SENTENZA N. 82
composta dai signori:
- Francesco GUIZZI Presidente
- Cesare MIRABELLI Giudice
- Fernando SANTOSUOSSO "
- Massimo VARI "
- Cesare RUPERTO "
- Riccardo CHIEPPA "
- Gustavo ZAGREBELSKY "
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel
giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito
della delibera della Camera dei deputati del 30 settembre 1998 relativa alla
insindacabilità delle opinioni espresse dall'on. Vittorio Sgarbi nei confronti
del dott. Antonio Abrami, promosso con ricorso del Tribunale di Roma notificato
il 26 luglio 1999, depositato in cancelleria il 2 agosto 1999 ed iscritto al n.
26 del registro conflitti 1999.
Visto l'atto di costituzione della Camera
dei deputati;
udito nell'udienza pubblica del 22 febbraio
2000 il Giudice relatore Fernando Santosuosso;
udito l'avvocato Giuseppe Abbamonte per la
Camera dei deputati.
Ritenuto in fatto
1.—
Nel corso di un procedimento penale a carico dell’on. Vittorio Sgarbi, imputato
del reato di diffamazione per le dichiarazioni rilasciate nei confronti del
dott. Antonio Abrami, Pretore di Venezia, il Tribunale di Roma, con ordinanza
del 1° dicembre 1998, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti
della Camera dei deputati, in relazione alla delibera del 30 settembre 1998 con
la quale quest’ultima ha dichiarato che le suddette opinioni sono da ritenersi
espresse nell’esercizio delle funzioni di parlamentare, e quindi coperte da
insindacabilità ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.
Il
Tribunale ricorrente osserva che la Camera, senza alcuna motivazione, ha
contraddetto il parere espresso dalla Giunta per le autorizzazioni a procedere,
che aveva invece proposto di escludere l’insindacabilità in conseguenza del
carattere prettamente personale della polemica intercorsa tra l’on. Sgarbi ed
il Pretore Abrami.
Nel
caso specifico, il deputato aveva usato espressioni ritenute diffamatorie nei
confronti di detto giudice a causa di una sentenza penale di condanna da
quest’ultimo emessa nei suoi confronti. Da ciò consegue, secondo il ricorrente,
che tali dichiarazioni (tra le quali: “Quel pretore è un ignorante, un
provocatore, 186 pagine di delirio giuridico. Abrami dovrebbe tornare in terza
elementare.”), profferite in ambito estraneo al Parlamento, debbono ritenersi
null’altro che una questione personale, alla quale non può ricollegarsi in
alcun modo l’esercizio delle funzioni di deputato.
Osserva
peraltro il Tribunale che la delibera di insindacabilità, benché illegittima,
conserva comunque la sua efficacia e preclude al giudice di merito di formulare
una qualsivoglia pronuncia senza aver prima sollevato il conflitto di
attribuzione. Pertanto, il Tribunale di Roma ha denunziato lo scorretto uso del
potere della Camera nell'accertare la sussistenza dei presupposti di
applicabilità dell’art. 68, primo comma, della Costituzione nei confronti
dell'on. Sgarbi.
2.—
Con ordinanza n. 363 del 22 luglio 1999 la Corte costituzionale ha dichiarato
ammissibile il conflitto in parola, assegnando al Tribunale di Roma il termine
di sessanta giorni per la notifica del provvedimento alla Camera dei deputati.
Il
ricorrente ha effettuato la notifica il 26 luglio ed ha quindi depositato il
ricorso notificato, presso la cancelleria della Corte costituzionale, il 2
agosto 1999.
3.—
Costituendosi in giudizio, la Camera dei deputati ha chiesto che la Corte
costituzionale rigetti il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal
Tribunale di Roma, annullando gli atti compiuti dall'autorità giudiziaria. In
una successiva memoria difensiva depositata nell'imminenza dell'udienza
pubblica di discussione, la Camera ha concluso per l'inammissibilità e, in
subordine, per il rigetto del ricorso stesso. Essa sottolinea che la
deliberazione oggetto del conflitto non sarebbe immotivata, dovendosi ricercare
le ragioni di essa nel dibattito che l'ha preceduta, dal quale emergerebbe
anche il nesso delle opinioni espresse dall'on. Sgarbi con le funzioni
parlamentari.
Secondo
la difesa della Camera, occorrerebbe prendere le mosse dall'eccessiva ampiezza
della sentenza emessa dal dott. Abrami e dall'estraneità del suo contenuto
rispetto al fatto oggetto del giudizio penale, costituito da presunte assenze
dall'ufficio e dalle relative false certificazioni mediche. Tale abnorme
dilatazione della motivazione avrebbe investito l'intera esistenza dell'on.
Sgarbi, con indagini sulla sua vita, sulle sue ricerche e sulla sua produzione
scientifica. E tutto ciò solo perché si giudicava per il reato di diffamazione
un noto parlamentare, critico e studioso d'arte.
Ci
si troverebbe dunque, ad avviso della Camera, di fronte ad una
"motivazione politica", che rappresenterebbe un'indebita fuoriuscita
dalle attribuzioni dell'autorità giurisdizionale: al che avrebbe legittimamente
reagito l'on. Sgarbi, denunciando, attraverso la critica della motivazione e
del suo estensore, una palese disfunzione giudiziaria; denuncia che
rientrerebbe nell'esercizio del mandato politico di parlamentare, con la
conseguente applicabilità dell'art. 68 della Costituzione.
Su
tale fondamentale aspetto del conflitto di attribuzione non avrebbe preso
posizione il Tribunale di Roma, omettendo l'esame della situazione venutasi a
creare con la sentenza del Pretore. Il ricorso risulterebbe, quindi,
inammissibile per difetto di motivazione, ai sensi dell'art. 16 delle norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
4.—
In ogni caso, il ricorso sarebbe infondato anche nel merito: la Camera sostiene
che verrebbe qui in discussione "non solo una disfunzione, ma un eccesso
della funzione giudiziaria, che non si vede come possa sottrarsi alla
valutazione del Parlamento, per stabilire se e come sia stata invasa l'area
della personalità e della libertà di apprezzamento che la qualifica di
parlamentare comporta. Ciò specie in presenza dell'eccesso qualitativo e
dimensionale dell'accertamento in cui la funzione giudiziaria si è espressa in
concreto". Né l'invasione della sfera e della personalità del politico
sarebbe dequalificata dalla forma dell'atto giudiziario in cui si sarebbe
concretata, perché la motivazione della sentenza pretorile non troverebbe
"alcuna base nelle norme e nei fatti che avrebbero dovuto esserne il
supporto, eccedendo manifestamente i limiti segnati dalla contestazione e
dall'art. 424 c.p.p.".
Si
conclude, pertanto, nel senso che la delibera di insindacabilità della Camera
sostanzialmente rivendicherebbe al parlamentare “la libertà, propria di ogni
soggetto di diritto, da giudizi che non rientrino nel valore
legalità–giurisdizione”, menzionato e tutelato anche nella sentenza n. 11 del
2000 della Corte costituzionale. Infatti, la motivazione della sentenza del
Pretore di Venezia sarebbe “invasiva della personalità del parlamentare e della
sua reputazione”, intaccando così anche la credibilità dell'esercizio del mandato
politico e, con esso, dell'apporto del singolo parlamentare alla funzione della
Camera cui appartiene.
Considerato in diritto
1.— Il
Tribunale di Roma, con ordinanza del 1° dicembre 1998, ha sollevato conflitto
di attribuzione, per menomazione, nei confronti della Camera dei deputati, in
relazione alla delibera del 30 settembre 1998 con la quale quest’ultima ha
dichiarato che le opinioni formulate dall'on. Vittorio Sgarbi nei riguardi del
Pretore di Venezia, dott. Antonio Abrami, sono da ritenersi espresse
nell’esercizio delle funzioni di parlamentare, ai sensi dell’art. 68, primo
comma, della Costituzione.
2.—
Deve essere innanzitutto confermata l'ammissibilità, sotto i profili sia
soggettivo che oggettivo, del conflitto di attribuzione in esame, già dichiarata
da questa Corte, in sede di sommaria delibazione, con l'ordinanza n. 363 del
1999.
La
forma dell'ordinanza, utilizzata per la proposizione del conflitto, non
comporta l'irricevibilità, in quanto l'atto possiede tutti i requisiti
stabiliti dagli artt. 37 della legge n. 87 del 1953 e 26 delle norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale ed è quindi idoneo
a conseguire lo scopo cui è preordinato, consentendo la valida instaurazione
del contraddittorio (cfr. le sentenze n. 10, 11, 56 e 58 del 2000).
Il
ricorso risulta, inoltre, sufficientemente motivato ai sensi dell'art. 16 delle
predette norme integrative, non essendo necessario, nell'ambito del presente
conflitto, che esso valuti le caratteristiche della sentenza emessa dal giudice
Abrami, per le ragioni che si esporranno.
3.—
Nel merito il ricorso è fondato.
Il
conflitto di attribuzione in esame trae origine da alcune dichiarazioni,
asseritamente diffamatorie, rese dal deputato Sgarbi ad organi di stampa e ad
emittenti televisive nei riguardi del dott. Abrami, dichiarazioni che formano
oggetto di giudizio penale davanti al Tribunale di Roma.
La
giurisprudenza costituzionale ha precisato che questa Corte ha il compito di
verificare, in un conflitto per menomazione, se dal potere esercitato dalla
Camera di appartenenza in base all'art. 68, primo comma, della Costituzione sia
derivata o meno la lamentata, illegittima interferenza nella sfera di
attribuzione dell'autorità giudiziaria ricorrente.
In
particolare – trattandosi, nella specie, di opinioni espresse al di fuori del
Parlamento – deve accertarsi se esista il nesso funzionale con le attività
parlamentari. Tale nesso consiste non già in una semplice forma di collegamento
– di argomento o di contesto – fra attività parlamentare e dichiarazioni, ma
più precisamente nella “identificabilità della dichiarazione stessa quale
espressione di attività parlamentare” (sentenze n. 10 e n. 58 del 2000):
occorre, quindi, che nell'opinione manifestata all'esterno “sia riscontrabile
una corrispondenza sostanziale di contenuti con l'atto parlamentare, non
essendo sufficiente a questo riguardo una mera comunanza di tematiche”
(sentenza n. 11 del 2000).
Non
è perciò coperta da insindacabilità quella opinione che non sia collegata da
nesso con l'esercizio delle funzioni parlamentari, ancorché riguardi temi al
centro di un dibattito politico e parlamentare (sentenza n. 56 del 2000).
4.—
In questo senso, nella vicenda in esame, si era pronunciata la Giunta per le
autorizzazioni a procedere della Camera dei deputati, la quale aveva proposto
di dichiarare che le opinioni in questione non erano state espresse
nell'esercizio delle funzioni parlamentari, poiché “la polemica iniziata dal
deputato Sgarbi aveva un carattere prettamente privato e personale”. Ma tale proposta
è stata respinta dall'Assemblea, nella seduta del 30 settembre 1998, dopo un
dibattito in cui sono state, peraltro, esplicitate dagli intervenienti le
argomentazioni contrarie, riconducibili alla convinzione che la pur vivace
reazione dell'on. Sgarbi alla sentenza di condanna emessa dal giudice Abrami
derivasse non tanto dal suo coinvolgimento personale, quanto dall'esercizio del
diritto di critica del modo di svolgimento della funzione giudiziaria.
Su
tale aspetto insiste anche la difesa della Camera, secondo cui l'on. Sgarbi
avrebbe legittimamente reagito ad una palese ed indebita fuoriuscita del
Pretore dalle sue attribuzioni denunciando, attraverso la critica della
motivazione e del suo estensore, detta esorbitanza dalle funzioni giudiziarie,
invasiva della libertà e personalità del deputato. Tale denuncia, secondo la
difesa, rientrerebbe nei diritti del parlamentare nell'esercizio del suo
mandato politico, con la copertura della insindacabilità garantita dall'art.
68, primo comma, della Costituzione.
In
proposito deve, anzitutto, precisarsi che il presente conflitto non si incentra
sulla giustificatezza o meno della reazione del parlamentare ad una asserita
invasione della sua libertà attraverso l'eccedenza del comportamento del
Pretore dalle attribuzioni giurisdizionali (ciò che forma o può formare oggetto
di altri giudizi). Il conflitto, invece, è sorto e si svolge unicamente tra il
Tribunale di Roma, che intende esercitare le sue funzioni nel giudicare
sull'imputazione di diffamazione, e la Camera, che oppone alla prosecuzione di
tale giudizio l'insindacabilità delle opinioni espresse dal parlamentare in
quanto connesse all'esercizio del suo mandato.
Con
stretto riguardo, allora, alla verifica dell'esistenza di questo nesso
funzionale – a prescindere dalla valutazione se le predette dichiarazioni del
deputato, anche per il linguaggio non consentito nemmeno in Parlamento,
consistano unicamente in mere offese personali – è sufficiente e decisivo
rilevare che le stesse, rese fuori delle Camere, non riproducono né divulgano
il contenuto di alcuno specifico atto di natura parlamentare, cosicché non sono
identificabili come espressione dell'attività del deputato, ma semmai di
critica politica. Delle ragioni che possano eventualmente giustificare quelle
dichiarazioni potrà e dovrà, dunque, conoscere l'autorità giudiziaria, con le
cui attribuzioni ha interferito la Camera dei deputati ravvisando inesattamente
il nesso funzionale di quelle opinioni con l'attività parlamentare.
La
deliberazione di insindacabilità adottata da quest'ultima deve, quindi, essere
annullata.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che non spetta alla Camera dei
deputati dichiarare l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma,
della Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi, in
ordine alle quali è pendente avanti il Tribunale di Roma il giudizio penale
indicato in epigrafe; di conseguenza annulla la deliberazione adottata
dalla Camera dei deputati nella seduta del 30 settembre 1998.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20
marzo 2000.
Cesare
MIRABELLI, Presidente
Fernando
SANTOSUOSSO, Redattore
Depositata in
cancelleria il 24 marzo 2000.