ORDINANZA N. 10
ANNO 2004
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta
dai signori:
- Gustavo ZAGREBELSKY
Presidente
- Valerio ONIDA Giudice
- Carlo MEZZANOTTE "
- Guido NEPPI
MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Ugo DE
SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei
giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 20 del decreto legislativo 28
agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace,
a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), promossi,
nell’ambito di diversi procedimenti penali, dal Giudice di pace di Ferrara con
tre ordinanze del 17 febbraio 2003, iscritte al n. 381, al n. 382 e al n. 384
del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale,
dell’anno 2003.
Udito nella camera di consiglio del 26
novembre 2003 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che con tre ordinanze del 17 febbraio
2003 il Giudice di pace di Ferrara ha sollevato, in riferimento agli artt. 3,
24, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell’art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000,
n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma
dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), nella parte in cui non
prevede che la citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria debba
contenere a pena di nullità l’avviso che, qualora ne sussistano i presupposti,
l’imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo
grado, possa presentare domanda di oblazione;
che
il giudice a quo osserva che l’art.
52 del citato decreto legislativo ha mutato il quadro sanzionatorio per i reati
attribuiti alla competenza del giudice di pace, consentendo l’applicazione sia
dell’oblazione "volontaria" ex
art. 162 del codice penale, sia di quella "discrezionale" prevista
dall’art. 162-bis del medesimo
codice, con particolare riferimento alle contravvenzioni già punite con pena
congiunta dell’arresto e dell’ammenda e oggi punite con la pena alternativa
dell’ammenda, della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità;
che,
a fronte di tale situazione, la disciplina censurata, nella parte in cui non
prevede che la citazione a giudizio contenga, a pena di nullità, l’avviso che
l’imputato può presentare domanda di oblazione, appare in contrasto, secondo il
rimettente, con:
-
l’art. 3 Cost., perché pone in essere una irragionevole e ingiustificata
disparità di trattamento rispetto a quanto disposto in relazione al
procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica dall’art. 552,
comma 1, lettera f), e comma 2, cod.
proc. pen., ove è previsto non solo l’avviso, ma anche la nullità in caso di
omissione;
- l’art. 3 Cost., poiché, irragionevolmente, l’avviso non è previsto proprio in relazione a un procedimento connotato da «principi di massima semplificazione e di deflazione del dibattimento»;
- l’art. 24, secondo comma, Cost., perché incide sulla facoltà dell’imputato di chiedere tempestivamente di essere ammesso all’oblazione, che è espressione del diritto di difesa;
che il rimettente ricorda infine che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 497 del 1995, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 24 Cost., dell’art. 555, comma 2, cod. proc. pen., nel testo precedente la legge 16 dicembre 1999, n. 479 (che ha sostanzialmente trasfuso tale disposizione nell’attuale art. 552, comma 2, cod. proc. pen.), nella parte in cui non prevedeva la nullità del decreto di citazione a giudizio in caso di mancanza dell’avviso concernente la facoltà di chiedere i riti alternativi ovvero di presentare domanda di oblazione.
Considerato che le ordinanze di rimessione, aventi
uguale tenore testuale, sollevano la medesima questione e deve perciò essere
disposta la riunione dei relativi giudizi;
che
identica questione, sollevata dallo stesso rimettente, è già stata dichiarata
manifestamente infondata con l’ordinanza n. 231 del 2003;
che questa Corte ha affermato, in
riferimento alle censure relative agli artt. 3 e 24 della Costituzione, che
«dalla sentenza
n. 497 del 1995 non possono […] trarsi argomenti a sostegno della
illegittimità costituzionale della disciplina censurata, in quanto l’omissione
dell’avviso circa la facoltà di presentare domanda di oblazione non comporta la
perdita irrimediabile di tale facoltà, che può essere esercitata dall’imputato
nel corso dell’udienza di comparizione prima dell’apertura del dibattimento,
alla stregua di quanto espressamente disposto dall’art. 29, comma 6, del
decreto legislativo n. 274 del 2000» e che «nell’udienza di comparizione
l’imputato è obbligatoriamente assistito, a norma dell’art. 20, comma 2,
lettera e), del menzionato decreto
legislativo, da un difensore, di fiducia o d’ufficio, sì che risultano
pienamente garantite la difesa tecnica e l’informazione circa le varie forme di
definizione del procedimento, anche alternative al giudizio di merito
(conciliazione tra le parti, oblazione, risarcimento del danno, condotte
riparatorie)»;
che in questa prospettiva «l’udienza di
comparizione, ove avviene il primo contatto tra le parti e il giudice, risulta
sede idonea per sollecitare e verificare la praticabilità di possibili
soluzioni alternative, tra cui, evidentemente, l’estinzione del reato per
oblazione prevista dagli artt. 162 e 162-bis
cod. pen.»;
che nell’occasione questa Corte ha
inoltre ribadito che il principio di buon andamento dei pubblici uffici non si
riferisce all’attività giurisdizionale in senso stretto, bensì
all’organizzazione e al funzionamento dell’amministrazione della giustizia;
che, non risultando profili diversi o
aspetti ulteriori rispetto a quelli già valutati con la pronuncia richiamata,
le questioni devono essere dichiarate manifestamente infondate.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge
11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti
i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza delle
questioni di legittimità costituzionale dell’art. 20 del decreto legislativo 28
agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace,
a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevate, in
riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 97, primo comma, della
Costituzione, dal Giudice di pace di Ferrara, con le ordinanze in epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 18 dicembre 2003.
Gustavo
ZAGREBELSKY, Presidente
Guido
NEPPI MODONA, Redattore
Depositata
in Cancelleria il 13 gennaio 2004.