ORDINANZA N. 119
ANNO 2004
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Gustavo ZAGREBELSKY Presidente
- Valerio ONIDA Giudice
- Carlo MEZZANOTTE “
- Fernanda CONTRI “
- Guido NEPPI MODONA “
- Piero Alberto CAPOTOSTI “
- Annibale MARINI “
- Franco BILE “
- Giovanni Maria FLICK “
- Francesco AMIRANTE “
- Ugo DE SIERVO “
- Romano VACCARELLA “
- Paolo MADDALENA “
- Alfonso QUARANTA
“
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sulla istanza di sospensione a
norma dell’art. 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nel testo sostituito
dall’art. 9 della legge 5 giugno 2003, n. 131, nel giudizio di legittimità
costituzionale dell’art. 4, comma 6, della legge della Regione Marche 23
dicembre 2003, n. 29 (Norme concernenti
la vigilanza sull’attività edilizia nel territorio regionale), promosso con
ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 25 febbraio 2004,
depositato in cancelleria il 2 marzo successivo ed iscritto al n. 27 del
registro ricorsi 2004.
Visto l’atto di
costituzione della Regione Marche;
udito
nella camera di consiglio del 24 marzo 2004 il Giudice relatore Ugo De Siervo;
uditi l’avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri e
l’avvocato Stefano Grassi per la Regione Marche.
Ritenuto che con ricorso notificato il 25 febbraio 2004,
depositato il 2 marzo 2004 e iscritto al n. 27 del registro ricorsi
del 2004, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell’art. 4 della legge della Regione Marche 23 dicembre 2003,
n. 29 (Norme concernenti la vigilanza
sull’attività edilizia nel territorio regionale);
che
l’Avvocatura dello Stato lamenta la violazione degli artt.
3, 5, 51, 81, 117, secondo e terzo comma, 119, 127, secondo
comma, e 134 della Costituzione;
che
il ricorrente ha chiesto che, ai sensi dell’art. 9, comma 4, della legge 5
giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per
l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3), sia sospeso l’art. 4, comma 6, della legge regionale
n. 29 del 2003, ritenendo che ricorrano i presupposti per l’adozione del
provvedimento cautelare richiesto;
che
nel giudizio si è costituita la Regione Marche, la quale sostiene che non
ricorrano le condizioni per la sospensione della norma impugnata;
che,
in prossimità della camera di consiglio fissata per il giorno 24 marzo 2004 per
trattare l’istanza cautelare dell’art. 4 della legge regionale n. 29 del 2003,
la Regione ha depositato una memoria nella quale espone le proprie
argomentazioni in ordine alla insussistenza dei presupposti per la adozione del
provvedimento;
che,
successivamente, il ricorrente ha depositato atto nel quale, in considerazione,
in particolare, della prossimità dell’udienza stabilita per la trattazione nel
merito dei ricorsi in materia di “condono edilizio”, fissata per la data
dell’11 maggio 2004, rinuncia alla immediata decisione sulla istanza cautelare
presentata avverso l’art. 4, comma 6, della legge della Regione Marche.
Considerato che deve prendersi atto della rinuncia presentata,
per il ricorrente, dall’Avvocatura generale dello Stato alla immediata
pronuncia sull’istanza cautelare dalla stessa formulata nei confronti dell’art.
4, comma 6, della legge della Regione Marche 23 dicembre 2003, n. 29 (Norme concernenti la vigilanza sull’attività
edilizia nel territorio regionale);
che
sussistono le condizioni per il rinvio della trattazione dell’istanza cautelare
indicata all’udienza stabilita per l’esame del merito del ricorso.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dispone il rinvio dell’esame
dell’istanza di sospensione indicata in epigrafe all’udienza pubblica del
giorno 11 maggio 2004, già fissata per la trattazione del giudizio di
legittimità costituzionale della legge della Regione Marche 23 dicembre 2003,
n. 29 (Norme concernenti la vigilanza
sull’attività edilizia nel territorio regionale).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 5 aprile 2004.
Gustavo
ZAGREBELSKY, Presidente
Ugo DE SIERVO,
Redattore
Depositata in Cancelleria
l'8 aprile 2004.