SENTENZA N.195
ANNO 2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
-
Massimo VARI Presidente
-
Riccardo CHIEPPA Giudice
-
Gustavo ZAGREBELSKY "
-
Valerio ONIDA "
-
Carlo MEZZANOTTE "
-
Guido NEPPI MODONA "
-
Piero Alberto CAPOTOSTI "
-
Annibale MARINI "
-
Franco BILE "
-
Giovanni Maria FLICK "
-
Francesco AMIRANTE "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità
costituzionale dell'art. 32, comma 1, del d.P.R. 22 settembre
1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di
imputati minorenni), come modificato dall'art. 22 della legge 1° marzo 2001, n.
63 (Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di
formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale
di riforma dell'art. 111 della Costituzione), promossi, nell'ambito di diversi
procedimenti penali, con ordinanze dei Giudici dell'udienza preliminare del
Tribunale per i minorenni di Palermo in data 24 aprile 2001, di Salerno in data
23 aprile 2001, di Palermo in data 25 maggio 2001, di Reggio Calabria in data 6
giugno 2001, rispettivamente iscritte ai nn. 556,
565, 756 e 787 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica nn. 32,
39 e 40, prima serie speciale, dell'anno 2001.
Visti gli atti di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 13 marzo 2002 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza del 24 aprile 2001 (r.o.
n. 556 del 2001) il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale per i
minorenni di Palermo ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3, 10, 104 e 111, quarto comma, della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1,
del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione
delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati
minorenni), come modificato dall'art. 22 della legge 1° marzo 2001, n. 63
(Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di
formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale
di riforma dell'art. 111 della Costituzione), "nella parte in cui non
prevede che in caso di contumacia o irreperibilità dell'imputato il giudice
possa, nell'interesse preminente dello stesso, comunque emettere sentenza di
proscioglimento ex art. 425 cod. proc. pen. ovvero sentenza di
proscioglimento per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del
fatto".
Il giudice a quo premette: che procede nei confronti
di un imputato, minorenne all’epoca dei fatti, per il reato di furto aggravato
ai sensi dell'art. 61, numero 2, cod. pen.; che il reato, commesso nel 1997, é divenuto procedibile a
querela per effetto dell'art. 12 della legge 25 giugno 1999, n. 205; che non
risulta proposta querela e che pertanto dovrebbe emettersi sentenza di improcedibilità ex art. 425 cod. proc.
pen., ma
tale pronuncia é impedita dalla contumacia dell'imputato.
Per effetto delle modifiche recate
dall'art. 22 della legge n. 63 del
Con la conseguenza che, allorchè
l'imputato sia contumace - come nel giudizio a quo – ovvero sia legittimamente assente o irreperibile e non presti
perciò il consenso alla definizione del processo, il giudice dell'udienza
preliminare non può in alcun caso prosciogliere il minore.
Ad avviso del rimettente, l'impossibilità di pronunciare
sentenza di non luogo a procedere nel preminente ed obiettivo interesse del
minore, in assenza del suo consenso, violerebbe l'art. 10 Cost., ponendosi in contrasto con l'art. 3 della convenzione sui
diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa
esecutiva in Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176, secondo cui in tutte
le decisioni relative ai fanciulli deve essere ritenuto preminente l'interesse
del minore. Non si può infatti dubitare - prosegue il
giudice a quo - che sia interesse preminente del minore evitare la
sottoposizione a un dibattimento affatto inutile, tanto più che le esigenze
difensive dell'imputato minorenne sono comunque garantite dalla ampia
possibilità riconosciutagli, a seguito della sentenza della Corte
costituzionale n.
77 del 1993, di proporre opposizione alle sentenze di proscioglimento che
presuppongono un accertamento di responsabilità.
La norma censurata violerebbe inoltre: l'art. 104 Cost., esautorando "di fatto
l'autonomia della funzione giurisdizionale del giudice minorile"; l'art. 3
Cost., per l'illogica disparità di trattamento degli
imputati minorenni rispetto ai maggiorenni, per i quali il giudice dell'udienza
preliminare ben può emettere sentenza di non luogo a procedere ex art.
425 cod. proc. pen.
senza necessità di alcun consenso; l'art. 111, quarto comma, Cost., dal momento che, in relazione ai casi in cui
l'imputato eserciti il suo diritto di rimanere contumace o sia irreperibile,
non prevede "le ipotesi di "impossibilità di natura oggettiva o di
provata condotta illecita" che rendono possibile la formazione della prova
in assenza di contraddittorio".
2. - Analoghe questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 32, comma 1, del d.P.R. n.
448 del 1988, come modificato dall'art. 22 della legge n. 63 del 2001, sono
state sollevate: con ordinanza del 23 aprile 2001 (r.o.
n. 565 del 2001) dal Giudice dell'udienza preliminare del
Tribunale per i minorenni di Salerno; con ordinanza del 25 maggio 2001 (r.o. n. 756 del 2001) da altro
Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Palermo; con
ordinanza del 6 giugno 2001 (r.o. n. 787 del 2001) dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale
per i minorenni di Reggio Calabria.
Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale per i
minorenni di Salerno, che procede nei confronti di un minorenne straniero,
irreperibile, per il reato di tentato furto monoaggravato,
divenuto improcedibile per difetto di querela,
ritiene che la disciplina secondo cui il proscioglimento del minorenne é
subordinato al suo consenso violi l'art. 3 Cost., per irragionevolezza e disparità di trattamento rispetto
agli imputati adulti, sulla base di censure del tutto simili a quelle svolte,
anche con riferimento agli altri parametri, dal Giudice dell'udienza
preliminare del Tribunale per i minorenni di Palermo.
Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale per i
minorenni di Palermo, nell'ordinanza iscritta al n. 756 del r.o.
del 2001 dubita della legittimità costituzionale
dell'art. 32, comma 1, del d.P.R. n. 448 del 1988:
- nella parte in cui prevede che il giudice dell'udienza
preliminare possa "emettere sentenza di proscioglimento ex art. 425
c.p.p. solo dopo avere acquisito il consenso
dell'imputato alla definizione del procedimento dell'udienza preliminare",
in riferimento agli artt. 3,
10, 101 Cost.;
- nella parte in cui non prevede che il giudice dell'udienza
preliminare possa "emettere sentenza di proscioglimento per concessione
del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto quando risulta preminente
l'interesse del minore anche senza l'acquisizione del consenso dell'imputato
alla definizione del procedimento all'udienza preliminare", in riferimento agli artt. 10 e 101
Cost.;
- e "nella parte in cui non prevede che il giudice possa
emettere sentenza di proscioglimento ex art. 425 c.p.p., ovvero per concessione del perdono giudiziale o per
irrilevanza del fatto, nei confronti dell'imputato contumace, ovvero
irreperibile per l'"impossibilita' di natura oggettiva" ad acquisire
il consenso alla definizione del procedimento all'udienza preliminare", in
riferimento all'art. 111 Cost.
In fatto, e quanto alla rilevanza, il rimettente premette che
i reati per i quali é stato chiesto il rinvio a giudizio sono
tutti procedibili a querela e che, pur essendo state acquisite in udienza
preliminare la remissione della querela a suo tempo presentata e l'accettazione
della remissione ad opera dell'imputato, non può pronunciare sentenza di
proscioglimento per essere il reato estinto per remissione di querela, a causa
della contumacia dell'imputato e della conseguente mancata prestazione del
consenso.
Nel merito, il rimettente svolge censure analoghe a quelle
prospettate nella ordinanza n. 556 del 2001,
riferendo tuttavia alla violazione dell'art. 101 Cost. gli argomenti spesi
nella precedente ordinanza in relazione all'art. 104 Cost. ed estendendo le
censure concernenti l'irragionevolezza della disciplina censurata al raffronto
con la perdurante possibilità di emettere, anche senza il consenso
dell'imputato, sentenza di proscioglimento per irrilevanza del fatto nel corso
delle indagini preliminari, ex art. 27, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 448 del 1988.
Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale per i
minorenni di Reggio Calabria ritiene che l'art. 32 del d.P.R.
n. 448 del 1988, "nella parte in cui prevede che il consenso dell'imputato
costituisce un presupposto indefettibile per la definizione del processo a
carico di minorenni nella fase dell'udienza
preliminare", violi gli artt. 3,
primo comma, 24, secondo comma, 31, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost.
Ad avviso del rimettente la questione, prospettata dal
difensore dell'imputata che, a conclusione della discussione in udienza
preliminare, aveva chiesto il proscioglimento della sua assistita nel merito o,
in subordine, per irrilevanza del fatto, é rilevante in quanto l'imputata,
contumace, non ha, neppure in precedenza, prestato il consenso per la
definizione del processo nella fase dell'udienza preliminare: in tale
situazione la disposizione censurata precluderebbe ogni possibilità di
pronunciare sentenza di proscioglimento con una delle
formule indicate dal difensore nel procedimento a quo.
Nel merito, il rimettente rileva che la rigida disciplina
introdotta dalla legge n. 63 del 2001 nell'art. 32, comma 1, del d.P.R. n. 448 del 1988 comporta che, ove l'imputato non
presti il suo consenso (perchè contumace o assente), il giudice dell’udienza
preliminare non può emettere sentenza di proscioglimento e deve disporre il
rinvio a giudizio del minore anche quando ricorrano
gli estremi per una pronuncia liberatoria nel merito o per motivi di rito. La
scelta di garantire comunque il pieno contraddittorio
si risolve quindi nel "paradosso [...] di provocare
la dialettica dibattimentale anche nelle ipotesi in cui l'imputato potrebbe
ottenere - come nel caso in argomento - una formula (sicuramente più
favorevole) di proscioglimento".
La disciplina censurata sarebbe in contrasto con gli artt. 3, 24, 31 e 111, secondo comma, Cost., in quanto:
- si pone, irragionevolmente, "a detrimento delle
finalità deflative" dell'udienza preliminare, nonchè,
"più in generale, di quelle educative (vedasi l'art. 1 del d.P.R. 22 settembre 1988 n. 448) perseguite dal processo
penale minorile", privilegiando "la tutela
delle mere strategie tecnico-difensive individuali (che potrebbero appieno
esplicarsi nella successiva fase processuale) a discapito della possibilità di
un'immediata fuoriuscita dal circuito penale";
- prevede, per le ipotesi di proscioglimento di cui al comma
1 dell'art. 32 del d.P.R. n.
448 del 1988, la necessità di un consenso che con assoluta incongruenza non é
invece richiesto nel caso di condanna alla pena pecuniaria o a
una sanzione sostitutiva, disciplinato dal comma 2 del medesimo articolo che,
in apparenza, pare richiedere la sola richiesta del pubblico ministero;
- determina una disparità di trattamento legata all'età,
ingiustificata e irragionevole rispetto agli adulti, che possono essere
prosciolti ex art. 425 cod. proc. pen. a prescindere dal fatto che
abbiano prestato il loro consenso;
- rende inapplicabile al processo minorile l'art. 129 cod. proc. pen.,
che consentirebbe di eludere il rigoroso limite previsto dall'art. 32, comma 1,
del d.P.R. n. 448 del 1988 quando venga
riconosciuta la sussistenza di determinate cause di non punibilità;
- é in contrasto con l'art. 27, comma 4, del medesimo d.P.R., che parrebbe invece
attribuire al giudice, nel corso dell'udienza preliminare, il potere di pronunciare
anche d'ufficio, e quindi senza il preventivo consenso dell'imputato, sentenza
di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto;
- é in palese contrasto con il principio della ragionevole
durata del processo, che nelle ipotesi prospettate di mancata acquisizione del
consenso avrebbe uno sviluppo dibattimentale affatto superfluo.
3. - Nei giudizi relativi alle questioni sollevate con le ordinanze iscritte ai numeri 556, 756 e 787 del r.o. del 2001 é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o comunque infondate.
Considerato in diritto
1. - Con quattro ordinanze sostanzialmente analoghe, sia pure
in riferimento a parametri costituzionali non sempre
coincidenti, i giudici rimettenti dubitano della legittimità costituzionale
dell'art. 32, comma 1, del d.P.R. 22 settembre 1988,
n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di
imputati minorenni), come modificato dall'art. 22 della legge 1° marzo 2001, n.
63 (Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di
formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale
di riforma dell'art. 111 della Costituzione), nella parte in cui non prevede
che il giudice dell'udienza preliminare, in caso di contumacia o irreperibilità
dell'imputato, possa emettere sentenza di non luogo a procedere ex art.
425 del codice di procedura penale, ovvero per concessione del perdono giudiziale
o per irrilevanza del fatto, anche in assenza del consenso dell'imputato alla
definizione del processo nell'udienza preliminare.
Le questioni sono sollevate nell'ambito di procedimenti nei
confronti di imputati per i quali ad avviso dei
rimettenti sussistono gli estremi di una sentenza ex art. 425 cod. proc. pen.,
in particolare, di sentenza di non luogo a procedere per difetto di querela (r.o. n. 556 del 2001 e n. 565 del 2001),
per essere il reato estinto per remissione di querela (r.o.
n. 756 del 2001), o, nel merito, con formula pienamente liberatoria (r.o. n. 787 del 2001).
Risultano pertanto prive di
rilevanza le censure circa la non adottabilità di
sentenze di non luogo a procedere per concessione del perdono giudiziale o per
irrilevanza del fatto, in quanto prospettate in via ipotetica (r.o. nn. 556, 565 e 756 del 2001)
o meramente subordinata (r.o. n. 787 del 2001).
Sotto un primo aspetto, la disciplina censurata si porrebbe
in contrasto: con l'art. 3 Cost. a cagione della ingiustificata
disparità di trattamento degli imputati minorenni rispetto a quelli
maggiorenni, per i quali non é richiesto analogo consenso ai fini della
definizione del processo nell'udienza preliminare, e dell'intrinseca
irragionevolezza di una disposizione che preclude la rapida fuoruscita dal
processo del minore sol perchè é contumace o irreperibile; con gli artt. 3 e 24 Cost., in quanto irragionevolmente impone il rinvio a giudizio
dell'imputato minorenne contumace o irreperibile che potrebbe invece essere
prosciolto nel merito, mentre il consenso non é richiesto, a norma del comma 2
del medesimo art. 32, ai fini della pronuncia di sentenza di condanna a pena
pecuniaria o sanzione sostitutiva.
Sotto un diverso profilo, la disciplina censurata violerebbe
l'art. 10 Cost., perchè
irragionevolmente preclude di dare applicazione al principio di cui all'art. 3
della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre
1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 27 maggio 1991, n.
176, secondo cui in tutte le decisioni relative ai fanciulli deve essere
ritenuto preminente l'interesse del minore, nel caso di specie quello di
evitare di essere sottoposto ad un dibattimento del tutto inutile, nonchè l'art. 31 Cost., in quanto
vanifica le esigenze deflative dell'udienza preliminare minorile e le finalità
educative del processo nei confronti dei minorenni, privilegiando
"strategie tecnico-difensive individuali [...] a
discapito della possibilità di una rapida fuoruscita dal circuito penale".
Vengono evocati anche gli artt. 101 e 104 Cost., in quanto l'imposizione del consenso quale condizione per
la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere violerebbe i principi
dell'esclusiva soggezione del giudice alla legge, ovvero dell'autonomia delle
funzioni giurisdizionali.
Infine, viene richiamato l'art. 111 Cost., sotto il duplice profilo del contrasto con il
principio della ragionevole durata del processo (secondo comma), in quanto la
mancata acquisizione del consenso comporterebbe uno sviluppo dibattimentale
assolutamente superfluo, e della omessa previsione, tra le ipotesi di deroga
alla formazione della prova in contraddittorio per "impossibilità di
natura oggettiva" (quarto comma), del caso in cui l'imputato eserciti il
diritto di rimanere contumace ovvero sia irreperibile.
Poichè tutte le ordinanze hanno per oggetto la medesima questione, deve essere
disposta la riunione dei relativi giudizi.
2. - La questione, nei limiti precisati, é fondata.
3. - Anche prima delle modifiche introdotte
dall'art. 22 della legge n. 63 del
Su questo tessuto caratterizzato da un'ampia sfera di poteri
decisori, che abilitano il giudice dell'udienza
preliminare minorile a svolgere vere e proprie funzioni di giudizio (v.
sentenze n. 290
del 1998 e n.
311 del 1997) altrimenti riservate al giudice del dibattimento, é
intervenuta la sentenza n. 77 del 1993,
con la quale questa Corte ha esteso l'opposizione, prevista dall'art. 32, comma
Alla stregua di tale decisione, nei confronti delle sentenze
di non luogo a procedere che presuppongono un accertamento di responsabilità
pronunciate a norma dell'art. 32, comma
La disciplina dell'udienza preliminare minorile é stata poi
modificata dalla legge n. 63 del 2001, che ha introdotto nell'art. 32 la disposizione
censurata, che rende necessario il consenso dell'imputato
perchè il processo possa essere definito in tale fase. Il consenso diviene così
condizione per la pronuncia di tutte le sentenze di non luogo a procedere
previste dall'art. 425 cod. proc. pen., ovvero per concessione del perdono giudiziale o
per irrilevanza del fatto.
4. - Con la menzionata sentenza n. 77 del 1993
questa Corte aveva operato un bilanciamento tra l'esigenza di una rapida
fuoruscita dell'imputato minorenne dal circuito processuale, espressa dalla
vasta sfera dei poteri decisionali riconosciuti al giudice dell'udienza
preliminare minorile ai fini di evitare la fase dibattimentale, e quella di
garantire al minore le più complete opportunità difensive connesse alla
formazione della prova nel contraddittorio tra le parti in dibattimento anche
in caso di pronuncia di sentenza di non luogo a
procedere che presuppone un accertamento di responsabilità.
Il delicato equilibrio tra queste opposte esigenze é stato
alterato dalle modifiche introdotte nell'art. 32, comma 1, dalla legge n. 63
del 2001: il potere riconosciuto all'imputato minorenne di non consentire alla
definizione anticipata del processo nell'udienza preliminare comporta che il
giudice, ove il consenso venga negato, o non venga
prestato perchè l'imputato é contumace o irreperibile, debba emettere decreto
che dispone il giudizio anche nel caso in cui avrebbe altrimenti pronunciato
una sentenza di non luogo a procedere nel merito con formula ampiamente
liberatoria o, comunque, tale da non postulare alcun accertamento di
responsabilità dell'imputato (ad esempio, per difetto di una condizione di
procedibilità o per remissione di querela).
Ne emerge una disciplina
intrinsecamente priva di ragionevolezza, che vanifica le finalità deflative che
ispirano l'impianto dell'udienza preliminare minorile, precludendo la
possibilità di una immediata definizione del processo e imponendo uno sviluppo
dibattimentale assolutamente superfluo, non funzionale all'esercizio del
diritto di difesa, posto che, tra l’altro, l'imputato non potrebbe comunque
ottenere in dibattimento una formula di proscioglimento più vantaggiosa.
I profili di contrasto con l'art. 3 Cost. debbono
evidentemente essere apprezzati con riferimento all'art. 31, secondo comma,
Cost. e agli indirizzi espressi dalla convenzione sui diritti del fanciullo,
nei quali trova fondamento la tutela del preminente interesse del minore ad una
rapida uscita dal processo (v., ex plurimis,
sentenze n. 433
del 1997, n.
250 del 1991 e ordinanza n. 103 del 1997),
sempre che, ovviamente, tale finalità non comporti il sacrificio delle garanzie
defensionali.
5. - Va pertanto dichiarata, in
riferimento agli artt. 3 e 31, secondo comma, Cost., l'illegittimità
costituzionale dell'art. 32, comma 1, del d.P.R. 22
settembre 1988, n. 448, nella parte in cui, in mancanza di consenso
dell'imputato, preclude al giudice di pronunciare sentenza di non luogo a
procedere che – come nei casi, oggetto dei giudizi a quibus,
di difetto o di remissione della querela ovvero di sussistenza delle condizioni
per una sentenza di proscioglimento ampiamente liberatoria - non presuppone un
accertamento di responsabilità.
Rimangono così assorbite le censure riferite agli altri parametri costituzionali evocati dai rimettenti.
PER QUESTI MOTIVI
riuniti i giudizi,
dichiara l'illegittimità
costituzionale dell'art. 32, comma 1, del d.P.R. 22
settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a
carico di imputati minorenni), come modificato dall'art. 22 della legge 1°
marzo 2001, n. 63 (Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale
in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge
costituzionale di riforma dell'art. 111 della Costituzione), nella parte in
cui, in mancanza del consenso dell'imputato, preclude al giudice di pronunciare
sentenza di non luogo a procedere che non presuppone un accertamento di
responsabilità.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2002.
Massimo VARI, Presidente
Guido NEPPI MODONA, Redattore
Depositata in Cancelleria il 16 maggio 2002.