SENTENZA N. 120
I. Andrea Pugiotto, Un
confine tra prerogativa e privilegio (per gentile concessione del Forum
di Quaderni costituzionali)
II. Tommaso F. Giupponi, La Corte rimanda (per ora) il giudizio sulla
“pregiudizialità” parlamentare e ritorna sul regime costituzionale delle
immunità (per gentile concessione del Forum
di Quaderni costituzionali)
III. Luciana Pesole, L'insindacabilità parlamentare nella giurisprudenza
costituzionale (per gentile concessione della Rivista telematica federalismi.it)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Gustavo ZAGREBELSKY Presidente
- Valerlo ONIDA Giudice
- Carlo MEZZANOTTE “
- Fernanda CONTRI “
- Guido NEPPI MODONA “
- Piero Alberto CAPOTOSTI “
- Annibale MARINI “
- Franco BILE “
- Giovanni Maria FLICK “
- Francesco AMIRANTE “
- Ugo DE SIERVO “
- Romano VACCARELLA “
- Paolo MADDALENA “
- Alfonso
QUARANTA “
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 3,
commi 1, 3, 4, 5 e 7, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per
l’attuazione dell’articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi
penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), promossi con ordinanze
del 10 luglio 2003 del Tribunale di Roma, IV sezione penale, del 1° luglio 2003
del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano e del 17
settembre 2003 del Tribunale di Bologna, I sezione penale, rispettivamente
iscritte ai nn. 714, 715 e 1021 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn.
37 e 48, prima serie speciale, dell’anno 2003.
Visti gli atti
di costituzione di Gian Carlo Caselli, Guido Lo Forte
ed altri e di Gabriele Canè, nonché gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
uditi
nell’udienza pubblica del 24 febbraio 2004 i Giudici relatori Carlo Mezzanotte
e Piero Alberto Capotosti;
uditi gli
avvocati Carlo Federico Grosso, Carlo Smuraglia e
Giuseppe Giampaolo per Gian Carlo Caselli, Carlo Smuraglia
per Guido Lo Forte ed altri, Filippo Sgubbi per
Gabriele Canè e l’avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. ¾ Con
ordinanza emessa il 10 luglio 2003 nel corso del giudizio penale nei confronti
del parlamentare M. D. per il reato di cui agli articoli 595, terzo comma, del
codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla
stampa), il Tribunale di Roma, IV sezione penale, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, della legge 20 giugno 2003, n.
140 (Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 68 della Costituzione nonché
in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato),
denunciandone il contrasto con gli artt. 68, primo comma,
24, primo comma, e 3 della Costituzione.
1.1.
— Espone in fatto il rimettente che, all’esito dell’udienza preliminare del 12
aprile 2001, il parlamentare M. D. veniva rinviato a
giudizio per rispondere dell’imputazione di diffamazione aggravata a mezzo
stampa, perché nel corso di una intervista - pubblicata in un quotidiano del 4 ottobre 1999,
nell’articolo intitolato «Chi mi vuole in galera non ha letto le carte» e
sottotitolato «Il deputato: i giudici di Palermo sono pazzi» - rilasciata a seguito della
richiesta di custodia cautelare formulata dalla Procura della Repubblica di
Palermo, nella persona dei magistrati Gian Carlo
Caselli, Guido Lo Forte, Domenico Gozzo, Antonio Ingroia,
Mauro Terranova, Lia Sava ed Umberto De Giglio,
offendeva la reputazione di questi ultimi pronunciando, in risposta ad una
domanda della giornalista (“Una battuta sui p.m. di Palermo”), le seguenti
affermazioni: “Sono dei pazzi, pazzi come Milosevic”.
Il
giudice a quo prosegue ricordando che
nel corso dell’udienza dibattimentale del 1° luglio 2003 la difesa
dell’imputato eccepiva l’insindacabilità, ex
art. 68 Cost., delle dichiarazioni oggetto
dell’imputazione e, in base alla disciplina dettata dalla sopravvenuta legge 20
giugno 2003, n. 140, chiedeva l’assoluzione ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
ovvero, in subordine, la trasmissione alla Camera dei deputati di copia degli
atti del procedimento al fine della deliberazione di quest’ultima in ordine all’insindacabilità.
A siffatte richieste si opponevano sia il pubblico ministero, sia la difesa
delle parti civili costituite: il primo contestando anzitutto l’applicabilità
al caso di specie della legge n. 140 del 2003 ed entrambi sollecitando comunque
la proposizione della questione di costituzionalità dell’art. 3 della legge
medesima.
1.2.
— Tanto premesso, il Tribunale rimettente osserva in primo
luogo che i fatti oggetto di giudizio penale a carico del parlamentare
M. D. devono ritenersi ricompresi nella nozione di
insindacabilità delle opinioni espresse dai parlamentari che deriva dall’art.
3, comma 1, della legge n. 140 del 2003, il quale stabilisce che l’art. 68,
primo comma, Cost. si applica anche “per ogni altra attività […] di critica e
denuncia politica, connessa alle funzioni di parlamentare, espletata anche
fuori del Parlamento”. Secondo il giudice a
quo, trattandosi di dichiarazioni rilasciate dal deputato ad un quotidiano
“lo stesso giorno in cui
Ne
consegue, ad avviso del rimettente, che l’imputato dovrebbe essere assolto ai sensi dell’art. 129 cod. proc.
pen., come previsto dal
comma 3 dello stesso art. 3 della legge n. 140 del 2003: donde la rilevanza
della questione concernente il comma 1 del medesimo art. 3, e non già delle
altre disposizioni dello stesso articolo, delle quali il tribunale afferma non
dovere, allo stato, fare applicazione.
Sostiene
peraltro il giudice a quo che la
rilevanza della questione non verrebbe meno in ragione del fatto che la
questione di costituzionalità verte su “norme penali di favore”, talché
l’imputato dovrebbe essere in ogni caso prosciolto per il principio di
irretroattività della legge penale. Alla luce di quanto statuito dalla
giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 148 del
1983, n. 167
del 1993 e n.
25 del 1994), ciò non sarebbe infatti preclusivo
della proposizione dell’incidente di costituzionalità perché
1.3.
— Quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente osserva anzitutto che
il censurato art. 3, comma 1, “anziché limitarsi ad attuare l’art. 68, primo
comma, Cost., ha finito […] per modificarne
sensibilmente la portata”. Difatti, ad avviso del Tribunale di Roma, la norma
costituzionale limiterebbe la garanzia della insindacabilità “alle sole
opinioni riconducibili agli atti e alle procedure specificamente previsti dai regolamenti
parlamentari; alle opinioni, cioè, espresse nell’esercizio delle funzioni
parlamentari tipiche”. Di qui la necessità, affinché la prerogativa dell’art.
68 Cost. possa operare anche per le dichiarazioni rese al di fuori del
Parlamento, della “sostanziale corrispondenza” di significato con opinioni già
espresse o contestualmente espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari
tipiche.
Tale
sarebbe, secondo il giudice a quo,
l’interpretazione dell’art. 68 Cost. data dalla stessa Corte costituzionale con
le sentenze n.
10 e n. 11
del 2000 e successivamente sempre ribadita, con l’ulteriore precisazione
che “la mera connessione con la funzione parlamentare, il semplice collegamento
di argomento tra attività parlamentare e dichiarazione, la mera comunanza di
tematiche, il riferimento al contesto politico parlamentare”, non costituiscono
elementi sufficienti a rendere applicabile la prerogativa dell’insindacabilità.
Alla
luce di tali considerazioni il giudice rimettente sostiene dunque che la
nozione di insindacabilità che si evince dall’art. 3, comma 1, della legge n. 140
del 2003 si porrebbe in contrasto “con l’interpretazione dell’art. 68, primo
comma, Cost. costantemente accolta dalla Corte costituzionale e con le esigenze
di certezza e garanzia ad essa sottese”. La
disposizione denunciata stabilisce infatti che l’art.
68 Cost. non debba applicarsi soltanto alle opinioni espresse nell’esercizio
delle funzioni parlamentari tipiche, ma anche ad ogni altra dichiarazione - “di divulgazione, di
critica, di denuncia politica” - la quale
sia comunque “connessa alla funzione parlamentare, espletata anche al di fuori
del Parlamento” e non invece circoscritta “a riportare quanto già manifestato
in un atto parlamentare”. In tal modo, secondo il rimettente, si verrebbe ad
introdurre, “per il tramite di una legge ordinaria”, una nozione di
insindacabilità che la stessa Corte costituzionale, a partire dalle sentenze
innanzi ricordate, “ha censurato, ritenendola in contrasto con l’art. 68, primo
comma, Cost.” e ciò in quanto
la garanzia costituzionale coprirebbe dichiarazioni “difficilmente
determinabili a priori, del tutto
slegate dalle procedure parlamentari tipiche e da quelle forme di controllo ad
esse inerenti, tramite le quali si realizza il bilanciamento tra prerogative
dell’istituzione parlamentare e tutela dell’individuo”.
Il
giudice a quo afferma, pertanto, che
la disposizione denunciata si collocherebbe oltre i limiti stabiliti dall’art.
68 Cost. e “la sua introduzione con semplice legge ordinaria” violerebbe anche
l’art. 24 Cost., “comprimendo i diritti della persona
offesa dal reato, senza che tale lesione sia legittimata da fonte di pari
grado”.
Infine
il rimettente deduce il contrasto della norma censurata con l’art. 3 Cost., sotto il profilo della violazione del principio di
eguaglianza: principio al quale l’art. 68, primo comma, della Costituzione
apporta una deroga nei limiti innanzi precisati e che non potrebbe essere
legittimante derogato “attraverso una legge ordinaria che introduca, solo per
una determinata categoria, una causa di (non)
punibilità che non si applica alla generalità dei consociati”.
2.
¾ Si è
costituito in giudizio il dott. Gian Carlo Caselli, parte civile nel giudizio a quo, per sentir dichiarare
l’incostituzionalità dell’art. 3, comma 1, della legge n. 140 del 2003, previa riunione
del presente giudizio con quello relativo alla questione sollevata dal Giudice
per le indagini preliminari del Tribunale di Milano con ordinanza iscritta al
r. o. n. 715 del 2003.
Ad
avviso della difesa della parte costituita, la disposizione denunciata
estenderebbe l’applicazione della prerogativa costituzionale anche ad atti che
non presentano una reale connessione con le funzioni e le opinioni di cui
all’art. 68 Cost., sicché non di vera attuazione di
quest’ultima norma si tratterebbe, bensì dell’introduzione di un’autonoma
fattispecie che inserirebbe nello stesso art. 68 “una garanzia ulteriore, non
prevista dalla Carta costituzionale”, ciò che sarebbe precluso al legislatore ordinario apportare.
La
parte sostiene inoltre che la disposizione censurata violerebbe sia il
principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost.,
quale “vincolo comune a tutte le leggi ordinarie”, sia l’art. 24 Cost.,
comprimendo i diritti della persona offesa dal reato senza che tale lesione
“sia legittimata da una fonte di pari grado”. La persona offesa sarebbe quindi
privata della tutela giurisdizionale, venendo lasciato
in via esclusiva alla maggioranza parlamentare il giudizio sulla sussistenza di
una connessione tra dichiarazioni e funzione parlamentare. A tal riguardo, si
osserva nella memoria, la stessa Corte europea dei diritti dell’uomo ha di
recente sottolineato la differenza che intercorre tra le “mere dispute private”
ed il concetto di connessione tra opinioni e funzioni parlamentari, precisando
che non potrebbe esservi divieto di accesso alla giustizia per il solo motivo
che la disputa riguarderebbe “ragioni politiche”; se così fosse, infatti, si
violerebbe l’art. 6, § 1, della Carta europea dei diritti dell’uomo giacché il cittadino non potrebbe reagire ad offese nei
suoi confronti ed ottenere il danno eventualmente patito.
3.
¾ E’
intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque infondata.
Quanto
all’inammissibilità, la difesa erariale osserva anzitutto che il rimettente, a
fronte di un’eccezione riguardante l’operatività dell’art. 68 Cost., non ritenendo di applicare il disposto dell’art. 3, comma
3, della legge n. 140 del 2003, avrebbe dovuto applicare, senza ritardo, il
comma 4 dello stesso art. 3. Il giudice a
quo, al contrario, non menziona neppure tale ultima disposizione e solleva
“anticipatamente” una questione di costituzionalità “che avrebbe potuto e
potrebbe risultare non rilevante” in esito alla deliberazione della Camera di
appartenenza del parlamentare. In definitiva, secondo l’Avvocatura, “il
rimettente ipotizza un giudizio di legittimità costituzionale non incidentale
ad un eventuale conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, ma
potenzialmente preclusivo delle valutazioni della Camera competente”.
Altra
ragione di inammissibilità risiederebbe, secondo la difesa erariale, nel fatto
che il giudice a quo non precisa i
motivi del contrasto con i parametri evocati dell’inciso
“connessa alla funzione parlamentare” (anche se espletata extra moenia)
contenuto nel comma 1 dell’art. 3; inciso che esprimerebbe invero la nozione di
“delimitazione funzionale” o “nesso funzionale” elaborata dalla giurisprudenza
costituzionale.
Sostiene
infine l’Avvocatura che la questione sarebbe, in subordine, “palesemente”
infondata: la formulazione dell’ultima parte del comma 1 dell’art. 3 non si
discosterebbe dal testo dell’art. 2, comma 3,
dell’ultimo dei decreti-legge menzionati nell’art. 8 della stessa legge n. 140
del 2003 e, peraltro, utilizzandosi il termine “connessa” invece di
“collegata”, si presenterebbe più restrittiva anche di quella contenuta
nell’art. 2, comma 1, della proposta di legge Atto Camera n. 185 della XIV legislatura.
4.
¾ Con memoria successivamente depositata,
la parte costituita, dott. Gian Carlo Caselli, argomenta ulteriormente a
sostegno delle ragioni di incostituzionalità della norma denunciata,
ribadendone l’illegittimità in riferimento all’art. 68
Cost., del quale sarebbe estesa inammissibilmente
l’applicabilità; sussisterebbe altresì il contrasto con il principio di
eguaglianza di cui all’art. 3 Cost. e con l’art. 24 Cost., per il sacrificio
che subirebbe il “diritto di azione e di difesa riconosciuto al terzo che
ritiene di aver subito dal parlamentare una lesione dei propri diritti
all’onore e alla reputazione”, diritti che a loro volta trovano fondamento
nell’art. 2 Cost.
La
difesa della parte costituita conclude quindi sostenendo che, in presenza di una fattispecie che pone in conflitto il
principio di garanzia dell’attività parlamentare con i principî costituzionali
appena enunciati, il “giusto bilanciamento” era stato già effettuato, “in
assenza di una disciplina attuativa dell’art.
5. — Con ordinanza 2 luglio 2003, il giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Milano ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell’art. 3, commi 1, 3, 4, 5 e 7, della legge del
2003, n.140, in riferimento
agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
La questione è stata sollevata nell’ambito di
procedimento penale e nel corso della udienza preliminare conseguente a
richiesta di rinvio a giudizio del parlamentare M. D. ed altri, imputati del
delitto di diffamazione aggravata ai danni di alcuni magistrati della Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, mediante la pubblicazione in
un quotidiano di due articoli, il 10 marzo 1999 e il 15 luglio 1999, ritenuti
offensivi della reputazione dei predetti magistrati.
5.1.
— Nella ordinanza di rimessione si precisa che i difensori del parlamentare
M.D. avevano richiesto la immediata pronuncia di
proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. per la sussistenza
dell’esimente di cui all’art. 68 della Costituzione ovvero, in subordine, la
sospensione del procedimento soltanto per l’imputato M. D. ex art. 3 legge n. 140 del 2003; mentre il pubblico ministero e le
parti civili costituite avevano eccepito l’incostituzionalità del procedimento
incidentale predisposto dall’art. 3, commi 1, 3, 4, 5 6, 7 e 8, della legge n.
140 del
Il
giudice a quo impugna le norme di cui
ai commi 1, 3, 4, 5 e 7 dell’art. 3 della predetta legge n. 140 del 2003, nella
parte in cui, tra l’altro con legge ordinaria e non con legge costituzionale,
estendono l’applicabilità del primo comma dell’art. 68 della Costituzione ad
«…ogni altra attività di ispezione, di divulgazione, di critica, di denuncia
politica connessa alla funzione di attività parlamentare, espletata anche fuori dal Parlamento…», non limitandola alla presentazione
di disegni di legge, di emendamenti, di ordini del giorno, di mozioni, di risoluzioni,
di interpellanze e di interrogazioni nonché agli interventi nelle assemblee e
negli altri organi delle Camere ed a qualsiasi espressione di voto comunque
formulata; nonché nella parte in cui impone al giudice, quando in un
procedimento penale è rilevata o eccepita l’applicabilità dell’art. 68, primo
comma, della Costituzione, e ove non ritenga applicabile la guarentigia
costituzionale, di trasmettere con ordinanza non impugnabile e senza ritardo
direttamente copia degli atti alla Camera alla quale il membro del Parlamento
appartiene o apparteneva al momento del fatto.
5.2.
— Nell’ordinanza si richiama la giurisprudenza costituzionale che ha ancora
affermato che la prerogativa di cui all’art. 68, comma primo, della
Costituzione non copre tutte le opinioni espresse dal parlamentare nello
svolgimento della sua attività politica, ma solo quelle legate da nesso
funzionale con le attività svolte nella qualità di membro della Camera,
riconoscendo che costituiscono opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni
quelle manifestate nel corso dei lavori della Camera e dei suoi vari organi
ovvero manifestate anche in atti individuali costituenti estrinsecazioni delle
facoltà proprie del parlamentare in quanto membro dell'Assemblea.
5.3.
— La estensione dell’immunità parlamentare, in
mancanza delle condizioni richieste dalla norma costituzionale, comporta, ad
avviso del giudice a quo,la
violazione dell'art. 3 della Costituzione per disparità di trattamento con i
cittadini che non rivestono la qualità di parlamentare, nonché dell’art. 24
della Costituzione poiché priverebbe la persona offesa della tutela dei propri
diritti.
5.4.
— In punto di rilevanza, il rimettente osserva che le valutazioni imposte
dall’art. 3, commi 3 e 4, della legge n.140 del 2003
– il proscioglimento ex art. 129 cod.
proc. pen.
ovvero la sospensione del processo e l’immediata trasmissione di copia degli
atti alla Camera di appartenenza del parlamentare – devono essere effettuate
nell’udienza preliminare, in base ai parametri previsti dal comma primo del
medesimo art. 3.
6.
— Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che
Preliminarmente,
la difesa erariale osserva che il giudice a
quo avrebbe dovuto, una volta deciso di non
pronunciare sentenza di proscioglimento ex
art. 129 cod. proc. pen., trasmettere direttamente “senza ritardo” copia
degli atti alla Camera di appartenenza del membro del Parlamento, come
stabilito dall’art. 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003.
Il
giudice rimettente avrebbe, invece, prospettato “anticipatamente” una questione
che “avrebbe potuto e potrebbe” risultare non rilevante in esito alla
deliberazione del Senato.
La
questione sarebbe, comunque, inammissibile in quanto il giudice a quo non avrebbe
esposto, con specifico riferimento a ciascuna delle norme indicate
nell’ordinanza, le ragioni del dubbio di legittimità costituzionale. Nel
merito, la difesa erariale ritiene la questione infondata, in quanto la
formulazione dell’ultima parte del comma primo del citato
articolo 3 non si discosterebbe “sensibilmente” da quella dell’art. 2,
comma 3, dell’ultimo dei molti decreti-legge elencati nell’art. 8 legge n. 140
del 2003.
7.
— Si sono costituite le parti civili presenti nel giudizio principale, aderendo
in toto
alle argomentazioni svolte nell’ordinanza di rimessione.
La difesa delle parti
costituite segnala ulteriormente la decisione 31 gennaio 2003 della Corte
europea dei diritti dell’uomo secondo cui vi é violazione dell’art. 6,
paragrafo 1, della Carta europea dei diritti dell’uomo allorché, senza valide
ragioni, si inibisca al cittadino la possibilità di
reagire ad offese formulate nei suoi confronti, e conseguentemente anche di
ottenere la riparazione del danno subito.
7.1. — Nell’imminenza della
udienza pubblica, hanno depositato memorie le parti civili, insistendo nelle
conclusioni già rassegnate.
8. — Con ordinanza emessa in data
17 settembre 2003, il Tribunale di Bologna, I sezione penale, nel corso del
procedimento penale a carico del parlamentare V. S. – imputato, in concorso con
G. C., di diffamazione aggravata, per avere rilasciato dichiarazioni ritenute
gravemente offensive della reputazione del magistrato Giancarlo Caselli,
all’epoca procuratore della Repubblica di Palermo, pubblicate in un articolo di
stampa di un quotidiano del quale il coimputato G. C. era direttore
responsabile – ha sollevato, su eccezione della parte civile e degli imputati,
questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 3, comma 1, della
legge n. 140 del 2003, per contrasto con gli artt. 3, 68,
primo comma, 24 e 117 della Costituzione.
8.1. — Premette il giudice a quo che, in data 27 maggio 2003, era
intervenuta la delibera della Camera dei deputati, comunicata nel corso della
udienza dibattimentale del 28 maggio 2003, con la quale era stata recepita la
proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere di dichiarare che i
fatti per i quali è in corso il procedimento penale concernono
opinioni espresse dal parlamentare stesso nell’esercizio delle sue funzioni ai
sensi del primo comma dell’art. 68 della Costituzione, in quanto
sostanzialmente corrispondenti, quanto al contenuto, a quelle riportate in una
interrogazione a risposta orale. Pervenuta la relativa documentazione nel corso
della udienza dibattimentale, il giudice a
quo aveva disposto un rinvio preliminare alla udienza del 17 settembre
2003.
Nelle more del rinvio, era entrata
in vigore la legge n. 140 del 2003, il cui art. 3, comma 1, ridefinisce
l’ambito di applicazione dell’art. 68, primo comma,
della Costituzione. Giusta il combinato disposto dei commi 3 e 8 dell’art. 3
della citata legge, il rimettente sarebbe tenuto ad
adottare senza ritardo i provvedimenti indicati nel comma 3, ovvero a
provvedere, con sentenza, a norma dell’art. 129 cod. proc.
pen., o, in alternativa, a
sollevare conflitto di attribuzione. Peraltro, la pronuncia ex art. 129 del codice di rito gli
imporrebbe una valutazione preliminare dell’ambito di applicazione dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, come ridefinito
dall’art. 3, comma 1, della legge n. 140 del 2003: donde il ritenuto carattere
preliminare della questione di legittimità costituzionale rispetto ad ogni
altra decisione, sia afferente alla proposizione del conflitto di attribuzione,
sia alla applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen.
Al
riguardo, si rileva nella ordinanza che detta norma non si limita ad una
semplice attuazione del richiamato art. 68 della Costituzione, estendendo,
senza gli strumenti offerti dall’art. 138 della Costituzione, l’ambito di
operatività della garanzia della immunità parlamentare ben oltre i limiti
definiti dalla attuale formulazione del citato art. 68 della Costituzione,
quali individuati dalla giurisprudenza costituzionale.
Il
testo attuale dell’art. 3, comma 1, della legge n. 140 del 2003, ad avviso del
tribunale rimettente, indicando analiticamente, in aggiunta agli atti tipici
espressivi dell’esercizio di funzioni parlamentari, quali disegni di legge,
proposte di legge, emendamenti, interrogazioni, etc., una serie di ulteriori atti, quali atti di ispezione, di
divulgazione, di critica e denuncia politica, ugualmente coperti dall’immunità
anche se compiuti al di fuori del Parlamento quando risultino connessi alla
funzione di parlamentare, individua il nesso funzionale tra le dichiarazioni
rese extra moenia
e le attività svolte in sede parlamentare non solo in tutte le ipotesi di sostanziale identità di
significati, ma in tutti i casi di mero collegamento con la funzione di
parlamentare, a prescindere da una specifica connessione con l’attività
parlamentare.
8.2.
— Il giudice esamina, quindi, la interrogazione
indicata dalla Giunta delle autorizzazioni a procedere come quella alla quale
il parlamentare V. S. si era ispirato nelle dichiarazioni rilasciate alla
stampa per le quali si procede, rilevando che essa si riferisce a fatti
specifici solo parzialmente coincidenti con il contenuto dell’articolo in
questione. Pertanto, si rileva nella ordinanza, quelle stesse
dichiarazioni contenute nell’articolo di stampa che, in base al consolidato
orientamento interpretativo dell’art. 68, primo comma, della Costituzione
fornito dalla Corte costituzionale, non rientrerebbero nella sfera di
operatività di detta norma costituzionale, si potrebbero far rientrare
nell’attuale previsione normativa dell’art. 3, comma 1, della legge n. 140 del
2003.
Il
giudice a quo sospetta, poi, il
contrasto della norma impugnata anche con gli artt. 3, 24 e 117 della
Costituzione. Sotto il primo profilo, lamenta la irragionevole
disparità di trattamento che la stessa introduce tra i soggetti che rivestono
la qualità di parlamentare ed i comuni cittadini, trasformando di fatto quella
eccezionale garanzia finalizzata alla tutela del libero esercizio delle
funzioni parlamentari attraverso le opinioni espresse in una ingiustificata
situazione di privilegio personale derivante esclusivamente dallo status di parlamentare. Quanto al
denunciato contrasto con gli articoli 24 e 117 della Costituzione, esso viene ravvisato dal giudice a quo nella indebita compressione dell’esercizio del diritto
costituzionalmente attribuito a tutti i cittadini, anche ai sensi dell’art. 6
della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, di agire in giudizio per la
tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, diritto suscettibile di
legittima compressione solo a fronte della esigenza di tutelare un preminente
interesse di carattere generale, quale il libero esercizio delle funzioni
parlamentari e non per salvaguardare attività che non ne costituiscono
espressione.
8.3. — Infine, si osserva nella ordinanza
che le questioni di legittimità costituzionale sollevate rilevano anche con
riguardo alla posizione processuale dell’imputato G. C., dovendosi procedere
alla trattazione congiunta delle due posizioni, in quanto l’accertamento della
responsabilità del direttore del quotidiano ai sensi dell’art. 57 cod. pen. comporta la preliminare
valutazione della ricorrenza degli estremi del reato presupposto, e, pertanto,
nel caso di cui si tratta, un accertamento che non può prescindere dalla previa
risoluzione delle sollevate questioni di legittimità costituzionale.
9.
— Nel giudizio innanzi alla Corte, è intervenuto il Presidente del consiglio
dei ministri, con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato, che ha
concluso per la inammissibilità o la infondatezza
della questione.
Sotto
il primo profilo, la difesa erariale ha sottolineato che la legge impugnata è
entrata in vigore successivamente sia al fatto imputato al parlamentare V. S.,
commesso in data 31 dicembre 1998, sia alla deliberazione della Camera dei
deputati del 27 maggio 2003, nei confronti della quale il rimettente non ha
proposto conflitto di attribuzione, sollevando invece questione di legittimità
costituzionale, ritenuta pregiudiziale rispetto alla decisione relativa alla
eventuale proposizione del conflitto, oltre che a quella di procedere
all’applicazione immediata dell’art. 129 cod. proc. pen. L’Avvocatura contesta tale
pregiudizialità sia con riferimento all’ipotizzato conflitto di attribuzione,
sul quale la pronuncia avrebbe dovuto essere resa con riguardo ai parametri di
legittimità vigenti al 27 maggio 2003, sia rispetto all’applicazione dell’art.
129 cod. proc. pen.,
applicazione dovuta in assenza di una pronuncia costituzionale favorevole al
potere ricorrente sul conflitto. La questione sollevata sarebbe, pertanto,
inammissibile per difetto di rilevanza, tenuto anche conto che, alla data del
27 settembre 2003, data in cui è stata emessa la ordinanza di rimessione, il
processo a quo si trovava già nella
fase disciplinata dall’art. 3, comma 8, della legge n. 140 del 2003, ed il
giudice rimettente non ha sollevato questione relativa a detto comma 8, da
applicarsi per principio di diritto intertemporale, con la conseguenza che non
vi sarebbe spazio per una impugnativa del comma 1 del medesimo art. 3.
9.1.
— Nel merito, l’Avvocatura
ritiene la questione non fondata, rilevando, per un verso, che la
formulazione dell’ultima parte del comma 1 dell’art. 3 non si discosta né dagli
insegnamenti della Corte costituzionale, né dall’art. 2, comma 3, dell’ultimo
dei molti decreti-legge elencati nell’art. 8 della legge n. 140; per l’altro
verso, che la specialità dell’art. 68, primo comma, della Costituzione esclude
di per sé la utilizzabilità degli artt. 3 e 24 Cost.,
mentre incongruo sarebbe il richiamo all’art. 117 della Costituzione.
10.
— Si è costituito nel giudizio il dott. Giancarlo Caselli, parte civile nel
procedimento penale pendente presso il Tribunale di Bologna, che ha concluso
per la declaratoria
di illegittimità costituzionale della norma impugnata, riportandosi alle
argomentazioni svolte nella ordinanza di rimessione, ed in particolare
soffermandosi sulla circostanza che l’art. 3 della legge n. 140 del 2003 detta
una disciplina non già attuativa, ma estensiva della previsione dell’art. 68
Cost., là dove il bilanciamento tra il principio di autonomia ed indipendenza del Parlamento ed il diritto
alla tutela giurisdizionale del soggetto offeso nell’onore e nella reputazione
dalle dichiarazioni di un parlamentare non è stato affidato al legislatore
ordinario, ma è stato effettuato una volta per tutte dal Costituente nel senso
della prevalenza del primo qualora le opinioni siano espresse “nell’esercizio
delle funzioni”. Tale nesso funzionale, avverte la difesa della parte, non può
non richiedere una sostanziale identità di contenuto delle dichiarazioni rese extra moenia
con quello delle attività parlamentari.
11.
— Si è costituito in giudizio anche G.C., che ha concluso per la declaratoria di
illegittimità costituzionale della norma impugnata, riportandosi alle
considerazioni formulate dal giudice rimettente, e richiedendo altresì la estensione, ex
art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, della dichiarazione di illegittimità
anche al comma 2 dell’art. 3 della legge n. 140 del 2003.
12.
— Nella imminenza della udienza pubblica, la parte civile ha depositato
memoria, insistendo nelle conclusioni già rassegnate.
1.1. — Il Tribunale di Roma, IV sezione penale, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo 3, comma 1,
della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l’attuazione dell’articolo
68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle
alte cariche dello Stato), denunciandone il contrasto con gli artt. 68, primo comma, 24, primo comma, e 3 della Costituzione.
1.2.
— Il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Milano ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, commi 1, 3, 4, 5 e 7,
della legge 20 giugno 2003, n.
1.3. — Il Tribunale di
Bologna, I sezione penale, ha sollevato, su eccezione della parte civile e
degli imputati, questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 3,
comma 1, della legge n. 140 del 2003, per contrasto con gli artt. 3, 68, primo comma, 24 e 117 della Costituzione (parametro,
quest’ultimo, soltanto evocato).
1.4. — Secondo i rimettenti il denunciato articolo 3,
comma 1, della citata legge, lungi dal limitarsi ad attuare l’art. 68, primo
comma, della Costituzione, ne avrebbe modificato l’ambito applicativo. Nel
prevedere che esso si applica anche “per ogni altra attività […] di critica e
di denuncia politica, connessa alla funzione di parlamentare, espletata anche
fuori del Parlamento”, il denunciato art. 3, comma 1, introdurrebbe
nell’ordinamento una nozione di insindacabilità che la stessa Corte
costituzionale, a partire dalle sentenze n. 10
e n. 11 del 2000,
avrebbe rifiutato, osservando che la garanzia costituzionale verrebbe in tal
modo a coprire dichiarazioni difficilmente determinabili a priori, del tutto slegate dalle procedure parlamentari tipiche e
da quelle forme di controllo ad esse inerenti, tramite le quali si realizza il
bilanciamento tra prerogative dell’istituzione parlamentare e tutela
dell’individuo. Sarebbero violati – ad avviso dei giudici a quibus – pure l’art. 24 della
Costituzione, giacché l’introduzione di una così ampia garanzia con una
semplice legge ordinaria, anziché con legge costituzionale, determinerebbe una ingiustificata compressione dei diritti della persona
offesa dal reato, e l’art. 3 Cost., sotto il profilo della violazione del
principio di eguaglianza.
2.
— Le tre ordinanze in esame prospettano una questione di legittimità costituzionale
sostanzialmente identica in riferimento a parametri
costituzionali in larga misura coincidenti, sicché i relativi giudizi vanno
riuniti per essere decisi con un’unica pronuncia.
3. — In via preliminare va accolta l’eccezione di
inammissibilità prospettata dall’Avvocatura generale dello Stato in riferimento alla questione di costituzionalità dei commi
3, 4, 5 e 7 dell’art. 3 della legge n. 140 del 2003 sollevata dall’ordinanza
del 1° luglio 2003 del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale
di Milano. Ed invero il giudice rimettente, sollevando il dubbio di
compatibilità della disciplina del comma 1 del predetto art. 3 con i parametri
costituzionali evocati, afferma la rilevanza anche degli altri commi citati,
che contengono norme procedurali, ma non fornisce motivazioni in ordine
all’applicabilità in quella fase del giudizio delle suddette norme, che invece
riguardano fasi processuali ulteriori.
Non
possono viceversa essere accolte altre eccezioni di inammissibilità per difetto
di rilevanza sollevate, nei tre giudizi, dalla difesa erariale, che prospetta
il carattere “anticipato” della questione di costituzionalità del comma 1 del
citato art. 3 rispetto all’ipotizzata instaurazione di un conflitto di
attribuzione con
4.
— Nel merito, la questione è infondata nei termini di seguito precisati.
La
legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 68
della Costituzione, nonché in materia di processi penali nei confronti delle
alte cariche dello Stato) si può considerare, a parte l’art. 1 relativo appunto
ai processi penali nei confronti delle “alte cariche dello Stato”, in
continuità ideale con la serie ininterrotta di 19 decreti-legge in materia di
attuazione dell’art. 68 della Costituzione, emanati tra il 1993 ed il 1996 e
mai convertiti, e dei quali, non a caso, la stessa legge convalida gli atti e
fa salvi gli effetti ed i rapporti giuridici sorti medio tempore. Come è noto, il primo di
tali decreti fu emanato il 15 novembre 1993, e cioè subito dopo l’entrata in vigore
della legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3 (Modifica
dell’articolo 68 della Costituzione), con la quale, in particolare, fu
abolita l’autorizzazione a procedere nei confronti dei membri del Parlamento.
La modifica costituzionale così operata fu appunto immediatamente seguita dal
citato decreto-legge 15 novembre 1993, n. 455, che avrebbe dovuto, secondo il
Governo, “assicurare che la norma costituzionale fosse prontamente accompagnata
da disposizioni atte a disegnarne le modalità operative”.
Si
può quindi ritenere che il predetto decreto-legge – e anche gli altri che
seguirono – abbiano avuto la finalità di dettare una disciplina per dare
attuazione, essenzialmente sul piano processuale, al nuovo disposto dell’art.
68 della Costituzione, attraverso l’istituzione della c.d. “pregiudizialità
parlamentare”, che imponeva al giudice di dichiarare, in ogni stato e grado del
processo, l’improcedibilità del giudizio in caso di
evidente applicabilità del primo comma dell’art. 68, mentre, in tutti gli altri
casi, faceva obbligo al giudice di sospendere il giudizio e trasmettere gli
atti alla Camera competente a decidere. I criteri che in proposito venivano seguiti nella prassi parlamentare denotavano una
chiara propensione ad estendere l’applicazione della prerogativa, in un primo
momento, agli atti preparatori e conseguenziali
rispetto a quelli tipici e successivamente all’intera attività lato sensu politica
dei singoli membri del Parlamento, in base ad ipotesi di collegamento con un
determinato “contesto politico”.
Nonostante
l’ampiezza dei canoni valutativi elaborati dagli organi parlamentari, in due
dei più recenti decreti-legge della serie, ossia quello n. 116 del 12 marzo
1996 e quello n. 555 del 23 ottobre dello stesso anno, si è proceduto, pur facendo
comunque salvo “ogni altro atto parlamentare”, ad una dettagliata catalogazione
di atti parlamentari tipici, con l’aggiunta delle “attività divulgative
connesse, pur se svolte fuori del Parlamento”, al fine di assicurare a tali
atti l’immediata applicazione, da parte del giudice, dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, con conseguente improcedibilità del relativo giudizio, mentre in caso di
dubbio il giudice, o anche lo stesso parlamentare, dovevano investire
direttamente
5.
— Si tratta di una disposizione legislativa che, anche questa volta, nonostante
la nuova, più ampia formulazione lessicale, può considerarsi di attuazione, e
cioè finalizzata a rendere immediatamente e direttamente operativo sul piano
processuale il disposto dell’art. 68, primo comma. Ed
invero le attività analiticamente indicate possono non essere esaustive del
concetto di funzione parlamentare, ma costituiscono comunque un’ulteriore forma
di specificazione, rispetto a quella dei citati decreti-legge del 1996, ai fini
della loro riconduzione nella sfera di applicabilità processuale dell’art. 68, primo comma, e comunque esse non fuoriescono dal campo
materiale dello stesso articolo, dal momento che il legislatore stabilisce
espressamente che tutte le attività indicate debbono comunque, anche se
espletate fuori del Parlamento, essere connesse con l’esercizio della funzione
propria dei membri del Parlamento, in conformità appunto con il primo comma
dell’art. 68.
Proprio in base a questa formulazione si può ritenere
che con la norma in esame il legislatore non innovi affatto alla predetta
disposizione costituzionale, ampliandone o restringendone arbitrariamente la
portata, ma si limiti invece a rendere esplicito il contenuto della
disposizione stessa, specificando, ai fini della immediata applicazione
dell’art. 68, primo comma, gli “atti di funzione”
tipici, nonché quelli che, pur non tipici, debbono comunque essere connessi
alla funzione parlamentare, a prescindere da ogni criterio di “localizzazione”,
in concordanza, del resto, con le indicazioni ricavabili al riguardo dalla
giurisprudenza costituzionale in materia.
Nel
raffrontare peraltro la disposizione legislativa censurata al parametro
costituzionale il compito più problematico che si presenta a questa Corte è
proprio quello di definire una volta per tutte ed in modo esaustivo l’ambito
precettivo dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, ossia il contenuto
della prerogativa parlamentare in esso prevista, che
segna i confini oltre i quali la giurisdizione non può spingersi. L’art. 68
contiene infatti principi che presiedono alla garanzia
delle attribuzioni delle Camere e dell’autorità giudiziaria contro reciproche
interferenze e, al contempo, sono preordinati alla tutela di beni
costituzionali potenzialmente confliggenti, i quali, per coesistere, debbono
essere di volta in volta contemperati per essere resi tra loro compatibili: da
un lato l’autonomia delle funzioni parlamentari come area di libertà politica
delle Assemblee rappresentative; dall’altro la legalità e l’insieme dei valori
costituzionali che in essa si puntualizzano (eguaglianza dei cittadini di
fronte alla legge, eguale tutela giurisdizionale e diritto di agire e di
difendersi in giudizio, ecc.) (cfr. sentenza
n. 379 del 1996).
Un’esigenza
di questo tipo è avvertita anche nella giurisprudenza della Corte europea dei
diritti dell’uomo, come dimostrano, in particolare, le decisioni 30 gennaio
2003 sui ricorsi n. 40877/98 e n. 45649/99, secondo le quali l’assenza di un
chiaro legame tra l’opinione espressa e l’esercizio di funzioni parlamentari
postula una interpretazione stretta della
proporzionalità esistente tra il fine perseguito ed i mezzi impiegati,
specialmente nei casi in cui, sulla base della natura asseritamente
politica della dichiarazione contestata, venga negato il diritto del soggetto
leso di agire in giudizio.
Nella
giurisprudenza costituzionale non mancano, in relazione ai conflitti di
attribuzione cui dà luogo l’art. 68, primo comma, indirizzi che esprimono la
tensione incessante verso la razionalizzazione di moduli di giudizio atti a
garantire stabilità di valutazioni in ordine alla garanzia in oggetto, ma
nessuno di essi può dirsi, in ragione
dell’inscindibile legame tra conflitto e singola fattispecie, espressivo di una
ratio decidendi così piena ed
esauriente da potere essere prolungata fino alle sue estreme conseguenze, così
da definire per suo tramite, in positivo, l’intero contenuto precettivo
dell’art. 68, primo comma, e delle contrapposte istanze in esso rappresentate.
E’ vana, insomma, la pretesa di cristallizzare una regola di composizione del
conflitto tra principi costituzionali che assumono configurazioni di volta in
volta diverse e richiedono soluzioni non riducibili nei rigidi limiti di uno
schema preliminare di giudizio.
Meno disagevole è invece la definizione in negativo
dei rispettivi ambiti di competenza delle Camere e dell’autorità giudiziaria;
l’identificazione del confine oltre il quale nessuna interpretazione e nessuno
schema di soluzione del conflitto potrebbero spingersi, se si ha riferimento
all’art. 68 nella sua inequivoca testualità. Da esso
si trae pianamente la vera costante di tutte le decisioni di merito sui
conflitti: non qualsiasi opinione espressa dai membri delle Camere è sottratta
alla responsabilità giuridica, ma soltanto le opinioni espresse “nell’esercizio
delle funzioni”. Nonostante le evoluzioni subite, nel tempo, nella
giurisprudenza di questa Corte, è enucleabile un principio, che è possibile
oggi individuare come limite estremo della prerogativa dell’insindacabilità, e
con ciò stesso delle virtualità interpretative astrattamente ascrivibili
all’art. 68: questa non può mai trasformarsi in un privilegio personale, quale
sarebbe una immunità dalla giurisdizione conseguente
alla mera “qualità” di parlamentare. Per tale ragione l’itinerario della
giurisprudenza della Corte si è sviluppato attorno alla nozione del c.d. “nesso
funzionale”, che solo consente di discernere le opinioni del parlamentare
riconducibili alla libera manifestazione del pensiero, garantita ad ogni
cittadino nei limiti generali della libertà di espressione, da quelle che
riguardano l’esercizio della funzione parlamentare.
Certamente
rientrano nella sfera dell’insindacabilità tutte le
opinioni manifestate con atti tipici nell’ambito dei lavori parlamentari,
mentre per quanto attiene alle attività non tipizzate esse si debbono tuttavia
considerare “coperte” dalla garanzia di cui all’art. 68, nei casi in cui si
esplicano mediante strumenti, atti e procedure, anche “innominati”, ma comunque
rientranti nel campo di applicazione del diritto parlamentare, che il membro
del Parlamento è in grado di porre in essere e di utilizzare proprio solo e in
quanto riveste tale carica (cfr. sentenze
n. 56 del 2000, n. 509 del 2002
e n. 219 del
2003). Ciò che rileva, ai fini dell’insindacabilità, è dunque il
collegamento necessario con le “funzioni” del Parlamento, cioè l’ambito
funzionale entro cui l’atto si iscrive, a prescindere dal suo contenuto
comunicativo, che può essere il più vario, ma che in ogni caso deve essere tale
da rappresentare esercizio in concreto delle funzioni proprie dei membri delle
Camere, anche se attuato in forma “innominata” sul piano regolamentare. Sotto
questo profilo non c’è perciò una sorta di automatica equivalenza tra l’atto
non previsto dai regolamenti parlamentari e l’atto estraneo alla funzione
parlamentare, giacché, come già detto, deve essere accertato in concreto se esista un nesso che permetta di identificare l’atto in
questione come “espressione di attività parlamentare” (cfr.
sentenze n. 10 e n. 11 del 2000,
n. 379 e n. 219 del 2003).
E’
in questa prospettiva che va effettuato lo scrutinio della disposizione
denunciata. Le attività di “ispezione, di divulgazione, di critica e di
denuncia politica” che appunto il censurato art. 3, comma 1, riferisce
all’ambito di applicazione dell’art. 68, primo comma,
non rappresentano, di per sé, un’ipotesi di indebito allargamento della
garanzia dell’insindacabilità apprestata dalla norma costituzionale, proprio
perché esse, anche se non manifestate in atti “tipizzati”, debbono comunque,
secondo la previsione legislativa e in conformità con il dettato
costituzionale, risultare in connessione con l’esercizio di funzioni
parlamentari. E’ appunto questo “nesso” il presidio delle prerogative
parlamentari e, insieme, del principio di eguaglianza e dei diritti
fondamentali dei terzi lesi.
Così intesa la
disposizione censurata si sottrae ai vizi di legittimità addebitati: essa, come
già osservato, non elimina affatto il nesso funzionale e non stabilisce che
ogni espressione dei membri delle Camere, in ragione del rapporto
rappresentativo che li lega agli elettori, sia per ciò solo assistita dalla
garanzia dell’immunità. E’ pertanto nella dimensione funzionale che le
dichiarazioni in questione possono considerarsi insindacabili: “garanzia e funzione sono inscindibilmente legate fra loro da
un nesso che, reciprocamente, le definisce e giustifica” (sentenza n. 219 del
2003). Né, d’altra parte, ai fini dell’insindacabilità, la prospettata
necessità della connessione tra attività di critica o di denuncia politica e
atti di funzione parlamentare può essere inficiata dalla precisazione che tali
attività possano essere state espletate “anche fuori
del Parlamento”. Tale precisazione, infatti, nulla aggiunge a quanto ormai è
acquisito al patrimonio giurisprudenziale di questa Corte, che non ha mai
limitato la garanzia alla sede parlamentare, giacché il criterio di
delimitazione dell’ambito della prerogativa non è quello della “localizzazione”
dell’atto, ma piuttosto, come già detto, quello funzionale, cioè riferibile in
astratto ai lavori parlamentari (cfr. sentenza
n. 509 del 2002). Solo a queste condizioni l’opinione così manifestata e
così qualificata può essere considerata insindacabile anche quando dia luogo a forme di divulgazione e riproduzione al di fuori
dell’ambito delle attività parlamentari (cfr. sentenze
n. 10, n. 11
e n. 320 del
2000).
In
definitiva, alla luce delle considerazioni che precedono, la prospettata
questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, della legge n.
140 del 2003 appare infondata.
per questi motivi
riuniti i giudizi,
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 3, comma 1, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per
l’attuazione dell’articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi
penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), sollevata, in riferimento
agli artt. 3, 24, 68, primo comma, e 117 della
Costituzione, rispettivamente dal Tribunale di Roma, IV sezione penale, dal
giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano e dal Tribunale di
Bologna, I sezione penale, con le ordinanze indicate in epigrafe;
dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 3, commi 3, 4, 5 e 7, della predetta legge 20 giugno
2003, n. 140, sollevata dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale
di Milano con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 7 aprile 2004.
Gustavo
ZAGREBELSKY, Presidente
Carlo
MEZZANOTTE e Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattori
Depositata
in Cancelleria il 16 aprile 2004.