Sentenza n. 75 del 2004

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SENTENZA N.75

ANNO 2004

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Gustavo                                    ZAGREBELSKY        Presidente 

- Valerio                                      ONIDA                           Giudice

- Carlo                                         MEZZANOTTE                    "

- Fernanda                                   CONTRI                                "

- Guido                                        NEPPI MODONA                "

- Piero Alberto                            CAPOTOSTI                         "

- Annibale                                   MARINI                                "

- Franco                                       BILE                                      "

- Giovanni Maria                         FLICK                                   "

- Ugo                                           DE SIERVO                          "

- Romano                                    VACCARELLA                    "

- Paolo                                         MADDALENA                     "

- Alfio                                         FINOCCHIARO                   "

ha pronunciato la seguente                                                

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 12 della legge della Regione Basilicata 31 gennaio 2002, n. 10 (Disciplina del bilancio di previsione e norme di contenimento e di razionalizzazione della spesa per l’esercizio 2002), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 29 marzo 2002, depositato in cancelleria il 6 aprile successivo ed iscritto al n. 31 del registro ricorsi 2002.

Visto l’atto di costituzione della Regione Basilicata;

udito nell’udienza pubblica del 20 gennaio 2004 il Giudice relatore Paolo Maddalena;

udito l’avvocato dello Stato Massimo Mari per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. ¾ Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso depositato il 6 aprile 2002, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 12 della legge della Regione Basilicata 31 gennaio 2002, n. 10 (Disciplina del bilancio di previsione e norme di contenimento e di razionalizzazione della spesa per l’esercizio 2002), in riferimento agli artt. 3, 117, secondo comma, lettere o) e m), e 120, secondo comma, della Costituzione.

L’art. 12 della citata legge prevede, per i lavoratori assunti presso la Regione con le modalità di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti), e successivamente inquadrati nel ruolo regionale, l’equiparazione al lavoro subordinato del periodo di servizio antecedente all’immissione nei ruoli.

Il ricorrente sostiene che la suddetta disposizione concerne la materia della “previdenza sociale”, rientrante, ex art. 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione, nell’ambito della competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Il Presidente del Consiglio dei ministri assume, altresì, il contrasto della norma censurata con gli artt. 3, 117, secondo comma, lettera m), e 120, secondo comma, della Costituzione, in quanto inciderebbe sulla determinazione dei livelli delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti in ugual modo al fine di assicurare, a livello nazionale, la “tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica”.

2. ¾ La Regione Basilicata, costituitasi in giudizio, chiede che la questione venga dichiarata non fondata.

La Regione sostiene che il censurato art. 12 non violi l’art. 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione, poiché non regolerebbe la “previdenza sociale”, di esclusiva competenza statale, ma disciplinerebbe lo stato giuridico del personale dipendente dalla Regione, materia di esclusiva competenza regionale.

La Regione afferma, infatti, che la norma censurata, senza innovare in materia previdenziale, si limiterebbe a riconoscere i caratteri del rapporto di lavoro subordinato a prestazioni svolte da dipendenti regionali, in base alla legge n. 219 del 1981, antecedentemente alla loro immissione in ruolo.

La resistente sostiene, poi, che non sarebbero violati neppure gli artt. 3, 117, secondo comma, lettera m), e 120, secondo comma, della Costituzione, in quanto dette norme presupporrebbero un intervento legislativo che definisca il minimo delle prestazioni in questione. Sicché in assenza di tali norme non sarebbe ipotizzabile un superamento delle competenze proprie della Regione.

Considerato in diritto

1. ¾ Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 12 della legge della Regione Basilicata 31 gennaio 2002, n. 10 (Disciplina del bilancio di previsione e norme di contenimento e di razionalizzazione della spesa per l’esercizio 2002), in riferimento agli artt. 3, 117, secondo comma, lettere o) e m), e 120, secondo comma, della Costituzione.

  La questione non è fondata.

  Per ben comprendere il caso in esame, occorre ricordare che lo Stato, con la legge 14 maggio 1981, n. 219 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti), autorizzò le Regioni e gli enti locali ad avvalersi di personale convenzionato per le esigenze della ricostruzione a seguito degli eventi sismici degli anni 1980 e 1981 (art. 60) e che, con la successiva legge 28 ottobre 1986, n. 730 (Disposizioni in materia di calamità naturali), dispose l’immissione di detto personale, già in servizio alla data del 31 maggio 1986, nei ruoli da istituirsi presso le amministrazioni ove gli interessati stessi avevano prestato servizio (art. 12).

  La Regione Basilicata si uniformò a dette disposizioni statali, avvalendosi di personale in regime di convenzione, e, con la legge regionale 4 luglio 1989, n. 17 (Sistemazione del personale pervenuto alla Regione in forza dell’art. 60 della legge n. 219 del 1981), istituì il ruolo speciale ad esaurimento del personale in questione (art. 1), prevedendone l’inquadramento “nelle qualifiche funzionali corrispondenti ai livelli retributivi in godimento”, su domanda da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa (art. 3); il trattamento economico era fissato in “quello iniziale del livello di inquadramento rideterminato sulla base di una anzianità pari al periodo di servizio prestato” (art. 5).

  Successivamente, con la legge regionale 25 gennaio 2001, n. 5 (Riconoscimento ai fini contributivi del periodo pregresso personale assunto legge n. 219/1981), la Regione Basilicata ha disposto la piena equiparazione al lavoro subordinato del periodo di “servizio antecedente all’immissione nei ruoli della Regione”, beneficio che, con la citata legge n. 5 del 2001, è stato limitato al personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge stessa e, con l’art. 12 della successiva legge n. 10 del 2002, è stato esteso anche al personale non più in servizio (l’espressione contenuta nella prima legge, “e attualmente in servizio”, è dalla seconda legge espunta dal testo).

  La censura dell’Avvocatura generale dello Stato investe la seconda disposizione nel suo complesso e pone in risalto la sua presunta illegittimità costituzionale soprattutto per avere disciplinato una materia, quella della previdenza sociale, che è di competenza esclusiva dello Stato.

Ma il tenore letterale della norma rende chiaro che essa – come già aveva fatto la legge n. 5 del 2001 per il personale “attualmente in servizio” – dispone, senza che sia mossa alcuna censura sul punto, l’equiparazione al lavoro subordinato della prestazione lavorativa svolta dal personale regionale anteriormente all’immissione nei ruoli; e ciò coerentemente con l’attribuzione, a detto personale, del trattamento economico stabilito sulla base di un’anzianità pari al servizio anteriormente prestato in regime di convenzione (art. 12, comma 4, della legge n. 730 del 1986 e art. 5 della legge regionale n. 17 del 1989). Sicché è da tale equiparazione che discendono, quale conseguenza necessitata, gli effetti previdenziali in questione (identici a quelli già previsti dalla citata legge n. 5 del 2001 per il personale “attualmente in servizio”).

2. ¾ Quanto alla dedotta violazione degli artt. 3, 117, secondo comma, lettera m), e 120, secondo comma, della Costituzione, deve ritenersi che la questione sia inammissibile.

Essa, in effetti, è formulata in modo oscuro e perplesso.

Ciò in quanto il ricorrente, per un verso, omette di indicare la situazione giuridica assunta come tertium comparationis e, per altro verso, non spiega le ragioni per le quali si dovrebbe ritenere che l’equiparazione delle prestazioni lavorative, svolte anteriormente all’immissione nei ruoli regionali, al lavoro subordinato, e le relative conseguenze previdenziali, incidano sui livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12 della legge della Regione Basilicata 31 gennaio 2002, n. 10 (Disciplina del bilancio di previsione e norme di contenimento e di razionalizzazione della spesa per l’esercizio 2002), sollevata, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12 della predetta legge della Regione Basilicata 31 gennaio 2002, n. 10, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 117, secondo comma, lettera m), e 120, secondo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2004.

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Depositata in Cancelleria il 2 marzo 2004.