ORDINANZA N. 299
composta dai signori:
- Carlo MEZZANOTTE Presidente
- Fernanda CONTRI Giudice
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 1 del decreto-legge
8 febbraio 2003, n. 18 (Disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario
secondo equità), convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 2003, n.
63, promossi con ordinanze del 29 luglio 2003 dal Giudice di pace di
Palestrina, del 10 marzo 2003 dal Giudice di pace di Lecce, del 2 aprile 2003
dal Giudice di pace di San Severino Marche, del 20 marzo e del 20 maggio 2003
dal Giudice di pace di Bari, del 20 giugno 2003 dal Giudice di pace di
Putignano, del 18 aprile 2003 dal Giudice di pace di Milazzo e del 16 settembre
(n. 2 ordinanze) dal Giudice di pace di Genzano di Roma rispettivamente
iscritte ai nn. 793, 374, 555, 589, 659, 842, 1122 del registro ordinanze 2003
ed ai nn. 171 e 172 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn.
40, 25, 34, 36 e 43, prima serie speciale, dell’anno 2003 e nn. 2 e 12, prima
serie speciale, dell’anno 2004.
Visti gli atti di costituzione
della RAS Riunione adriatica di sicurtà s.p.a., delle Lloyd Adriatico s.p.a. e
Winterthur s.p.a., della Fondiaria-SAI s.p.a., dell’Assitalia-Le assicurazioni
d’Italia s.p.a., nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell’udienza pubblica del
22 giugno 2004 e nella camera di consiglio del 23 giugno 2004 il Giudice
relatore Francesco Amirante;
uditi gli avvocati Alessandro
Pace, Aurelio Gentili, Luisa Torchia e Michele Roma per la RAS Riunione
adriatica di sicurtà s.p.a. e l’avvocato dello Stato Giancarlo Mandò per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che nel corso di un giudizio in cui una società di assicurazione era
stata convenuta per il pagamento di una somma, quale maggior esborso per un
premio relativo ad una polizza per responsabilità civile autoveicoli –
asseritamente conseguente ad un “cartello” tra le imprese del settore, già
sanzionato dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato – il Giudice
di pace di Palestrina ha sollevato, con ordinanza del 29 luglio 2003 (r.o. n.
793 del 2003), questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli
artt. 3, 24, 25, 41, 101, 102, 104 Cost., dell’art. 1 del decreto-legge 8
febbraio 2003, n. 18 (Disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario
secondo equità), che ha modificato l’art. 113, secondo comma, del codice di procedura
civile;
che secondo il giudice a quo l’impugnato art. 1 sottrae alla
valutazione secondo equità tutti i giudizi pendenti innanzi agli uffici del
giudice di pace e relativi ai c.d. contratti “di massa” di cui all’art. 1342
cod. civ. ed introduce il grado di appello, in precedenza escluso, con
conseguente dilatazione dei tempi della giustizia, aumento dei costi e
negazione dell’esercizio del diritto di difesa, anche in riferimento all’art.
82, primo comma, cod. proc. civ.;
che
sarebbe altresì violato l’art. 3 Cost. per il trattamento, qualificato come di
favore, consistente nella sottrazione alla valutazione e al rito secondo
equità, ingiustificatamente riservato ai “contraenti forti”, cioè coloro che
redigono ed impongono alla clientela la sottoscrizione di contratti standard
secondo l’art. 1342 cod. civ., rispetto ai contratti predisposti da altri
professionisti;
che, infine, avendo le
compagnie assicuratrici l’obbligo di contrarre in materia di responsabilità
civile, esse avrebbero violato le regole del mercato, in cui il rapporto
dovrebbe nascere e svilupparsi, attraverso la costituzione di un accordo di
cartello mirante ad uniformare verso l’alto i prezzi delle polizze, con
conseguente violazione dell’art. 41 Cost.;
che nel giudizio dinanzi a
questa Corte si è costituita la parte privata RAS
– Riunione adriatica di sicurtà s.p.a. – preliminarmente eccependo
l’inammissibilità della questione sia per omessa motivazione su ben sei degli
otto parametri costituzionali evocati, sia per la prospettazione di questioni
di mera politica legislativa, argomentando inoltre diffusamente circa la non
fondatezza nel merito;
che, nel corso di un giudizio instaurato il 15 gennaio 2003
da un privato nei confronti della Lloyd Adriatico s.p.a. – per ottenerne la
condanna al pagamento di una somma di denaro corrispondente all’eccedenza
pagata sul premio assicurativo della polizza per la responsabilità civile
autoveicoli rispetto a quanto accertato dall’Autorità antitrust con
provvedimento in data 28 luglio 2000 – il Giudice di pace di Lecce, con
ordinanza del 10 marzo 2003 (r.o. n. 374 del 2003), ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, 24, 25, 41, 77, 101, 102 e 104 Cost., questione di
legittimità costituzionale della medesima norma in termini analoghi;
che il remittente, richiamandosi alla giurisprudenza di
legittimità, argomenta nel senso dell’inapplicabilità dell’art. 33, comma 2,
della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ai giudizi risarcitori promossi dai
consumatori-utenti, con conseguente determinazione della competenza per i
giudizi relativi ai rimborsi sui premi assicurativi delle polizze per la
responsabilità civile autoveicoli secondo gli ordinari criteri che li
attribuiscono – per valore – alla giurisdizione del giudice di pace;
che la norma, oltre a
violare l’art. 24 Cost., sarebbe altresì in contrasto con l’art. 25 Cost.,
perché l’immediata applicazione del d.l. n. 18 del 2003 al contenzioso in corso
appare violare il principio del giudice naturale;
che, secondo il remittente,
l’art. 3 Cost. sarebbe violato, oltre che per il privilegio riservato ai
contraenti forti, anche per l’intrinseca irragionevolezza della scelta dello
strumento del decreto-legge in assenza dei presupposti della straordinaria
necessità e urgenza, ai fini dell’introduzione di una disciplina del tutto
illogica e inadatta a realizzare gli obiettivi perseguiti dal legislatore
(scelta che comporterebbe anche la violazione dell’art. 77 Cost.);
che sarebbe, infine,
ipotizzabile la violazione degli artt. 101, 102 e 104 Cost., per l’introduzione
di una normativa irrazionalmente diretta ad incidere su concrete fattispecie sub iudice, nonché dell’art. 41 Cost., in quanto, a fronte di una sanzionata
violazione, da parte delle Compagnie assicuratrici, delle regole di mercato, la
norma impugnata avrebbe introdotto un’imprevista compressione del diritto
soggettivo al rispetto delle regole;
che si è costituita altresì
la Lloyd Adriatico s.p.a. chiedendo, con ampia e articolata memoria, che la
questione venga dichiarata manifestamente inammissibile e comunque infondata;
che, nel corso di un
giudizio risarcitorio analogo a quelli precedenti, introdotto con atto di
citazione notificato il 23 gennaio 2003, il Giudice di pace di San Severino
Marche, con ordinanza del 2 aprile 2003 (r.o. n. 555 del 2003), ha sollevato identica
questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 del d.l. n. 18 del 2003, in riferimento agli artt. 3, 24,
25, 41, 77, 101, 102 e 104 Cost., negli stessi termini di quella sollevata dal
Giudice di pace di Lecce;
che si è costituita la parte
convenuta del giudizio principale Winthertur assicurazioni s.p.a., facendo
integrale rinvio alla memoria depositata, per la s.p.a. Lloyd Adriatico, nel
giudizio di cui all’ordinanza iscritta al n. 374 del registro 2003;
che, nel corso di un
giudizio risarcitorio analogo a quelli precedenti, introdotto con atto di
citazione notificato il 18 gennaio 2003, il Giudice di pace di Bari, con
ordinanza del 20 marzo 2003 (r.o. n. 589 del 2003), ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell’art. 1 del d.l. n. 18 del 2003, in riferimento
all’art. 24, terzo comma, Cost., insistendo particolarmente sugli effetti
penalizzanti che gravano sui contraenti a causa dell’introduzione del grado di
appello;
che si è costituita in
questo giudizio la Fondiaria-SAI s.p.a., chiedendo che la questione venga
dichiarata inammissibile o infondata;
che nel corso di un giudizio
del quale non viene data alcuna concreta indicazione il Giudice di pace di
Bari, con ordinanza del 20 maggio 2003 (r.o. n. 659 del 2003), ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 del d.l. n. 18 del 2003, in
riferimento all’art. 24 Cost.;
che la motivazione, ancorché
proveniente dalla persona fisica di un giudice diverso da quello dell’ordinanza
di cui al r.o. n. 589 del 2003, è di contenuto sostanzialmente coincidente con
quest’ultima;
che, nel corso di un
giudizio risarcitorio analogo a quelli precedenti, introdotto con atto di
citazione notificato il 7 febbraio 2003, il Giudice di pace di Putignano, con
ordinanza del 20 giugno 2003 (r.o. n. 842 del 2003), ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell’art. 1 del d.l. n. 18 del 2003, in riferimento
agli artt. 3 e 77 Cost.;
che il giudice a quo, dopo aver riportato alcune
considerazioni in tutto coincidenti con quelle di cui alla precedente ordinanza
del Giudice di pace di Lecce, osserva come la norma impugnata violi il
principio di razionalità (perché differenzia senza motivo le cause di
risarcimento danni rispetto alle altre di competenza del medesimo giudice,
rendendo più difficoltoso l’accesso alla giustizia in virtù dell’introduzione
del grado di appello davanti al tribunale) nonché l’art. 77 Cost., per mancanza
delle condizioni legittimanti la decretazione d’urgenza;
che si è costituita la
Assitalia s.p.a., convenuta nel giudizio principale, chiedendo, con ampia e
articolata memoria, che la questione venga dichiarata manifestamente
inammissibile e comunque infondata;
che, nel corso di un
giudizio riguardo al quale non viene data alcuna concreta indicazione, il
Giudice di pace di Milazzo, con ordinanza del 18 aprile 2003 (r.o. n. 1122 del
2003), ha sollevato questione di legittimità costituzionale del più volte
citato art. 1 del d.l. n. 18 del 2003, in riferimento agli artt. 3, 11, 24, 41,
77, 101, 102 e 104 Cost.;
che il giudice a quo – dopo aver osservato come l’art.
153 (ex art. 129 A) del Trattato
dell’Unione europea riconosca ai consumatori una posizione di pari importanza
rispetto a quella delle imprese controparti nei c.d. contratti “di massa”,
tanto che la legislazione italiana ha provveduto, in tale materia, a dare
attuazione a numerose direttive comunitarie – contestualmente alla remissione
della presente questione a questa Corte, ha sollevato anche una questione
pregiudiziale alla Corte di giustizia delle Comunità europee, ai sensi
dell’art. 234 del Trattato istitutivo, del medesimo art. 1 del d.l. n. 18 del
2003;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con atti
di contenuto identico, preliminarmente eccependo l’inammissibilità della
questione in ragione dell’inapplicabilità della norma denunciata nei giudizi a quibus e sostenendo, nel merito, la
non fondatezza delle censure;
che, infine, con due
ordinanze di identico contenuto – depositate in data 16 settembre 2003 (r.o. n.
171 e n. 172 del 2004), in relazione a due giudizi risarcitori proposti nei
confronti della s.p.a. Lloyd Adriatico ed introdotti entrambi con citazione per
l’udienza del 31 marzo 2003 – il Giudice di pace di Genzano di Roma ha
sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3
e 24 Cost., dell’art. 1 della legge 7 aprile 2003, n. 63 (recte: dell’art. 1 del d.l. n. 18 del 2003, convertito con
modificazioni nella legge 7 aprile 2003, n. 63);
che, secondo il remittente,
la possibilità di ottenere una decisione secondo equità nelle cause di valore
non superiore al milione di lire – nelle quali, non a caso, l’art. 82, primo
comma, cod. proc. civ., consente alla parte di stare in giudizio personalmente –
è una delle particolari configurazioni del diritto di difesa costituzionalmente
garantito e quindi l’introduzione del giudizio di appello (in conseguenza
dell’eliminazione del giudizio di equità) andrebbe, secondo il remittente, a
vanificare la tutela costituzionale del diritto di difesa;
che anche in questi giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per l’inammissibilità, trattandosi di giudizi nei quali la parte
privata è assistita da un avvocato, ovvero per la manifesta infondatezza della
questione, in quanto sarebbe erronea l’equazione istituita dal giudice
remittente tra causa di modico valore e causa del non abbiente, così come del
tutto ipotetiche sarebbero le critiche relative a maggiori esborsi conseguenti
alla proposizione di un giudizio di appello.
Considerato che i Giudici di pace di Palestrina, Lecce, San Severino Marche, Bari,
Putignano e Milazzo dubitano della legittimità costituzionale dell’art. 1 del decreto-legge 8 febbraio
2003, n. 18 (Disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo
equità), nella parte in cui sottrae al giudizio secondo equità le controversie
relative ai c.d. contratti di massa di cui all’art. 1342 cod. civ.;
che il Giudice di pace di
Genzano di Roma impugna l’art. 1 del d.l. n. 18 del 2003, convertito con
modificazioni nella legge 7 aprile 2003, n. 63;
che i dubbi di legittimità
costituzionale vengono prospettati con argomentazioni largamente coincidenti,
in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 41, 77, 101, 102 e 104 Cost.;
che i giudizi, per
l’identità delle questioni, vanno riuniti e decisi con un’unica pronuncia;
che l’art. 1-bis del citato decreto-legge n. 18 del
2003, introdotto dalla legge di conversione n. 63 del 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 2003,
ha stabilito che le disposizioni di cui all’art. 1 dello stesso decreto si
applicano ai giudizi instaurati con citazioni notificate dal 10 febbraio 2003;
che le ordinanze emesse dai
Giudici di pace di Lecce, San Severino Marche e Bari (r.o. n. 589 del 2003)
sono precedenti rispetto alla legge di conversione;
che riguardo ad esse,
quindi, occorre disporre la restituzione degli atti ai giudici remittenti,
affinché alla luce della citata legge di conversione provvedano ad un nuovo
esame della rilevanza;
che l’ordinanza del Giudice
di pace di Putignano precisa che l’atto di citazione del giudizio principale è
stato notificato in data 7 febbraio 2003, il che comporta – in base alla norma
del citato art. 1-bis, peraltro
trascurato dal giudice a quo – che
l’art. 1 impugnato non debba essere applicato in quel giudizio, donde la
manifesta inammissibilità della relativa questione;
che le ordinanze emesse dai
Giudici di pace di Palestrina, Bari (r.o. n. 659 del 2003), Milazzo e Genzano
di Roma sono tutte successive alla legge di conversione n. 63 del 2003, alla
quale fa espresso riferimento soltanto il Giudice di pace di Genzano di Roma;
che, peraltro, nessuna di
tali ultime ordinanze precisa quale sia la data di notifica dell’atto di
citazione, sicché non viene consentito a questa Corte di svolgere il necessario
controllo preliminare sulla rilevanza;
che pertanto anche le
questioni sollevate in questo gruppo di ordinanze vanno dichiarate
manifestamente inammissibili.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
ordina
la restituzione degli atti ai Giudici di pace di Lecce (r.o. n. 374 del 2003),
San Severino Marche (r.o. n. 555 del 2003) e Bari (r.o. n. 589 del 2003);
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità
costituzionale dell’art. 1 del decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18
(Disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equità),
convertito, con modificazioni, nella legge
7 aprile 2003, n. 63, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 25,
41, 77, 101, 102 e 104 della Costituzione, dai Giudici di pace di Palestrina
(r.o. n. 793 del 2003), Bari (r.o. n. 659 del 2003), Putignano (r.o. n. 842 del
2003), Milazzo (r.o. n. 1122 del 2003) e Genzano di Roma (r.o. n. 171 e n. 172
del 2004) con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella
sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 settembre 2004.
Carlo MEZZANOTTE, Presidente
Francesco AMIRANTE,
Redattore
Depositata in Cancelleria il
29 settembre 2004.