ANNO
2000
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta
dai signori:
-
Cesare MIRABELLI Presidente
-
Francesco GUIZZI Giudice
-
Fernando SANTOSUOSSO "
-
Massimo VARI "
-
Cesare RUPERTO "
-
Riccardo CHIEPPA "
-
Gustavo ZAGREBELSKY "
-
Valerio ONIDA "
-
Carlo MEZZANOTTE "
-
Fernanda CONTRI "
-
Guido NEPPI MODONA "
-
Piero Alberto CAPOTOSTI "
-
Annibale MARINI "
-
Franco BILE "
- Giovanni
Maria FLICK "
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio per conflitto di
attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera del 9
dicembre 1998 della Camera dei deputati relativa alla insindacabilità delle
opinioni espresse dall’on. Amedeo Matacena nei confronti del dott. Vincenzo
Macrì, promosso con ricorso del Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Reggio Calabria, notificato il 5 ottobre 1999, depositato in
cancelleria il 20 successivo e iscritto al n. 33 del registro conflitti 1999.
Visto l’atto di
costituzione della Camera dei deputati;
udito nell’udienza
pubblica del 7 marzo 2000 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;
udito l’avvocato Massimo
Luciani per la Camera dei deputati.
1.1. – Nel corso di un procedimento penale
concernente, tra l’altro, il reato di diffamazione a mezzo stampa (artt. 595,
commi secondo e terzo, cod. pen., e 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47)
addebitato al deputato Amedeo Matacena, il Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Reggio Calabria ha promosso, con ordinanza del 19
febbraio 1999, conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti
della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione, adottata il 9
dicembre 1998, con la quale la Camera, accogliendo la proposta della Giunta per
le autorizzazioni a procedere, ha dichiarato che i fatti per i quali è in corso
il procedimento penale concernono opinioni espresse dal deputato nell’esercizio
delle sue funzioni, con conseguente insindacabilità a norma dell’art. 68, primo
comma, della Costituzione.
1.2. – Il deputato Matacena – premette, in fatto, il Giudice che
solleva il conflitto – è stato imputato di diffamazione in relazione a un
articolo, non firmato, apparso sul giornale “Il quotidiano della Calabria” in
data 26 marzo 1997; in detto articolo si dava conto della presentazione di una
denuncia da parte di Amedeo Matacena senior
– padre del deputato, e imputato anch’egli nel medesimo procedimento penale,
con l’imputazione di calunnia – contro Vincenzo Macrì, magistrato addetto alla
Direzione nazionale antimafia; la denuncia, secondo il testo dell’articolo, era
“volta ad accertare se il PM nazionale Vincenzo Macrì avesse avuto o no titolo
a percepire la diaria che normalmente compete ai funzionari dello Stato che
vengono distaccati in luoghi dove non hanno alcuna dimora. Matacena senior” – proseguiva il testo
dell’articolo – “fa riferimento al fatto che il magistrato alla data del 17
aprile 1993 era residente a Reggio Calabria. E per dimostrare che la residenza
in città dura tuttora, tocca il tasto del servizio di vigilanza attorno
all’abitazione del magistrato, argomento che per le forti critiche fatte in
passato sono costate all’anziano armatore una condanna per diffamazione del
giudice Macrì”. Nell’articolo, poi, veniva riferito che la denuncia riportava
la risposta scritta del Ministro di grazia e giustizia a un’interrogazione
parlamentare del deputato Amedeo Matacena, figlio del denunciante, sul medesimo
argomento; in detta risposta del Ministro, sintetizzata anch’essa
nell’articolo, si chiariva “... che i magistrati di quell’ufficio [la Direzione
nazionale antimafia] dimorano di fatto a Roma e percepiscono l’indennità di
missione allorché svolgono attività fuori dell’ordinaria sede di servizio e del
luogo di abituale dimora”.
Avviate le indagini sulla base di denuncia-querela proposta dal
magistrato nei confronti di entrambi i Matacena, e formulata dal pubblico
ministero richiesta di rinvio a giudizio degli imputati, la Camera dei
deputati, su richiesta del suo componente, ha dichiarato, con deliberazione del
9 dicembre 1998, su conforme proposta della Giunta per le autorizzazioni a
procedere, che i fatti per i quali è in corso il procedimento penale concernono
opinioni espresse dal deputato nell’esercizio delle sue funzioni, con
conseguente insindacabilità a norma dell’art. 68, primo comma, della
Costituzione.
La deliberazione della Camera – prosegue l’ordinanza che ha
promosso il conflitto – si incentra sul rilievo, formulato dalla Giunta e fatto
proprio dall’Assemblea, secondo il quale “l’antecedente logico di tutta la
vicenda è costituito da un atto di sindacato ispettivo presentato dall’on.
Matacena”, cioè dall’interrogazione parlamentare al Ministro di grazia e
giustizia n. 4-02698 del 31 luglio 1996, cui inscindibilmente si
connetterebbero le vicende successive, dall’iniziativa del padre del deputato,
all’articolo pubblicato sul giornale; quest’ultimo pertanto rappresenterebbe,
per la Camera, divulgazione di un’attività parlamentare e, per ciò stesso, un
comportamento scriminato dall’art. 68, primo comma, della Costituzione.
1.3. – Ciò premesso, il ricorrente osserva che, alla stregua delle
risultanze processuali e dello stesso articolo (il quale esordisce enunciando
che “Il deputato di Forza Italia on. Amedeo Matacena ha reso noto che il padre
...”), non sussistono dubbi né circa lo svolgimento dei fatti né circa la
riferibilità di essi al deputato; si tratta dunque, prosegue il ricorrente,
soltanto di verificare se all’attività posta in essere dal deputato possa dirsi
applicabile la prerogativa costituzionale e se, in particolare, sia ravvisabile
nel caso in esame il nesso funzionale tra l’attività “tipica” del parlamentare
(l’interrogazione) e quella successiva ed “esterna” (la pubblicazione), nesso
che giustifica l’estensione alla seconda della garanzia posta per la prima.
A tale riguardo, il Giudice critica la
qualificazione di “attività parlamentare” che la Camera ha attribuito alla
pubblicazione nel caso di specie, poiché il taglio complessivo
dell’informazione, ispirata dal deputato, non consentirebbe questa
qualificazione: l’articolo esordisce annunciando una iniziativa giudiziaria di
chi non è deputato – il padre del parlamentare – e prosegue menzionando
precedenti controversie giudiziarie tra la stessa persona e il magistrato,
risoltesi peraltro a favore di quest’ultimo; solo in chiusura dell’articolo, si
dà conto di stralci della risposta (in data 3 aprile 1997) del Ministro
all’interrogazione del deputato Matacena.
Nel suo assieme e per il suo divulgare
iniziative assunte nei confronti di un magistrato da una persona, non
parlamentare, che con il primo coltiva una remota conflittualità, l’articolo
pubblicato non potrebbe dunque ricollegarsi alla funzione parlamentare svolta
dal deputato Matacena, funzione che ha natura personalissima e che non è
estensibile a terzi. Anzi, la pubblicazione in discorso riveste, per il
ricorrente, il carattere di uno “sfogo pubblico” di iniziative giudiziarie
assunte dal genitore del deputato, e lo stesso sintetico accenno al contenuto
della risposta del Ministro appare, in questo quadro, un espediente,
strumentale alla “cattura dell’interesse del pubblico” su una vicenda che è e
rimane tutta privata.
Ritenendo, in conclusione, incongrua e
arbitraria la valutazione che nel caso concreto è stata effettuata dalla Camera
dei deputati, il Giudice per le indagini preliminari chiede, sollevando
conflitto, che la Corte costituzionale dichiari che non spettava alla Camera
dei deputati affermare l’insindacabilità, a norma dell’art. 68, primo comma,
della Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato, per le quali è
sottoposto a procedimento penale, e conseguentemente annulli la relativa
deliberazione, adottata dall’Assemblea nella seduta del 9 dicembre 1998, per
riportare i fatti dedotti in giudizio sotto il dominio delle regole comuni, non
sussistendo la ratio giustificativa
della prerogativa.
2. – Con ordinanza n. 319 del 1999 la Corte costituzionale ha
dichiarato l’ammissibilità del conflitto; il ricorso e l’ordinanza sono stati
notificati alla Camera dei deputati il 5 ottobre 1999 e depositati il
successivo 20 ottobre.
3.1. – Nel giudizio così instaurato si è
costituita la Camera dei deputati, per chiedere che l’atto introduttivo sia
ritenuto irricevibile o che il conflitto sia dichiarato inammissibile e, nel
merito, respinto.
3.2. – Secondo la Camera, il conflitto sarebbe irricevibile per
essere l’atto introduttivo costituito da un’ordinanza, forma questa che non
sarebbe idonea a promuovere il giudizio per conflitto, alla luce degli artt.
37, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 26 delle norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, i quali
considerano testualmente il (solo) “ricorso”, escludendo equipollenti di esso.
3.3. – Il conflitto, secondo la Camera, sarebbe poi inammissibile,
poiché dal ricorso non si ricaverebbero “l’esposizione sommaria delle ragioni
di conflitto e l’indicazione delle norme costituzionali che regolano la
materia”, secondo quanto prescritto dall’art. 26 delle norme integrative.
Non sarebbe, nella specie, sufficiente
la menzione che l’ordinanza-ricorso fa dell’esigenza del “pieno riespandersi
della giurisdizione”, giacché le disposizioni che “regolano la materia” non si
esauriscono nell’art. 68 della Costituzione, ma comprendono quelle concernenti
le attribuzioni dell’autorità giudiziaria.
3.4. – Nel merito del conflitto, la Camera dei deputati richiede
che la Corte dichiari che spettava a essa affermare l’insindacabilità delle
opinioni del deputato Matacena.
Anche alla stregua dell’indirizzo della giurisprudenza
costituzionale, ampiamente richiamata nell’atto di costituzione in giudizio,
rileva in via generale la Camera che, in materia, nessun problema sorge per i
due casi “estremi”, delle opinioni contenute negli atti tipici della funzione
(ad esempio, un’interrogazione), certamente ricomprese nella garanzia, e
all’opposto di quelle puramente personali ed estranee alla sfera politica, certamente
escluse: il problema si pone per la zona intermedia, dovendosi di volta in
volta accertare l’esistenza del “nesso funzionale” tra le opinioni e il mandato
parlamentare, per farne derivare, in caso positivo, la prerogativa
dell’insindacabilità. A tale fine, assume particolare rilievo, secondo la
Camera, l’art. 67 della Costituzione, che stabilisce che “ogni membro del
Parlamento rappresenta la Nazione”, perché da tale principio si ricaverebbe che
la rappresentanza è di tipo politico, e che l’attività parlamentare, in quanto
libera nel fine, non ha un terreno predefinito che possa essere stabilito a priori: ciò rileverebbe, ai fini che
interessano, nel senso di negare la riconducibilità al mandato parlamentare
delle sole attività che siano “manifestamente” estranee alla funzione.
Ciò premesso in generale circa il metodo da utilizzare ai fini
della risoluzione del conflitto, la Camera osserva che nel caso di specie deve
ritenersi sussistente la “connessione funzionale” che è la condizione
necessaria e sufficiente per l’affermazione dell’insindacabilità.
I fatti contestati al deputato Matacena consistono in
dichiarazioni rese dallo stesso e intimamente connesse con un atto di esercizio
della funzione di sindacato ispettivo; all’origine dell’intera vicenda,
infatti, si colloca l’interrogazione n. 4-02698 presentata dal deputato in data
31 luglio 1996: l’articolo del quotidiano non fa altro che riprendere il
contenuto di quello stesso atto, che per definizione – si osserva – è coperto
dall’insindacabilità, menzionando successivi ma pur sempre connessi atti
riguardanti la stessa vicenda, cioè i presunti abusi contestati al magistrato.
Ineccepibile risulta dunque, per la Camera dei deputati, la
relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere, poi fatta propria dal
relatore nella seduta dell’Assemblea, secondo la quale l’ “antecedente logico
di tutta la vicenda è costituito da un atto di sindacato ispettivo” presentato
dal deputato, atto cui “tutto il resto ... si connette inscindibilmente”.
A fronte di ciò, rileva la Camera, le contestazioni mosse dal
giudice ricorrente non sono fondate. Il giudice sembra distinguere, nel
contesto della pubblicazione, tra il fatto storico della denuncia presentata
dal padre del deputato e la menzione dell’interrogazione parlamentare, che
però, sempre secondo il giudice, sarebbe “strumentale” in quanto preordinata a
divulgare una vicenda privata. Ma tale conclusione, si osserva, è errata: il
fatto di rendere noto che è stata presentata una altrui denuncia, nella quale
si fa menzione esplicita di una propria attività ispettiva è, per il
parlamentare, attività strettamente collegata all’interrogazione medesima;
interrogazione nella quale, inoltre, si prospettava anche la possibilità di una
denuncia da parte del magistrato, denuncia che in effetti è successivamente
intervenuta, cosicché darne conto nell’articolo non ha altro significato che
quello di ricollegarsi, ancora, all’interrogazione.
Del resto, impedire al parlamentare di intervenire pubblicamente
su una questione che ha formato oggetto di una sua interrogazione equivarrebbe
– si osserva ancora – a far rivivere la vecchia teoria della copertura
costituzionale delle sole opinioni “intramurarie”, tesi che la Corte
costituzionale ha già respinto.
Né ad avviso della Camera può avere rilievo la circostanza che la
denuncia cui si riferisce l’articolo sia stata presentata dal padre del
deputato Matacena: ciò non trasforma, come sostiene il ricorrente, in vicenda
privata un problema che è invece politico, come è dimostrato dal fatto che il
Ministro di grazia e giustizia ha ritenuto di rispondere all’interrogazione.
Sussistono infine, si osserva, oltre ai presupposti sostanziali
per la dichiarazione di insindacabilità, i requisiti formali di validità di
essa: la Giunta ha proceduto in contraddittorio con il deputato, e l’Assemblea
ha deliberato, recependo le motivate conclusioni della Giunta, dopo aver
ascoltato le osservazioni del relatore.
La Camera chiede pertanto che sia riconosciuta la sussistenza
degli elementi, sostanziali e procedurali, dell’insindacabilità, che, conclude,
è posta a presidio della rappresentanza e dunque del corretto svolgimento della
funzione parlamentare, secondo il disegno della Costituzione.
4. – In prossimità
dell’udienza, la Camera dei deputati ha depositato una memoria nella quale si
aggiungono ulteriori argomentazioni sia per ribadire le eccezioni di carattere
processuale, sia quanto al merito del conflitto.
Nel merito, in
particolare, la memoria della Camera si sofferma sulle più recenti pronunce
rese dalla Corte costituzionale in tema di insindacabilità parlamentare
(sentenze nn. 58, 56, 11 e 10 del 2000), per rilevare in primo luogo che, anche
se tali decisioni rappresentano per certi profili un mutamento di indirizzo
rispetto alla giurisprudenza precedente (mutamento del resto dichiarato, nella
sentenza n. 10), tuttavia esse si collocano a brevissima distanza da una
decisione di segno diverso (sentenza n. 417 del 1999), cosicché non potrebbe
dirsi, allo stato, che sia maturato un nuovo indirizzo giurisprudenziale
realmente consolidato, né che sia conclusa la problematica determinazione dei
criteri del giudizio sui conflitti tra giudici e Parlamento, in riferimento
all’art. 68 della Costituzione.
Nel quadro della giurisprudenza costituzionale resa fino
all’anno 1999, prosegue la Camera, non vi sarebbe alcun dubbio circa
l’applicabilità dell’art. 68, primo comma, della Costituzione alle
dichiarazioni rese dal deputato Matacena, essendosi sempre riconosciuto il
nesso con la funzione parlamentare quando vi sia un “complessivo contesto
parlamentare” nel quale le opinioni sono state manifestate (sentenza n. 417 del
1999 citata).
Tuttavia, prosegue
la memoria, neppure l’indirizzo della giurisprudenza costituzionale più recente
può portare a diversa conclusione; e al riguardo, la Camera svolge un raffronto
con la fattispecie decisa dalla sentenza n. 10 del 2000.
In questa decisione, si è affermato che le dichiarazioni
esterne sono coperte dalla garanzia costituzionale solo quando siano “sostanzialmente
riproduttive di un’opinione espressa in sede parlamentare”.
Al di là di
possibili considerazioni critiche che potrebbero svolgersi riguardo a questo
indirizzo – che sembra tener conto di un dato estrinseco-formale più che di una
corrispondenza di sostanza – osserva la resistente che nel caso all’esame della
Corte sussiste comunque proprio la stessa riproduzione delle dichiarazioni rese
in sede parlamentare: nell’interrogazione del 31 luglio 1996 del deputato Matacena,
si formulava espressamente l’invito al Presidente del Consiglio dei ministri e
al Ministro di grazia e giustizia a valutare se la percezione dell’indennità di
missione da parte del dott. Macrì, applicato alla direzione distrettuale
antimafia di Reggio Calabria, nonostante la sua residenza nella medesima città,
integrasse il reato di truffa e fosse perciò meritevole di denuncia penale;
nell’atto di sindacato ispettivo l’eventualità di una denuncia era dunque
esplicitamente prospettata, e nella successiva dichiarazione resa all’esterno
nulla si aggiunge, riferendosi soltanto che in effetti una denuncia, relativa
allo stesso comportamento contestato in sede parlamentare, era stata
presentata.
A fronte di tale evidente identità di sostanza, prosegue la
Camera, la pretesa del giudice ricorrente, espressa nel ricorso, di definire la
“congrua” divulgazione dell’attività parlamentare, fissandone perfino il tipo
di atto, i tempi e così via, in una sorta di “decalogo” della divulgazione
stessa, è, per la Camera, inaccettabile: una impostazione del genere
svuoterebbe di significato la garanzia costituzionale dell’insindacabilità,
affidandone la delimitazione proprio al potere giudiziario, sovente
contrapposto a quello che dalla garanzia è assistito, e pertanto simile
impostazione deve essere, in conclusione, respinta.
1. – Il
presente conflitto di attribuzione è stato promosso dal Giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria contro la Camera dei
deputati, in relazione alla delibera della Camera stessa del 9 dicembre 1998
con la quale si è affermata l’insindacabilità - alla stregua dell’art. 68,
primo comma, della Costituzione - delle affermazioni contenute in un articolo
di giornale ascritto al deputato Amedeo Matacena, affermazioni per le quali,
come riferito nell'esposizione dei fatti di causa, è in corso un procedimento
per diffamazione a mezzo stampa, pendente presso l’ufficio giudiziario
ricorrente. Ritiene il Giudice ricorrente che la deliberazione impugnata della
Camera dei deputati sia espressione di una concezione dell'insindacabilità
parlamentare più ampia di quella che la Costituzione prevede, circoscritta alle
opinioni espresse e ai voti dati nell'esercizio delle funzioni, e su questa
premessa ricorre per conflitto di attribuzione.
2. – La
difesa della Camera dei deputati eccepisce preliminarmente l’irricevibilità
dell’atto introduttivo del giudizio e l’inammissibilità del conflitto:
l'irricevibilità, per avere il giudice ricorrente utilizzato la forma
dell’ordinanza, in luogo di quella del ricorso, prescritta dagli artt. 37,
quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 26 delle norme integrative
per i giudizi davanti alla Corte costituzionale; l'inammissibilità, per avere
trascurato di esporre, sia pure sommariamente, le ragioni del conflitto,
attraverso l'indicazione delle norme costituzionali che regolano la materia,
conformemente a quanto previsto nel medesimo art. 26, ora ricordato.
Le eccezioni non sono fondate. Quanto
all’irricevibilità, è sufficiente richiamare gli argomenti con i quali questa
Corte ha ritenuto, per l’ipotesi di conflitto promosso dall’Autorità
giudiziaria, che l’atto introduttivo sia idoneo a promuovere il giudizio per
conflitto di attribuzione tutte le volte in cui esso corrisponda, nel
contenuto, al ricorso quale disciplinato dalla legge (per tutte, sentenza n. 10
del 2000) e, nella specie, tale corrispondenza non è né contestata né
contestabile. Quanto all’inammissibilità, dedotta rilevando la mancata
esposizione delle ragioni costituzionali del conflitto - carenza che
discenderebbe dall’omessa indicazione delle norme costituzionali identificative
delle attribuzioni giurisdizionali difese in giudizio -, basta rilevare in
contrario che la prospettata violazione dell’art. 68, primo comma, della
Costituzione, quando comporti, in ipotesi, un’estensione abusiva della garanzia
al di là dei casi ai quali si riferisce, si traduce di per sé in una violazione
delle attribuzioni dell’Autorità giudiziaria, quali determinate dalla Costituzione.
Essendo l'art. 68, primo comma, della Costituzione posto al confine tra
protezione del parlamentare e ambito della giurisdizione, ogni estensione non
consentita dell'una ridonda automaticamente in lesione della sfera di
attribuzioni dell'altro e viceversa, con la conseguenza che l'indicazione
dell'art. 68, primo comma, della Costituzione è sufficiente a ritenere
adempiuto l'onere di indicare la norma costituzionale che regola la materia,
delimitando le attribuzioni costituzionali in discussione nel presente
giudizio, secondo la previsione dell'art. 26 delle norme integrative e
dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953.
3. – Nel merito, il ricorso per
conflitto di attribuzione proposto dal Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Reggio Calabria non è fondato.
3.1. –
Trattandosi di valutare l’applicabilità della prerogativa parlamentare prevista
dal primo comma dell’art. 68 della Costituzione a dichiarazioni rese da un
membro del Parlamento a un organo di stampa, dichiarazioni dunque rilasciate al
di fuori dell'esercizio di attività parlamentari tipiche, l’intero problema si
risolve nello stabilire se - ciò non di meno - esse siano “identificabili come
espressioni di attività parlamentare” (sentenze nn. 10 del 2000 e 329 del 1999)
e quindi siano da ricomprendere nella sfera delle attività dei membri del
Parlamento assistite dalla garanzia costituzionale.
Come
più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, ai fini di tale
identificazione non basta la semplice comunanza di argomenti, oggetto di
attività parlamentari tipiche e di dichiarazioni fatte al di fuori di esse, né
basta la riconducibilità di queste ultime dichiarazioni a un medesimo “contesto
politico” (sentenze nn. 375 del 1997, 329 del 1999 e 58 del 2000, nonché n. 56
del 2000). Occorre invece che la dichiarazione possa essere qualificata come
“espressione di attività parlamentare” (sentenze nn. 10 e 11 del 2000), il che
normalmente accade se e in quanto sussista una sostanziale corrispondenza di
significati tra le dichiarazioni rese al di fuori dell'esercizio delle attività
parlamentari tipiche svolte in Parlamento e le opinioni già espresse
nell'ambito di queste ultime.
Nell'ordinario
svolgimento della vita democratica e del dibattito politico (sentenze nn. 10 e
56 del 2000), questo – la sostanziale corrispondenza e quindi il carattere
divulgativo - è infatti il criterio che consente di identificare le
dichiarazioni rese al di fuori di quelle attività e ciononostante riconducibili
o inerenti alla funzione parlamentare, distinguendole così da quelle che
ricadono nel diritto comune a tutti i cittadini e proteggendole tramite la
speciale garanzia dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, senza con ciò
determinare situazioni ingiustificate di privilegio personale (sentenza n. 375
del 1997). L’attività dei membri delle Camere nello Stato democratico
rappresentativo è per sua natura destinata infatti a proiettarsi al di fuori
delle aule parlamentari, nell’interesse della libera dialettica politica che è
condizione di vita delle istituzioni democratico-rappresentative (sentenze nn.
11 e 56 del 2000).
3.2. –
Nella specie, il contenuto delle dichiarazioni affidate alla stampa dal
deputato Matacena corrisponde a quanto affermato dallo stesso
nell’interrogazione parlamentare presentata il 31 luglio 1996. In essa si
richiama l’attenzione del Ministro di grazia e giustizia sul percepimento di
determinate somme a titolo di indennità di missione da parte di un magistrato,
percepimento che l’interrogante presume indebito; si ipotizza la necessità di
promuovere la restituzione delle somme medesime e si sollecita la presentazione
di una denuncia all’Autorità giudiziaria sulla base della ritenuta rilevanza
penale del comportamento tenuto dal magistrato. Parallelamente, nell’articolo
di stampa, attribuito al deputato interrogante, si riferisce dell’esistenza
dell’interrogazione e della risposta del Ministro e si dà notizia di una
denuncia, sporta dal padre del deputato nei confronti del magistrato,
riguardante gli stessi fatti oggetto dell’atto parlamentare. Né la
strutturazione dell’articolo a stampa - cioè l’utilizzazione del contenuto di
un atto altrui per richiamare il contenuto di un atto parlamentare -; né
l’indicazione, accanto al contenuto principale, di circostanze di contorno, di
per sé prive di autonomo significato, come quella, riferita nell’esposizione in
fatto, relativa a un precedente contenzioso tra la famiglia del deputato e il
magistrato in questione, valgono a negare la sostanziale corrispondenza tra il
contenuto di questo e il contenuto di atti parlamentari precedenti. E tale
corrispondenza con atti compiuti ed ammessi nell'esercizio della funzione di
parlamentare rende irrilevante la ragione, ritenuta dal ricorrente di natura
personale, che può, ipoteticamente, aver mosso il deputato a promuovere la
pubblicazione dell’articolo di stampa in questione.
4. – Riconosciuta così la
riconducibilità dell'attività incriminata a quella a garanzia della quale è
posto l'art. 68, primo comma, della Costituzione, il giudizio sul conflitto di
attribuzione proposto dal Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Reggio Calabria contro la Camera dei deputati deve risolversi a
favore di quest'ultima.
Per questi motivi
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che
spetta alla Camera dei deputati affermare l’insindacabilità, ai sensi dell’art.
68, primo comma, della Costituzione, delle dichiarazioni espresse dal deputato
Amedeo Matacena, secondo quanto deliberato dall’Assemblea della Camera in data
9 dicembre 1998.
Così deciso in Roma, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 2000.
Cesare MIRABELLI, Presidente
Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore
Depositata in cancelleria il 21 luglio
2000.