SENTENZA N. 120
I. Andrea Pugiotto, Un
confine tra prerogativa e privilegio (per gentile concessione del Forum
di Quaderni costituzionali)
II. Tommaso F. Giupponi, La Corte rimanda (per ora) il giudizio sulla
“pregiudizialità” parlamentare e ritorna sul regime costituzionale delle
immunità (per gentile concessione del Forum
di Quaderni costituzionali)
III. Luciana Pesole, L'insindacabilità parlamentare nella giurisprudenza
costituzionale (per gentile concessione della Rivista telematica federalismi.it)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
- Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
- Valerlo ONIDA
- Carlo MEZZANOTTE
- Fernanda CONTRI
“
- Guido NEPPI MODONA
- Piero Alberto CAPOTOSTI
- Annibale MARINI
- Franco BILE
- Giovanni Maria FLICK
- Francesco AMIRANTE
- Ugo DE SIERVO
- Romano VACCARELLA
- Paolo MADDALENA
- Alfonso QUARANTA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 3, commi 1,
3, 4, 5 e 7, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l’attuazione
dell’articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei
confronti delle alte cariche dello Stato), promossi con ordinanze del 10 luglio
2003 del Tribunale di Roma, IV sezione penale, del 1° luglio 2003 del giudice
per le indagini preliminari del Tribunale di Milano e del 17 settembre 2003 del
Tribunale di Bologna, I sezione penale, rispettivamente iscritte ai nn. 714,
715 e 1021 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 37 e 48, prima serie
speciale, dell’anno 2003.
Visti gli atti
di costituzione di Gian Carlo Caselli, Guido Lo Forte ed
altri e di Gabriele Canè, nonché gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
uditi
nell’udienza pubblica del 24 febbraio 2004 i Giudici relatori Carlo Mezzanotte
e Piero Alberto Capotosti;
uditi gli
avvocati Carlo Federico Grosso, Carlo Smuraglia e
Giuseppe Giampaolo per Gian Carlo Caselli, Carlo Smuraglia
per Guido Lo Forte ed altri, Filippo Sgubbi per
Gabriele Canè e l’avvocato dello Stato Franco Favara
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. ¾ Con
ordinanza emessa il 10 luglio 2003 nel corso del giudizio penale nei confronti
del parlamentare M. D. per il reato di cui agli articoli 595, terzo comma, del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47
(Disposizioni sulla stampa), il Tribunale di Roma, IV sezione penale, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, della
legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 68
della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle
alte cariche dello Stato), denunciandone il contrasto con gli artt. 68, primo
comma, 24, primo comma, e 3 della Costituzione.
1.1. —
Espone in fatto il rimettente che, all’esito dell’udienza preliminare del 12
aprile 2001, il parlamentare M. D. veniva rinviato a
giudizio per rispondere dell’imputazione di diffamazione aggravata a mezzo
stampa, perché nel corso di una intervista - pubblicata in un quotidiano del 4 ottobre 1999,
nell’articolo intitolato «Chi mi vuole in galera non ha letto le carte» e
sottotitolato «Il deputato: i giudici di Palermo sono pazzi» - rilasciata
a seguito della richiesta di custodia cautelare formulata dalla Procura della
Repubblica di Palermo, nella persona dei magistrati Gian Carlo Caselli, Guido
Lo Forte, Domenico Gozzo, Antonio Ingroia, Mauro
Terranova, Lia Sava ed Umberto De Giglio, offendeva
la reputazione di questi ultimi pronunciando, in risposta ad una domanda della
giornalista (“Una battuta sui p.m. di Palermo”), le seguenti affermazioni:
“Sono dei pazzi, pazzi come Milosevic”.
Il giudice a quo prosegue ricordando che nel corso
dell’udienza dibattimentale del 1° luglio 2003 la difesa dell’imputato eccepiva
l’insindacabilità, ex art. 68 Cost.,
delle dichiarazioni oggetto dell’imputazione e, in base alla disciplina dettata
dalla sopravvenuta legge 20 giugno 2003, n. 140, chiedeva l’assoluzione ai
sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
ovvero, in subordine, la trasmissione alla Camera dei deputati di copia degli
atti del procedimento al fine della deliberazione di quest’ultima in ordine
all’insindacabilità. A siffatte richieste si opponevano sia il pubblico
ministero, sia la difesa delle parti civili costituite: il primo contestando
anzitutto l’applicabilità al caso di specie della legge n. 140 del 2003 ed
entrambi sollecitando comunque la proposizione della questione di
costituzionalità dell’art. 3 della legge medesima.
1.2. —
Tanto premesso, il Tribunale rimettente osserva in primo luogo che i fatti
oggetto di giudizio penale a carico del parlamentare M. D. devono ritenersi
ricompresi nella nozione di insindacabilità delle
opinioni espresse dai parlamentari che deriva dall’art. 3, comma 1, della legge
n. 140 del 2003, il quale stabilisce che l’art. 68, primo comma, Cost. si applica
anche “per ogni altra attività […] di critica e denuncia politica, connessa
alle funzioni di parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento”. Secondo
il giudice a quo, trattandosi di
dichiarazioni rilasciate dal deputato ad un quotidiano “lo stesso giorno in cui
Ne
consegue, ad avviso del rimettente, che l’imputato dovrebbe essere assolto ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., come previsto dal comma 3 dello stesso art. 3 della
legge n. 140 del 2003: donde la rilevanza della questione concernente il comma
1 del medesimo art. 3, e non già delle altre disposizioni dello stesso
articolo, delle quali il tribunale afferma non dovere, allo stato, fare
applicazione.
Sostiene
peraltro il giudice a quo che la
rilevanza della questione non verrebbe meno in ragione del fatto che la
questione di costituzionalità verte su “norme penali di favore”, talché l’imputato
dovrebbe essere in ogni caso prosciolto per il principio di irretroattività
della legge penale. Alla luce di quanto statuito dalla giurisprudenza
costituzionale (sentenze
n. 148 del 1983, n. 167 del 1993
e n. 25 del 1994),
ciò non sarebbe infatti preclusivo della proposizione
dell’incidente di costituzionalità perché
1.3. —
Quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente osserva anzitutto che il
censurato art. 3, comma 1, “anziché limitarsi ad
attuare l’art. 68, primo comma, Cost., ha finito […] per modificarne
sensibilmente la portata”. Difatti, ad avviso del Tribunale di Roma, la norma
costituzionale limiterebbe la garanzia della insindacabilità “alle sole
opinioni riconducibili agli atti e alle procedure specificamente previsti dai
regolamenti parlamentari; alle opinioni, cioè, espresse nell’esercizio delle
funzioni parlamentari tipiche”. Di qui la necessità, affinché la prerogativa
dell’art. 68 Cost. possa operare anche per le dichiarazioni rese al di fuori
del Parlamento, della “sostanziale corrispondenza” di significato con opinioni
già espresse o contestualmente espresse nell’esercizio delle funzioni
parlamentari tipiche.
Tale
sarebbe, secondo il giudice a quo,
l’interpretazione dell’art. 68 Cost. data dalla stessa Corte costituzionale con
le sentenze n.
10 e n. 11
del 2000 e successivamente sempre ribadita, con l’ulteriore precisazione
che “la mera connessione con la funzione parlamentare, il semplice collegamento
di argomento tra attività parlamentare e dichiarazione, la mera comunanza di
tematiche, il riferimento al contesto politico parlamentare”, non costituiscono
elementi sufficienti a rendere applicabile la prerogativa dell’insindacabilità.
Alla luce
di tali considerazioni il giudice rimettente sostiene dunque
che la nozione di insindacabilità che si evince dall’art. 3, comma 1, della
legge n. 140 del 2003 si porrebbe in contrasto “con l’interpretazione dell’art.
68, primo comma, Cost. costantemente accolta dalla Corte costituzionale e con
le esigenze di certezza e garanzia ad essa sottese”. La disposizione denunciata
stabilisce infatti che l’art. 68 Cost. non debba
applicarsi soltanto alle opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni
parlamentari tipiche, ma anche ad ogni altra dichiarazione - “di divulgazione, di
critica, di denuncia politica” - la quale
sia comunque “connessa alla funzione parlamentare, espletata anche al di fuori
del Parlamento” e non invece circoscritta “a riportare quanto già manifestato
in un atto parlamentare”. In tal modo, secondo il rimettente, si verrebbe ad introdurre, “per il tramite di una legge ordinaria”, una
nozione di insindacabilità che la stessa Corte costituzionale, a partire dalle
sentenze innanzi ricordate, “ha censurato, ritenendola in contrasto con l’art.
68, primo comma, Cost.” e ciò in quanto la garanzia costituzionale coprirebbe
dichiarazioni “difficilmente determinabili a
priori, del tutto slegate dalle procedure parlamentari tipiche e da quelle
forme di controllo ad esse inerenti, tramite le quali si realizza il
bilanciamento tra prerogative dell’istituzione parlamentare e tutela
dell’individuo”.
Il giudice a quo afferma, pertanto, che la
disposizione denunciata si collocherebbe oltre i limiti stabiliti dall’art. 68
Cost. e “la sua introduzione con semplice legge
ordinaria” violerebbe anche l’art. 24 Cost., “comprimendo i diritti della
persona offesa dal reato, senza che tale lesione sia legittimata da fonte di
pari grado”.
Infine il
rimettente deduce il contrasto della norma censurata con l’art. 3 Cost., sotto
il profilo della violazione del principio di eguaglianza: principio al quale
l’art. 68, primo comma, della Costituzione apporta una
deroga nei limiti innanzi precisati e che non potrebbe essere legittimante
derogato “attraverso una legge ordinaria che introduca, solo per una
determinata categoria, una causa di (non)
punibilità che non si applica alla generalità dei consociati”.
2. ¾ Si è costituito in giudizio
il dott. Gian Carlo Caselli, parte civile nel giudizio a quo, per sentir dichiarare l’incostituzionalità dell’art. 3,
comma 1, della legge n. 140 del 2003, previa riunione del presente giudizio con
quello relativo alla questione sollevata dal Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Milano con ordinanza iscritta al r. o. n. 715 del 2003.
Ad avviso
della difesa della parte costituita, la disposizione denunciata estenderebbe
l’applicazione della prerogativa costituzionale anche ad atti che non
presentano una reale connessione con le funzioni e le opinioni di cui all’art.
68 Cost., sicché non di vera attuazione di quest’ultima norma si tratterebbe,
bensì dell’introduzione di un’autonoma fattispecie che inserirebbe nello stesso
art. 68 “una garanzia ulteriore, non prevista dalla
Carta costituzionale”, ciò che sarebbe precluso al legislatore ordinario apportare.
La parte
sostiene inoltre che la disposizione censurata violerebbe sia il principio di
eguaglianza di cui all’art. 3 Cost., quale “vincolo comune a tutte le leggi
ordinarie”, sia l’art. 24 Cost., comprimendo i diritti della persona offesa dal
reato senza che tale lesione “sia legittimata da una fonte di pari grado”. La
persona offesa sarebbe quindi privata della tutela giurisdizionale, venendo lasciato in via esclusiva alla maggioranza
parlamentare il giudizio sulla sussistenza di una connessione tra dichiarazioni
e funzione parlamentare. A tal riguardo, si osserva nella memoria, la stessa
Corte europea dei diritti dell’uomo ha di recente sottolineato
la differenza che intercorre tra le “mere dispute private” ed il concetto di
connessione tra opinioni e funzioni parlamentari, precisando che non potrebbe
esservi divieto di accesso alla giustizia per il solo motivo che la disputa
riguarderebbe “ragioni politiche”; se così fosse, infatti, si violerebbe l’art.
6, § 1, della Carta europea dei diritti dell’uomo giacché il cittadino non potrebbe
reagire ad offese nei suoi confronti ed ottenere il danno eventualmente patito.
3. ¾ E’ intervenuto in giudizio
il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata
inammissibile o comunque infondata.
Quanto
all’inammissibilità, la difesa erariale osserva anzitutto che il rimettente, a
fronte di un’eccezione riguardante l’operatività dell’art. 68 Cost., non
ritenendo di applicare il disposto dell’art. 3, comma
3, della legge n. 140 del 2003, avrebbe dovuto applicare, senza ritardo, il
comma 4 dello stesso art. 3. Il giudice a
quo, al contrario, non menziona neppure tale ultima disposizione e solleva
“anticipatamente” una questione di costituzionalità “che avrebbe potuto e
potrebbe risultare non rilevante” in esito alla deliberazione della Camera di
appartenenza del parlamentare. In definitiva, secondo l’Avvocatura, “il
rimettente ipotizza un giudizio di legittimità costituzionale non incidentale
ad un eventuale conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, ma
potenzialmente preclusivo delle valutazioni della Camera competente”.
Altra
ragione di inammissibilità risiederebbe, secondo la
difesa erariale, nel fatto che il giudice a
quo non precisa i motivi del contrasto con i parametri evocati dell’inciso
“connessa alla funzione parlamentare” (anche se espletata extra moenia) contenuto nel comma 1
dell’art. 3; inciso che esprimerebbe invero la nozione di “delimitazione
funzionale” o “nesso funzionale” elaborata dalla giurisprudenza costituzionale.
Sostiene
infine l’Avvocatura che la questione sarebbe, in subordine, “palesemente”
infondata: la formulazione dell’ultima parte del comma 1
dell’art. 3 non si discosterebbe dal testo dell’art. 2, comma 3, dell’ultimo
dei decreti-legge menzionati nell’art. 8 della stessa legge n. 140 del 2003 e,
peraltro, utilizzandosi il termine “connessa” invece di “collegata”, si
presenterebbe più restrittiva anche di quella contenuta nell’art. 2, comma 1,
della proposta di legge Atto Camera n. 185 della XIV legislatura.
4.
¾ Con memoria successivamente
depositata, la parte costituita, dott. Gian Carlo Caselli, argomenta
ulteriormente a sostegno delle ragioni di incostituzionalità della norma
denunciata, ribadendone l’illegittimità in riferimento all’art. 68 Cost., del
quale sarebbe estesa inammissibilmente
l’applicabilità; sussisterebbe altresì il contrasto con il principio di
eguaglianza di cui all’art. 3 Cost. e con l’art. 24 Cost., per il sacrificio
che subirebbe il “diritto di azione e di difesa riconosciuto al terzo che
ritiene di aver subito dal parlamentare una lesione dei propri diritti
all’onore e alla reputazione”, diritti che a loro volta trovano fondamento
nell’art. 2 Cost.
La difesa
della parte costituita conclude quindi sostenendo che,
in presenza di una fattispecie che pone in conflitto il principio di garanzia
dell’attività parlamentare con i principî costituzionali appena enunciati, il
“giusto bilanciamento” era stato già effettuato, “in assenza di una disciplina
attuativa dell’art.
5. — Con ordinanza 2 luglio 2003, il giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Milano ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell’art. 3, commi 1, 3, 4, 5 e 7,
della legge del 2003, n.140, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione.
La questione è stata sollevata nell’ambito di procedimento
penale e nel corso della udienza preliminare conseguente a richiesta di rinvio
a giudizio del parlamentare M. D. ed altri, imputati del delitto di
diffamazione aggravata ai danni di alcuni magistrati della Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Palermo, mediante la pubblicazione in un
quotidiano di due articoli, il 10 marzo 1999 e il 15 luglio 1999, ritenuti
offensivi della reputazione dei predetti magistrati.
5.1. — Nella ordinanza di rimessione si precisa che i difensori del
parlamentare M.D. avevano richiesto la immediata pronuncia di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. per la sussistenza dell’esimente di cui all’art. 68
della Costituzione ovvero, in subordine, la sospensione del procedimento
soltanto per l’imputato M. D. ex art.
3 legge n. 140 del 2003; mentre il pubblico ministero e le parti civili costituite
avevano eccepito l’incostituzionalità del procedimento incidentale predisposto
dall’art. 3, commi 1, 3, 4, 5 6, 7 e 8, della legge n. 140 del
Il giudice a quo impugna le norme di cui ai commi 1, 3, 4, 5 e 7 dell’art. 3 della predetta legge n. 140 del
2003, nella parte in cui, tra l’altro con legge ordinaria e non con legge
costituzionale, estendono l’applicabilità del primo comma dell’art. 68 della
Costituzione ad «…ogni altra attività di ispezione, di divulgazione, di
critica, di denuncia politica connessa alla funzione di attività parlamentare,
espletata anche fuori dal Parlamento…», non limitandola alla presentazione di
disegni di legge, di emendamenti, di ordini del giorno, di mozioni, di
risoluzioni, di interpellanze e di interrogazioni nonché agli interventi nelle
assemblee e negli altri organi delle Camere ed a qualsiasi espressione di voto
comunque formulata; nonché nella parte in cui impone al giudice, quando in un procedimento
penale è rilevata o eccepita l’applicabilità dell’art. 68, primo comma, della
Costituzione, e ove non ritenga applicabile la guarentigia costituzionale, di
trasmettere con ordinanza non impugnabile e senza ritardo direttamente copia
degli atti alla Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o
apparteneva al momento del fatto.
5.2. —
Nell’ordinanza si richiama la giurisprudenza costituzionale che ha ancora
affermato che la prerogativa di cui all’art. 68, comma primo, della
Costituzione non copre tutte le opinioni espresse dal parlamentare nello
svolgimento della sua attività politica, ma solo quelle legate da nesso
funzionale con le attività svolte nella qualità di membro della Camera,
riconoscendo che costituiscono opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni
quelle manifestate nel corso dei lavori della Camera e dei suoi vari organi
ovvero manifestate anche in atti individuali costituenti estrinsecazioni delle
facoltà proprie del parlamentare in quanto membro dell'Assemblea.
5.3.
— La estensione dell’immunità parlamentare, in
mancanza delle condizioni richieste dalla norma costituzionale, comporta, ad
avviso del giudice a quo,la
violazione dell'art. 3 della Costituzione per disparità di trattamento con i
cittadini che non rivestono la qualità di parlamentare, nonché dell’art. 24
della Costituzione poiché priverebbe la persona offesa della tutela dei propri
diritti.
5.4. — In
punto di rilevanza, il rimettente osserva che le valutazioni imposte dall’art. 3, commi 3 e 4, della legge n.140 del 2003 – il
proscioglimento ex art. 129 cod.
proc. pen. ovvero la sospensione del processo e
l’immediata trasmissione di copia degli atti alla Camera di appartenenza del
parlamentare – devono essere effettuate nell’udienza preliminare, in base ai
parametri previsti dal comma primo del medesimo art. 3.
6. — Nel
giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che
Preliminarmente,
la difesa erariale osserva che il giudice a
quo avrebbe dovuto, una volta deciso di non pronunciare sentenza di
proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., trasmettere direttamente
“senza ritardo” copia degli atti alla Camera di appartenenza del membro del
Parlamento, come stabilito dall’art. 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003.
Il giudice
rimettente avrebbe, invece, prospettato “anticipatamente” una questione che
“avrebbe potuto e potrebbe” risultare non rilevante in esito alla deliberazione
del Senato.
La
questione sarebbe, comunque, inammissibile in quanto
il giudice a quo non avrebbe esposto,
con specifico riferimento a ciascuna delle norme indicate nell’ordinanza, le
ragioni del dubbio di legittimità costituzionale. Nel merito, la difesa
erariale ritiene la questione infondata, in quanto la
formulazione dell’ultima parte del comma primo del citato articolo 3 non si
discosterebbe “sensibilmente” da quella dell’art. 2, comma 3, dell’ultimo dei
molti decreti-legge elencati nell’art. 8 legge n. 140 del 2003.
7. — Si
sono costituite le parti civili presenti nel giudizio principale, aderendo in toto alle argomentazioni svolte
nell’ordinanza di rimessione.
La difesa delle parti costituite
segnala ulteriormente la decisione 31 gennaio 2003 della Corte europea dei
diritti dell’uomo secondo cui vi é violazione
dell’art. 6, paragrafo 1, della Carta europea dei diritti dell’uomo allorché,
senza valide ragioni, si inibisca al cittadino la possibilità di reagire ad
offese formulate nei suoi confronti, e conseguentemente anche di ottenere la
riparazione del danno subito.
7.1. — Nell’imminenza della udienza
pubblica, hanno depositato memorie le parti civili, insistendo nelle conclusioni
già rassegnate.
8. — Con ordinanza emessa in data 17 settembre 2003,
il Tribunale di Bologna, I sezione penale, nel corso del procedimento penale a
carico del parlamentare V. S. – imputato, in concorso con G. C., di
diffamazione aggravata, per avere rilasciato dichiarazioni ritenute gravemente
offensive della reputazione del magistrato Giancarlo Caselli, all’epoca
procuratore della Repubblica di Palermo, pubblicate in un articolo di stampa di
un quotidiano del quale il coimputato G. C. era direttore responsabile – ha
sollevato, su eccezione della parte civile e degli imputati, questione di
legittimità costituzionale dello stesso art. 3, comma
1, della legge n. 140 del 2003, per contrasto con gli artt. 3, 68, primo comma,
24 e 117 della Costituzione.
8.1. — Premette il giudice a quo che, in data 27 maggio 2003, era intervenuta la delibera
della Camera dei deputati, comunicata nel corso della udienza
dibattimentale del 28 maggio 2003, con la quale era stata recepita la proposta
della Giunta per le autorizzazioni a procedere di dichiarare che i fatti per i
quali è in corso il procedimento penale concernono opinioni espresse dal
parlamentare stesso nell’esercizio delle sue funzioni ai sensi del primo comma
dell’art. 68 della Costituzione, in quanto sostanzialmente corrispondenti,
quanto al contenuto, a quelle riportate in una interrogazione a risposta orale.
Pervenuta la relativa documentazione nel corso della udienza dibattimentale, il
giudice a quo aveva disposto un
rinvio preliminare alla udienza del 17 settembre 2003.
Nelle more del rinvio, era entrata in vigore la legge
n. 140 del 2003, il cui art. 3, comma 1, ridefinisce
l’ambito di applicazione dell’art. 68, primo comma, della Costituzione. Giusta
il combinato disposto dei commi 3 e 8 dell’art. 3 della
citata legge, il rimettente sarebbe tenuto ad adottare senza ritardo i
provvedimenti indicati nel comma 3, ovvero a provvedere, con sentenza, a norma
dell’art. 129 cod. proc. pen., o, in alternativa, a
sollevare conflitto di attribuzione. Peraltro, la pronuncia ex art. 129 del codice di rito gli
imporrebbe una valutazione preliminare dell’ambito di applicazione dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, come ridefinito
dall’art. 3, comma 1, della legge n. 140 del 2003: donde il ritenuto carattere preliminare
della questione di legittimità costituzionale rispetto ad ogni altra decisione,
sia afferente alla proposizione del conflitto di attribuzione, sia alla
applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen.
Al
riguardo, si rileva nella ordinanza che detta norma non si limita ad una
semplice attuazione del richiamato art. 68 della Costituzione, estendendo,
senza gli strumenti offerti dall’art. 138 della Costituzione, l’ambito di
operatività della garanzia della immunità parlamentare ben oltre i limiti definiti
dalla attuale formulazione del citato art. 68 della Costituzione, quali
individuati dalla giurisprudenza costituzionale.
Il testo
attuale dell’art. 3, comma 1, della legge n. 140 del
2003, ad avviso del tribunale rimettente, indicando analiticamente, in aggiunta
agli atti tipici espressivi dell’esercizio di funzioni parlamentari, quali
disegni di legge, proposte di legge, emendamenti, interrogazioni, etc., una
serie di ulteriori atti, quali atti di ispezione, di divulgazione, di critica e
denuncia politica, ugualmente coperti dall’immunità anche se compiuti al di
fuori del Parlamento quando risultino connessi alla funzione di parlamentare,
individua il nesso funzionale tra le dichiarazioni rese extra moenia e le attività svolte in sede
parlamentare non solo in tutte le
ipotesi di sostanziale identità di significati, ma in tutti i casi di mero
collegamento con la funzione di parlamentare, a prescindere da una specifica
connessione con l’attività parlamentare.
8.2. — Il
giudice esamina, quindi, la interrogazione indicata
dalla Giunta delle autorizzazioni a procedere come quella alla quale il
parlamentare V. S. si era ispirato nelle dichiarazioni rilasciate alla stampa
per le quali si procede, rilevando che essa si riferisce a fatti specifici solo
parzialmente coincidenti con il contenuto dell’articolo in questione. Pertanto,
si rileva nella ordinanza, quelle stesse dichiarazioni
contenute nell’articolo di stampa che, in base al consolidato orientamento
interpretativo dell’art. 68, primo comma, della Costituzione fornito dalla
Corte costituzionale, non rientrerebbero nella sfera di operatività di detta
norma costituzionale, si potrebbero far rientrare nell’attuale previsione
normativa dell’art. 3, comma 1, della legge n. 140 del 2003.
Il giudice a quo sospetta, poi, il contrasto della
norma impugnata anche con gli artt. 3, 24 e 117 della Costituzione. Sotto il
primo profilo, lamenta la irragionevole disparità di
trattamento che la stessa introduce tra i soggetti che rivestono la qualità di
parlamentare ed i comuni cittadini, trasformando di fatto quella eccezionale
garanzia finalizzata alla tutela del libero esercizio delle funzioni
parlamentari attraverso le opinioni espresse in una ingiustificata situazione
di privilegio personale derivante esclusivamente dallo status di parlamentare. Quanto al denunciato contrasto con gli
articoli 24 e 117 della Costituzione, esso viene
ravvisato dal giudice a quo nella
indebita compressione dell’esercizio del diritto costituzionalmente attribuito
a tutti i cittadini, anche ai sensi dell’art. 6 della Convenzione europea dei
diritti dell’uomo, di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed
interessi legittimi, diritto suscettibile di legittima compressione solo a
fronte della esigenza di tutelare un preminente interesse di carattere
generale, quale il libero esercizio delle funzioni parlamentari e non per
salvaguardare attività che non ne costituiscono espressione.
8.3. — Infine, si osserva nella ordinanza che le questioni di legittimità
costituzionale sollevate rilevano anche con riguardo alla posizione processuale
dell’imputato G. C., dovendosi procedere alla trattazione congiunta delle due
posizioni, in quanto l’accertamento della responsabilità del direttore del quotidiano
ai sensi dell’art. 57 cod. pen. comporta la
preliminare valutazione della ricorrenza degli estremi del reato presupposto,
e, pertanto, nel caso di cui si tratta, un accertamento che non può prescindere
dalla previa risoluzione delle sollevate questioni di legittimità
costituzionale.
9. — Nel giudizio innanzi alla Corte, è intervenuto il Presidente
del consiglio dei ministri, con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello
Stato, che ha concluso per la inammissibilità o la infondatezza della questione.
Sotto il
primo profilo, la difesa erariale ha sottolineato che
la legge impugnata è entrata in vigore successivamente sia al fatto imputato al
parlamentare V. S., commesso in data 31 dicembre 1998, sia alla deliberazione
della Camera dei deputati del 27 maggio 2003, nei confronti della quale il
rimettente non ha proposto conflitto di attribuzione, sollevando invece
questione di legittimità costituzionale, ritenuta pregiudiziale rispetto alla
decisione relativa alla eventuale proposizione del conflitto, oltre che a
quella di procedere all’applicazione immediata dell’art. 129 cod. proc. pen. L’Avvocatura contesta tale pregiudizialità sia con
riferimento all’ipotizzato conflitto di attribuzione, sul quale la pronuncia avrebbe dovuto essere resa con riguardo ai parametri di
legittimità vigenti al 27 maggio 2003, sia rispetto all’applicazione dell’art.
129 cod. proc. pen., applicazione dovuta in assenza
di una pronuncia costituzionale favorevole al potere ricorrente sul conflitto.
La questione sollevata sarebbe, pertanto, inammissibile per difetto di
rilevanza, tenuto
anche conto che, alla data del 27 settembre 2003, data in cui è stata emessa la
ordinanza di rimessione, il processo a
quo si trovava già nella fase disciplinata dall’art. 3, comma 8, della
legge n. 140 del 2003, ed il giudice rimettente non ha sollevato questione
relativa a detto comma 8, da applicarsi per principio di diritto
intertemporale, con la conseguenza che non vi sarebbe spazio per una
impugnativa del comma 1 del medesimo art. 3.
9.1. — Nel
merito, l’Avvocatura ritiene
la questione non fondata, rilevando, per un verso, che la formulazione
dell’ultima parte del comma 1 dell’art. 3 non si discosta né dagli insegnamenti
della Corte costituzionale, né dall’art. 2, comma 3, dell’ultimo dei molti
decreti-legge elencati nell’art. 8 della legge n. 140; per l’altro verso, che
la specialità dell’art. 68, primo comma, della Costituzione esclude di per sé
la utilizzabilità degli artt. 3 e 24 Cost., mentre incongruo sarebbe il
richiamo all’art. 117 della Costituzione.
10. — Si è
costituito nel giudizio il dott. Giancarlo Caselli, parte civile nel
procedimento penale pendente presso il Tribunale di Bologna, che ha concluso per la
declaratoria di illegittimità costituzionale della norma impugnata,
riportandosi alle argomentazioni svolte nella ordinanza di rimessione, ed in
particolare soffermandosi sulla circostanza che l’art. 3 della legge n. 140 del
2003 detta una disciplina non già attuativa, ma estensiva della previsione
dell’art. 68 Cost., là dove il bilanciamento tra il principio di autonomia ed indipendenza del Parlamento ed il diritto
alla tutela giurisdizionale del soggetto offeso nell’onore e nella reputazione
dalle dichiarazioni di un parlamentare non è stato affidato al legislatore
ordinario, ma è stato effettuato una volta per tutte dal Costituente nel senso
della prevalenza del primo qualora le opinioni siano espresse “nell’esercizio
delle funzioni”. Tale nesso funzionale, avverte la difesa della parte, non può
non richiedere una sostanziale identità di contenuto delle dichiarazioni rese extra moenia
con quello delle attività parlamentari.
11. — Si è
costituito in giudizio anche G.C., che ha concluso per la
declaratoria di illegittimità costituzionale della norma impugnata,
riportandosi alle considerazioni formulate dal giudice rimettente, e
richiedendo altresì la estensione, ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n.
87, della dichiarazione di illegittimità anche al comma 2 dell’art. 3 della
legge n. 140 del 2003.
12. — Nella
imminenza della udienza pubblica, la parte civile ha depositato memoria,
insistendo nelle conclusioni già rassegnate.
1.1. — Il Tribunale di Roma, IV sezione penale, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell’articolo 3,
comma 1, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l’attuazione
dell’articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei
confronti delle alte cariche dello Stato), denunciandone il contrasto con gli
artt. 68, primo comma, 24, primo comma, e 3 della Costituzione.
1.2. — Il
giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Milano ha sollevato questione
di legittimità costituzionale dell’art. 3, commi 1, 3,
4, 5 e 7, della legge 20 giugno 2003, n.
1.3. — Il Tribunale di Bologna, I
sezione penale, ha sollevato, su eccezione della parte civile e degli imputati,
questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 3,
comma 1, della legge n. 140 del 2003, per contrasto con gli artt. 3, 68, primo
comma, 24 e 117 della Costituzione (parametro, quest’ultimo, soltanto evocato).
1.4. — Secondo i rimettenti il denunciato articolo 3, comma
1, della citata legge, lungi dal limitarsi ad attuare l’art. 68, primo comma,
della Costituzione, ne avrebbe modificato l’ambito applicativo. Nel prevedere
che esso si applica anche “per ogni altra attività […] di critica e di denuncia
politica, connessa alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori del
Parlamento”, il denunciato art. 3, comma 1, introdurrebbe nell’ordinamento una
nozione di insindacabilità che la stessa Corte costituzionale, a partire dalle sentenze n. 10
e n. 11 del 2000,
avrebbe rifiutato, osservando che la garanzia costituzionale verrebbe in tal
modo a coprire dichiarazioni difficilmente determinabili a priori, del tutto slegate dalle procedure parlamentari tipiche e
da quelle forme di controllo ad esse inerenti, tramite le quali si realizza il
bilanciamento tra prerogative dell’istituzione parlamentare e tutela
dell’individuo. Sarebbero violati – ad avviso dei giudici a quibus – pure l’art. 24
della Costituzione, giacché l’introduzione di una così ampia garanzia con una
semplice legge ordinaria, anziché con legge costituzionale, determinerebbe una
ingiustificata compressione dei diritti della persona offesa dal reato, e
l’art. 3 Cost., sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza.
2. — Le tre
ordinanze in esame prospettano una questione di legittimità costituzionale
sostanzialmente identica in riferimento a parametri
costituzionali in larga misura coincidenti, sicché i relativi giudizi vanno
riuniti per essere decisi con un’unica pronuncia.
3. — In via preliminare va accolta l’eccezione di inammissibilità prospettata dall’Avvocatura generale
dello Stato in riferimento alla questione di costituzionalità dei commi 3, 4, 5
e 7 dell’art. 3 della legge n. 140 del 2003 sollevata dall’ordinanza del 1°
luglio 2003 del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Milano. Ed invero il giudice rimettente, sollevando il dubbio di compatibilità
della disciplina del comma 1 del predetto art. 3 con i parametri costituzionali
evocati, afferma la rilevanza anche degli altri commi citati, che contengono
norme procedurali, ma non fornisce motivazioni in ordine all’applicabilità in
quella fase del giudizio delle suddette norme, che invece riguardano fasi
processuali ulteriori.
Non possono
viceversa essere accolte altre eccezioni di inammissibilità per difetto di
rilevanza sollevate, nei tre giudizi, dalla difesa erariale, che prospetta il
carattere “anticipato” della questione di costituzionalità del comma 1 del
citato art. 3 rispetto all’ipotizzata instaurazione di un conflitto di
attribuzione con
4. — Nel
merito, la questione è infondata nei termini di seguito precisati.
La legge 20
giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 68 della
Costituzione, nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche
dello Stato) si può considerare, a parte l’art. 1 relativo appunto ai processi
penali nei confronti delle “alte cariche dello Stato”, in continuità ideale con
la serie ininterrotta di 19 decreti-legge in materia di attuazione dell’art. 68
della Costituzione, emanati tra il 1993 ed il 1996 e mai convertiti, e dei
quali, non a caso, la stessa legge convalida gli atti e fa salvi gli effetti ed
i rapporti giuridici sorti medio tempore.
Come è noto, il primo di tali decreti fu emanato il 15
novembre 1993, e cioè subito dopo l’entrata in vigore della legge
costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3 (Modifica dell’articolo 68 della
Costituzione), con la quale, in particolare, fu abolita l’autorizzazione a
procedere nei confronti dei membri del Parlamento. La modifica costituzionale
così operata fu appunto immediatamente seguita dal citato decreto-legge 15
novembre 1993, n. 455, che avrebbe dovuto, secondo il Governo, “assicurare che
la norma costituzionale fosse prontamente accompagnata da disposizioni atte a
disegnarne le modalità operative”.
Si può
quindi ritenere che il predetto decreto-legge – e anche gli altri che seguirono
– abbiano avuto la finalità di dettare una disciplina per dare attuazione,
essenzialmente sul piano processuale, al nuovo disposto dell’art. 68 della
Costituzione, attraverso l’istituzione della c.d. “pregiudizialità
parlamentare”, che imponeva al giudice di dichiarare, in ogni stato e grado del
processo, l’improcedibilità del giudizio in caso di evidente applicabilità del
primo comma dell’art. 68, mentre, in tutti gli altri casi, faceva obbligo al
giudice di sospendere il giudizio e trasmettere gli atti alla Camera competente
a decidere. I criteri che in proposito venivano
seguiti nella prassi parlamentare denotavano una chiara propensione ad
estendere l’applicazione della prerogativa, in un primo momento, agli atti
preparatori e conseguenziali rispetto a quelli tipici
e successivamente all’intera attività lato
sensu politica dei singoli membri del Parlamento,
in base ad ipotesi di collegamento con un determinato “contesto politico”.
Nonostante
l’ampiezza dei canoni valutativi elaborati dagli organi parlamentari, in due
dei più recenti decreti-legge della serie, ossia quello
n. 116 del 12 marzo 1996 e quello n. 555 del 23 ottobre dello stesso anno, si è
proceduto, pur facendo comunque salvo “ogni altro atto parlamentare”, ad una
dettagliata catalogazione di atti parlamentari tipici, con l’aggiunta delle
“attività divulgative connesse, pur se svolte fuori del Parlamento”, al fine di
assicurare a tali atti l’immediata applicazione, da parte del giudice,
dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, con conseguente improcedibilità
del relativo giudizio, mentre in caso di dubbio il giudice, o anche lo stesso
parlamentare, dovevano investire direttamente
5. — Si
tratta di una disposizione legislativa che, anche questa volta, nonostante la
nuova, più ampia formulazione lessicale, può considerarsi di attuazione, e cioè
finalizzata a rendere immediatamente e direttamente operativo sul piano
processuale il disposto dell’art. 68, primo comma. Ed invero le attività analiticamente indicate possono non
essere esaustive del concetto di funzione parlamentare, ma costituiscono
comunque un’ulteriore forma di specificazione, rispetto a quella dei citati
decreti-legge del 1996, ai fini della loro riconduzione nella sfera di
applicabilità processuale dell’art. 68, primo comma, e comunque esse non
fuoriescono dal campo materiale dello stesso articolo, dal momento che il
legislatore stabilisce espressamente che tutte le attività indicate debbono
comunque, anche se espletate fuori del Parlamento, essere connesse con
l’esercizio della funzione propria dei membri del Parlamento, in conformità
appunto con il primo comma dell’art. 68.
Proprio in base a questa
formulazione si può ritenere che con la norma in esame il legislatore non
innovi affatto alla predetta disposizione costituzionale, ampliandone o
restringendone arbitrariamente la portata, ma si limiti invece a rendere
esplicito il contenuto della disposizione stessa, specificando, ai fini della
immediata applicazione dell’art. 68, primo comma, gli “atti di funzione”
tipici, nonché quelli che, pur non tipici, debbono comunque essere connessi
alla funzione parlamentare, a prescindere da ogni criterio di “localizzazione”,
in concordanza, del resto, con le indicazioni ricavabili al riguardo dalla
giurisprudenza costituzionale in materia.
Nel
raffrontare peraltro la disposizione legislativa censurata al parametro costituzionale il compito più problematico che si presenta a
questa Corte è proprio quello di definire una volta per tutte ed in modo
esaustivo l’ambito precettivo dell’art. 68, primo comma, della Costituzione,
ossia il contenuto della prerogativa parlamentare in esso prevista, che segna i
confini oltre i quali la giurisdizione non può spingersi. L’art. 68 contiene infatti principi che presiedono alla garanzia
delle attribuzioni delle Camere e dell’autorità giudiziaria contro reciproche
interferenze e, al contempo, sono preordinati alla tutela di beni
costituzionali potenzialmente confliggenti, i quali, per coesistere, debbono
essere di volta in volta contemperati per essere resi tra loro compatibili: da
un lato l’autonomia delle funzioni parlamentari come area di libertà politica
delle Assemblee rappresentative; dall’altro la legalità e l’insieme dei valori
costituzionali che in essa si puntualizzano (eguaglianza dei cittadini di
fronte alla legge, eguale tutela giurisdizionale e diritto di agire e di
difendersi in giudizio, ecc.) (cfr. sentenza n. 379 del
1996).
Un’esigenza
di questo tipo è avvertita anche nella giurisprudenza della Corte europea dei
diritti dell’uomo, come dimostrano, in particolare, le decisioni 30 gennaio
2003 sui ricorsi n. 40877/98 e n. 45649/99, secondo le quali l’assenza di un
chiaro legame tra l’opinione espressa e l’esercizio di funzioni parlamentari
postula una interpretazione stretta della
proporzionalità esistente tra il fine perseguito ed i mezzi impiegati,
specialmente nei casi in cui, sulla base della natura asseritamente
politica della dichiarazione contestata, venga negato il diritto del soggetto
leso di agire in giudizio.
Nella
giurisprudenza costituzionale non mancano, in relazione ai
conflitti di attribuzione cui dà luogo l’art. 68, primo comma, indirizzi che
esprimono la tensione incessante verso la razionalizzazione di moduli di
giudizio atti a garantire stabilità di valutazioni in ordine alla garanzia in
oggetto, ma nessuno di essi può dirsi, in ragione dell’inscindibile legame tra
conflitto e singola fattispecie, espressivo di una ratio decidendi così piena ed esauriente da potere essere
prolungata fino alle sue estreme conseguenze, così da definire per suo tramite,
in positivo, l’intero contenuto precettivo dell’art. 68, primo comma, e delle
contrapposte istanze in esso rappresentate. E’ vana, insomma, la pretesa di
cristallizzare una regola di composizione del conflitto tra principi
costituzionali che assumono configurazioni di volta in volta diverse e
richiedono soluzioni non riducibili nei rigidi limiti di uno schema preliminare
di giudizio.
Meno disagevole è invece la definizione in negativo dei
rispettivi ambiti di competenza delle Camere e dell’autorità giudiziaria;
l’identificazione del confine oltre il quale nessuna interpretazione e nessuno
schema di soluzione del conflitto potrebbero spingersi, se si ha riferimento
all’art. 68 nella sua inequivoca testualità. Da esso si trae pianamente la vera
costante di tutte le decisioni di merito sui conflitti: non qualsiasi opinione
espressa dai membri delle Camere è sottratta alla responsabilità giuridica, ma
soltanto le opinioni espresse “nell’esercizio delle funzioni”. Nonostante le
evoluzioni subite, nel tempo, nella giurisprudenza di questa Corte, è
enucleabile un principio, che è possibile oggi individuare come limite estremo
della prerogativa dell’insindacabilità, e con ciò stesso delle virtualità
interpretative astrattamente ascrivibili all’art. 68:
questa non può mai trasformarsi in un privilegio personale, quale sarebbe una immunità
dalla giurisdizione conseguente alla mera “qualità” di parlamentare. Per tale
ragione l’itinerario della giurisprudenza della Corte si è sviluppato attorno
alla nozione del c.d. “nesso funzionale”, che solo consente di discernere le
opinioni del parlamentare riconducibili alla libera manifestazione del
pensiero, garantita ad ogni cittadino nei limiti generali della libertà di
espressione, da quelle che riguardano l’esercizio della funzione parlamentare.
Certamente
rientrano nella sfera dell’insindacabilità tutte le opinioni manifestate con
atti tipici nell’ambito dei lavori parlamentari, mentre per quanto attiene alle attività non tipizzate esse si debbono tuttavia
considerare “coperte” dalla garanzia di cui all’art. 68, nei casi in cui si
esplicano mediante strumenti, atti e procedure, anche “innominati”, ma comunque
rientranti nel campo di applicazione del diritto parlamentare, che il membro
del Parlamento è in grado di porre in essere e di utilizzare proprio solo e in
quanto riveste tale carica (cfr. sentenze n. 56 del
2000, n. 509
del 2002 e n.
219 del 2003). Ciò che rileva, ai fini dell’insindacabilità, è dunque il
collegamento necessario con le “funzioni” del Parlamento, cioè l’ambito
funzionale entro cui l’atto si iscrive, a prescindere dal suo contenuto
comunicativo, che può essere il più vario, ma che in ogni caso deve essere tale
da rappresentare esercizio in concreto delle funzioni proprie dei membri delle
Camere, anche se attuato in forma “innominata” sul piano regolamentare. Sotto
questo profilo non c’è perciò una sorta di automatica equivalenza tra l’atto
non previsto dai regolamenti parlamentari e l’atto estraneo alla funzione
parlamentare, giacché, come già detto, deve essere accertato in concreto se
esista un nesso che permetta di identificare l’atto in questione come
“espressione di attività parlamentare” (cfr. sentenze n. 10
e n. 11 del 2000,
n. 379 e n. 219 del 2003).
E’ in
questa prospettiva che va effettuato lo scrutinio della disposizione
denunciata. Le attività di “ispezione, di divulgazione, di critica e di
denuncia politica” che appunto il censurato art. 3,
comma 1, riferisce all’ambito di applicazione dell’art. 68, primo comma, non
rappresentano, di per sé, un’ipotesi di indebito allargamento della garanzia
dell’insindacabilità apprestata dalla norma costituzionale, proprio perché
esse, anche se non manifestate in atti “tipizzati”, debbono comunque, secondo
la previsione legislativa e in conformità con il dettato costituzionale,
risultare in connessione con l’esercizio di funzioni parlamentari. E’ appunto questo
“nesso” il presidio delle prerogative parlamentari e, insieme, del principio di
eguaglianza e dei diritti fondamentali dei terzi lesi.
Così intesa la
disposizione censurata si sottrae ai vizi di legittimità addebitati: essa, come
già osservato, non elimina affatto il nesso funzionale e non stabilisce che
ogni espressione dei membri delle Camere, in ragione del rapporto
rappresentativo che li lega agli elettori, sia per ciò solo assistita dalla
garanzia dell’immunità. E’ pertanto nella dimensione funzionale che le
dichiarazioni in questione possono considerarsi insindacabili: “garanzia e funzione sono inscindibilmente legate fra loro da
un nesso che, reciprocamente, le definisce e giustifica” (sentenza n. 219 del
2003). Né, d’altra parte, ai fini dell’insindacabilità, la prospettata
necessità della connessione tra attività di critica o di denuncia politica e
atti di funzione parlamentare può essere inficiata dalla precisazione che tali
attività possano essere state espletate “anche fuori
del Parlamento”. Tale precisazione, infatti, nulla aggiunge a quanto ormai è
acquisito al patrimonio giurisprudenziale di questa Corte, che non ha mai
limitato la garanzia alla sede parlamentare, giacché il criterio di
delimitazione dell’ambito della prerogativa non è
quello della “localizzazione” dell’atto, ma piuttosto, come già detto, quello
funzionale, cioè riferibile in astratto ai lavori parlamentari (cfr. sentenza n. 509 del
2002). Solo a queste condizioni l’opinione così manifestata e così
qualificata può essere considerata insindacabile anche quando dia luogo a forme
di divulgazione e riproduzione al di fuori dell’ambito delle
attività parlamentari (cfr. sentenze n. 10, n. 11 e n. 320 del 2000).
In
definitiva, alla luce delle considerazioni che precedono, la prospettata
questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, della legge n.
140 del 2003 appare infondata.
per questi motivi
riuniti i giudizi,
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 3, comma 1, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per
l’attuazione dell’articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi
penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), sollevata, in riferimento
agli artt. 3, 24, 68, primo comma, e 117 della Costituzione, rispettivamente
dal Tribunale di Roma, IV sezione penale, dal giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Milano e dal Tribunale di Bologna, I sezione
penale, con le ordinanze indicate in epigrafe;
dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 3, commi 3, 4, 5 e 7, della predetta legge 20 giugno
2003, n. 140, sollevata dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale
di Milano con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7
aprile 2004.
Gustavo
ZAGREBELSKY, Presidente
Carlo
MEZZANOTTE e Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattori
Depositata
in Cancelleria il 16 aprile 2004.