SENTENZA N. 49
ANNO 2004
Commenti alla decisione di
I. Matteo Barbero, Tipizzazione
delle entrate di Regioni ed Enti locali e modalità di finanziamento delle
funzioni amministrative: la posizione della Corte costituzionale (per
gentile concessione della Rivista telematica federalismi.it)
II.
Carmela Salazar, L’art.
119 Cost. tra (in)attuazione e “flessibilizzazione”
(per gentile concessione del Forum
di Quaderni costituzionali)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai Signori:
-
Riccardo CHIEPPA Presidente
-
Gustavo ZAGREBELSKY Giudice
-
Valerio ONIDA "
-
Carlo MEZZANOTTE "
-
Fernanda CONTRI "
-
Guido NEPPI
MODONA "
-
Piero Alberto CAPOTOSTI "
-
Annibale MARINI
"
-
Franco BILE "
-
Giovanni Maria FLICK
"
-
Francesco AMIRANTE "
-
Ugo DE
SIERVO "
-
Romano VACCARELLA "
-
Alfio FINOCCHIARO "
ha pronunciato
la seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale degli articoli 54 e 55 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato – legge finanziaria 2002) promosso con ricorso della Regione
Emilia–Romagna notificato il 27 febbraio
2002 depositato in cancelleria l’8 marzo 2002 ed iscritto al n. 23 del registro
ricorsi 2002.
Visto l’atto di costituzione del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 17 giugno 2003 il
Giudice relatore Alfio Finocchiaro;
uditi l’avvocato
Giandomenico Falcon per
1.– Con ricorso
notificato il 27 febbraio e depositato l’8 marzo del 2002 (registro ricorsi n.
23 del 2002),
In particolare,
rispetto all’oggetto del presente ricorso,
Infine –
aggiunge
2.– Si è costituito il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che il ricorso – per la parte relativa agli artt. 54 e 55 cit.
– sia dichiarato infondato.
Secondo la
difesa erariale le norme impugnate non ledono le prerogative delle Regioni in
materia di opere pubbliche di interesse regionale e locale perché non invadono
le funzioni pubbliche ordinarie delle Regioni, ma prevedono fondi ausiliari per
il sostegno e la realizzazione delle opere in questione al fine di quella
perequazione delle risorse finanziarie che l’art. 117 della Costituzione
riserva alla competenza esclusiva dello Stato.
Considerato
in diritto
1.–
2.– Le questioni
sono fondate.
Nell’esaminare
analoga questione relativa all’istituzione del Fondo per la riqualificazione
urbana dei comuni (art. 25, comma 10, della legge n.
448 del 2001) questa Corte – nell’interpretazione degli art. 117 e 119 della
Costituzione, sulla base del novellato Titolo V – ha recentemente deciso (sentenza n. 16 del
2004):
– che, per
quanto attiene alle funzioni amministrative, la legge statale può solo
disciplinare le “funzioni fondamentali” degli enti locali territoriali e può
dettare norme nelle sole materie di competenza esclusiva elencate nell’art. 117, secondo comma, e principi fondamentali in quelle di
competenza concorrente elencate nell’art. 117, terzo comma;
– che, sul piano
finanziario, in base al nuovo art. 119, è prevista solo la possibilità che lo
Stato destini risorse aggiuntive ed effettui interventi finanziari speciali “in
favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni” per
scopi particolari, comunque “diversi dal normale esercizio delle loro
funzioni”;
– che, in questo
contesto, possono trovare spazio interventi finanziari dello Stato a favore dei
Comuni, vincolati nella destinazione, per normali attività e compiti di
competenza di questi ultimi, solo nell’ambito dell’attuazione di discipline
dettate dalla legge statale nelle materie di propria competenza, o della
disciplina degli speciali interventi finanziari in favore di determinati Comuni
(art. 119, quinto comma), con la conseguente inammissibilità di siffatte forme
di intervento nell’ambito di materie e funzioni la cui disciplina spetta invece
alla legge regionale, pur eventualmente nel rispetto (quanto alle competenze
concorrenti) dei principi fondamentali della legge dello Stato.
La stessa
sentenza ha, poi, precisato che gli interventi speciali previsti dall’art. 119,
quinto comma, a loro volta, non solo debbono essere aggiuntivi rispetto al
finanziamento integrale delle
funzioni spettanti ai Comuni o agli altri enti, e riferirsi alle finalità di
perequazione e di garanzia enunciate nella norma costituzionale, o comunque a
scopi diversi dal normale esercizio delle funzioni, ma debbono essere
indirizzati a determinati Comuni o categorie di Comuni (o Province, Città
metropolitane, Regioni), con la conseguenza che quando tali finanziamenti riguardino ambiti di competenza delle Regioni, queste – per
l’esigenza di rispettare il riparto costituzionale delle competenze fra Stato e
Regioni – siano chiamate ad esercitare compiti di programmazione e di riparto
di fondi all’interno del proprio territorio.
Il ricorso a
finanziamenti da parte dello Stato, senza il rispetto di questi limiti e
criteri, rischia di diventare uno strumento di ingerenza nell’esercizio delle
funzioni degli enti locali e di “sovrapposizione di politiche e di indirizzi
governati centralmente a quelli legittimamente decisi dalle Regioni negli
ambiti materiali di propria competenza”.
3.– Le norme
impugnate non rispettano questi criteri e limiti.
L’art. 54 della
legge n. 448 del 2001 istituisce un “Fondo nazionale per il sostegno alla
progettazione delle opere pubbliche delle Regioni e degli enti locali”, per
promuovere la realizzazione delle opere pubbliche di Regioni, Province, Comuni,
comunità montane e relativi consorzi (comma 1), aggiungendo che i contributi
erogati dal Fondo sono volti al finanziamento di spese di progettazione delle
opere pubbliche delle Regioni e degli enti locali e devono risultare almeno
pari al 50 per cento del costo effettivo di progettazione (comma 2).
L’art. 55 della
stessa legge istituisce, a decorrere dal 2002, un “Fondo nazionale per la
realizzazione di infrastrutture di interesse locale”, “al fine di contribuire
alla realizzazione delle opere pubbliche e delle infrastrutture di interesse
locale, promuovere la funzione delle autonomie locali nella valorizzazione
delle risorse del territorio e nella soddisfazione dei bisogni primari delle
popolazioni, coerentemente con i principi di sussidiarietà e diffuso
decentramento, nonché garantire l’efficace raccordo, in coerenza con gli
obiettivi indicati dal Documento di programmazione
economico–finanziaria, tra le realizzazione del piano straordinario
delle infrastrutture e delle opere di grandi dimensioni con le esigenze infrastrutturali locali” (comma 1). La stessa norma
aggiunge, poi, che i contributi erogati dal Fondo sono finalizzati alla
realizzazione di opere pubbliche di interesse locale indispensabili per la
valorizzazione delle risorse produttive e delle realtà sociali interessate
(comma 2).
I fini indicati
sono estremamente generici, sicché è da dire che si è in
presenza di strumenti di finanziamento – fra l’altro solo parziali
(quanto meno per il Fondo di cui all’art. 54), cui possono, astrattamente,
accedere tutti gli enti – che non si configurano come appartenenti alla sfera
degli interventi speciali di cui al quinto comma dell’articolo 119 della
Costituzione, sia perché non risulta alcuna specifica finalità qualificante
degli stessi, diversa dal normale esercizio delle funzioni degli enti interessati,
sia perché i finanziamenti sono disposti in favore della generalità degli enti.
D’altra parte
“la progettazione delle opere pubbliche delle Regioni e degli enti locali” e
“la realizzazione di opere pubbliche di interesse locale indispensabili per la
valorizzazione delle risorse produttive e delle realtà sociali interessate”
rappresentano finalità estranee a materie o compiti di competenza esclusiva
dello Stato, ma sono invece riconducibili a materie e ambiti di competenza
concorrente (a partire dal “governo del territorio”) o residuale delle Regioni.
Le norme impugnate non prevedono alcun ruolo per queste ultime, volta a volta interessate all’attribuzione dei finanziamenti,
limitandosi a prevedere, in sede di prima applicazione, deliberazioni “delle
competenti Commissioni parlamentari”.
Gli interventi
di cui alle norme impugnate si atteggiano – conformemente a quanto rilevato
dalla sentenza di questa Corte in precedenza richiamata – come prosecuzione di
una pratica di trasferimento diretto di risorse dal bilancio dello Stato agli
enti locali in base a criteri stabiliti dall’amministrazione centrale, senza
tenere presente che, per quanto riguarda la disciplina della spesa ed il
trasferimento di risorse dal bilancio statale, lo Stato deve agire in conformità
al nuovo riparto di competenze e alle nuove regole, disponendo i trasferimenti
senza vincoli di destinazione specifica, passando, se del caso, attraverso il
filtro dei programmi regionali e coinvolgendo le Regioni interessate nei
processi decisionali concernenti il riparto e la destinazione dei fondi, nel
rispetto dell’autonomia di spesa degli enti locali.
Né,
contrariamente alla tesi erariale, la previsione di fondi ausiliari per il
sostegno e la realizzazione delle opere in questione può ricollegarsi al fine
della perequazione delle risorse finanziarie che l’art. 117 della Costituzione
riserva alla competenza esclusiva dello Stato, dal momento che i Fondi
istituiti sono completamente al di fuori dell’ottica della perequazione delle
risorse finanziarie.
Le norme impugnate devono
essere dichiarate costituzionalmente illegittime e poiché la caducazione di tali norme non comporta diretto e immediato
pregiudizio per diritti delle persone, non sussistono ragioni di ordine
costituzionale che si oppongano ad una dichiarazione di incostituzionalità in toto, con
la conseguenza che i Fondi in questione dovranno essere assoggettati, se del
caso, ad una nuova disciplina legislativa, rispettosa della Costituzione, per
essere destinati alla finanza locale.
per
questi motivi
riservata ogni decisione sulle ulteriori
questioni sollevate con il ricorso in epigrafe,
dichiara l’illegittimità costituzionale degli articoli 54 e 55 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2002).
Così deciso in
Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20
gennaio 2004.
Riccardo
CHIEPPA, Presidente
Alfio
FINOCCHIARO, Redattore
Depositata in
Cancelleria il 29 gennaio 2004.