ORDINANZA
N.23
ANNO 2004
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Riccardo CHIEPPA
Presidente
- Gustavo ZAGREBELSKY Giudice
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE
"
- Fernanda CONTRI
"
- Guido NEPPI MODONA
"
- Piero Alberto CAPOTOSTI
"
- Annibale MARINI
"
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco
AMIRANTE "
- Paolo MADDALENA
"
- Alfio FINOCCHIARO
"
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art.
110, comma quinto, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento
giudiziario), promosso con ordinanza del 30 giugno 2003 dal Tribunale di Milano
nel procedimento penale a carico di Silvio Berlusconi,
iscritta al n. 633 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
36, prima serie speciale, dell’anno 2003.
Visti gli atti di costituzione di
Silvio Berlusconi e della CIR – Compagnie Industriali
Riunite S.p.A., nonché
l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell’udienza pubblica del 9 dicembre 2003 il Giudice relatore Annibale Marini;
uditi gli
avvocati Gaetano Pecorella e Niccolò Ghedini per
Silvio Berlusconi, Giuliano Pisapia,
Alessandro Pace e Roberto Mastroianni per la CIR
S.p.A. e l’Avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio
dei ministri.
Ritenuto che,
con ordinanza depositata il 30 giugno 2003, il Tribunale di Milano – nel corso
di un procedimento penale a carico dell’on. Silvio Berlusconi – ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell’art. 1 della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per
l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché
in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato),
nonché, in riferimento agli artt. 97 e 111 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 110, comma
quinto, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario),
nella parte in cui non prevede «la sospensione o comunque
la proroga della applicazione nel caso in cui la medesima attenga ad un
dibattimento sospeso ex lege e per la durata della sospensione
medesima»;
che, riguardo a tale seconda questione, premette il
giudice rimettente, in punto di rilevanza, che uno dei componenti del collegio,
il dott. Brambilla, trasferito al Tribunale di
sorveglianza di Milano dopo l’inizio del dibattimento, con decreto del
Presidente della Corte di appello di Milano in data 10 gennaio 2002 è stato
applicato a tempo pieno alla prima sezione penale del Tribunale ordinario per
la necessità imprescindibile di continuare a far parte del suddetto collegio,
proprio in quanto titolare del processo in corso a carico dell’on. Berlusconi ed altri, e che
l’applicazione in questione, disposta ai sensi dell’art. 110 del regio decreto
n. 12 del 1941 per il periodo di un anno, è stata successivamente prorogata per
un altro anno – termine massimo di durata previsto dal citato art. 110, quinto
comma – ed è perciò destinata a scadere improrogabilmente il 9 gennaio 2004;
che la necessaria sospensione del processo, conseguente
alla proposizione della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1
della legge n. 140 del 2003, verrebbe tuttavia ad incidere considerevolmente –
ad avviso del rimettente – sulla durata dell’applicazione, con il rischio di
rendere sostanzialmente priva di effetti, nel giudizio a quo, l’eventuale pronuncia di illegittimità costituzionale della
norma suddetta, stante la necessità di rinnovazione dell’attività dibattimentale
che conseguirebbe alla scadenza dell’applicazione prima della pronuncia della
sentenza e la concreta possibilità che in tal modo intervenga la prescrizione
del reato;
che la norma denunciata, non prevedendo la sospensione
o la proroga dell’applicazione in caso di sospensione ex lege del dibattimento, non
assicurerebbe dunque il buon andamento dell’ufficio e – trattandosi di norma di
amministrazione – si porrebbe per tale motivo in contrasto con l’art. 97 della
Costituzione;
che determinando, inoltre, una irragionevole durata del
dibattimento – per la necessità della rinnovazione degli atti – la norma stessa
sarebbe lesiva anche del principio di ragionevole durata del processo, sancito
dall’art. 111 della Costituzione;
che l’on. Silvio Berlusconi, costituitosi in giudizio, ha concluso per
l’inammissibilità e l’infondatezza della questione;
che, ad avviso della parte, la questione sarebbe
innanzitutto priva di attuale rilevanza, in quanto fondata sulla mera
previsione che i tempi di decisione della questione di legittimità
costituzionale relativa all’art. 1 della legge n. 140 del 2003 siano tali da
non consentire al dott. Brambilla di condurre a
termine il processo;
che, nel merito, la stessa parte osserva che i problemi
legati alla composizione del collegio erano noti sin dal 30 settembre 2001 –
data di pubblicazione del Bollettino ufficiale recante il trasferimento del
dott. Brambilla al Tribunale di sorveglianza – e che
ad essi si sarebbe potuto facilmente ovviare procedendo all’immediata sostituzione
del giudice ed alla rinnovazione dei pochi atti di istruzione dibattimentale
sino a quel momento compiuti;
che non sussisterebbe, in ogni caso, il paventato
rischio di prescrizione dei reati contestati, non maturandosi il relativo
termine prima della fine del 2006, né l’attività sin qui compiuta, in caso di
mutamento del collegio, sarebbe posta nel nulla, in quanto i relativi verbali
entrerebbero comunque a far parte del fascicolo del dibattimento;
che, in definitiva, il giudice rimettente – ad avviso della
medesima parte – vorrebbe in sostanza «la creazione di una norma ad hoc cui consegua la conservazione di
un collegio anch’esso ad hoc in
violazione delle norme di ordinamento giudiziario nonché dei criteri tabellari»;
che una simile pronuncia, oltre ad invadere un campo
riservato alla discrezionalità legislativa, si porrebbe in contrasto tanto con
il principio di precostituzione del giudice quanto
con quello del giusto processo;
che, in ogni caso, inconferente
sarebbe il riferimento al parametro di cui all’art. 97 della Costituzione,
essendo, quella denunciata, norma attinente – secondo la parte – alla
giurisdizione e non all’amministrazione;
che si è altresì costituita la CIR – Compagnie
Industriali Riunite S.p.A., parte civile nel giudizio
a quo, concludendo per l’accoglimento
della questione di legittimità costituzionale dell’art. 110 del regio decreto
n. 12 del 1941;
che, ad avviso della parte suddetta, la sostituzione
del dott. Brambilla a seguito della scadenza
dell’applicazione comporterebbe una duplicazione del lavoro in capo ad
appartenenti all’ordine giudiziario, in evidente contrasto «con la razionale
distribuzione degli incarichi» e dunque con il principio di buon andamento dei
pubblici uffici;
che l’allungamento dei tempi del processo, conseguente
alla celebrazione di un nuovo dibattimento, si risolverebbe, sotto altro
aspetto, in una palese violazione del diritto di difesa nonché del principio,
«posto a tutela dell’imputato, della persona offesa e, più in generale, della
Giustizia, della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost.»;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato dall’Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per la declaratoria di inammissibilità o infondatezza della questione;
che, ad avviso dell’Avvocatura, la questione sarebbe,
«allo stato degli atti», priva di rilevanza in quanto fondata sulla mera
ipotesi che la sospensione del processo si protragga fino alla scadenza del
periodo di applicazione del dott. Brambilla e che il
tempo necessario alla rinnovazione del dibattimento determini la prescrizione
dei reati contestati;
che, in ogni caso, l’eventuale decorso del termine
prescrizionale non sarebbe direttamente ascrivibile alla norma impugnata, in
quanto «l’eventuale, ipotetico decorso del termine prescrizionale è conseguenza
del tempo trascorso dall’epoca dei fatti e la prescrizione è un istituto che
sancisce il disinteresse dell’ordinamento giuridico all’applicazione della pena
dopo un lasso di tempo proporzionato all’entità del fatto»;
che l’istituto dell’applicazione avrebbe d’altro canto
natura eccezionale e non potrebbe perciò che avere carattere temporaneo, pena
la violazione del principio del giudice naturale, sancito dall’art. 25 della
Costituzione;
che sarebbe infine inconferente
– secondo l’Avvocatura – il riferimento all’art. 97 della Costituzione, in
quanto il principio di buon andamento dell’amministrazione imporrebbe piuttosto
che il giudice di cui si tratta vada ad occupare il posto assegnatogli presso
il Tribunale di sorveglianza di Milano;
che, nell’imminenza dell’udienza pubblica, la CIR S.p.A ha depositato una memoria illustrativa, insistendo
per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 110, quinto
comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nella parte in cui non
consente ulteriori proroghe per l’applicazione di magistrati ad altri uffici,
ancorché tuttora sussista la necessità dell’ufficio di destinazione, o, in via
subordinata, nella parte in cui, relativamente ai processi previsti e
disciplinati dall’art. 1, comma 2, della legge n. 140 del 2003, non prevede la
sospensione della decorrenza del termine di durata dell’applicazione per i
medesimi fini presi in considerazione dall’art. 1, comma 3, della stessa legge,
con riferimento al termine di prescrizione del reato.
Considerato che il
giudice rimettente si duole del fatto che la norma impugnata non preveda la
proroga o la sospensione del termine di durata dell’applicazione,
pur quando le esigenze di servizio dell’ufficio di destinazione siano
rappresentate dalla necessità di ultimare un determinato processo e questo sia
sospeso ex lege;
che il potere del giudice di sollevare questione
incidentale di legittimità costituzionale è limitato a quelle norme delle quali
il giudice stesso deve fare applicazione nel giudizio a quo;
che, nella specie, il Tribunale rimettente non è
chiamato ad assumere alcuna decisione che comporti applicazione (sia pure
indiretta) della norma impugnata;
che, pertanto, non venendo tale norma in considerazione,
alla stregua dell’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla
costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), nel momento in
cui la questione è stata sollevata, questa risulta priva della necessaria
rilevanza e va perciò dichiarata manifestamente inammissibile.
PER QUESTI
MOTIVI
riservata a
separata decisione la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della
legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68
della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle
alte cariche dello Stato), sollevata dal Tribunale di Milano, con l’ordinanza
in epigrafe;
dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell’art. 110, comma quinto, del regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), sollevata, in
riferimento agli artt. 97 e 111
della Costituzione, dal Tribunale di Milano con la stessa ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2004.
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Annibale MARINI, Redattore
Depositata in Cancelleria il 20 gennaio 2004.