SENTENZA N. 25
ANNO 2004
Commento alla decisione di
Andrea Pugiotto
Referendum
e giudizio incidentale di costituzionalità: ecco le norme
(per
gentile concessione del Forum
di Quaderni costituzionali)
composta dai Signori:
- Gustavo
ZAGREBELSKY Presidente
- Valerio
ONIDA Giudice
- Carlo
MEZZANOTTE "
- Guido
NEPPI MODONA "
- Piero
Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale
MARINI "
- Franco
BILE "
- Giovanni
Maria FLICK "
-
Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
-
Paolo MADDALENA "
-
Alfio FINOCCHIARO "
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di ammissibilità, ai sensi
dell’articolo 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1,
della richiesta di referendum
popolare per l’abrogazione della legge 20 giugno 2003, n. 140, recante
“Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 68 della Costituzione nonché in
materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato”,
limitatamente all’art. 1:
<<1. Non possono
essere sottoposti a processi penali, per qualsiasi reato anche riguardante
fatti antecedenti l’assunzione della carica o della funzione, fino alla
cessazione delle medesime: il Presidente della Repubblica, salvo quanto
previsto dall’articolo 90 della Costituzione, il
Presidente del Senato della Repubblica, il Presidente della Camera dei
deputati, il Presidente del Consiglio dei Ministri, salvo quanto previsto
dall’articolo 96 della Costituzione, il Presidente della Corte costituzionale.
2. Dalla data di entrata
in vigore della presente legge sono sospesi, nei confronti dei soggetti di cui
al comma 1 e salvo quanto previsto dagli articoli 90 e 96 della Costituzione, i
processi penali in corso in ogni fase, stato o grado, per qualsiasi reato anche
riguardante fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione, fino
alla cessazione delle medesime.
3. Nelle ipotesi di cui
ai commi precedenti si applicano le disposizioni dell’articolo 159 del codice
penale>>; giudizio iscritto al n. 140 del registro referendum.
Vista l’ordinanza del 3 dicembre 2003 con la quale
l’Ufficio centrale per il referendum
presso
udito nella camera
di consiglio dell’8 gennaio 2004 il Giudice relatore Franco Bile;
udito l’avvocato
Federico Sorrentino per i presentatori Antonio Di
Pietro, Susanna Mazzoleni, Massimo Donadi, Silvana Mura, Beniamino Donnici,
Salvatore Raiti e Vittorio Amedeo Marinelli.
Ritenuto in fatto
1. - L’Ufficio centrale
per il referendum, costituito presso
“1. Non possono essere
sottoposti a processi penali, per qualsiasi reato anche riguardante fatti
antecedenti l’assunzione della carica o della funzione, fino alla cessazione
delle medesime: il Presidente della Repubblica, salvo quanto previsto dall’articolo 90 della Costituzione, il Presidente del
Senato della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati, il Presidente
del Consiglio dei Ministri, salvo quanto previsto dall’articolo 96 della
Costituzione, il Presidente della Corte costituzionale.
2. Dalla data di entrata
in vigore della presente legge sono sospesi, nei confronti dei soggetti di cui
al comma 1 e salvo quanto previsto dagli articoli 90 e 96 della Costituzione, i
processi penali in corso in ogni fase, stato o grado, per qualsiasi reato anche
riguardante fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione, fino
alla cessazione delle medesime.
3. Nelle ipotesi di cui
ai commi precedenti si applicano le disposizioni dell’articolo 159 del codice
penale” ?».
Il quesito è stato
ammesso senza alcuna modificazione ed il referendum
è stato denominato “Alte cariche dello Stato - non sottoposizione a processi
penali e sospensione dei processi penali in corso fino alla cessazione delle
cariche o delle funzioni - abrogazione”.
2. - Ricevuta
comunicazione dell’ordinanza dell’Ufficio centrale, il Presidente di questa Corte
ha fissato, per la deliberazione in camera di consiglio sull’ammissibilità del referendum, la data dell’8 gennaio 2004,
dandone comunicazione ai presentatori della richiesta e al Presidente del
Consiglio dei ministri, a norma dell’art. 33, secondo comma,
della legge 25 maggio 1970, n. 352.
3. - I promotori del referendum si sono costituiti
depositando memoria illustrativa, e concludendo per l’ammissibilità della
richiesta referendaria.
A loro avviso, il quesito
rispetta i limiti di cui all’art. 75, secondo comma, Cost.,
non riguardando leggi in materia tributaria e di bilancio, di amnistia e di
indulto, né leggi di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali,
ovvero leggi a queste strettamente collegate quanto ad ambito di operatività.
D’altro canto, le disposizioni in oggetto non sono contenute in una legge
qualificabile come “costituzionalmente vincolata” o “a contenuto
costituzionalmente vincolato”. Infine, sussistono i requisiti di chiarezza,
univocità e omogeneità del quesito.
Considerato in diritto
1. -
La norma dispone nel
comma 1 che il Presidente della Repubblica (salvo quanto previsto dall’art. 90
della Costituzione), il Presidente del Senato della Repubblica, il Presidente
della Camera dei deputati, il Presidente del Consiglio dei ministri (salvo
quanto previsto dall’art. 96 della Costituzione) e il Presidente della Corte
costituzionale non possono essere sottoposti a processi penali, per qualsiasi
reato anche riguardante fatti antecedenti l’assunzione della carica o della
funzione, fino alla cessazione delle medesime.
Il comma 2 stabilisce che
dalla data di entrata in vigore della legge sono sospesi, nei confronti dei
soggetti di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dagli articoli 90 e 96 della
Costituzione, i processi penali in corso in ogni fase, stato o grado, per
qualsiasi reato anche riguardante fatti antecedenti l’assunzione della carica o
della funzione, fino alla cessazione delle medesime.
Infine il comma 3 - con
norma palesemente accessoria - prevede che nelle ipotesi di cui ai commi
precedenti si applicano le disposizioni dell’art. 159 del codice penale, in
tema di sospensione del decorso dei termini di prescrizione.
2. - La richiesta
referendaria - dichiarata conforme a legge dall’Ufficio centrale per il referendum costituito presso
2.1. - La disposizione
oggetto del quesito, con riguardo a tutte le norme che contiene, è estranea
alle leggi per le quali l’art. 75 della Costituzione preclude il ricorso al referendum abrogativo (leggi in materia
tributaria e di bilancio, di amnistia e indulto, di autorizzazione alla
ratifica di trattati internazionali), né può considerarsi in
alcun modo collegata all’ambito di operatività di tali leggi.
2.2. - La domanda
referendaria presenta inoltre gli ulteriori requisiti che, secondo la
giurisprudenza di questa Corte, debbono ricorrere ai fini del positivo esito
del giudizio di ammissibilità.
Da un lato infatti essa non riguarda leggi costituzionali o di revisione
costituzionale; né leggi a contenuto costituzionalmente vincolato o
costituzionalmente necessarie.
E dall’altro presenta i
caratteri dell’omogeneità, della chiarezza e dell’univocità.
Sotto il primo profilo,
la domanda è espressione di una matrice razionalmente unitaria, percepibile
come tale dal votante, al quale propone un’alternativa netta tra l’espulsione
dall’ordinamento e il mantenimento in esso del
trattamento differenziato riservato dalla norma ai titolari delle cinque alte
cariche o funzioni, con la loro non sottoponibilità a
processi penali per i reati nella stessa norma indicati.
Quanto ai requisiti della
chiarezza e univocità, il quesito riguarda un solo articolo di legge, nel quale
si esaurisce l’intera disciplina della materia, e quindi si presenta come
completo e del tutto coincidente con il ricordato intento referendario.
3. - Peraltro questa
Corte, con sentenza
n. 24 del 2004, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma
oggetto del quesito.
La competenza a valutare,
alla luce dell’art. 136 della Costituzione, gli effetti del sopravvenire di
tale pronunzia all’ordinanza con cui l’Ufficio centrale ha dichiarato la
legittimità del quesito referendario, non appartiene a questa Corte, essendo
estranea all’oggetto del giudizio affidatole dall’art. 75 della Costituzione,
come individuato dalla giurisprudenza costituzionale (v. sentenza n. 251 del
1975).
per
questi motivi
dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l’abrogazione
dell’art. 1 della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l’attuazione
dell’articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei
confronti delle alte cariche dello Stato), dichiarata legittima dall’Ufficio
centrale per il referendum costituito
presso
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio
2004.
Gustavo ZAGREBELSKY,
Presidente
Franco BILE, Redattore
Depositata in Cancelleria
il 20 gennaio 2004.