ORDINANZA N.231
ANNO 2003
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Riccardo CHIEPPA Presidente
- Gustavo ZAGREBELSKY Giudice
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI
MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE
SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 20
del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza
penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre
1999, n. 468), promossi, nell’ambito di diversi procedimenti penali, dal
Giudice di pace di Cortina d’Ampezzo con ordinanza del 1° luglio 2002, dal
Giudice di pace di Belluno con ordinanze del 4 giugno 2002 (n. 11 ordinanze),
dal Giudice di pace di Carrù con ordinanza del 9 luglio 2002, dal Giudice di
pace di Ferrara con ordinanze del 9 ottobre 2002 (n. 4 ordinanze), dal Giudice
di pace di Dolo con ordinanza del 24 giugno 2002, dal Giudice di pace di
Cortina d’Ampezzo con ordinanza del 23 settembre 2002, dal Giudice di pace di
Ferrara con ordinanza del 22 ottobre 2002, rispettivamente iscritte al n. 387,
ai nn. da 472 a 480, al n. 492, al n. 493, al n. 517, ai nn. da 521 a 524, al
n. 526, al n. 530 e al n. 549 del registro ordinanze 2002 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
36, n. 43, n. 45, n. 48 e nella edizione straordinaria del 27 dicembre, prima
serie speciale, dell’anno 2002.
Visto l’atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di
consiglio del 21 maggio 2003 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che i Giudici di pace di Cortina
d’Ampezzo (r.o. n. 387 e n. 530 del 2002), di Belluno (r.o. da n. 472 a n. 480,
n. 492 e n. 493 del 2002), di Carrù (r.o. n. 517 del 2002) e di Dolo (r.o. n.
526 del 2002) hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma,
e 97, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo evocato solo dai Giudici di
pace di Cortina d’Ampezzo e di Belluno), questione di legittimità
costituzionale dell’art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274
(Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma
dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), nella parte in cui non
prevede che la citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria debba
contenere a pena di nullità l’avviso che, qualora ne sussistano i presupposti,
l’imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo
grado, possa presentare domanda di oblazione;
che, in
particolare, secondo il Giudice di pace di Carrù la mancanza di tale avviso,
previsto invece dall’art. 552, comma 1, lettera f), del codice di procedura penale in relazione al decreto di
citazione a giudizio nel procedimento davanti al tribunale in composizione
monocratica, determina una disparità di trattamento dell’imputato per reati di
competenza del giudice di pace rispetto all’imputato per reati di competenza
del tribunale monocratico, con lesione
del diritto di difesa;
che nel giudizio
iscritto al n. 387 del r.o. del 2002 è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente inammissibile in
quanto l’ordinanza di rimessione appare priva di qualsiasi descrizione degli
elementi che connotano la fattispecie, nonché di motivazione in ordine alla
rilevanza della questione nel giudizio a
quo;
che il Giudice
di pace di Ferrara, con cinque ordinanze di identico contenuto (r.o. da n. 521
a n. 524 e n. 549 del 2002), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24,
secondo comma, e 97, primo comma, Cost., la medesima questione di legittimità
costituzionale dell’art. 20 del decreto legislativo n. 274 del 2000;
che il giudice a quo osserva che l’art. 52 del citato
decreto legislativo ha mutato il quadro sanzionatorio per i reati attribuiti alla competenza del giudice di pace,
consentendo l’applicazione sia dell’oblazione "volontaria" ex art. 162 del codice penale, sia di
quella "discrezionale" prevista dall’art. 162-bis del medesimo codice, con particolare riferimento alle
contravvenzioni già punite con pena congiunta dell’arresto e dell’ammenda e
oggi punite con la pena alternativa dell’ammenda, della permanenza domiciliare
o del lavoro di pubblica utilità;
che, a fronte di
tale situazione, la disciplina censurata nella parte in cui non prevede che la
citazione a giudizio contenga, a pena di nullità, l’avviso che l’imputato può
presentare domanda di oblazione appare in contrasto, secondo il rimettente,
con:
- l’art. 3
Cost., perché pone in essere una irragionevole e ingiustificata disparità di
trattamento rispetto a quanto disposto in relazione al procedimento davanti al
tribunale in composizione monocratica dall’art. 552, comma 1, lettera f), e comma 2, cod. proc. pen., ove è
previsto non solo l’avviso, ma anche la nullità in caso di omissione;
- l’art. 3
Cost., poiché, irragionevolmente, l’avviso non è previsto proprio in relazione
a un procedimento connotato da «principi di massima semplificazione e di
deflazione del dibattimento»;
- l’art. 24,
secondo comma, Cost., perché incide
sulla facoltà dell’imputato di chiedere tempestivamente di essere ammesso
all’oblazione, che è espressione del diritto di difesa;
che il
rimettente ricorda infine che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 497 del
1995, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 555, comma 2,
cod. proc. pen., nel testo precedente la legge 16 dicembre 1999, n. 479 (che ha
sostanzialmente trasfuso tale disposizione nell’attuale art. 552, comma 2, cod.
proc. pen.), nella parte in cui non prevedeva la nullità del decreto di
citazione a giudizio in caso di mancanza dell’avviso concernente la facoltà di
chiedere i riti alternativi ovvero di presentare domanda di oblazione, per
violazione dell’art. 24 Cost.
Considerato che i giudici rimettenti dubitano, in
riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 97, primo comma, della
Costituzione (quest’ultimo evocato solo dai Giudici di pace di Cortina
d’Ampezzo, di Belluno e di Ferrara), della legittimità costituzionale dell’art.
20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla
competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24
novembre 1999, n. 468), nella parte in cui non prevede che la citazione a
giudizio disposta dalla polizia giudiziaria debba contenere a pena di nullità
l’avviso che, qualora ne sussistano i presupposti, l’imputato, prima della
dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può presentare
domanda di oblazione;
che, stante la
sostanziale identità delle questioni, deve essere disposta la riunione dei
relativi giudizi;
che le questioni
sollevate dai Giudici di pace di Cortina d’Ampezzo, di Belluno, di Carrù e di
Dolo vanno dichiarate manifestamente inammissibili, in quanto le ordinanze di
rimessione difettano della descrizione delle fattispecie oggetto dei giudizi a quibus e sono del tutto carenti di
motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza;
che il Giudice
di pace di Ferrara rileva che la normativa censurata si pone in contrasto con
gli artt. 3, 24, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione per la
ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla disciplina del decreto di
citazione a giudizio nel procedimento avanti al tribunale in composizione
monocratica (art. 552 cod. proc. pen.), che prevede, a pena di nullità,
l’avviso relativo alla facoltà di presentare domanda di oblazione; per la
irragionevolezza della mancata previsione di tale avviso in un procedimento
connotato da principi di massima semplificazione e dall’obiettivo di deflazione
del dibattimento; perché incide sulla facoltà di presentare tempestivamente
domanda di oblazione, che è espressione del diritto di difesa, e comporta di
conseguenza ritardi nello svolgimento della fase dibattimentale;
che il rimettente richiama, tra l’altro,
le argomentazioni svolte da questa Corte nella sentenza n. 497 del
1995, che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 555,
comma 2, cod. proc. pen., nel testo precedente la legge 16 dicembre 1999, n.
479, nella parte in cui non prevedeva la nullità del decreto di citazione a
giudizio per mancanza ovvero per insufficiente indicazione del requisito
previsto dal comma 1, lettera e), e
cioè dell’avviso all’imputato della facoltà di chiedere il giudizio abbreviato
o l’applicazione della pena, ovvero di presentare domanda di oblazione;
che nella menzionata sentenza la Corte ha
osservato che la «diminuzione delle potenzialità difensive» derivava dalla
possibilità che, in mancanza di una tempestiva conoscenza, l’imputato potesse
trovarsi decaduto dalla facoltà di chiedere il giudizio abbreviato; evenienza
che si sarebbe potuta verificare, malgrado la garanzia della difesa tecnica, se
l’imputato avesse contattato il difensore dopo la scadenza del termine di
quindici giorni dalla notifica del decreto, previsto a pena di decadenza;
che successivamente la Corte ha appunto
precisato che la previsione della nullità in caso di omissione dell’avviso
«trova la sua ragione essenzialmente nella perdita irrimediabile della facoltà
di chiedere il giudizio abbreviato entro il termine di quindici giorni,
previsto a pena di decadenza» e che non vi era motivo per estendere tale
disciplina alle ipotesi in cui la richiesta di rito alternativo può essere
formulata «sino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado,
in un contesto in cui le garanzie di informazione e di conoscenza sono
assicurate dall’assistenza obbligatoria del difensore» (v. sentenza n. 101 del
1997);
che, con riferimento ai requisiti del
decreto di citazione emesso in seguito all’opposizione a decreto penale nel
procedimento davanti al pretore (art. 565, comma 2, cod. proc. pen.), la Corte
ha ribadito che la mancanza dell’avviso circa la facoltà di chiedere
l’applicazione della pena ovvero di essere ammesso all’oblazione non era
suscettibile di censure in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., anche perché
l’applicazione della pena poteva allora essere chiesta sino alla dichiarazione
di apertura del dibattimento e l’oblazione prima dell’apertura del dibattimento
ex art. 162 cod. pen., con
possibilità di riproporre la domanda sino all’inizio della discussione finale
nel caso dell’oblazione disciplinata dall’art. 162-bis cod. pen. (sentenza n. 114 del
1997);
che di recente, in relazione alla
disciplina degli avvisi per l’udienza preliminare, la Corte ha altresì avuto
occasione di sottolineare che la sentenza n. 497
del 1995 era stata pronunciata in un contesto normativo in cui la vocatio in ius era caratterizzata da una
struttura bifasica, superata dalle profonde modifiche introdotte dalla legge 16
dicembre 1999, n. 479 (v. ordinanza n. 484 del
2002);
che dalla sentenza n. 497 del
1995 non possono dunque trarsi argomenti a sostegno della illegittimità
costituzionale della disciplina censurata, in quanto l’omissione dell’avviso
circa la facoltà di presentare domanda di oblazione non comporta la perdita
irrimediabile di tale facoltà, che può essere esercitata dall’imputato nel
corso dell’udienza di comparizione prima dell’apertura del dibattimento, alla
stregua di quanto espressamente disposto dall’art. 29, comma 6, del decreto
legislativo n. 274 del 2000;
che nell’udienza di comparizione
l’imputato è obbligatoriamente assistito, a norma dell’art. 20, comma 2,
lettera e), del menzionato decreto
legislativo, da un difensore, di fiducia o d’ufficio, sì che risultano
pienamente garantite la difesa tecnica e l’informazione circa le varie forme di
definizione del procedimento, anche alternative al giudizio di merito
(conciliazione tra le parti, oblazione, risarcimento del danno, condotte
riparatorie);
che inoltre, stante la struttura generale
del procedimento avanti al giudice di pace, e il ruolo a questo assegnato di
«favorire, per quanto possibile, la conciliazione tra le parti» (art. 2, comma
2, del decreto legislativo n. 274 del 2000) e, comunque, di propiziare forme di
definizione del procedimento alternative al giudizio di merito, l’udienza di
comparizione, ove avviene il primo contatto tra le parti e il giudice, risulta
sede idonea per sollecitare e verificare la praticabilità di possibili
soluzioni alternative, tra cui, evidentemente, l’estinzione del reato per
oblazione prevista dagli artt. 162 e 162-bis
cod. pen.;
che il principio di buon andamento dei
pubblici uffici non si riferisce all’attività giurisdizionale in senso stretto,
bensì all’organizzazione e al funzionamento dell’amministrazione della
giustizia (cfr., ex plurimis, sentenza n. 115 del
2001);
che le questioni sollevate dal Giudice di
pace di Ferrara vanno pertanto dichiarate manifestamente infondate alla stregua
di tutti i parametri costituzionali evocati dal rimettente.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge
11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i
giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle
questioni di legittimità costituzionale dell’art. 20 del decreto legislativo 28
agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace,
a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevate, in
riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 97, primo comma, della
Costituzione, dai Giudici di pace di Cortina d’Ampezzo, Belluno, Carrù e Dolo,
con le ordinanze in epigrafe;
dichiara la manifesta infondatezza delle
questioni di legittimità costituzionale dell’art. 20 del decreto legislativo 28
agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace,
a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevate, in
riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 97, primo comma, della
Costituzione, dal Giudice di pace di Ferrara, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in
Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19
giugno 2003.
Riccardo
CHIEPPA, Presidente
Guido NEPPI
MODONA, Redattore
Depositata in
Cancelleria il 4 luglio 2003.