ORDINANZA N.56
ANNO 2004
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Gustavo ZAGREBELSKY Presidente
- Valerio ONIDA Giudice
- Carlo MEZZANOTTE "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Alfio FINOCCHIARO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 20
del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza
penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre
1999, n. 468), promosso, nell’ambito di un procedimento penale, dal Giudice di
pace di Ferrara con ordinanza del 5 giugno 2003, iscritta al n. 743 del
registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell’anno 2003.
Udito nella camera di
consiglio del 17 dicembre 2003 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che il Giudice di
pace di Ferrara ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma,
97, primo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, questioni di
legittimità costituzionale dell’art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000,
n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma
dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), nella parte in cui non
prevede che la citazione a giudizio debba contenere, a pena di nullità,
l’avviso che l’imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento
di primo grado, può presentare domanda di oblazione, qualora ne ricorrano i
presupposti, nonché l’avviso che l’imputato può chiedere l’estinzione del reato
a seguito di «condotte riparatorie avvenute prima dell’udienza di
comparizione»;
che in particolare il giudice a quo,
premesso che il procedimento davanti al giudice di pace tende a «realizzare i
principi di massima semplificazione e di deflazione del dibattimento», rileva
che la disciplina censurata appare in contrasto con:
- l’art. 3 Cost., perché, rimettendo «a una scelta discrezionale del
pubblico ministero e/o dell’ufficiale di polizia giudiziaria [la possibilità di
effettuare] gli avvisi di cui all’art. 35 (e 29) del d.lgs. 28 agosto 2000, n.
274», determina «una ingiustificata e irragionevole disparità di trattamento
tra imputati ai quali il decreto di citazione a giudizio sia stato notificato
con gli avvisi di cui agli articoli suddetti e imputati il cui decreto di
citazione non contenga tali avvisi»;
- l’art. 24, secondo comma, Cost., perché «preclude all’imputato, che non
può considerarsi inerte se non vi è espresso obbligo di avviso ed informazione,
la facoltà di richiedere forme alternative di definizione del giudizio se non
al momento del dibattimento»;
- gli artt. 97, primo comma, e 111, secondo comma, Cost., perché comporta
«ritardi nella fase del dibattimento in quanto l’imputato, stante l’assenza
dell’informazione, non è posto nella condizione di scegliere tale strada
alternativa, in anticipo rispetto alla fase dibattimentale».
Considerato che questa Corte con ordinanza n. 231
del 2003 e con le successive ordinanze n. 11
e n. 10 del 2004
ha dichiarato manifestamente infondate analoghe questioni di legittimità
costituzionale dell’art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274
(Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma
dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), concernenti la mancata
previsione che la citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria debba
contenere, a pena di nullità, l’avviso che l’imputato può presentare domanda di
oblazione;
che, in particolare, nella ordinanza n. 231
è stato affermato che nell’udienza di comparizione l’imputato è
obbligatoriamente assistito, a norma dell’art. 20, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 274 del
2000, «da un difensore, di fiducia o d’ufficio, sì che risultano pienamente
garantite la difesa tecnica e l’informazione circa le varie forme di
definizione del procedimento, anche alternative al giudizio di merito
(conciliazione tra le parti, oblazione, risarcimento del danno, condotte
riparatorie)» e che «l’udienza di comparizione, ove avviene il primo contatto
tra le parti e il giudice, risulta sede idonea per sollecitare e verificare la
praticabilità di possibili soluzioni alternative, tra cui, evidentemente,
l’estinzione del reato per oblazione prevista dagli artt. 162 e 162-bis cod. pen.»;
che inoltre questa Corte con ordinanza n. 11 del
2004 ha dichiarato manifestamente infondata altra questione di legittimità
costituzionale dell’art. 20 del decreto legislativo n. 274 del 2000 relativa
alla mancata previsione che la citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria
contenga, a pena di nullità, l’avviso che l’imputato ha la possibilità di chiedere l’estinzione del
reato a seguito delle condotte riparatorie di cui all’art. 35 del medesimo
decreto;
che, in particolare, nell’ordinanza si rileva che il comma 3 del menzionato art. 35 stabilisce che il giudice di pace può disporre la sospensione del processo per un periodo non superiore a tre mesi ove l’imputato chieda nell’udienza di comparizione di poter provvedere alle condotte riparatorie e dimostri di non avere potuto farlo in precedenza, ovviamente anche per non essere stato informato di tale possibilità;
che nelle ordinanze sopra menzionate è stato inoltre ribadito che il
principio di buon andamento dei pubblici uffici non si riferisce all’attività
giurisdizionale in senso stretto, bensì all’organizzazione e al funzionamento
dell’amministrazione della giustizia (cfr., ex
plurimis, sentenza
n. 115 del 2001);
che, non risultando profili diversi o aspetti ulteriori rispetto a quelli
già valutati con le pronunce richiamate, le questioni devono essere dichiarate
manifestamente infondate.
Visti gli artt. 26,
secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle
norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta
infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 20 del
decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza
penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre
1999, n. 468), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 97, primo comma, e 111, secondo comma, della
Costituzione, dal Giudice di pace di Ferrara, con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in
Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20
gennaio 2004.
Gustavo
ZAGREBELSKY, Presidente
Guido NEPPI
MODONA, Redattore
Depositata in
Cancelleria il 29 gennaio 2004.