SENTENZA N. 11
ANNO 2000
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Prof. Giuliano VASSALLI Presidente
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
- Prof. Valerio ONIDA
- Prof. Carlo MEZZANOTTE
- Avv. Fernanda CONTRI
- Prof. Guido NEPPI
MODONA
- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI
- Prof. Annibale MARINI
- Dott. Franco BILE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio per conflitto di
attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera
dei deputati in data 17 giugno 1998 relativa alla insindacabilità delle
opinioni espresse dall’on. Vittorio Sgarbi nei confronti del dott. Antonio Di
Pietro, promosso con atto del Tribunale di Bergamo, notificato il 3 maggio
1999, depositato in Cancelleria il 19 successivo ed iscritta al n. 17 del
registro conflitti 1999.
Visto l’atto di costituzione della
Camera dei deputati;
udito nell’udienza pubblica del 9
novembre 1999 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti;
udito l’avv. Giuseppe Abbamonte per la Camera dei deputati.
Ritenuto in fatto
1. Il Tribunale di Bergamo, II sezione penale, ha proposto - con ordinanza in data 8
ottobre 1998, nel corso di un giudizio nei confronti del deputato Vittorio
Sgarbi, per il reato di diffamazione aggravata in danno del dr. Antonio Di
Pietro - conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della
Camera dei deputati, chiedendo l'annullamento della deliberazione, adottata
dall'Assemblea nella seduta del 17 giugno 1998, con la quale è stata dichiarata
l'insindacabilità delle dichiarazioni rese dal parlamentare.
1.1. Il Tribunale di Bergamo premette
che si procede in sede penale nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi per le
dichiarazioni da lui rese nel corso del programma "Sgarbi
quotidiani", trasmesso dall’emittente televisiva Canale 5, concernenti la
locazione da parte del dr. Antonio Di Pietro di un appartamento in Milano ad un
canone ritenuto esiguo.
Ad avviso del Tribunale non esisterebbe
nessuna connessione tra dette dichiarazioni e l’attività parlamentare del
deputato Vittorio Sgarbi e, quindi, mancherebbe il nesso funzionale tra le
prime e la seconda che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, costituisce
condizione dell'insindacabilità delle opinioni ai sensi dell'art. 68, primo
comma, della Costituzione. Il Collegio deduce l'erroneità della motivazione con
la quale la Giunta per le autorizzazioni a procedere ha sostenuto una
differente conclusione, valorizzando tre profili: il contesto in cui le
dichiarazioni sono state rese; la circostanza che il deputato avrebbe
indirizzato la sua azione politica dentro e fuori del Parlamento proprio sul
tema oggetto delle dichiarazioni; il contenuto delle frasi incriminate.
L’ordinanza espone che la Giunta, relativamente al primo profilo, ha premesso
che il deputato ha criticato la condotta tenuta da un magistrato del pubblico
ministero nel corso di un processo penale ripreso dalla televisione, per
sottolineare che essa configurava una <<caduta di stile>>. In
ordine al secondo, ha osservato che il tema affrontato nella trasmissione
televisiva era uno di quelli verso i quali il deputato <<ha, quasi
quotidianamente, indirizzato la sua azione politica sia all’interno sia
all’esterno del parlamento>>; quanto al terzo, ha sottolineato che il
parlamentare avrebbe preso <<in esame alcune notizie di stampa relative
al dottor Di Pietro esprimendo il proprio convincimento circa la irrisorietà
del canone di locazione pagato dallo stesso per l’affitto di un appartamento>>.
Da siffatte premesse la Giunta ha quindi derivato che le opinioni,
<<collocabili certamente in un contesto politico>>, presenterebbero
<<il carattere di "attività divulgativa connessa" all’esercizio
della funzione parlamentare>>, dato che, sempre secondo la Giunta,
l’articolo 68, primo comma, della Costituzione sarebbe applicabile a tutti i
comportamenti del parlamentare riconducibili all’attività politica intesa in
senso lato, pure se svolti fuori dalla sede parlamentare ed anche in caso di
giudizi oggettivamente pesanti e tali, quindi, da costituire in astratto una
condotta illecita, purché non costituiscano insulti gratuiti e personali che
nulla hanno a che vedere con la funzione parlamentare.
1.2. Il Tribunale sostiene l'erroneità
della motivazione della delibera della Giunta, non integrata nel corso del
dibattito in aula, deducendo che la prerogativa dell'insindacabilità non
riguarderebbe l’attività politica del parlamentare intesa in senso lato e che
le opinioni in esame costituirebbero meri apprezzamenti personali espressi dal
deputato alla stregua di un qualunque privato cittadino. A suo avviso, la
circostanza che esse riguardano un argomento di rilevanza politica non
permetterebbe di affermare l'esistenza del nesso di funzione con l'attività parlamentare,
dato che quest'ultimo sarebbe ravvisabile solo qualora l'attività divulgativa
sia correlata ad uno specifico atto parlamentare. Inoltre, secondo il Tribunale
di Bergamo, anche ritenendo che l’insindacabilità possa concernere opinioni
espresse al di fuori delle Camere, la partecipazione del deputato alla
trasmissione televisiva non potrebbe comunque configurare un’attività
riconducibile all’esercizio delle funzioni parlamentari, in quanto egli sarebbe
intervenuto alla trasmissione quale <<conduttore/entertainer di un
programma televisivo denominato "Sgarbi quotidiani", nel corso del
quale egli aveva l’obbligo - sulla base di uno specifico contratto stipulato
con la Reti Televisive Italiane S.p.a. cui fa capo
"Canale 5" - di commentare ed esprimere le proprie opinioni su
argomenti di attualità e su quanto riportato dalla stampa in generale>>,
sicché, osservano ancora testualmente i giudici, <<poiché per tali
prestazioni era, altresì, contrattualmente prevista una determinata
retribuzione>>, dovrebbe ritenersi che egli ha partecipato alla
trasmissione quale privato cittadino.
2. Nel giudizio preliminare di
delibazione in camera di consiglio, il conflitto è stato dichiarato ammissibile
(ordinanza n.
129 del 16 aprile 1999).
Dopo l'avvenuta notifica alla Camera dei
deputati, il 3 maggio 1999, ed il deposito in cancelleria, il 19 maggio 1999,
l'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33,
prima serie speciale, del 18 agosto 1999.
3. La Camera dei deputati si è ritualmente
costituita in giudizio, chiedendo che il conflitto sia dichiarato infondato.
La difesa della Camera premette che la
stessa formulazione del capo di imputazione dimostrerebbe che nel caso in esame
le dichiarazioni non costituiscono critiche riguardanti vicende private, ma
configurano una <<denuncia da parte di un parlamentare di un fatto che
riguarda un titolare di funzioni pubbliche: fatto sul quale il controllo
parlamentare non può, pertanto, ritenersi interdetto>>. In tal senso, a
suo avviso, avrebbe pregnante importanza la considerazione che la fattispecie è
stata ampiamente esaminata sia da parte della Giunta per le autorizzazioni a
procedere, sia dall'Assemblea, avendo in particolare un deputato sottolineato
che le dichiarazioni, sia pure rese extra moenia,
sarebbero riconducibili all’attività parlamentare, in quanto riguardano la
vicenda che <<va sotto il nome di "affittopoli">>,
che ha interessato, tra l'altro, il Parlamento <<in iniziative
parlamentari tipiche (Interrogazioni, interpellanze e mozioni) ed anche in
richieste di Commissioni parlamentari di inchiesta>>.
3.1. La difesa della Camera osserva che
la proposta della Giunta è stata approvata senza voti contrari e che la
relativa relazione si è soffermata sui seguenti punti: a) il parlamentare
conduceva da tempo una personale battaglia nei confronti di alcuni magistrati
che egli riteneva responsabili di comportamenti poco ortodossi; b) le opinioni
riguardavano una vicenda, "affittopoli",
che aveva coinvolto l’opinione pubblica ed interessato anche il Parlamento; c)
i fatti si inserivano in detta vicenda; d) il contesto nel quale le opinioni
erano state rese era particolarmente significativo per farle ricondurre
all’esercizio del mandato parlamentare. Dunque, secondo la resistente, si sarebbe
trattato <<di un’attività di denuncia di un comportamento più che
discutibile e che l’opinione pubblica aveva interesse non solo a conoscere, ma
anche a vedere dibattuto>>, ossia dell’esercizio <<della funzione
ispettiva del parlamentare su comportamenti di persone investite di funzioni
giudiziarie>>.
Ad avviso della Camera, la
giurisprudenza costituzionale avrebbe affermato che, qualora sia stata
deliberata l'insindacabilità, la Corte può soltanto verificare se sia stato
seguito un procedimento corretto ovvero se manchino i presupposti di detta
dichiarazione - tra i quali è essenziale quello del collegamento delle opinioni
espresse con la funzione parlamentare - o se tali presupposti siano stati
arbitrariamente valutati, tenendo conto che, con la sentenza n. 375 del
1997, la Corte ha sottolineato che <<la funzione parlamentare ha
natura generale ed è libera nel fine>> e ciò determinerebbe
<<conseguenze significative in ordine alle garanzie accordate per le
opinioni espresse e i voti dati>>.
Secondo la resistente, nel caso in esame
si verserebbe <<nell’esercizio della funzione ispettiva, tipica
dell’attività parlamentare>>, anche perché il deputato Vittorio Sgarbi
aveva indirizzato la sua azione politica dentro e fuori il Parlamento nell’ordine
di interessi affrontato nella trasmissione incriminata.
3.2. In prossimità dell'udienza
pubblica, la difesa della Camera dei deputati, ha depositato memoria con la
quale insiste per il rigetto del conflitto.
Secondo la resistente, l'atto con il
quale è stato sollevato il conflitto mancherebbe del dovuto approfondimento dei
fatti e delle motivazioni esposte negli atti parlamentari, le quali danno
invece conto della rilevanza politica della vicenda oggetto delle
dichiarazioni. Inoltre, nonostante l'ordinanza riconosca che l'argomento
trattato dal deputato Vittorio Sgarbi aveva rilevanza politica, erroneamente
esclude l'insindacabilità delle dichiarazioni, in quanto ritenute non
riconducibili ad atti tipici della funzione parlamentare. A suo avviso,
siffatta ricostruzione sarebbe però inesatta e da essa deriverebbe che la
politica non potrebbe avvalersi dei mezzi di comunicazione di massa e dovrebbe
essere relegata al di fuori di quella che è definita la moderna società della
comunicazione e della partecipazione.
La difesa della resistente ha infine
concluso deducendo che gli apprezzamenti sull’insindacabilità ex art. 68, primo
comma, Cost., sono riservati alla Camera di appartenenza del parlamentare anche
perché essi richiedono <<motivazioni assai complesse, difficilmente
percepibili in altre sedi>> ed ha chiesto che la Corte dichiari che il
potere di deliberare l'insindacabilità delle opinioni è stato correttamente
esercitato e, conseguentemente, annulli l’ordinanza con la quale è stato
sollevato il conflitto, dichiarando che l’azione penale non può essere
proseguita.
Considerato in diritto
1. Il conflitto di attribuzione tra
poteri dello Stato ha ad oggetto la deliberazione con la quale la Camera dei
deputati, nella seduta del 17 giugno 1998, ha dichiarato che i fatti per i
quali era in corso innanzi al Tribunale di Bergamo, II
sezione penale, il giudizio per diffamazione aggravata nei confronti del
deputato Vittorio Sgarbi riguardano opinioni espresse nell'esercizio delle
funzioni parlamentari e, conseguentemente, sarebbero insindacabili ai sensi
dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.
Il Tribunale di Bergamo sostiene che
detta deliberazione violerebbe la propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente
garantita, in quanto la Camera dei deputati avrebbe erroneamente esercitato il
potere ad essa spettante, di dichiarare l'insindacabilità delle dichiarazioni
rese dall'on. Sgarbi. A suo avviso, la Camera avrebbe arbitrariamente ritenuto
insindacabili le dichiarazioni, omettendo di considerare che esse
costituirebbero meri apprezzamenti personali e che non sarebbe
<<riscontrabile alcuna connessione con atti tipici della funzione
parlamentare>> e neppure <<un qualche intento divulgativo di una
scelta o di un'attività politico-parlamentare>>. La circostanza che esse
riguardavano materia di rilevanza politica non permetterebbe infatti di
ritenere esistente il nesso di funzione, identificabile soltanto qualora
l'attività di divulgazione sia comunque correlata ad un atto parlamentare
tipico. Il Tribunale di Bergamo, conseguentemente, chiede che la Corte annulli
la predetta deliberazione.
2. In linea preliminare deve essere
confermata l'ammissibilità del conflitto di attribuzione in esame, già
dichiarata da questa Corte in sede di sommaria delibazione con l'ordinanza n. 129
del 1999.
Sotto il profilo dei requisiti
soggettivi, devono ritenersi legittimati ad essere parti del presente conflitto
sia il Tribunale di Bergamo, in quanto organo giurisdizionale competente a
dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene, in posizione
di piena indipendenza garantita dalla Costituzione, sia la Camera dei deputati,
dato che essa è competente a dichiarare in modo definitivo la propria volontà
in ordine all'applicabilità ai suoi componenti dell'art. 68, primo comma, della
Costituzione (tra le più recenti, sentenze nn. 417, 329 del
1999 e 289 del 1998). Sotto il profilo oggettivo, avendo il Tribunale
denunciato la lesione della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente
garantita, parimenti sussiste la materia del conflitto (ex plurimis,
sentenza n. 289 del 1998).
La forma dell'ordinanza utilizzata dalla
seconda sezione penale del Tribunale di Bergamo nel caso in esame, di per sé
sola non può, infine, comportare la irricevibilità
del conflitto.
Dagli artt. 37 della legge n. 87 del
1953 e 26 delle norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte si
ricava infatti che l’organo legittimato a sollevare conflitto di attribuzione
deve manifestare la propria volontà di promuoverlo mediante ricorso, che deve
avere i requisiti puntualmente stabiliti da dette norme. La giurisprudenza
costituzionale, con orientamento assolutamente costante e consolidato, ha però
già più volte affermato e chiarito che, qualora il conflitto venga sollevato
dall’autorità giudiziaria, il principio della tipicità dei provvedimenti del
giudice (tra le molte, ordinanze n. 37 del 1998; nn.
469, 442, 325, 251 del 1997; n. 339 del 1996; n. 68 del 1993; nn. 228 e 229 del 1975) non esclude che anche la forma
dell’ordinanza sia idonea alla valida instaurazione del giudizio, sempre che
l’atto contenga tutti i requisiti specificamente prescritti. Questo
orientamento va confermato, precisando che, in ogni caso, in applicazione del
principio processuale di strumentalità delle forme, la proposizione del
conflitto mediante un atto avente forma diversa da quella del ricorso non
potrebbe essere sanzionata con l’irricevibilità,
qualora si accerti, come appunto nella fattispecie in esame, che esso possiede
tutti i requisiti stabiliti dalle norme da ultimo richiamate ed è quindi idoneo
a conseguire lo scopo cui è preordinato e a consentire la valida instaurazione
del contraddittorio innanzi a questa Corte.
3. Nel merito il ricorso è fondato.
Secondo la costante giurisprudenza
costituzionale, il conflitto di attribuzione tra autorità giudiziaria e
Assemblee parlamentari relativamente all'applicabilità dell'art. 68, primo
comma, della Costituzione postula che il confine tra i due distinti valori confliggenti -autonomia delle Camere e
legalità-giurisdizione- sia posto sotto il controllo di questa Corte, che può
essere adìta dal potere che si ritenga leso o
menomato dall'attività dell'altro (sentenza n. 379 del 1996). In questa sede
non spetta invero alla Corte di accertare la sussistenza o meno delle
responsabilità dedotte in giudizio, ma piuttosto di accertare, trattandosi di
un conflitto per menomazione, se vi sia stata una illegittima interferenza
nella sfera del potere ricorrente, verificando l'eventuale sussistenza di vizi
del procedimento, ovvero l'omessa o erronea valutazione delle condizioni e dei
presupposti richiesti dall'art. 68, primo comma, della Costituzione (sentenze
n. 329 del 1999, n. 289 del 1998, nn. 375 e 265 del
1997, n. 129 del 1996, n. 443 del 1993, n. 1150 del 1988).
A questa ricognizione della propria
competenza la Corte è pervenuta sulla base dei principi costituzionali che
definiscono la posizione delle Camere nei confronti della giurisdizione, dai
quali appunto emerge "un equilibrio razionale e misurato tra le istanze
dello Stato di diritto, che tendono ad esaltare i valori connessi all'esercizio
della giurisdizione (...) e la salvaguardia di ambiti di autonomia parlamentare
sottratti al diritto comune che valgono a conservare alla rappresentanza
politica un suo indefettibile spazio di libertà"; in questo senso si
debbono pertanto ritenere "coperti da immunità non tutti i comportamenti
dei membri delle Camere, ma solo quelli strettamente funzionali all'esercizio
indipendente delle attribuzioni proprie del potere legislativo" (sentenza
n. 379 del 1996). Ma se appare costante nella giurisprudenza costituzionale il
criterio della necessità di un collegamento, affinché l'immunità non si
trasformi da esenzione di responsabilità legata alla funzione in privilegio
personale, tra la manifestazione dell'opinione e la funzione parlamentare
stessa (cfr. da ultimo sentenza n. 417 del 1999), non sempre agevole risulta
l'individuazione in concreto dei criteri identificativi dei comportamenti
"strettamente funzionali all'esercizio indipendente delle attribuzioni
proprie del potere legislativo".
E' pacifico che la funzione della Corte
costituzionale in ordine all'art. 68, primo comma, della Costituzione sia
quella di accertare -come giudice dei conflitti- se dall'esercizio illegittimo
da parte di uno dei poteri confliggenti risulti lesa
o menomata una competenza costituzionalmente spettante all'altro; e cioè, in
particolare, se l'esercizio della potestà spettante alla Camera di appartenenza
in base all'art. 68, primo comma, abbia determinato, per vizi del procedimento
o in ragione dell'insussistenza o dell'arbitrarietà della valutazione dei
presupposti richiesti per esercitare tale potere, la lamentata, illegittima
interferenza nelle attribuzioni dell'autorità giudiziaria (sentenza n. 289 del
1998). La Corte non può peraltro limitarsi ad esaminare la valutazione o la
congruità delle motivazioni -talvolta neppure espresse- adottate dalla Camera
di appartenenza, ma deve necessariamente, dovendo giudicare sul rapporto tra le
rispettive sfere di attribuzione dei poteri confliggenti,
accertare se, in concreto, l'espressione dell'opinione in questione possa o
meno ricondursi a quell'"esercizio delle funzioni" parlamentari, il
cui ambito, trattandosi di norma costituzionale, spetta alla Corte definire.
Il controllo della Corte quindi investe
direttamente il merito della controversia costituzionale sulla portata e
l'applicazione dell'art. 68, primo comma. E’ infatti vero che il controllo si
esplica sull'apprezzamento della Camera di appartenenza in ordine alla sindacabilità delle dichiarazioni del parlamentare
(sentenza n. 379 del 1996), ma risulta pur sempre attuato in posizione di terzietà e di garanzia dell'equilibrio costituzionale fra
salvaguardia della potestà autonoma della Camera di appartenenza e tutela della
sfera di attribuzione dell'autorità giudiziaria (cfr. sentenza in pari data n.
10 del 2000).
4. Superata ormai, in ragione dei
fattori di trasformazione della comunicazione politica nella società
contemporanea, la tradizionale interpretazione che considerava compiuti
nell'esercizio delle funzioni parlamentari -e quindi coperti dall'immunità che
appunto garantisce l'autonomia delle Camere- i soli atti svolti all'interno dei
vari organi parlamentari o anche paraparlamentari (quali, ad esempio, i
"gruppi" o le "deputazioni"), è tuttavia evidente che
l'estensione del regime di insindacabilità anche agli atti compiuti al di fuori
dell’ambito dei lavori dei predetti organi non può essere automatica, ma è
necessario, essendo questa forma di insindacabilità significativamente
circoscritta, nella previsione costituzionale, all'esercizio di funzioni
parlamentari, verificare, in base a specifici criteri, più complessi rispetto a
quello della mera "localizzazione" dell'atto, l'esistenza di un "nesso
funzionale" stretto tra espressione di "opinioni" e di
"voti" ed "esercizio" delle funzioni parlamentari. Il nesso
funzionale deve cioè qualificarsi non come "semplice collegamento di
argomento o di contesto fra attività parlamentare e dichiarazione, ma come identificabilità
della dichiarazione stessa quale espressione di attività parlamentare"
(sentenza in pari data n. 10 del 2000).
L'interpretazione del primo comma
dell'art. 68 porta infatti ad escludere, per non trasformare la prerogativa in
un privilegio personale (cfr. da ultimo sentenze n. 329 del 1999 e n. 289 del
1998), che sia compresa nella insindacabilità tutta la complessiva attività
politica che il singolo membro del Parlamento pone in essere, rientrandovi
invece soltanto quella che si manifesta attraverso l'"esercizio"
delle funzioni parlamentari. Ed invero la giurisprudenza di questa Corte è
costante nella riaffermazione di questo criterio distintivo, statuendo che
"il discrimine tra i giudizi e le critiche che anche il parlamentare
manifesta nel più esteso ambito dell'attività politica, per le quali non vale
l'immunità, e le opinioni coperte da tale garanzia, è dunque costituito dalla
inerenza delle opinioni all'esercizio delle funzioni parlamentari" (da
ultimo sentenza n. 417 del 1999).
Nei casi in cui non è riscontrabile
esercizio di funzioni parlamentari, il valore della legalità-giurisdizione non
collide certo con quello dell'autonomia delle Camere e così si spiega che la
giurisprudenza costituzionale abbia appunto stabilito che l'immunità non vale
per tutte quelle opinioni che "il parlamentare manifesta nel più esteso
ambito della politica". Alla luce di tale interpretazione si debbono
pertanto ritenere, in linea di principio, sindacabili tutte quelle
dichiarazioni, che fuoriescono dal campo applicativo del "diritto
parlamentare" e che non siano immediatamente collegabili con specifiche
forme di esercizio di funzioni parlamentari, anche se siano caratterizzate da
un asserito "contesto politico" o ritenute, per il contenuto delle
espressioni o per il destinatario o la sede in cui sono state rese,
manifestazione di sindacato ispettivo. Questa forma di controllo politico
rimessa al singolo parlamentare può infatti aver rilievo, nei giudizi in
oggetto, soltanto se si esplica come funzione parlamentare, attraverso atti e
procedure specificamente previsti dai regolamenti parlamentari.
Se dunque l'immunità copre il membro del
Parlamento per il contenuto delle proprie dichiarazioni soltanto se concorre il
contesto funzionale, il problema specifico, che non appare irrilevante in
questo conflitto, della riproduzione all'esterno degli organi parlamentari di
dichiarazioni già rese nell'esercizio di funzioni parlamentari si può risolvere
nel senso dell'insindacabilità solo ove sia riscontrabile corrispondenza sostanziale
di contenuti con l’atto parlamentare, non essendo sufficiente a questo riguardo
una mera comunanza di tematiche.
5. In questa ottica va dunque
considerata la vicenda in esame, il cui oggetto riguarda dichiarazioni rese dal
deputato Sgarbi nel corso di un programma televisivo e ritenute di contenuto
diffamatorio.
A questa Corte, come già rilevato in
precedenza, non compete certo di entrare nel merito del processo penale, ma
solo di verificare, come giudice dei conflitti, se il "cattivo" uso del
potere esercitato dalla Camera di appartenenza in base all'art.68, primo comma,
abbia determinato o meno la lamentata, illegittima interferenza nelle
attribuzioni dell'autorità giudiziaria ricorrente. Trattandosi di dichiarazioni
che fuoriescono dal campo applicativo del "diritto parlamentare", la
Corte, ai fini dell'insindacabilità del primo comma dell'art. 68, deve dunque
accertare la corrispondenza di contenuti con un atto parlamentare precedente o
sostanzialmente contestuale.
Incentrandosi le posizioni delle parti
del conflitto sulla interpretazione delle deliberazioni parlamentari adottate
nella vicenda in esame, va ricordato che la Giunta per le autorizzazioni a
procedere della Camera dei deputati si era limitata a ritenere applicabile
l'art. 68, primo comma, in quanto tale disposizione appare riferibile a
"tutti i comportamenti riconducibili all'attività politica intesa in senso
lato, anche se svolti fuori dalla sede parlamentare". A sua volta,
l'Assemblea aveva confermato tale criterio interpretativo stabilendo, nella
seduta del 17 giugno 1998, che le opinioni espresse dall'on. Sgarbi, nel corso
di una trasmissione televisiva da lui stesso condotta, "sia pure
pronunciate extra moenia, cioè al di fuori della
Camera dei deputati e non nel contesto di iniziative parlamentari tipiche,
erano comunque riconducibili all'attività... di parlamentare dell'on.
Sgarbi" e pertanto non potevano essere sindacate.
Da queste deliberazioni risulta dunque
che le dichiarazioni del deputato Sgarbi erano state pronunciate fuori del
Parlamento e non "nel contesto di iniziative parlamentari tipiche".
Le stesse dichiarazioni non si possono neppure considerare connesse con alcuna
forma di esercizio di funzioni parlamentari, giacché non è individuabile quale
specifico atto parlamentare adottato dal medesimo deputato esse riproducessero,
essendo invece soltanto genericamente ricollegabili alla sua "attività
politica intesa in senso lato", che però, come già rilevato, non può, per
questa Corte, costituire valido oggetto dell'immunità parlamentare.
In questo giudizio non emerge quindi e
non è riscontrabile in alcun modo la sussistenza del requisito della
connessione tra le opinioni espresse dal parlamentare e l'esercizio delle
relative funzioni; "requisito che, come più volte affermato da questa
Corte, costituisce l'indefettibile presupposto di legittimità della
deliberazione parlamentare di insindacabilità" (sentenza n. 329 del 1999).
Le dichiarazioni in oggetto dell'on.
Sgarbi non possono pertanto, per carenza del nesso funzionale, ritenersi rese
nell'esercizio delle funzioni parlamentari e quindi per esse non è invocabile
l'immunità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione. La Camera
dei deputati, adottando la deliberazione di insindacabilità in oggetto, ha perciò
interferito, in modo illegittimo, nella sfera di attribuzione dell'autorità
giudiziaria ricorrente e di conseguenza deve essere disposto l'annullamento
della predetta deliberazione.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che non spetta alla Camera dei
deputati dichiarare l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma,
della Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi, in
ordine alle quali è stato promosso davanti al Tribunale di Bergamo il giudizio
penale indicato in epigrafe; conseguentemente annulla la deliberazione adottata
dalla Camera dei deputati nella seduta del 17 giugno 1998.
Così deciso in Roma, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2000.
Giuliano VASSALLI, Presidente
Piero Alberto CAPOTOSTI,
Redattore
Depositata in cancelleria il 17 gennaio
2000.