Ordinanza n. 484/2002

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ORDINANZA N. 484

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Cesare                         RUPERTO                      Presidente

- Riccardo                     CHIEPPA                        Giudice

- Gustavo                      ZAGREBELSKY                 "

- Valerio                        ONIDA                                  "

- Carlo                           MEZZANOTTE                    "

- Fernanda                     CONTRI                                "

- Guido                         NEPPI MODONA                "

- Annibale                     MARINI                                "

- Franco                         BILE                                      "

- Giovanni Maria          FLICK                                               "

- Francesco                    AMIRANTE                          "

- Ugo                             DE SIERVO                          "

- Romano                      VACCARELLA                   "

- Paolo                          MADDALENA                     "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 418 e 419 del codice di procedura penale, promosso, nell'ambito di un procedimento penale, dal Tribunale di Nicosia con ordinanza del 28 gennaio 2002, iscritta al n. 139 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 2002.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 ottobre 2002 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il Tribunale di Nicosia, su eccezione della difesa, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 418 e 419 del codice di procedura penale, "nella parte in cui non prevedono che all'imputato sia dato avviso che può proporre richiesta di patteggiamento entro i termini di cui all'art. 421, comma 3, cod. proc. pen.";

che il rimettente, che procede in dibattimento nei confronti di persona imputata dei reati di truffa ai danni di ente pubblico e di falsa attestazione a pubblico ufficiale, commessi nel dicembre del 1995, premette che per i reati in contestazione è prevista l'udienza preliminare e che l’imputato in tale fase è rimasto contumace;

che il giudice a quo rileva che, nel disciplinare il decreto di fissazione dell'udienza preliminare e nel prevedere il relativo avviso all'imputato, gli artt. 418 e 419 cod. proc. pen. - a differenza dell’art. 552 cod. proc. pen., relativo al decreto di citazione diretta a giudizio - non prevedono che l’imputato sia avvertito a pena di nullità che, qualora ne ricorrano i presupposti, può presentare le richieste previste dagli artt. 438 e 444 cod. proc. pen. e, in particolare, che la richiesta di applicazione della pena deve essere formulata, a pena di decadenza, entro il termine della presentazione delle conclusioni stabilito dall’art. 421, comma 3, cod. proc. pen.;

che tale disciplina violerebbe gli artt. 3, 24 e 111 Cost., in quanto l'imputato contumace, che non è stato reso edotto né con il decreto di fissazione dell'udienza preliminare, né con il relativo avviso, del termine di decadenza per l’esercizio della facoltà di avanzare richiesta di patteggiamento, è soggetto a una evidente disparità di trattamento rispetto all'imputato tratto a giudizio mediante decreto di citazione diretta, per il quale opera l'avviso espressamente previsto dall’art. 552, comma 1, lettera f), cod. proc. pen.;

che, ad avviso del rimettente, la "questione assume rilevanza sotto il profilo della nullità che inficia il decreto di citazione a giudizio diretto di cui all’art. 552 cod. proc. pen., nullità espressamente sanzionata nel medesimo articolo, al comma 2", in quanto "è del sistema processuale che tali nullità debbono essere rilevate d’ufficio anche dal giudicante";

che diversamente opinando si precluderebbe all’imputato contumace citato a giudizio previo svolgimento dell’udienza preliminare la possibilità di far ricorso al rito alternativo, che non può più essere chiesto nella fase degli atti introduttivi del dibattimento;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque infondata;

che a parere dell’Avvocatura la questione sarebbe prospettata in via astratta, senza alcun riferimento alla fattispecie in giudizio: in particolare, circa la rilevanza, il Tribunale non chiarirebbe se l’imputato ha formulato in dibattimento richiesta, ancorché tardiva, di applicazione della pena;

che, nel merito, la questione sarebbe infondata in relazione sia all’art. 3 Cost., "perché il parametro di riferimento dell’art. 552 cod. proc. pen. è il precedente art. 429 cod. proc. pen., rispetto al quale non risulta formulata eccezione di nullità né appare più sollevabile con riguardo alla fase processuale del giudizio a quo", sia all’art. 24 Cost., perché l’esercizio del diritto di difesa è garantito dalla presenza della difesa tecnica nel giudizio penale.

Considerato che il rimettente dubita, nella qualità di giudice del dibattimento, della legittimità costituzionale degli artt. 418 e 419 del codice di procedura penale, in relazione agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, in quanto non prevedono che all'imputato sia dato l'avvertimento che può presentare richiesta di applicazione della pena entro il termine di cui all'art. 421, comma 3, cod. proc. pen.;          

che nel caso di specie era stato disposto il rinvio a giudizio a seguito di udienza preliminare, celebrata in contumacia dell'imputato;

che la questione di legittimità costituzionale ha ad oggetto le norme che disciplinano il decreto di fissazione dell'udienza preliminare e il relativo avviso da notificare all'imputato, la cui applicazione è demandata al giudice dell'udienza preliminare;

che peraltro, nel sollevare la questione di legittimità costituzionale in dibattimento, il Tribunale si limita ad osservare che "la questione assume rilevanza sotto il profilo della nullità che inficia il decreto di citazione in giudizio diretto di cui all'art. 552 cod. proc. pen., nullità espressamente sanzionata nel medesimo articolo al comma 2", e che "è del sistema processuale penale che tali nullità debbono essere rilevate d'ufficio anche dal giudicante";

che, in particolare, il rimettente da un lato non precisa nella parte dispositiva dell'ordinanza di rimessione che l'avvertimento all'imputato circa la facoltà di chiedere l'applicazione della pena dovrebbe essere previsto a pena di nullità, dall'altro neppure chiarisce se e per quale ragione sarebbe ricavabile dal sistema una sanzione di nullità tale da determinare la regressione del procedimento alla fase ormai esaurita dell'udienza preliminare;

che, al riguardo, il rimettente omette di considerare che la nullità per il mancato avvertimento della facoltà di chiedere i riti alternativi, prevista nel comma 2 dell’art. 552 cod. proc. pen., che disciplina la citazione diretta a giudizio dopo le modifiche recate a tale istituto dalla legge 19 dicembre 1999, n. 479, ripropone il contenuto della declaratoria di illegittimità costituzionale del previgente art. 555, comma 2, cod. proc. pen., pronunciata da questa Corte con la sentenza n. 497 del 1995 in un contesto normativo in cui la vocatio in ius era caratterizzata da una struttura bifasica;

che, inoltre, il giudice a quo non chiarisce se, nel rinnovato quadro normativo, le ragioni poste dalla Corte a fondamento della sanzione di nullità siano riferibili alla disciplina nella quale egli vorrebbe introdurre un avviso analogo a quello previsto dall’attuale art. 552, comma 1, lettera f), cod. proc. pen.;

che tali carenze determinano un difetto di motivazione circa i requisiti della pregiudizialità e della rilevanza della questione nel giudizio a quo (per tale conclusione in situazioni sostanzialmente analoghe v. ordinanze n. 346 del 2000, n. 485 del 1995 e n. 156 del 1994);

che la questione va pertanto dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 418 e 419 del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Nicosia, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.

Cesare RUPERTO, Presidente

Guido NEPPI MODONA, Redattore

Depositata in Cancelleria il 26 novembre 2002.