ORDINANZA N.212
ANNO 2004
composta dai signori:
- Gustavo ZAGREBELSKY Presidente
- Valerio ONIDA Giudice
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE
SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale
degli artt. 1 e 5 della legge 25 giugno 1999, n. 205 (Delega al Governo per la
depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario) e
dell’art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione
dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 1
della legge 25 giugno 1999, n. 205), promossi con ordinanze del 6 febbraio e
del 21 marzo 2003 dal Giudice di pace di Borgo San Dalmazzo nei procedimenti
penali a carico di B.M. e di F.E. iscritte ai nn. 768 e 1042 del registro ordinanze 2003 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica nn. 39 e 49, prima serie speciale,
dell’anno 2003.
Visti gli atti di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 28 aprile
2004 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che con le due ordinanze, di identico
tenore, indicate in epigrafe il Giudice di pace di Borgo San Dalmazzo ha
sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale degli artt. 1 e 5 della legge 25 giugno 1999, n. 205
(Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema
penale e tributario) e dell’art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1999,
n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio,
ai sensi dell’articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), nella parte in
cui non prevedono la depenalizzazione del reato punito dall’art. 186, comma 2,
del codice della strada, limitatamente al comportamento di chi conduce un veicolo,
per il quale non vi è l’obbligo di abilitazione alla guida, in stato di ebbrezza;
che il giudice
a quo — investito del processo penale
nei confronti di persona imputata della contravvenzione di cui all’art. 186,
comma 2, del codice della strada, per aver guidato in stato di ebbrezza un
ciclomotore per il quale non è prescritta l’abilitazione alla guida — assume
che la scelta di escludere detta contravvenzione dalla depenalizzazione operata
con la legge n. 205 del 1999 ed il d.lgs. n. 507 del 1999 sarebbe del tutto
illogica, a fronte dell’avvenuta trasformazione in illecito amministrativo
della contravvenzione di guida senza aver conseguito la patente (e, dunque,
senza esperienza), ovvero senza patente perché revocata o non rinnovata per
mancanza dei requisiti, fisici e psichici, previsti dal codice della strada;
che — ad
avviso del rimettente — tali ultime condotte risulterebbero, infatti, ben più
gravi e pericolose per l’incolumità pubblica rispetto a quella di chi, guidando
un veicolo la cui capacità offensiva della sicurezza stradale è stata ritenuta
dal legislatore così ridotta da non richiedere l’abilitazione alla guida, venga
sorpreso in uno stato di momentanea alterazione dovuta al consumo di alcool:
alterazione che potrebbe essere peraltro desunta anche da meri «dati sintomatici»,
senza che siano richiesti particolari accertamenti in ordine alla sua effettiva
incidenza sulla capacità di guida;
che, d’altro
canto, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida, prevista dalla norma impugnata, presupporrebbe «un abuso
dell’autorizzazione amministrativa» che abilitava alla guida del veicolo con
cui il reato è stato commesso: abuso che non si riscontrerebbe nel caso di
guida, in stato di ebbrezza, di un veicolo per il quale non è richiesta alcuna
abilitazione, con conseguente insussistenza «anche dell’oggetto della sanzione
medesima»;
che nei
giudizi di costituzionalità è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale
ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile.
Considerato che le
ordinanze sollevano la medesima questione e che pertanto i relativi giudizi
possono essere riuniti e definiti con unica pronuncia;
che questa
Corte ha già dichiarato manifestamente infondata identica questione di
legittimità costituzionale, ribadendo — in conformità alla propria costante
giurisprudenza — che il potere di configurare le ipotesi criminose e di
determinare la pena per ciascuna di esse, nonché di depenalizzare fatti già configurati
come reato, rientra nell’ambito della discrezionalità del legislatore: discrezionalità
che può essere censurata, in sede di sindacato di costituzionalità, nella sola
ipotesi — non ravvisabile nella specie — in cui sia esercitata in modo
manifestamente irrazionale (cfr. ordinanza n. 177 del 2003);
che la scelta
di escludere dalla depenalizzazione il reato di guida in stato di ebbrezza,
anche quando si tratti di veicolo per il quale non è prescritta l’abilitazione
alla guida, non può essere infatti ritenuta palesemente irrazionale ed
arbitraria sulla base della mera valutazione del giudice a quo, circa l’asserita minore pericolosità di tale condotta rispetto
a quella — inclusa, per contro, nell’area della depenalizzazione — di guida
senza patente, ove prescritta; e ciò tenuto conto, segnatamente, del fatto che
lo stato di ebbrezza non equivale ad una qualsiasi carenza di requisiti fisici
e psichici per la guida — requisiti previsti anche in rapporto ai veicoli per i
quali non si richiede la patente (cfr. art. 115 del codice della strada) — ma integra
una situazione speciale e particolarmente qualificata di inidoneità alla guida,
suscettibile di provocare un accentuato allarme sociale;
che l’odierna
ordinanza di rimessione non propone argomenti nuovi che inducano a rivedere la
decisione già assunta: tale non potendo essere considerato, in specie, quello
relativo alla dedotta inapplicabilità — nel caso di illecito commesso
conducendo un veicolo che non richiede abilitazione alla guida — della sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente, che resta del tutto inconferente rispetto al thema decidendum;
che la
questione deve essere dichiarata, pertanto, manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della
legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE
COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi;
dichiara la manifesta infondatezza delle
questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 5 della legge 25 giugno
1999, n. 205 (Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e
modifiche al sistema penale e tributario) e dell’art. 19 del decreto
legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e
riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 1 della legge 25
giugno 1999, n. 205), sollevate, in riferimento all’art. 3 della Costituzione,
dal Giudice di pace di Borgo San Dalmazzo con le ordinanze indicate in
epigrafe.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5
luglio 2004.
F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6
luglio 2004.