SENTENZA N.178
ANNO 2004
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Gustavo ZAGREBELSKY Presidente
- Valerio ONIDA Giudice
- Carlo MEZZANOTTE “
- Fernanda CONTRI “
- Guido NEPPI
MODONA “
- Piero Alberto CAPOTOSTI “
- Annibale MARINI “
- Franco BILE “
- Giovanni Maria FLICK “
- Francesco AMIRANTE “
- Ugo DE
SIERVO “
- Romano VACCARELLA “
- Paolo MADDALENA “
- Alfonso QUARANTA “
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale del decreto-legge 24 aprile
2001, n. 150 (Disposizioni urgenti in materia di adozione e di procedimenti
civili davanti al tribunale per i minorenni), convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1 della legge 23 giugno 2001, n. 240; del
decreto-legge 1° luglio 2002, n. 126 (Disposizioni urgenti in materia di difesa
d'ufficio e di procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni),
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 2 agosto 2002,
n. 175; dell'art. 15 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147 (Proroga di
termini e disposizioni urgenti ordinamentali), convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1 della legge 1° agosto 2003, n. 200, promossi con
quattro ordinanze del 14 agosto 2003 dal Tribunale per i minorenni di L'Aquila,
rispettivamente iscritte ai nn. da 795 a 798 del registro ordinanze 2003 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 2003.
Visti gli
atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella
camera di consiglio del 7 aprile 2004 il Giudice relatore Piero Alberto
Capotosti.
Ritenuto in fatto
1. — Con quattro ordinanze
di identico contenuto, emesse in data 14 agosto 2003, nel corso di altrettante
procedure di adottabilità di minori aperte su richiesta del pubblico ministero
a causa del comportamento dei genitori tale da configurare una situazione di
sostanziale abbandono, il Tribunale per i minorenni di L'Aquila ha sollevato
questione di legittimità costituzionale del decreto-legge 24 aprile 2001, n.
150 (Disposizioni urgenti in materia di adozione e di procedimenti civili
davanti al tribunale per i minorenni), convertito in legge, con modificazioni,
dall'art. 1 della legge 23 giugno 2001, n. 240 (impugnazione, quella relativa a
tale decreto-legge, risultante peraltro solo dalla motivazione delle ordinanze
di rimessione, e non dal rispettivo dispositivo); del decreto-legge 1° luglio
2002, n. 126 (Disposizioni urgenti in materia di difesa d'ufficio e di
procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni), convertito in legge,
con modificazioni, dall'art. 1 della legge 2 agosto 2002, n. 175; dell'art. 15
del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147 (Proroga di termini e disposizioni
urgenti ordinamentali), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1
della legge 1° agosto 2003, n. 200.
Nelle ordinanze si precisa
che, con decreto del 23 maggio 2003, il Presidente del Tribunale aveva
convocato innanzi al giudice delegato, ai sensi dell'art. 12 della legge 4
maggio 1983, n. 184, per la udienza del 10 giugno 2003, i genitori del minore,
che si erano presentati assistiti da un difensore di fiducia, e che il giudice
aveva sentito in contraddittorio, essendo presente anche il pubblico ministero.
Quest'ultimo aveva formulato eccezione di illegittimità costituzionale del
decreto-legge n. 150 del 2001, convertito in legge, con modificazioni,
dall'art. 1 della legge n. 240 del 2001, che aveva differito al momento della
emanazione di una specifica disciplina sulla difesa di ufficio nei procedimenti
per la dichiarazione dello stato di adottabilità e alla emanazione di nuove
disposizioni nei procedimenti di cui all'art. 336 cod. civ. – con il limite,
inserito dalla legge di conversione, del 30 giugno 2002 – la entrata in vigore
delle disposizioni processuali della legge 28 marzo 2001, n. 149, ed in
particolare delle disposizioni che prevedevano la procedura di pieno
contraddittorio tra le parti, con l'obbligo dell'assistenza tecnica, e la
pronuncia con sentenza nella fase relativa alla dichiarazione dello stato di
adottabilità, oltre alle disposizioni concernenti detta assistenza nei
procedimenti di cui all'art. 336 cod. civ.; e del successivo d.l. n. 126 del
2002, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge n. 175
del 2002, che aveva prorogato tale differimento al 30 giugno 2003. Ad avviso
del pubblico ministero, il continuo rinvio era incompatibile con la necessità e
l'urgenza che costituiscono, a norma dell'art. 77 della Costituzione, i
presupposti della decretazione di urgenza.
In punto di rilevanza della
questione, il pubblico ministero riteneva che la stessa risiedesse nella
mancata possibilità delle parti di utilizzare il nuovo rito, di maggiore
garanzia e speditezza, “con accesso diretto ed immediato al contraddittorio e non solo in maniera
indiretta”, come in realtà stava bensì avvenendo, ma solo “nell'ambito della
discrezionalità del giudice delegato”, che aveva deciso di conformare l'udienza
il più possibile al nuovo rito, di imminente entrata in vigore.
Al termine della
istruttoria, il giudice, in tutti i procedimenti a quibus, aveva rinviato la udienza per la necessità di audizione
del minore e dei parenti. Nelle more era stato emanato il decreto-legge n. 147
del 2003, che, all'art. 15, aveva ancora differito la entrata in vigore delle
norme di cui si tratta, fino al 30 giugno 2004. Alla successiva udienza, il
pubblico ministero aveva confermato la propria eccezione di illegittimità
costituzionale, rafforzata, a suo avviso, dal nuovo decreto-legge.
Il collegio, al quale il
giudice delegato aveva sottoposto la questione, ha fatto proprio il dubbio di
costituzionalità, anche con riferimento all'ultimo dei decreti-legge, nelle
more convertito nella legge n. 200 del 2003, nonché le ragioni di rilevanza
della questione nei giudizi a quibus
già individuate dal pubblico ministero, cui ha aggiunto la considerazione
dell'interesse del minore ad avere a suo favore un rito più rapido, che
concentra e riunisce in sé la fase preliminare e quella di merito.
Il giudice a quo ritiene che la evidente mancanza
dei requisiti della necessità ed urgenza richiesti per la emanazione dei
decreti-legge risulti proprio dal rinvio della disciplina processuale di cui si
tratta alla emanazione di una legge futura ed incerta, non rilevando in
contrario il termine – apposto, tra l'altro, nel caso del primo dei
decreti-legge, solo dalla legge di conversione – in quanto eccessivamente
protratto nel tempo.
Si sottolinea nelle
ordinanze che la dichiarazione di incostituzionalità del decreto-legge non
determinerebbe alcun vuoto normativo, in quanto farebbe rivivere le
disposizioni differite, mentre, al fine di rendere effettivi i principi
proclamati nella legge n. 149 del 2001 nell'attesa di una disciplina specifica,
si potrebbe procedere per analogia applicando l'attuale normativa per la difesa
dei meno abbienti.
2. — Nei giudizi innanzi
alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri con il
patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso, oltre che per
la manifesta inammissibilità delle questioni per difetto di motivazione sulla
rilevanza, per la manifesta infondatezza delle stesse, in quanto il sindacato
della Corte costituzionale non potrebbe sovrapporsi alla valutazione di opportunità
politica riservata al Parlamento, e la carenza dei presupposti della necessità
e dell'urgenza richiesti per la emanazione del decreto-legge assumerebbe
rilievo quale parametro di costituzionalità della norma solo se chiara e
manifesta, connotato non ricorrente nella specie.
Considerato in diritto
1. — Le questioni di
legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale per i minorenni di L'Aquila
con le ordinanze indicate in epigrafe hanno ad oggetto: il decreto-legge 24 aprile
2001, n. 150 (Disposizioni urgenti in materia di adozione e di procedimenti
civili davanti al tribunale per i minorenni), convertito, con modificazioni,
nella legge 23 giugno 2001, n. 240 (impugnazione risultante peraltro dalla sola
motivazione delle ordinanze); il successivo decreto-legge 1° luglio 2002, n.
126 (Disposizioni urgenti in materia di difesa d'ufficio e di procedimenti
civili davanti al tribunale per i minorenni), convertito, con modificazioni,
nella legge 2 agosto 2002, n. 175; ed infine l'art. 15 del decreto-legge 24
giugno 2003, n. 147 (Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali),
convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 200. Queste
disposizioni sono censurate nella parte in cui rispettivamente prevedono il
differimento dell'efficacia delle disposizioni processuali della legge 28 marzo
2001, n. 149 al momento della emanazione, prevista per non oltre il 30 giugno
2002, di una specifica disciplina sulla difesa di ufficio nei procedimenti per
la dichiarazione dello stato di adottabilità, nonché le successive proroghe del
differimento stesso al 30 giugno 2003 e infine al 30 giugno 2004.
Tali norme, che
si sostanziano in una serie di rinvii dell'applicabilità di una parte della
disciplina introdotta dalla legge n. 149 del 2001, ad avviso del giudice
rimettente sarebbero in contrasto con l'art. 77 della Costituzione, poiché i
relativi decreti-legge sarebbero stati emanati in carenza dei presupposti della
necessità e dell'urgenza, i quali soli legittimano l'esercizio della
decretazione di urgenza.
2. — I giudizi in oggetto,
concernendo la medesima questione in riferimento agli stessi parametri
costituzionali, vanno riuniti per essere trattati congiuntamente e definiti con
un'unica pronuncia.
3. — La questione non è
fondata.
Ai fini dello scrutinio di
costituzionalità delle norme in oggetto è opportuno innanzi tutto puntualizzare
gli aspetti temporali della vicenda. La legge 28 marzo 2001, n. 149, che reca
modifiche alla precedente legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione
ed affidamento dei minori, nonché riguardo a provvedimenti in tema di potestà
genitoriale, ha introdotto una nuova disciplina dell'adozione, sia di carattere
sostanziale, sia di carattere processuale. Mentre le disposizioni di carattere
sostanziale sono entrate in vigore il giorno successivo alla pubblicazione
della legge n. 149 e cioè il 27 aprile 2001, viceversa per le disposizioni di
carattere processuale il decreto-legge 24 aprile 2001, n. 150, ha disposto il
differimento della loro efficacia fino alla emanazione di una specifica
disciplina sulla difesa di ufficio nei procedimenti in questione, nonché in
quelli ex art. 336 del codice civile,
stabilendo che, fino a quel momento, in via transitoria, continuano ad
applicarsi le disposizioni processuali previgenti.
Questo disposto normativo è
stato ripetutamente prorogato dagli altri decreti-legge censurati, l'ultimo dei
quali, ossia quello 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 1° agosto
2003, n. 200, ha fissato il termine del 30 giugno 2004. I suddetti decreti,
ancorché convertiti, sarebbero, secondo il giudice rimettente,
costituzionalmente illegittimi, giacché dispongono un prolungato rinvio
dell'entrata in vigore delle norme indicate; rinvio di per sé incompatibile con
i presupposti della necessità e dell'urgenza. Tale assunto non è però
condivisibile.
Nella giurisprudenza
costituzionale è stato ripetutamente affermato che il sindacato sulla esistenza
e sull'adeguatezza dei presupposti per la decretazione di urgenza può essere
esercitato solo in presenza di una situazione di “evidente mancanza” dei
requisiti stessi (cfr. da ultimo le sentenze n. 6 del 2004, n. 341 del 2003,
n. 16 del 2002).
Tale non può certo essere considerata la situazione in esame, giacché la
disciplina transitoria, introdotta dai decreti-legge censurati, si è resa
necessaria per il fatto che la citata legge n. 149 del 2001, nel prevedere
l'obbligo dell'assistenza legale, non contiene specifiche disposizioni in
ordine alla difesa di ufficio in favore di genitori e minori. Dalla carenza di
tali disposizioni potrebbe infatti, come si rileva anche dalla relazione del
Governo ai rispettivi disegni di legge di conversione, nonché, più in generale,
dal relativo dibattito parlamentare, derivare un pregiudizio alla effettività
del diritto di difesa del minore, soprattutto tenendo conto della necessità di
avvalersi nei procedimenti in questione di professionisti in possesso di
competenze adeguate alla particolarità e alla delicatezza della funzione da
assolvere.
Sulla base di queste
considerazioni non si può quindi dire che sussista quella “evidente mancanza”
dei presupposti di necessità ed urgenza, che, secondo la giurisprudenza di
questa Corte, preclude il ricorso alla decretazione di urgenza.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara non
fondata la questione di legittimità costituzionale del decreto-legge 24 aprile
2001, n. 150 (Disposizioni urgenti in materia di adozione e di procedimenti
civili davanti al tribunale per i minorenni), convertito, con modificazioni,
nella legge 23 giugno 2001, n. 240; del decreto-legge 1° luglio 2002, n. 126
(Disposizioni urgenti in materia di difesa d'ufficio e di procedimenti civili
davanti al tribunale per i minorenni), convertito, con modificazioni, nella
legge 2 agosto 2002, n. 175; dell'art. 15 del decreto-legge 24 giugno 2003, n.
147 (Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali), convertito, con
modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 200, sollevata, in riferimento
all'art. 77 della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di L'Aquila, con
le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella
sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 giugno 2004.
Gustavo ZAGREBELSKY,
Presidente
Piero Alberto CAPOTOSTI,
Redattore
Depositata in Cancelleria il
22 giugno 2004.