Ordinanza n. 137 del 2004

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ORDINANZA N.137

 

ANNO 2004

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

 

- Gustavo                      ZAGREBELSKY      Presidente

 

- Valerio                        ONIDA                      Giudice

 

- Carlo                           MEZZANOTTE              “

 

- Fernanda                    CONTRI                          “

 

- Guido                         NEPPI MODONA          “

 

- Piero Alberto              CAPOTOSTI                   “

 

- Annibale                     MARINI                          “

 

- Franco                        BILE                                “

 

- Giovanni Maria          FLICK                                         “

 

- Francesco                   AMIRANTE                    “

 

- Ugo                            DE SIERVO                    “

 

- Romano                      VACCARELLA              “

 

- Paolo                          MADDALENA               “

 

- Alfonso                      QUARANTA                  “

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Molise 2 agosto 2002, n. 17 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 20 del 4 novembre 1991, ad oggetto: «Testo Unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai gruppi consiliari»), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 15 ottobre 2002, depositato in cancelleria il 22 successivo ed iscritto al n. 77 del registro ricorsi 2002.

 

  Udito nell’udienza pubblica del 10 febbraio 2004 il Giudice relatore Ugo De Siervo;

 

  udito l’avvocato dello Stato Glauco Nori per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Ritenuto che con ricorso notificato il 15 ottobre 2002, depositato il successivo 22 ottobre, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1 della legge della Regione Molise 2 agosto 2002, n. 17 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 20 del 4 novembre 1991, ad oggetto: «Testo Unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai gruppi consiliari»), nella parte in cui, sostituendo l’art. 3 della legge regionale n. 20 del 1991, ha previsto il nuovo comma 2;

 

che le disposizioni della legge regionale sono denunciate in ragione del ritenuto contrasto con gli articoli 3, 81, 97 e 117, primo comma, della Costituzione;

 

che l’art. 1 della legge impugnata, dopo aver sostituito il comma 1 dell’art. 3 della legge regionale n. 20 del 1991, aggiornando l’importo dei contributi destinati ai gruppi consiliari per il loro funzionamento, ha sostituito anche il comma 2 del medesimo articolo, stabilendo che “le quote di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dovranno essere aggiornate a decorrere dall’anno 1991 mediante l’applicazione delle variazioni dei prezzi al consumo accertati dall’ISTAT”. La stessa disposizione ha stabilito, inoltre, che “le quote stesse saranno poi aggiornate annualmente in base alle medesime variazioni”;

 

che l’Avvocatura generale dello Stato ritiene che la norma oggetto di censura contrasta da diversi punti di vista con il principio di ragionevolezza e con quello di buon andamento dell’amministrazione richiamato dall’art. 97 della Costituzione, innanzi tutto a causa della “equivocità del suo testo, che ne rende possibile l’applicazione retroattiva, lasciandone l’iniziativa a chi dovrà provvedere alla sua applicazione”;

 

che nell’atto introduttivo del giudizio si evidenzia inoltre come – in un contesto nel quale, a seguito della riforma costituzionale operata con la legge costituzionale n. 3 del 2001, la “perequazione delle risorse finanziarie” è affidata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, e la “armonizzazione dei bilanci pubblici” ed il “coordinamento della finanza pubblica” sono attribuiti alla legislazione concorrente – “una norma così ambigua avrebbe richiesto una base di ragionevolezza particolarmente chiara, per verificare come si potesse coordinare con i principi fondamentali della finanza pubblica, oggi orientata nel senso del massimo rigore”;

 

che, infine, il ricorrente aggiunge che, ove fosse riconosciuta alla normativa in esame efficacia retroattiva, la sua illegittimità costituzionale sarebbe palese in quanto la integrazione per i dieci anni anteriori di contributi già erogati sui bilanci rispettivi, avrebbe l’effetto di farne gravare la spesa complessiva sul bilancio regionale per l’anno 2002, non essendo però indicata nessuna copertura finanziaria, in palese violazione dell’art. 81 della Costituzione;

 

che, successivamente alla proposizione del ricorso, la Regione Molise ha approvato la legge regionale 24 dicembre 2002, n. 43 (Modifiche alla legge regionale 4 novembre 1991, n. 20, ad oggetto: «Testo Unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai gruppi consiliari»), la quale, all’art. 3, ha abrogato integralmente la legge regionale n. 17 del 2002, e contestualmente, all’art. 1, ha provveduto a sostituire nuovamente l’art. 3 della legge regionale n. 20 del 1991, dettando una nuova regolamentazione del contributo mensile per il funzionamento dei gruppi consiliari e rimodulando le quote delle diverse voci del contributo;

 

che lo stesso art. 1 della legge n. 43 del 2002 ha inoltre specificamente sostituito la disposizione impugnata nel presente giudizio, eliminando l’effetto retroattivo all’anno 1991 e stabilendo che “le quote di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 saranno aggiornate annualmente, a decorrere dall’anno successivo all’entrata in vigore della presente legge, mediante l’applicazione delle variazioni dei prezzi al consumo accertati dall’ISTAT”;

 

che, nell’imminenza della data fissata per la pubblica udienza, l’Avvocatura ha depositato una memoria integrativa nella quale ha ribadito le argomentazioni svolte nel ricorso, senza tuttavia tenere in considerazione la sopravvenuta legge regionale n. 43 del 2002.

 

Considerato che quanto sopra esposto integra una ipotesi di ius superveniens di indubbia incidenza sulle disposizioni regionali oggetto di censura da parte del Governo;

 

che solo ove dalla disposizione legislativa sopravvenuta fosse desumibile una norma sostanzialmente coincidente con quella impugnata nel ricorso, la questione – in forza del principio di effettività della tutela costituzionale delle parti nei giudizi in via d’azione – dovrebbe essere trasferita sulla nuova norma (sentenza n. 533 del 2002);

 

che, viceversa, la nuova disposizione introdotta dal legislatore regionale è tale da determinare un mutamento sostanziale nella normativa in questione;

 

che, dunque, deve esserne valutato il carattere satisfattivo o meno rispetto alle censure fatte valere nell’atto introduttivo del giudizio;

 

che la norma sopravvenuta soddisfa pienamente le pretese del ricorrente, essendo stato rimosso il precetto normativo censurato e non risultando, altresì, che quest’ultimo abbia ricevuto una qualche attuazione medio tempore;

 

che, in siffatta situazione, viene meno oggettivamente la necessità di una pronunzia della Corte (ordinanze n. 443 del 2002 e n. 347 del 2001), e dunque deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Molise 2 agosto 2002, n. 17 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 20 del 4 novembre 1991, ad oggetto: «Testo Unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai gruppi consiliari»), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 81, 97 e 117, primo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 aprile 2004.

 

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

 

Ugo DE SIERVO, Redattore

 

Depositata in Cancelleria il 7 maggio 2004.