ORDINANZA N.68
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai Signori:
- Gustavo ZAGREBELSKY Presidente
- Valerio ONIDA Giudice
- Carlo MEZZANOTTE "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK"
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Alfio FINOCCHIARO "
ha pronunciato la seguente
Ritenuto che con ordinanza del 30 marzo 2001 (pervenuta il 31 ottobre 2002) il
Tribunale di Viterbo ha sollevato d’ufficio, nel procedimento civile vertente
tra Angelica Pianeselli e l’INPS, questione di legittimità costituzionale
dell’art. 1, commi 260 e 261, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure per
la razionalizzazione della finanza pubblica), per contrasto con gli artt. 3 e
38 della Costituzione;
che, secondo il giudice rimettente,
il regime dell’indebito in materia previdenziale, introdotto dalle norme
censurate, esclude - nei confronti dei soggetti che prima del 1° gennaio 1996
abbiano percepito indebitamente prestazioni pensionistiche - il recupero
dell’indebito se i soggetti medesimi, ove non versino in dolo, siano
percettori, per l’anno 1995, di un reddito personale imponibile ai fini
dell’IRPEF di importo pari o inferiore a lire 16.000.000, mentre il recupero
avviene nei limiti dell’indebito per i percettori di reddito superiore;
che, così interpretata, la
normativa non si sottrae, secondo il giudice rimettente, a sospetti di
incostituzionalità, sussistendo disparità di trattamento tra pensionati a
favore dei quali, in applicazione della previgente disciplina dell’indebito
previdenziale, è stata sancita l’irripetibilità delle somme percepite in buona
fede, e pensionati soggetti invece alla nuova disposizione, nonostante la
percezione dell’indebito si sia verificata prima della data di entrata in
vigore della normativa stessa;
che la nuova disciplina,
incidendo sulle situazioni sostanziali maturate nella vigenza di quella
precedente, frustra l’affidamento di una vasta categoria di cittadini nella
sicurezza giuridica che costituisce elemento fondamentale dello Stato di diritto;
che - secondo il giudice
rimettente - sarebbero danneggiati pensionati a reddito non elevato, i quali,
avendo già destinato le somme percepite ai bisogni alimentari propri e della
famiglia, dovrebbero non di meno restituirle, sicché si determinerebbe una
situazione di insufficiente protezione sociale con conseguente violazione
dell’art. 38 Cost.;
che la finalità di
contrazione della spesa pubblica sottesa alla disposizione in esame non
costituisce ragione sufficiente a giustificare le violazioni dei suddetti
precetti costituzionali;
che si è costituita la Pianeselli aderendo alle prospettazioni dell’ordinanza di rimessione e quindi chiedendo la declaratoria di incostituzionalità della disposizione censurata;
che si è costituito l’INPS
chiedendo in via principale che gli atti siano restituiti al giudice rimettente
per jus superveniens (art. 38, commi
7-10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448) ed in subordine concludendo per la
declaratoria di inammissibilità della questione.
Considerato
che dopo la pronuncia dell’ordinanza di rimessione il legislatore ha
introdotto, in materia di ripetizione di indebito previdenziale, una nuova disciplina, contenuta nell’art. 38, commi 7, 8, 9 e 10, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002);
che - come già affermato da questa Corte (ordinanza n. 249
del 2002) - tale disciplina contiene norme, in ordine alla ripetizione di
indebito previdenziale, in parte non coincidenti con quelle oggetto del
presente giudizio e tali da poter portare anche ad una riconsiderazione della
natura transitoria o meno degli effetti sulle ripetizioni di indebito
pregresso;
che, pertanto, si rende necessaria la
restituzione degli atti al giudice rimettente, cui spetta valutare se, alla
luce tanto della legislazione sopravvenuta quanto del mutamento del quadro
normativo, la questione sollevata sia tuttora rilevante per la definizione del
giudizio a quo e se persistano, in
tutto o in parte, i motivi posti a base dell’ordinanza di rimessione.
per questi motivi
LA CORTE
COSTITUZIONALE
ordina la
restituzione degli atti al Tribunale di Viterbo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2004.
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Franco BILE, Redattore
Depositata in Cancelleria il 12 febbraio 2004.