ORDINANZA N.177
ANNO 2003
composta dai signori:
- Riccardo CHIEPPA Presidente
- Gustavo ZAGREBELSKY Giudice
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Guido NEPPI
MODONA "
-
Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Ugo DE
SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO “
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
degli artt. 1 e 5 della legge 25 giugno 1999, n. 205 (Delega al Governo per la depenalizzazione
dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario) e art. 19 del
decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori
e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 1 della legge 25
giugno 1999, n. 205), promosso con ordinanza del 18 maggio 2002 dal Giudice di
pace di Borgo San Dalmazzo nel procedimento penale a carico di F.E., iscritta al n. 482 del registro ordinanze 2002 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell’anno 2002.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 12 marzo 2003 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che
il Giudice di pace di Borgo San Dalmazzo ha sollevato, in
riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1 e 5 della legge 25 giugno 1999, n. 205 (Delega al
Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale
e tributario) e dell’art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507
(Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai
sensi dell’articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), nella parte in cui
non prevedono la depenalizzazione del reato punito dall’art. 186, comma 2, del
codice della strada, limitatamente al comportamento di chi conduce un veicolo,
per il quale non vi è l’obbligo di abilitazione alla guida, in stato di
ebbrezza;
che il giudice a quo — dopo aver premesso, in fatto, di essere investito del
processo penale nei confronti di persona imputata della contravvenzione di cui
all’art. 186, comma 2, del codice della strada, per aver guidato in stato di
ebbrezza un ciclomotore per il quale non è prescritta l’abilitazione alla guida
— assume che la scelta di escludere detta contravvenzione (al pari di quella
prevista dall’articolo successivo, relativa alla guida sotto l’influenza di
sostanze stupefacenti) dalla depenalizzazione operata con la legge n. 205 del
1999 ed il d.lgs. n. 507 del 1999 sarebbe del tutto illogica, a fronte
dell’avvenuta trasformazione in illecito amministrativo della contravvenzione
di guida senza aver conseguito la patente (e, dunque, senza esperienza), ovvero
senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti,
fisici e psichici, previsti dal codice della strada;
che tali ultime condotte risulterebbero,
infatti, ad avviso del rimettente, ben più gravi e pericolose per l’incolumità
pubblica rispetto a quella di chi, guidando un veicolo la cui capacità
offensiva della sicurezza stradale è stata ritenuta dal legislatore così
ridotta da non richiedere l’abilitazione alla guida, venga sorpreso in uno
stato di momentanea alterazione dovuta al consumo di alcool: alterazione che
potrebbe essere peraltro desunta anche da meri «dati sintomatici», senza che
siano richiesti particolari accertamenti in ordine alla sua effettiva incidenza
sulla capacità di guida;
che nel giudizio di costituzionalità è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che la questione sia
dichiarata inammissibile.
Considerato che questa Corte, scrutinando analoghe questioni di legittimità
costituzionale inerenti alla mancata integrale depenalizzazione dei reati di
guida in stato di ebbrezza e sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, di cui
agli artt. 186 e 187 del codice della strada, ha ribadito che rientra nella
discrezionalità legislativa il potere di configurare le ipotesi criminose,
determinando la pena per ciascuna di esse, e di depenalizzare fatti dianzi
configurati come reato: discrezionalità che può essere censurata, in sede di
sindacato di costituzionalità, solo nel caso in cui sia esercitata in modo
manifestamente irrazionale (cfr. ordinanze nn. 110 e 471 del 2002; n. 144 del 2001);
che la Corte ha escluso, altresì, che
tale evenienza possa essere ravvisata sulla mera base delle valutazioni,
espresse dai giudici rimettenti, circa l’asserita maggiore pericolosità della
condotta di chi guida senza aver conseguito la prescritta abilitazione rispetto
a quella di chi, pur avendo regolarmente conseguito la patente, viene sorpreso
alla guida in stato di ebbrezza o di alterazione dovuta all’uso di sostanze
stupefacenti; (cfr. ordinanza n. 144
del 2001);
che alla medesima conclusione deve
pervenirsi in rapporto all’odierna questione — che investe la mancata
depenalizzazione del reato di cui all’art. 186 del codice della strada, non nel
suo complesso, ma limitatamente all’ipotesi di guida in stato di ebbrezza di un
veicolo per il quale non è richiesta la patente — avuto riguardo al fatto che
anche essa si fonda su di una valutazione del giudice a quo circa la maggiore pericolosità della guida di veicoli senza
patente, ove prescritta, rispetto al comportamento dianzi indicato, sul
presupposto di una ridotta «capacità offensiva» della sicurezza stradale che si
assume essere propria dei veicoli per i quali non si richiede abilitazione alla
guida;
che, anche sotto tale profilo, ci si
trova di fronte ad un apprezzamento discrezionale del legislatore, che non può
qualificarsi, di per sé, manifestamente irrazionale ed arbitrario; infatti, lo
stato di ebbrezza non equivale ad una qualsiasi carenza di requisiti fisici e
psichici per la guida — requisiti previsti in rapporto ad ogni tipo di veicolo,
compresi quelli per i quali non si richiede la patente (cfr. art. 115 del
codice della strada) — ma integra una situazione speciale e particolarmente qualificata
di inidoneità alla guida, suscettibile — sulla base del dato d’esperienza — di
provocare un accentuato allarme sociale;
che la questione deve essere dichiarata,
pertanto, manifestamente infondata.
Visti gli
artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1 e 5 della legge 25 giugno 1999, n. 205 (Delega al
Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale
e tributario) e dell’art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507
(Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai
sensi dell’articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), sollevata, in
riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Giudice di pace di Borgo San
Dalmazzo con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in
Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19
maggio 2003.
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Depositata in Cancelleria il 23
maggio 2003.