Ordinanza n. 216 del 2004

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ORDINANZA N.216

ANNO 2004

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

- Valerio ONIDA                      

- Carlo MEZZANOTTE                 

- Fernanda CONTRI                      

- Guido NEPPI MODONA            

- Piero Alberto CAPOTOSTI         

- Annibale MARINI                      

- Franco BILE                              

- Giovanni Maria FLICK               

- Francesco AMIRANTE               

- Ugo DE SIERVO                       

- Romano VACCARELLA            

- Paolo MADDALENA                 

- Alfio FINOCCHIARO                                 

- Alfonso QUARANTA             

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114 (Modificazioni alla disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche), promosso con ordinanza del 18 marzo 2003 dalla Commissione tributaria provinciale di Prato sul ricorso proposto da Bigozzi Luciana contro l’Agenzia delle entrate - Ufficio di Prato 2 ed altra, iscritta al n. 843 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell’anno 2003.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 maggio 2004 il Giudice relatore Annibale Marini;

Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Prato, con ordinanza del 18 marzo 2003,  ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114 (Modificazioni alla disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche), «con riferimento agli artt. 1, 6 e 7 della legge n. 212 del 2000 in relazione agli artt. 3, 23, 53 e 97 ed anche all’art. 24 della Costituzione»;

che il giudizio a quo ha ad oggetto l’impugnativa di una cartella esattoriale per difetto degli atti presupposti e per carenza di motivazione;

che, per quanto risulta dall’ordinanza di rimessione, la cartella sarebbe stata emessa a seguito di avvisi di accertamento notificati al coniuge della ricorrente, in virtù della norma impugnata secondo la quale, nel caso di dichiarazione congiunta, gli accertamenti in rettifica sono effettuati a nome di entrambi i coniugi e notificati al marito;

che il rimettente dichiara di non ignorare che la norma censurata ha già più volte superato il vaglio di legittimità costituzionale con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

che, tuttavia, il quadro di riferimento sarebbe, a suo avviso, mutato a seguito della entrata in vigore della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), la quale, oltre a prevedere, all’art. 1,  che la deroga o la modifica delle disposizioni in essa contenute debba essere espressa e mai frutto di una legge speciale,  dispone, agli artt. 6 e 7, che sia assicurata dall’amministrazione l’effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati e che gli stessi siano adeguatamente motivati anche tramite l’allegazione degli atti presupposti eventualmente richiamati;

che la norma impugnata sarebbe in contrasto con tali principi, in quanto, in caso di dichiarazione congiunta dei redditi, esonera l’ufficio dall’onere di notificare l’avviso di accertamento ad uno dei coniugi  e non prevede (in sede di notificazione alla moglie della cartella esattoriale) l’obbligo, quanto meno, di allegare all’atto ingiuntivo l’avviso di accertamento che sia stato precedentemente notificato solo al marito;

che di conseguenza la norma stessa violerebbe i precetti costituzionali di efficienza, correttezza e trasparenza della pubblica amministrazione, di cui all’art. 97 della Costituzione, il principio di eguaglianza, di cui all’art. 3 della Costituzione, ed il principio di capacità contributiva, di cui all’art. 53 della Costituzione, «come codificati dall’art. 1 della richiamata legge n. 212 del 2000»;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o comunque di manifesta infondatezza della questione;

che, ad avviso della parte pubblica, la legge n. 212 del 2000 – meramente attuativa dei precetti costituzionali richiamati dal rimettente – non modificherebbe in alcun modo il quadro costituzionale alla stregua del quale la Corte ha più volte escluso l’illegittimità costituzionale della norma censurata;

che, in particolare, i principi enunciati dagli artt. 6 e 7 della suddetta legge costituirebbero parametro di valutazione della legittimità degli atti posti in essere dall’amministrazione finanziaria e non delle disposizioni legislative in materia tributaria;

che la questione, oltre che inammissibile per carenza di motivazione riguardo a tutti i parametri evocati, sarebbe perciò, nel merito, manifestamente infondata.

Considerato che il rimettente ravvisa l’illegittimità costituzionale dell’art. 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114 (Modificazioni alla disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche), nel contrasto con i principi enunciati negli artt. 1, 6 e 7 della successiva legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), implicitamente qualificati come norme interposte;

che siffatta qualificazione sembra fondarsi – senza, peraltro, alcuna espressa motivazione – sul solo dato testuale rappresentato dall’art. 1 della legge n. 212 del 2000, secondo cui «le disposizioni della presente legge, in attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, costituiscono principi generali dell’ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali»;

che la giurisprudenza di legittimità e la dottrina prevalente sono viceversa concordi nell’affermare che le disposizioni della legge n. 212 del 2000, proprio in ragione della loro qualificazione in termini di principi generali dell’ordinamento, rappresentano (non già norme interposte ma) criteri di interpretazione adeguatrice della legislazione tributaria, anche antecedente;

che pertanto i parametri evocati non risultano idonei a fondare il giudizio di legittimità costituzionale, dovendo invece ritenersi che il giudice a quo possa eventualmente fare diretta applicazione della citata legge n. 212 del 2000, valutando la possibilità di una interpretazione adeguatrice della norma censurata, in senso conforme ai principi espressi dagli artt. 6 e 7;

che la questione risulta perciò manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114 (Modificazioni alla disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche), sollevata, in riferimento agli artt. 1, 6 e 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), e in relazione agli artt. 3, 23, 24, 53 e 97 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Prato con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2004.

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

Annibale MARINI, Redattore

Depositata in Cancelleria il 6 luglio 2004.