Ordinanza n. 188 del 2004

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ORDINANZA N.188

 

ANNO 2004

 

 

REPUBBLICA ITALIANA                 

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO             

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

 

- Gustavo                   ZAGREBELSKY                     Presidente

 

- Valerio                      ONIDA                                        Giudice

 

- Carlo                         MEZZANOTTE                                "

 

- Fernanda                   CONTRI                                            "

 

- Guido                        NEPPI MODONA                            "

 

- Piero Alberto            CAPOTOSTI                                     "

 

- Annibale                   MARINI                                            "

 

- Franco                       BILE                                                  "

 

- Giovanni Maria         FLICK                                               "

 

-     Francesco             AMIRANTE                                      "

 

- Ugo                           DE SIERVO                                      "    

 

- Romano                   VACCARELLA                                "

 

- Paolo                         MADDALENA                                 "

 

- Alfonso                     QUARANTA                                    "

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), promossi con tre ordinanze del 14 aprile 2003 dal Tribunale di Sulmona, rispettivamente iscritte ai nn. 430, 431 e 432 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell’anno 2003.

 

Visti gli atti di costituzione della G.E.R.I.T. S.p.a. nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nell’udienza pubblica del 23 marzo 2004 il Giudice relatore Fernanda Contri;

 

uditi l’avvocato Alberto Baiocco per la G.E.R.I.T. S.p.a. e l’avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio dei ministri. 

 

Ritenuto che il Tribunale di Sulmona, con tre ordinanze, tutte in data 14 aprile 2003, aventi identica motivazione, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui non consente al proprietario di un bene sottoposto a fermo amministrativo alcuna tutela delle sue ragioni avverso il provvedimento di fermo, in violazione del diritto di difesa accordato dalla Costituzione ad ogni cittadino; 

 

che nei giudizi a quibus il rimettente è investito della decisione di tre opposizioni all’esecuzione, promosse ai sensi dell’art. 615 del codice di procedura civile da proprietari di autoveicoli sottoposti a fermo amministrativo dal concessionario del servizio riscossione tributi della provincia de l’Aquila, a fronte della loro asserita morosità nel pagamento di somme iscritte a ruolo, oltre ad interessi ed accessori;

 

che, come riportato dalle ordinanze di rimessione, in tutti i giudizi le parti opponenti hanno eccepito l’illegittimità costituzionale della disposizione di cui trattasi per violazione dell’art. 24 Cost.;

 

che il giudice a quo, premesso che ai sensi dell’art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973 le esattorie possono adottare la “misura cautelativa” del fermo amministrativo dei veicoli in caso di mancato pagamento di entrate tributarie, rileva che l’ultimo comma della disposizione censurata prevede che un decreto del Ministro delle finanze, non ancora emanato, deve stabilire le modalità, i termini e le procedure per l’esecuzione del fermo, con la conseguenza che il provvedimento relativo ai veicoli per cui è causa deve ritenersi “illegittimo e illecito”;

 

che ad avviso del rimettente la questione di legittimità costituzionale è non manifestamente infondata perché la disposizione, così come formulata, omette l’indicazione del termine e dell’autorità da adire per far valere le ragioni del debitore, ed inoltre non indica la somma minima che giustifichi il ricorso ad uno “strumento tanto drastico” e non contempla neppure “le norme per opporsi al provvedimento o sospenderlo”;

 

che, sempre secondo le ordinanze, l’applicazione di tale “prassi” comporta la violazione dell’art. 24 Cost., tanto che a chi subisce il provvedimento non resterebbe che pagare l’importo richiesto per ottenere “la liberazione del proprio veicolo”;

 

che il rimettente prosegue rilevando che, contrariamente a quanto previsto per il pignoramento o il sequestro, “la predeterminazione dell’impossibilità di difendere il titolo (di) proprietà” appare in contrasto col criterio di ragionevolezza e la “garanzia costituzionale del diritto di proprietà privata imposta dall’art. 42 Cost.”;

 

che, quanto alla rilevanza della questione nei giudizi a quibus, secondo il Tribunale di Sulmona non si può prescindere dall’applicazione della disposizione censurata, dal momento che i ricorrenti hanno contestato ex art. 615 cod. proc. civ. il diritto dell’esattoria di procedere al fermo amministrativo dei loro veicoli, con la conseguenza che i giudizi in corso si configurano quali domande di accertamento negativo della pretesa esecutiva;

 

che si è costituita nei giudizi di legittimità costituzionale la parte convenuta in opposizione nei giudizi a quibus, G.E.R.I.T. S.p.a., concessionaria del servizio riscossione tributi per la provincia de l’Aquila, chiedendo alla Corte di dichiarare la questione infondata;

 

che secondo la parte privata il giudice rimettente non ha considerato che le ragioni dei soggetti sottoposti ad esecuzione forzata trovano ampia tutela nel sistema di riscossione dei tributi di cui al d.P.R. n. 602 del 1973, così come novellato dal legislatore;

 

che, secondo la parte privata il fermo amministrativo segue la notificazione della cartella di pagamento ed eventualmente anche dell’avviso di mora, e che avverso tali atti è possibile far valere le ragioni debitorie, sia ai sensi degli artt. 19 e 47 del d.lgs n. 546 del 1992, quando il concessionario agisce per l’esazione di crediti di natura tributaria, sia ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999  - quando il concessionario agisce per l’esazione di crediti di natura previdenziale - , sia infine ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 46 citato, quando i crediti non hanno natura tributaria;

 

che, osserva ancora la parte, ove si volesse considerare il fermo in questione un atto avente natura cautelare e/o conservativa, sarebbe in ogni caso ammissibile il ricorso al giudice competente a conoscere del credito sottostante, mentre nel caso in cui si dovesse considerare il fermo come un atto esecutivo, sarebbe in ogni caso possibile proporre opposizione ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ., nei limiti fissati dall’art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973, novellato nel 1999;

 

che, rileva infine la parte costituita, l’art. 59 del d.P.R. citato prevede anche la possibilità, per chi si ritenga leso dall’attività del concessionario, di proporre azione di risarcimento danni;

 

che è intervenuto nei giudizi di legittimità costituzionale così promossi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo alla Corte di dichiarare inammissibili o infondate le questioni sollevate dal Tribunale di Sulmona;

 

che la difesa erariale rileva innanzitutto come il rimettente non abbia chiarito la portata e la rilevanza della questione, che è proposta in modo contraddittorio;

 

che, secondo l’Avvocatura, da un lato il giudice a quo afferma che la disposizione censurata richiede per la sua applicazione l’emanazione di un decreto ministeriale che stabilisca modalità, termini e procedure di attuazione, la cui mancanza comporterebbe l’illegittimità e l’illiceità del fermo, mentre dall’altro lato lamenta che la stessa disposizione impugnata non contiene l’indicazione del termine, delle modalità e della stessa autorità da adire per far valere le ragioni del debitore, con la conseguenza che in tal modo verrebbe violato il diritto di difesa;

 

che, ad avviso della difesa erariale, la questione è formulata sotto il profilo della mancanza di qualsiasi forma di tutela delle ragioni debitorie, senza che sia specificato se si tratta delle ragioni relative al fermo amministrativo o al debito per cui si procede;

 

che l’Avvocatura ricorda che con il decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 (Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l’anno 1997), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, era stato introdotto nel d.P.R. n. 602 del 1973 l’art. 91-bis, che prevedeva il fermo amministrativo dei beni iscritti nei pubblici registri, a seguito del quale era stato emanato, in applicazione del quarto comma, il d.m. 7 settembre 1998, n. 503;

 

che ad avviso dell’Avvocatura tale decreto ministeriale continua ad avere validità  in applicazione del nuovo art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973 e, in ipotesi contraria, non potrebbe comunque parlarsi di illegittimità costituzionale della disposizione censurata ma di sua inefficacia, come del resto ipotizza contraddittoriamente lo stesso rimettente;

 

che in ordine alle singole censure svolte dalle ordinanze, ad avviso dell’Avvocatura non vi sarebbe alcuna mancanza di tutela delle ragioni del debitore, che può far valere il suo diritto di difesa dinanzi al giudice competente a seconda delle doglianze che intende introdurre;

 

che, rileva ancora la difesa erariale, nessuna argomentazione viene svolta dal rimettente in ordine alla ritenuta violazione degli artt. 3 e 42 Cost.

 

Considerato che il Tribunale di Sulmona dubita della legittimità costituzionale dell’art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui non consente al legittimo proprietario di un bene sottoposto a fermo amministrativo alcuna forma di tutela delle sue eventuali ragioni, in violazione del diritto di difesa accordato dalla Costituzione ad ogni cittadino, con riferimento agli artt. 3, 24 e 42 della Costituzione;

 

che le tre ordinanze sollevano, con motivazione identica, la stessa questione di legittimità costituzionale e vanno quindi riunite per essere decise con unico provvedimento;

 

che le ordinanze, oltre a contenere una descrizione insufficiente delle fattispecie sottoposte al giudizio del rimettente, dalle quali non è dato sapere quale sia la natura dei crediti per i quali

 

sta procedendo l’esattoria nei confronti dei debitori i cui veicoli sono stati assoggettati a fermo amministrativo, non fornisce alcuna specifica motivazione in ordine all’asserita violazione degli artt. 3 e 42 della Costituzione; 

 

che le ordinanze risultano poi motivate in modo contraddittorio, dal momento che il giudice a quo, mentre da un lato solleva questione di legittimità costituzionale dell’intero testo dell’art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973, dall’altro afferma che, in mancanza del decreto ministeriale previsto dall’ultimo comma della disposizione censurata, il fermo dei veicoli de quibus deve ritenersi “illegittimo e illecito”, con ciò mostrando in modo inequivoco di ritenere irrilevante la decisione della Corte;

 

che, come questa Corte ha più volte affermato, le ordinanze che contengano un’insufficiente descrizione della fattispecie concreta, tale da non consentire un'adeguata valutazione della rilevanza, come quelle motivate in modo contraddittorio, rendono le questioni sollevate manifestamente inammissibili (cfr., fra le ultime, ordinanze n. 61 e n. 119 del 2002).

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riuniti i giudizi,

 

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 della Costituzione, dal Tribunale di Sulmona con le ordinanze in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2004.

 

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

 

Fernanda CONTRI, Redattore

 

Depositata in Cancelleria il 24 giugno 2004.