ORDINANZA N. 55
ANNO
2004
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Gustavo ZAGREBELSKY Presidente
- Valerio ONIDA Giudice
- Carlo MEZZANOTTE "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Alfio FINOCCHIARO "
ha pronunciato la
seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità
costituzionale dell’art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274
(Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma
dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), promossi, nell’ambito
di diversi procedimenti penali, dal Giudice di pace di Fano
con ordinanze del 4 marzo 2003 e del 31 ottobre 2002, iscritte al n. 536, al n.
608 e al n. 667 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 33, 35 e 36, prima serie speciale, dell’anno 2003.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di
consiglio del 17 dicembre 2003 il Giudice relatore Guido Neppi
Modona.
Ritenuto che con tre
ordinanze il Giudice di pace di Fano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24,
secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, questioni di legittimità
costituzionale dell’art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274
(Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo
14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), nella parte in cui non prevede che
nell’atto di citazione a giudizio davanti al giudice di pace siano indicate la
facoltà dell’imputato di ricorrere a riti alternativi e le sanzioni conseguenti
a tale carenza;
che il giudice a quo
osserva che l’art. 52 del citato decreto legislativo ha mutato il quadro sanzionatorio per i reati attribuiti alla competenza del
giudice di pace, consentendo l’applicazione sia dell’oblazione
"volontaria" ex art. 162
cod. pen., sia di quella "discrezionale"
prevista dall’art. 162-bis del
medesimo codice, con particolare riferimento alle contravvenzioni già punite
con pena congiunta dell’arresto e dell’ammenda e oggi punite con la pena
alternativa dell’ammenda, della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica
utilità;
che, a fronte di tale situazione, la disciplina censurata,
nella parte in cui non prevede che la citazione a giudizio contenga, a pena di
nullità, l’avviso che l’imputato può presentare domanda di oblazione, appare in
contrasto con:
- l’art. 3 Cost.,
perché pone in essere una irragionevole e ingiustificata disparità di
trattamento rispetto a quanto disposto in relazione al procedimento davanti al
tribunale in composizione monocratica dall’art. 552,
comma 1, lettera f), e comma 2, cod. proc. pen.,
ove è previsto non solo l’avviso, ma anche la nullità in caso di omissione;
- l’art. 24, secondo comma, Cost., perché incide sulla facoltà dell’imputato di chiedere
tempestivamente di essere ammesso all’oblazione, che è espressione del diritto
di difesa;
- l’art. 97, primo comma, Cost., perché l’imputato, stante l’assenza dell’informazione,
«non viene incentivato ad accedere al rito alternativo»;
che il rimettente ricorda infine che la stessa Corte
costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 555,
comma 2, cod. proc. pen., nel testo precedente la legge 16 dicembre 1999,
n. 479 (che ha sostanzialmente trasfuso tale disposizione nell’attuale art.
552, comma 2, cod. proc. pen.), nella parte in cui non prevedeva la nullità
del decreto di citazione a giudizio in caso di mancanza dell’avviso concernente
la facoltà di chiedere i riti alternativi;
che nel giudizio promosso con ordinanza iscritta al n. 667
del registro ordinanze del 2003 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata.
Considerato che le ordinanze di rimessione, aventi uguale tenore testuale, sollevano la
medesima questione e deve perciò essere disposta la riunione dei relativi
giudizi;
che analoghe questioni sono già state dichiarate
manifestamente infondate con ordinanza n. 231
del 2003 e successivamente con ordinanze n. 11 e n. 10 del 2004;
che in particolare nell’ordinanza n. 231
del 2003 questa Corte ha affermato che nell’udienza di comparizione
l’imputato è obbligatoriamente assistito, a norma dell’art. 20, comma 2,
lettera e), del decreto legislativo
28 agosto 2000, n. 274, «da un difensore, di fiducia o d’ufficio, sì che
risultano pienamente garantite la difesa tecnica e l’informazione circa le
varie forme di definizione del procedimento, anche alternative al giudizio di
merito (conciliazione tra le parti, oblazione, risarcimento del danno, condotte
riparatorie)» e che «l’udienza di comparizione, ove
avviene il primo contatto tra le parti e il giudice, risulta sede idonea per
sollecitare e verificare la praticabilità di possibili soluzioni alternative,
tra cui, evidentemente, l’estinzione del reato per oblazione prevista dagli artt. 162 e 162-bis
cod. pen.»;
che nell’occasione è stato ribadito che il principio di buon
andamento dei pubblici uffici non si riferisce all’attività giurisdizionale in
senso stretto, bensì all’organizzazione e al funzionamento dell’amministrazione
della giustizia (cfr., ex plurimis, sentenza n. 115 del
2001);
che, non risultando profili diversi o aspetti ulteriori
rispetto a quelli già valutati con le pronunce richiamate, le questioni devono
essere dichiarate manifestamente infondate.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della
legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta
infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 20 del
decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza
penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre
1999, n. 468), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dal
Giudice di pace di Fano, con le ordinanze in epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 20 gennaio 2004.
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Guido NEPPI MODONA, Redattore
Depositata in
Cancelleria il 29 gennaio 2004.