SENTENZA N. 136
composta dai signori:
- Gustavo ZAGREBELSKY Presidente
- Valerio ONIDA Giudice
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfonso QUARANTA "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 6-bis, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240 (Disposizioni urgenti
per l’avvio dell’anno scolastico 2000-2001), convertito, con modificazioni,
nella legge 27 ottobre 2000, n. 306, promosso con ordinanza del 3 luglio 2002
dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione distaccata di
Lecce, sui ricorsi riuniti proposti da D. V. ed altri contro il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca ed altri, iscritta al n. 159
del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale,
dell’anno 2003.
Visti gli atti di
costituzione di D. V. ed altri e di P. D., nonché l’atto di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza
pubblica del 9 marzo 2004 il Giudice relatore Francesco Amirante;
uditi l’avvocato Franco
Carrozzo per le parti private costituite e l’avvocato dello Stato Oscar Fiumara
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.— Nel corso di otto
giudizi amministrativi riuniti – promossi da alcuni insegnanti, appartenenti a
diversi ambiti disciplinari delle accademie di belle arti e dei conservatori di
musica, nei confronti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, allo scopo di ottenere l’annullamento della graduatoria nazionale ad
esaurimento degli idonei disposta ai sensi dell’art. 270 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297 – il Tribunale amministrativo regionale
della Puglia, sezione distaccata di Lecce, ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3, 4 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell’art. 1, comma 6-bis, del decreto-legge 28 agosto 2000, n.
240 (Disposizioni urgenti per l’avvio dell’anno scolastico 2000-2001),
convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 2000, n. 306, nella parte
in cui non prevede la possibilità di essere ammessi alla sessione riservata di
esami di abilitazione anche per i docenti precari aspiranti ad insegnamenti
nelle accademie di belle arti e nei conservatori di musica che abbiano maturato
il requisito dei 360 giorni di servizio entro il 27 aprile 2000.
Rileva il giudice a quo che, nella fattispecie, tutti i
ricorrenti sono stati ammessi con riserva alla sessione speciale di
abilitazione indetta, in base all’art. 3 della legge 3 maggio 1999, n. 124,
dall’ordinanza ministeriale 20 ottobre 1999, n. 247. Pur avendo superato la
relativa prova d’esame, i medesimi sono stati inseriti, sempre con riserva,
nelle rispettive graduatorie nazionali permanenti ad esaurimento; la riserva è
stata poi sciolta in senso negativo, sicché è stata loro preclusa la
possibilità di essere nominati insegnanti di ruolo.
Il motivo di doglianza
prospettato dai docenti contro la loro esclusione dalle graduatorie permanenti
si fonda essenzialmente sulla mancata estensione, anche a favore degli
insegnanti delle accademie di belle arti e dei conservatori, dello spostamento
dei termini al 27 aprile 2000 disposto dalla norma impugnata per i soli
aspiranti all’insegnamento nella scuola elementare e nella scuola media;
spostamento che avrebbe consentito ai ricorrenti di partecipare a pieno titolo
alla sessione riservata di abilitazione.
Il giudice a quo, allo scopo di illustrare le
ragioni dell’asserita violazione dei menzionati parametri costituzionali,
ritiene opportuno riassumere le più recenti tappe dell’evoluzione legislativa
in materia di assunzione degli insegnanti precari. Con il decreto-legge 6
novembre 1989, n. 357, convertito dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, fu
creato il sistema del c.d. doppio canale,
in base al quale l’accesso in ruolo dei docenti poteva avvenire tramite
concorso per soli titoli oppure tramite concorso per titoli ed esami; tale
meccanismo venne poi trasfuso negli artt. 270 e 401 del d.lgs. n. 297 del 1994.
Successivamente è intervenuta la legge n. 124 del 1999, la quale – oltre a
modificare le citate norme del d.lgs. n. 297 del 1994 nel senso di trasformare
le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli in graduatorie permanenti,
da utilizzare per le assunzioni in ruolo – ha dettato, negli artt. 2 e 3,
disposizioni specifiche per il conseguimento dell’abilitazione ai fini
dell’inserimento nelle menzionate graduatorie permanenti. In vista di
quest’obiettivo gli artt. 2 e 3 della legge n. 124 del 1999 hanno stabilito,
l’uno per gli insegnanti della scuola materna, elementare, secondaria ed
artistica, l’altro per quelli delle accademie e dei conservatori, la
possibilità di conseguire l’abilitazione all’insegnamento tramite una sessione
riservata di concorso, alla quale sono stati ammessi i docenti precari che
avevano svolto attività di insegnamento per almeno 360 giorni nel periodo
compreso tra l’anno scolastico 1989-1990 e la data di entrata in vigore della
norma stessa (25 maggio 1999), di cui almeno 180 giorni a decorrere dall’anno
scolastico 1994-1995. Ora l’art. 1, comma 6-bis,
del d.l. n. 240 del 2000, introdotto in sede di conversione, ha ulteriormente
ampliato i termini di maturazione della menzionata anzianità di servizio
necessaria per l’ammissione alla procedura di abilitazione riservata,
stabilendo che alla medesima potessero partecipare anche i docenti che avevano
completato tale periodo alla data del 27 aprile 2000; ma tale ampliamento –
determinato da un avviamento non immediato delle procedure di abilitazione – è
stato previsto solo in favore degli insegnanti di cui all’art. 2, comma 4,
della legge n. 124 del 1999, sicché gli insegnanti delle accademie di belle
arti e dei conservatori ne sono rimasti pacificamente esclusi (essendo essi
ricompresi nell’art. 3 della legge n. 124 del 1999). Se tale esclusione non
fosse stata stabilita, i ricorrenti – che al 27 aprile 2000 avevano tutti
maturato i 360 giorni di servizio richiesti – avrebbero potuto essere subito
inseriti nelle relative graduatorie ad esaurimento (dopo il superamento
dell’esame concorsuale), onde ottenere la nomina in ruolo.
Da ciò si desume, ad avviso
del remittente, la rilevanza della presente questione, il cui accoglimento
determinerebbe l’inclusione dei ricorrenti, pleno
iure, nelle indicate graduatorie.
Quanto alla non manifesta
infondatezza, il remittente osserva che aver ampliato i termini per
l’abilitazione riservata in favore dei soli docenti delle scuole elementari e
medie si traduce, a causa della totale identità delle rispettive procedure, in
un’ingiustificata discriminazione in danno degli insegnanti delle accademie e
dei conservatori, tanto più che anche per costoro le procedure di abilitazione
riservata si sono avviate in ritardo, e cioè con la citata ordinanza
ministeriale 20 ottobre 1999, n. 247. Il giudice a quo, inoltre, dà conto del fatto che i conservatori, le accademie e gli istituti
di alta cultura sono stati assoggettati ad una radicale riforma ad opera della
legge 21 dicembre 1999, n. 508, il che imporrà in futuro un sistema particolare
di reclutamento degli insegnanti; l’art. 2, comma 6, di tale legge ha, infatti,
trasformato le graduatorie permanenti cui aspirano i ricorrenti in graduatorie
“ad esaurimento”. Ciò non toglie, però, che proprio la norma in ultimo citata
ha riconosciuto la possibilità di fare ricorso, per la creazione di tali
graduatorie, alle procedure della legge n. 124 del 1999, come ha riconosciuto
anche il Consiglio di Stato nel proprio parere n. 485 del 2001.
Da tanto consegue, ad avviso
del TAR di Lecce, che le procedure di abilitazione riservata sono identiche per
tutte le citate categorie di docenti, il che impone una declaratoria di
illegittimità costituzionale della norma impugnata nei termini di sopra
riportati.
2.— Si sono costituiti in
giudizio davanti a questa Corte tutti i ricorrenti, chiedendo l’accoglimento
della prospettata questione.
La difesa dei docenti nota
innanzitutto che la questione è rilevante perché dal suo accoglimento deriva
per gli stessi il diritto all’inserimento nelle graduatorie nazionali e, in
concreto, quello all’ingresso in ruolo, «stante l’esaurimento degli inclusi a
pieno titolo nelle graduatorie» medesime. Ciò posto, dopo aver ricapitolato le
principali tappe dell’evoluzione legislativa nella complessa materia, la difesa
dei ricorrenti rammenta che le sessioni riservate di abilitazione di cui agli
artt. 2 e 3 della legge n. 124 del 1999 hanno costituito indubbiamente una
normativa transitoria finalizzata all’obiettivo di sanare le posizioni di
precariato scolastico accumulatesi negli anni. La lentezza nello svolgimento
delle relative procedure, però, ha fatto sì che i decreti ministeriali di
aggiornamento delle graduatorie permanenti venissero emanati in epoca assai
distante dall’entrata in vigore della legge n. 124 del 1999 (decreti ministeriali
27 marzo 2000, n. 123, e 18 maggio 2000 per gli insegnanti delle scuole
elementari e medie, decreto ministeriale 7 dicembre 2000, n. 426, per gli
insegnanti delle accademie e dei conservatori), sicché in tale periodo
intermedio parecchi docenti avevano maturato il requisito dei 360 giorni di
precariato (di cui 180 a decorrere dall’anno scolastico 1994-1995) che avrebbe
consentito loro di partecipare alla sessione riservata. Di tali situazioni si è
fatto carico il legislatore dettando la norma impugnata, che ha prolungato il
termine al 27 aprile 2000, con l’intento di sanare il più ampio numero di
posizioni, come è dimostrato dal fatto che, con ordinanza ministeriale 2
gennaio 2001, n. 1, è stata bandita un’ulteriore sessione riservata di abilitazione
per tutti coloro che non avevano fatto domanda, mancando del requisito di
anzianità, in occasione della precedente tornata di concorsi. L’art. 1, comma
6-bis, del d.l. n. 240 del 2000,
però, non ha tenuto conto degli aspiranti alla docenza nell’ambito dei
conservatori e delle accademie di belle arti, il che determina un’evidente
irrazionalità soprattutto per quelli (fra cui i ricorrenti) che, ammessi con
riserva alla sessione di abilitazione, hanno superato le relative prove.
La diversità di trattamento
tra le varie categorie di docenti è, a parere della difesa, inspiegabile,
poiché il meccanismo di reclutamento previsto dagli artt. 1, 2 e 3 della legge
n. 124 del 1999 è evidentemente lo stesso, così come identiche sono la
creazione delle graduatorie permanenti e la prima integrazione delle medesime.
D’altra parte, come il TAR ha osservato, la parificazione dei sistemi di
concorso si deve far risalire all’art. 2 della legge n. 417 del 1989,
istitutiva del citato doppio canale. Il semplice confronto fra l’art. 2, comma
4, e l’art. 3, comma 3, della legge n. 124 del 1999 dimostra come i requisiti
di accesso alle sessioni riservate siano in tutto identici, sicché la diversità
di trattamento determinata dalla norma impugnata si palesa ancor più
irragionevole.
Ad ulteriore supporto delle
proprie argomentazioni la difesa delle parti private rileva che nessuna
influenza può avere, in relazione alla presente questione, la riforma di cui
alla legge n. 508 del 1999. Infatti, benché l’art. 2, comma 6, di tale legge abbia
trasformato le graduatorie dei docenti di accademie e conservatori in
graduatorie ad esaurimento, ciò significa solo che esse non verranno più
aggiornate, ma non può modificare la posizione dei ricorrenti, che è
antecedente a tale riforma; oltre a ciò, a tutt’oggi non sono stati emanati i
decreti che dovrebbero regolamentare la selezione dei docenti del settore
artistico, né la citata legge n. 508 del 1999 ha esercitato alcuna funzione di
abrogazione delle procedure concorsuali in atto. E’, anzi, lo stesso art. 2,
comma 6, della legge n. 508 del 1999 a fare rinvio alle graduatorie permanenti
istituite ai sensi della legge n. 124 del 1999; ciò dimostra l’irrazionalità
dell’esclusione, per gli insegnanti del settore, di una norma che è parte
integrante di quella disciplina transitoria, la quale «per ogni altro aspetto è
estesa in maniera perfettamente parallela e continua a tutto il personale della
scuola».
La norma impugnata, quindi,
sarebbe lesiva del principio di uguaglianza, dell’art. 4 Cost., in quanto
costituisce un’indebita limitazione dell’accesso al lavoro dei cittadini,
nonché dell’art. 97 Cost., perché la restrizione dei criteri di ammissione al
concorso riservato si risolve in una pregiudiziale selezione del personale
docente, certamente non idonea a garantire il miglior andamento
dell’amministrazione scolastica.
3. — E’ intervenuto in
giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga
dichiarata non fondata.
La difesa erariale osserva
che le censure prospettate dal giudice a
quo appaiono incentrate sull’assunto dell’estensibilità al personale
docente delle accademie e dei conservatori di musica di un beneficio previsto
in favore dei docenti delle scuole e degli istituti di cui all’art. 2, comma 2,
della legge n. 124 del 1999. Tale assunto è, tuttavia, privo di fondamento,
trattandosi di categorie di insegnanti diverse regolate da discipline
differenziate.
Ciò può desumersi sia dal
fatto che la legge n. 124 del 1999, nell’innovare le modalità di accesso ai
ruoli del personale docente, ha tenuto distinte quelle rispettivamente proprie
di ciascuna delle due suddette categorie, sia dalla circostanza che la legge n. 508 del 1999, nel prevedere la
riforma delle accademie e dei conservatori, ne ha confermato le peculiarità
trasferendone la gestione dal Ministero della pubblica istruzione al Ministero
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica. Né va omesso di
considerare, per quel che riguarda in particolare l’indizione di sessioni
riservate di esami di abilitazione, che essa non solo è stata prevista, per le
due suddette categorie di docenti, da due differenti disposizioni della legge
n. 124 del 1999 – art. 2, comma 4, e art. 3, comma 2, lettera b) –
ma è stata successivamente disciplinata da diverse ordinanze
ministeriali (rispettivamente la n. 153 del 1999 e la n. 247 del 1999) che
hanno previsto prove di esame non omogenee. La proroga di cui si discute si è
resa necessaria a seguito delle modifiche apportate dall’ordinanza ministeriale
n. 33 del 2000 alla precedente ordinanza n. 153 del 1999, mentre sarebbe priva
di giustificazione nei confronti dei docenti delle accademie e dei
conservatori, visto che la relativa ordinanza n. 247 del 1999 non è stata
successivamente modificata.
Ne consegue che la
denunciata discriminazione appare del tutto insussistente.
Considerato in diritto
1.–– Il Tribunale
amministrativo regionale della Puglia, sezione distaccata di Lecce, dubita, in
riferimento agli artt. 3, 4 e 97 Cost., della legittimità costituzionale
dell’art. 1, comma 6-bis, del decreto-legge 28 agosto 2000, n.
240 (Disposizioni urgenti per l’avvio dell’anno scolastico 2000-2001),
convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 2000, n. 306, nella parte
in cui non prevede la possibilità di essere ammessi alla sessione riservata di
esami di abilitazione anche per i docenti precari aspiranti ad insegnamenti
nelle accademie di belle arti e nei conservatori di musica che abbiano maturato
il requisito dei 360 giorni di servizio entro il 27 aprile 2000.
Ad avviso del remittente la
norma censurata si pone in contrasto con i parametri costituzionali invocati,
in quanto del tutto irragionevolmente discrimina gli insegnanti suddetti
rispetto ai docenti precari aspiranti ad insegnamenti nelle scuole elementari e
medie ai quali è stato concesso il diritto di essere ammessi alla suddetta
sessione riservata facendo riferimento, quanto alla maturazione del requisito
del servizio prestato, alla data suindicata, anziché alla data originariamente
stabilita del 25 maggio 1999.
2.–– La questione non è
fondata.
La normativa inerente alle
sessioni riservate di esami di idoneità o abilitazione all’insegnamento ha
carattere eccezionale e di favore e quindi le singole disposizioni non possono
essere estese al di là dei casi espressamente previsti a meno che le esclusioni
che ne conseguono siano prive di giustificazione, e perciò irragionevoli.
Nella specie l’istituzione
della sessione riservata di cui si tratta è stata disposta dalla legge n. 124
del 1999 per consentire agli insegnanti precari – nel passaggio dal vecchio
regime di reclutamento di cui al d.l. n. 357 del 1989, convertito, con
modificazioni, nella legge n. 417 del 1989, a quello nuovo introdotto dalla
stessa legge n. 124 del 1999 – un accesso agevolato nelle neoistituite
graduatorie permanenti.
Gli artt. 2 e 3 della legge
n. 124 del 1999 hanno fissato – rispettivamente, il primo, per gli insegnanti
delle scuole materne, delle scuole elementari, degli istituti e delle scuole di
istruzione secondaria e artistica e, il secondo, per gli insegnanti delle
accademie e dei conservatori di musica – i requisiti per l’accesso alla
sessione riservata indicando tra questi, per entrambe le categorie, l’
effettiva prestazione del servizio di insegnamento per almeno 360 giorni nel
periodo compreso tra l’anno scolastico 1989-1990 e il 25 maggio 1999 (data di
entrata in vigore della stessa legge n. 124 del 1999), di cui almeno 180 giorni
a decorrere dall’anno scolastico 1994-1995.
L’indizione della sessione
riservata è stata poi disposta, per la prima delle suddette categorie di
docenti, con l’ordinanza ministeriale 15 giugno 1999, n. 153, e per gli altri
con l’ordinanza ministeriale 20 ottobre 1999, n. 247.
Poco dopo è stata approvata
la legge 21 dicembre 1999, n. 508 (Riforma delle Accademie di belle arti,
dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica,
degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di
musica e degli Istituti musicali pareggiati), la quale ha inserito gli
organismi indicati nel titolo della legge nell’ambito delle istituzioni di alta
cultura – cui l’art. 33, ultimo comma, Cost. riconosce il diritto di darsi
ordinamenti autonomi – venendo essi a costituire «il sistema dell’alta
formazione e specializzazione artistica e musicale» (art. 2, commi 1 e 2).
La stessa legge, per quel
che più specificamente interessa la questione in esame, ha trasformato le
graduatorie permanenti degli insegnanti delle accademie e dei conservatori in
graduatorie ad esaurimento ed ha stabilito che «dopo l’esaurimento di tali
graduatorie, gli incarichi di insegnamento sono attribuiti con contratti di
durata non superiore al quinquennio, rinnovabili».
Da questo momento sono
venuti ad accentuarsi i profili di differenziazione nelle normative, primaria e
secondaria, riguardanti le due categorie di insegnanti.
Infatti è stata emanata,
esclusivamente per gli insegnanti delle scuole diverse dai conservatori e dalle
accademie, l’ordinanza ministeriale n. 33 del 2000, che ha modificato la
precedente ordinanza n. 153 del 1999 nel senso di consentire la partecipazione
alla sessione riservata anche per il conseguimento di più idoneità o
abilitazioni all’insegnamento. L’ordinanza ha correlativamente modificato i
criteri di computo dei servizi utilizzabili al fine del conseguimento del
predetto requisito dei 360 giorni e ha previsto la possibilità per gli
interessati di presentare una domanda per poter fruire delle nuove disposizioni
entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza stessa nella Gazzetta ufficiale e cioè entro il 27
aprile 2000, essendo la suddetta pubblicazione avvenuta il 28 marzo 2000.
E’, quindi, intervenuto
l’art. 1 del d.l. n. 240 del 2000 che – nel dettare alcune norme per far fronte
al non integrale completamento delle operazioni di formazione e approvazione
delle graduatorie permanenti e di svolgimento dei concorsi per gli insegnanti
delle scuole materne, delle scuole elementari e delle scuole e degli istituti
di istruzione secondaria e artistica prima dell’imminente inizio dell’anno
scolastico 2000-2001 (v. Camera dei deputati, XIII legislatura, relazione della
VII Commissione permanente, n. 7346-A) – ha altresì, al comma 6-bis censurato dall’attuale remittente,
attribuito la possibilità di essere ammessi alla sessione riservata anche agli
insegnanti precari che avessero maturato il requisito del servizio prestato
entro il 27 aprile 2000, in armonia con quanto disposto dall’ordinanza n. 33
del 2000. Lo stesso precetto è stato, poi, riprodotto nell’art. 1
dell’ordinanza ministeriale 2 gennaio 2001, n. 1.
3.–– La vicenda normativa di
cui si sono riportati i passaggi essenziali dimostra che l’art. 1, comma 6-bis, attualmente sottoposto allo
scrutinio di questa Corte, è da considerare una norma che, nell’ambito di una
disciplina avente carattere eccezionale, ha dettato un particolare regime per
la categoria di docenti ivi ricompresi, in conseguenza di specifiche e
contingenti evenienze verificatesi nella fattispecie, come risulta anche dai
relativi lavori preparatori. Secondo il costante orientamento di questa Corte
la scelta di introdurre norme del genere «è espressione di discrezionalità
legislativa, non censurabile sotto il profilo del principio di parità di
trattamento di cui all’art. 3 Cost., se non esercitata in modo palesemente
irragionevole» (v. sentenze n. 208 del 2002
nonché n. 35 del
2004, e ordinanza n. 168 del 2001).
Tale palese irragionevolezza non si riscontra nel caso di specie in quanto le
situazioni poste a confronto non possono considerarsi omogenee. A tale conclusione
si perviene considerando che, anche a prescindere dalle diversità esistenti in
generale tra le due realtà scolastiche in oggetto, proprio con riferimento alla
specifica vicenda dell’ammissione alle sessioni riservate di esami in argomento
si rinvengono plurimi elementi di differenziazione.
Un primo elemento di
diversità è rappresentato dal fatto che, mentre per gli insegnanti delle
accademie e dei conservatori ai fini del requisito del servizio prestato si fa
riferimento esclusivamente al servizio relativo ad insegnamenti corrispondenti
ai posti di ruolo (v. art. 3, comma 3, della legge n. 124 del 1999 ed art. 2,
comma 1, lett. b, dell’ordinanza
ministeriale n. 247 del 1999), per gli altri insegnanti si può tenere conto
anche del servizio relativo ad insegnamenti non corrispondenti a posti di ruolo
(v. art. 2, comma 4, della legge n. 124 del 1999 ed art. 2 dell’ordinanza
ministeriale n. 153 del 1999). Un secondo elemento di differenziazione consiste
nell’introduzione, ad opera della legge di riforma dei conservatori e delle
accademie n. 508 del 1999, di un particolare sistema di reclutamento per gli
insegnanti di tali istituzioni, cui è conseguita la trasformazione delle
graduatorie da permanenti a graduatorie ad esaurimento. Da ciò si desume che un
eventuale accoglimento della presente questione si porrebbe in contrasto con
tale scelta del legislatore, finalizzata a ridurre il più possibile, con
riguardo agli insegnanti suddetti, la durata del sistema delle graduatorie. Un
ulteriore, rilevante, elemento di diversità è costituito dalla circostanza che
per gli insegnanti delle accademie e dei conservatori l’ordinanza ministeriale
originariamente emanata per l’indizione delle sessioni riservate non ha subito
alcuna modifica, sicché l’allargamento temporale auspicato – che per gli altri
insegnanti è stato determinato proprio dalla sopravvenuta modifica
dell’ordinanza ministeriale di indizione della sessione riservata – sarebbe
privo di giustificazione ed inoltre non avrebbe alcun ragionevole riscontro la
coincidenza di tale allargamento con la data del 27 aprile 2000, visto che tale
data non ha alcuna attinenza con la relativa disciplina.
Poiché l’evocazione degli
articoli 4 e 97 Cost. nell’ordinanza di rimessione è strettamente collegata
all’asserito contrasto del denunciato comma 6-bis con il principio di eguaglianza, ed è priva di autonoma
motivazione, non residuano ulteriori profili di illegittimità da esaminare.
per questi motivi
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 6-bis,
del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240 (Disposizioni urgenti per l’avvio
dell’anno scolastico 2000-2001), convertito, con modificazioni, nella legge 27
ottobre 2000, n. 306, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 4 e 97 della
Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione
distaccata di Lecce, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella
sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 aprile 2004.
Gustavo ZAGREBELSKY,
Presidente
Francesco AMIRANTE,
Redattore
Depositata in Cancelleria il
7 maggio 2004.