Ordinanza n. 124 del 2004

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ORDINANZA N.124

ANNO 2004

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

- Valerio ONIDA

- Carlo   MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

- Francesco AMIRANTE

- Ugo DE SIERVO

- Romano VACCARELLA

- Paolo MADDALENA

- Alfonso QUARANTA

    ha pronunciato la seguente

    ORDINANZA

    nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) promosso con ordinanza del 17 febbraio 2003 dal Tribunale di Catanzaro nel procedimento di prevenzione relativo a A.F., iscritta al n. 359 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 2003.

    Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

    udito nella camera di consiglio dell'11 febbraio 2004 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.

    Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro ha sollevato, in riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), nella parte in cui «consente che la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza sia applicata a persona che sia stata condannata a pena definitiva eccedente la durata massima della misura richiesta e si trovi detenuta in espiazione di pena, per reato la cui commissione sia posta a fondamento della prognosi di pericolosità sociale»;

    che il giudice a quo premette di essere investito della richiesta di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza nei confronti di persona condannata, con sentenza definitiva, alla pena di anni sette di reclusione per il reato di detenzione illecita, a fine di spaccio, di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente, ed in atto detenuta per l'espiazione di tale pena;

    che ad avviso del rimettente, in base alle «emergenze di causa», il proposto per la misura  rientrerebbe indubbiamente nel novero dei soggetti abitualmente dediti ai traffici delittuosi o che comunque vivono abitualmente, in tutto o in parte, con i proventi di attività delittuose e, dunque, pericolosi per la sicurezza pubblica ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1423 del 1956;

    che, al fine di fondare tale giudizio, assumerebbe peraltro «valenza centrale e decisiva» proprio la vicenda illecita per la quale il soggetto ha riportato condanna definitiva, in quanto inequivocabilmente sintomatica della «spiccata inclinazione delinquenziale» del medesimo;

    che la circostanza che il soggetto proposto per la misura di prevenzione stia scontando in carcere una pena detentiva, per gli stessi fatti illeciti sintomatici della sua pericolosità, indurrebbe a ritenere inutile l'irrogazione della misura di prevenzione richiesta, in quanto lo stato di restrizione – destinato a protrarsi per un arco temporale di gran lunga superiore a quello di presumibile durata di detta misura – sarebbe già idoneo a neutralizzare la pericolosità sociale di esso;

    che il giudice a quo ricorda, tuttavia, come il contrasto giurisprudenziale insorto, circa la compatibilità tra applicazione della misura della sorveglianza speciale e stato di detenzione del soggetto in base ad un titolo definitivo, sia stato composto dalle sezioni unite della Corte di cassazione con sentenza 25 marzo 1993-14 luglio 1993, n. 6;

    che in tale decisione la Corte di cassazione – facendo leva sulla distinzione, desumibile dalla normativa vigente in materia, tra il momento dell'applicazione della misura di prevenzione e quello della sua esecuzione – ha affermato che lo stato di detenzione in espiazione di pena non preclude in alcun modo l'applicazione della misura, ma impone soltanto di differirne l'esecuzione al momento di cessazione della detenzione;

    che l'assunto si fonda, in particolare, sul duplice argomento che l'inclinazione a delinquere del soggetto non viene necessariamente cancellata dall'espiazione della pena e che esso potrebbe comunque riacquistare la libertà prima di aver finito di scontare interamente la pena;

    che, in tale ottica, l'effetto risocializzante dell'espiazione della pena potrebbe assumere quindi rilevanza solo ai fini dell'ottenimento, da parte dell'interessato, della revoca della misura di prevenzione per sopravvenuta cessazione della pericolosità, tramite lo speciale «rimedio» previsto dall'art. 7 della legge n. 1423 del 1956;

    che tale conclusione induce tuttavia il rimettente a dubitare della compatibilità con l'art. 27, terzo comma, Cost. dell'art. 3 della legge n. 1423 del 1956, nella parte in cui – prevedendo indistintamente l'applicazione della misura della sorveglianza speciale nei confronti delle persone indicate nell'art. 1 della stessa legge, in base al solo accertamento della pericolosità – consente che essa venga applicata anche nei confronti di chi stia già scontando in regime di detenzione carceraria, per il reato che vale a fondare il giudizio di pericolosità sociale, una pena definitiva di durata uguale o superiore a quella della misura di prevenzione di cui si tratta;

    che sarebbe infatti evidente come il soggetto detenuto si trovi nella materiale impossibilità di porre in essere ulteriori azioni delittuose alla cui prevenzione è finalizzata la misura de qua, e come il forzoso allontanamento dall'ambiente in cui è maturata l'inclinazione a delinquere sia idoneo ad elidere la pericolosità del soggetto medesimo: con la conseguenza che la funzione preventiva della sorveglianza speciale finirebbe per restare «assorbita» nello stato di detenzione ed «interamente consumata» dal trattamento risocializzante che deve riconnettersi all'esecuzione della pena;

    che applicare in tali circostanze la misura di prevenzione si tradurrebbe quindi – oltre che in una «afflizione aggiuntiva» rispetto a quella già insita nella pena definitiva che il soggetto sta scontando – anche e soprattutto nell'aprioristico disconoscimento dell'effetto di correzione e recupero, verso cui l'espiazione della pena è costituzionalmente proiettata;

    che il sospetto di violazione dell'art. 27, terzo comma, Cost. sarebbe altresì rafforzato dalla previsione dell'art. 10 della legge n. 1423 del 1956, in forza del quale, quando sia stata applicata ad un soggetto – a pena espiata – una misura di sicurezza detentiva o la libertà vigilata, durante la loro esecuzione non può farsi luogo all'applicazione della sorveglianza speciale e, ove questa sia già stata disposta, ne cessano gli effetti;

    che se, infatti, la ratio di tale disposizione è quella di evitare una inutile sovrapposizione tra misure che assolvono alla stessa funzione – impedire la commissione di reati da parte del destinatario ed eliminarne la pericolosità sociale – analogo effetto preclusivo dovrebbe a fortiori riconoscersi alla preesistente situazione di detenzione in regime di espiazione di pena, stante la funzione di emenda del condannato che questa è destinata ad esplicare;

    che nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata.

    Considerato che il giudice rimettente dubita della legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 27, terzo comma, Cost., dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nella parte in cui – alla stregua di un indirizzo della giurisprudenza di legittimità, consolidatosi dopo l'intervento delle sezioni unite della Corte di cassazione – consente l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza nei confronti di persona detenuta in espiazione di pena: e ciò anche quando – come nell'ipotesi oggetto del giudizio a quo – si tratti di pena superiore alla durata massima della predetta misura, inflitta per reato la cui commissione sia posta altresì a fondamento della prognosi di pericolosità sociale del soggetto;

    che, ad avviso del rimettente, la funzione preventiva cui risponde la sorveglianza speciale risulterebbe, in tale ipotesi, totalmente «assorbita» dallo stato di detenzione, il quale per un verso impedisce la commissione dei fatti criminosi che si intendono prevenire e, per un altro verso, è accompagnato da un trattamento volto alla risocializzazione del condannato; sicché l'applicazione della misura di prevenzione si risolverebbe, oltre che in una «afflizione aggiuntiva» rispetto a quella insita nella pena che il soggetto sta scontando, in un disconoscimento aprioristico dell'effetto rieducativo cui questa è costituzionalmente preordinata e, dunque, della sua capacità di rimuovere la pericolosità sociale dell'interessato;

    che, al riguardo, si deve peraltro osservare come – alla luce dello stesso indirizzo giurisprudenziale posto dal rimettente a premessa delle sue censure – occorra distinguere, ai fini che interessano, tra momento deliberativo e momento esecutivo della misura in parola: nel senso che – esclusa l'incompatibilità dell'applicazione di questa con lo stato di detenzione del soggetto proposto per la misura – l'esecuzione potrà però avere inizio solo quando tale stato venga a cessare; fatta sempre salva la possibilità, per tale soggetto, di chiedere la revoca della misura, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 1423 del 1956, per l'eventuale venir meno della sua pericolosità in virtù dell'espiazione e dell'incidenza positiva sulla sua personalità della funzione risocializzante della pena;

    che, in simile prospettiva, l'applicazione della sorveglianza speciale nei confronti di persona detenuta per espiazione di pena, sulla base di una valutazione di pericolosità sociale riferita all'attualità – applicazione che, sempre secondo l'orientamento giurisprudenziale in discorso, trova giustificazione, pur nell'impossibilità di una esecuzione immediata, nell'interesse a «predisporre» una misura eseguibile, senza dilazioni, nel momento stesso in cui il detenuto riacquisti la libertà – non si risolve affatto in una negazione «aprioristica» della capacità dell'espiazione della pena a rimuovere l'inclinazione a delinquere del soggetto: e ciò proprio a fronte della revocabilità della misura nel caso in cui l'obiettivo della rieducazione, che l'art. 27, terzo comma, Cost. assegna alla pena – ma che, ovviamente, non sempre è possibile conseguire – si sia in concreto realizzato;

    che, d'altra parte, per quanto concerne la denunciata «afflizione aggiuntiva» – in assunto connessa al cumulo fra pena e misura di prevenzione, segnatamente quando il reato per il quale è stata inflitta la pena assurga altresì ad elemento fondante la valutazione di pericolosità del soggetto proposto per tale misura – va rilevato come essa non implichi, di per sé, alcun vulnus al parametro costituzionale evocato, posto che la misura di prevenzione assolve ad una funzione chiaramente distinta e non assimilabile a quella della pena: la stessa Carta costituzionale, del resto – consentendo il sistema del «doppio binario» tra pene e misure di sicurezza (art. 25, secondo e terzo comma, Cost.) – riconosce la possibilità del concorso fra due diversi strumenti di intervento, caratterizzati da fini eterogenei, pure in presenza di una medesima situazione di fatto (la commissione del reato come illecito, da sanzionare con la pena, e come indice di pericolosità sociale, da contrastare con la misura di sicurezza);

    che tale ultima considerazione rende altresì palese la fragilità dell'argumentum a fortiori che il giudice a quo ritiene di poter trarre – a conforto del dubbio di costituzionalità prospettato – dalla regola di esclusione del cumulo della sorveglianza speciale con le misure di sicurezza detentive o con la libertà vigilata, sancita dall'art. 10 della legge n. 1423 del 1956: regola che milita, semmai, in direzione opposta a quella ritenuta dal rimettente;

    che ove si ritenga, infatti, che la ratio della norma ora citata sia – come si afferma nell'ordinanza di rimessione – quella di evitare una inutile sovrapposizione fra «rimedi che svolgono la medesima funzione di impedire la commissione di reati da parte del destinatario e di eliminare la pericolosità sociale», un opposto criterio dovrà evidentemente valere qualora vengano in considerazione istituti funzionalmente eterogenei, quali appunto sono la pena, da un lato, e la misura di prevenzione (o di sicurezza), dall'altro;

    che la questione va dichiarata, pertanto, manifestamente infondata.

    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

  per questi motivi

    LA CORTE COSTITUZIONALE

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), sollevata, in riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Catanzaro con l'ordinanza indicata in epigrafe.

    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 2004.

    Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

    Giovanni Maria FLICK, Redattore

    Depositata in Cancelleria il 20 aprile 2004.