ORDINANZA N.82
ANNO 2004
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Gustavo ZAGREBELSKY Presidente
- Valerio ONIDA Giudice
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI
MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Ugo DE
SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 497, comma
2, del codice di procedura penale, promosso, nell’ambito di un procedimento
penale, dal Tribunale di Venezia, sezione distaccata di Portogruaro,
con ordinanza del 12 dicembre 2002, iscritta al n. 45 del registro ordinanze
2003 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell’anno 2003.
Visto l’atto di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 21 gennaio
2004 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che il Tribunale di Venezia, sezione
distaccata di Portogruaro, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 497,
comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede il
divieto di esaminare come testimone la persona offesa dal reato costituita parte civile, con la conseguenza di sottoporla,
nonostante sia interessata all’esito del giudizio, all’obbligo di dire la
verità e di prestare “giuramento”, così consentendo, «di fatto, che la prova
della colpevolezza dell’imputato si basi esclusivamente o quasi esclusivamente
sulle sue dichiarazioni»;
che il Tribunale – premesso che la questione
è stata prospettata dalla difesa degli imputati – ritiene che la disciplina
censurata determini una situazione processuale di squilibrio tra le parti, in
violazione degli artt. 3 e 24 Cost.;
che in particolare il rimettente rileva, in
relazione al valore da attribuire alla deposizione della persona offesa, che la
giurisprudenza di legittimità per un verso ha affermato che tale testimonianza
deve essere valutata «con ogni opportuna cautela» e che può «essere assunta,
come fonte di prova, unicamente se venga sottoposta a [un] riscontro di credibilità
oggettiva e soggettiva», «sorretto da adeguata e coerente giustificazione»;
dall’altro, seguendo un indirizzo «meno rigoroso», ha ritenuto che «può
attribuirsi piena efficacia probatoria alla testimonianza della persona offesa
dal reato qualora ne sia accertata l’intrinseca coerenza logica, anche quando
essa costituisca l’unica prova e manchino elementi esterni di riscontro»;
che, «nella pratica», la «stragrande
maggioranza» dei procedimenti penali che hanno origine da una denuncia-querela
presentata dalla parte lesa si fonderebbero soltanto «sulla prova fornita dalla
deposizione del querelante-persona offesa, quasi sempre costituitosi parte
civile, ovvero sulle deposizioni di prossimi congiunti di questi, per i quali, specularmente, […] non è previsto il divieto di
testimoniare o la facoltà di astensione dalla deposizione come per i prossimi
congiunti dell’imputato»;
che perciò, ove il giudice applicasse i
principi sulla valutazione della testimonianza della persona offesa dapprima
menzionati, il processo penale quasi sempre «si dovrebbe concludere con
l’assoluzione dell’imputato»; di contro, se il giudice basasse la sua
motivazione di condanna esclusivamente sugli elementi di prova forniti dalla
persona offesa, «ne verrebbe (e di fatto ne viene) fortemente inficiato il
principio di uguaglianza fra le parti»;
che, in definitiva, il rimettente, pur dando
atto che analoga questione, sollevata in relazione all’art. 197, comma 1,
lettera c), cod. proc.
pen., è stata dichiarata
manifestamente infondata da questa Corte con ordinanza n. 115 del
1992, vorrebbe che la deposizione della persona offesa fosse assunta con
modalità che consentano di attribuirle lo stesso valore delle dichiarazioni dell’imputato;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale
dello Stato, osservando nel merito che la questione è nella sostanza uguale
alle altre già più volte esaminate e dichiarate infondate dalla Corte;
che, d’altra parte, dalla stessa ordinanza
di rimessione emerge come non vi sia affatto bisogno
di introdurre nell’ordinamento una preclusione alla testimonianza della parte
civile, dal momento che la giurisprudenza ha oramai individuato canoni e
criteri per scongiurare l’evenienza di un’acritica acquisizione al processo di
dichiarazioni la cui obiettività non sia accertata.
Considerato che il rimettente dubita della
legittimità costituzionale dell’art. 497, comma 2, del
codice di procedura penale, nella parte in cui non pone il divieto di esaminare
come testimone la persona offesa dal reato costituita parte civile e consente
così che la prova della colpevolezza dell’imputato si fondi esclusivamente su
tale deposizione, determinando una situazione processuale di squilibrio tra le
parti, in violazione degli artt. 3 e 24 della
Costituzione;
che questioni analoghe, sollevate, in
riferimento ai medesimi parametri, in relazione all’art. 197, comma 1, lettera c), cod. proc.
pen. - ove l’incompatibilità
con l’ufficio di testimone è prevista solo per il responsabile civile e per la
persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria - e agli artt. 197 e 208 cod. proc. pen. - in quanto prevedono forme
diverse per l’esame della persona offesa e dell’imputato -, nonché in relazione
alla disciplina del codice di procedura penale del 1930 - ove era espressamente
previsto l’obbligo della persona offesa di testimoniare, anche se costituita
parte civile -, sono state rispettivamente dichiarate manifestamente infondate
con le ordinanze
n. 115 del 1992 e n. 374 del 1994,
e infondate con le sentenze n. 2 del
1973 e n.
190 del 1971;
che, in particolare, nell’ordinanza n. 115
del 1992 questa Corte, richiamandosi alle argomentazioni svolte nelle
precedenti sentenze, ha ribadito la ragionevolezza di una scelta legislativa
fondata sul presupposto che «la rinuncia al contributo probatorio della parte
civile costituisse un sacrificio troppo grande nella ricerca della verità
processuale» rilevando inoltre che, alla stregua di un consolidato orientamento
giurisprudenziale, la deposizione della persona offesa costituita parte civile
«deve essere valutata dal giudice con prudente apprezzamento e spirito critico,
non potendosi essa equiparare puramente e semplicemente a quella del testimone,
immune dal sospetto di interesse all’esito della causa»;
che, d’altro canto, lo stesso rimettente dà
atto dell’orientamento della Cassazione secondo cui la deposizione testimoniale
della persona offesa costituita parte civile deve essere sottoposta ad un
riscontro di credibilità oggettiva e soggettiva, e il convincimento del giudice
su tale fonte di prova deve essere sorretto da adeguata e coerente motivazione,
così dimostrando di essere al corrente dell’indirizzo giurisprudenziale che
dovrebbe fugare qualsiasi dubbio circa il rischio che la testimonianza della
persona offesa venga acriticamente assunta come prova della responsabilità
dell’imputato;
che, malgrado il rimettente formalmente
censuri l’art. 497, comma 2, cod. proc. pen., la questione è posta negli
stessi termini di quelle che hanno avuto ad oggetto gli artt.
197 e 208 cod. proc. pen., ovvero l’analoga disciplina del codice del
1930;
che, non avendo questa Corte motivo di
discostarsi dalle ragioni poste a base delle pronunce sopra menzionate, la
questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26,
secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma,
delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per Questi
Motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell’art. 497, comma 2, del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt.
3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Venezia, sezione
distaccata di Portogruaro, con l’ordinanza in
epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 23 febbraio 2004.
Gustavo
ZAGREBELSKY, Presidente
Guido NEPPI
MODONA, Redattore
Depositata in
Cancelleria il 2 marzo 2004.