ORDINANZA N.137
ANNO 2004
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Gustavo ZAGREBELSKY Presidente
- Valerio ONIDA Giudice
- Carlo MEZZANOTTE
“
- Fernanda CONTRI
“
- Guido NEPPI
MODONA “
- Piero Alberto CAPOTOSTI “
- Annibale MARINI
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- Franco BILE
“
- Giovanni Maria FLICK “
- Francesco AMIRANTE
“
- Ugo DE
SIERVO “
- Romano VACCARELLA
“
- Paolo MADDALENA “
- Alfonso QUARANTA
“
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art.
1 della legge della Regione Molise 2 agosto 2002, n. 17 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 20 del 4 novembre
1991, ad oggetto: «Testo Unico
delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai
gruppi consiliari»), promosso con ricorso del Presidente
del Consiglio dei ministri, notificato il 15 ottobre 2002, depositato in
cancelleria il 22 successivo ed iscritto al n. 77 del registro ricorsi 2002.
Udito nell’udienza pubblica del 10
febbraio 2004 il Giudice relatore Ugo De Siervo;
udito l’avvocato dello Stato Glauco Nori
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che con ricorso
notificato il 15 ottobre 2002, depositato il successivo 22 ottobre, il Presidente del Consiglio dei
ministri ha impugnato l’art. 1 della legge della Regione Molise 2 agosto 2002,
n. 17 (Modifiche ed integrazioni alla
legge regionale n. 20 del 4 novembre 1991, ad oggetto: «Testo Unico delle norme
in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai gruppi
consiliari»), nella parte in cui, sostituendo l’art. 3 della legge
regionale n. 20 del 1991, ha previsto il nuovo comma 2;
che le disposizioni
della legge regionale sono denunciate in ragione del ritenuto contrasto con gli
articoli 3, 81, 97 e 117, primo comma, della Costituzione;
che l’art. 1 della
legge impugnata, dopo aver sostituito il comma 1 dell’art. 3 della legge
regionale n. 20 del 1991, aggiornando l’importo dei contributi destinati ai
gruppi consiliari per il loro funzionamento, ha sostituito anche il comma 2 del
medesimo articolo, stabilendo che “le quote di cui alle lettere a), b)
e c) del comma 1 dovranno essere
aggiornate a decorrere dall’anno 1991 mediante l’applicazione delle variazioni
dei prezzi al consumo accertati dall’ISTAT”.
La stessa disposizione ha stabilito, inoltre, che “le quote stesse
saranno poi aggiornate annualmente in base alle medesime variazioni”;
che l’Avvocatura
generale dello Stato ritiene che la norma oggetto di censura contrasta da
diversi punti di vista con il principio di ragionevolezza e con quello di buon
andamento dell’amministrazione richiamato dall’art. 97 della Costituzione,
innanzi tutto a causa della “equivocità del suo testo, che ne rende possibile
l’applicazione retroattiva, lasciandone l’iniziativa a chi dovrà provvedere
alla sua applicazione”;
che nell’atto
introduttivo del giudizio si evidenzia inoltre come – in un contesto nel quale,
a seguito della riforma costituzionale operata con la legge costituzionale n. 3
del 2001, la “perequazione delle risorse finanziarie” è affidata alla potestà
legislativa esclusiva dello Stato, e la “armonizzazione dei bilanci pubblici”
ed il “coordinamento della finanza pubblica” sono attribuiti alla legislazione
concorrente – “una norma così ambigua avrebbe richiesto una base di
ragionevolezza particolarmente chiara, per verificare come si potesse
coordinare con i principi fondamentali della finanza pubblica, oggi orientata
nel senso del massimo rigore”;
che,
infine, il ricorrente aggiunge che, ove fosse riconosciuta alla normativa in
esame efficacia retroattiva, la sua illegittimità costituzionale sarebbe palese
in quanto la integrazione per i dieci anni anteriori di contributi già erogati sui
bilanci rispettivi, avrebbe l’effetto di farne gravare la spesa complessiva sul
bilancio regionale per l’anno 2002, non essendo però indicata nessuna copertura
finanziaria, in palese violazione dell’art. 81 della Costituzione;
che,
successivamente alla proposizione del ricorso, la Regione Molise ha approvato
la legge regionale 24 dicembre 2002, n. 43 (Modifiche
alla legge regionale 4 novembre 1991, n. 20, ad oggetto: «Testo Unico delle
norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai gruppi
consiliari»), la quale, all’art. 3, ha abrogato integralmente la legge
regionale n. 17 del 2002, e contestualmente, all’art. 1, ha provveduto a
sostituire nuovamente l’art. 3 della legge regionale n. 20 del 1991, dettando
una nuova regolamentazione del contributo mensile per il funzionamento dei
gruppi consiliari e rimodulando le quote delle diverse voci del contributo;
che lo stesso art.
1 della legge n. 43 del 2002 ha inoltre specificamente sostituito la
disposizione impugnata nel presente giudizio, eliminando l’effetto retroattivo
all’anno 1991 e stabilendo che “le quote di cui alle lettere a), b)
e c) del comma 1 saranno aggiornate
annualmente, a decorrere dall’anno successivo all’entrata in vigore della
presente legge, mediante l’applicazione delle variazioni dei prezzi al consumo
accertati dall’ISTAT”;
che,
nell’imminenza della data fissata per la pubblica udienza, l’Avvocatura ha
depositato una memoria integrativa nella quale ha ribadito le argomentazioni
svolte nel ricorso, senza tuttavia tenere in considerazione la sopravvenuta
legge regionale n. 43 del 2002.
Considerato che
quanto sopra esposto integra una ipotesi di ius
superveniens di indubbia incidenza sulle disposizioni regionali oggetto di
censura da parte del Governo;
che
solo ove dalla disposizione legislativa sopravvenuta fosse desumibile una norma
sostanzialmente coincidente con quella impugnata nel ricorso, la questione – in
forza del principio di effettività della tutela costituzionale delle parti nei
giudizi in via d’azione – dovrebbe essere trasferita sulla nuova norma
(sentenza n. 533
del 2002);
che,
viceversa, la nuova disposizione introdotta dal legislatore regionale è tale da
determinare un mutamento sostanziale nella normativa in questione;
che,
dunque, deve esserne valutato il carattere satisfattivo o meno rispetto alle
censure fatte valere nell’atto introduttivo del giudizio;
che
la norma sopravvenuta soddisfa pienamente le pretese del ricorrente, essendo stato
rimosso il precetto normativo censurato e non risultando, altresì, che
quest’ultimo abbia ricevuto una qualche attuazione medio tempore;
che,
in siffatta situazione, viene meno oggettivamente la necessità di una pronunzia
della Corte (ordinanze n. 443 del 2002
e n. 347 del
2001), e dunque deve essere dichiarata la cessazione della materia del
contendere.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia
del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell’art.
1 della legge della Regione Molise 2 agosto 2002, n. 17 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 20 del 4 novembre
1991, ad oggetto: «Testo Unico delle norme in materia di funzionamento e di
assegnazione di personale ai gruppi consiliari»), sollevata, in riferimento
agli articoli 3, 81, 97 e 117, primo comma, della Costituzione, dal Presidente
del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 29 aprile 2004.
Gustavo
ZAGREBELSKY, Presidente
Ugo
DE SIERVO, Redattore
Depositata
in Cancelleria il 7 maggio 2004.