SENTENZA N. 11
ANNO 2000
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta
dai signori:
- Prof. Giuliano VASSALLI Presidente
- Prof. Francesco GUIZZI Giudice
- Prof. Cesare MIRABELLI "
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO "
- Avv. Massimo VARI "
- Dott. Cesare RUPERTO "
- Dott. Riccardo CHIEPPA "
- Prof. Gustavo
ZAGREBELSKY "
- Prof. Valerio ONIDA "
- Prof. Carlo MEZZANOTTE "
- Avv. Fernanda CONTRI "
- Prof. Guido NEPPI MODONA "
- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Prof. Annibale MARINI "
- Dott. Franco BILE "
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nel
giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito
della delibera della Camera dei deputati in data 17 giugno 1998 relativa alla
insindacabilità delle opinioni espresse dall’on. Vittorio Sgarbi nei confronti
del dott. Antonio Di Pietro, promosso con atto del Tribunale di Bergamo,
notificato il 3 maggio 1999, depositato in Cancelleria il 19 successivo ed
iscritta al n. 17 del registro conflitti 1999.
Visto l’atto di costituzione della Camera
dei deputati;
udito nell’udienza pubblica del 9 novembre
1999 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti;
udito l’avv. Giuseppe Abbamonte per la
Camera dei deputati.
1. ¾ Il
Tribunale di Bergamo, II sezione penale, ha proposto - con ordinanza in data 8
ottobre 1998, nel corso di un giudizio nei confronti del deputato Vittorio
Sgarbi, per il reato di diffamazione aggravata in danno del dr. Antonio Di
Pietro - conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della
Camera dei deputati, chiedendo l'annullamento della deliberazione, adottata
dall'Assemblea nella seduta del 17 giugno 1998, con la quale è stata dichiarata
l'insindacabilità delle dichiarazioni rese dal parlamentare.
1.1. ¾ Il
Tribunale di Bergamo premette che si procede in sede penale nei confronti del
deputato Vittorio Sgarbi per le dichiarazioni da lui rese nel corso del
programma "Sgarbi quotidiani", trasmesso dall’emittente televisiva
Canale 5, concernenti la locazione da parte del dr. Antonio Di Pietro di un
appartamento in Milano ad un canone ritenuto esiguo.
Ad
avviso del Tribunale non esisterebbe nessuna connessione tra dette
dichiarazioni e l’attività parlamentare del deputato Vittorio Sgarbi e, quindi,
mancherebbe il nesso funzionale tra le prime e la seconda che, secondo la
giurisprudenza di questa Corte, costituisce condizione dell'insindacabilità
delle opinioni ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione. Il
Collegio deduce l'erroneità della motivazione con la quale la Giunta per le
autorizzazioni a procedere ha sostenuto una differente conclusione,
valorizzando tre profili: il contesto in cui le dichiarazioni sono state rese;
la circostanza che il deputato avrebbe indirizzato la sua azione politica
dentro e fuori del Parlamento proprio sul tema oggetto delle dichiarazioni; il
contenuto delle frasi incriminate. L’ordinanza espone che la Giunta,
relativamente al primo profilo, ha premesso che il deputato ha criticato la
condotta tenuta da un magistrato del pubblico ministero nel corso di un
processo penale ripreso dalla televisione, per sottolineare che essa
configurava una <<caduta di stile>>. In ordine al secondo, ha
osservato che il tema affrontato nella trasmissione televisiva era uno di
quelli verso i quali il deputato <<ha, quasi quotidianamente, indirizzato
la sua azione politica sia all’interno sia all’esterno del parlamento>>;
quanto al terzo, ha sottolineato che il parlamentare avrebbe preso <<in
esame alcune notizie di stampa relative al dottor Di Pietro esprimendo il
proprio convincimento circa la irrisorietà del canone di locazione pagato dallo
stesso per l’affitto di un appartamento>>. Da siffatte premesse la Giunta
ha quindi derivato che le opinioni, <<collocabili certamente in un
contesto politico>>, presenterebbero <<il carattere di
"attività divulgativa connessa" all’esercizio della funzione
parlamentare>>, dato che, sempre secondo la Giunta, l’articolo 68, primo
comma, della Costituzione sarebbe applicabile a tutti i comportamenti del parlamentare
riconducibili all’attività politica intesa in senso lato, pure se svolti fuori
dalla sede parlamentare ed anche in caso di giudizi oggettivamente pesanti e
tali, quindi, da costituire in astratto una condotta illecita, purché non
costituiscano insulti gratuiti e personali che nulla hanno a che vedere con la
funzione parlamentare.
1.2. ¾ Il Tribunale sostiene l'erroneità
della motivazione della delibera della Giunta, non integrata nel corso del
dibattito in aula, deducendo che la prerogativa dell'insindacabilità non riguarderebbe
l’attività politica del parlamentare intesa in senso lato e che le opinioni in
esame costituirebbero meri apprezzamenti personali espressi dal deputato alla
stregua di un qualunque privato cittadino. A suo avviso, la circostanza che
esse riguardano un argomento di rilevanza politica non permetterebbe di
affermare l'esistenza del nesso di funzione con l'attività parlamentare, dato
che quest'ultimo sarebbe ravvisabile solo qualora l'attività divulgativa sia
correlata ad uno specifico atto parlamentare. Inoltre, secondo il Tribunale di
Bergamo, anche ritenendo che l’insindacabilità possa concernere opinioni
espresse al di fuori delle Camere, la partecipazione del deputato alla
trasmissione televisiva non potrebbe comunque configurare un’attività riconducibile
all’esercizio delle funzioni parlamentari, in quanto egli sarebbe intervenuto
alla trasmissione quale <<conduttore/entertainer
di un programma televisivo denominato "Sgarbi quotidiani", nel corso
del quale egli aveva l’obbligo - sulla base di uno specifico contratto
stipulato con la Reti Televisive Italiane S.p.a. cui fa capo "Canale
5" - di commentare ed esprimere le proprie opinioni su argomenti di
attualità e su quanto riportato dalla stampa in generale>>, sicché,
osservano ancora testualmente i giudici, <<poiché per tali prestazioni
era, altresì, contrattualmente prevista una determinata retribuzione>>,
dovrebbe ritenersi che egli ha partecipato alla trasmissione quale privato
cittadino.
2. ¾ Nel giudizio preliminare di
delibazione in camera di consiglio, il conflitto è stato dichiarato ammissibile
(ordinanza n. 129 del 16 aprile 1999).
Dopo
l'avvenuta notifica alla Camera dei deputati, il 3 maggio 1999, ed il deposito
in cancelleria, il 19 maggio 1999, l'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
33, prima serie speciale, del 18 agosto 1999.
3. ¾ La Camera dei deputati si è ritualmente
costituita in giudizio, chiedendo che il conflitto sia dichiarato infondato.
La
difesa della Camera premette che la stessa formulazione del capo di imputazione
dimostrerebbe che nel caso in esame le dichiarazioni non costituiscono critiche
riguardanti vicende private, ma configurano una <<denuncia da parte di un
parlamentare di un fatto che riguarda un titolare di funzioni pubbliche: fatto
sul quale il controllo parlamentare non può, pertanto, ritenersi
interdetto>>. In tal senso, a suo avviso, avrebbe pregnante importanza la
considerazione che la fattispecie è stata ampiamente esaminata sia da parte
della Giunta per le autorizzazioni a procedere, sia dall'Assemblea, avendo in
particolare un deputato sottolineato che le dichiarazioni, sia pure rese extra moenia, sarebbero riconducibili
all’attività parlamentare, in quanto riguardano la vicenda che <<va sotto
il nome di "affittopoli">>, che ha interessato, tra l'altro, il
Parlamento <<in iniziative parlamentari tipiche (Interrogazioni,
interpellanze e mozioni) ed anche in richieste di Commissioni parlamentari di
inchiesta>>.
3.1. ¾ La difesa della Camera osserva che la
proposta della Giunta è stata approvata senza voti contrari e che la relativa
relazione si è soffermata sui seguenti punti: a) il parlamentare conduceva da
tempo una personale battaglia nei confronti di alcuni magistrati che egli
riteneva responsabili di comportamenti poco ortodossi; b) le opinioni
riguardavano una vicenda, "affittopoli", che aveva coinvolto
l’opinione pubblica ed interessato anche il Parlamento; c) i fatti si
inserivano in detta vicenda; d) il contesto nel quale le opinioni erano state
rese era particolarmente significativo per farle ricondurre all’esercizio del
mandato parlamentare. Dunque, secondo la resistente, si sarebbe trattato
<<di un’attività di denuncia di un comportamento più che discutibile e
che l’opinione pubblica aveva interesse non solo a conoscere, ma anche a vedere
dibattuto>>, ossia dell’esercizio <<della funzione ispettiva del
parlamentare su comportamenti di persone investite di funzioni
giudiziarie>>.
Ad
avviso della Camera, la giurisprudenza costituzionale avrebbe affermato che,
qualora sia stata deliberata l'insindacabilità, la Corte può soltanto
verificare se sia stato seguito un procedimento corretto ovvero se manchino i
presupposti di detta dichiarazione - tra i quali è essenziale quello del
collegamento delle opinioni espresse con la funzione parlamentare - o se tali
presupposti siano stati arbitrariamente valutati, tenendo conto che, con la
sentenza n. 375 del 1997, la Corte ha sottolineato che <<la funzione
parlamentare ha natura generale ed è libera nel fine>> e ciò
determinerebbe <<conseguenze significative in ordine alle garanzie
accordate per le opinioni espresse e i voti dati>>.
Secondo
la resistente, nel caso in esame si verserebbe <<nell’esercizio della
funzione ispettiva, tipica dell’attività parlamentare>>, anche perché il
deputato Vittorio Sgarbi aveva indirizzato la sua azione politica dentro e
fuori il Parlamento nell’ordine di interessi affrontato nella trasmissione
incriminata.
3.2. ¾ In prossimità dell'udienza pubblica,
la difesa della Camera dei deputati, ha depositato memoria con la quale insiste
per il rigetto del conflitto.
Secondo
la resistente, l'atto con il quale è stato sollevato il conflitto mancherebbe
del dovuto approfondimento dei fatti e delle motivazioni esposte negli atti
parlamentari, le quali danno invece conto della rilevanza politica della
vicenda oggetto delle dichiarazioni. Inoltre, nonostante l'ordinanza riconosca
che l'argomento trattato dal deputato Vittorio Sgarbi aveva rilevanza politica,
erroneamente esclude l'insindacabilità delle dichiarazioni, in quanto ritenute
non riconducibili ad atti tipici della funzione parlamentare. A suo avviso,
siffatta ricostruzione sarebbe però inesatta e da essa deriverebbe che la
politica non potrebbe avvalersi dei mezzi di comunicazione di massa e dovrebbe
essere relegata al di fuori di quella che è definita la moderna società della
comunicazione e della partecipazione.
La
difesa della resistente ha infine concluso deducendo che gli apprezzamenti
sull’insindacabilità ex art. 68,
primo comma, Cost., sono riservati alla Camera di appartenenza del parlamentare
anche perché essi richiedono <<motivazioni assai complesse, difficilmente
percepibili in altre sedi>> ed ha chiesto che la Corte dichiari che il
potere di deliberare l'insindacabilità delle opinioni è stato correttamente
esercitato e, conseguentemente, annulli l’ordinanza con la quale è stato
sollevato il conflitto, dichiarando che l’azione penale non può essere
proseguita.
1.
¾ Il
conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato ha ad oggetto la deliberazione
con la quale la Camera dei deputati, nella seduta del 17 giugno 1998, ha
dichiarato che i fatti per i quali era in corso innanzi al Tribunale di
Bergamo, II sezione penale, il giudizio per diffamazione aggravata nei
confronti del deputato Vittorio Sgarbi riguardano opinioni espresse
nell'esercizio delle funzioni parlamentari e, conseguentemente, sarebbero
insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.
Il
Tribunale di Bergamo sostiene che detta deliberazione violerebbe la propria
sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, in quanto la Camera dei
deputati avrebbe erroneamente esercitato il potere ad essa spettante, di
dichiarare l'insindacabilità delle dichiarazioni rese dall'on. Sgarbi. A suo
avviso, la Camera avrebbe arbitrariamente ritenuto insindacabili le
dichiarazioni, omettendo di considerare che esse costituirebbero meri
apprezzamenti personali e che non sarebbe <<riscontrabile alcuna
connessione con atti tipici della funzione parlamentare>> e neppure
<<un qualche intento divulgativo di una scelta o di un'attività
politico-parlamentare>>. La circostanza che esse riguardavano materia di
rilevanza politica non permetterebbe infatti di ritenere esistente il nesso di
funzione, identificabile soltanto qualora l'attività di divulgazione sia
comunque correlata ad un atto parlamentare tipico. Il Tribunale di Bergamo,
conseguentemente, chiede che la Corte annulli la predetta deliberazione.
2.
¾ In
linea preliminare deve essere confermata l'ammissibilità del conflitto di
attribuzione in esame, già dichiarata da questa Corte in sede di sommaria
delibazione con l'ordinanza n. 129 del 1999.
Sotto
il profilo dei requisiti soggettivi, devono ritenersi legittimati ad essere
parti del presente conflitto sia il Tribunale di Bergamo, in quanto organo
giurisdizionale competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere
cui appartiene, in posizione di piena indipendenza garantita dalla
Costituzione, sia la Camera dei deputati, dato che essa è competente a dichiarare
in modo definitivo la propria volontà in ordine all'applicabilità ai suoi
componenti dell'art. 68, primo comma, della Costituzione (tra le più recenti,
sentenze nn. 417, 329 del 1999 e 289 del 1998). Sotto il profilo oggettivo,
avendo il Tribunale denunciato la lesione della propria sfera di attribuzioni
costituzionalmente garantita, parimenti sussiste la materia del conflitto (ex plurimis, sentenza n. 289 del 1998).
La
forma dell'ordinanza utilizzata dalla seconda sezione penale del Tribunale di
Bergamo nel caso in esame, di per sé sola non può, infine, comportare la
irricevibilità del conflitto.
Dagli
artt. 37 della legge n. 87 del 1953 e 26 delle norme integrative per i giudizi
davanti a questa Corte si ricava infatti che l’organo legittimato a sollevare
conflitto di attribuzione deve manifestare la propria volontà di promuoverlo
mediante ricorso, che deve avere i requisiti puntualmente stabiliti da dette
norme. La giurisprudenza costituzionale, con orientamento assolutamente
costante e consolidato, ha però già più volte affermato e chiarito che, qualora
il conflitto venga sollevato dall’autorità giudiziaria, il principio della
tipicità dei provvedimenti del giudice (tra le molte, ordinanze n. 37 del 1998;
nn. 469, 442, 325, 251 del 1997; n. 339 del 1996; n. 68 del 1993; nn. 228 e 229
del 1975) non esclude che anche la forma dell’ordinanza sia idonea alla valida
instaurazione del giudizio, sempre che l’atto contenga tutti i requisiti
specificamente prescritti. Questo orientamento va confermato, precisando che,
in ogni caso, in applicazione del principio processuale di strumentalità delle
forme, la proposizione del conflitto mediante un atto avente forma diversa da
quella del ricorso non potrebbe essere sanzionata con l’irricevibilità, qualora
si accerti, come appunto nella fattispecie in esame, che esso possiede tutti i
requisiti stabiliti dalle norme da ultimo richiamate ed è quindi idoneo a
conseguire lo scopo cui è preordinato e a consentire la valida instaurazione
del contraddittorio innanzi a questa Corte.
3. ¾ Nel
merito il ricorso è fondato.
Secondo la costante giurisprudenza
costituzionale, il conflitto di attribuzione tra autorità giudiziaria e
Assemblee parlamentari relativamente all'applicabilità dell'art. 68, primo
comma, della Costituzione postula che il confine tra i due distinti valori
confliggenti -autonomia delle Camere e legalità-giurisdizione- sia posto sotto
il controllo di questa Corte, che può essere adìta dal potere che si ritenga
leso o menomato dall'attività dell'altro (sentenza n. 379 del 1996). In questa
sede non spetta invero alla Corte di accertare la sussistenza o meno delle
responsabilità dedotte in giudizio, ma piuttosto di accertare, trattandosi di
un conflitto per menomazione, se vi sia stata una illegittima interferenza nella
sfera del potere ricorrente, verificando l'eventuale sussistenza di vizi del
procedimento, ovvero l'omessa o erronea valutazione delle condizioni e dei
presupposti richiesti dall'art. 68, primo comma, della Costituzione (sentenze
n. 329 del 1999, n. 289 del 1998, nn. 375 e 265 del 1997, n. 129 del 1996, n.
443 del 1993, n. 1150 del 1988).
A questa ricognizione della propria
competenza la Corte è pervenuta sulla base dei principi costituzionali che
definiscono la posizione delle Camere nei confronti della giurisdizione, dai
quali appunto emerge "un equilibrio razionale e misurato tra le istanze
dello Stato di diritto, che tendono ad esaltare i valori connessi all'esercizio
della giurisdizione (...) e la salvaguardia di ambiti di autonomia parlamentare
sottratti al diritto comune che valgono a conservare alla rappresentanza
politica un suo indefettibile spazio di libertà"; in questo senso si
debbono pertanto ritenere "coperti da immunità non tutti i comportamenti
dei membri delle Camere, ma solo quelli strettamente funzionali all'esercizio
indipendente delle attribuzioni proprie del potere legislativo" (sentenza
n. 379 del 1996). Ma se appare costante nella giurisprudenza costituzionale il
criterio della necessità di un collegamento, affinché l'immunità non si
trasformi da esenzione di responsabilità legata alla funzione in privilegio
personale, tra la manifestazione dell'opinione e la funzione parlamentare
stessa (cfr. da ultimo sentenza n. 417 del 1999), non sempre agevole risulta
l'individuazione in concreto dei criteri identificativi dei comportamenti
"strettamente funzionali all'esercizio indipendente delle attribuzioni
proprie del potere legislativo".
E' pacifico che la funzione della Corte
costituzionale in ordine all'art. 68, primo comma, della Costituzione sia
quella di accertare -come giudice dei conflitti- se dall'esercizio illegittimo
da parte di uno dei poteri confliggenti risulti lesa o menomata una competenza
costituzionalmente spettante all'altro; e cioè, in particolare, se l'esercizio
della potestà spettante alla Camera di appartenenza in base all'art. 68, primo
comma, abbia determinato, per vizi del procedimento o in ragione
dell'insussistenza o dell'arbitrarietà della valutazione dei presupposti
richiesti per esercitare tale potere, la lamentata, illegittima interferenza
nelle attribuzioni dell'autorità giudiziaria (sentenza n. 289 del 1998). La
Corte non può peraltro limitarsi ad esaminare la valutazione o la congruità
delle motivazioni -talvolta neppure espresse- adottate dalla Camera di appartenenza,
ma deve necessariamente, dovendo giudicare sul rapporto tra le rispettive sfere
di attribuzione dei poteri confliggenti, accertare se, in concreto,
l'espressione dell'opinione in questione possa o meno ricondursi a
quell'"esercizio delle funzioni" parlamentari, il cui ambito,
trattandosi di norma costituzionale, spetta alla Corte definire.
Il
controllo della Corte quindi investe direttamente il merito della controversia
costituzionale sulla portata e l'applicazione dell'art. 68, primo comma. E’
infatti vero che il controllo si esplica sull'apprezzamento della Camera di
appartenenza in ordine alla sindacabilità delle dichiarazioni del parlamentare
(sentenza n. 379 del 1996), ma risulta pur sempre attuato in posizione di
terzietà e di garanzia dell'equilibrio costituzionale fra salvaguardia della
potestà autonoma della Camera di appartenenza e tutela della sfera di
attribuzione dell'autorità giudiziaria (cfr. sentenza in pari data n. 10 del
2000).
4. ¾
Superata ormai, in ragione dei fattori di trasformazione della comunicazione
politica nella società contemporanea, la tradizionale interpretazione che
considerava compiuti nell'esercizio delle funzioni parlamentari -e quindi
coperti dall'immunità che appunto garantisce l'autonomia delle Camere- i soli
atti svolti all'interno dei vari organi parlamentari o anche paraparlamentari
(quali, ad esempio, i "gruppi" o le "deputazioni"), è
tuttavia evidente che l'estensione del regime di insindacabilità anche agli
atti compiuti al di fuori dell’ambito dei lavori dei predetti organi non può
essere automatica, ma è necessario, essendo questa forma di insindacabilità
significativamente circoscritta, nella previsione costituzionale, all'esercizio
di funzioni parlamentari, verificare, in base a specifici criteri, più complessi
rispetto a quello della mera "localizzazione" dell'atto, l'esistenza
di un "nesso funzionale" stretto tra espressione di
"opinioni" e di "voti" ed "esercizio" delle
funzioni parlamentari. Il nesso funzionale deve cioè qualificarsi non come
"semplice collegamento di argomento o di contesto fra attività
parlamentare e dichiarazione, ma come identificabilità della dichiarazione
stessa quale espressione di attività parlamentare" (sentenza in pari data
n. 10 del 2000).
L'interpretazione del primo comma dell'art.
68 porta infatti ad escludere, per non trasformare la prerogativa in un
privilegio personale (cfr. da ultimo sentenze n. 329 del 1999 e n. 289 del
1998), che sia compresa nella insindacabilità tutta la complessiva attività
politica che il singolo membro del Parlamento pone in essere, rientrandovi
invece soltanto quella che si manifesta attraverso l'"esercizio"
delle funzioni parlamentari. Ed invero la giurisprudenza di questa Corte è
costante nella riaffermazione di questo criterio distintivo, statuendo che "il
discrimine tra i giudizi e le critiche che anche il parlamentare manifesta nel
più esteso ambito dell'attività politica, per le quali non vale l'immunità, e
le opinioni coperte da tale garanzia, è dunque costituito dalla inerenza delle
opinioni all'esercizio delle funzioni parlamentari" (da ultimo sentenza n.
417 del 1999).
Nei casi in cui non è riscontrabile
esercizio di funzioni parlamentari, il valore della legalità-giurisdizione non
collide certo con quello dell'autonomia delle Camere e così si spiega che la
giurisprudenza costituzionale abbia appunto stabilito che l'immunità non vale
per tutte quelle opinioni che "il parlamentare manifesta nel più esteso
ambito della politica". Alla luce di tale interpretazione si debbono
pertanto ritenere, in linea di principio, sindacabili tutte quelle
dichiarazioni, che fuoriescono dal campo applicativo del "diritto
parlamentare" e che non siano immediatamente collegabili con specifiche
forme di esercizio di funzioni parlamentari, anche se siano caratterizzate da
un asserito "contesto politico" o ritenute, per il contenuto delle
espressioni o per il destinatario o la sede in cui sono state rese,
manifestazione di sindacato ispettivo. Questa forma di controllo politico
rimessa al singolo parlamentare può infatti aver rilievo, nei giudizi in
oggetto, soltanto se si esplica come funzione parlamentare, attraverso atti e
procedure specificamente previsti dai regolamenti parlamentari.
Se dunque l'immunità copre il membro
del Parlamento per il contenuto delle
proprie dichiarazioni soltanto se concorre il contesto funzionale, il problema
specifico, che non appare irrilevante in questo conflitto, della riproduzione
all'esterno degli organi parlamentari di dichiarazioni già rese nell'esercizio
di funzioni parlamentari si può risolvere nel senso dell'insindacabilità solo
ove sia riscontrabile corrispondenza sostanziale di contenuti con l’atto
parlamentare, non essendo sufficiente a questo riguardo una mera comunanza di
tematiche.
5. ¾ In
questa ottica va dunque considerata la vicenda in esame, il cui oggetto
riguarda dichiarazioni rese dal deputato Sgarbi nel corso di un programma
televisivo e ritenute di contenuto diffamatorio.
A questa Corte, come già rilevato in
precedenza, non compete certo di entrare nel merito del processo penale, ma
solo di verificare, come giudice dei conflitti, se il "cattivo" uso
del potere esercitato dalla Camera di appartenenza in base all'art.68, primo
comma, abbia determinato o meno la lamentata, illegittima interferenza nelle attribuzioni
dell'autorità giudiziaria ricorrente. Trattandosi di dichiarazioni che
fuoriescono dal campo applicativo del "diritto parlamentare", la
Corte, ai fini dell'insindacabilità del primo comma dell'art. 68, deve dunque
accertare la corrispondenza di contenuti con un atto parlamentare precedente o
sostanzialmente contestuale.
Incentrandosi le posizioni delle parti
del conflitto sulla interpretazione delle deliberazioni parlamentari adottate
nella vicenda in esame, va ricordato che la Giunta per le autorizzazioni a
procedere della Camera dei deputati si era limitata a ritenere applicabile
l'art. 68, primo comma, in quanto tale disposizione appare riferibile a
"tutti i comportamenti riconducibili all'attività politica intesa in senso
lato, anche se svolti fuori dalla sede parlamentare". A sua volta,
l'Assemblea aveva confermato tale criterio interpretativo stabilendo, nella
seduta del 17 giugno 1998, che le opinioni espresse dall'on. Sgarbi, nel corso
di una trasmissione televisiva da lui stesso condotta, "sia pure pronunciate
extra moenia, cioè al di fuori della
Camera dei deputati e non nel contesto di iniziative parlamentari tipiche,
erano comunque riconducibili all'attività... di parlamentare dell'on.
Sgarbi" e pertanto non potevano essere sindacate.
Da queste deliberazioni risulta dunque
che le dichiarazioni del deputato Sgarbi erano state pronunciate fuori del
Parlamento e non "nel contesto di iniziative parlamentari tipiche".
Le stesse dichiarazioni non si possono neppure considerare connesse con alcuna
forma di esercizio di funzioni parlamentari, giacché non è individuabile quale
specifico atto parlamentare adottato dal medesimo deputato esse riproducessero,
essendo invece soltanto genericamente ricollegabili alla sua "attività
politica intesa in senso lato", che però, come già rilevato, non può, per
questa Corte, costituire valido oggetto dell'immunità parlamentare.
In questo giudizio non emerge quindi e
non è riscontrabile in alcun modo la sussistenza del requisito della
connessione tra le opinioni espresse dal parlamentare e l'esercizio delle
relative funzioni; "requisito che, come più volte affermato da questa
Corte, costituisce l'indefettibile presupposto di legittimità della
deliberazione parlamentare di insindacabilità" (sentenza n. 329 del 1999).
Le dichiarazioni in oggetto dell'on.
Sgarbi non possono pertanto, per carenza del nesso funzionale, ritenersi rese
nell'esercizio delle funzioni parlamentari e quindi per esse non è invocabile
l'immunità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione. La Camera
dei deputati, adottando la deliberazione di insindacabilità in oggetto, ha
perciò interferito, in modo illegittimo, nella sfera di attribuzione
dell'autorità giudiziaria ricorrente e di conseguenza deve essere disposto
l'annullamento della predetta deliberazione.
PER
QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che
non spetta alla Camera dei deputati dichiarare l'insindacabilità, ai sensi
dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato
Vittorio Sgarbi, in ordine alle quali è stato promosso davanti al Tribunale di
Bergamo il giudizio penale indicato in epigrafe; conseguentemente annulla la deliberazione adottata dalla
Camera dei deputati nella seduta del 17 giugno 1998.
Così deciso in Roma, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2000.
Giuliano VASSALLI, Presidente
Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore
Depositata
in cancelleria il 17 gennaio 2000.