eminentemente politico e non erano intese a diffamare la persona del
Procuratore della Repubblica di Palermo; rilevava che “i suddetti temi sono
stati a lungo – e permangono tali anche al momento attuale – al centro del
dibattito politico e parlamentare, dibattito in ordine al quale ogni partito,
ogni gruppo e anche, in definitiva, ogni singolo parlamentare ha legittimamente
maturato le proprie opinioni”.
Il Tribunale ricorrente ritiene che la
Camera, con la dichiarazione di insindacabilità, abbia illegittimamente
esercitato il proprio potere, perché avrebbe arbitrariamente valutato il
presupposto del collegamento delle opinioni espresse con la funzione
parlamentare: infatti, ad avviso del ricorrente, la dichiarazione con la quale
si attribuisce ad una persona la commissione di delitti, accompagnata dal
preannuncio dell’esercizio del diritto-dovere di denuncia, riconosciuto
dall’ordinamento a tutti i soggetti, sarebbe condotta esulante dall’esercizio
della funzione di parlamentare.
2. — L’eccezione di irricevibilità del
conflitto per inidoneità dell’atto introduttivo, sollevata dalla difesa della
Camera dei deputati, non può essere accolta.
E’
ben vero che nel conflitto di attribuzioni – a differenza che nella questione
di legittimità costituzionale sollevata in via incidentale – il giudice, quale
titolare della funzione giurisdizionale, si fa promotore del giudizio come
parte ricorrente, in vista della tutela di un interesse potenzialmente fornito
di protezione costituzionale; e dunque l’atto introduttivo è un atto del
giudizio costituzionale, ne assume i contenuti e le forme e ne segue le regole
procedurali. Ma da ciò non si può trarre la conclusione della irricevibilità
del presente conflitto in quanto promosso con ordinanza. Quella del Tribunale
di Roma, infatti, al di là del nomen
juris, possiede i requisiti necessari di un valido ricorso, come definiti
dall’art. 37 della legge n. 87 del 1953 e dall’art. 26 delle norme integrative
per i giudizi davanti alla Corte costituzionale: vi è l’identificazione del
soggetto ricorrente (l’organo giudiziario procedente) e dell’atto da cui si
afferma discendere la lamentata lesione di attribuzioni ad esso spettanti (la
deliberazione della Camera dei deputati); vi è l’espressione della volontà di
promuovere il conflitto e la richiesta di una pronuncia della Corte che
dichiari non spettare alla Camera la valutazione contenuta nella deliberazione
impugnata, e che annulli quest’ultima; vi è l’indicazione delle “ragioni del
conflitto” e delle “norme costituzionali che regolano la materia”, nonché la
sottoscrizione del soggetto ricorrente, nella persona del Presidente e dei
membri del collegio giudicante. L’atto è pervenuto alla cancelleria di questa
Corte in forma che può assimilarsi al “deposito” di cui al citato art. 26 delle
norme integrative, ed è stato, dopo l’ordinanza di ammissibilità, regolarmente
notificato a cura del ricorrente e depositato con la prova dell’avvenuta
notifica.
Tanto
basta perché si debba procedere all’esame del merito.
3. — Il ricorso merita accoglimento nei
limiti di seguito precisati.
Questa
Corte, ai fini della risoluzione del conflitto, è chiamata a decidere se le
dichiarazioni dell’on. Sgarbi possano dirsi, ed eventualmente in quali limiti,
rese nell’esercizio delle funzioni parlamentari. Esula quindi dal compito della
Corte, la risposta al quesito se le dichiarazioni in questione integrino gli
estremi del reato ascritto al deputato, o non concretino piuttosto la
manifestazione del diritto di critica politica, di cui egli, al pari di
qualsiasi altro soggetto, fruisce, e che certamente comprende il diritto di
critica anche nei confronti della magistratura e dell’operato di suoi membri:
diritto a sua volta tutelato dall’art. 21 della Costituzione. A questa domanda
è chiamato a rispondere il giudice del processo penale, al quale spetta pronunciarsi
in concreto sul rapporto fra diritto di libera manifestazione del pensiero, in
particolare in campo politico, e diritto all’onore e alla reputazione del
soggetto che si ritenga leso dall’opinione espressa.
Il giudizio della Corte verte, invece,
sulla tutela delle rispettive sfere di attribuzioni, ed investe la controversia
sull’applicazione dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, originata dal
contrasto tra la valutazione della Camera e quella dell’autorità
giurisdizionale procedente.
A tal fine, la Corte non può limitarsi
a verificare la validità o la congruità delle motivazioni – ove siano espresse
– con le quali la Camera di appartenenza del parlamentare abbia dichiarato
insindacabile una determinata opinione. Il giudizio in sede di conflitto fra
poteri non si atteggia a giudizio sindacatorio (assimilabile a quello del
giudice amministrativo chiamato a valutare un atto cui si imputi il vizio di
eccesso di potere) su di una determinazione discrezionale dell’assemblea
politica. In questo senso va precisato e in parte corretto quanto affermato
nella pregressa giurisprudenza, circa i caratteri del controllo di questa Corte
sulle deliberazioni di insindacabilità adottate dalle Camere (cfr. sentenza n.
265 del 1997): la Corte, chiamata a svolgere, in posizione di terzietà, una
funzione di garanzia, da un lato dell’autonomia della Camera di appartenenza
del parlamentare, dall’altro della sfera di attribuzione dell’autorità
giurisdizionale, non può verificare la correttezza, sul piano costituzionale,
di una pronuncia di insindacabilità senza verificare se, nella specie,
l’insindacabilità sussista, cioè se l’opinione di cui si discute sia stata
espressa nell’esercizio delle funzioni parlamentari, alla luce della nozione di
tale esercizio che si desume dalla Costituzione (cfr. sentenza in pari data, n.
11 del 2000).
4.
— Questa Corte ha già più volte sottolineato che la prerogativa di cui all’art.
68, primo comma, della Costituzione
non copre tutte le opinioni espresse dal parlamentare nello svolgimento della
sua attività politica, ma solo quelle legate da “nesso funzionale” con le
attività svolte “nella qualità” di membro delle Camere (sentenze n. 375 del
1997, n. 289 del 1998, n. 329 e n. 417 del 1999). Si tratta ora di precisare,
rispetto alla precedente giurisprudenza della Corte ed anche in vista di
esigenze di certezza, quando ricorra tale nesso funzionale.
E’
pacifico che costituiscono opinioni
espresse nell’esercizio della funzione quelle manifestate nel corso dei lavori
della Camera e dei suoi vari organi, in occasione dello svolgimento di una qualsiasi fra le funzioni svolte dalla
Camera medesima, ovvero manifestate in
atti, anche individuali, costituenti estrinsecazione delle facoltà proprie del
parlamentare in quanto membro dell’assemblea.
Invece
l’attività politica svolta dal parlamentare al di fuori di questo ambito non
può dirsi di per sé esplicazione della funzione
parlamentare nel senso preciso cui si riferisce l’art. 68, primo comma,
della Costituzione.
Nel
normale svolgimento della vita democratica e del dibattito politico, le
opinioni che il parlamentare esprima fuori dai compiti e dalle attività propri
delle assemblee rappresentano piuttosto esercizio della libertà di espressione
comune a tutti i consociati: ad esse dunque non può estendersi, senza
snaturarla, una immunità che la Costituzione ha voluto, in deroga al generale
principio di legalità e di giustiziabilità dei diritti, riservare alle opinioni
espresse nell’esercizio delle funzioni.
La linea di confine fra la tutela dell’autonomia
e della libertà delle Camere, e, a tal fine, della libertà di espressione dei
loro membri, da un lato, e la tutela dei diritti e degli interessi,
costituzionalmente protetti, suscettibili di essere lesi dall’espressione di
opinioni, dall’altro lato, è fissata dalla Costituzione attraverso la
delimitazione funzionale dell’ambito
della prerogativa. Senza questa delimitazione, l’applicazione della prerogativa
la trasformerebbe in un privilegio personale (cfr. sentenza n. 375 del 1997),
finendo per conferire ai parlamentari una sorta di statuto personale di favore
quanto all’ambito e ai limiti della loro libertà di manifestazione del
pensiero: con possibili distorsioni anche del principio di eguaglianza e di
parità di opportunità fra cittadini
nella dialettica politica.
Né si può accettare, senza vanificare tale delimitazione,
una definizione della “funzione” del parlamentare così generica da
ricomprendervi l’attività politica che egli svolga in qualsiasi sede, e nella
quale la sua qualità di membro delle Camere sia irrilevante. Nel linguaggio e
nel sistema della Costituzione, le “funzioni” riferite agli organi non indicano
generiche finalità, ma riguardano ambiti e modi giuridicamente definiti: e
questo vale anche per la funzione parlamentare, ancorché essa si connoti per il
suo carattere non “specializzato” (cfr. sentenze n. 148 del 1983; n. 375 del
1997).
5. — Discende da quanto osservato che
la semplice comunanza di argomento fra la dichiarazione che si pretende lesiva
e le opinioni espresse dal deputato o dal senatore in sede parlamentare non può
bastare a fondare l’estensione alla prima della immunità che copre le seconde.
Tanto meno può bastare a tal fine la ricorrenza di un contesto genericamente
politico in cui la dichiarazione si inserisca. Siffatto tipo di collegamenti
non può valere di per sé a conferire carattere di attività parlamentare a
manifestazioni di opinioni che siano oggettivamente ad essa estranee. Sarebbe,
oltre tutto, contraddittorio da un lato negare – come è inevitabile negare –
che di per sé l’espressione di opinioni nelle più diverse sedi pubbliche
costituisca esercizio di funzione parlamentare, e dall’altro lato ammettere che
essa invece acquisti tale carattere e valore in forza di generici collegamenti
contenutistici con attività parlamentari svolte dallo stesso membro delle
Camere.
In questo senso va precisato il
significato del “nesso funzionale” che deve riscontrarsi, per poter ritenere
l’insindacabilità, tra la dichiarazione e l’attività parlamentare. Non cioè
come semplice collegamento di argomento o di contesto fra attività parlamentare
e dichiarazione, ma come identificabilità della dichiarazione stessa quale
espressione di attività parlamentare (cfr.
sentenza, in pari data, n. 11 del 2000).
6. — Nella specie qui in esame si
tratta di dichiarazioni rese dal deputato a due agenzie giornalistiche,
evidentemente al di fuori dell’esercizio di funzioni parlamentari. La
considerazione dell’intento politico e non diffamatorio delle dichiarazioni, e
della collocazione del tema trattato al centro del dibattito politico e
parlamentare – cioè di due degli argomenti addotti dalla Giunta della Camera a
fondamento della dichiarazione di insindacabilità – resta estranea all’oggetto
del presente giudizio, attenendo piuttosto alla verifica della compatibilità
della opinione espressa con i limiti del diritto di critica politica.
Vero è invece, come pure ricordato
dalla Giunta, che “la questione oggetto delle dichiarazioni dell’onorevole
Sgarbi ha costituito anche l’argomento di alcune interrogazioni parlamentari”.
Ma, per quanto si è detto sopra, non basta il mero collegamento di argomento
con atti di sindacato ispettivo; tanto meno basta il richiamo, effettuato dalla
difesa della Camera, alla manifestazione
di dissenso del deputato, espressa in Senato dove egli assisteva alla seduta,
circa il processo intentato a carico del sen. Andreotti e la relativa richiesta
di autorizzazione a procedere della Procura di Palermo, sottoposta in quella
circostanza al Senato.
Le dichiarazioni potrebbero dunque essere coperte dalla immunità solo in quanto
risultassero sostanzialmente riproduttive di un’opinione espressa in sede
parlamentare. Infatti l’opinione espressa nell’esercizio della funzione non è
protetta da immunità solo nell’occasione specifica in cui viene manifestata
nell’ambito parlamentare, ricadendo al di fuori della sfera della prerogativa
se venga riprodotta in sede diversa.
L’immunità riguarda non già solo l’occasione specifica in cui le opinioni sono
manifestate nell’ambito parlamentare, ma il contenuto storico di esse, anche
quando ne sia realizzata la diffusione pubblica, in ogni sede e con ogni mezzo.
La pubblicità, infatti, e anzi la naturale destinazione, per così dire, alla
collettività dei rappresentati, che caratterizza normalmente le attività e gli
atti del Parlamento, proprio per assicurarne la funzione di sede massima della
libera dialettica politica, comporta che l’immunità si estenda a tutte le altre
sedi ed occasioni in cui l’opinione venga riprodotta al di fuori dell’ambito parlamentare.
Ma
l’immunità è limitata a quel
contenuto storico: e dunque, nel caso di riproduzione all’esterno della sede
parlamentare, è necessario, per ritenere che sussista l’insindacabilità, che si
riscontri la identità sostanziale di contenuto fra l’opinione espressa in sede
parlamentare e quella manifestata nella sede “esterna”.
Ciò che si richiede, ovviamente, non è
una puntuale coincidenza testuale, ma una sostanziale corrispondenza di
contenuti.
7. — Nella specie, non può aver rilievo
il richiamo – pure fatto dalla difesa della Camera – alla interrogazione n.
3/00937 presentata dall’on. Sgarbi il 28 aprile 1993, cioè un anno prima delle
dichiarazioni contestate, in quanto tale interrogazione verteva solo sul
cosiddetto “uso politico dei pentiti” e sul “pericolo di inchieste giudiziarie
pilotate attraverso i pentiti”, essendo volta a conoscere le iniziative del
Governo per far sì che il fenomeno del “pentitismo” “non si presti ad essere
gestito e politicamente utilizzato in modo disinvolto per interessi di parte”.
L’oggetto e il contenuto di tale atto ispettivo (ove non compare alcun
riferimento all’attuale querelante dott. Caselli) non hanno dunque più che un
generico collegamento tematico con il contenuto delle dichiarazioni in
questione.
Restano le due interrogazioni n.
3/00009 e n. 3/00010, presentate dall’on. Sgarbi rispettivamente il 28 e il 29
aprile 1994 (ancorché registrate entrambe in data 29 aprile), cioè nei giorni
immediatamente successivi alle dichiarazioni, nelle quali ci si riferiva appunto
ad una interrogazione. Può convenirsi con la difesa della Camera che, in questo
caso, vi è sostanziale contestualità fra le une e le altre.
Egualmente però le dichiarazioni non
possono considerarsi come divulgazione del contenuto delle interrogazioni, in
quanto la sostanziale corrispondenza di contenuto fra le une e le altre è solo
parziale.
La
prima delle due interrogazioni si riferisce alle presunte dichiarazioni di un
testimone, che avrebbe smentito un assunto della Procura di Palermo, e chiede
al Ministro della giustizia “se non ritenga di disporre accertamenti ispettivi
circa la correttezza delle procedure giudiziarie in questione ed eventualmente
promuovere l’azione disciplinare davanti al CSM nei confronti del dottor
Caselli, che, se quanto esposto in premessa risultasse vero, avrebbe chiesto
l’autorizzazione a procedere contro il senatore Andreotti per motivi
inesistenti e infondati”. Nella seconda interrogazione si riferisce il
contenuto di un articolo pubblicato dal settimanale Epoca, da cui sarebbe risultato fra l’altro che nell’indagine di
Palermo non erano emerse prove concrete a carico del sen. Andreotti, si chiede
se risulti al Governo che quanto
riportato dal settimanale risponda al vero, e si chiede al Ministro “se non
ritenga, in caso affermativo, di disporre accertamenti ispettivi ai fini di
un’eventuale promozione di un procedimento disciplinare davanti al CSM”.
Anche nelle dichiarazioni alle agenzie
il deputato faceva riferimento all’articolo pubblicato da Epoca e alla mancanza di prove nel processo Andreotti; nelle
interrogazioni non si trova invece né la testuale affermazione, contenuta nelle
dichiarazioni, secondo cui “il processo Andreotti è un processo politico”, né
alcun accenno alla preannunciata denuncia nei confronti del dott. Caselli per
truffa e abuso d’ufficio, per avere utilizzato il proprio ruolo per una azione
politica: cioè non si trovano le due affermazioni sulle quali si basa l’ipotesi
accusatoria relativa al reato di diffamazione contestato al deputato. E se la
prima di esse, relativa al carattere “politico” del processo di Palermo,
potrebbe trovare una certa sostanziale corrispondenza nell’addebito, peraltro
solo ipotizzato, nella prima interrogazione, di aver chiesto l’autorizzazione a
procedere contro il senatore Andreotti “per motivi inesistenti e infondati”, la
seconda, cioè l’annuncio di una denuncia per reati determinati, in relazione
all’addebito di strumentalizzazione politica del ruolo del Procuratore, non
trova alcuna corrispondenza sostanziale negli atti ispettivi.
Né può equivalere ad essa il
riferimento ad eventuali azioni disciplinari, una volta (nella prima
interrogazione) in relazione alla “correttezza delle procedure giudiziarie in
questione”, e un’altra volta (nella seconda interrogazione) in via del tutto
generica. Non vale osservare che al Ministro, per la sua competenza, non si
poteva che prospettare la sola ipotesi di responsabilità disciplinare, e non
quella di una responsabilità penale. Proprio questo rilievo sulla competenza
ministeriale, evocabile ed evocata nell’interrogazione, non fa che sottolineare
la differenza di contenuto fra gli atti ispettivi, esercizio della funzione
parlamentare, e le dichiarazioni alle agenzie, ove si muove un addebito
determinato di (affermata) rilevanza penale: elemento, quest’ultimo,
specificamente posto a base dell’imputazione mossa al deputato.
8.
— Si deve dunque concludere che le dichiarazioni dell’on. Sgarbi, per la parte
priva di sostanziale corrispondenza con il contenuto degli atti ispettivi
citati, non possono ritenersi rese nell’esercizio delle funzioni parlamentari,
e dunque coperte dall’immunità ai sensi dell’art. 68, primo comma, della
Costituzione; in relazione a tale parte, dunque, va annullata la deliberazione
di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati.
dichiara che non spetta alla Camera dei
deputati dichiarare che i fatti per i quali è in corso presso il Tribunale di
Roma il procedimento penale a carico del deputato Vittorio Sgarbi, per
diffamazione a danno dell’allora Procuratore della Repubblica di Palermo
Giancarlo Caselli, limitatamente al contenuto delle dichiarazioni del medesimo
deputato non corrispondente sostanzialmente a quello delle interrogazioni da
lui presentate al Ministro della giustizia il 29 aprile 1994, concernono
opinioni espresse dal deputato Sgarbi nell’esercizio delle sue funzioni, ai
sensi dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione; di conseguenza annulla, nella parte in cui si riferisce al predetto contenuto delle dichiarazioni, la
deliberazione in tal senso adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del
16 settembre 1998.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
l'11 gennaio 2000.
F.to Giuliano VASSALLI, Presidente
Valerio ONIDA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata
in cancelleria il 17 gennaio 2000.
Il
Direttore della Cancelleria
F.to:
DI PAOLA