SENTENZA N. 256
ANNO 2004
Commento alla decisione di
I. Michele Belletti,
Il
nuovo riparto di competenze Stato – Regioni tra continuità, ultrattività
ed urgenza (per gentile concessione del Forum di Quaderni costituzionali)
II. Sergio Foà, Costituzionalità ''provvisoria'', continuità
istituzionale e monito al legislatore statale: la disciplina dello spettacolo (per gentile concessione della Rivista
telematica federalismi.it)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Gustavo ZAGREBELSKY Presidente
- Valerio ONIDA Giudice
- Carlo MEZZANOTTE “
- Fernanda CONTRI
- Guido EPPI MODONA
- Piero Alberto CAPOTOSTI
- Annibale MARINI
- Franco BILE
- Giovanni Maria FLICK
- Francesco AMIRANTE
- Ugo DE SIERVO
- Romano VACCARELLA
- Paolo MADDALENA
- Alfonso QUARANTA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi per conflitti di attribuzioni
sorti in relazione al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali
dell’8 febbraio 2002, n. 47, concernente «Regolamento recante criteri e
modalità di erogazione di contributi in favore delle attività musicali, in
corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla
legge 30 aprile 1985, n. 163», e al decreto del Ministro per i beni e le
attività culturali del 21 maggio 2002, n. 188, concernente «Regolamento recante
criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività di
danza, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo
di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163»,
promossi con ricorsi della Regione
Toscana notificati il 30 maggio e il 21 ottobre 2002, depositati in cancelleria
il 7 giugno e il 24 ottobre successivi ed iscritti ai numeri 21 e 40 del
registro conflitti 2002.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell’udienza pubblica del 23 marzo
2004 il Giudice relatore Romano Vaccarella;
uditi l’avvocato Fabio Lorenzoni per
Ritenuto in fatto
1.–
Con ricorso notificato il 30 maggio 2002 e depositato il 7 giugno 2002,
La
ricorrente, assumendo la violazione degli articoli 117, 118 e 119 della
Costituzione, chiede che il predetto decreto ministeriale sia dichiarato lesivo
delle attribuzioni regionali e, conseguentemente, annullato.
1.1.–
Tale
materia – a suo avviso – è distinta e autonoma rispetto a quella delle «attività
culturali», com’è stato riconosciuto sia dal d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616
(Attuazione della delega di cui alla legge 22 luglio 1975, n. 382), che,
all’art. 49, secondo comma, ha previsto il riordino delle funzioni delle
Regioni e degli enti locali «in ordine alle attività di prosa, musicali e
cinematografiche»; sia, ancor più chiaramente, dal decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato
alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59), il quale ne ha fatto oggetto di considerazione a sé stante,
dettando specifiche disposizioni (art. 149) in un apposito capo (il VI),
intitolato appunto allo «spettacolo», separato da quello (il V) dedicato ai
«beni e attività culturali».
Il
nuovo art. 117 Cost. – prosegue la ricorrente – non include la materia in
questione fra quelle oggetto di legislazione esclusiva dello Stato, né fra
quelle oggetto di legislazione concorrente, sicché essa ricade nella potestà legislativa
esclusiva delle Regioni, in forza del disposto dell’art. 117, quarto comma,
Cost.
Ciò
comporta che spetta alle Regioni disciplinare in via legislativa e
regolamentare la materia dello spettacolo, nonché di stabilire il riparto delle
funzioni amministrative nella stessa materia, in base ai principi posti
dall’art. 118 Cost.
Ne
consegue – conclude la ricorrente – che il decreto impugnato lede le
attribuzioni riservate alle Regioni dai richiamati articoli 117 e 118 Cost.
1.2.–
Osserva, ancora,
1.3.–
Deduce, poi,
1.4.–
Infine,
Dato
questo nuovo assetto normativo, lo Stato – sostiene la ricorrente – non può
continuare a disciplinare l’erogazione diretta delle risorse finanziarie
disponibili per i settori di attività rientranti nelle materie di competenza
regionale, ma è tenuto a trasferire tali risorse alle Regioni, perché siano
queste, nell’esercizio della loro potestà legislativa, a disciplinare
l’erogazione dei contributi agli aventi diritto.
A
tale stregua, il “Fondo unico per lo spettacolo” dovrebbe essere decentrato e
ripartito fra le Regioni, essendo lo spettacolo materia di legislazione
regionale, esclusiva o concorrente.
Viceversa,
il decreto impugnato, disciplinando la diretta erogazione da parte
dell’amministrazione statale di contributi a favore di soggetti operanti nel
settore delle attività musicali, settore rientrante nell’anzidetta materia,
menoma le attribuzioni regionali anche sotto il profilo delle prerogative
riconosciute dall’art. 119 Cost.
2.–
Nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha
chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o sia respinto in quanto
infondato.
2.1.–
La difesa erariale osserva, in primo luogo, che il regolamento in questione
detta norme procedimentali, per cui, dato il suo contenuto astratto, non può
produrre una concreta lesione delle attribuzioni regionali.
Osserva,
ancora, che esso ha introdotto una disciplina semplificata rispetto a quella già
dettata dal precedente regolamento, adottato con decreto ministeriale 19 marzo
2001, n. 191, che, perciò, è stato espressamente abrogato (art. 17): a seguito
di una pronuncia di annullamento, riprenderebbe vigore il regolamento
previgente, sicché non muterebbe la posizione della Regione ricorrente.
Sotto
entrambi i profili, dunque, il ricorso sarebbe inammissibile.
2.2.–
Nel merito, l’Avvocatura rileva che la materia disciplinata dal regolamento non
è la «promozione e organizzazione di attività culturali», ma è un procedimento
amministrativo statale, per cui non sussiste la lamentata invasione della sfera
delle attribuzioni legislative riservate alle Regioni dall’art. 117 Cost.
Quanto,
poi, alla dedotta violazione dell’art. 119 Cost., la difesa erariale obietta
che: a) ove il “Fondo unico per lo spettacolo” non potesse più essere
utilizzato dallo Stato (come sostiene la ricorrente), le risorse ad esso
assegnate rientrerebbero nella disponibilità dello Stato medesimo, non
essendovi alcun vincolo al trasferimento di esse al «fondo perequativo»,
previsto dall’art. 119, terzo comma, Cost.; b) tale «fondo perequativo»,
comunque, ai sensi della norma costituzionale, non può avere alcun vincolo di
destinazione; c) il medesimo fondo deve essere indirizzato a vantaggio dei
territori con minore capacità fiscale per abitante, e ciò esclude che
In
conclusione, l’eliminazione del regolamento impugnato – argomenta la difesa
erariale – non potrebbe
consentire alle Regioni, e segnatamente alla ricorrente, di gestire
l’erogazione dei contributi a sostegno delle attività musicali, il che rende
palese l’infondatezza del ricorso.
3.–
Con distinto ricorso notificato in data 17 ottobre 2002 e depositato in data 24
ottobre 2002, la stessa Regione Toscana ha sollevato altro conflitto di
attribuzioni nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in
relazione al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 21
maggio 2002, n. 188 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 21 agosto 2002, n. 195), con il quale è stato adottato un
“Regolamento recante criteri e modalità di erogazione di contributi in favore
delle attività di danza, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico
per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n.
La
ricorrente assume, anche riguardo a tale secondo decreto ministeriale, la
violazione degli articoli 117, 118 e 119 Cost., esponendo doglianze del tutto
analoghe a quelle contenute nel precedente ricorso; chiede, pertanto, che
l’atto impugnato sia dichiarato lesivo delle attribuzioni regionali e,
conseguentemente, annullato.
4.–
Anche in questo secondo giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il
quale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o sia respinto in
quanto infondato.
4.1.–
La difesa erariale, riprese le argomentazioni già svolte per resistere al primo
ricorso, aggiunge che le attività di danza, a sostegno delle quali il
regolamento impugnato disciplina l’erogazione di contributi statali, rientrano,
in quanto forme di interpretazione musicale, nelle «attività culturali», le
quali costituiscono oggetto di uno dei «diritti sociali», la cui disciplina,
quanto alla «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni»
concernenti gli stessi (oltre ché i «diritti civili»), è riservata alla
legislazione esclusiva dello Stato, a norma dell’art. 117, secondo comma,
lettera m), Cost.: non può dubitarsi,
infatti, che sia oggi un diritto sociale, la cui fruizione deve essere a tutti
consentita, quello ad una adeguata elevazione in tutti i settori culturali,
musica e danza comprese, sicché è compito dello Stato determinare i livelli
essenziali delle prestazioni concernenti anche tale diritto; il che include la
predisposizione dei mezzi necessari a realizzarli. Trattandosi di materia di
legislazione esclusiva, riguardo ad essa spetta, altresì, allo Stato la potestà
regolamentare, ai sensi dell’art. 117, sesto comma, Cost. Ne consegue –
conclude l’Avvocatura – la legittimità dell’impugnato
regolamento ministeriale, adottato per dare attuazione alla legge istitutiva
del “Fondo unico per lo spettacolo”: questo persegue, appunto, la finalità di
realizzare gli anzidetti «livelli essenziali», che devono essere garantiti,
negli specifici settori di attività culturali contemplati, in maniera uniforme
su tutto il territorio nazionale.
5.–
In prossimità dell’udienza del 14 ottobre 2003, le parti hanno depositato, in
entrambi i giudizi, memorie di analogo contenuto.
5.1.–
5.1.1.–
Quanto alla dedotta inammissibilità, osserva che i regolamenti impugnati non
hanno – come, invece, sostiene la difesa erariale – contenuto meramente
procedimentale, dal momento che dettano anche norme sostanziali relative ai
criteri per la valutazione qualitativa e quantitativa delle iniziative, per le
quali possono essere erogati i contributi; sicché essi, intervenendo in materia
che non è di esclusiva competenza legislativa dello Stato, importano violazione
dell’art. 117 Cost., e questa è più che sufficiente a fondare l’interesse della
Regione a sollevare il conflitto di attribuzione.
Obietta,
poi, che non ha fondamento l’argomento, secondo cui l’accoglimento dei ricorsi
farebbe rivivere i precedenti regolamenti (d.m. 9 febbraio 2001, n. 167, per le
attività di danza, e d.m. 19 marzo 2001, n. 191, per le attività musicali),
abrogati da quelli impugnati.
5.1.2.–
Nel merito, osserva che non può parlarsi di «procedimento amministrativo
statale» come materia a sé, dal momento che il procedimento amministrativo
rappresenta l’aspetto strumentale di una materia sostanziale; nel caso in
esame, la materia sostanziale è quella dello «spettacolo», oggetto di potestà
legislativa delle Regioni, esclusiva o, quanto meno, concorrente, e, quindi,
anche di esclusiva potestà regolamentare delle stesse.
Quanto,
poi, alla tesi, prospettata dallo Stato, per la quale i regolamenti impugnati
interverrebbero in materia di «determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali», di esclusiva competenza
legislativa statale ex art. 117,
secondo comma, lettera m), Cost.,
In
riferimento, infine, all’art. 119 Cost., la ricorrente contesta i rilievi della
difesa erariale, osservando che tale norma non prevede finanziamenti vincolati
e che essa non impone l’ipotizzata confluenza del “Fondo unico per lo
spettacolo” nel «fondo perequativo» (di cui al terzo comma). Ribadisce che
l’art. 119 Cost. ha costituzionalizzato il principio del congruo finanziamento
delle competenze regionali e che in forza di tale principio l’amministrazione
statale non può continuare a disciplinare le modalità di erogazione diretta di
finanziamenti a terzi per attività inerenti a materie che, come appunto lo
spettacolo, sono attribuite alla competenza regionale, dovendosi, invece,
procedere al trasferimento delle risorse disponibili alle Regioni, alle quali
compete di disciplinare, nell’esercizio della loro potestà legislativa,
l’erogazione delle risorse medesime agli aventi diritto.
5.2.–
L’Avvocatura dello Stato, dal canto suo, reitera le eccezioni già proposte e
svolge ulteriori argomentazioni.
5.2.1.–
Essa richiama l’art. 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per
l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3), per sostenere che, non comportando l’entrata in vigore del
nuovo titolo V della Costituzione – ai sensi di detta norma (che ha recepito
l’orientamento della Corte costituzionale) – la caducazione della preesistente
normativa statale, primaria e secondaria, non può negarsi allo Stato, nella
fase transitoria di adeguamento dell’ordinamento alla riforma costituzionale,
il potere di modificare le norme regolamentari emanate per l’attuazione delle
leggi statali rimaste in vigore, fino a che le Regioni non provvedano a emanare
nuove disposizioni nell’esercizio della propria potestà legislativa. Proprio
perché – argomenta la difesa erariale – l’art. 117, sesto comma, Cost. ha
collegato la potestà regolamentare alla potestà legislativa, fino a che resta
operativa la fonte legislativa statale, lo è anche la fonte regolamentare,
sicché si giustifica che lo Stato intervenga su norme che servono a dare
corretta esecuzione a leggi statali ancora in vigore, in attesa che le Regioni
attivino le proprie nuove competenze legislative. Risultano, così, superate – a
suo avviso – le censure riferite agli artt. 117 e 118 Cost.
Quanto,
poi, alla dedotta violazione dell’art. 119 Cost., osserva che i regolamenti
impugnati non riguardano il finanziamento del “Fondo unico per lo spettacolo”,
ma solo «criteri e modalità di erogazione di contributi», mentre la disciplina
degli aspetti finanziari è dettata dalla legge n. 163 del 1985, che continua ad
essere operativa; di talché fra i regolamenti e la norma costituzionale non vi
sono rapporti, né possibilità di interferenze.
5.2.2.–
Infine, rileva che il regolamento adottato col decreto ministeriale 8 febbraio
2002, n. 47 (relativo alle attività musicali), è stato modificato, in diversi
punti, con decreto ministeriale 19 settembre 2002, n. 241, contenente un nuovo
regolamento. Questo decreto non è stato impugnato, per cui – conclude la difesa
erariale – il ricorso concernente il primo (iscritto al n. 21 del registro
conflitti del 2002) è divenuto improcedibile per il venir meno dell’interesse
alla decisione: ove, infatti, questa fosse di accoglimento, rimarrebbe in vigore
il regolamento successivo.
6.–
A seguito del rinvio delle cause dall’udienza pubblica del 23 marzo 2004,
Aggiunge
che i regolamenti impugnati hanno nel frattempo prodotto effetti concreti,
essendo stati emanati i provvedimenti ministeriali, che hanno ripartito i
finanziamenti per l’anno
6.1.–
Quanto alla tesi, sostenuta dall’Avvocatura generale dello Stato, secondo la
quale, poiché in base all’art. 1 della legge n. 131 del 2003 restano
applicabili le leggi statali in materie regionali fino all’emanazione della
legislazione regionale, la stessa regola dovrebbe valere anche per la potestà
regolamentare dello Stato, la ricorrente obietta che simile tesi non può
ritenersi fondata alla luce dell’art. 117, sesto comma, Cost., il quale ha
rigorosamente delimitato la potestà regolamentare dello Stato alle sole materie
oggetto di legislazione esclusiva statale.
In
proposito richiama il principio già enunciato dalla Corte costituzionale nella
vigenza del precedente Titolo V della Costituzione, secondo cui nessun tipo di
regolamento statale è legittimato a disciplinare materie di competenza
regionale e nemmeno lo strumento della delegificazione può operare per fonti di
diversa natura, tra le quali vi è un rapporto di competenza e non di gerarchia
(sentenze n. 376
del 2002, n.
507 del 2000, n.
408 del 1998 e altre).
Tale
principio è uscito rafforzato dalla nuova formulazione dell’art. 117, sesto
comma, Cost., riguardo al quale
Alla
stregua di tale orientamento giurisprudenziale – sostiene la ricorrente –
l’emanazione dei regolamenti impugnati, i quali vincolerebbero l’esercizio
della potestà legislativa regionale, risulta incompatibile con il sistema
costituzionale.
6.2.–
Quanto, poi, alla dedotta violazione dell’art. 119 Cost., la ricorrente – nel
ribadire che la norma ha costituzionalizzato il principio del congruo
finanziamento delle competenze regionali, per cui lo Stato non può continuare a
disciplinare le modalità di erogazione diretta di finanziamenti a soggetti
terzi per attività inerenti a materie assegnate alla competenza delle Regioni,
poiché ciò determina una sicura lesione delle attribuzioni regionali –
richiama, a sostegno della propria tesi, le sentenze della
Corte costituzionale n. 16 e n. 49 del 2004.
In particolare, osserva che la sentenza n. 16
del 2004 ha riconosciuto che non vi sono ostacoli all’immediata
applicabilità del nuovo sistema costituzionale per quanto riguarda la
disciplina della spesa e il trasferimento di risorse dal bilancio statale,
atteso che «in questo campo, fin d’ora lo Stato può e deve agire in conformità
al nuovo riparto di competenze e alle nuove regole, disponendo i trasferimenti
senza vincoli di destinazione specifica, o, se del caso, passando attraverso il
filtro dei programmi regionali, coinvolgendo dunque le Regioni interessate nei
processi decisionali concernenti il riparto e la destinazione dei fondi, e
rispettando altresì l’autonomia di spesa degli enti locali».
6.3.–
Infine, la ricorrente, all’obiezione della difesa erariale, secondo cui per
l’anno 2003 era comunque necessario provvedere a erogare i contributi per non
penalizzare gli operatori del settore, replica, in primo luogo, che nulla
avrebbe impedito allo Stato di ripartire tempestivamente il fondo tra le
Regioni; in secondo luogo, che l’erogazione per l’anno 2003 ben avrebbe potuto
essere fatta in base ai precedenti regolamenti, adottati col decreto
ministeriale 9 febbraio 2001, n. 167 (Regolamento recante criteri e modalità di
erogazione di contributi in favore delle attività di danza, in corrispondenza
agli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30
aprile 1985, n. 163), e col decreto ministeriale 19 marzo 2001, n. 191
(Regolamento recante “Criteri e modalità di erogazione di contributi in favore
delle attività musicali, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico
per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n.
Considerato
in diritto
Con
entrambi i ricorsi – che, in quanto sollevano questioni analoghe, vanno riuniti
–
Questa
Corte ha già avuto modo di occuparsi del fenomeno della perdita da parte dello
Stato, in tutto o in parte, della potestà regolamentare – in precedenza
giustificata dall’esistenza di una potestà legislativa corrispondente – per il
fatto che la materia in questione è divenuta oggetto di competenza legislativa
concorrente (rispetto alla quale lo Stato può far valere interessi eccedenti
ambiti regionali), ed ha precisato (cfr. sentenze n. 370 del
2003 e n. 13
del 2004) che non può tale circostanza determinare la compromissione di
attività attraverso le quali valori di fondamentale rilevanza costituzionale –
nella specie protetti dagli artt. 9 e 33 Cost. – sono realizzati. In sintesi,
non si può privare la società civile e i soggetti che ne sono espressione (enti
pubblici e privati, associazioni, circoli culturali, ecc.) dei finanziamenti
pubblici indispensabili per la promozione e lo sviluppo di attività che,
normalmente, non possono affidare la loro sorte alle mere leggi del mercato.
Ora,
l’accoglimento del ricorso, con il conseguente annullamento dei regolamenti
impugnati, potrebbe comportare nell’immediato il sacrificio di valori che non
solo sono evocati dalle suddette norme costituzionali, ma che permeano di sé la
prima parte della Costituzione, e pertanto effetti incompatibili con
Conformemente
all’esigenza testé indicata, il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24
(convertito in legge 17 aprile 2003, n. 82) ha bensì indicato la necessità di
una nuova disciplina legislativa contenente la definizione dei principi
fondamentali di cui all’art. 117 Cost., la quale fissi i criteri e gli ambiti
di competenza dello Stato; ma ha altresì mantenuto, conferendole carattere
transitorio, l’attuale disciplina del FUS, individuando strumenti normativi –
da porre in essere attraverso un coinvolgimento delle Regioni – per mezzo dei
quali continuare a dare attuazione, in attesa di un definitivo assetto, a
quella indicata esigenza di continuità.
Nel
quadro delle anzidette ragioni di ordine costituzionale, deve ritenersi che i
regolamenti impugnati – i quali, come dedotto senza contestazione dalla Regione
Toscana e come documentalmente provato, hanno trovato applicazione ed hanno
così esaurito la loro funzione – hanno dato luogo a provvedimenti attuativi di
erogazione per l’anno 2003 che non potrebbero essere posti nel nulla, con la
conseguente ripetizione delle somme erogate.
Onde
la mancanza di interesse della Regione ricorrente.
per questi motivi
riuniti i giudizi,
dichiara
cessata la materia del contendere in ordine ai ricorsi in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
l'8 luglio 2004.
F.to:
Gustavo
ZAGREBELSKY, Presidente
Romano
VACCARELLA, Redattore
Depositata
in Cancelleria il 21 luglio 2004.